Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione

 

Decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241

 

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione


(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2004)

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   

      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

      Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004, di  modificare l'attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati clandestini,  per assicurare piena efficacia alle garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, prevedere adeguate misure per assicurare la massima celerità dei  provvedimenti  di  convalida  e  di  esecuzione delle espulsioni;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

      Sulla proposta del  Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del  Ministro  per  le  riforme  istituzionali e la devoluzione e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

   E m a n a

       il seguente decreto-legge:

   

     Art. 1.

 

      1.  All'articolo  13 del testo unico delle disposizioni concernenti la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998,  n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis e' sostituito dai seguenti:

      «5-bis.  Nei  casi  previsti  ai  commi  4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al  giudice  di pace territorialmente competente il provvedimento con il   quale   e'   disposto   l'accompagnamento   alla  frontiera.  Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e'  sospeso  fino  alla  decisione  sulla convalida. L'udienza per la convalida  si  svolge  in  camera  di consiglio con la partecipazione necessaria  di  un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto  motivato,  entro  le  quarantotto ore successive, verificata l'osservanza  dei  termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente  articolo  e  sentito  l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e'   trattenuto  in  uno  dei  centri  di  permanenza  temporanea  ed assistenza,  di cui all'articolo 14. Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo.

    Se  la  convalida  non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per  la  decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.

    Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

      5-ter.  Al  fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida  dei  provvedimenti  di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14,  comma  1,  le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.».

 

      2.  Al  comma  8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le  parole:  «tribunale  in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».

 

      3.   Al  comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286, e successive modificazioni, le parole: «il tribunale in composizione   monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».

 

      4.  Al  comma  3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida.».

 

      5.  Il  comma  4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

      «4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la  partecipazione  necessaria  di  un difensore. Il giudice provvede alla  convalida,  con  decreto  motivato,  entro  le  quarantotto ore successive,  verificata  l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti  previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il  requisito  della  vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di  avere  ogni  effetto  qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida  del  decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».

 

      6.  Il  comma  5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

      «5-quinquies.  Per  i  reati  previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il  questore,  per  assicurare l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.».

 

      7.  All'articolo  11  della  legge  21 novembre  1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al  comma 3,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero  delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati  al  comma  3-quater, per ciascuna delle quali e' dovuta una indennità di euro 20.»;

        b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:

        «3-quater.  Per  i  provvedimenti  di cui agli articoli 13, commi 5-bis  e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, e' corrisposta una indennità di euro 10.»;

        c) al  comma  4,  dopo  le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter» sono inserite le seguenti: «, nonché 3-quater,».

 

 

Art. 2.

   Norma di copertura finanziaria

 

      1.   Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l'anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:

        a) quanto  ad  euro  577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

        b) quanto  ad  euro  819.721  per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere  dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

        c) quanto  ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo  delle  proiezioni  dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno 2004, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      2.  Il  Ministro dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 3.

 

      1.  Il  presente decreto entra  in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

   

        Dato a Roma, addì 14 settembre 2004

   

    CIAMPI

   

    Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri

    Fini,  Vicepresidente del Consiglio dei Ministri

    Pisanu, Ministro dell'interno

    Calderoli,   Ministro  per  le  riforme istituzionali e la devoluzione

    Castelli, Ministro della giustizia

    Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e delle finanze

   

    Visto, il Guardasigilli: Castelli

ritorno alla home page