Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella seduta del 22 ottobre 1997, sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale"

 

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale",

premesso che lo schema di decreto legislativo in esame è il primo dei decreti previsti dalla legge 59/97 che affronta i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, ritiene positivo l’ampio confronto realizzatosi con la Conferenza Stato-Regioni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e con le Organizzazioni Sindacali e invita il Governo a procedere - in occasione dei decreti che dovranno essere emanati - alla positiva concertazione già nella fase ascensionale del provvedimento ; invita altresì il Governo affinchè i decreti legislativi definiscano i livelli di competenza decentrate ai singoli livelli elettivi: Regioni, Province e Comuni;

la Commissione, inoltre,

- considerato che:

la L. 59/97 assegna alle regioni le competenze in materia di TPL entro il 1° gennaio 2000;

la L. 662/96 stabilisce l’affidamento in gestione a F.S. S.p.a. delle ferrovie in gestione commissariale governativa ai fini della loro ristrutturazione;

il settore del trasporto pubblico locale è caratterizzato da una profonda crisi che ne investe gli aspetti funzionali e finanziari;

finora ogni singola modalità di trasporto è stata considerata a se stante dando luogo a gestioni scoordinate e privilegiando il trasporto individuale e privato;

le competenze sono state plurime e frammentate e ciò ha comportato una mancanza di integrazione di modalità, di reti, di tariffe con conseguenti duplicazioni, disorganizzazione e inefficienza;

la mobilità su mezzo individuale ha raggiunto livelli altissimi mentre quella collettiva ha raggiunto livelli assai bassi, tali da servire solo coloro che non possiedono alternative per garantirsi la mobilità;

le città e i collegamenti extraurbani sono da anni caratterizzati da congestionamento, inquinamento, alti costi economici di una mobilità caotica, peggioramento della qualità della vita, riduzione degli utenti del servizio pubblico;

- rilevato che:

occorre intervenire sulle cause strutturali della crisi dei sistemi di mobilità;

il TPL deve trasformarsi da sistema residuale e centro di spesa a fattore di sviluppo e di qualità della vita, capace di rispondere al diritto di mobilità dei cittadini;

va perseguito un giusto utilizzo delle risorse rimuovendo la pratica della "spesa storica";

va individuato un quadro certo di programmazione che permetta una forte integrazione tra le diverse modalità in una logica di sistema e di reti di trasporto;

è indispensabile che siano ricondotte ad un unico soggetto ordinatore dei servizi in un ambito territoriale adeguato, quale la regione, le competenze di programmazione e la titolarità finanziaria;

il decreto legislativo prevede il decentramento di competenze dallo Stato alle Regioni e, insieme, le linee guida di una profonda riforma;

ha come obiettivo di garantire ai cittadini il livello dei servizi essenziali utili ad assicurare il diritto alla mobilità, il decongestionamento delle città e di determinare le regole fondamentali per una gestione efficiente ed economica del servizio;

conferisce tutte le competenze: programmatoria, amministrativa e finanziaria ad un unico soggetto, la regione, relativamente all’intero TPL con qualsiasi modalità effettuato e in qualsiasi forma affidato;

la regione, d’intesa con gli enti locali, definisce i servizi minimi sufficienti a garantire la domanda di mobilità dei cittadini e delle merci;

l’esercizio dei servizi di TPL è regolato da contratti di servizio;

vengono introdotte nel settore regole di efficienza, economicità, trasparenza e concorrenza;

viene istituito un fondo regionale dei trasporti in ciascuna Regione;

gli accordi di programma tra il Ministero e le Regioni stabiliranno le modalità di attuazione delle deleghe, l’attribuzione delle competenze, il trasferimento delle risorse finanziarie, gli investimenti;

l’orizzonte temporale è quello del 1° gennaio 2000 ed entro tale data è previsto il raggiungimento del 35% tra ricavi da traffico e costi di esercizio;

individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle Regioni e agli Enti locali in materia di TPL;

- ritenuto infine che alle misure di decentramento occorre coniugare interventi finanziari per migliorare i mezzi di trasporto e le infrastrutture come previsto dai disegni di legge già predisposti in materia di trasporto pubblico;

- valutato il decreto in esame equilibrato e conforme ai criteri della legge 59/1997;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti precisazioni ed osservazioni:

- Articolo 3

Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: fatto salvo quanto disposto dalle Leggi 20 dicembre 1974, n. 684, 19 maggio 1975, n. 169, 5 dicembre 1986, n. 856, 5 maggio 1989, n. 160 e dal DPR 1 giugno 1979, n. 501 e dalle conseguenti convenzioni nonchè i servizi di collegamento via mare tra i terminali ferroviari.

- Articolo 4

Al comma 1, la lettera c) potrebbe essere così riformulata: l’adozione delle linee guida e dei principi quadro per ottenere la riduzione dell’inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.

Si potrebbero inoltre aggiungere i seguenti punti d) ed e):

d) i compiti relativi alla programmazione, esecuzione e manutenzione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale;

e) la programmazione in materia di sistemi di trasporti integrati e intermodali;

- Articolo 5

Sarebbe opportuno precisare il ruolo attivo delle Regioni e degli enti locali con riferimento ai servizi transfrontalieri di interesse locale. Analoga valutazione va compiuta sull’opportunità di attribuire le deleghe delle competenze riguardanti le filovie, le tranvie e gli impianti a fune.

- Articolo 7

Al comma 1, dopo le parole: tutte le funzioni e i compiti aggiungere le seguenti:

di competenza regionale;

al comma 2 dopo le parole e particolarmente quelli di, aggiungere la seguente parola sussidiarietà;

al comma 3 il termine di sei mesi può essere sostituito con il termine di dodici mesi;

al comma 4 si richiama l’attenzione sulla peculiarità della laguna di Venezia, sia per i valori ambientali che per la rete dei collegamenti e pertanto si sottolinea l’esigenza di individuare una disciplina normativa che assicuri una regolazione unitaria del sistema dei trasporti;

al comma 4, in fine, per meglio rispondere alle esigenze della navigazione dei laghi di Como, Garda e Maggiore, si potrebbero aggiungere le seguenti parole: qualora di interesse strettamente locale.

- Articolo 8

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: il conseguente trasferimento dei beni è esonerato da ogni imposta e tassa

- Articolo 9

Al comma 1, dopo le parole: le funzioni ed i compiti aggiungere le seguenti: di programmazione,

-Articolo 12

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L’accordo di programma di cui al comma 1 può disporre la contestuale attribuzione e ripartizione tra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

- All’articolo 13, aggiungere il seguente comma:

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione ha la facoltà, per l’esercizio degli interventi sostitutivi, di ricorrere ad accordi di programma con le regioni interessate e con gli Enti locali. Gli accordi definiscono i tempi e i modi di esecuzione delle attività, il responsabile del procedimento, i criteri per l’utilizzazione dei mezzi, delle risorse e delle strutture

- Articolo 14

Al comma 1, dopo le parole Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: e la conferenza unificata, nell’ambito delle rispettive competenze come definite dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuovono

- Articolo 16

Al comma 1, dopo le parole bilancio delle Regioni aggiungere le seguenti: nei limiti delle risorse finanziarie disponibili

Al comma 2 lettera b), dopo la parola mediante aggiungere le seguenti: modalità differenziate di trasporto

Al comma 3, dopo le parole province e comuni aggiungere le seguenti: le comunità montane nel caso di servizio associato di servizi di trasporto locale di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 974.

- Articolo 18

Al comma 2, lettera c), dopo le parole Enti locali aggiungere le seguenti: o anche per il tramite delle Aziende speciali o dei consorzi degli stessi Enti locali.

Al comma 3 è opportuno sostituire le parole alle società già costituite con le seguenti:

per le società, consorzi e aziende speciali già costituite.

Si ritiene tuttavia che occorra una migliore puntualizzazione in ordine ai tempi di superamento dell’assetto attuale, sia con riferimento alle trasformazioni societarie, sia alla normativa transitoria, di cui al terzo comma, considerando con criteri omogenei la specificità dei gestori pubblici e di quelli privati

- Articolo 19

Al comma 3, dopo le parole regolamento 1893/91 CEE, aggiungere le seguenti: e delle direttive in materia di carta dei diritti dei clienti del servizio di trasporto pubblico.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. L’importo di cui alla lettera e) del comma 3 e le compensazioni previste nei contratti di servizio non sono soggetti all’IVA. I contratti di servizio sono assoggettati all’imposta di registro in misura fissa.

- Articolo 20

Al comma 1, dopo la parola inflazione aggiungere le seguenti: definisce con apposito provvedimento annualmente l’ammontare delle relative risorse.

Dopo il comma 7 aggiungere una disposizione finalizzata al risanamento finanziario dei servizi di cui al comma 1, con cui definire l’assunzione degli oneri maturati sino alla definizione degli accordi di programma di cui all’art. 12 del presente decreto".

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