Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
XV LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 219 di lunedì 8 ottobre 2007
Pag. 1PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLO LEONI
La seduta comincia alle 15,35.
GIUSEPPE GALATI, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 2 ottobre 2007.
(È approvato).
Missioni.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Albonetti, Amato, Aprea, Bellillo, Bersani, Bindi, Boco, Bonino, Capodicasa, Casini, Castagnetti, Cento, Chiti, Colucci, D'Alema, D'Antoni, Damiano, De Castro, De Piccoli, Di Pietro, Di Salvo, Donadi, Duilio, Fioroni, Folena, Forgione, Franceschini, Galante, Gentiloni Silveri, Landolfi, Lanzillotta, Levi, Maroni, Melandri, Minniti, Angela Napoli, Leoluca Orlando, Parisi, Pecoraro Scanio, Pinotti, Pisicchio, Pollastrini, Prodi, Ranieri, Razzi, Realacci, Rutelli, Santagata, Sgobio, Visco, Elio Vito e Zanella sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.
Pertanto i deputati in missione sono complessivamente cinquantasette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.
Organizzazione dei tempi di discussione dei disegni di legge di ratifica.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge di ratifica nn. 2267, 2927, 2928, 2930 e 2932.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per l'esame dei disegni di legge di ratifica è pubblicato in calce al resoconto della seduta del 5 ottobre 2007.
Discussione del disegno di legge: S. 1134 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003 (Approvato dal Senato) (A.C. 2267-A) (ore 15,37).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 2267-A)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.Pag. 2
Il relatore, deputato Mattarella, ha facoltà di svolgere la relazione.
SERGIO MATTARELLA, Relatore. Signor Presidente, il disegno di legge di ratifica in esame è particolarmente importante, in primo luogo in quanto si tratta di un'intesa, in una materia rilevante e delicata, con un grande Paese, sempre più protagonista sulla scena internazionale, con sempre maggiori prospettive di grande presenza nella politica della comunità internazionale e con cui l'Italia intrattiene rapporti di profonda e crescente amicizia, con una collaborazione sempre più ampia e sviluppata in molti settori.
Inoltre, le intese in materia di collaborazione nel campo della difesa tra i vari paesi costituiscono, a mio avviso, un reticolo collaborativo nella comunità internazionale che rafforza lo spirito di collaborazione e le prospettive di consolidamento e di sviluppo della pace nel mondo, poiché la cooperazione in tale settore sicuramente contribuisce alla migliore conoscenza, a reciproche intese e, di conseguenza, alla tessitura di relazioni proficue e positive nell'ambito della politica internazionale.
Vi è un ulteriore argomento per cui il disegno di legge di ratifica in esame assume rilievo: si tratta del fatto che esso costituisce il primo disegno di legge di ratifica in tema di collaborazione nel campo della difesa che giunge all'esame della Camera nell'attuale legislatura. Ciò, come dirò da qui a poco, consente di affrontare, e finalmente risolvere positivamente, una questione posta negli anni passati, che non si era risolta positivamente.
Il trattato, sottoscritto nel 2003, riveste dunque notevole importanza. Esso nel preambolo richiama - non è una formula di stile, ma costituisce una circostanza significativa - i valori e i principi della Carta delle Nazioni Unite e si collega alla precedente intesa tra Italia e India in materia di difesa e di armamenti, sottoscritta nel 1994 e ratificata dal nostro Paese nel 1998.
Il contenuto del disegno di legge di ratifica è quello consueto. Il trattato, la cui ratifica si chiede alla Camera, presenta alcuni punti significativi, che richiamo per la conoscenza più accurata dell'Assemblea.
L'articolo 3 enumera i settori nei quali si dovrà svolgere la collaborazione che il trattato prevede, e cita espressamente la sicurezza e la politica di difesa, le operazioni umanitarie e di peacekeeping, la partecipazione ad esercitazioni congiunte o multilaterali, l'organizzazione dei rispettivi Ministeri della difesa e le questioni ambientali che coinvolgono le Forze armate. Inoltre, l'articolo 3 del trattato prevede che la collaborazione possa estendersi ad altri campi, sempre in tema di difesa, che i due Governi potranno individuare.
L'articolo 5 contiene altre norme, che richiamo e sulle quali tornerò più ampiamente in seguito, con le quali si fa riferimento al rispetto delle normative interne e - particolare significativo, su cui mi soffermerò successivamente - si prevede che, in attuazione dell'intesa in esame, si possano svolgere collaborazioni e scambi di approvvigionamenti di materiale di armamento tra i due Governi o anche tra soggetti privati autorizzati dai rispettivi Governi.
L'articolo 6 disciplina gli aspetti finanziari e l'articolo 9, infine, regola lo scambio di informazioni, documenti e materiali classificati, rinviando alle rispettive normative interne e chiarendo, naturalmente, che la conoscenza dei documenti può essere utilizzata soltanto ai fini degli ambiti di collaborazione che il trattato prevede e non possa essere ceduta a Paesi terzi senza il consenso dell'altro Paese contraente.
Mi soffermo, come preannunciato, sull'articolo 5, che contiene il problema delicato che viene questa volta risolto, a differenza di quanto avvenuto negli anni passati. Chiedendo la ratifica di questo trattato la relazione illustrativa del Governo qualifica l'intesa tra l'Italia e l'India, come altre negli anni passati, come un'apposita intesa intergovernativa, ai sensi della legge n. 185 del 1990, che disciplina, per quanto riguarda il nostro Paese, le esportazioni delle armi. Si tratta di unPag. 3argomento delicato e di una normativa importante che deve essere rispettata in tutta la sua interezza e complessità.
Devo rammentare ai colleghi che la legge n. 185 del 1990, che regola l'esportazione e il commercio delle armi da parte del nostro Paese, prevede due diverse procedure: l'una, più rigorosa, più approfondita, anche più lunga e più onerosa, che è quella ordinaria; l'altra, un po' più snella, meno onerosa, meno rigorosa, che riguarda i rapporti del nostro Paese con gli altri paesi dell'Unione europea o della NATO. Infatti, i rapporti del nostro Paese con gli altri membri dell'Unione europea e della NATO sono rapporti peculiari e quindi, se vi sono tra il nostro Governo e questi Governi delle intese intergovernative per lo scambio di armamenti, è logico che si applichi una procedura, sempre rigorosa e di garanzia, ma comunque meno pesante e meno rigorosa di quanto non avvenga per altri Paesi che non fanno parte dell'Unione europea o della NATO e per le attività svolte da privati, sia pure autorizzati.
Ebbene, da qualche tempo, in base alla singolare interpretazione di intese come quella che stiamo per ratificare (mi riferisco, ad esempio, a trattati con Gibuti, il Kuwait, la Giordania, l'Algeria), è iniziata una lenta - oggi la interrompiamo - e progressiva erosione, se uno non svuotamento, della disciplina prevista dalla legge n. 185 del 1990.
Infatti, l'interpretazione per cui tali intese tra il nostro ed altri Paesi costituiscono apposite intese intergovernative, ai sensi della legge n. 185 del 1990, determina una conseguenza concreta e amplissima, e cioè che con quei Paesi si applicherebbe sempre - chiunque fosse il protagonista dello scambio di armi (il Governo o soggetti privati verso altro soggetto privato) - la procedura più snella, più agile e meno rigorosa prevista per i Paesi della NATO e dell'Unione europea.
Ciò, come abbiamo posto in evidenza più volte negli anni passati in occasione dei trattati che ho ricordato (Giordania, Gibuti, Kuwait, Algeria e via dicendo), ha come conseguenza da un lato la cancellazione dello specifico e peculiare rapporto che sussiste tra Italia e Paesi NATO e dell'Unione europea, parificando a questi ultimi qualunque altro Paese che stipula un trattato internazionale, e dall'altro lato uno svuotamento progressivo, una prospettiva di svuotamento gradualmente crescente della procedura ordinaria della legge n. 185 del 1990, perché a tutti questi Paesi verrà applicata una disciplina più leggera, più agile, più snella e meno rigorosa di quella ordinaria. Per questo, abbiamo chiesto più volte in quelle circostanze che si chiarisse che tali accordi, come quello in esame, non sono apposite intese intergovernative previste dalla legge n. 185 del 1990, perché le intese, come quella di cui oggi autorizziamo la ratifica, sono accordi di carattere astratto e generale, non intese intergovernative con contenuto concreto e definito con un'indicazione specifica, precisa e chiara del tipo di armamenti, del loro numero, della categoria, vale a dire di ciò che si esporta e si commercia. Sono due cose diverse: un conto è un'intesa come quella in esame, che è astratta e generale e prevede una collaborazione per scambio di armamenti; altro è un'apposita intesa intergovernativa, storicamente definita, che ha un contenuto concreto, attuale e che deve essere evidenziato in quella intesa tra due Governi.
Per questo abbiamo chiesto - questa volta riuscendovi, a differenza degli anni precedenti - che la legge di ratifica fosse integrata da una nuova disposizione, vale a dire l'articolo 3 del testo che la Commissione affari esteri presenta all'Assemblea per l'approvazione, ove si prevede che ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'accordo in questione, di cui oggi autorizziamo la ratifica, si stipulino per le operazioni concrete di scambio di armamenti delle apposite intese intergovernative, perché è soltanto a queste apposite intese tra Governi che si applica la procedura più snella, più agile, meno rigorosa, meno lunga di quella che è, invece, ordinariamente, e opportunamente, prevista dalla legge n. 185 del 1990.
Siamo riusciti a risolvere una lunga e pluriennale questione che si era aperta inPag. 4questo Parlamento tra il Parlamento stesso e il Governo. In tal modo si risolvono i problemi, si evita che venga svuotata nei fatti la legge n. 185 del 1990 e l'ordinaria procedura, da essa prevista, del commercio internazionale degli armamenti, e si consente che rimanga la distinzione fondamentale che la legge stessa prevede tra rapporti con i Paesi della NATO e dell'Unione europea e rapporti con altri Paesi. Segnalo anche - concludo, signor Presidente - che tale disciplina più agile per le intese intergovernative non si estende a rapporti tra soggetti privati, del nostro Paese come di altri paesi contraenti.
Il trattato, naturalmente, è ineccepibile e non viene toccato dalla modifica alla legge di ratifica. Il trattato tra l'India e il nostro Paese è importante, nel suo contenuto ineccepibile, e va ratificato così come è. È la legge di ratifica che va integrata e corretta ed è ciò che abbiamo fatto con la norma che ho ricordato. È su questa base che, a nome della Commissione, raccomando all'Assemblea l'approvazione del provvedimento.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
UGO INTINI, Viceministro degli affari esteri. Signor Presidente, aggiungo solo poche parole a quanto detto dal relatore, in quanto concordo con il suo intervento. Desidero peraltro sottolineare l'urgenza dell'approvazione del provvedimento.
In occasione della visita in India del febbraio scorso del Presidente del Consiglio, i due Paesi si sono impegnati, con una dichiarazione congiunta adottata dai due primi ministri, a lavorare per l'istituzione di una partnership strategica italo-indiana in tutti i campi. Proprio nei prossimi giorni, a partire dal 10 ottobre, è prevista anche la visita in India del Ministro degli affari esteri, D'Alema.
Il settore della difesa, menzionato in questa dichiarazione come tra quelli nei quali esistono opportunità per un'accresciuta cooperazione, rappresenta uno degli elementi fondanti per il consolidamento di questo partenariato strategico. Come sottolineato opportunamente anche dal relatore, ciò contribuisce al rafforzamento delle prospettive di pace, sulla base dell'intensificazione della collaborazione italo-indiana. Da parte indiana, infatti, la mancata ratifica dell'Accordo quadro, adottato nel 2003, ha ingenerato la percezione che la materia non sia stata trattata con attenzione sufficiente. Ci sono state difficoltà, ma sono state superate. Mi pare dunque che non esista più alcun ostacolo.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Paoletti Tangheroni. Ne ha facoltà.
PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Signor Presidente, mi pare che l'onorevole Mattarella, il cui emendamento è stato del resto approvato all'unanimità dalla Commissione, sia stato chiarissimo. Il trattato, in effetti, è ineccepibile. Tuttavia mi permetto di far presente, ma senza voler sollevare polemiche, perché mi pare che il contesto non lo consenta, di ricordare che in questo momento in quell'area sta accadendo qualcosa di orribile. È in atto un sostegno a un regime dittatoriale, quello della Birmania, di cui si conoscono gli orrori sempre più approfonditamente, e conosciamo il ruolo che i due giganti vicini alla Birmania, la Cina e l'India, stanno svolgendo.
Ritengo che ci debba essere grande prudenza nell'accogliere tali accordi, in virtù dei quali comunque si verificheranno degli scambi di armamenti. Mi sembra che l'onorevole Mattarella abbia ben spiegato che, per quanto riguarda la commercializzazione, l'articolo 9 del trattato tuteli abbastanza rispetto alla possibilità di distribuire, senza il permesso dell'Italia, armi a terzi
Tuttavia, considerato che parliamo comunque di armi in una regione che in questo momento è insanguinata da una guerra violentissima, credo che il Parlamento italiano potrebbe accompagnare l'approvazione del provvedimento con un ordine del giorno condiviso che inviti allaPag. 5prudenza. Ciò proprio in vista del viaggio che sta per compiere il nostro Ministro degli affari esteri, il quale potrà far valere quanto l'ordine del giorno prospetterà, vale a dire l'invito ad un'estrema prudenza.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Mellano. Ne ha facoltà.
BRUNO MELLANO. Signor Presidente, abbiamo a disposizione pochi minuti, purtroppo, per un argomento molto importante; spero che il mio intervento possa portare ad un'ulteriore riflessione.
Storicamente, da radicale della Rosa nel Pugno, sono convinto che i rapporti con l'India rappresentino una chiave geopolitica importantissima che gli Stati occidentali devono giocare, proprio per avere un ruolo e determinare, in qualche modo, le evoluzioni di quel quadrante mondiale. Tuttavia, nel momento in cui andiamo ad approvare un protocollo sugli armamenti, non posso non ricordare al Governo, ma anche ai colleghi (non faccio parte della Commissione difesa, né della Commissione affari esteri), che non i radicali, ma la CISL ha scritto più volte al Governo, in particolare al sottosegretario Vernetti e al sottosegretario Forcieri, chiedendo di avere garanzie certe sul fatto che la triangolazione, di cui ha parlato la collega Paoletti Tangheroni, fosse certamente esclusa.
Sappiamo che in India vengono assemblati gli elicotteri d'attacco (ALH), con il serbatoio prodotto in Gran Bretagna, il lancia missili in Belgio, i motori e le pistole in Francia e i freni in Italia, dall'Elettronica Aster, che poi normalmente sono venduti dall'India alla Birmania.
In questi giorni stiamo assistendo a una grande partecipazione, anche emotiva, della nostra popolazione e di noi rappresentanti della classe politica, rispetto alla situazione in Birmania; credo pertanto che per svolgere un buon lavoro, il Parlamento debba cercare di vincolare l'accordo di cooperazione in discussione, riconoscendo che è importante interagire con l'India e che, avendo ad oggetto le armi, stiamo affrontando una questione molto delicata. Occorre, dunque, vincolare l'accordo all'assunzione di un impegno preciso, che spero il Ministro degli affari esteri possa acquisire durante la prossima visita a New Delhi, in relazione a una questione che non può essere aggirata perché è fondamentale, in quanto ne va della vita e della libertà di molte popolazioni.
Conosciamo il ruolo importante e tragico che la Cina riveste in questo momento in Birmania e nel sud est asiatico e sappiamo che, per interessi geopolitici, anche l'India gioca una sua partita in quel settore. Ebbene, all'India, nostra amica, da noi vista tradizionalmente con grande favore perché è l'unica grande democrazia di quella parte del mondo, dobbiamo chiedere di fornire garanzie certe. Vorrei che svolgessimo una riflessione più approfondita e adeguata sulla ratifica in esame in quanto, sebbene il 14 per cento del nostro export sia costituito da armamenti, dobbiamo tuttavia essere certi che le nostre armi non servano a colpire le popolazioni inermi come quelle birmane, ma non solo.
Su questo spero davvero che si possa ottenere qualcosa di più che l'accettazione di un ordine del giorno.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole De Zulueta. Ne ha facoltà.
TANA DE ZULUETA. Signor Presidente, il gruppo dei Verdi ha seguito la discussione sul provvedimento in esame con attenzione; un accordo che riguarda la cooperazione nel settore della difesa con un paese come l'India, che è un grande partner dell'Italia in campo commerciale e un'importante democrazia parlamentare in una zona molto instabile, non può che presentare un profilo di delicatezza.
L'India ha un conflitto aperto con il Pakistan per quanto riguarda la zona di confine; è una disputa che non è ancora stata risolta, su quella frontiera da decenni vi sono osservatori e si spara e si muore ancora. L'India è anche un paese nucleare che non ha voluto aderire al Trattato di non proliferazione e, pertanto, la questione è in sé sensibile.Pag. 6
Vi è, inoltre, l'aspetto affrontato dai colleghi, vale a dire che la vendita di armi all'India pone la necessità di avere sufficienti garanzie per quanto concerne il rischio di eventuali triangolazioni, in quanto l'India, insieme alla Cina, è storicamente un importante fornitore di armi, per citarne solo uno, del regime della Birmania.
La vicenda dell'elicottero da combattimento rappresenta un caso importante.
Grazie ad una mobilitazione nel nostro Paese - ma anche nel resto d'Europa - delle associazioni pacifiste è stata messa in luce la grave anomalia che consente al nostro Paese di vendere componenti ad un altro Paese europeo, la Gran Bretagna, la quale tranquillamente stava fornendo all'India l'elicottero destinato alla Giunta birmana.
Sono molto contenta che la settimana scorsa, il 2 ottobre, il Governo indiano ha annunciato la sospensione della vendita dell'elicottero e lo considero un importante risultato di una mobilitazione della società civile ma, mi immagino, anche delle diplomazie. L'emendamento formulato dall'onorevole Mattarella è importante, in quanto chiarisce senza mezzi termini i limiti entro i quali eventuali futuri accordi dovranno esercitarsi ed è per tale motivo che è «passato» all'unanimità in Commissione.
Credo che il gruppo dei Verdi presenterà o contribuirà alla presentazione di un ordine del giorno volto a chiedere al Governo una grandissima attenzione per assicurarsi che le vendite dall'Italia non proseguano per altre operazioni di triangolazione, come quella che era in atto con l'elicottero già citato.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 2267-A )
PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
Discussione del disegno di legge: S. 1465 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006 (Approvato dal Senato) (A.C. 2927) (ore 16,03).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 2927)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il vicepresidente della III Commissione, deputata De Zulueta, ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, deputato Zacchera.
TANA DE ZULUETA, Vicepresidente della III Commissione. Signor Presidente, tento di supplire all'onorevole Zacchera che potrà completare, nella successiva fasePag. 7delle votazioni, il mio intervento formulando le sue osservazioni sul contesto entro il quale tale accordo è stato stipulato. Ricordo che l'accordo rientra in una modalità di scambio e di assistenza reciproca, volto a consentire ai Paesi, oggetto di questo tipo di cooperazione, di omologare la propria gestione amministrativa delle dogane a standard internazionali riconosciuti, in particolare agli standard europei vigenti nel nostro Paese.
Pertanto, l'accordo è piuttosto tecnico ed entra in campi che, probabilmente, sono nuovi ma importanti per questo tipo di gestione amministrativa, come la materia della protezione dei dati personali. Vi sono anche aspetti delicati ed importanti, come la lotta ai traffici illeciti di stupefacenti e un richiamo esplicito alla Convenzione ONU in materia (Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre del 1988).
All'articolo 1 dell'accordo è definito il campo di applicazione dell'accordo medesimo, mentre all'articolo 2 si prevede che la reciproca assistenza è assicurata tramite le rispettive amministrazioni. Ai sensi degli articoli 3 e 4 le amministrazioni doganali si scambiano, su richieste, tutte le notizie ed informazioni, utili alla corretta applicazione della legislazione e al perseguimento delle relative infrazioni, sulla regolarità e liceità delle operazioni di import ed export tra due Paesi, nonché informazioni utili all'esatta determinazione di dazi e di diritti doganali.
L'articolo 6 chiarisce che, sempre su richiesta, l'amministrazione ha l'obbligo di fornire informazioni sulle norme e sulle procedure applicabili sul proprio territorio pertinenti per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
L'articolo 8, sempre nel quadro di uno scambio di informazioni, prevede una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto o locali in qualche modo connessi ad infrazioni. L'articolo 10 riguarda gli adempimenti di comunicazione.
Signor Presidente, concludo senza entrare nello specifico degli articoli successivi, in quanto questo tipo di accordo è estremamente importante per consentire un quadro di certezze alle imprese italiane che si trovassero nella condizione di poter esportare in un Paese come l'Etiopia.
Per queste ragioni, considero il disegno di legge al nostro esame un significativo strumento di cooperazione tra i due Paesi, volto - come affermavo prima - a garantire un quadro di norme e di certezze agli operatori dei due Paesi, in un contesto estremamente delicato e difficile come quello del Corno d'Africa.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
UGO INTINI, Viceministro degli affari esteri. Signor Presidente, i rapporti bilaterali con l'Etiopia (a ciò ha contribuito anche la restituzione dell'obelisco di Axum) sono ottimi in tutti i settori, come è stato recentemente testimoniato dai colloqui che il Presidente del Consiglio ha tenuto con le autorità etiopiche, in occasione della sua partecipazione, lo scorso gennaio, al vertice dell'Unione africana ad Addis Abeba. L'ottimo andamento delle relazioni bilaterali ha trovato conferma, ultimamente, nel corso dell'incontro di Roma del 29 marzo fra il Ministro degli affari esteri D'Alema e il suo omologo etiopico, oltre che dai colloqui tenuti dal Viceministro, Patrizia Sentinelli, ad Addis Abeba, nell'ottobre del 2006 e nello scorso mese di maggio.
Il rilancio della collaborazione bilaterale con l'Etiopia si basa, sul piano politico, su un memorandum di intesa sulle consultazioni politiche rafforzate; sul piano culturale, su un accordo di collaborazione in materia culturale e scientifica; sul piano commerciale, su un accordo per evitare le doppie imposizioni e su un altro in materia di protezione e promozione degli investimenti. La frequenza degli incontri ad alto livello e il quadro degli accordi attualmente in vigore con l'Etiopia, cui va aggiunto il rilevante impegno della cooperazione italiana allo sviluppo, rendono l'idea della qualità dei rapporti tra i nostri due Paesi. Attraverso l'accordo di mutua assistenza amministrativa per laPag. 8prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, sarà instaurata una cooperazione reciproca tra le rispettive autorità doganali, che avrà lo scopo principale di garantire il rispetto della legislazione in materia di scambi commerciali. In tal modo sarà possibile assicurare un più efficace e trasparente interscambio commerciale tra l'Italia e l'Etiopia.
La collaborazione tra la nostra Agenzia delle dogane e la corrispondente autorità doganale etiope potrà condurre, inoltre, a una semplificazione complessiva nel contrasto alle pratiche illegali: l'accordo, pertanto, rappresenta anche uno strumento in grado di garantire una maggiore tutela per i nostri imprenditori che intrattengono rapporti commerciali con l'Etiopia.
D'altra parte, il miglioramento delle pratiche doganali alla frontiera potrà stimolare una maggiore presenza commerciale italiana in questo Paese. Non è un caso, infatti, che, tanto in sede di negoziazione, quanto in occasione della firma dell'accordo, a Roma, il 26 settembre 2006, la controparte etiopica ha fatto stato dell'importanza che annette alla collaborazione instaurata in questo settore, per i benefici che deriveranno all'autorità doganale etiopica e, indirettamente, all'interscambio commerciale.
L'accordo, che si compone di 22 articoli, un preambolo e un allegato, punta ad instaurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni doganali dei due Paesi, cercando di stabilire un giusto equilibrio tra il principio della libera circolazione delle merci, da un lato, e le esigenze dei Governi connesse alla protezione delle imprese e dei gettiti fiscali, dall'altro.
L'onorevole De Zulueta ha già sottolineato l'importanza di singoli articoli; quindi, il Governo non ritiene di dover aggiungere altro, se non la sollecitazione a una approvazione che, ormai, è assolutamente matura ed urgente.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Paoletti Tangheroni. Ne ha facoltà.
PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Rinuncio ad intervenire.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Mellano. Ne ha facoltà.
BRUNO MELLANO. Intervengo brevemente, Presidente, per sottolineare, da parte del gruppo La Rosa nel Pugno, l'importanza dell'accordo in discussione, perché incide su un'area di grande importanza e rilevanza dal punto di vista geopolitico, su cui l'Italia, a mio giudizio, dovrebbe riuscire ad esercitare un ruolo e un'influenza maggiori. Pertanto, questo tipo di accordo può costituire la base di un lavoro che è sicuramente in atto, ma che deve essere incentivato per riuscire a costruire quelle reti e quelle garanzie che i Governi occidentali devono tornare ad apprestare in un'area davvero molto delicata, che ci è molto cara. Quindi, ringrazio il Governo. Anch'io ritengo si tratti di un provvedimento importante e di urgente approvazione.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 2927)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il vicepresidente della Commissione affari esteri, deputata De Zulueta.
TANA DE ZULUETA, Vicepresidente della III Commissione. Signor Presidente, rinunzio alla replica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
UGO INTINI, Viceministro degli affari esteri. Signor Presidente, rinunzio alla replica.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
Pag. 9Discussione del disegno di legge: S. 1466 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005 (Approvato dal Senato) (A.C. 2928) (ore 16,13).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 2928)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il vicepresidente della III Commissione, deputata De Zulueta, ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore.
TANA DE ZULUETA, Vicepresidente della III Commissione. Signor Presidente, anche in questo caso sostituisco indegnamente un collega, per illustrare questo accordo. Si tratta di un Protocollo addizionale al trattato sullo statuto di EUROFOR, siglato a Lisbona il 12 luglio 2005. Il Protocollo ha lo scopo di definire il regime giuridico del personale assegnato alla cellula permanente della forza marittima europea EUROMARFOR (EMF), estendendo a tale forza la disciplina prevista per il personale di EUROFOR recata dal citato trattato, sottoscritto a Roma nel 2000. Il trattato sullo statuto di EUROFOR, che fu ratificato dall'Italia nel 2003, disciplina i principi fondamentali di tale statuto: lo stazionamento, le modalità di organizzazione e il funzionamento della forza multinazionale europea EUROFOR, che è una euroforza operativa rapida.
EUROFOR è una forza terrestre multinazionale di pronto intervento, che fu costituita da Italia, Francia, Spagna e Portogallo. EUROMARFOR, invece, è una forza marittima, costituita dagli stessi Paesi nel 1995. Entrambe le forze sono state create con il compito di svolgere le missioni umanitarie o di evacuazione e di mantenimento della pace, che vengono definite missioni Petersberg, dal nome della città tedesca dove tali modalità operative furono concordate; ricordo al riguardo che le suddette modalità hanno costituito, in questi anni di sperimentazione di questa azione comune nella difesa europea, la cifra costante di tutte le operazioni militari europee, che sono sempre state esclusivamente, appunto, umanitarie, di evacuazione o di peacekeeping.
Credo che in questo periodo ne siano in corso tredici, pertanto ormai vi è un'esperienza consolidata.
La EMF è impiegata dal novembre 2000 nel quadro delle iniziative dell'Unione europea e anche in supporto ad operazioni condotte sotto l'egida dell'ONU e della NATO.
La cellula permanente di EUROMARFOR (EMFPC) di cui tratta il Protocollo in esame, ha il compito di assistere il comando della Forza, che è attribuito, a rotazione per un periodo di due anni, alle autorità navali di ciascun Paese. A loro volta le autorità navali per tale incarico dipendono direttamente dal Comitato interministeriale di alto livello. Il comando della Forza è attualmente - se non sbaglio, signor Viceministro - dell'Italia, che avrebbe dovuto assumerlo nel mese scorso.
La cellula permanente è formata da quattro ufficiali, uno per nazione, a loro volta diretti da un direttore appartenente allo stesso Paese, che detiene il comando di EUROMARFOR.Pag. 10
Come viene specificato nella relazione, fanno parte dell'EMFPC anche un rappresentante di ciascun Paese osservatore. Per il momento questi ultimi dovrebbero essere la Grecia e la Turchia.
Inoltre, può farne parte ulteriore personale messo a disposizione sia dalle parti sia da altri Stati che compongono la forza, o anche da Stati candidati.
I rappresentanti nazionali nella EMFPC possono essere designati ad agire da ufficiali di collegamento presso altri comandi e possono anche svolgere attività di pianificazione e collegamento presso altri comandi. Inoltre, questi ufficiali possono essere impiegati in attività di addestramento e pianificazione. Tutto ciò per quanto riguarda il contenuto del Protocollo addizionale all'esame dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
UGO INTINI, Viceministro degli affari esteri. Signor Presidente, vorrei ringraziare l'onorevole De Zulueta perché ha fornito sui contenuti del provvedimento in esame tutti i particolari che possono essere utili al Parlamento. Pertanto, ritengo di non dover aggiungere altri particolari al riguardo. L'onorevole De Zulueta è stata chiarissima; mi associo, pertanto, alle sue osservazioni e auspico l'approvazione del provvedimento in esame.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Paoletti Tangheroni. Ne ha facoltà.
PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Signor Presidente, mi limito a sottolineare che si tratta di un atto dovuto.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Mellano. Ne ha facoltà.
BRUNO MELLANO. Signor Presidente, rinuncio.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 2928)
PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunziano alle repliche.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
Discussione del disegno di legge: S. 1538 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005 (Approvato dal Senato) (A.C. 2930) (ore 16,20).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 2930)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, deputato Leoluca Orlando, ha facoltà di svolgere la relazione.
LEOLUCA ORLANDO, Relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, siamo chiamati a ratificare un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica greca per loPag. 11sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia, Progetto Interconnector Grecia - Italia (IGI).
L'Accordo in esame è stato stipulato il 4 novembre 2005, e, dopo la conclusione dell'iter al Senato, ha ricevuto il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), VIII (Ambiente), X (Attività produttive), e XIV (Politiche Unione Europea) della Camera e il nulla osta della Commissione V (Bilancio). Il Progetto IGI (Interconnector Grecia - Italia) prevede la costruzione di un gasdotto che percorrerà il territorio greco per 590 chilometri e il tratto marino tra la costa greca e quella pugliese per altri 210 chilometri. Il decreto del Ministero delle attività produttive del 13 marzo del 2006, integrando l'elenco dei gasdotti della rete nazionale, descrive alcune caratteristiche di questo particolare gasdotto, e precisa che il punto d'approdo alla costa italiana sarà in prossimità del porto di Otranto.
La realizzazione del progetto è affidata ad una joint venture tra la società italiana Edison Spa e la società greca Depa S.A. per la costruzione del tratto off-shore e la società greca Desfa per la parte su terraferma in territorio greco.
A partire dal 2012 tale gasdotto consentirà all'Italia di importare annualmente circa otto miliardi di metri cubi di gas naturale proveniente dall'area del Caspio e del Medioriente. Tale progetto si riferisce, evidentemente, anche al potenziamento della rete turca e al collegamento fra la rete turca, attraverso la Georgia, e lo sbocco sul mar Caspio a Baku in Azerbaigian. Si fa, inoltre, presente che il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto di aver firmato a Roma il 26 luglio 2006 un accordo intergovernativo per lo sviluppo di transito per il gas naturale fra Italia, Grecia e Turchia. Si tratta del progetto ITGI, che, quindi, comprende sia il progetto IGI sia il progetto ITG e che provvederà, altresì, al potenziamento della rete turca.
Voglio ricordare, inoltre, che l'Accordo si compone di un preambolo e di sette articoli. Il preambolo definisce il progetto prioritario e ne consente l'inserzione nei benefici previsti dal regolamento della Comunità Europea - il cosiddetto regolamento TEN-E - che stabilisce i principi generali per la concessione di contributi finanziari della Comunità europea nel settore delle reti transeuropee. Il preambolo, inoltre, cita la direttiva del 26 giugno del 2003, recepita, com'è noto, nel nostro ordinamento il 23 agosto 2004, che prevede deroghe all'obbligo di consentire l'accesso ai terzi. Si tratta, senza dubbio, di una clausola di grande significato economico e di grande importanza per quanto concerne l'Accordo in esame.
L'articolo 1 delinea l'oggetto dell'Accordo; l'articolo 2 fissa in quattro punti gli obblighi delle parti. Esse si impegnano a sostenere la fattibilità del progetto IGI anche attraverso l'esenzione dall'obbligo di accesso ai terzi, secondo le rispettive normative nazionali, che recepiscono la direttiva comunitaria, se questo è richiesto dai promotori della società SPV; inoltre, si impegnano a sostenere la richiesta di finanziamenti comunitari per la realizzazione del gasdotto nel quadro del citato regolamento TEN-E. La Grecia, inoltre, quale Paese di transito si impegna a gestire il gasdotto sia in situazioni di normale esercizio che di emergenza, in modo da non danneggiare il punto finale, costituito da interessi italiani; ciò con riferimento alla sicurezza e alla continuità della fornitura. Infine, l'Italia si impegna ad inserire il progetto fra le infrastrutture energetiche di interesse strategico (di cui alla cosiddetta legge obiettivo), al fine di semplificarne la realizzazione.
L'articolo 3 istituisce un apposito Comitato di coordinamento, che ha la funzione di sovrintendere a queste operazioni. Tale Comitato non comporta costi aggiuntivi, essendo a carico del bilancio del Ministero delle attività produttive.
L'articolo 4 fa riferimento alla possibilità di emendare il presente Accordo soltanto attraverso successivi protocolli bilaterali. L'articolo 5 fa riferimento alla soluzione dei contrasti attraverso il ricorso ad un tribunale arbitrale.Pag. 12
La durata dell'Accordo è di sei anni, salvo il completamento di progetti in corso e salvo la denuncia dello stesso da parte di uno dei due Paesi contraenti. L'approvazione di tale Accordo è certamente importante ed è altresì importante una sua sollecita approvazione, perché si collega non solo al rilievo e all'utilità dell'opera, ma anche a rapporti positivi con la realtà turca e dell'Asia centrale, che a questo progetto sono sicuramente interessate, essendo, peraltro, interessate ad avere non soltanto una deviazione su Vienna, ma anche sull'Italia.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
UGO INTINI, Viceministro degli affari esteri. Signor Presidente, l'onorevole Leoluca Orlando è stato chiarissimo e ha fornito tutti i particolari. Concordo con le sue osservazioni: vi è non solo una ragione economica forte per sottoscrivere questo Accordo, ma anche una ragione strategica e una politica. La ragione politica è evidente, poiché l'Accordo stabilisce un rapporto stretto tra Grecia e Turchia, che non può che avere una ricaduta positiva sugli equilibri della ragione.
Sollecito, pertanto, la ratifica dell'Accordo in discussione.
PRESIDENTE. È iscritta parlare la deputata Paoletti Tangheroni. Ne ha facoltà.
PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Signor Presidente, si tratta certamente di un Accordo molto importante dal punto di vista energetico, ma chiedo al Governo di porre una grandissima attenzione, perché si tratta - detto tra le righe - di progetti a fortissimo impatto ambientale. Ritengo, pertanto, che sia necessaria una grande attenzione nella loro applicazione: è una raccomandazione che ci riserveremo di fare, perché mi sembra che tale questione sia un po' sottovalutata e il relatore potrà sicuramente replicare in merito.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Mellano. Ne ha facoltà.
BRUNO MELLANO. Signor Presidente, intervengo per sottolineare alcuni aspetti che sono stati già indicati dai colleghi e dal relatore. Nella premessa dell'Accordo della cui ratifica si discute - tra i vari considerata - viene sottolineata l'importanza dell'aspetto ambientale e del fatto che «le parti sono vincolate alle norme in materia di posa dei gasdotti sulla loro piattaforma continentale e sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento stabilite dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del mare (...)» e, quindi, sulla «cooperazione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Ionio» nelle varie convenzioni stipulate a livello internazionale. Si tratta di un aspetto che - come la collega ha giustamente sottolineato - costituisce parte integrante dell'Accordo che si va a ratificare.
L'altro aspetto che va indubbiamente sottolineato riguarda la valenza politica di questo Accordo, innanzitutto poiché collega l'Italia alla Grecia - storico alleato e amico - e la Grecia alla Turchia, creando quei vincoli e quelle interdipendenze che sono alla base di un buon rapporto di vicinato, di collaborazione e - speriamo, in futuro - anche di comune appartenenza alla casa comune europea. Tale Accordo ci garantisce, inoltre, una maggiore indipendenza dalle reti attuali dei gasdotti che ci vedono dipendere, in modo totalmente passivo, da regimi autoritari, antidemocratici o non democratici come, sempre di più, si sta rivelando anche la Russia di Putin.
Pertanto, riuscire a promuovere un'opera importante, di indubbio impatto ambientale e realizzata con i criteri, le regole e le attenzioni necessarie, in questo caso, aumenta o, comunque, contribuisce alla nostra indipendenza dalle forniture russe e crea un'altra linea di rapporto che - come ricordava il relatore - arriva fino alla Georgia e all'Azerbaigian, liberando, in qualche modo, gli stessi Paesi del Mar Caspio dalla dipendenza da Mosca e dalla Russia.
Si crea, quindi, un altro asse strategico ed importante che voglio sottolineare perché, in questo modo, riusciamo anche aPag. 13dare «gambe» indipendenti a certe strutture democratiche che, in qualche modo, balbettano e hanno difficoltà, ma che, con l'aiuto concreto dei Paesi occidentali e dell'Italia, possono costruire un'alternativa di sistema, di regime e anche di rapporti commerciali.
Pertanto, questo Trattato è importante, così come è importante che tale opera possa essere realizzata velocemente e con tutte le attenzione dovute, ma anche che sia operativa il prima possibile.
TANA DE ZULUETA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Vorrei ricordare - anche se l'onorevole De Zulueta lo sa - che, per intervenire nella discussione, bisogna iscriversi a parlare nei tempi prescritti.
TANA DE ZULUETA. Lei ha ragione, signor Presidente.
PRESIDENTE. Considerata l'importanza della discussione, ovviamente, non siamo fiscali e rigidi.
Prego, onorevole De Zulueta, ha facoltà di parlare.
TANA DE ZULUETA. Signor Presidente, la doppia veste mi aveva, in un certo senso, distratta, ma forse mi fornisce anche il titolo per chiederle di consentirmi di prendere la parola.
Condivido pienamente le considerazioni del relatore e dei colleghi che mi hanno preceduto. Ritengo importante aggiungere che questo Accordo coinvolge non solo la Grecia e l'Italia - partner storici, con una lunga cooperazione - ma anche la Turchia. Si tratta di un aspetto nuovo ed importante, perché si tratta di un accordo in cui la Grecia e la Turchia stanno dialogando direttamente su una struttura di reciproco interesse. Lo considero un passo positivo per la sicurezza dell'area.
Vorrei semplicemente segnalare che la normativa comunitaria di riferimento considera esclusivamente quelle direttive che disciplinano il mercato europeo del gas e dell'energia; non sono citate le direttive - quella menzionata dall'onorevole Mellano e quella in campo ambientale - e forse si potrebbe, al momento del voto, fare un richiamo a tale contesto di regolamentazione europea ambientale per la protezione del mare; ritengo che ciò non sarebbe superfluo.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 2930)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Leoluca Orlando.
LEOLUCA ORLANDO, Relatore. Signor Presidente, concordo pienamente con gli interventi dei colleghi Paoletti Tangheroni, Mellano e De Zulueta, ma ritengo doveroso far presente che, con riferimento agli aspetti ambientali, vi è il quartultimo considerata che fa espressamente riferimento all'esigenza di rispettare la normativa in materia di protezione dell'ambiente.
Ancora più cogente è, tuttavia, l'articolo 2, comma 5, secondo il quale «le parti, in accordo con la disposizione della Convenzione di Espoo, coopereranno nella valutazione dell'impatto ambientale»: si fa quindi riferimento espresso alla Convenzione di Espoo. Si aggiunge, inoltre, che, a tal fine, «le parti possono stabilire appositi accordi per definire le procedure per coordinare le valutazioni di impatto ambientale secondo le direttive europee e le legislazioni nazionali di recepimento delle stesse direttive».
Infine, credo che l'esistenza del comitato di coordinamento, che presiede a tale opera, potrà ricevere eventuali direttive specifiche in tal senso anche da parte del Governo. Credo che esistano tutte le garanzie, perché l'impatto ambientale sia assolutamente valutato e monitorato; occorrerà poi verificare nella concreta attuazione dell'Accordo se le premesse saranno correttamente realizzate.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
UGO INTINI, Viceministro degli affari esteri. Signor Presidente, anche il Governo, come il relatore, ha preso diligentemente nota delle giuste osservazioni e preoccupazioni in materia ambientale.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
Discussione del disegno di legge: S. 1585 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002 (Approvato dal Senato) (A.C. 2932) (ore 16,33).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 2932)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento. Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, deputato Leoluca Orlando, ha facoltà di svolgere la relazione.
LEOLUCA ORLANDO, Relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo sono chiamato a svolgere la relazione sul parere espresso dalla III Commissione (Affari esteri) sulla ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Armenia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale con protocollo aggiuntivo. Il Senato ha concluso l'esame ed è stato espresso il parere favorevole delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), VI (Finanze), VII (Cultura), X (Attività produttive), XI ( Lavoro), il nulla osta della Commissione V (Bilancio), nonché il parere favorevole della Commissione per le questioni regionali.
L'accordo affronta il tema della problematica della doppia imposizione e del trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi di soggetti non residenti, tanto per le persone fisiche quanto per enti soggetti all'IRES ossia all'imposta sul reddito delle società. Si parla anche delle persone fisiche o giuridiche fiscalmente residenti in Italia; si applica il principio della tassazione del reddito mondiale per tali soggetti che sono residenti in Italia.
Il testo della Convenzione riprende sostanzialmente quello della convenzione tipo dell'OCSE e non aggiunge altro, salvo la specificazione armena, con riferimento alle peculiari imposte oggetto di quella legislazione.
Come è noto la convenzione tipo dell'OCSE del 1963 ha ricevuto numerose integrazioni sino all'ultima del 2005.
Tale accordo si compone di 31 articoli, contiene anche un protocollo aggiuntivo, e mantiene - come dicevo - la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE.
Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo di applicazione della Convenzione e la definizione dei soggetti residenti o di attività prevalente. Gli articoli da 3 a 5 forniscono la definizione di chi si intende residente inPag. 15uno Stato contraente. Gli articoli da 6 a 12 trattano dell'imposizione dei redditi e recano una serie di specifiche ipotesi, in particolare con riferimento ai beni immobili, di pertinenza dell'impresa, che vengono considerati come imponibile nello Stato di residenza dell'impresa stessa.
Ai sensi dell'articolo 8 gli utili da esercizio della navigazione aeromarittima internazionale sono imponibili nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa.
All'articolo 10 vi è una normativa con riferimento ai dividendi societari, così come per gli interessi e le royalties, con una serie di possibili prelievi rimessi allo Stato in cui tali redditi sono prodotti, che, come è noto, non può essere superiore al 5 e non inferiore al 10 per cento; nel caso delle royalties, invece, vige il limite massimo del 7 per cento.
Si stabilisce, ancora, che cosa si intenda per redditi da professione indipendente e da lavoro subordinato e si individuano i criteri per l'imputazione della loro tassazione nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto sia nello Stato di residenza sia in altro Stato.
Una specifica normativa è contenuta per i compensi per artisti e sportivi, che sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Una normativa specifica viene ancora mantenuta per quanto riguarda le pensioni, per cui vige il principio generale per cui sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario del trattamento pensionistico.
L'articolo 22 riguarda le imposizioni relative ai redditi diversi da quelli trattati negli articoli precedenti, che sono casi specifici. Infine, l'articolo 23 concerne la tassazione del patrimonio, che, come è noto, di regola fa riferimento al sistema fiscale del Paese in cui esso è localizzato, salvo un'eccezione che viene applicata nel caso di beni immobili connessi all'esercizio dell'attività del traffico internazionale aeromarittimo, sui quali la tassazione patrimoniale appartiene solo allo Stato ove ha sede l'effettiva direzione dell'impresa marittima o aerea.
L'articolo 24 stabilisce i criteri per evitare la doppia imposizione, facendo l'opzione sul credito di imposta. Gli articoli da 25 a 29 stabiliscono il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente rispetto all'imposizione vigente per i soggetti dello Stato medesimo. Infine, gli articoli 30 e 31 stabiliscono la durata illimitata dell'accordo e la facoltà di denuncia da parte di uno dei due Stati contraenti, però non prima di cinque anni dalla ratifica dell'accordo.
In questo senso vi è il parere favorevole della III Commissione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
UGO INTINI, Viceministro degli affari esteri. La Convenzione si inserisce nel quadro di un'azione di ampliamento della rete di accordi con i Paesi dell'est europeo ed ex-sovietici, caratterizzati da mercati con grandi potenzialità di espansione verso i quali sono fortemente indirizzati gli interessi degli operatori economici italiani e soprattutto delle piccole e medie imprese alla ricerca di nuovi sbocchi. L'onorevole Leoluca Orlando è stato molto chiaro, preciso; ci sono tutte le condizioni per ratificare senz'altro la Convenzione.
Si tratta, per la verità, in tutte queste discussioni, di atti che possono essere definiti di ordinaria amministrazione. C'è però qualcosa di non ordinario, ma di strabiliante in tutti questi casi, qualcosa a cui non dovremmo essere assuefatti: questa è una Convenzione del 14 giugno 2002, e siamo nell'ottobre 2007! Penso che non ci dovremmo rassegnare a questo sistema di procedere e che dovremmo fare una riflessione tutti insieme.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Paoletti Tangheroni. Ne ha facoltà.
PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Si tratta, signor Presidente, di un atto dovuto e di ordinaria amministrazione, quindi non ho niente da aggiungere.
Pag. 16PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellano. Ne ha facoltà.
BRUNO MELLANO. Tra i tanti atti di oggi ce n'era uno del 2006, quindi forse stiamo migliorando.
Al di là della battuta, aggiungo solo una parola per dire come anche la Convenzione in esame, dal carattere più burocratico-amministrativo, ha una valenza politica importante: dobbiamo avere la forza di guardare nell'area delle ex-repubbliche sovietiche, che hanno grande attesa di un rapporto diretto con l'Europa e con gli Stati membri dell'Unione europea e hanno un interesse anche economico, concreto. Inizia oggi un'importante missione del Governo italiano in Kazakistan, dove è presente del gas e ci sono rapporti economici da costruire, con regimi che in alcuni casi sono «balbettanti» dal punto di vista democratico ma che è importante riuscire ad «agganciare» per costruire relazioni, reti, rapporti e garantire loro un'alternativa alla ricaduta nella rete della Russia di Putin. Anche con questa motivazione politica ritengo che sia urgente approvare la Convenzione in esame.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 2932)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Leoluca Orlando.
LEOLUCA ORLANDO, Relatore. Rinuncio alla replica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
UGO INTINI, Viceministro degli affari esteri. Rinuncio alla replica.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
Ordine del giorno della seduta di domani.
PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.
Martedì 9 ottobre 2007, alle 14:
1. - Seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione (Già articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 17 aprile 2007) (2272-ter-A).
- Relatore: Sasso.
2. - Seguito della discussione del disegno di legge:
Modernizzazione, efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese (2161-A).
e delle abbinate proposte di legge: PEDICA ed altri; NICOLA ROSSI ed altri; LA LOGGIA e FERRIGNO (1505-1588-1688).
- Relatore: Giovanelli.
3. - Seguito della discussione della proposta di legge:
CONTENTO: Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale (782-A).
e degli abbinati progetti di legge: ASCIERTO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO (809-1967).
- Relatore: Palomba.
4. - Seguito della discussione dei disegni di legge:
S. 1134 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nelPag. 17campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003 (Approvato dal Senato) (2267-A).
- Relatore: Mattarella.
S. 1465 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006 (Approvato dal Senato) (2927).
- Relatore: Zacchera.
S. 1466 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005 (Approvato dal Senato) (2928).
- Relatore: Carta.
S. 1538 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005 (Approvato dal Senato) (2930).
- Relatore: Leoluca Orlando.
S. 1585 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002 (Approvato dal Senato) (2932).
- Relatore: Leoluca Orlando.
La seduta termina alle 16,40.