2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera.
3. I progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime il proprio parere nei termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.
Capo XXVII1. Il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo è esaminato dalla Commissione bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei termini fissati dal Presidente della Camera. La Commissione bilancio presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
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9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.
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1. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deferito alla 5^ Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente.
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1. Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, richiede alla Commissione per le questioni regionali, di cui all'articolo 126 della Costituzione, di esprimere il proprio parere sulla questione di merito per contrasto di interessi, fissando il termine per la emanazione del parere stesso.
2. Pervenuto tale parere, il Presidente del Senato deferisce la questione alla Commissione competente, la quale presenta apposita relazione all'Assemblea.
3. Sulle conclusioni della relazione l'Assemblea discute e delibera nelle forme ordinarie. La deliberazione del Senato viene quindi comunicata al Governo e portata a conoscenza del Presidente della Camera dei deputati.