Schema di decreto legislativo concernente "istituzione dell'ente per l'aviazione civile"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 2, commi 48, 49, 50 e 52 della Legge 28 dicembre 1995, n.549;
VISTO l'articolo 11, comma 5 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del…………;
SENTITA la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;
ACQUISITO il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del………;
SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. l
Istituzione dell'Ente per l'aviazione civile

1. E' istituito l'Ente per l'aviazione civile, ente pubblico non economico dotato dì autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. L'Ente è sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 2
Funzioni

1. L'Ente per l'aviazione civile esercita le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) ed all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.), con esclusione di quanto indicato nel successivo comma 2.

2. Alla Direzione generale dell'aviazione civile, che assume la denominazione di Dipartimento dell'aviazione civile, sono attribuite le funzioni inerenti all'analisi del mercato del trasporto aereo; al controllo ed al divieto di intese e posizioni dominanti che possono alterare la correttezza dei reciproci rapporti tra le imprese del settore, ai rapporti con le sedi internazionali ed al collegamento con la politica comunitaria; alla programmazione del volume complessivo del traffico aereo; alla coerente definizione dei piani di investimento in tale settore; alla precisazione dei criteri per la fissazione delle tariffe; sono altresì attribuite funzioni di polizia e di inchiesta sul sinistri nonché quelle di supporto all'attività di indirizzo, vigilanza e controllo di cui al successivo articolo11.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri da adottarsi su proposta del Ministro del trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in relazione alle funzioni attribuite, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative che permangono in capo al Dipartimento dell'aviazione civile.

Art. 3
Contratto di programma

1. Entro sei mesi dalla data di insediamento degli organi dell'Ente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e, per- quanto di competenza, con il Ministro della difesa, stipula con l'Ente un contratto di programma che, con cadenza triennale, verrà rinnovato.

2. Il contratto di programma, oltre che a definire i limiti dell'esercizio delle funzioni in relazione alle attribuzioni esercitate dall'Ente secondo le previsioni del precedente articolo 2, in particolare, regola:

a) i servizi che l'Ente svolge in proprio e quelli che possono essere concessi in appalto o in gestione a terzi;

b) le prestazioni relative al servizi istituzionali affidati all'Ente;

c) gli obiettivi e i parametri di qualità dei servizi resi all'utenza;

d) i rapporti con enti, società e organismi nazionali e internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile;

e) l'attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo;

f) la partecipazione dell'Ente all'attività di predisposizione normativa anche per l'adeguamento della legislazione nazionale del settore ai parametri concordati in sede comunitaria e internazionale;

g) l'eventuale erogazione di contributi, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento di attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.537 diretti ad assicurare l'equilibrio economico della gestione di aeroporti con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri che rivestono rilevante interesse sociale o turistico ovvero strategico-economico.

Art. 4
Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del trasporti e della navigazione, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Dura in carica quattro anni e la nomina è rinnovabile una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nei settore aeronautico, nominati su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto del presidente del Consiglio del Ministri. Il consiglio dura in carica quattro anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del trasporti e della navigazione, dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro del tesoro, e tre membri supplenti.

5. I componenti effettivi degli organi dell'Ente, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato.

6. I componenti degli organi dell'Ente non possono intrattenere rapporti di lavoro con soggetti controllati dall'Ente fino a due anni successivi alla scadenza del mandato.

7. Gli organi dell'Ente sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione, nonché ai componenti del collegio del revisori del conti ed ai membri dell'ufficio commissariale di cui al successivo articolo 8.

Art. 5
Controllo della Corte dei conti e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

1. La Corte del conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo l958 n.259.

2. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6
Statuto

1. Lo statuto dell'Ente, deliberato dal consiglio di amministrazione, è approvato con decreto del Ministro del trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica.

2. Lo statuto, in particolare, definisce:

a) le cause di incompatibilità, di decadenza e revoca dei componenti degli organi dell'Ente;

b) l'articolazione territoriale dell'Ente;

c) le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente;

d) le modalità di nomina, le competenze e i parametri di determinazione degli emolumenti del direttore generale e del vice direttore generale;

e) le competenze del dirigenti e degli appartenenti al ruolo professionale;

f) i principi di organizzazione ed i criteri di funzionamento in relazione all'esecuzione degli obblighi di servizio imposti all'Ente;

g) i criteri e le modalità di reclutamento del personale;

h) l'istituzione di un Comitato consultivo tecnico economico e giuridico, presieduto dal direttore generale dell'Ente o da un suo delegato, i cui componenti, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono rivestire la qualifica non inferiore a dirigente generale di gruppo c) con l'incompatibilità ad espletare ulteriori e diverse funzioni nell'ambito dell'attività dell'Ente;

i) l'istituzione di un Comitato consultivo degli operatori del settore e degli utenti, composto dai rappresentanti delle categorie ed associazioni interessate, presieduto dal presidente dell'Ente o da un suo delegato;

1) i criteri per l'elaborazione del regolamento del personale anche dirigenziale ed ogni altra disposizione necessaria a garantire un efficiente funzionamento dell'Ente ed il perseguimento dell'interesse pubblico.

Art. 7
Fonti di finanziamento

1. Le entrate dell'Ente sono costituite da:

a) i trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento del compiti previsti dal presente decreto legislativo ed all'attuazione del contratto di programma, nel limite delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione del Ministero del trasporti e della navigazione per il triennio 1997-1999, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvederà mediante l'inserimento delle apposite voci nella tabella C della legge finanziaria annuale;

b) le tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro del trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro;

c) i proventi previsti dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, come successivamente integrata e modificata;

d) proventi derivanti da entrate diverse.

Art. 8
Patrimonio

1. Con uno o più decreti del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro del tesoro, viene definito, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il patrimonio dell'Ente, costituito dai beni mobili ed immobili per l'esercizio delle attività istituzionali.

2. Con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'Ente, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per i1 successivo affidamento dei beni medesimi, secondo i criteri previsti e disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per l'utilizzo degli aeroporti militari aperti al traffico civile, il decreto è adottato di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e della difesa.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, l'Ente subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale gente dell'aria.

4. L'individuazione dei beni di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da un Ufficio commissariale costituito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, composto da sette membri dei quali uno designato dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro delle finanze e uno dal Ministro della difesa.

Art. 9
Ordinamento contabile

1. Con il regolamento di contabilità deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro del trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i principi e le modalità della gestione contabile dell'Ente. E' prevista altresì l'istituzione di un ufficio di controllo interno composto ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni, che accerta la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi di conseguimento. I bilanci preventivi e consuntivi sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, al Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, ai fini della loro approvazione.

2. All'Ente si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'Ente è inserito nella parte IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. l0
Personale

1. L'Ente succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti del Registro aeronautico italiano, dell'Ente nazionale della gente dell'aria e della Direzione generale dell'aviazione civile con esclusione del personale che per gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3 permane al Dipartimento dell'aviazione civile.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, si provvede, sulla base di apposite tabelle di equiparazione proposte dal consiglio di amministrazione dell'Ente, alla unificazione giuridica ed economica del personale dell'Ente, ai soli fini dell'inquadramento, sulla base delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza e tenendo conto, con esclusione degli importi corrisposti "ad personam", di quanto previsto nel contratto collettivo per il personale del Registro aeronautico italiano di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui disposizioni trovano applicazione sino all'attuazione della delega di cui all'articolo 11 comma 4 lettere c, d, e, f, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Ai fini della costituzione del trattamento di fine rapporto del personale già in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile, a far data dall'inquadramento definitivo, si applica la legge 29 maggio 1982, n.297, ed il maturato dell'indennità di buonuscita costituirà la quota iniziale da trasferire all'Ente.

Art. 11
Vigilanza governativa

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'Ente.

2. In particolare, compete al Ministro del trasporti e della navigazione:

a) emanare le direttive generali per la programmazione dell'attività dell'Ente;

b) stabilire gli indirizzi generali in materia di politica tariffaria;

c) approvare le proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale;

d) vigilare che l'attività dell'Ente corrisponda ai fini pubblico-istitituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economia e sicurezza, nel rispetto delle direttive generali impartite ed in conformità agli impegni assunti con il contratto di programma;

e) sciogliere gli organi di amministrazione e nominare un commissario straordinario per la gestione dell'Ente.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione aventi un rilevante contenuto strategico o programmatico, i provvedimenti concernenti la definizione delle piante organiche ed il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali, i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare divengono efficaci se il Ministro del trasporti e della navigazione non ne chiede il riesame entro venti giorni dalla loro ricezione ovvero, in questa ipotesi, qualora il consiglio di amministrazione confermi la deliberazione a maggioranza assoluta. In ogni caso, il Ministro dei trasporti e della navigazione annulla le delibere in contrasto con gli indirizzi di politica generale del Governo o con le disposizioni contenute nel contratto di programma.

4. Sono sottoposte all'approvazione delle competenti autorità vigilanti le modifiche dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità, le partecipazioni a società, enti e consorzi. gli accordi con organismi internazionali nonché i bilanci di esercizio.

Art. 12
Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Ente e con la acquisizione del patrimonio della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria sono esenti da imposte e tasse.

Art. l3
Norme transitorie e finali

1. Sino all'effettivo insediamento del presidente, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'Ente, gli organi della Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), del registro aeronautico italiano (R.A.I.) e dell'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.) restano in carica- per gli atti di ordinaria amministrazione, secondo le rispettive competenze.

2. Nei sei mesi successivi all'effettivo insediamento, g1i organi dell'Ente definiscono, nell'ordine, lo statuto, il regolamento amministrativo-contabile ed il contratto di programma avvalendosi delle strutture della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria.

3. Nelle more della sottoscrizione del contratto di programma e sino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma4, restano operative, secondo la normativa vigente, le strutture dei soggetti giuridici unificati nell'Ente, che rispondono ai vertici decisionali di cui al comma 2.

4. Gli organi dell'Ente sono abilitati a perfezionare i contratti di lavoro per il quadriennio 1994-1997 già concordati dai soggetti giuridici soppressi.

5. In sede di prima applicazione del presente decreto, il termine necessario a pervenire alla sottoscrizione del contratto di programma non è computato ai fini della decorrenza della durata in carica degli organi dell'Ente.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto disposto nei precedenti commi, sono soppressi il Registro aeronautico italiano e l'Ente nazionale della gente dell'aria; la Direzione generale dell'aviazione civile assume la denominazione di Dipartimento dell'aviazione civile.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.