Commissione parlamentare per le questioni regionali

Documentazione presentata in audizione da:

UNIONCAMERE

Regionalismo, federalismo amministrativo, autonomie funzionali

Il processo di riforma amministrativa, avviato con le leggi 59 e 127 del 1997, pur se interviene a "Costituzione invariata", dà il via ad un radicale ripensamento dei soggetti, delle modalità, degli strumenti della azione amministrativa nel nostro ordinamento.

Queste note non entrano nel merito delle motivazioni, ampiamente esaminate nel corso del dibattito sviluppatosi attorno all'approvazione delle leggi, se non per sottolineare un aspetto fondamentale, che rappresenta anche uno dei discrimini tra l'attuale riorganizzazione in chiave di "federalismo amministrativo" e il precedente regionalismo.

Tale aspetto fondamentale è rappresentato dal contesto economico-sociale, radicalmente diverso da quello sul quale la filosofia di fondo e la legislazione amministrativa nel nostro Paese si sono formate. Contesto caratterizzato, tra l'altro, dalla presenza di una realtà imprenditoriale in massima parte costituita da piccole e medie imprese cresciuta ad un ritmo imprevedibile, senza pari nel mondo occidentale.

Solo di recente, con le riforme approvate negli ultimi anni, in particolare quelle relative al ruolo delle autonomie - L. 142, L. 81, L.580 - questo corpus amministrativo ha cominciato ad essere modificato.

Il nostro apparato, si è rivelato gravemente inadatto a reggere il peso della domanda di servizi pubblici e amministrativi provenienti dal mondo delle imprese, soprattutto per l'impostazione centralista che lo informa e ha reso la sua offerta non flessibile rispetto al variare della domanda, ma anche per ulteriori caratteristiche della sua organizzazione - rigidità, strutturazione per competenze, carenza di cultura della responsabilità per risultati.

A "Costituzione invariata", il decentramento delle funzioni statali, la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione delle procedure burocratiche puntano a superare questo centralismo, per avviare una trasformazione in senso federale.

L'obiettivo, perseguito ancora più profondamente nei lavori dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, è quello di dare alle strutture economiche e istituzionali italiane un'efficienza di tipo europeo.

La crescente emancipazione della società civile, la forte vitalità dei mercati e delle imprese, il modificarsi delle linee di confine tra sfera statale, pubblica e privata, l'emergere di una nuova statualità europea per favorire l'integrazione reale e monetaria.. sono tutti fattori, questi, che inducono a valorizzare l'autonomia degli enti territoriali, delle autorità indipendenti e delle altre istituzioni locali utilizzando come criterio regolatore il principio di sussidiarietà.

Nello spirito e nelle disposizioni della legge 15 marzo 1997, n. 59, tale principio non concerne solo il problema dei rapporti verticali tra i diversi livelli di governo (locale, regionale, statale, etc.), ma investe anche il nodo delle relazioni orizzontali tra cittadini, imprese, formazioni sociali e pubblici poteri.

In ciò la legge 59 è realmente moderna. Essa è differente dal disegno regionalistico degli anni settanta che, facendo leva su una articolazione esclusivamente territoriale dei poteri pubblici, ha posto le condizioni perché negli anni successivi si ripetessero fenomeni di accentramento nei pochi ambiti di materie trasferite dall'amministrazione centrale.

La legge 59 invece non solo valorizza tutte le autonomie, in un quadro di collaborazione con l'attività legislativa delle Regioni, ma attribuisce nel decentramento anche ad altre istituzioni ruoli significativi. Si tratta di istituzioni frutto dello sviluppo articolato della società, dell'economia e del processo comunitario, manifestazione del fenomeno ormai evidentemente emerso anche nel contesto europeo di una statualità organizzata per funzioni e non solo sulla base del criterio territoriale.

In questo quadro si collocano alcune riforme legislative recenti e, in modo specifico, quella delle Camere di Commercio - legge 580 del 1993.

LE CAMERE DI COMMERCIO COME ISTITUZIONI AUTONOME FUNZIONALI

- Le camere di commercio dopo la riforma

Le Camere di Commercio sono state definite dalla legge di riforma, l. 580/1993, enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nella circoscrizione territoriale di competenza - coincidente ordinariamente con la dimensione provinciale -, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

La legge 580 ha sancito compiutamente il loro ruolo istituzionale, legittimato nella democraticità e rappresentatività degli organi, nella piena potestà statutaria e investito di nuove e importanti funzioni pubbliche generali: per la regolazione e la trasparenza dei mercati, la cura e la certificazione delle imprese e la promozione dello sviluppo economico.

Organi delle Camere di Commercio

Le Camere di Commercio sono dunque oggi anzitutto espressioni dell'autonomia sociale dei soggetti del mercato, le imprese, intese non come articolazioni delle proprietà, ma luogo di sintesi dei diversi fattori. Proprio in questi mesi, per la prima volta dopo 73 anni, sono in via di costituzione i Consigli camerali. Sono già 12 i Consigli costituiti e rappresentano oltre il 30% delle imprese del Paese; il processo di costituzione dei Consigli sarà completato entro il '98. In essi sono rappresentati le imprese di tutti i settori: dell'artigianato, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito, delle assicurazioni, dei trasporti e dei servizi dei nuovi settori. Saranno 2660 i consiglieri, espressione dei diversi soggetti operanti in tutte le aree del Paese.

Autonomia

La riforma delle Camere di Commercio ha riconosciuto piena autonomia istituzionale, statutaria, organizzativa, finanziaria, nell'individuazione delle funzioni.

Alle Camere di Commercio e stata riconosciuta potestà statutaria, perché siano le realtà economiche locali a definire puntualmente missione ed obiettivi delle Camere di Commercio.

A tale potestà è associata autonomia organizzativa, per l'individuazione degli strumenti - pubblicistici o privatistici - con i quali perseguire obiettivi e missione istituzionale.

Inoltre la legge di riforma ha rivisto le modalità di finanziamento delle Camere di Commercio, il cui bilancio non è più alimentato dal bilancio statale.

Il punto più alto dell'autonomia delle Camere di Commercio è segnato dal fatto che è rimessa alla scelta compiuta nei loro Statuti la soluzione dell'alternativa tra designazione o elezione diretta da parte delle imprese dei componenti i Consigli camerali.

Funzioni

La riforma ha riconosciuto alle Camere funzioni più ampie in parallelo a un ampliamento degli interessi ai quali sono chiamate a provvedere, propri non di una o più componenti del sistema economico-produttivo, ma di tutte le componenti.

In particolare alle Camere di Commercio è stata riconosciuta la titolarità delle funzioni amministrative ed economiche per la promozione del sistema delle imprese e lo sviluppo delle economie locali. Il modello amministrativo che ne deriva è quello di un'istituzione attraverso la quale una comunità parziale - quella delle imprese - auto-amministra e auto-governa una serie di servizi rilevanti per il suo sviluppo, o ad essa riferibili, ma di cui fruisce la generalità dei cittadini. Questa indicazione è rilevante per la definizione di un ordinamento amministrativo recando i principi del pluralismo istituzionale e della valorizzazione delle autonomie.

- Le camere di commercio dopo la legge 59

Se la legge 580 ha riformato l'istituzione camerale, leggi successive, la legge 549 del 1995 e, in particolare, la legge 59 del '97, hanno innestato le Camere di commercio nell'ordinamento istituzionale e amministrativo, raccordandole alle altre istituzioni.

La legge 28 dicembre 1995, n. 549 - poi rimasta inattuata - aveva previsto infatti la delega di funzioni amministrative da parte delle Regioni alle Camere di commercio, con particolare riguardo a quelle attinenti al sistema delle imprese: questa disposizione intendeva dare operatività alla previsione, già contenuta nella legge 580, articolo 2, che consentiva la delega di funzioni amministrative dallo Stato e dalle Regioni alle Camere di commercio.

La legge 59 ha più compiutamente operato tale raccordo delle Camere di commercio alle altre amministrazioni, a partire dalla qualificazione delle Camere di commercio quali enti autonomi funzionati, insieme alle Università.

Autonomie funzionali: cioè istituzioni autonome, rappresentative non della generalità dei soggetti di una comunità territoriale, ma di settori particolari e specifiche popolazioni (imprese, libere professioni, etc.) i cui entitlements non possono essere articolati su base tipicamente territoriale; enti perciò chiamati ad amministrare in autonomia funzioni importanti per comunità parziali.

Il richiamo alle autonomie funzionali è stato affermato in diverse disposizioni della legge (articolo 1, comma 4, lett. d; articolo 3, comma 1, lett. b e comma 3, lett. a; articolo 7, comma 2). Il significato di queste norme è di delineare uno degli aspetti innovativi più importanti della legge, quello per cui oltre agli enti locali territoriali, anche gli enti locali funzionali sono tra i soggetti pubblici che possono essere titolari di funzioni (oltre che proprie) decentrate dalle Amministrazioni centrali e dalle Regioni.

La legge, al riguardo, ha dunque integrato l'ambito soggettivo degli enti protagonisti dell'amministrazione - decentrata della Repubblica, oltre il novero degli enti territoriali.

Ha potuto muoversi in tale direzione, da un lato nell'ambito di una consolidata interpretazione costituzionale per cui si ritiene che le Camere di Commercio, che non esprimono comunità generali territoriali sulla base di legittimazione politica ma comunità parziali sulla base di legittimazione democratica rappresentativa, ancorché non veicolata dai partiti, siano inquadrate nella dizione costituzionale di "altri enti locali" (articolo 118 Costituzione).

Dall'altro, la legge 59 ha recepito la realtà effettuale che vede un crescente intreccio di rapporti tra Camere di commercio e Regioni, Provincie, Comuni, nelle diverse modalità della delega di funzioni, degli accordi di programma, delle convenzioni.

Per effetto dunque della legge 59, sono stati introdotti nel nostro ordinamento elementi di una concezione più ricca delle autonomie locali e del rapporto tra Stato e soggetti economici.

ESEMPI DI COLLABORAZIONE TRA REGIONI, ENTI TERRITORIALI E CAMERE DI COMMERCIO

L'affermazione del principio di sussidiarietà con la legge 59, con la proposta di riforma costituzionale contenuta nel testo sulla forma di Stato e anche con la Carta Europea dell'autonomia regionale, conduce al rafforzamento sostanziale del poteri locali.

L'applicazione concreta del principio di sussidiarietà e la collaborazione tra le diverse istituzioni locali che da esso consegue hanno già trovato attuazione nei rapporti tra autonomie locali e funzionali, negli ultimi anni in particolare.

- Regioni e camere di commercio

Il rapporto con le Regioni è stato segnato, a partire dagli anni '90, da una progressiva evoluzione: molte Regioni e il sistema camerale si sono già mossi per realizzare concretamente il principio di sussidiarietà attraverso le deleghe e la concertazione.

Proprio recentemente, a testimonianza di uno sviluppo costante della collaborazione, la Regione Liguria ha previsto la presenza delle Camere di commercio nella legge istitutiva della Conferenza delle Autonomie locali.

In particolare nel settore artigiano in quasi tutte le Regioni sono state stipulate convenzioni e documenti programmatici che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative da parte delle Camere di commercio per la gestione degli albi e delle agevolazioni alle imprese artigiane. In Veneto e Sicilia sono state approvate le leggi apposite di delega di funzioni amministrative alle Camere di commercio e analoghi provvedimenti sono in corso di elaborazione in Emilia Romagna e in Abruzzo.

Nel settore dell'agricoltura in Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Puglia sono attive convenzioni ed accordi quadro rivolti a sviluppare concrete forme di collaborazione, interventi coordinati nella gestione delle politiche ed attività di informazione, promozione e valorizzazione della produzione agricola regionale.

In Veneto è operativo un accordo per la realizzazione di un sistema informativo per la rete distributiva e per il commercio.

Per il turismo, in Emilia Romagna e Liguria sono in corso accordi per sviluppare nuovi modelli di relazione tra la Regione ed il sistema delle Camere di commercio.

In Toscana è operativo un accordo programmatico per interventi funzionali alla tutela dell'ambiente.

- Province e camere di commercio

Tra Camere di commercio e Provincie c'è da tempo una fattiva collaborazione considerata anche la coincidenza degli ambiti territoriali di intervento, che ha portato alla partecipazione a numerose iniziative finalizzate allo sviluppo del territorio.

A livello nazionale Upi e Unioncamere hanno siglato, nel luglio scorso, un accordo di programma con l'obiettivo di favorire la comunicazione, accrescere i servizi, instaurare rapporti di collaborazione tra sistema camerale e Provincie. A questo accordo fanno riferimento numerose intese che si stanno concludendo, a livello - locale - proprio nelle scorse settimane quella tra Provincie e Camere di commercio toscane.

Sul territorio in particolare, Camere di commercio e Provincie si trovano a collaborare con interventi mirati allo sviluppo, al recupero di aree ex-industriali o in declino, alla tutela ambientale, alla formazione al lavoro, alla gestione delle infrastrutture - nel settore della gestione degli aeroporti, la collaborazione tra Camere e provincie è la più significativa.

- COMUNI E CAMERE DI COMMERCIO

Gli esempi più importanti di collaborazione tra Camere di commercio e Comuni sono forniti dai patti territoriali, che intervengono in aree con problemi di sviluppo del territorio per agevolare la crescita delle imprese già esistenti, la creazione di nuove, contribuendo alla lotta alla disoccupazione. 42 Camere di commercio partecipano ai patti insieme ai Comuni.

Altre iniziative riguardano il turismo (Marche), l'agroalimentare (Piemonte), le infrastrutture culturali (Lombardia), gli sportelli per la semplificazione amministrativa (Sicilia).

- Comunità montane e camere di commercio

Diversi casi di collaborazione sono stati avviati con le Comunità Montane in diverse aree, principalmente nel settore dell'agricoltura e turismo (per esempio in Emilia Romagna).

ORDINAMENTI FEDERALI IN EUROPA E CAMERE DI COMMERCIO

- Ruolo e funzioni delle camere di commercio

Gli elementi introdotti dalla più recente legislazione del nostro Paese, trovano importanti conferme nei dati istituzionali e normativi delle più rilevanti esperienze regionalistiche e federali europee, Germania, Austria, Spagna.

Certamente le singole discipline nazionali di tali Paesi evidenziano alcune differenze rispetto alla normativa delle Camere di commercio.

Tali differenze riguardano l'organizzazione interna delle Camere e l'articolazione verticale del sistema (si pensi - ad esempio - alla natura, alternativamente, pubblicistica o privatistica delle istanze regionali e nazionali), le competenze delle Camere (si pensi, ad esempio, al diverso modo in cui il legislatore austriaco e quello tedesco affrontano la questione della rappresentanza degli interessi giuslavoristici delle imprese), lo stesso ambito d’azione delle Camere, che il sistema italiano estende ad esempio a settori quali l'agricoltura e l'artigianato, non previsti da altri ordinamenti in cui sono previste istituzioni camerali specializzate, come - ad esempio - in Germania per le Camere dell'agricoltura, o in Spagna per le Cámaras agrarias.

Ma in tutti i diversi ordinamenti sono evidenti i rilevantissimi elementi comuni che caratterizzano le Camere di commercio, in particolare la loro intersettorialità e la regola dell'appartenenza obbligatoria. Entrambi gli elementi imprimono alle Camere una comune ed irripetibile qualità istituzionale, conferendo loro la capacità di promuovere con piena autonomia gli interessi generali del sistema delle imprese.

Su tale visione della natura e del ruolo delle Camere di Commercio le leggi nazionali incardinano l'intera disciplina delle competenze camerali.

Si pensi al $1 della legge austriaca del 1946, il quale precisa che "le Camere dell'economia produttiva (Camere di Commercio, Camera Federale) sono chiamate a rappresentare gli interessi comuni (gemeinsame Interessen) delle persone fisiche e giuridiche.. esercenti attività imprenditoriale nell'ambito spaziale della loro attività".

Si pensi al $1 della legge tedesca del 1956, che riconosce alle Camere di industria e commercio "il compito di tutelare l'interesse complessivo (Gesamtinteresse) degli imprenditori della rispettiva circoscrizione".

Si pensi, ancora, all'art. 1, comma 2, della legge spagnola del 1993, il quale annovera, tra le finalità istituzionalmente assegnate alle Camere, "la rappresentanza, promozione e difesa degli interessi generali (interesses generales) del commercio, dell'industria e della navigazione".

Si pensi, infine, alla legge italiana del 1993, il cui art. 2, comma I - com'è noto attribuisce alle Camere "funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese".

La previsione del modello rappresentativo degli organi di governo camerale dà compimento a tale inquadramento istituzionale, conferendo alle istituzioni camerali la natura di enti esponenziali di ordinamenti particolari, informati al principio democratico.

In questi Paesi le Camere di commercio si differenziano dalle organizzazioni di categoria, perché abbracciando uno spettro - più o meno ampio - di settori produttivi, sono in grado di sintetizzare efficacemente le esigenze di cui i singoli settori sono portatori, per il soddisfacimento di interessi "pubblici", tra i quali anzitutto l'interesse all'efficienza della struttura economica.

- Rapporti tra camere di commercio ed altre istituzioni

In Germania, Austria e Spagna le Camere sono costruite come enti autonomi. La loro disciplina presenta, conseguentemente, rilevanti punti di contatto con gli enti a base territoriale. Al pari di questi, sono dotate di una sfera di autonomia normativamente garantita e costituiscono la proiezione istituzionale di gruppi sociali localizzati, sino ad essere qualificate in modo ricorrente nella letteratura giuridica come "municipi dell'economia" (Ratháuser der Wirtschaft).

In conseguenza di ciò, i fondamenti giustificativi delle competenze Generali sono, in larga misura, corrispondenti a quelli addotti per gli enti territoriali e tra questi è rilevante sottolineare la divisione verticale dei poteri, volta a sottrarre allo Stato le competenze attribuite agli enti autonomi. Tali competenze sono poi ripartite tra questi secondo principi di funzionalità: agli enti territoriali le competenze generali, alle Camere di commercio quelle i cui destinatari sono le imprese.

Tale articolazione si basa, da un lato, su un dato di fondo di questi ordinamenti, per cui l'articolazione affonda le sue radici in un'opzione pluralistica che trova il proprio centro di gravità nel valore dell’autoamministrazione dei gruppi organizzati. Si basa, dall'altro, sul perseguimento di un obiettivo di efficienza, per cui nella distribuzione delle funzioni amministrative la legge è tenuta a ricorrere alle soluzioni che meglio possono soddisfare le esigenze cui le diverse funzioni sono preordinate. A questa finalità può, ad esempio, ricondursi la conclusione - ripetutamente enunciata in sede di giustizia costituzionale - che alle istituzioni camerali vadano assegnati quei compiti che, a causa della natura degli interessi pubblici cui sono correlati, non possano essere efficacemente svolti né in regime privatistico, né mediante altri tipi di Amministrazione pubblica (in questa linea, ad es.: BVerfGE 15, 241; 24, 299; Trib. cost. spagnolo, sent. 12.6.1996, cit.).

LA LEGGE 59/97

- Alcune sottolineature

Soggetti destinatari

La legge prevede una redistribuzione delle funzioni amministrative e - in generale - dei compiti tra Stato, Regioni ed enti locali. Questi ultimi sono i Comuni, le Provincie, le Comunità montane e gli altri enti locali (articolo 1, comma 1): tra gli altri enti locali sono ricomprese anche le Camere di commercio, enti locali funzionali.

Materie

Nella legge troviamo un riconoscimento per le funzioni svolte dalle Camere di commercio - e dalle Università - a livello decentrato che vengono salvaguardate nel generale riordino perché, essendo localizzate sul territorio, siano attuate già oggi secondo modalità decentrate ("i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle Camere di commercio e dalle Università").

I criteri della delega

Tra i criteri richiamati all'articolo 4, comma 3, ne sottolineiamo alcuni.

Il criterio di sussidiarietà anzitutto, formato per la prima volta in modo compiuto nel nostro ordinamento, che viene inteso come valorizzazione della prossimità non solo territoriale, ma anche funzionale. In altri termini, il principio di sussidiarietà non si esprime in una direzione esclusivamente verticale ( con esclusivo riferimento, cioè, ai rapporti tra livelli territoriali di governo), ma anche in una dimensione orizzontale nei rapporti tra società, istituzioni pubbliche e tra enti a vocazione specifica e funzionale e enti generali. Infatti, si prevede che il conferimento di funzioni avvenga mediante l'attribuzione di responsabilità pubbliche "alle autorità territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadini".

Il secondo criterio è quello dell'omogeneità, che, a seguito di un emendamento introdotto nell'iter parlamentare, è da intendersi come principio per cui devono essere privilegiate le vocazioni proprie di ciascun ente. Questo principio è di notevole importanza perché stabilisce che nel processo di decentramento siano le funzioni già svolte dagli enti, per precedenti attribuzioni di legge, ad esercitare una funzione attrattiva nei riguardi dei compiti e delle funzioni da attribuire, cosi da assicurare omogeneità delle funzioni amministrative.

Infine sottolineiamo il principio di efficienza che valorizza la capacità amministrativa degli enti (ad esempio, si pensi alla capacità delle amministrazioni di operare in rete, per l'esercizio più efficiente di certe funzioni).

- Conferimento di funzioni alle camere di commercio

In attuazione dei criteri sopra descritti possono individuarsi alcune tipologie di funzioni che potrebbero utilmente essere conferite alle Camere di commercio, in un quadro di complementarietà rispetto alle funzioni conferite alle Regioni e agli altri enti locali, ferma restando la piena autonomia delle Camere di Commercio nella individuazione e nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

In particolare dalle Camere di commercio può venire un apporto positivo al processo di decentramento riguardo a: le funzioni relative alle reti informative attinenti al sistema di imprese; le funzioni consultive alle diverse amministrazioni nei confronti dei problemi relativi alle imprese, alle economie locali, al mercato; le attività relative alla certificazione dei requisiti soggettivi dei diversi soggetti economici; la tutela dei consumatori.

Reti informative

Le Camere di commercio detengono un patrimonio significativo di conoscenze anagrafiche e statistiche che può essere messo a disposizione delle amministrazioni statali, delle autorità indipendenti, delle Regioni e delle Autonomie locali, sia come base per migliorare i rapporti con le imprese, sia come valido supporto per il decision making.

Pensiamo solo al Registro delle imprese, istituito dall'art. 8 della legge 580 ai sensi dell'art. 2188 del Codice Civile. Attraverso quest'ultimo viene accentuato il carattere pubblicistico delle Camere e consolidato il loro ruolo istituzionale.

La disponibilità di un vasto patrimonio di informazioni, gestito con tecniche moderne e l'impiego della rete telematica sull'intero territorio nazionale, può consentire a qualunque operatore pubblico, da un lato, di poter disporre di informazioni economiche, dall'altro, di poter utilizzare tale rete come supporto per l'interfaccia con le imprese, nell'ottica del superamento del concetto di "sportello pubblico".

Funzioni consultive

Il decentramento delle funzioni consente ai diversi attori pubblici di poter verificare le proprie scelte con i soggetti locali. Tale verifica assume maggior rilievo nell'ambito dei processi legislativi regionali e nei processi di concertazione. A questo riguardo le Camere di commercio possono offrire l'opportunità - prevista dalla legge 580 - di un punto di sintesi sul territorio delle diverse istanze delle imprese di tutti i settori, del mondo dei lavoratori, delle realtà dei consumatori.

Certificazione dei requisiti soggettivi

Molteplici attività economiche sono rette da regolamentazioni specifiche che fanno riferimento ad albi e registri settoriali. Tali regolamentazioni appaiono ormai per molti aspetti contraddittorie con il principio di libera concorrenza. Il processo di decentramento può essere una occasione per ripensare tali discipline specifiche a partire dalla rilevazione del comune carattere di impresa di tali attività.

Tutela dei consumatori

La legge di riforma, nonché alcune leggi successive - in particolare la l. 481/95 e la l. 52/96 - attribuiscono alle Camere di commercio compiti relativi alla promozione e tutela delle condizioni di corretto funzionamento dei mercati in sede locale.

E' un capitolo importante per il nostro ordinamento, che solo di recente sta procedendo ad adeguarsi alla normativa comunitaria a alle legislazioni degli altri Paesi occidentali in tema di garanzia del mercato.

Da una rapida rassegna per materie, sottolineiamo alcuni temi a titolo esemplificativo:

Industria

Le competenze degli UPICA - Uffici provinciali dell'Industria, Commercio e Artigianato.

Il Parlamento ha approvato un ordine del giorno con il quale il Governo è impegnato ad emanare in tempi rapidi norme delegate per il trasferimento delle competenze attualmente esercitate dagli UPICA - uffici decentrati del Ministero dell'Industria - alle Camere di commercio, che attualmente ne sostengono le spese e ne supportano il funzionamento. Allo stesso modo, le competenze territoriali degli "uffici metrici" possono essere conferite alle Camere di commercio.

Le competenze in materia di brevetti

Anche le funzioni relative alla concessione dei brevetti possono essere attribuite alle Camere di commercio, con riferimento alla selezione delle domande, controllo e diffusione informativa dei brevetti.

Commercio

a) l'ispezione e la vigilanza nella commercializzazione dei prodotti ai fini della tutela dei consumatori che potrebbero essere esercitate dalle Camere;

b) la definizione, d'intesa con le Regioni, delle tabelle merceologiche che oggi vengono definite a livello centrale, ma che potrebbero essere utilmente riviste e riformulate a livello territoriale, tenendo conto delle esigenze e particolarità locali.

Agricoltura

Le competenze relative all'attività delle Commissioni di degustazione dei vini e degli oli potrebbero essere conferite alle Camere di commercio, presso le quali tali Commissioni già operano.

Ambiente

In tema di ambiente le Camere ricevono già le dichiarazioni ambientali e gestiscono il collegato sistema informativo realizzato con finalità di semplificazione per le imprese. Relativamente all'Albo gestori (che costituisce la recente evoluzione dell'Albo smaltitori rifiuti) le Camere di commercio danno un supporto operativo alle sezioni regionali e provinciali che dipendono dal Ministero dell'Ambiente: una razionalizzazione delle competenze potrebbe essere perseguita attraverso una delega al sistema camerale per la gestione dell'attività delle sezioni regionali e provinciali.

Servizi per l'internazionalizzazione

Già l'articolo 23 della legge 580/93 prevede un decreto per il coordinamento territoriale, insieme con le Camere di commercio delle attività finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese. La riforma dell'ICE ha previsto il raccordo con le Regioni, ma è rimasto insoluto il problema dei servizi per le aree sub-regionali e i distretti produttivi.

Lavoro

Le Camere di commercio hanno realizzato un sistema di rilevazione della domanda di occupazione da parte delle imprese che si aggiunge alle diverse linee, avviate da tempo, finalizzate a raccordare l'offerta di formazione alla domanda di lavoro.

Sarebbe utile che il decreto legislativo possa riconoscere l'utilità dell'apporto camerale al ridisegno complessivo degli strumenti di funzionamento del mercato del lavoro. Con riferimento all'organizzazione amministrativa delle funzioni decentrate, questo apporto potrebbe essere messo a disposizione anzitutto della attività della prevista Commissione regionale di concertazione.

Potrebbe inoltre trovare spazio nell'integrazione tra servizi per l'impiego, politiche formative, prevedendo a questo riguardo un ruolo degli enti locali funzionati, oltre che di quelli territoriali.

Così pure il raccordo con il sistema informativo delle Camere di commercio potrebbe offrire qualche opportunità per un più agevole rapporto con le imprese, se venisse raccordato il Sistema Informativo sul lavoro.

Registri, albi e ruoli

Registro nazionale dei fabbricanti e importatori di metalli preziosi

i registri provinciali sono collocati presso le Camere, che ne curano l'istruttoria e la tenuta, ai fini della comunicazione al Ministero dell'Industria per la pubblicazione.

Albo degli agenti di assicurazione

Presso le Camere sono collocate le Commissioni provinciali per la custodia ed il controllo dell'Albo, collocato presso il Ministero dell'Industria.

Ruolo dei periti assicurativi

Anche per questo ruolo presso le Camere sono istituiti i ruoli provinciali.

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