Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 17 febbraio 1998, sullo schema di decreto legislativo concernente "Riordinamento dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali".

" La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

  1. premesso che l’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, in ottemperanza della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha istituito l’Agenzia per i servizi sanitari regionali e che con decreto ministeriale 22 febbraio 1994, n. 233 è stato emanato il regolamento per l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali;
  2. considerato che le finalità dell’Agenzia rispondono alle esigenze di assicurare un supporto all’attività delle regioni nel settore sanitario, di consentire valutazioni comparative dei costi e dei rendiconti, nonché di segnalare disfunzioni e sprechi in tali servizi e di trasferire innovazioni e sperimentazioni in materia sanitaria;
  3. visto lo schema del decreto legislativo in titolo che attribuisce all’Agenzia nuove funzioni consultive obbligatorie e compiti di monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture (pubbliche e private) che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale, nonché dell’attuazione dei protocolli d’intesa tra Università e Regioni, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
  4. rilevato che il riordino dell’Agenzia ha la finalità di rafforzare il ruolo di strumento di raccordo e di collaborazione tra i diversi livelli del sistema sanitario, per assicurare il miglioramento del Servizio in un contesto di risorse decrescenti; che il monitoraggio dell’attività dei centri di spesa e delle strutture che erogano il servizio – essenziale per la programmazione e la definizione degli obiettivi – consente l’effettuazione delle necessarie verifiche nell’ambito, particolarmente delicato, degli accreditamenti delle strutture;
  5. considerato che i nuovi compiti, previsti nello schema di decreto legislativo, non comprimono, né limitano l’autonomia delle regioni e sono coerenti con i contenuti della legge di delega con l’esigenza di supportare adeguatamene i centri di spesa, assicurando esperienze e capacità tecniche;
  6. considerato che lo schema in esame, nel modificare l’assetto istituzionale dell’Agenzia, che risulta coerente con le funzioni ad essa attribuite, estende l’intesa della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata, oltre alla nomina del direttore, anche alle nomine degli altri organi;
  7. ritenuto che le questioni di merito relative agli organi dell’Agenzia esulano dalla competenza specifica della Commissione che, comunque, ravvisa l’esigenza di evitare l’insorgere di eventuali contenziosi, nel caso di "caducazione" del rapporto di lavoro di diritto privato in atto esistente con il direttore dell’Agenzia, a cui si ritiene spettino, a titolo di indennità di recesso, le competenze relative al residuo del quinquennio pattuito;
  8. rilevata l’esigenza di adeguare il personale e le risorse finanziarie dell’Agenzia, per garantire l’efficace espletamento dei compiti ad essa affidati;
  9. rilevato che la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281/1997, nel parere espresso sullo schema di decreto in esame ha proposto di attribuire all’Agenzia anche il compito di "esprimere parere obbligatorio su segnalazioni provenienti dalle regioni in materia di adozione, da parte dello Stato, di provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, per consentire l’assunzione di idonee iniziative da parte dei ministri competenti";
  10. rilevato, infine, che è in discussione presso la XII commissione Affari sociali della Camera un disegno di legge recante delega al Governo per la razionalizzazione del sistema sanitario, che contiene disposizioni in merito all’Agenzia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

  1. occorre recepire nel provvedimento in titolo la proposta della conferenza unificata di attribuire all’Agenzia anche il compito di "esprimere parere obbligatorio su segnalazioni provenienti dalle regioni in materia di adozione, da parte dello Stato, di provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, per consentire l’assunzione di idonee iniziative da parte dei ministri competenti";
  2. occorre garantire la necessaria organicità ed evitare possibili sovrapposizioni tra il provvedimento in esame e altri interventi legislativi, con particolare riferimento al disegno di legge (A.C. 4230) all’esame della XII Commissione Affari sociali della Camera;
  3. occorre adeguare il personale e le risorse dell’Agenzia ai nuovi compiti ad essa attribuiti;
  4. occorre evitare l’insorgere di eventuali contenziosi nel caso di "caducazione" del rapporto di diritto privato in atto esistente con il direttore dell’Agenzia, a cui si ritiene spettino, a titolo di indennità di recesso, le competenze relative al residuo del quinquennio pattuito".

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