IV Commissione - Resoconto di marted́ 19 settembre 2006


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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 19 settembre 2006. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla missione in Afghanistan del 7-10 agosto 2006.

Roberta PINOTTI, presidente, rende comunicazioni sulla missione in titolo (vedi allegato).

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 settembre 2006. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Marco Verzaschi.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.
Atto n. 15.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio RUGGHIA (Ulivo), relatore, sottolinea il carattere complesso dello schema di decreto legislativo in titolo che richiede un esame approfondito. In particolare ricorda che la legge 14 novembre 2000, n. 331, come attuata dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva obbligatorio a partire dal 1o gennaio 2007 e ha disciplinato la progressiva sostituzione dei militari di leva con volontari di truppa e


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con personale civile del Ministero della difesa.
La legge 23 agosto 2004, n. 226, intervenendo sulla citata disciplina, in primo luogo, ha anticipato al 1o gennaio 2005 la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva, istituendo le due nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, destinate a sostituire il personale di leva. In secondo luogo, ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative del suddetto decreto legislativo n. 215 del 2001, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge stessa, prevedendo altresì la possibilità di adottare entro un anno dall'entrata in vigore dei citati decreti legislativi ulteriori interventi correttivi del citato decreto legislativo.
In attuazione della predetta delega è stato adottato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005.
Nel periodo di prima applicazione del decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal citato decreto legislativo n. 197 del 2005, si sono manifestate esigenze che rendono necessario un nuovo intervento correttivo disposto con il presente schema di decreto legislativo.
Prima di esaminare il contenuto delle singole disposizioni dello schema di decreto, svolge una considerazione preliminare sulle disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 7, che attribuiscono nuove funzioni in materia di coscrizione obbligatoria alla «Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva». Si tratta di disposizioni che, disciplinando i compiti attribuiti alla citata Direzione generale, avrebbero trovato una più pertinente collocazione nell'ambito del decreto legislativo n. 216 del 2005 che, nel dettare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 264 del 1997, in materia di riorganizzazione centrale del Ministero della difesa, ha istituito la Direzione generale medesima, disciplinandone i compiti. L'attribuzione di nuove funzioni nell'ambito di un provvedimento come quello in esame, che invece dovrebbe limitarsi a rettificare il decreto legislativo n. 215 del 2001 ossia dovrebbe riguardare principalmente lo stato giuridico di alcune categorie di personale, rischia di parcellizzare in più norme la disciplina della citata Direzione generale, come per altro ha opportunamente evidenziato, con riferimento all'intera tematica della coscrizione obbligatoria, lo Stato maggiore della Marina, in una nota di carattere generale contenuta nelle Comunicazioni del Consiglio superiore delle Forze Armate in ordine allo schema di decreto in esame.
Ciò posto, ricorda che lo schema di decreto legislativo è composto da 16 articoli che integrano o rettificano l'articolato del decreto legislativo n. 215 del 2001.
L'articolo 1 consente di istituire presso ciascuna Forza Armata la commissione di avanzamento al grado superiore dei soli volontari di truppa in servizio permanente, in considerazione dell'incremento di personale appartenente a tale categoria conseguente al sistema di completa professionalizzazione delle Forze armate, determinato dalla legge n. 226 del 2004. Attualmente, invece, l'articolo 31 della legge n. 212 del 1983 prevede un'unica commissione permanente presso ciascuna Forza Armata, per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta di tutto il personale militare non direttivo: ruoli marescialli, ruoli sergenti e ruoli volontari in servizio permanente. L'istituzione della citata commissione, la sua composizione, nonché il termine di durata, non superiore a tre anni, sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La norma prevede altresì che la commissione, prima della scadenza del termine di durata, presenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull'attività svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della


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commissione. Ai componenti della commissione non competono compensi né rimborsi spese.
Al riguardo ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere, analogamente a quanto disposto per la commissione di cui all'articolo 31 della legge n. 212 del 1983, la presenza di membri supplenti in seno alla commissione in esame. In tal caso, ovviamente, si dovrebbe estendere, anche nei confronti di questi ultimi, la disposizione sulla non attribuzione di compensi e rimborsi spese prevista per i componenti effettivi della Commissione.
L'articolo 2 attribuisce alla «Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva», di cui dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, l'autorità amministrativa che sovrintende alla leva, sia per le attività di ripristino del servizio militare obbligatorio nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 331 del 2000, (vacanze di organico in caso di deliberazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale) sia per le attività residuali connesse con la sospensione del servizio di leva a decorrere dal 1o gennaio 2005. Per lo svolgimento delle attività relative al ripristino del servizio di leva obbligatorio la citata Direzione generale si avvale delle strutture individuate secondo gli ordinamenti di Forza Armata. Per le predette attività residuali, che riguardano la conclusione dei procedimenti in materia di leva riguardanti gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti ancora pendenti, invece, la Direzione stessa, svolge funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attività svolte dai comandi militari Esercito - organismi a livello regionale istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 464 del 1997 per assorbire parte delle competenze dei soppressi distretti militari - ovvero degli altri organismi individuati dallo stato maggiore dell'esercito. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina individuati dallo Stato maggiore della Forza Armata. In considerazione dell'attribuzione delle citate competenze alla direzione generale delle pensioni militari, l'articolo in esame dispone quindi l'abrogazione dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, che invece qualifica la Direzione generale della leva come organo di amministrazione diretta del Ministro della difesa, al quale viene affidato il compito di sovrintendere a tutte le operazioni della leva militare.
In proposito, osserva che l'abrogazione della citata disposizione, se da un lato elimina opportunamente ogni riferimento alla Direzione generale della leva contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, dall'altro lato comporta però anche la soppressione dei compiti attribuiti al Ministro della difesa ossia quelli di sovrintendere alle operazioni della leva. Pertanto, a meno che tali compiti non risultino già specificati in altra fonte normativa, appare necessario che il presente articolo, nell'attribuire le nuove funzioni alla direzione generale delle pensioni militari, riaffermi le funzioni, di cui al citato articolo 23, in capo al Ministro della difesa.
L'articolo 3 prevede che i renitenti appartenenti alle classi 1985 e precedenti presso i comandi militari dell'esercito ovvero presso gli altri organismi individuati dagli Stati maggiori dell'Esercito e della Marina, ai quali sono devolute dal presente decreto legislativo le funzioni precedentemente svolte dai consigli di leva, possano ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.
In proposito, ritiene che non sia chiaro per quale ragione, l'articolo 3 non menzioni i comandi di regione territorialmente competenti e gli altri organismi individuati dallo Stato Maggiore dell'aeronautica tra quelli ai quali gli interessati possono rivolgersi per ottenere la cancellazione della nota di renitenza, mentre il successivo articolo 5 attribuisce anche ai citati comandi ed organismi la competenza a provvedere alla cancellazione delle note di renitenza su istanza degli interessati.


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L'articolo 4 è volto ad adeguare le norme in materia di gestione e consultazione delle liste di leva, a cura delle amministrazioni comunali, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le modalità di tenuta di tali liste e di accesso a queste ultime saranno definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
L'articolo 5 come accennato in precedenza, durante la sospensione della leva obbligatoria, attribuisce ai comandi di regione militare territorialmente competenti, ai comandi militari dell'Esercito, ovvero agli altri organismi individuati dagli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, le attività da svolgere in conseguenza della sospensione della leva obbligatoria, che vengono esplicitate alle lettere da a) a e) del comma 1 dell'articolo 11-sexies del decreto legislativo n. 215 del 2001, introdotto dall'articolo 5 in esame. All'estero le residue attività in materia di leva sono invece demandate alle autorità diplomatiche e consolari.
L'articolo 6 prevede, avverso le decisioni in materia di leva, la possibilità di ricorso entro trenta giorni alla «Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva». Secondo la relazione tecnico-normativa allegata allo schema di decreto legislativo in esame, si tratta di un ricorso gerarchico improprio, in quanto non sussiste rapporto di gerarchia tra la menzionata direzione generale e le strutture militari che adottano le decisioni.
L'articolo 7 attribuisce sempre alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva la competenza per l'annullamento d'ufficio ovvero la revoca dei provvedimenti adottati in materia.
L'articolo 8 prevede che i Comuni possano diffondere le informazione sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, attraverso l'apposito manifesto, come avviene attualmente, e con altri idonei mezzi di divulgazione.
L'articolo 9 prevede che, nell'ambito dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata, possano essere stabilite riserve di posti, fino a un massimo del 10 per cento, a favore dei diplomati o assistiti presso scuole militari, istituti ed opere, nonché dei figli di militari deceduti in servizio, così come peraltro previsto dal decreto legislativo n. 196 del 1995. Le scuole, istituti ed opere a cui la norma si riferisce con espressi richiami normativi sono l'Opera nazionale per i figli degli aviatori, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito e l'Istituto «Principe di Piemonte» per il soccorso agli orfani e alle famiglie dei dipendenti della Marina militare caduti in guerra o per cause di guerra.
L'articolo 10, al fine di favorire il ricongiungimento del nucleo familiare, introduce una deroga alla disposizione di cui articolo 12-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001 che impone ai volontari in ferma prefissata di un anno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale. Tale deroga, che si aggiunge a quella già prevista con riferimento alla situazione delle infrastrutture militari, riconosce ai volontari in ferma prefissata di un anno la possibilità di ottenere l'autorizzazione a pernottare presso il domicilio del figlio, del coniuge o del convivente, a condizione che questo sia nella sede di servizio.
L'articolo 11, secondo la relazione tecnico-normativa, è volto a superare dubbi interpretativi sorti nell'applicazione dell'articolo 12-ter, comma 7, del decreto legislativo n. 215 del 2001, riguardanti i beneficiari dei previsti permessi di assentarsi durante il servizio per un massimo di trentasei ore nel corso dell'anno, dubbi causati dal riferimento nella norma all'orario giornaliero, istituto previsto per i volontari in ferma prefissata quadriennale e non per quelli in ferma prefissata di un anno. La riformulazione proposta, facendo generico riferimento «all'attività giornaliera


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di servizio», consente l'applicazione della disposizione sia ai volontari in ferma prefissata di un anno, sia ai volontari in ferma prefissata quadriennale.
In proposito, osserva che, al fine di omogeneizzare il trattamento di tutti i volontari in ferma prefissata, dovrebbe essere valutata l'opportunità di mantenere la precedente formulazione della norma in esame, estendendo al contempo anche ai volontari in ferma annuale la disciplina sull'orario di lavoro di cui all'articolo 12-ter, comma 3, del decreto legislativo 215 del 2001, che prevede che i volontari in ferma prefissata quadriennale siano impiegati «per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti».
La mancata previsione di un orario di lavoro per i volontari in ferma prefissata annuale per altro non appare conforme al principio sancito dall'articolo 3, primo comma, primo periodo, della legge n. 382 del 1978, secondo cui «ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini». È vero che, ai sensi del secondo periodo del citato primo comma, la legge, per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate, impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, ma queste limitazioni non possono giungere fino alla sostanziale vanificazione dei diritti stessi.
L'articolo 12 interviene in materia di proscioglimento dalla ferma contratta, inserendo tra i casi di proscioglimento d'ufficio l'assunzione in servizio nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, attualmente prevista tra i casi di proscioglimento a domanda dell'interessato soggetti a eventuale procrastinazione per motivate e imprescindibili esigenze di servizio dall'articolo 14, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 215 del 2001. Inoltre, viene novellata la disposizione di cui al comma 2, lettera h), dell'articolo 14 del citato decreto che riguarda il proscioglimento per grave mancanza disciplinare ovvero per grave inadempienza ai doveri del militare e vengono, altresì, modificati e integrati i casi che consentono il proscioglimento a domanda dell'interessato, escludendosi per essi qualsiasi valutazione discrezionale dell'Amministrazione. Viene, infine, introdotto l'istituto delle dimissioni, che consentirà ai volontari in ferma prefissata di un anno di recedere dalla ferma entro il termine di quindici giorni dall'incorporazione per qualsiasi motivo conformemente a quanto previsto per i volontari in ferma breve dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997.
Riguardo alle cause di proscioglimento dalla ferma per motivi disciplinari, osserva che la disposizione, introducendo rispetto alla legislazione vigente - che faceva riferimento esclusivamente alla legge 11 luglio 1978, n. 382 - un generico richiamo al regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1986, n. 545, non appare idonea a circoscrivere con precisione i casi in cui si possa dar luogo al proscioglimento. Inoltre, non appare chiaro per quale ragione la disposizione, rispetto alla disciplina vigente, non mantenga l'ipotesi di esclusione del proscioglimento per i fatti che siano tali da comportare il deferimento alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado.
Per quanto riguarda i casi di proscioglimento a domanda osserva che la novella introdotta al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001 non appare sufficientemente chiara. In particolare, dal tenore letterale della disposizione sembrerebbe che la domanda di proscioglimento possa essere presentata «solo per gravi e comprovati motivi familiari sopraggiunti successivamente all'arruolamento dell'interessato comprovati da adeguata documentazione» e che i casi indicati alle lettere da a) a d) del citato comma ne rappresentino pertanto una mera specificazione. Tale interpretazione per altro darebbe però luogo a conseguenze non ragionevoli, in quanto, da un lato, dovrebbe essere considerato grave e comprovato motivo familiare, anche l'assunzione


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presso le pubbliche amministrazioni, e, dall'altro lato, tutti i motivi familiari indicati dalle lettere da b) a d) dovrebbero valere ai fini del proscioglimento, nonostante la loro gravità, soltanto nell'eventualità che si verifichino successivamente all'arruolamento. Per superare tali problemi interpretativi si potrebbe costruire la generale categoria dei gravi e comprovati motivi familiari come categoria a sé stante rispetto a quelle indicate alle citate lettere da a) a d).
Inoltre, per quanto riguarda il caso di proscioglimento a domanda costituito dall'assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonché presso imprese o organizzazioni private limitato ai soli volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in ferma quadriennale, ritiene che esso appaia, nella sua attuale formulazione, per un verso limitativo e per altro verso incompleto. Limitativo perché, a differenza di quanto previsto della legislazione vigente non comprende i volontari in ferma prefissata annuale; incompleto, in quanto pur comprendendo i volontari in ferma quadriennale, non include esplicitamente nell'ambito di questi ultimi quelli in ferma quadriennale raffermati.
Per quanto riguarda l'esclusione del proscioglimento in caso di assunzione presso pubbliche amministrazioni o organizzazioni private, sottolinea che, come emerge dalle annotazioni dello Stato maggiore della difesa risultanti dalle Comunicazioni del Consiglio superiore della difesa del 25 luglio 2006, la volontà di non concedere tale possibilità ai volontari in ferma prefissata di un anno «deriva dal fatto che l'entità delle eventuali fuoriuscite, non essendo né prevedibile né quantificabile a priori, potrebbe pregiudicare la funzionalità delle Forze Armate poiché non vi sarebbe la possibilità di ripianare i volontari dimissionari». In proposito, osserva che l'opportunità dell'esclusione dell'ipotesi di proscioglimento in esame per i volontari in ferma permanente di un anno, anche sulla base di mere valutazioni di efficienza, andrebbe valutata, non solo considerando statisticamente la frequenza con cui nell'arco di ogni anno tale ipotesi proscioglimento può manifestarsi, ma anche l'effetto di disincentivo all'arruolamento che tale esclusione potrebbe comportare.
Più in generale, al fine di contemperare le esigenze dell'Amministrazione con quelle dei volontari in ferma prefissata, ritiene che potrebbe risultare opportuno verificare la possibilità di disciplinare il proscioglimento a domanda, anziché come un diritto esercitatile dal volontario soltanto in alcuni casi eccezionali, come un diritto ordinariamente esercitabile dopo il primo anno di servizio, previo congruo preavviso, riconoscendo comunque all'Amministrazione la possibilità di differirne gli effetti per motivate e imprescindibili esigenze di impiego.
L'articolo 13 prevede la soppressione della commissione tecnica interministeriale, istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, che, con l'introduzione delle nuove procedure di reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia previste dalla legge n. 226 del 2004, ha di fatto concluso il suo operato. Le attività residuali legate ai casi di contenzioso ancora in itinere vengono fatte confluire nelle competenze della Direzione generale per il personale militare.
In proposito, osserva che, ai fini di una maggiore chiarezza del testo, appare opportuno ricollocare il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto-legge n. 215 del 2001, introdotto dal presente articolo, relativo all'attribuzione delle funzioni residuali della citata Commissione, alla fine del comma 1 del medesimo comma dell'articolo 15-ter, che dispone la soppressione della citata Commissione, in modo da far emergere che le funzioni residue attribuite alla Direzione generale per il personale sono quelle facenti capo alla soppressa Commissione.
L'articolo 14 aggiunge quale condizione per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata, di non aver già prestato servizio in tale qualità. Come risulta dalla relazione illustrativa allegata al presente schema di decreto legislativo, la norma ha lo scopo di


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colmare una lacuna nelle disposizioni normative, che potrebbe consentire agli ufficiali ausiliari in ferma prefissata di partecipare al relativo concorso per un numero di volte virtualmente illimitato, fatti salvi i limiti di età. Ciò trasformerebbe, di fatto, il servizio ausiliario in una sorta di precariato, con possibili richieste di stabilizzazioni ex lege, in contrasto con la necessità di ordinato sviluppo dei ruoli degli ufficiali e, comunque, non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione militare.
L'articolo 15 prevede la sostituzione del modello per la redazione dell'estratto della documentazione di servizio, di cui all'articolo 14-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 215 del 2001. Tale documento è di fondamentale importanza per i volontari in ferma prefissata, in quanto contiene l'attestazione dei titoli acquisiti durante il servizio utili per la partecipazione alle procedure di rafferma e ai concorsi nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.
L'articolo 16 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come stabilito dalla legge delega. In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo sulla base degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Marco VERZASCHI, riservandosi di replicare nel corso del dibattito, assicura che il Governo valuterà puntualmente le osservazioni e le richieste di chiarimento del relatore.

Marco ZACCHERA (AN) ritiene che il Governo dovrebbe fornire chiarimenti, non solo in merito alle richieste formulate dal relatore, ma anche sulle specifiche questioni emerse nell'ambito del Consiglio Superiore delle Forze Armate in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo, come ad esempio la richiesta di inserire due nuovi articoli nello schema di decreto stesso che non sembra aver trovato accoglimento nel testo definitivo del provvedimento.

Roberta PINOTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 settembre 2006. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Marco Verzaschi.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifica all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.
C. 197 Zeller, C. 206 Brugger e C. 931 Benvenuto.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberta PINOTTI, presidente relatore, rileva che l'argomento dell'obiezione di coscienza si collega indirettamente a quello affrontato poco fa dalla Commissione, ossia quello degli aggiornamenti normativi derivanti dalla sospensione della leva. A suo avviso, infatti, non vi è dubbio che la materia della disciplina dei vincoli derivanti dall'obiezione di coscienza rientra tra quelle da affrontare alla luce del cambiamento epocale determinato dalla sospensione della leva. In particolare, ricorda che i commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge n. 230 del 1988 prevedono, per coloro che sono stati ammessi al servizio civile, il divieto di detenzione, uso e commercializzazione di armi e materiali esplodenti, nonché il divieto di partecipare ai concorsi pubblici per l'arruolamento nelle Forze armate e per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.
Si tratta di vincoli che non appaiono pienamente giustificabili per diverse ragioni. In primo luogo, il carattere perpetuo ad essi attribuito dalla disciplina vigente non tiene conto del fatto che i convincimenti


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personali sottesi alla scelta originaria dell'obiezione di coscienza possono subire mutamenti nel corso degli anni. In secondo luogo, la radicale riforma del servizio militare ha comportato, da un lato, la professionalizzazione della leva e, dall'altro lato, l'istituzione di un servizio civile nazionale, come modo alternativo di «servire la Patria».
Ricorda altresì che nella scorsa legislatura un disegno di legge del Senato, in materia di obiezione di conoscenza, sostenuto da parlamentari sia di maggioranza sia di opposizione, dopo la fase di discussione in Commissione, non ha completato l'iter legislativo a causa della conclusione della legislatura.
Venendo al contenuto delle singole proposte di legge, rileva che la proposta n. 197, a firma dei deputati Zeller, Widmann e Bezzi, tende a limitare nel tempo gli effetti dei predetti divieti, consentendo a coloro che hanno effettuato la scelta del servizio civile sostitutivo, decorso il periodo di cinque anni dalla data del congedo, di esercitare le stesse attività riconosciute a coloro che hanno prestato il servizio militare.
Le proposte n. 206, a firma dei deputati Brugger e Widmann, e n. 931, a firma del deputato Benvenuto, sono invece preordinate alla completa eliminazione dei descritti vincoli. Inoltre, quest'ultima proposta, nel rimuovere il divieto di partecipare ai concorsi pubblici per l'arruolamento nelle Forze armate e per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi, prevede altresì che i candidati a tali concorsi presentino apposita dichiarazione in cui accettano l'assegnazione dell'armamento in dotazione e che, in caso di accettazione di qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi, nonché in caso di rilascio di licenze di porto di armi comuni da sparo, il cittadino interessato decada dallo status di obiettore di coscienza e sia soggetto all'eventuale richiamo per mobilitazione previsto dalla legge.
In conclusione, considerata la rilevanza della materia oggetto delle proposte in esame, auspica che si realizzi in Commissione un'ampia convergenza tra i gruppi, in modo da poter giungere ad una rapida conclusione del relativo esame.

Il sottosegretario Marco VERZASCHI si rimette alle valutazioni del Parlamento, rilevando comunque l'esigenza di tutelare adeguatamente la posizione di chi ha svolto il servizio di leva.

Giuseppe COSSIGA (FI) rileva che l'obiezione di coscienza è stata affrontata in passato con leggerezza. L'argomento infatti è stato trattato nell'erronea prospettiva di una completa equiparazione del servizio civile al servizio militare di leva, facendo impropriamente rientrare anche il primo nella nozione di «difesa della Patria». Inoltre, si è voluta in modo non corretto attribuire all'obiettore di coscienza una contrarietà di principio all'uso delle armi mentre, a suo avviso l'obiezione potrebbe legittimamente derivare da un'avversità concernente, non l'uso delle armi, ma l'istituzione militare in sé. Questo equivoco di fondo ha determinato, per responsabilità riconducibili ad entrambi gli schieramenti politici, la nascita di una disciplina sull'obiezione di coscienza non coerente, che si è prestata facilmente, soprattutto negli ultimi anni, ad essere utilizzata per scelte di comodo. Esorta quindi la Commissione ad affrontare la materia dell'obiezione di coscienza con estrema cautela, anche nella prospettiva di un'eventuale reintroduzione della leva in caso di necessità. Ricorda incidentalmente che questa cautela non è stata invece osservata nella scorsa legislatura in occasione dell'esame della disciplina sulla sospensione anticipata della leva, in quanto ad esempio fu previsto, anche per gli aspiranti vigili del fuoco, l'obbligo di svolgere preliminarmente alcuni anni di servizio presso le Forze Armate.

Marco ZACCHERA (AN), pur riconoscendo che negli anni passati qualcuno ha approfittato della disciplina in materia di obiezione di coscienza per fare il «furbetto», ritiene che non per questo si debbano prevedere sanzioni a vita, anche


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se qualche conseguenza, magari limitata nel tempo, bisognerà comunque disciplinarla. Inoltre, bisogna ricordare che la scelta dell'obiezione di coscienza è stata compiuta da molti cittadini in età giovanissima, senza che essi fossero effettivamente informati delle conseguenze a cui sarebbero andati incontro. Segnala altresì come l'applicazione dei vincoli attualmente vigenti per gli obiettori abbia portato in alcuni casi a conseguenze irragionevoli, come ad esempio il divieto di lavorare nelle cave, a causa dell'utilizzo di materiali esplodenti, o come il divieto di svolgere mere funzioni impiegatizie in società di vigilanza, funzioni che non determinano alcun rapporto con le armi da fuoco. Manifesta quindi il suo consenso ad una nuova disciplina dall'obiezione di coscienza a condizione che la cessazione dei vincoli possa avvenire previa domanda motivata dell'interessato, decorso un certo lasso di tempo dal congedo, riconoscendo all'Amministrazione la possibilità di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte dall'interessato stesso. Nel ritenere comunque necessario mantenere il divieto di partecipazione ai concorsi nelle Forze Armate per gli obiettori di coscienza, ritiene che la proposta di legge più equilibrata tra quelle all'esame della Commissione sia la proposta n. 197 a prima firma Zeller.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), nell'esprimere valutazioni a titolo personale, riconosce che vi possano essere situazioni palesemente incongrue, determinate dalla valutazione dell'applicazione della disciplina sulla obiezione di coscienza, che vanno valutate con particolare attenzione. Ciò premesso, non bisogna però dimenticare che la scelta a suo tempo compiuta dall'obiettore di coscienza è così rilevante che colui che l'ha compiuta è stato in conseguenza di ciò sollevato da un obbligo costituzionale. Sarebbe quindi diseducativo sostenere che la disciplina in tale materia debba essere modificata a causa dell'ignoranza, da parte di chi ha compiuto la scelta di non svolgere il servizio militare, sulle conseguenze che ne sarebbero derivate. Inoltre, a suo avviso, mettere mano alla citata disciplina, limitandosi semplicemente ad eliminare i vincoli che essa impone, determinerebbe indirettamente un danno per coloro che hanno in passato svolto il servizio militare soprattutto per effetto dell'apertura dei concorsi nelle Forze Armate anche agli obiettori.

Romolo BENVENUTO (Ulivo) evidenzia come, ad esclusione dell'intervento del deputato Gamba, si sia manifesta finora in Commissione una sostanziale condivisione dell'esigenza di modificare l'attuale disciplina in materia di obiezione di coscienza. Il fatto più rilevante è che l'obiezione di coscienza rimane l'unico ambito disciplinato dal diritto in cui si attribuisce carattere di irreversibilità ad una scelta compiuta. Si tratta di una irreversibilità che non è rinvenibile neppure in materie altrettanto delicate come quella dell'obiezione di coscienza dei medici in materia di aborto, e che ha condotto, come è stato evidenziato nel corso del dibattito, a risultati paradossali. Peraltro, se è vero che negli ultimi anni, come è stato sostenuto, qualcuno ha fatto «il furbetto», è anche vero che coloro che in epoca più lontana si sono avvalsi dell'obiezione di coscienza hanno subito pesanti penalizzazioni. Pertanto, per contemperare i diversi interessi in gioco, ritiene che una soluzione equilibrata potrebbe essere quella di disporre una limitazione temporale dei vincoli attualmente vigenti.

Roberta PINOTTI, presidente relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.