Legge 23 agosto 1988, n. 400(1)
Disciplina dell'attivitą di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Articolo 12
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome
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6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivitą della Conferenza.
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(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario.