XV LEGISLATURA
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

D.P.R. 28 marzo 1994

"Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1994, n. 188.

Art. 1

Oggetto della concessione

1. È concesso in esclusiva alla RAI il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi con qualsiasi mezzo tecnico sull'intero territorio nazionale, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, della legge 6 agosto 1990, n. 223, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La società concessionaria è tenuta a diffondere i programmi di cui al precedente comma alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli ed in conformità alle indicazioni contenute nel contratto di servizio di cui al successivo art. 3.

3. L'informazione ed i programmi della RAI devono rigorosamente ispirarsi ai princìpi di imparzialità, obiettività e completezza propri del servizio pubblico, chiamato a contribuire al corretto svolgimento della vita democratica.

4. La concessione comprende:

a) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione di programmi sonori e televisivi ed i connessi collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione;

b) la trasmissione di programmi mediante gli impianti predetti, sia all'interno che all'estero, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a norma dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle altre disposizioni di legge in materia radiotelevisiva e dell'autonomia decisionale della RAI.

5. La società concessionaria può, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, avvalersi, per attività inerenti all'espletamento dei servizi concessi, di società da essa controllate.

Art. 23

Decadenza

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a norma dell'art. 191 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, può essere disposta la decadenza dalla concessione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. In caso di decadenza il Ministero del tesoro ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale; il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può prendere immediatamente possesso degli impianti adibiti ai servizi oggetto della concessione ed assumere in gestione diretta il relativo servizio e, entro e non oltre sei mesi, accordare la gestione stessa in concessione ad altra società, secondo la disciplina di cui alla legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni e integrazioni.

 

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