Attività svolta
La Commissione parlamentare consultiva per la riforma fiscale, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge del 23 dicembre 1996 n. 662, è stata composta di 15 deputati e 15 senatori nominati dai presidenti delle Camere. In base alla procedura indicata dall'articolo 3, commi 14 e seguenti della suddetta legge, la Commissione ha espresso parere obbligatorio, ma non vincolante, sugli schemi di decreto legislativo emanati dal Governo in attuazione delle deleghe ad esso conferite, entro trenta giorni dalla data di assegnazione (si veda di seguito l'elenco dei provvedimenti approvati); termine prorogabile di venti giorni, per una sola volta, dai presidenti delle Camere, per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi (peraltro trascorso inutilmente il termine ordinario o prorogato, il parere si è inteso espresso favorevolmente). Tale procedura è stata applicata anche agli schemi di decreto legislativo integrativi e correttivi emanati dal Governo entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo per apportare le correzioni formali e sostanziali necessarie, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
L'articolo 35 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ha attribuito, altresì, alla Commissione il compito di esprimere il parere sugli schemi di decreti legislativi recanti i testi unici che accorpino, anche in un codice tributario, le vigenti norme per materia, senza modificarle, con il solo compito di eliminare duplicazioni, chiarire il significato di norme controverse e produrre testi in cui la materia sia trattata. Il termine per l'esercizio della delega, inizialmente fissato in dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2001, dall'articolo 99, comma 1, lettera d) della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Le deleghe conferite al Governo hanno avuto l'obiettivo di realizzare una riforma del sistema fiscale. In particolare, la riforma è stata ispirata a principi di decentramento fiscale; semplificazione; allargamento delle basi imponibili. Sono state, tra l'altro, introdotte novità in materia di fiscalità locale, di imposta sul reddito delle persone e delle società, di imposta sul valore aggiunto, di procedure e riduzione di oneri amministrativi per gli adempimenti fiscali, nonché nuove modalità di contrasto all'evasione e all'elusione. Sono, inoltre, state modificate le sanzioni tributarie non penali e gli strumenti di riduzione del contenzioso tributario.
La Commissione ha espresso quindi il proprio parere sui seguenti schemi di decreto legislativo:
schema di decreto concernente l'istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (poi divenuto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
schema di decreto sul riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese (decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466);
schema di decreto recante revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
schema di decreto sul riordino della disciplina dei tributi locali (poi divenuto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
schema di decreto sul riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi (poi divenuto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461);
schema di decreto recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (divenuto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
schema di decreto sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cosiddette ONLUS (divenuto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);
schemi di decreto recanti disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti (definitivamente approvati con i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 472, 471 e 473);
schema di decreto recante armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro (poi divenuto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314);
Attività da svolgere
Alla Commissione spetterebbe, infine, la competenza ad esprimere il parere sugli schemi di decreto legislativo per la predisposizione di testi unici in materia tributaria, in quanto il termine fissato dalla legge n. 133 del 1999, articolo 35, comma 1, per l'esercizio della relativa delega da parte del Governo, è stato prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 99, comma 1, lettera d) della legge 21 novembre 2000, n. 342. Inoltre, l'articolo 35, comma 4, della legge n. 133 del 1999 ha previsto, infine, che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive, con uno o più decreti legislativi.