Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 29 maggio 1997, sullo schema di decreto legislativo - attuativo della delega di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 - concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

 

" La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di decreto legislativo - attuativo della delega di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 - concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell’amministrazione centrale,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- Con riferimento all’articolo 1

- al comma 2, siano premesse le seguenti parole: "Dalla data di effettuazione degli adempimenti di cui all’articolo 4".

- al medesimo comma 2, sia introdotta una norma atta a garantire che le regioni conferiscano alle autonomie locali (ivi comprese le Comunità montane) e funzionali tutte le funzioni che non richiedano l’unitario esercizio a livello regionale, onde ottemperare in modo esplicito alla norma di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che, intesa come norma generale di principio, prevede l’applicazione del principio di sussidiarietà.

- con riferimento allo stesso articolo 1, la Commissione ritiene necessaria l’introduzione di una norma esplicita che preveda la concorrenza delle regioni alla elaborazione ed all’attuazione della politica nazionale e comunitaria nelle materie oggetto del decreto legislativo; si ritiene pertanto che il testo debba essere integrato con il seguente periodo: "Le regioni concorrono alla elaborazione della politica nazionale e comunitaria oggetto del presente decreto legislativo".

- il comma 3, sia riformulato come segue: "Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferite, secondo le norme dei rispettivi statuti,le funzioni ed i compiti di cui al comma 2"

- Con riferimento all’articolo 2

- La Commissione chiede che sia modificata la denominazione del Ministero e che, in virtù delle competenze da attribuire cui si fa riferimento nelle indicazioni che seguono, sia adottata la seguente denominazione: "Ministero per l’alimentazione e per il coordinamento delle politiche agricole, rurali e forestali".

Si ritiene inoltre che le competenze debbano essere meglio precisate e che, pertanto, l’articolo contenga le seguenti proposizioni:

"Il Ministero svolge compiti di:

collegamento istituzionale con l’Unione europea al fine di assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla elaborazione delle politiche comunitarie ed il coordinamento nei confronti delle regioni per l’elaborazione di dette politiche;

cura delle relazioni internazionali, partecipazione alla elaborazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, e coordinamento dell’applicazione di tali accordi in sede nazionale;

promozione, controllo e valorizzazione della qualità alimentare.

Il Ministero, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, svolge inoltre compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale".

- il comma 2 sia integrato, precisando che i compiti di disciplina e di coordinamento nazionale e di sostegno mantenuti in capo al Ministero fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59, siano svolti "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano". Per quanto attiene a detti compiti, la Commissione indica quanto segue:

a) siano aggiunte le competenze relative alla "cooperazione agricola con i paesi in via di sviluppo: produzioni agroalimentari;

b) le parole: "tutela della qualità dei prodotti agroalimentari"; siano più opportunamente sostituite con le seguenti: "sicurezza e qualità alimentari, tutela del consumatore";

c) le parole: "ricerca e sperimentazione , svolte da istituti e laboratori nazionali" siano sostituite dalle seguenti: "indirizzo e promozione della ricerca e sperimentazione a livello nazionale, anche in coordinamento con il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di determinare un programma comune delle reti di ricerca nazionali";

d) le parole: "gestione delle risorse genetiche vegetali ed animali e delle risorse ittiche marine di interesse nazionale" siano sostituite con le seguenti: "salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici, anche in accordo con le istituzioni internazionali, e gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale";

e) alle parole: "impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare" siano premesse le seguenti: "promozione, regolazione e";

f) sia aggiunta la competenza relativa alla "tutela della qualità dei territori rurali";

g) sia aggiunta la competenza relativa all’ "indirizzo e coordinamento della politica ippica nazionale da affidare anche alla responsabilità di una agenzia autonoma sottoposta a vigilanza del Ministero".

- Il comma 3 sia sostituito dal seguente:

3. "Spettano al Ministero i compiti: di riconoscimento delle unioni, delle associazioni nazionali e degli accordi interprofessionali di dimensioni nazionali; il riconoscimento degli organismi nazionali di certificazione; di dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; di prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari ed a uso agrario; di raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari; di interventi di regolazione dei mercati.

- Al comma 4, la Commissione ritiene che debba essere data una indicazione circa i criteri di riorganizzazione degli uffici del nuovo Ministero; in particolare si chiede che dopo le parole "in sede comunitaria e internazionale" siano aggiunte le seguenti: "il coordinamento delle politiche agricole, rurali e forestali, la tutela della qualità e la gestione delle risorse genetiche vegetali e animali e delle risorse ittiche di interesse nazionale". Si ritiene inoltre che i dipartimenti debbano essere contenuti in un massimo di tre, con la precisazione che ad essi sia preposto un dirigente e non necessariamente un dirigente generale.

- Al medesimo comma 4, si ritiene opportuno prevedere l’istituzione di un comitato nazionale per la tutela della qualità alimentare con la partecipazione delle organizzazioni di produttori agricoli, rappresentanti dell’industria alimentare e dei consumatori.

- Con riferimento all’articolo 3, la Commissione ritiene eccessivamente generico il testo e chiede che lo stesso sia modificato introducendo le seguenti indicazioni:

1) prevedere che gli enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, possano essere anche riordinati e non solo soppressi a far data dai decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

2) prevedere che gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria nonchè l’Istituto centrale della ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) siano riordinati in una unica agenzia per la ricerca agroalimentare e forestale, gestita d’intesa con le regioni;

3) precisare che il servizio ispettivo per la verifica della legittimità e della regolarità degli interventi di mercato nonchè dell’organizzazione delle provvidenze e compensazioni finanziarie disposte dall’AIMA ed esistente presso il sopprimendo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, eserciti le proprie attribuzioni istituzionali presso il nuovo ministero.

- Con riferimento allo stesso articolo 3, la Commissione concorda con la messa in liquidazione dell’Agecontrol S.p.A.

La Commissione ritiene indispensabile che il decreto legislativo venga integrato con l’istituzione di una Agenzia per la sicurezza alimentare. A tal proposito si chiede l’inserimento di una nuova disposizione del seguente tenore:

" La struttura dell’Ispettorato centrale repressione frodi e quelle del Ministro della sanità preposte al fine della sicurezza alimentare sono riorganizzate, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in una Agenzia preposta ai seguenti compiti:

a) svolgere attività di consulenza al Governo e ai singoli ministeri sulle politiche alimentari internazionali e per la promozione della sicurezza alimentare;

b) trasferire i risultati della ricerca nazionale e internazionale su alimentazione e salute nel sistema produttivo e alimentare nazionale;

c) esercitare le funzioni di prevenzione, vigilanza e controllo già attribuite all’Ispettorato centrale repressione frodi;

d) realizzare il coordinamento tecnico e la verifica sulle attività di controllo degli organismi pubblici o delegati nelle materie attinenti alla sicurezza alimentare;

e) procedere ai controlli in caso di emergenze nazionali in materia di sicurezza alimentare;

f) compiere le ricerche biologiche, le indagini, gli esperimenti e gli studi, nonchè fornire le consulenze e le collaborazioni già di competenza dell’Istituto nazionale della nutrizione;

g) attuare controlli preventivi per l’ammissibilità al mercato e valutare l’impatto sull’uomo e sull’ecosistema degli organismi vegetali e animali geneticamente modificati e di altre tecnologie innovative;

h) coordinare i servizi veterinari;

i) promuovere la definizione e individuare strumenti di attuazione per una "Carta per la sicurezza alimentare" da definire d’intesa tra produttori agricoli, trasformatori e consumatori."

- All’articolo 4

- il comma 1, essendo formulato in modo eccessivamente generico, sia sostituito dal seguente:

"1. I capitoli dello stato di previsione del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relativi alle funzioni trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono corrispondentemente ridotti o soppressi. Alla individuazione dei capitoli interessati provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sino alla emanazione dei regolamenti di cui all’articolo 2, comma 4, il personale comunque assegnato al soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, continua ad esercitare le sue funzioni conservando il trattamento economico inerente alla qualifica.

3. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro, è determinato il contingente di personale già appartenente al soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali da porre in mobilità.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente di personale da trasferire alle regioni.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle regioni i beni mobili ed immobili connessi con l’esercizio delle funzioni di competenza regionale ai sensi del presente decreto legislativo, ivi compresi i beni e le risorse appartenenti al Corpo forestale dello Stato non necessari all’esercizio di funzioni e compiti che comportino indirizzi generali e di coordinamento per l’esecuzione di normative comunitarie e di convenzioni internazionali e l’attuazione dei relativi controlli, o che attengano alla pubblica sicurezza, ai compiti relativi al territorio delle aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alla sorveglianza ai fini della difesa del suolo ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, al servizio di protezione civile e antincendio aereo ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1977, n. 616.

6. Il trasferimento dei beni di cui al comma 5 è esente da oneri fiscali".

 

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