XV LEGISLATURA
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Legge 10 dicembre 1993, n. 515

"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1993, n. 292, S.O.

Art. 1

Accesso ai mezzi di informazione

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

 

BARRAIT(3).GIF (2313 bytes)

Ritorno alla home page della Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi