XV LEGISLATURA
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

NOTA INTRODUTTIVA

 

Competenze, composizione e funzionamento

Il Comitato è stato istituito dall'articolo 11, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che ha attribuito a tale organismo parlamentare la funzione di esercitare il controllo sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla legge medesima con riferimento all'attività dei servizi di informazione e sicurezza.

In particolare, il Comitato può chiedere al Presidente del Consiglio e al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, anche nel corso di audizioni, informazioni circa le strutture e l'attività degli organismi informativi. Ove lo ritenga necessario, il Comitato può formulare proposte e rilievi, riferendone alle Camere mediante l'approvazione di specifiche relazioni.

Il Comitato è, altresì, titolare di rilevanti competenze in materia di conferma della opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 16 dispone che di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del codice di procedura penale "il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare", il quale "qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche".

Analoga procedura è prevista anche con riferimento all'ipotesi in cui il segreto di Stato sia opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri direttamente al Comitato.

Ulteriori competenze sono state attribuite al Comitato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. La disposizione affida, infatti, a tale organismo anche il controllo sull'attività svolta dai servizi di sicurezza (SISDE e SISMI) con riferimento ad ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza.

Per ciò che concerne la composizione dell'organo, l'articolo 11, secondo comma, della legge istitutiva prevede che del Comitato facciano parte "quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità". In via di prassi, vengono generalmente nominati quattro rappresentanti dei gruppi di maggioranza e quattro dei gruppi di opposizione.

Nella prima seduta il Comitato provvede all'elezione del presidente, di un vicepresidente e di un segretario. A partire dalla XI legislatura, l'incarico di presidente del Comitato è stato ricoperto da esponenti dei gruppi di opposizione.

L'attività del Comitato consiste essenzialmente nello svolgimento di audizioni dei responsabili politici ed operativi degli organismi di intelligence, nonché nell'acquisizione, da questi ultimi, degli elementi necessari al compiuto esercizio della funzione di controllo parlamentare sulla politica di informazione e sicurezza del Governo. Come già segnalato, il Comitato - qualora lo ritenga opportuno - può riferire alle Camere le proprie valutazioni in ordine agli accertamenti condotti, mediante la presentazione di una relazione.

In data 12 ottobre 2007, a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato costituito per la XV legislatura ha assunto la denominazione di Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, insieme con le relative competenze. In pari data, ai sensi degli articoli 30, comma 1, e 45, comma 1, della citata legge, la composizione del Comitato è stata integrata con la nomina di due ulteriori componenti, un deputato ed un senatore.



 

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