VIII Commissione - Mercoledì 26 luglio 2006


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 12).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (atto n. 12);
valutata positivamente l'intenzione del Governo di intervenire con celerità per modificare e integrare il citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
apprezzato che gli interventi che il Governo intende porre in essere, sulla base dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto, siano diretti a rendere il testo del decreto legislativo n. 152 del 2006 più coerente, chiaro e conforme alla normativa comunitaria e ai principi consolidati del nostro ordinamento giuridico, oggettivamente posti in discussione con l'attuazione della delega fortemente voluta nella precedente legislatura dall'Esecutivo;
osservato, peraltro, che non appare chiara la portata normativa delle predette disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, atteso che la fissazione di specifici termini per l'emanazione dei decreti correttivi, oltre che l'implicita limitazione del numero dei decreti da emanarsi, potrebbe non essere in linea con la norma di delega contenuta nell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, che in via generale prevede il termine di due anni per l'esercizio della delega per l'emanazione di disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi, e potrebbe addirittura contrastare con la norma di delega medesima, laddove si rischia di restringerne e limitarne l'ambito temporale di applicazione;
considerato che la previsione della norma di cui all'articolo 1, comma 3, risulta particolarmente necessaria, in quanto la mancata costituzione dei distretti idrografici e la soppressione delle autorità di bacino crea gravissimi problemi nella disciplina delle questioni attinenti alla difesa del suolo a livello locale, e che è opportuno prevedere un'ulteriore proroga dell'operatività delle autorità di bacino, allo scopo di consentire la revisione della disciplina riguardante i distretti idrografici;
preso atto che la V Commissione ha valutato favorevolmente lo schema di decreto legislativo, relativamente alle conseguenze di carattere finanziario;
segnalata l'esigenza che il Governo valuti con attenzione il parere espresso in sede di Conferenza unificata, al fine di intervenire in tempi rapidi su tutti gli aspetti richiamati;
rilevata l'opportunità che - ove il Governo ritenesse di ampliare l'intervento correttivo proposto - potrebbero essere da subito accolte alcune ipotesi, particolarmente urgenti, di modifica e di integrazione al decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto elencato nelle osservazioni di cui al presente parere;
raccomandata, infine, la necessità di garantire un quadro normativo di riferimento certo nella disciplina ambientale,


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fatta salva l'esigenza che il Governo avvii un confronto con le autonomie locali e territoriali, con i soggetti coinvolti e con gli operatori del settore;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 1, commi 1 e 2, sia eliminato ogni riferimento ai termini per l'emanazione dei decreti integrativi e correttivi;
b) all'articolo 1, comma 3, sia fissato il termine del 30 giugno 2007, anziché del 31 dicembre 2006, per la proroga dell'operatività delle autorità di bacino, al fine di consentire una prosecuzione dell'attività delle autorità medesime nelle more della costituzione dei distretti idrografici e della revisione della relativa disciplina legislativa;
c) in linea più generale, sia garantito che il percorso di modifica e integrazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, che il Governo si accinge ad avviare, sia caratterizzato dalla massima condivisione e partecipazione, da rafforzare a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà assumere un ruolo di regia del processo, in un'ottica di pieno coinvolgimento delle autonomie locali e territoriali e degli operatori del settore, nonché di riconoscimento delle funzioni di monitoraggio, controllo e proposta da parte del Parlamento, tenuto conto, comunque, dell'esigenza di assicurare un quadro di riferimento certo nella normativa ambientale;
e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alle definizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento, con riferimento al comma 1, lettera ff), si valuti l'opportunità di ripristinare la previgente nozione di scarico, cardine dell'intera disciplina in materia;
2) all'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si verifichi la possibilità di perseguire un adeguato recepimento della direttiva 2000/60/CE, modificando il comma 1 nel senso di restituire al piano regionale di tutela delle acque l'autonomia propria degli strumenti di tutela, che gli derivava dall'essere stralcio del piano di bacino e, quindi, sovraordinato alle pianificazioni di settore;
3) all'articolo 147, comma 2, lettera b), e all'articolo 150, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, andrebbe prevista l'unitarietà, anziché l'unicità, della gestione del servizio idrico integrato;
4) agli articoli 159 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006, si valuti l'opportunità di sopprimere la previsione istitutiva dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, o quanto meno di sospenderne l'operatività, considerato che la creazione di tale organismo non risulta contemplata all'interno della legge di delegazione;
5) valuti il Governo la possibilità di intervenire sull'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, conferendo alla nozione di rifiuto un carattere corrispondente alla normativa comunitaria, atteso anche l'avvenuto deferimento alla Corte di Giustizia;
6) si valuti, infine, la possibile sospensione degli effetti dell'articolo 206, comma 2, che prevede accordi per derogare all'applicazione delle disposizioni ordinarie in tema di rifiuti.


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ALLEGATO 2

DL 223/06 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (C. 1475).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1475 recante «Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»;
valutate favorevolmente le disposizioni che riguardano la gestione del servizio idrico integrato e l'innalzamento del limite dei pagamenti per gli investimenti di ANAS S.p.A.;
considerato che il provvedimento riporta al centro dell'attenzione della politica del Governo il «cittadino-consumatore», attesi gli effetti positivi sulla concorrenzialità del sistema e sui consumatori;
rileva, peraltro, che l'attuazione di tali misure deve tenere conto del rispetto delle specificità del territorio e delle esigenze di equità, al fine di preservare la valorizzazione del patrimonio di conoscenze e tradizioni del nostro Paese e garantire la qualità della vita;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di rafforzare, nell'ambito degli interventi di rilancio economico e sociale, anche le politiche energetiche connesse all'adempimento degli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, le cui finalità costituiscono l'occasione straordinaria per coniugare le misure in materia ambientale con le strategie dello sviluppo economico e sociale;
b) si verifichi, altresì, la possibilità di accompagnare il condivisibile processo di liberalizzazione di diversi settori economici e sociali con misure specifiche dirette a migliorare le condizioni di vita nelle aree del cosiddetto «disagio insediativo», dettando in particolare apposite disposizioni applicabili ai comuni di piccole dimensioni.