V Commissione - Resoconto di mercoledì 4 ottobre 2006


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri e Massimo Tononi.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 251/2006: Adeguamento alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica.
C. 1610-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame per il parere all'Assemblea del testo e degli


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emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 28 settembre scorso.

Lino DUILIO, presidente, ricorda come sul provvedimento in esame fossero emersi aspetti problematici attinenti sia merito sia ai profili finanziari.

Il sottosegretario Mario LETTIERI osserva che gli adempimenti di protezione del territorio cui sono tenute le regioni ai sensi della direttiva comunitaria «Uccelli» e «Habitat» consistono in eventuali misure atte al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato (D.P.R 8 settembre 1997, n. 357, regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE). Queste misure consistono di norma in divieti e prescrizioni come tali non onerose.
Rileva inoltre che la messa in sicurezza degli elettrodotti grava direttamente sui soggetti privati gestori delle reti o produttori di energia. Gli eventuali effetti indiretti sull'utenza non riguardano l'erario e vanno bilanciati con quelli che ricadrebbero direttamente sullo Stato dalla mancata erogazione delle risorse per lo sviluppo rurale. Consegna quindi la relazione tecnica predisposta dal competente Ministero (vedi allegato 1).

Adriano MUSI (Ulivo), relatore, ritiene che i chiarimenti forniti dal Governo non siano del tutto convincenti, considerando che la disciplina dal carattere innovativo potrebbe comportare oneri nuovi. Con riferimento ai profili finanziari che potrebbero realizzarsi a carico delle Regioni, ricorda che l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 dispone che le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato, devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Per quanto concerne invece gli oneri derivanti dalla messa in sicurezza degli elettrodotti, osserva come le società private provvedono alla gestione degli stessi mediante contratti di servizio i cui corrispettivi sono sostanzialmente erogati dallo Stato; ove pertanto tali società vengano a sopportare oneri maggiori per lo svolgimento del servizio, i corrispettivi erogati dallo Stato potrebbero aumentare. Similmente, i maggiori costi sopportati dalle società di gestione potrebbero riverberarsi sugli utenti del servizio in termini di tariffe maggiori. Pur rendendosi conto che dalla mancata attuazione della direttiva potrebbero derivare effetti negativi per il Paese, non ritiene di affermare che non vi è alcun problema in ordine all'eventuale prodursi di oneri finanziari.

Lino DUILIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 260/2006: Recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
C. 1704 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame per il parere alla I Commissione del provvedimento in titolo.

Paolo FADDA (Ulivo), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, reca disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Con riguardo all'articolo 1, relativo al trattenimento in servizio di agenti ausiliari della Polizia di Stato, osserva che la norma per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, autorizza il trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari frequentatori del 63o e del 64o corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. A tal


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fine è autorizzata una spesa entro il limite di 8.650.000 euro per l'anno 2006 nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 27 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La relazione tecnica quantifica gli oneri considerando la corresponsione di una retribuzione lorda mensile, inclusi oneri riflessi e rateo di tredicesima, di 2.595 euro. La relazione precisa inoltre che la retribuzione in questione corrisponde a quanto erogato agli agenti di ruolo e che il trattenimento partirà dal 1o ottobre 2006 per gli allievi del 63o corso e dal 25 ottobre 2006 per quelli del 64o e si protrarrà fino al 31 dicembre dello stesso anno.
Gli oneri, conseguenti al trattenimento in servizio di 1.316 unità di personale, si determinano per i 566 agenti del 63o corso in un onere mensile di 2.595, per il trattenimento nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre, in un onere per il 2006 di 4.406.310; per i 750 agenti del 64o corso un onere mensile di 2.595, per il trattenimento nel periodo dal 25 ottobre al 31 dicembre, in un onere per il 2006 di 4.216.875. Ciò determina un totale di onere arrotondato di 8.650.000.
La relazione tecnica precisa che per il personale in questione non sono stati considerati gli oneri relativi all'accasermamento, all'equipaggiamento, alla motorizzazione ed ai trattamenti accessori trattandosi di personale già in servizio e, quindi, di spese già quantificate e coperte dagli ordinari stanziamenti di bilancio. Una possibile lieve sottostima dell'onere contenuta nella relazione tecnica viene risolta dalla configurazione dell'onere medesimo come limite massimo di spesa. Tale lieve sottostima riguarda le modalità di determinazione dell'onere relativo al trattenimento in servizio degli agenti del 64o corso pari a 4.216.875. Tale somma si ottiene, sulla base di un onere mensile di 2.595 euro, liquidando, a ciascuno dei 750 agenti trattenuti, 2 mesi interi ed una frazione pari a cinque trentesimi di mese. Considerato che il trattenimento è disposto a partire dal 25 di ottobre apparirebbe più logico considerare una frazione di mese pari a sei trentesimi. In tale ipotesi l'onere sarebbe superiore di circa 18.000 euro a quello quantificato dalla relazione tecnica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma pone l'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8.650.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).
Ricorda che l'articolo 1, comma 27, della legge n. 266 del 2005, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo da ripartire per le esigenze correnti connessi all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
Al riguardo, osserva che le risorse autorizzate dal citato articolo 1, comma 27, della legge n. 266 risultano iscritte, per l'esercizio finanziario 2006, nella u.p.b. 6.1.5.5, capitolo 3001 (Fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione) dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 29 settembre 2006 risulta che il predetto capitolo reca una disponibilità di competenza di 3.224.720 euro mentre risultano accantonate per nuove leggi risorse per un importo pari a 8.650.000 euro.
Chiede quindi al Governo di confermare che le risorse del capitolo 3001 citato siano state accantonate per far fronte ai maggiori oneri recati dal provvedimento in esame, determinati nello stesso ammontare.

Il sottosegretario Mario LETTIERI osserva che l'unito decreto-legge si renda necessario al fine di assicurare la permanenza in servizio dei 1.316 agenti ausiliari


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trattenuti della Polizia di Stato del 63o e 64o corso, reclutati quali agenti ausiliari di leva ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 1o aprile 1982, n. 121, e successive modificazioni. Entro il mese di ottobre i predetti agenti, in mancanza di un apposito provvedimento d'urgenza, verrebbero congedati, con una grave perdita per l'Amministrazione della pubblica sicurezza che vedrebbe contestualmente ridotta la forza effettiva della Polizia di Stato, con conseguenti effetti negativi sulla funzionalità della medesima Amministrazione, anche ai fini dell'attività di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata. L'intervento è pertanto finalizzato - anche in relazione a quanto emerso nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135 - a prolungare fino al 31 dicembre 2006 il trattenimento in servizio degli ultimi 1.316 agenti ausiliari interessati. L'articolo 1, comma 1, autorizza, pertanto, il Ministro dell'interno a prolungare sino al 31 dicembre 2006 il trattenimento degli agenti ausiliari della Polizia di Stato del 63o e 64o corso. I successivi commi 2 e 3 disciplinano la copertura finanziaria dell'intervento, assicurata attraverso l'utilizzo di parte del fondo per le esigenze correnti del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1, comma 27, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006). L'articolo 2 fissa l'entrata in vigore del decreto-legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Paolo FADDA (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento
esprime

PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Tononi.

La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
Atto n. 16.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato da ultimo nella seduta di ieri.

Andrea RICCI (RC-SE), relatore, ritiene che sia opportuno condurre un'ulteriore verifica in ordine alle quantificazioni esposte dal Governo che si basano essenzialmente sui dati disponibili per l'anno 2000 riguardanti tutti gli Stati dell'Unione europea e ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta mod. 770/2001 e dalle rilevazioni dell'Ufficio italiano cambi. In sostanza, occorre chiarire se il quadro conoscitivo e i presupposti su cui si fonda la quantificazione effettuata dal Governo possano considerarsi sufficientemente affidabili ed aggiornati.

Il sottosegretario Massimo TONONI si riserva quindi di approfondire ulteriormente gli aspetti avanzati.

Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi a domani il seguito dell'esame del provvedimento.


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Schema di decreto legislativo recante coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 26.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 262 del 2005, contiene disposizioni di coordinamento ed adeguamento del testo unico bancario, del testo unico di finanza e delle altre leggi speciali alle disposizioni della legge n. 262 del 2005, nonché norme in materia di personale della Consob. Il provvedimento risulta corredato di relazione tecnica riferita all'articolo 6 del provvedimento, recante disposizioni in materia di personale della Consob.
La norma prevede l'istituzione della figura del vicedirettore generale, destinato ad affiancare il direttore generale. Si prevede, altresì, la possibilità di nominare un Segretario generale per il supporto delle attività della Commissione e del Presidente (comma 1). All'onere derivante dall'istituzione della qualifica di vicedirettore generale si provvede mediante finanziamento posto a carico del mercato di competenza senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 2). Infine è disposta la proroga di un anno, ossia fino al 15 novembre 2007, del termine entro il quale la Consob ha la facoltà di procedere all'assunzione di 15 unità di personale a tempo determinato (comma 3).
La relazione tecnica ribadisce che la copertura dell'onere viene fronteggiata con entrate a carico del mercato.
Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'onere la relazione tecnica afferma che la retribuzione del vicedirettore generale sarà compresa tra quella spettante al direttore generale e quella percepita dal funzionario generale. In base alla vigente disciplina il differenziale tra le due retribuzioni è di 160.993 euro. L'onere pertanto non potrà essere superiore a detto importo.
Si afferma inoltre che nessun onere consegue dalla nomina di un segretario generale dal momento che le funzioni in questione saranno attribuite ad un dipendente già in servizio senza che l'attribuzione in questione determini incrementi retributivi. Ritiene che l'ammontare di risorse aggiuntive da reperire sul mercato risulta di modesta entità, e quindi non suscettibile di determinare conseguenze sul gettito, collegate alla possibilità per gli operatori interessati di dedurre fiscalmente i contributi versati alla Consob.
Quanto all'attribuzione di una nuova qualifica, quale quella di segretario generale, benché la stessa appaia la possibile premessa per il conferimento di compensi o indennità aggiuntive, ritiene che si tratti tuttavia di eventuali futuri oneri di modesta entità che verrebbero comunque posti a carico del mercato.
Segnala tuttavia, in riferimento alla nomina del segretario generale che, a differenza di quanto previsto nella relazione tecnica, che assicura che le relative funzioni saranno attribuite a un dipendente già in servizio presso l'Istituto senza modifica della qualifica rivestita e pertanto senza aumenti retributivi, la norma nulla dispone sul punto. Chiede pertanto al Governo i necessari chiarimenti.

Pietro ARMANI (AN) manifesta perplessità sull'ammontare retributivo spettante per la figura di nuova istituzione di vicedirettore generale, quantificata nell'ordine di circa 160 mila euro, considerata l'esigenza di assumere soggetti aventi una comprovata esperienza direttamente dal mercato.

Il sottosegretario Massimo TONONI osserva che la retribuzione del futuro vicedirettore generale si dovrà collocare necessariamente al di sotto del livello di quella del direttore generale e sarà co- munque


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adeguata alle funzioni svolte e alle responsabilità corrispondenti. Condividendo le osservazioni del relatore concernenti le previsioni relative alla figura del segretario generale, si riserva di condurre un approfondimento sul punto.

Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri e Massimo Tononi.

La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
Atto n. 19.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato da ultimo nella seduta di ieri.

Michele BORDO (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;
preso atto degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo per quanto concerne l'entità dei soggetti interessati dal provvedimento e tenuto conto del fatto che:
la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento è stata effettuata sulla base di criteri prudenziali, sovrastimando i possibili costi;
la riduzione da sei a cinque anni della permanenza sul territorio nazionale per il rilascio della carta di soggiorno non comporterebbe nuovi o maggiori oneri, essendo peraltro compensata dalle modifiche in senso restrittivo alla disciplina delle cause di revoca del permesso di soggiorno le quali potranno consentire verosimilmente una riduzione delle carte di soggiorno già in essere;
è da escludere l'eventualità che l'estensione ai genitori ricongiunti della possibilità di ottenere il permesso di soggiorno produca effetti incentivanti dei flussi di immigrazione, alla luce dei requisiti rigorosi previsti ai fini dell'accesso alla fruizione del permesso di ricongiungimento;
rilevata l'opportunità, dal punto di vista formale, di integrare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 3, facendo esplicito riferimento all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo nel presupposto che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non si intenda come una impropria modalità di copertura ex-post di oneri di cui non si è verificata preventivamente la sussistenza e l'entità ma, conformemente alla funzione assegnata alle clausole di salvaguardia dalla vigente disciplina contabile, quale modalità procedurale per il puntuale monitoraggio degli effetti prodotti in sede di attuazione del provvedimento;


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e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
a) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole «di cui alla legge», con le seguenti: «di cui all'articolo 5 della legge»;
b) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «previste a legislazione vigente» siano inserite le seguenti: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».»

Alberto GIORGETTI (AN) ribadisce una sostanziale perplessità sulla modalità di procedere in modo disorganico da parte del Governo con vari provvedimenti su un tema che dovrebbe invece essere affrontato in modo unitario. Apprezza comunque l'opera del relatore che nella proposta di parere ha posto alcuni paletti a presidio dell'equilibrio della finanza pubblica. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo, ritenendo che l'attuazione del provvedimento possa provocare effetti indotti e oneri finanziari futuri.

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di regolamento ministeriale concernente integrazioni al regolamento adottato con decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
Atto n. 21.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 27 settembre scorso.

Marco CALGARO (Ulivo), relatore, ricorda come erano stati richiesti dal Governo diversi chiarimenti in ordine ai profili finanziari del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Mario LETTIERI ritiene che la copertura finanziaria del provvedimento sia sufficiente in quanto il rapporto contrattuale previsto per gli interventi in esame debba basarsi su risorse attualmente disponibili. Ove vi fossero nuovi oneri, essi dovrebbero trovare copertura in nuovi provvedimenti legislativi di Tabella D. Consegna, quindi, apposita documentazione (vedi allegato 2).

Marco CALGARO (Ulivo), relatore, si ritiene solo parzialmente rassicurato, ritenendo che le risorse per attuare il provvedimento siano scarse. Osserva al riguardo che sarà possibile probabilmente per il Governo non sopportare nuovi oneri solamente non concedendo ulteriori finanziamenti per la bonifica dei nuovi siti.

Salvatore RAITI (IdV) ritiene che i chiarimenti del Governo non siano sufficienti. Auspica che il provvedimento non resti inattuato proprio per mancanza di risorse finanziarie.

Marco CALGARO (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento ministeriale in oggetto;
preso atto dei chiarimenti del Governo per cui:
le somme indicate all'articolo 1 in complessivi euro 60.375.800 costituiscono, per un importo pari a 40 milioni di euro relativamente all'anno 2004, e a 19.375.800 euro relativamente all'anno 2005, residui iscritti nel capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per un importo pari a 1 milione di euro, ulteriori risorse la cui destinazione per le finalità previste dal provvedimento in


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esame verrà disposta con decreto ministeriale di variazione in corso di formalizzazione;
le somme relative agli esercizi finanziari 2004 e 2005 sono state impegnate, sulla base di piani di gestione relativi al programma di bonifica e di risanamento ambientale, entro il 31 dicembre degli esercizi finanziari di competenza e risultano iscritte in bilancio in conto residui di lettera «c», e non costituiscono propriamente residui di stanziamento, come erroneamente indicato nella relazione tecnica;
con riferimento all'articolo 2, la nuova ipotesi ivi prevista non comporta ulteriori oneri per i soggetti che partecipano alla programmazione negoziata, non più configurata come eventuale e che, in ogni caso, restano fermi i criteri di finanziamento e le modalità di erogazione indicati nella vigente versione del comma 2, lettere da a) a d) dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 468 del 291;
l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4 risulta coerente con la natura di conto capitale delle stesse, essendo queste finalizzate alla copertura di spese connesse all'acquisto di tecnologie e strumentazione da destinare ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza;
le risorse per il finanziamento dell'ampliamento ai siti indicati nell'allegato 1 della Convenzione tra Ministero dell'ambiente e l'ICRAM di cui all'articolo 5, comma 1, sono esclusivamente quelle indicate al punto 14 del medesimo allegato 1;
l'affidamento all'ICRAM delle attività di cui all'articolo 5, comma 2, mediante accordi di programma tra Ministero dell'ambiente, regioni e il predetto Istituito potrà essere realizzato utilizzando le risorse assegnate ai singoli siti e, quindi, senza ulteriori oneri a carico ai soggetti che partecipano ai predetti accordi di programma;
alle disposizioni di cui all'articolo 6, per quanto concerne la possibilità di avvalersi di Sviluppo Italia SpA e delle sue società operative, si provvederà nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
pur non essendo sufficienti le risorse aggiuntive di cui all'articolo 1 ad assicurare il completamento delle opere di bonifica previste dalle schede tecniche allegate al provvedimento in esame, va comunque escluso che l'assegnazione delle stesse possa costituire il presupposto per successivi impegni, anche di natura contrattuale, suscettibili di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
rilevata l'opportunità di correggere, nelle premesse allo schema di regolamento in esame, il richiamo al capitolo di spesa 7090 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sostituendolo, coerentemente al dettato dell'articolo 1, con il capitolo 7082;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
l'articolo 1 sia sostituito dal seguente: «1. Ad integrazione di quanto previsto dall'allegato G del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, le disponibilità iscritte nel capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assegnate per la copertura del programma di bonifica e di risanamento ambientale, pari complessivamente a euro 60.375.800, di cui euro 40.000.000 in conto residui di provenienza dell'esercizio 2004, euro 19.375.800 in conto residui di provenienza dell'esercizio 2005 ed euro 1.000.000 in conto competenza per l'esercizio 2006, sono ripartite secondo quanto previsto dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.»;
all'articolo 3, comma 1, lettera b-bis, terzo periodo, le parole: «di cui al precedente comma», siano sostituite dalle seguenti: «di cui alla presente lettera», e


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le parole: «la copertura finanziaria è ricercata nell'ambito», siano sostituite dalle seguenti: «si provvede nei limiti»;
all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «possono», siano inserite le seguenti:
«, nell'ambito delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.45.