Commissioni Riunite V e VI - Resoconto di giovedì 27 luglio 2006


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SEDE REFERENTE

Giovedì 27 luglio 2006. - Presidenza del presidente della V Commissione Lino DUILIO. - Intervengono il ministro per lo sviluppo economico Pier Luigi Bersani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 223/06: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
C. 1475 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Lino DUILIO, presidente, ringrazia il ministro per lo sviluppo economico Bersani per essere intervenuto nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento. Avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la loro trasmissione attraverso gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Comunica che è disponibile lo stampato del provvedimento in esame, la cui composizione in tempi tanto stretti ha comportato un notevole impegno per gli uffici, che ringrazia nuovamente. Dà quindi la parola al ministro Bersani.

Il ministro Pier Luigi BERSANI preannuncia che nel suo intervento si soffermerà in particolare sulle disposizioni che il provvedimento reca a favore dei cittadini considerati come consumatori e utenti. Ricorda che nel provvedimento che ha provveduto alla riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri sono state previste disposizioni volte ad attivare in capo al Ministero dello sviluppo economico le competenze in materia di concorrenza. Tale scelta consente di realizzare una coerente politica della concorrenza, anche in relazione alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o del contenzioso comunitario in essere.


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Rileva che le misure recate dal provvedimento in esame sono dirette, in generale, a favorire il rilancio dell'economia e a ridurre i prezzi e, conseguentemente, ad aumentare i redditi per i consumatori e le famiglie. Quanto alla critica mossa in ordine all'utilizzo dello strumento del decreto-legge, che non avrebbe consentito un'adeguata concertazione con le parti interessate, ricorda che molte delle misure sono state adottate per risolvere contenzioso comunitario in atto, che avrebbe potuto altrimenti determinare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie che sarebbero state pagate, in definitiva, dal contribuente italiano. Con riguardo alla critica riguardante la mancata concertazione, ricorda che molte delle norme adottate si basano su discussioni e analisi che si sono protratte per anni. Segnala che, in ogni caso non si è intervenuti sulla struttura dei settori interessati nel provvedimento, la cui eventuale riforma resta affidata ai Ministeri di volta in volta competenti e all'opportuna concertazione con le parti sociali. In relazione alle critiche secondo cui il decreto-legge si occuperebbe in realtà di misure minime, ricorda che diversi altri provvedimenti sono già stati predisposti, ad esempio in tema di class action o di energia. Con riguardo all'obiezione secondo cui il Governo avrebbe ceduto nella trattativa con alcune categorie, con particolare riguardo al settore dei taxi, rileva che le modifiche apportate al testo del decreto nel corso dell'esame al Senato recependo suggerimenti non fanno venire meno l'obiettivo che si intendeva perseguire di ampliare l'offerta del servizio.

Riccardo PEDRIZZI (AN) con riferimento all'organizzazione dei tempi degli interventi prospettata dal Presidente, non considera opportuno comprimere eccessivamente il dibattito, anche in considerazione del fatto che la Conferenza dei Presidenti di gruppo dovrà decidere, nella riunione di oggi, le modalità di discussione in Aula del provvedimento.
Non ritiene quindi di poter intervenire in termini così ristretti su un provvedimento che riveste un importanza assolutamente cruciale.

Lino DUILIO, presidente, rileva l'esigenza di organizzare i tempi del dibattito nel modo più efficiente, onde fare intervenire la maggior parte dei colleghi e consentire la replica del ministro.

Laura RAVETTO (FI), con riguardo alle disposizioni recate dall'articolo 8 del provvedimento, riguardante le clausole concorrenziali in tema di responsabilità civile auto, chiede se il divieto di clausole di esclusiva sia conforme al diritto comunitario, che non prevede invece un divieto di esclusiva, paventando fra l'altro una violazione del regolamento comunitario n. 1 del 2003. In relazione al divieto di prezzi minimi per l'offerta di polizze rileva che in diritto comunitario vige invece il principio generale di libertà nella fissazione dei prezzi. Chiede poi se le modalità previste in relazione all'adempimento degli obblighi di trasparenza non si risolvano in realtà in un incentivo alla collusione.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), rilevando in via preliminare che non è chiara la finalità che persegue il provvedimento, considerate le oscure indicazioni dell'articolo 1, chiede, in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 13, in cosa consista la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e se tale riduzione consiste in realtà nella cessazione delle attività, ovvero nella restrizione delle attività in relazione all'obbligo di operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, e non anche a favore di altri soggetti pubblici o privati. Al riguardo, chiede se la prevista cessione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto delle attività non consentite non configuri, in realtà, un'espropriazione camuffata.

Antonio PEPE (AN) esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame, ritenendo che lo stesso danneggi


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soprattutto i liberi professionisti, allo scopo di favorire altri gruppi di interesse contigui alle forze politiche di maggioranza.
Sottolinea inoltre l'insussistenza dei requisiti previsti dalla Costituzione per l'emanazione di un decreto-legge, ritenendo, in particolare, che i suddetti requisiti non siano ravvisabili con riferimento alla materia delle attività libero - professionali, la cui disciplina è modificata dall'articolo 2 del decreto-legge, giacché il tema è oggetto di discussione ormai da svariati anni ed in considerazione del fatto che talune norme entreranno in vigore a partire dal 2007.
Ritiene inoltre che il decreto - legge violi l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, il quale indica quella delle professioni tra le materie di legislazione concorrente, per le quali lo Stato deve limitarsi a fissare norme generali di principio, osservando altresì che il provvedimento non tiene adeguatamente conto degli orientamenti espressi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dal Parlamento europeo, secondo i quale le norme di liberalizzazione del settore delle libere professioni debbono essere concertate con le categorie interessate.

Elias VACCA (Com.it) dichiara preliminarmente di condividere l'impianto complessivo del provvedimento in titolo, che agevola la concorrenza, soprattutto nella parte in cui introduce norme volte a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, esprimendo peraltro perplessità sull'adeguatezza di talune disposizioni concernenti la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali.
Con riferimento alle farmacie, sottolinea infatti come il Governo non sia intervenuto su importanti aspetti della disciplina relativa alla pianta organica delle farmacie, e non abbia eliminato ingiustificati privilegi, quali l'ereditarietà degli esercizi farmaceutici.
Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 21, che elimina il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali per il pagamento delle spese di giustizia, non ritiene che tale previsione si concili con lo spirito complessivo del provvedimento, non apportando alcun vantaggio nei confronti dei consumatori e costituendo un danno in particolare per i giovani professionisti che si avvalgono particolarmente di tale strumento.
Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 2 relativo alla disciplina delle attività professionali, considera accettabile l'eliminazione dell'obbligatorietà di tariffe fisse o minime con riferimento alle spese stragiudiziali, rilevando invece le difficoltà che potrebbero derivare per quanto riguarda le spese giudiziali: ritiene infatti che, soprattutto nel settore penale, sia oggettivamente difficile parametrare il valore della causa ai fini dell'applicazione del patto di quota lite.

Alberto GIORGETTI (AN) rileva l'opportunità che si consenta la trattazione di questioni sia politiche sia tecniche, pure nell'ambito di interventi con tempi così ristretti. Chiede quindi al ministro quali margini ci siano per migliorare il testo del provvedimento in esame, considerato che, qualora non ci fossero le condizioni per farlo, si riporterebbe il dibattito sul dato più eminentemente politico.

Benedetto DELLA VEDOVA (FI) contesta preliminarmente le modalità di organizzazione dei lavori e la ristrettezza dei tempi di esame del decreto-legge in titolo, che sviliscono fortemente il ruolo di questo ramo del Parlamento, sopprimendo di fatto la possibilità di un confronto alla Camera.
Passando alle questioni di merito, evidenzia la contraddittorietà del provvedimento, osservando come esso appaia incentrato sulla tutela del cittadino consumatore il quale, se, da un lato, potrà fruire di un più efficiente servizio di taxi e recedere dai conti correnti bancari senza sostenere alcuna spesa, dall'altro sarà comunque fortemente penalizzato da misure eccessivamente severe di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, trovandosi ad essere controllato e monitorato nel momento in cui, a titolo esemplificativo,


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effettui un pagamento ad un professionista ovvero decida di aprire la partita IVA.
In particolare, ritiene che le disposizioni dell'articolo 6 in materia di servizio di taxi abbiano, di fatto, consentito ai sindaci di talune grandi città di operare un allargamento del numero delle licenze che sarebbe stato possibile anche nel previdente quadro normativo.
Per quanto riguarda invece le disposizioni dell'articolo 5 in materia di distribuzione di farmaci, ritiene che la previsione relativa alla obbligatoria presenza di un farmacista negli esercizi commerciali ai quali viene consentita la vendita di prodotti farmaceutici da banco, finisca per favorire le catene di grande distribuzione, danneggiando invece i piccoli esercizi commerciali.
Con riferimento alle tematiche della class action, esprime la propria contrarietà rispetto all'ipotesi, prospettata dal Governo, di riservare il ricorso a tale strumento alle sole associazioni di tutela dei consumatori, che hanno una struttura corporativa e ricevono finanziamenti pubblici, ritenendo invece opportuno che tale strumento debba essere recepito nell'ordinamento nazionale nella sua integrità.

Marino ZORZATO (FI) chiede al ministro se sussista la volontà di procedere al dialogo con la maggioranza e l'opposizione della Camera al fine di apportare modifiche al testo del decreto, non potendo accettare il fatto che alla Camera si intende riconoscere esclusivamente una funzione di mera ratifica dei provvedimenti approvati dal Senato. Riproponendo una questione che ha già posto in sede di esame del DPEF, rilevando che l'ANAS non può svolgere nel contempo la funzione di controllore e il ruolo di controllato, e considerato il blocco della proroga delle concessioni autostradali, chiede se si voglia procedere alla costituzione di una nuova IRI del settore. Per quanto concerne le disposizioni del provvedimento riguardante le tariffe professionali, osserva che la disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 2, a mente della quale nelle procedure ad evidenza pubblica le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali, non appare consentire lo svolgimento di una piena concorrenza nel settore, a differenza che nel rapporto tra professionisti e privati.

Lino DUILIO, presidente, avverte che, ove le Commissioni concordino, si potrà procedere ad ulteriori interventi alla replica del ministro fin quando saranno iniziate votazioni in Aula.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, riterrebbe più idoneo che il ministro rispondesse alle domande già formulate.

Lino DUILIO, presidente, ritiene che sia più corretto consentire tutti gli interventi e far concludere le domande dei membri delle Commissioni e quindi far rispondere il ministro.

Nicola CRISCI (Ulivo) sottolinea come le disposizioni dell'articolo 10 sulla modifica unilaterale delle condizioni dei contratti bancari affronti finalmente uno degli aspetti fondamentali del settore, che risulta ancora poco trasparente e privo di un adeguato livello di concorrenza. Richiama, a tale proposito, i tentativi, compiuti in passato, di intervenire in materia, i quali erano stati tuttavia respinti in quanto accusati di essere improntati ad una logica eccessivamente dirigistica. In tale contesto chiede al Ministro se il Governo intenda assumere ulteriori misure a tutela dei risparmiatori, affrontando ad esempio i problemi relativi alle carte di credito cosiddette «revolving» ed alle fideiussioni omnibus.
Ritiene inoltre opportuno intervenire sul sistema di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici, rilevando come i criteri vigenti in materia siano sotto molti aspetti superati, ad esempio per quanto riguarda il meccanismo di remunerazione del capitale investito, il quale era stato fissato in un momento storico nel quale il costo del denaro risultava decisamente più alto di quanto sia attualmente.


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Antonio BORGHESI (IdV) con riferimento al comma 3-ter dell'articolo 20, introdotto dal Senato il quale prevede l'eliminazione del requisito della rappresentanza parlamentare per l'accesso ai contributi pubblici in favore dei giornali di partito, non comprende quale sia la ratio di tale previsione in relazione alla finalità complessiva dello stesso articolo 20, il quale è volto a ridurre la spesa per il settore dell'editoria.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), con riguardo alle disposizioni recate dall'articolo 5 del provvedimento, che riguardano evidentemente il tema della tutela della salute pubblica, chiede se si sono tenute in considerazione le tabelle stilate dall'Organizzazione mondiale della sanità sulle tossicosi da farmaco. Chiede inoltre quali misure si vogliano attivare per prevedere, nell'ambito del circuito produttore-distributore-venditore al dettaglio, che i titolari delle attività produttive non possano procedere all'acquisizione di punti di vendita al dettaglio, come pure è successo per alcune farmacie comunali acquisite da produttori farmaceutici.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE) chiede, innanzitutto, con riferimento alle norme in materia di distribuzione di farmaci, se vi sia la possibilità di una crescita incontrollata dei consumi. Con riguardo alle norme relative alla gestione dei servizi pubblici, di cui all'articolo 12, chiede di chiarirne i destinatari. Con riguardo alle disposizioni recate dall'articolo 13, si domanda, ove tali società siano effettivamente competitive, perché si debba limitarle nella competizione sul mercato. Non comprende, infine, la motivazione della riduzione delle risorse destinate al servizio della protezione civile.

Luana ZANELLA (Misto-VU), considerato che vi sono già studi che prevedono, in conseguenza delle disposizioni recate dal decreto, forti riduzioni degli introiti delle categorie professionali interessate, se si intende rivedere gli studi di settore.

Riccardo PEDRIZZI (AN) pur riconoscendo le prerogative della Presidenza delle Commissioni in merito all'organizzazione dei lavori, sottolinea come la ristrettezza dei tempi riduca l'esame ad una sorta di interrogazione a risposta immediata, rilevando come le attuali circostanze non costituiscano certamente un positivo avvio della legislatura, inducendo a ritenere che le forze politiche di maggioranza abbiano inteso introdurre, di fatto, nel nostro ordinamento il sistema del monocameralismo perfetto.
Nel merito, ritiene che il provvedimento non abbia certamente tenuto conto del complesso delle pronunce dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e che lo stesso colpisca severamente, senza far ricorso allo strumento della concertazione ampiamente magnificato in altre occasioni dalla maggioranza, solo alcune categorie di operatori economici, considerate vicine al centro destra.

Il ministro Pier Luigi BERSANI sottolinea come l'insieme dei provvedimenti legislativi già presentati dal Governo in Parlamento affronti, unitamente alle norme contenute nel decreto-legge molte delle questioni sollevate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pur riconoscendo che occorra adottare ulteriori misure in questo campo, citando ad esempio il settore cruciale della pubblicità televisiva che è stato oggetto di un esemplare intervento della stessa Autorità.
Per quanto riguarda le valutazioni della CGIA di Mestre circa l'impatto del provvedimento sui ricavi delle categorie produttive, ritiene che sia senz'altro necessario provvedere ad una costante manutenzione degli studi di settore, rilevando tuttavia come tali calcoli siano a suo giudizio basati sul presupposto, infondato, che i consumi complessivi, e quindi i ricavi, permangano allo stesso livello: tale circostanza non risulta invece fondata anche in considerazione dell'incremento del reddito disponibile per i consumatori che sarà determinato dagli interventi di liberalizzazione previsti dal decreto stesso.


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Per quanto riguarda il tema delle modifiche apportate alla disciplina delle assicurazioni RC auto, occorre ricordare che tale forma assicurativa è obbligatoria, e che pertanto lo Stato deve tutelare particolarmente i consumatori in questo campo: in tale contesto il Governo ha ritenuto che uno strumento essenziale sia rappresentato dall'eliminazione del monomandato degli agenti di assicurazione, pur riconoscendo l'opportunità di compiere ulteriori approfondimenti sul punto anche attraverso un confronto con le categorie. Nella medesima ottica devono essere altresì inquadrate le disposizioni relative all'introduzione di un obbligo di trasparenza delle Commissioni a favore degli agenti assicurativi. Ritiene quindi che le misure introdotte in questo campo dal decreto-legge vadano nella giusta direzione, tenendo conto del fatto che i costi delle assicurazioni risultano molto alti e che il tasso di fedeltà dei soggetti assicurati alle compagnie risulta il più elevato in Europa, e si inseriscano nel contesto di ulteriori provvedimenti, già adottati in passato, quali l'introduzione della patente a punti e la revisione della disciplina sul danno biologico.
Per quanto riguarda l'articolo 13 del decreto-legge sottolinea come la ratio della norma che impedisce alle società costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti diversi dagli enti costituenti, partecipanti o affidanti, risieda nell'esigenza di evitare un'impropria invasione di soggetti pubblici in ambiti di mercato aperti alla concorrenza estranei al loro oggetto proprio. Riconosce, peraltro, che l'applicazione della norma, la quale è stata opportunamente modificata al Senato, escludendo dal relativo ambito di applicazione i servizi pubblici locali, non risulti semplice, anche in considerazione della lunga evoluzione di tali società che non è agevole riportare ad una logica diversa.
Per quanto riguarda i temi relativi alle norme in materia di professioni di cui all'articolo 2, rileva come l'Autorità garante abbia sicuramente suggerito di procedere attraverso una concertazione con le categorie interessate, ma abbia, al tempo stesso segnalato l'esigenza di intervenire in questo campo, esprimendo inoltre una valutazione positiva sulle norme contenute nel decreto-legge. Rileva, peraltro, come, nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 2 abbia subito talune modifiche, recuperando ad esempio il ruolo della tariffa professionale per quanto riguarda i casi di liquidazione giudiziale, di gratuito patrocinio, nonché nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica. Respinge quindi le osservazioni secondo le quali il Governo abbia proceduto in questo campo con un atteggiamento giacobino, ovvero che le misure adottate siano in alcun modo finalizzate a favorire amministrazioni rette da maggioranze di centro sinistra.
Con riferimento alle problematiche relative agli interventi nel campo della distribuzione di farmaci di cui all'articolo 5, rileva come, proprio al fine di tutelare la salute pubblica ed i rischi di un eccessivo consumo dei farmaci è stata prevista la presenza, negli esercizi commerciali ai quali è stata estesa la possibilità di vendere prodotti non soggetti a prescrizione medica, di un farmacista. Esclude, peraltro, che la disposizione sia in qualche modo finalizzata a favorire la grande distribuzione, rilevando come il combinato disposto delle norme contenute nel decreto consenta, ad esempio, ad un giovane laureato in farmacia di aprire un esercizio commerciale dove vendere farmaci da banco, unitamente ad altre tipologie merceologiche. In tale ambito ritiene inoltre opportuno considerare che la categoria dei farmacisti non è costituita esclusivamente dai titolari di farmacie, e che essi con sono solo operatori sanitari ma, prima di tutto, operatori economici, la cui disciplina rientra certamente negli ambiti di competenza del Ministero per lo sviluppo economico. Sottolinea altresì come il decreto-legge non affronti il problema della pianta organica delle farmacie sul territorio nazionale, che pure rappresenta un tema di grande rilievo, in quanto il decreto non intende realizzare riforme di settore.


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Per quanto riguarda le tematiche relative agli interventi per il potenziamento del servizio di taxi, contenute nell'articolo 6, contesta le considerazioni secondo cui le iniziative assunte in questo ambito da taluni sindaci di grandi città avrebbero potuto essere adottate anche nel precedente quadro normativo, ricordando al contrario come ogni misura, a livello locale, per l'ampliamento del numero delle licenze fosse stato in precedenza sempre annullato dagli organi della magistratura amministrativa. Ritiene, invece, che la disposizione abbia avuto un effetto decisivo, rilevando come l'obiettivo primario del Governo in questo campo non sia certo quello di favorire l'ingresso nel settore di grandi gruppi imprenditoriali ma di migliorare ed estendere l'offerta in favore dei consumatori. Riconosce comunque l'opportunità di verificare l'applicazione delle misure, anche apportandovi in futuro ulteriori miglioramenti.
Con riferimento alla materia relativa alla disciplina della class action ritiene possibile proporre modifiche al riguardo, mentre, per quanto attiene alle disposizioni concernenti l'ANAS, di cui all'articolo 17, comma 2, sottolinea come l'obiettivo fondamentale della disposizione sia quello di circoscrivere le funzioni di tale ente, che risultano al momento eccessivamente ampie.
Per quanto riguarda le misure di contrasto all'evasione fiscale, sottolinea come, per generale riconoscimento, la lotta a tale fenomeno costituisca un elemento indispensabile per garantire il mantenimento di condizioni concorrenziali nel mercato: a tal fine è quindi necessario introdurre ulteriori strumenti di controllo quali il ricorso a strumenti di pagamento con mezzi elettronici che del resto risultano da tempo utilizzati nei paesi più avanzati.
Conclusivamente, pur senza intervenire sui temi relativi al ruolo della Camera nell'esame del provvedimento sottolinea come il Governo non ravvisi l'esigenza di ulteriori modifiche al testo del decreto-legge.

Lino DUILIO, presidente, rinvia la seduta alle ore 14, allorquando interverrà in sede di esame del provvedimento il viceministro Visco.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 luglio 2006. - Presidenza del presidente della V Commissione Lino DUILIO. - Intervengono il vice ministro per l'economia e le finanze Vincenzo Visco e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor.

La seduta comincia alle 14.45.

Decreto-legge 223/06: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
C. 1475 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana del 27 luglio 2006.

Lino DUILIO, presidente, saluta il vice ministro per l'economia e le finanze Vincenzo Visco. Avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante la loro trasmissione attraverso gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Avverte inoltre che a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo si provvederà a stabilire il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti. Dà quindi la parola al vice ministro Visco.

Il Viceministro Vincenzo VISCO rileva come il provvedimento si articoli in più parti: la prima contiene misure a favore dei consumatori e per il rilancio della concorrenza, mentre la seconda prevede misure tributarie per la correzione dei conti pubblici, nonché misure di contrasto all'evasione fiscale, alcune delle quali quantificate negli effetti tributari ed altre


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per le quali non è invece indicato alcun effetto di maggiore gettito.
Sottolinea innanzitutto la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 35, la quale prevede, nell'ambito della filiera degli appalti, l'obbligo di versamento dell'IVA relativa da parte del soggetto appaltante, analogamente a quanto avviene in Austria. Tale previsione, i cui effetti non sono stati quantificati dovrebbero determinare effetti di gettito significativi, sulla base dell'esperienza maturata in altri ordinamenti.
Connessa con tale disposizione è la norma, di cui ai commi da 28 a 34 del medesimo articolo 35, che introduce il principio di corresponsabilità tra committente ed appaltatore nel pagamento degli oneri fiscali e contributivi, anch'essa non considerata dalla relazione tecnica.
Tali norme sono inoltre affiancate da una norma, quella di cui ai comma 2 e 3 dell'articolo 35, che costituisce una sorta di clausola di chiusura, relativa all'indicazione nell'atto di vendita del valore normale degli immobili, dalla quale dovrebbero derivare effetti di gettito significativi, anche se non quantificati.
Un'ulteriore disposizione rilevante sul piano della lotta all'evasione è quella di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35, concernente la tracciabilità degli importi versati ai professionisti, la quale si pone anche nell'ottica di abituare i consumatori all'utilizzo di mezzi di pagamento virtuali, analogamente a quanto accade in tutti i paesi più avanzati.
La norma concernente la trasmissione in via telematica delle fatture di acquisto e vendita, prevista dai commi 8 e 9 dell'articolo 35, che era del resto stata prospettata anche dal precedente Governo, consente l'effettuazione di controlli incrociati, superando inoltre lo strumento, ormai obsoleto, delle fatture cartacee.
Nel medesimo contesto del superamento di meccanismi ormai obsoleti si pone la disposizione di cui all'articolo 37, commi da 33 a 37, la quale prevede la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, che si connette con la misura, di cui al comma 35 del medesimo articolo 37, relativa al credito d'imposta per l'adattamento tecnico dei misuratori fiscali.
Evidenzia quindi la disposizione di cui al comma 22 dell'articolo 35, la quale stabilisce che, all'atto di cessione degli immobili,le parti dovranno specificare se siano avvalsi di un mediatore, quale sia stata la spesa sostenuta per la mediazione, nonché le relative modalità di pagamento, sottolineando come tale previsione possa sortire effetti positivi sul piano del contrasto ai fenomeni elusivi in tali settori.
In una prospettiva analoga si pone il comma 27 dell'articolo 35, il quale stabilisce l'obbligo di comunicare in via telematica all'anagrafe tributaria gli elementi identificativi dei soggetti che abbiano fornito la propria prestazione per la quantificazione delle somme liquidate dalle assicurazioni: anche in questo settore si registra infatti la pratica di versamenti in nero che la norma, i cui effetti di gettito non sono peraltro quantificati, si prefigge di eliminare.
Segnala quindi le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 35, le quali sono volte ad eliminare gli effetti elusivi del fenomeno delle società cosiddette «esterovestite», disconoscendo a fini fiscali le operazioni realizzate in paesi a fiscalità privilegiata.
Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria degli elementi identificativi dei conti correnti, previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 37, sottolinea come tale previsione non introduca novità sostanziali, permanendo infatti intatte tutte le disposizioni a tutela del segreto bancario, ma sia finalizzata a superare una lacuna dell'attuale normativa, la quale rende necessario, nel caso di effettuazione di indagini bancarie, chiedere a tutte le banche operanti nel territorio italiano l'esistenza presso di loro di un conto corrente intestato ad un determinato soggetto.
Un'altra disposizione rilevante per l'attività di contrasto all'evasione e per la razionalizzazione del sistema tributario è quella di cui ai commi da 8 a 10 - sexies dell'articolo 35 in materia di regime IVA degli immobili e dei fabbricati. A tale


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riguardo sottolinea come l'Italia fosse l'unico Paese europeo nel quale a tali cessioni si applicava l'IVA, facilitando in tal modo la realizzazione di operazioni a carattere speculativo nel settore immobiliare che, attraverso una sequenza di vendite di immobili, consentiva di creare fittiziamente crediti IVA di notevole importo nei confronti dell'erario. A tale riguardo richiama i fenomeni speculativi assurti recentemente all'onore delle cronache, che vedevano in molti casi una medesima società acquistare anche tre o quattro volte lo stesso immobile nel giro di pochi anni.
In un primo momento la disposizione era stata formulata ricalcando il regime tributario vigente in materia in Francia, prevedendo l'impunibilità IVA per gli immobili di nuova costruzione e l'applicazione dell'imposta di registro sulle altre fattispecie. Nel definire tale normativa, che, escludendo tali operazioni dall'ambito di applicazione dell'IVA, avrebbe determinato la necessità, per le società interessate di operare una rettifica delle detrazioni relative a tale tributo, si erano tuttavia sottostimati gli effetti di maggior gettito derivanti da tale circostanza: pertanto, nel corso dell'esame al Senato, si è ritenuto di modificare tali previsioni, rifacendosi al regime tributario vigente in Germania, che prevede la possibilità di optare tra l'applicazione dell'IVA e l'applicazione dell'imposta di registro, prevedendo, in tale secondo caso un'aliquota specifica per gli immobili strumentali.
A tale riguardo ritiene che l'inconveniente verificatosi in sede di quantificazione della versione originaria della norma, del quale il Governo si assume la piena responsabilità sul piano politico, ma non su quello tecnico, risulti molto spiacevole, sottolineando peraltro come le modificazioni apportate al Senato consentano di ritenere superata la polemica in materia.
Per quanto riguarda le società non operative, oggetto dei commi 15 e 16 dell'articolo 35, rileva come il Governo avesse la necessità di risolvere il problema relativo all'ammontare, spesso ingente, di crediti d'imposta vantati da tali soggetti, i quali sono in molti casi riconducibili a fenomeni di evasione. A tale riguardo occorre ricordare che le tipologie societarie esistenti in tale ambito risultano molto diversificate e che, accanto a situazioni fisiologiche, sussistono anche situazioni elusive, testimoniate ad esempio da società che vantano un giro d'affari inferiore a 10.000 euro e che tuttavia sono titolari di milioni di euro di crediti d'imposta.
Il provvedimento prevede inoltre ulteriori misure di minor rilievo, il cui gettito potenziale non è stato in molti casi indicato, per ragioni di prudenza, che non ritiene peraltro di esaminare nel dettaglio.

Maurizio LEO (AN) ritiene preliminarmente che il Governo abbia introdotto con il decreto-legge in esame significative modifiche alla disciplina fiscale, senza avere valutato con la necessaria attenzione le conseguenze negative che possono derivare dall'utilizzo della decretazione d'urgenza, la quale, in caso di conversione in legge con modifiche, può determinare in un arco temporale molto ristretto la successione di normative diverse e tra loro incompatibili, ponendo in tal modo i contribuenti in una grave situazione di incertezza. Evidenzia, in particolare, come il decreto-legge abbia originariamente introdotto, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, maggiorazioni dell'aliquota IVA per taluni beni, delle quali i contribuenti interessati hanno avuto conoscenza solo il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, sottolineando come ciò abbia posto costoro nella condizione di subire le conseguenze economiche di tale incremento senza potersi di fatto rivalere sugli acquirenti dei propri prodotti.
Con riferimento alle modifiche all'IVA sugli immobili sottolinea come il divario tra la quantificazione degli effetti di tali disposizioni operata dal Governo e le reali conseguenze finanziarie risulti enorme, rischiando di determinare conseguenze gravissime per le società interessate e per il mercato borsistico; in particolare non si è tenuto conto di un aspetto elementare


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quale la necessità di considerare la rettifica della detrazione IVA conseguente all'esclusione delle cessioni degli immobili dall'ambito dell'applicazione dell'IVA.
Peraltro, le modifiche sul punto apportate al Senato determinano ulteriori problemi ad esempio per quanto riguarda l'incompatibilità con la VI direttiva IVA, che sancisce l'alternatività dell'IVA rispetto all'imposta di registro. Inoltre, la nuova disposizione costringerà le società ad effettuare, in corso d'anno, calcoli molto complessi circa le percentuali di detrazione delle attività svolte dai soggetti cessionari degli immobili.
Per quanto riguarda le modifiche al regime IRES, rileva come le disposizioni del decreto abbiano riflessi anche sugli acconti di quest'anno, e come ciò costringa pertanto i contribuenti a calcolare, sulla base della nuova normativa l'imposta relativa all'anno precedente, senza peraltro potersi avvalere degli indispensabili strumenti informatici.
Con riferimento alle norme di contrasto all'evasione considera singolare che, da un lato si elimini l'obbligo dell'emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali, mentre, dall'altro, si introduce un obbligo di comunicazione dei corrispettivi giornalieri entro dieci giorni, rilevando come tale misura rischi di costituire un oggettivo incentivo all'evasione stessa.
Ritiene quindi, conclusivamente, che le norme del decreto-legge susciterebbero sconcerto nei grandi maestri del diritto tributario che il nostro Paese può vantarsi di annoverare.

Gioacchino ALFANO (FI) dopo aver ricordato come il Ministro Bersani, nell'odierna seduta antimeridiana, abbia affermato di non sentire l'esigenza di modificare, per le parti di competenza del proprio Ministero, il provvedimento in esame, domanda al Viceministro Visco se sussistano invece margini per apportare modifiche alle norme concernenti la materia fiscale, dichiarando sin d'ora la piena disponibilità del proprio gruppo ad apportare un contributo costruttivo nella valutazione dei vari aspetti critici del provvedimento.
Ritiene quindi di condividere l'obiettivo di contribuire alla lotta all'evasione fiscale del decreto-legge, esprimendo altresì apprezzamento per il coraggio dimostrato dal Viceministro nel perseguire tale obiettivo. Al di là di tali considerazioni ritiene comunque necessario migliorare sotto diversi aspetti il testo, ritenendo in particolare opportuno apportare correzioni all'articolo 37, comma 20, il quale, nel prevedere che, a partire dalle richieste effettuate dal 1o novembre 2006, l'attribuzione del numero di partita IVA determini l'esecuzione di verifiche sugli elementi di rischio, dispone inopinatamente che la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate possano effettuare tali controlli anche in data anteriore a quella di decorrenza di tali previsioni.

Marino ZORZATO (FI) osserva che dal tenore del provvedimento sembra che alcune categorie professionali siano identificate come evasori fiscali. Giudica negativamente la mancata quantificazione degli effetti finanziari di alcune misure di contrasto all'evasione fiscale, considerato che, ove si prevedano effetti in termini di maggior gettito, questi dovrebbero essere dichiarati fin d'ora. In relazione alle misure relative alla tassazione delle transazioni immobiliari teme che la massa dei piccoli risparmiatori che investono nell'acquisto della casa, e non solo i grandi speculatori immobiliari, sia chiamata a sopportare un aggravio della tassazione. Chiede inoltre se il passaggio dall'IVA all'imposta di registro sia un primo passo per una revisione delle rendite catastali.

Pietro ARMANI (AN) condivide le osservazioni dell'onorevole Leo. Con riguardo alle aliquote dell'IVA, condivide l'osservazione secondo cui la lettura della prima versione del decreto può in effetti aver indotto l'applicazione di un regime diverso. Quanto all'errore nella quantificazione degli effetti del passaggio dall'IVA all'imposta di registro in materia di transazioni


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immobiliari, osserva che la perdita di circa un miliardo in termini di valori di borsa conseguente alle oscillazioni dei relativi titoli nel listino è stata determinata non da dinamiche di mercato, ma da un errore del Governo. In relazione al previsto obbligo di pagamento dei compensi professionali superiori a cento euro mediante strumenti sostitutivi del contante, pur condividendo la finalità di sviluppare nel Paese l'utilizzo di tali strumenti in modo analogo ad altri Paesi europei, rileva che sarebbe stato utile accompagnare a tale obbligo misure ispirate al principio del contrasto di interessi, prevedendo, ad esempio, la possibilità di detrarre la fattura pagata non con denaro contante.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime perplessità sulle disposizioni dei commi da 28 a 34 dell'articolo 35, che introducono la responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore per l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali dei redditi di lavoro dipendenti, nonché dei versamenti dei contributi previdenziali e contributivi obbligatori cui è tenuto il subappaltatore medesimo, disponendo altresì che l'appaltatore possa liberarsi da tale responsabilità acquisendo la documentazione degli adempimenti effettuati prima di pagare il corrispettivo al subappaltatore. Infatti, pur valutando positivamente la modifica apportata al Senato, con la quale si è precisato che tali disposizioni si applichino dopo l'emanazione di un decreto ministeriale che determini la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti, ritiene opportuno chiarire in che modo il soggetto appaltatore possa liberarsi da tale responsabilità solidale.
Non ritiene inoltre chiaramente comprensibile lo scopo delle disposizioni che obbligano il contribuente IVA a presentare l'elenco dei clienti e dei fornitori, che già hanno dimostrato in passato la loro inutilità ai fini di contrasto dell'evasione.

Maurizio FUGATTI (LNP) esprime preliminarmente la convinzione che non vi sia la disponibilità del Governo a modificare il provvedimento, ritenendo inoltre che alla base delle scelte di politica tributaria vi sia una ben precisa impostazione ideologica, che considera aprioristicamente determinate categorie di cittadini quali potenziali evasori, come dimostrano le norme che incidono sul regime IVA del settore immobiliare. Auspica pertanto che in futuro il Governo voglia ricorrere allo strumento della concertazione evitando il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Antonio PEPE (AN) esprime un giudizio estremamente negativo sull'articolo 35, comma 22, il quale determina un giustificato appesantimento degli adempimenti a carico dei cittadini, prevedendo che, all'atto di cessione di un immobile, le parti debbano dichiarare le modalità di pagamento del corrispettivo. Rileva inoltre, in mancanza di un'apposita norma transitoria, i problemi che tale previsione può determinare per quei soggetti che hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita prima dell'entrata in vigore di tale norma, e che potrebbero non essere in grado di fornire i dati necessari all'identificazione dei mezzi di pagamento utilizzati, nonché le difficoltà applicative per le cessioni di immobili senza corrispettivo.
Sottolinea quindi come le modifiche, apportate dal comma 23-ter dell'articolo 35, all'articolo 52 del Testo unico delle leggi sull'imposta di registro, che comporta la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di rettificare il valore dichiarato negli atti di cessione di immobili, possano determinare notevole contenzioso, chiedendo a tale riguardo se tale previsione si estenda anche agli atti di divisione e donazione.
Per quanto concerne inoltre l'articolo 35, commi 12 e 12-bis, ritiene difficilmente comprensibile non solo il fatto che gli esercenti arti e professioni debbano ricevere, per determinati importi, i compensi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici bancari, ma soprattutto il fatto che essi siano obbligati ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali per versarvi le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e prelevarne


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quelle occorrenti per il pagamento delle spese, costituendo tale obbligo un ulteriore ingiustificato appesantimento degli adempimenti che gravano sui liberi professionisti.

Roberto SALERNO (AN) osserva come il provvedimento in esame si basi sull'esigenza quasi ossessiva di dover controllare tutte le attività economicamente rilevanti poste in essere al contribuente, come dimostra, tra l'altro, l'imposizione al libero professionista dell'obbligo di versare le somme riscosse nell'esercizio dell'attività in uno o più conti correnti bancari e postali. Ritiene che tale impostazione risulti assolutamente superata, rappresentando un passo indietro rispetto al modello collaborativo di rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente che ha caratterizzato l'azione del precedente Governo, volta a fare emergere l'economia sommersa.
Sottolinea inoltre come il provvedimento in esame qualifichi sostanzialmente come reato la crisi finanziaria dell'impresa, introducendo, all'articolo 35, comma 7, la sanzione della reclusione da 6 mesi a 2 anni per il caso di omesso versamento dell'IVA, senza tener conto che tale condotta è tenuta anche dalle imprese che non fatturano in quanto si provano in situazioni di crisi finanziaria.
Posto che le misure adottate con il decreto-legge appaiono eccessivamente severe, anche sotto il profilo dell'appesantimento degli adempimenti di tipo amministrativo imposto alle imprese, rileva come non sia ancora chiara la linea di intervento che il Governo intende perseguire per il rilancio della competitività del nostro sistema industriale e per proteggere la qualità dei prodotti nazionali, ricordando come il precedente Governo fosse intervenuto in tal senso dopo pochi mesi dal suo insediamento, con misure quali la detassazione degli utili reinvestiti, la legge obiettivo e l'adozione di misure di contrasto del lavoro sommerso.

Gian Luca GALLETTI (UDC) esprime un giudizio fortemente negativo su provvedimento nel suo complesso, ritenendo, in particolare, contrarie ai più elementari principi di civiltà le norme che derogano allo Statuto dei contribuenti.
Con riferimento alle norme modificative del regime IVA delle locazioni e delle cessioni di immobili, sottolinea come molte società realizzino tali operazioni non al fine di eludere o evadere le tasse, ma per meri scopi organizzativi, contestando pertanto la ratio sottostante ai commi da 8 a 10-sexies dell'articolo 35, che sembrano considerare genericamente tutti gli operatori del settore quali potenziali evasori.
Chiede quindi al Viceministro di conoscere quali siano gli effetti di gettito delle modifiche al decreto-legge introdotte nel corso dell'esame al Senato.
Per quanto concerne l'articolo 36, comma 2, relativo alla decorrenza del carattere di edificabilità delle aree urbane ai fini dell'IVA, dell'imposta di registro e dell'ICI, sottolinea come non sia opportuno considerare imponibili a fini ICI le aree per le quali sia stata stabilita la fabbricabilità prima che sia intervenuta la delibera regionale di approvazione dei piani regolatori, sottolineando come tale previsione obblighi il contribuente a rilevanti oneri tributari senza ancora poter utilizzare le aree a fini edilizi.

Il Viceministro Vincenzo VISCO, replicando ai rilievi e alle osservazioni espresse, sottolinea, con riferimento al richiamo, effettuato dal deputato Leo, a taluni maestri della scienza tributaristica italiana, di poter a buon diritto affermare che essi concorderebbero con le misure adottate nel decreto-legge.
Con specifico riguardo alla questione circa le modifiche dell'aliquota IVA di taluni prodotti operate dal comma 1 dell'articolo 36, ritiene che sarebbe stato preferibile evitare, nel corso dell'esame al Senato, di modificare tale disposizione, in considerazione delle eventuali difficoltà di natura transitoria che potrebbero derivare dalla successione di diversi regimi impositivi, pur escludendo che la questione possa determinare effetti rilevanti.


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Per quanto attiene alle problematiche concernenti le modifiche al regime IVA degli immobili, ribadisce il fatto che l'errore in cui sono incorse le strutture tecniche nella quantificazione degli effetti di tali disposizioni sia stato effettivamente sgradevole, anche per le conseguenze che ciò può aver determinato sugli andamenti di Borsa, che sono del resto all'attenzione della CONSOB, rilevando tuttavia come occorre tener conto dei meccanismi istituzionali esistenti in materia, nonché del fatto che i medesimi uffici svolgono la loro attività indipendentemente dall'avvicendarsi dei governi.
In merito al preteso contrasto tra tali disposizioni e la normativa comunitaria in materia di IVA, rileva come regimi analoghi siano da tempo vigenti in altri stati membri dell'Unione europea, e come pertanto non sia possibile nutrire alcun timore al riguardo.
Replicando quindi alle critiche espresse in merito all'introduzione dell'obbligo di presentazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori, sottolinea come tale disposizione sia finalizzata a superare lo strumento dei misuratori fiscali, i quali, oltre a non rappresentare uno strumento particolarmente efficace nella lotta all'evasione, costituiscono un mezzo obsoleto che obbliga i commercianti a sopportare oneri annuali per la revisione dei misuratori stessi; in tale contesto si dichiara peraltro disponibile ad accogliere ogni suggerimento utile per migliorare la formulazione delle norme, o per introdurre misure ancora più efficaci di contrasto all'evasione.
Più in generale, rileva come alcune delle disposizioni contenute nel testo, che forse avrebbero potuto essere adottate con diversi strumenti normativi, siano state inserite nel decreto-legge a maggior garanzia del gettito, e come in ogni caso il Governo abbia seguito un atteggiamento di grande serietà, seguendo il principio di non indicare gli effetti di gettito in relazione a quelle norme di contrasto all'evasione di cui non fosse possibile determinare immediatamente gli effetti.
Concorda quindi con la necessità di garantire il massimo rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui egli stesso è stato uno dei principali artefici, rilevando peraltro come tali previsioni siano state ripetutamente ed ampiamente violate nel corso della precedente legislatura.
Per quanto riguarda i rilievi espressi sulle disposizioni concernenti l'apertura delle partite IVA, sottolinea come gli strumenti di controllo previsti siano volti ad evitare il ricorso ad operazioni fittizie, finalizzate a realizzare una frode in danno dell'erario.
In riferimento alle critiche espresse dal deputato Zorzato, esclude che l'Esecutivo nutra un pregiudizio preconcetto nei confronti dei professionisti, ritenendo ad esempio che essi debbano essere, a suo giudizio, in molti casi esclusi dall'ambito di applicazione degli studi di settore, ma che le disposizioni relative all'obbligo di versamento dei corrispettivi in un conto corrente risponda all'esigenza di monitorare meglio taluni flussi finanziari, con finalità antievasive.
Per quanto attiene alle tematiche concernenti l'imposizione sugli immobili, sottolinea l'esigenza di procedere ad una rivisitazione del Catasto, ritenendo, peraltro, che, qualora si riesca ad assicurare maggiore trasparenza nelle indicazioni del valore degli immobili negli atti di trasferimento, sia possibile addirittura giungere ad una riduzione della misura delle aliquote dei tributi gravanti in materia senza pregiudicare il gettito erariale.
Con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Armani, ritiene che sia possibile valutare l'opportunità di introdurre meccanismi di detrazione generalizzata delle spese sostenute dai contribuenti, ma che occorra definire con grande attenzione tale disciplina, al fine di evitare che essa possa determinare conseguenze dannose sul piano del gettito.
In risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal deputato Borghesi, sottolinea come la disciplina sugli elenchi dei clienti e dei fornitori prevista dal decreto-legge risulti del tutto diversa da quella vigente in


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precedenza, in quanto essa consentirà di effettuare controlli efficaci da parte dell'amministrazione finanziaria.
Per quanto riguarda le considerazioni svolte dal deputato Fugatti, considera infondate le accuse di pregiudizio ideologico avanzate nei suoi confronti, ritenendo al contrario che sia proprio quest'ultimo a nutrire pregiudizi verso di lui; in particolare, non ritiene che tutti i contribuenti debbano essere considerati evasori, ma che, sussistendo certamente un'area di comportamenti illeciti, occorra appunto distinguere tra contribuenti onesti ed evasori.
In merito alle osservazioni del deputato Salerno circa l'assenza di un progetto politico del Governo a sostegno della competitività del sistema economico, sottolinea come lo sviluppo dell'economia nazionale non possa certo essere basata sull'evasione fiscale, e come occorra prendere atto della crescita, testimoniata dai dati dell'ISTAT, del fenomeno dell'economia sommersa, puntando prioritariamente sull'adempimento spontaneo, da parte dei contribuenti, degli obblighi tributari, considerando quelle dell'accertamento l'extrema ratio cui il Governo debba far ricorso.
In riferimento alle considerazioni del deputato Antonio Pepe relative all'obbligo di versamento su conto corrente dei proventi di attività professionali, rileva come sussista a tale riguardo la necessità di tenere conto di esigenze di contrasto al riciclaggio.
Per quanto riguarda le previsioni relative agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti effettuati nei casi di cessioni immobili, si dichiara disponibile a migliorare eventualmente la formulazione della norma, in particolare con riferimento alle cessioni prive di corrispettivo, riservandosi altresì di compiere ulteriori approfondimenti per quanto riguarda l'applicabilità delle disposizioni in materia di rettifica del valore dichiarato agli atti di divisione ed alle donazioni.
Per quanto riguarda le richieste di chiarimento del deputato Galletti circa gli effetti di gettito della nuova disciplina in materia di IVA sugli immobili, evidenzia come la quantificazione operata sulla nuova versione della disposizione introdotta al Senato risulti superiore a quella calcolata sulla formulazione originaria, e come parte di tali maggiori entrate siano state già utilizzate.

La seduta, sospesa alle 15.50, riprende alle 15.55.

Lino DUILIO, presidente, avverte che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha stabilito di fissare a lunedì 31 luglio, alle ore 12, l'avvio della discussione generale del provvedimento in Assemblea e di fissare a martedì 1o agosto alle ore 9 l'inizio dell'esame degli articoli e degli emendamenti.
Alla luce della decisione adottata, ritiene che si debbano aggiornare le decisioni già assunte in ordine all'organizzazione dei lavori per il prosieguo dell'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite.
In particolare, il termine per la presentazione degli emendamenti, già stabilito per le ore 12 della giornata odierna, è differito alle ore 11 di domani.
Nella stessa giornata di domani si procederà, a partire dalle ore 9, alla prosecuzione dell'esame preliminare mentre nel pomeriggio si procederà alla votazione degli emendamenti. Successivamente si procederà alla votazione del mandato ai relatori che in ogni caso non avrà luogo prima delle ore 17.30 di domani.
Ricorda che gli emendamenti saranno valutati sotto il profilo dell'estraneità di materia secondo gli ordinari criteri previsti per i provvedimenti d'urgenza, ma anche sotto il profilo della compensatività, vale a dire degli effetti che ne conseguono in relazione all'obiettivo quantitativo di miglioramento dei saldi attribuito al testo del provvedimento come approvato dal Senato secondo la prassi seguita per i provvedimenti correttivi adottati in corso d'anno.
Alla luce di questi criteri, per consentire uno svolgimento più ordinato della seduta in cui si procederà alla votazione degli emendamenti, invita i rappresentanti


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dei gruppi a segnalare un numero limitato di emendamenti su cui procedere ad un esame puntuale. La segnalazione dovrebbe pervenire entro le ore 11 di domani. Sospende quindi la seduta che riprenderà al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 16, riprende alle 18.10.

Gioacchino ALFANO (FI), dichiara il proprio pessimismo per le reali prospettive di esame del provvedimento, pur apprezzando la disponibilità espressa dal viceministro Visco in ordine alla possibilità di migliorare taluni aspetti del decreto-legge.
Rivendica quindi l'atteggiamento costruttivo tenuto dai Gruppi di opposizione, che peraltro si riservano di intervenire in termini più analitici in occasione della discussione in Assemblea.
Rileva, inoltre, come il provvedimento risulti assai complesso ed articolato, e rischi, sotto taluni aspetti di sortire effetti opposti rispetto agli obiettivi, che pure sono in alcuni casi condivisibili.
In tale contesto, sebbene non sia certo possibile ipotizzabile di stravolgere il contenuto del decreto - legge, considera necessario che il Governo dichiari la propria volontà di assestare in termini definitivi il sistema tributario, evitando di apportarvi ulteriori sconvolgimenti che rischierebbero di aggravarne i problemi.
Passando a talune questioni specifiche, sottolinea la grande rilevanza delle disposizioni relative alla operatività delle società municipalizzate le quali operano spesso a tutto campo nei rispettivi mercati, potendo al tempo stesso avvalersi degli interventi di ripianamento del debito da parte degli Enti locali.
Per quanto riguarda invece le disposizioni di contrasto all'evasione occorre che il Governo chiarisca se gli effetti di maggior gettito previsti abbiano carattere di stabilità o se invece costituiscano misure di carattere provvisorio che dovranno essere ulteriormente modificate.

Ermanno VICHI (Ulivo), pur rilevando come non sussistano, in linea di fatto, possibilità concrete di modificare ulteriormente il testo del provvedimento, ritiene che, al di là delle polemiche politiche, sia opportuno affrontare taluni aspetti del provvedimento che possono essere chiariti attraverso lo strumento degli ordini del giorno.
Rileva quindi come, nel dibattito, siano state formulate molto spesso considerazioni volte a garantire tutela ad alcuni interessi particolari, spesso degli stessi evasori fiscali, laddove invece sono mancate voci a difesa dell'equità e degli interessi dell'erario, nonché interventi che abbiano affrontato in termini generali il tema degli effetti della pressione fiscale sulla dinamica economica.
Ritiene infatti che sia interesse comune, anche degli stessi operatori economici, quello di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale, che costituisce un elemento di ostacolo e di inquinamento dell'economia; in tale prospettiva la difesa degli interessi particolari rischia di ripetere le argomentazioni di coloro che, alla fine del '700, si opponevano all'abolizione della schiavitù sostenendo che si trattasse di un'attività economica su cui avevano investito vedove ed orfani.
In questo contesto l'intrusione dello Stato nelle attività economiche non può che essere, ragionevolmente pari al livello dell'evasione.
Passando a talune questioni specifiche sottolinea, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Galletti sulle modifiche della disciplina IVA delle aree fabbricabili, come il problema segnalato non possa sussistere, in quanto l'approvazione da parte della Regione interviene prima dell'approvazione definitiva dei piani regolatori, e che comunque sia possibile introdurre qualche chiarimento su tali disposizioni attraverso un ordine del giorno.
Per quanto riguarda i rilievi del deputato Alfano, non ritiene che esistano più enti locali disposti a ripianare i debiti delle società municipalizzate, ma che sussistano invece società multiutilities che sostengono in molti casi lo sviluppo economico, rispetto alle quali, casomai, può porsi un


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problema di conflitto di interesse tra capitali pubblici e privati. Concorda invece con l'esigenza di affrontare, con un ordine del giorno, il problema relativo all'attribuzione senza gara d'appalto dei servizi pubblici anche in presenza di partecipazioni assolutamente marginali degli enti locali alle predette società.
Condivide pienamente le disposizioni in materia di liberalizzazioni contenute nel decreto-legge, sottolineando l'esigenza di intervenire anche nei settori dell'energia, della telefonia e delle multiutilities, ad esempio favorendo la dismissione delle partecipazioni maggioritarie in tale ultime società da parte degli enti locali.
In tale contesto lamenta come talune modifiche apportate al Senato, abbiano ridotto in qualche caso l'incisività delle norme, ad esempio per quanto riguarda la tracciabilità dei pagamenti bancari, che costituisce un elemento fondamentale per il contrasto all'evasione fiscale.

Lino DUILIO, presidente, osserva che si potrebbe individuare in effetti nell'ordine del giorno lo strumento volto a impegnare il Governo ad eseguire le modifiche al provvedimento che risultassero condivise.

Gaspare GIUDICE (FI) rileva, come già segnalato anche per precedenti provvedimenti, che l'iter legislativo si sta in effetti evolvendo in una direzione tale che non consente l'esame effettivo dei provvedimenti. Il ruolo della Camera dei deputati sembra consistere in una mera presa d'atto di ciò che è stato approvato dal Senato, apparendo emblematico in questo senso come l'ordine del giorno sia rimasto l'unico strumento da invocare perché la Camera pronunciarsi sui provvedimenti sottoposti al proprio esame. Al riguardo sarebbe stato sufficiente presentare i provvedimenti in prima lettura davanti alla Camera dei deputati, consentendo ad essa di procedere ad un esame effettivo degli stessi, e quindi trasmetterli una volta approvati, al Senato dove pure si sarebbe potuto apporre la fiducia. In qualità di vicepresidente del Comitato della legislazione, segnala che tale organo, nell'esame del decreto, aveva intenzione di porre delle condizioni nel suo parere, ma di fatto ha dovuto mutare le stesse in mere osservazioni, stante l'impossibilità pratica di modificazione del testo. Segnala anche che il testo stesso del decreto appare lacunoso in più punti, recando novelle che non tengono conto della circolare dei Presidenti della Camere sulla semplificazione della legislazione e che ci sono modifiche su norme approvato solo pochi mesi fa. Considerando che si è sottratto quindi il testo al dibattito parlamentare, auspica che a settembre si possa aprire anche in questo ramo del Parlamento il dibattito su temi concreti, ricordando che gli obiettivi pure indicati del risanamento, della crescita e dell'equità sono condivisibili da tutti i cittadini, ma è necessario comprendere e dibattere in questa sede i percorsi concreti che dovranno portare al conseguimento di tali obiettivi.

Lino DUILIO, presidente, condivide alcune delle osservazioni dell'onorevole Giudice, in quanto il Parlamento non deve essere considerato come un esecutore passivo delle decisioni del Governo.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), considerato che la crescita sarà ridottissima per stessa ammissione del Governo sia nel lungo periodo che nel breve periodo, chiede se tali fondamentali possano ritenersi sufficienti per aumentare la competitività del Paese.

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Verro ritiene che l'effetto del decreto-legge, valutato in circa lo 0,5 per cento del PIL non sia affatto trascurabile.

Maria Teresa ARMOSINO (FI) rileva il tentativo del decreto di rafforzare la tecnocrazia e la sua ingerenza nella vita economica del Paese, osservando che tale sintomatico atteggiamento pervasivo si evince anche dall'utilizzo dello strumento del decreto-legge che, anche su materie di competenza regionale, toglie spazio al di


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battito parlamentare. Consapevole della situazione di difficoltà attraversata dal Paese e, non di meno, della difficoltà di effettuare cambiamenti radicali, auspica una ampia collaborazione in materia, che però sembra negata nella specie, dal ricordato utilizzo dello strumento del decreto-legge. Con riguardo, in particolare le disposizioni relative all'esercizio della professione di avvocato, pur non temendo di affrontare cambiamenti, mon condivide le misure concretamente adottate, risultando queste solo un tentativo di dimostrare un interventismo che non si risolve in modifiche strutturali, rispetto all'obiettivo che si voleva conseguire. Si chiede infine se non sia il caso di far decadere il decreto.

Francesco PIRO (Ulivo) in merito alla disposizione di cui all'articolo 13, chiede quale sia l'ambito di applicazione della stessa alla regione siciliana. Al riguardo, segnala che, in conseguenza della riforma del sistema di riscossione nazionale, è stato costituita la Riscossione Sicilia s.p.a., partecipata dalla Regione e dall'Agenzia delle entrate. Un'interpretazione restrittiva della norma richiamata potrebbe in effetti impedire a tale società di acquisire le attuali società operanti nel settore a cui dovrebbe subentrare.

Il sottosegretario Nicola SARTOR condivide innanzitutto l'esigenza che sia garantito un pieno dibattito parlamentare e assicura la massima disponibilità del Governo e sua personale anche in sede di discussione del disegno di legge finanziaria, laddove in tempi pure contingentati, saranno pure più congrui di quelli disponibili per l'esame di questo provvedimento. In materia fiscale, ricorda come, anche storicamente, la crescita dello Stato e del suo apparato fiscale sia collegata strettamente alla crescita e alla progressiva complessità del sistema economico. Se appare auspicabile la certezza e la stabilità delle norme fiscali, non di meno tali norme devono evolversi rispetto ai fenomeni che vanno soggetti a tassazione. Soprattutto con riguardo alle norme di contrasto all'evasione fiscale, le stesse, una volta emanate, possono anche eliminare il fenomeno che intendevano contrastare ma non per questo, cessa la loro utilità, che risiede nel fatto che appunto non fanno sorgere fenomeni di evasione o di elusione, pur non fornendo gettito. Osserva che al Governo preoccupa un atteggiamento di arrendevolezza rispetto all'esigenza di contrastare il fenomeno dell'evasione, atteggiamento che rinviene dal pensare che ogni sforzo al riguardo possa essere, in definitiva, vano. Non si deve, inoltre, accedere alla tesi che la competitività possa essere favorita dall'evasione, pena l'arretramento dell'economia a livello di quelle dei Paesi ancora sottosviluppati. In merito a una presunta eccessiva ingerenza dello Stato, che sarebbe delineata dal decreto, rileva che vi è stata forse un'esagerazione nella rappresentazione di alcune norme dallo stesso recate. Facendo l'esempio del sistema di tassazione dei redditi da capitale che in Italia sono separati, ai fini fiscali, da quelli personali, ricorda che in Francia le due tipologie di reddito sono computate unitariamente ai fini fiscali e sono gli intermediari bancari che provvedono, come accade per i sostituti in materia di reddito da lavoro dipendente, a comunicare all'erario il monte interessi complessivo soggetto a tassazione, senza tuttavia indicare gli strumenti finanziari che generano tale reddito. Al riguardo, rileva che le misure indicate dal decreto, su cui si insiste tanto come esempio di eccessiva ingerenza del fisco, non sono neanche lontanamente paragonabili ai sistemi di tassazione adottati in altri paesi. Rileva che, con riguardo alla presunta modestia dell'entità della manovra, che ciò è solo l'inizio dell'azione governativa. In particolare, gli interventi di tipo regolamentativo recati dalla prima parte del decreto, anche se non si possono attualmente quantificare, ove realizzino l'obiettivo di comportare una crescita dell'economia, potranno contribuire in tal modo, indirettamente, all'aumento del gettito. Osserva


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che è difficile prevedere con strumenti econometrici dei tassi di crescita conseguenti ad interventi di tipo strutturale. In risposta alla domanda dell'onorevole Piro, rileva che lo scopo della norma di cui all'articolo 13 non è quello di impedire il tipo di operazione richiamata, riservandosi comunque di approfondire la questione.
Osserva infine che il provvedimento mira in primo luogo a conservare i saldi di finanza pubblica come definiti nei relativi documenti. Tale natura peraltro è già affermata nella risoluzione conclusiva del dibattito sul Documento di programmazione economico finanziaria. In sostanza devono ritenersi applicabili le regole previste per i collegati.

Lino DUILIO, presidente, ringrazia il sottosegretario Sartor. Rileva quindi che alla luce delle considerazioni dallo stesso svolte in ordine alle caratteristiche del provvedimento si applicano ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative i criteri previsti per i disegni di legge collegati. Rinvia quindi l'esame alle ore 10 di domani.

La seduta termina alle 19.25.