Mercoledì 11 ottobre 2006. - Presidenza del presidente della V Commissione Lino DUILIO, indi del vicepresidente della VI Commissione Francesco TOLOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.
La seduta comincia alle 9.25.
Decreto-legge 262/06: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 10 ottobre 2006.
Lino DUILIO, presidente, ricorda che nella riunione di ieri degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, si è stabilito di fissare in circa 300 il numero degli emendamenti che saranno effettivamente esaminati e di suddividere tale numero per metà in parti uguali e per metà in base alla consistenza dei gruppi. Sulla base di questi criteri si perverrebbe al seguente riparto:
Pietro ARMANI (AN) rileva come il decreto-legge in esame contenga, agli articoli 1, 2 e 3, diverse disposizioni di carattere tributario, finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale. Al riguardo, ricorda come il Ministro dell'economia abbia dichiarato, in Parlamento, che l'evasione fiscale costituisce un
furto, laddove altri ha sostenuto che tale affermazione sarebbe eccessiva, giustamente osservando che la propensione del contribuente a pagare le tasse dovute è proporzionale alla qualità dei servizi pubblici offerti, all'efficienza della pubblica amministrazione e alla chiarezza della legislazione fiscale.
e ai poteri regolamentari dell'ANAS, osserva come la revisione di tutte le concessioni autostradali in essere potrebbe determinare, come paventato dall'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (AISCAT), una sostanziale interruzione degli investimenti privati, la quale, unitamente alla scarsità di risorse per investimenti pubblici, confermata anche dalla norma del disegno di legge finanziaria che trasferisce il cosiddetto trattamento di fine rapporto «inoptato» all'INPS, potrebbe determinare il blocco di tutte le opere pubbliche necessarie.
Lino DUILIO, presidente, osserva che alcune delle questioni sollevate dal deputato Armani sono senz'altro meritevoli di approfondimento per la loro rilevanza e delicatezza.
Maurizio FUGATTI (LNP) rileva preliminarmente come, nel corso delle audizioni svolte nella giornata di ieri dalle Commissioni riunite V Camera e 5a Senato, di rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani e Confapi, siano state sollevate questioni molto simili a quelle poste nel corso degli ultimi mesi dal suo gruppo: in particolare, è stato sottolineato come anche il provvedimento in esame presenti un carattere punitivo, ideologico e di rivalsa nei confronti di determinate categorie. A tale riguardo rileva come l'attuale Governo abbia adottato diversi provvedimenti che esprimono una simile propensione punitiva, a partire dal decreto-legge n. 223 del 2006, senza tenere nella minima considerazione gli impegni al dialogo e alla concertazione assunti dal Centrosinistra nel corso della campagna elettorale.
come il settore avicolo abbia dovuto recentemente affrontare un periodo di gravi difficoltà, dovute anche all'eccessiva enfasi data dai mezzi di informazione ai rischi connessi all'influenza aviaria, e come pertanto sarebbe stato semmai necessario prolungare i termini delle agevolazioni introdotte con il citato decreto-legge n. 202 del 2005. Esprime infine la propria contrarietà alla surrettizia reintroduzione dell'imposta di successione disposta dall'articolo 6, la quale non corrisponde a ragioni di carattere finanziario, ma a considerazioni di natura essenzialmente carattere simboliche, volte a segnare una marcata contrapposizione rispetto alle scelte operate nella precedente legislatura.
Gaspare GIUDICE (FI) chiede se il Governo intenda esprimersi sulle questioni emerse nel corso della discussione, sollevate, in qualche caso, dallo stesso relatore.
Il sottosegretario Mario LETTIERI assicura che le questioni sollevate nel corso della discussione saranno attentamente valutate da parte del Governo, che intende dar vita a un confronto reale sui contenuti del provvedimento in esame e, più in generale, della manovra di bilancio, come dimostra anche l'accordo raggiunto nella giornata di ieri con le associazioni degli enti locali.
Lino DUILIO, presidente, apprezza la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, rilevando inoltre come su alcune delle questioni sollevate nel corso della discussione, come ad esempio quelle relative alle concessioni autostradali e all'ANAS, sarebbe opportuno che l'Esecutivo fornisca quanto prima un contributo di merito.
Maurizio LEO (AN) sottolinea preliminarmente l'assoluta disorganicità ed eterogeneità delle disposizioni del decreto-legge, in aperta violazione delle norme di cui alla legge n. 400 del 1988 in materia di decretazione d'urgenza.
verificare la correttezza dei dati relativi agli elementi strutturali dell'attività economica trasmessi dagli operatori.
Lanfranco TURCI (RosanelPugno) con riferimento alle osservazioni del deputato Leo, fa presente come la complessiva manovra finanziaria debba fare i conti con la situazione molto difficile che il nostro Paese sta attraversando, sottolineando, in particolare, come la questione della modifica in senso restrittivo della deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto aziendali sia senza dubbio delicata, ma come, al contempo, la situazione posta dalla citata sentenza della Corte di giustizia è seria, anche perché non è stata affrontata dal precedente Governo.
ingiustificati, ritiene opportuna una revisione che passi attraverso un'attenta verifica degli organi di stampa effettivamente diffusi sul mercato, escludendo dai benefici apportati dalla disciplina in questione i piccoli giornali, anche per evitare che con questa disposizione siano finanziati in modo indebito taluni costi indiretti della politica.
Antonio PEPE (AN) esprime un giudizio fortemente negativo sul decreto-legge, sottolineando come esso aumenti notevolmente la pressione fiscale, introducendo misure punitive soprattutto nei confronti di determinate categorie di contribuenti, e possa costituire un serio ostacolo per lo sviluppo del Paese in una fase di ripresa dell'economia internazionale.
Laura RAVETTO (FI) esprime perplessità sulla collocazione nel decreto-legge in esame, invece che nel disegno di legge finanziaria, dell'articolo 9, che stabilisce che sia il Dipartimento del tesoro, anziché l'Agenzia del demanio, a richiedere anticipazioni di tesoreria alla Ragioneria generale dello Stato per consentire il tempestivo pagamento dei canoni degli immobili ad uso governativo, di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, e dell'articolo 10, il quale introduce nell'articolo 1 del decreto-legge n. 351 del 2001 due nuovi commi 6-quater e 6-quinquies, volti a ridefinire la procedura di alienazione del patrimonio immobiliare della società Poste italiane SpA non strumentale all'esercizio postale, di fatto consentendo che tali beni possano essere sottratti alla ordinaria procedura di cartolarizzazione prevista dallo stesso decreto-legge.
delibere approvate dal Governo precedente su cui si era formato un affidamento delle aziende.
Il sottosegretario Mario LETTIERI osserva che le disposizioni che consentono la vendita di beni da parte delle società suddette si concretano sostanzialmente in una compensazione operata a fronte del venir meno degli aiuti ordinariamente erogati da parte dello Stato a tali società.
Francesco TOLOTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.
La seduta termina alle 11.15.
C. 1750 Governo.
(Seguito esame e rinvio).
AN 18+11=29
Comunisti italiani 4+11=15
Forza Italia 34+11=45
Italia dei Valori 5+11=16
Ulivo 56+11=67
La Rosa nel Pugno 5+11=16
Lega Nord Padania 7+11=18
Popolari-Udeur 4+11=15
Rifondazione Comunista 11+11=22
UDC 9+11=20
Verdi 4+11=15
Democrazia Cristiana-Partito Socialista 1+11=12
Gruppo Misto 1+11=12.
Con riferimento, in particolare, all'articolo 1, si domanda, anche alla luce della trasformazione dell'anagrafe tributaria da anagrafe sull'imposta ad anagrafe sul contribuente, annunciata dal Viceministro Visco, perché con il decreto-legge siano stati aumentati gli adempimenti a carico del contribuente, anziché estendere il ricorso al cosiddetto contrasto di interessi, consentendo ai contribuenti di portare in detrazione tutte le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi, purché debitamente certificate.
Quanto poi al comma 4 dell'articolo 3, che aumenta dal 12,50 per cento al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sostituiva sulle plusvalenze immobiliari realizzate sulle cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e sulle cessioni di terreni edificabili, osserva come la misura descritta appaia un'anticipazione dell'annunciato disegno di legge delega in materia di tassazione delle rendite finanziarie.
Passa quindi a trattare dell'articolo 5, comma 7, il quale dispone che i trasferimenti erariali in favore dei comuni siano ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dall'imposta comunale sugli immobili in conseguenza della revisione delle rendite catastali di cui al medesimo articolo 7. In proposito, osserva come l'aggiornamento delle rendite catastali possa determinare un onere particolarmente gravoso per i comuni più piccoli, che già oggi versano spesso in condizioni di particolare difficoltà e che finiranno per doversi affidare agli uffici dell'Agenzia del territorio.
Osserva altresì, sempre con riferimento alla rivalutazione delle rendite catastali, come la Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 1994, abbia affermato che la capacità contributiva deve essere calcolata in base alla redditività del bene immobile e non al valore; anche alla luce di ciò, la disposizione in esame potrebbe generare un ampio contenzioso in ordine sia alla rivalutazione sia alla modificazione della destinazione d'uso.
Quanto all'articolo 6, osserva come esso reintroduca surrettiziamente l'imposta di successione e come l'estensione dell'imposta di registro alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte comprenda anche i trasferimenti di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali, rendendo meno agevoli per le aziende i passaggi di gestione, i quali spesso hanno luogo in linea indiretta. A fronte di ciò, ritiene che non si possa sostenere, come ha fatto il Vice Presidente del Consiglio Rutelli, che non sia stata reintrodotta la tassa di successione. Si chiede inoltre se, graduando l'imposta di registro sulla base dei gradi di parentela, non si introducano elementi di personalità dell'imposta all'interno di un'imposta reale e se non si finisca, per giunta, per incentivare fenomeni di elusione. Ritiene pertanto che, anche in considerazione del gettito non particolarmente elevato che ne deriva, le disposizioni in discorso dovrebbero essere eliminate, anche perché il gettito dell'imposta di registro subirebbe già un aumento in conseguenza della rivalutazione delle rendite catastali.
Passando ai commi 25 e 26 dell'articolo 7, che intervengono sul regime di deducibilità delle spese per gli autoveicoli aziendali, al fine di far fronte alle minori entrate determinate dalla recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che ha sancito l'incompatibilità con la normativa comunitaria della disciplina nazionale che limita la detraibilità a fini IVA dell'imposta assolta sugli acquisti di autoveicoli, rileva come tali disposizioni appaiano intrinsecamente contraddittorie, in quanto impediscono di fatto impediscono di rendere effettiva la deducibilità, in astratto prevista, di tali costi, rilevando come esse finiranno ancora una volta per incrementare il ricorso all'elusione.
Quanto all'articolo 12, relativo agli aggiornamenti tariffari nel settore autostradale
Ritiene inoltre che, di fronte a misure di tale natura, molti colleghi di maggioranza si rendano conto per primi della necessità di apportare correzioni in sede di conversione, senza tuttavia che tale disponibilità ad emendare le disposizioni emanate dal Governo su singoli aspetti faccia venire meno una volontà politica complessivamente ostile nei confronti di determinate categorie.
Passando quindi a trattare delle misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, pur riconoscendo l'importanza dell'obiettivo che tali misure perseguono, richiama l'attenzione sulla necessità di non inasprire eccessivamente le misure nei confronti di quanti già non pagano le tasse, in quanto ciò finirebbe con l'incentivare gli stessi fenomeni che si intende contrastare. Si riferisce in particolare alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 8, il quale stabilisce che la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, o comunque dell'attività medesima, sia disposta in ogni caso di violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale. In proposito, pur auspicando che da parte della maggioranza vi sia la disponibilità a rivedere tale previsione, si chiede come sia stato possibile che il Governo giungesse a inserire una disposizione del genere nel decreto-legge in esame.
Sottolinea quindi i rischi per la tutela della riservatezza personale connessi ai poteri di ispezione e verifica attributi dai dipendenti degli agenti della riscossione dal comma 7 dell'articolo 2, evidenziando altresì come l'innalzamento dal 12,50 per cento al 20 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari, di cui al comma 4 dell'articolo 3, rientri nella più generale politica di innalzamento dell'imposizione fiscale sulle rendite finanziarie perseguita dal Governo.
Rileva quindi l'irragionevolezza della riduzione dal 50 per cento al 25 per cento della percentuale di deduzione consentita per i veicoli utilizzati dai professionisti, di cui al comma 25 dell'articolo 7.
Per quanto riguarda quindi l'articolo 23, il quale dispone che, ai fini del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza, le imprese del settore avicolo beneficiarie della sospensione dei termini di versamento di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 202 del 2005, debbano provvedere al versamento di 4 rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento, osserva
Fermo restando che tale confronto non potrà naturalmente stravolgere l'impianto e la portata complessiva della manovra, ritiene che la riflessione del Governo debba essere tanto più attenta in riferimento alle questioni sulle quali si registra una convergenza da parte di maggioranza e di opposizione.
Evidenzia altresì il contrasto tra numerose disposizioni fiscali contenute nel provvedimento in esame e lo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, la quale, pur avendo rango di legge ordinaria, riveste un'importanza del tutto peculiare per gli operatori del settore e per tutti i contribuenti. Sotto questo profilo, ritiene grave che alcune disposizioni concernenti la determinazione delle basi imponibili spieghino effetti retroattivi, auspicando che maggioranza e opposizione possano in futuro convenire sull'opportunità di attribuire dignità costituzionale ad uno dei principi fondamentali dello Statuto, vale a dire al divieto di introdurre norme di carattere tributario retroattive ed al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nel rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente.
Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, dichiara di non condividere gli appesantimenti burocratici imposti ai soggetti esercenti i depositi fiscali ai fini IVA e, in particolare, l'obbligo loro imposto di presentare la prescritta comunicazione anche agli uffici delle entrate, anziché soltanto agli uffici delle dogane.
Considera inoltre in termini assolutamente negativi la disposizione di cui all'articolo 1, comma 8, che inasprisce le sanzioni per la violazione degli obblighi di emissione degli scontrini, prevedendo addirittura la chiusura degli esercizi commerciali nel caso di mancata emissione di un singolo scontrino o ricevuta fiscale. Tale severità risulta infatti del tutto ingiustificata, soprattutto in considerazione del fatto che l'evasione, che certamente si annida anche nel settore del lavoro autonomo, deve essere combattuta con strumenti diversi, ad esempio attraverso accessi brevi presso le imprese, finalizzate a
Esprime altresì considerazioni critiche sulla disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, che dispone l'estensione dei limiti alla deducibilità degli elementi negativi di reddito relativi a rapporti di imprese italiane con imprese domiciliate presso paesi a fiscalità privilegiata, anche alle prestazioni di servizio rese da professionisti domiciliati in quegli Stati, rilevando come tale disposizione rischi di determinare notevoli problemi per numerosi operatori.
In proposito, evidenzia i problemi cui potrebbero andare incontro società che operano in tali Paesi e si trovano pertanto costrette a usufruire di simili prestazioni, come ad esempio l'ENI, e ritiene che dovrebbe essere lasciata al contribuente la possibilità di dare prova le spese effettivamente sostenute, mutuando a tal fine le vigenti disposizioni sulle cosiddette controlled foreign companies.
Per quanto riguarda il comma 15 dell'articolo 1, considera del tutto inaccettabile che la riorganizzazione, ivi prevista, delle agenzie fiscali, possa avvenire attraverso un semplice regolamento governativo, al di fuori di ogni coinvolgimento del Parlamento, al quale viene consentito di esprimere esclusivamente un parere non vincolante.
Passando quindi alle disposizioni in materia di riscossione recate dall'articolo 2, esprime perplessità sul comma 1, che sopprime la previsione in base alla quale fanno parte del Consiglio di amministrazione della società Riscossione S.p.a. anche dirigenti dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS: tale previsione appare infatti finalizzata all'obiettivo di assicurare il necessario coordinamento tra l'attività di tali organismi e quella della riscossione.
Segnala inoltre come la previsione del comma 2, del medesimo articolo 2, che prevede l'incremento del 25 per cento dell'aggio di riscossione riconosciuto in quei comuni che non dispongano di autonomo servizio di riscossione, comporti un notevole, del tutto ingiustificato, aggravio per i contribuenti.
Esprime quindi una valutazione positiva sulle disposizioni, di cui allo stesso articolo 2, che consentono alle pubbliche amministrazioni di compensare le somme dovute nei confronti di contribuenti debitori nei confronti dell'erario, rilevando invece l'assoluta incongruenza della norma prevista dal comma 15, che estende la possibilità di compensazione anche ai contributi in favore delle organizzazioni sindacali.
Passando ad alcune considerazioni sulle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, che intervengono sulla decorrenza delle disposizioni in materia di riporto delle perdite introdotte dal decreto-legge n. 223 del 2006, ed estendono a tali fattispecie l'applicabilità delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, evidenzia come tale ultima previsione comporti effetti negativi, non differenziando tra comportamenti legittimamente posti in essere dal contribuente per esigenze di risparmio di imposta, e comportamenti elusivi.
Considera altresì inaccettabile la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, che aumenta dal 12,50 per cento al 50 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari realizzate a titolo oneroso di beni immobili, sottolineando tra l'altro come tale norma anticipi in modo inopportuno ciò che sarà fatto con l'esercizio della delega fiscale in materia di rendite finanziarie.
Per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, che rinvia al 2007 l'applicazione della disposizione in base alla quale le norme in materia di no-tax area non si applicano ai soggetti non residenti, evidenzia come tale rinvio non risolva i problemi intrinseci alla stessa previsione, la quale risulta, a suo giudizio, in contrasto con i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento, discriminando tra contribuenti italiani e contribuenti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea.
Formula quindi una valutazione assolutamente negativa sull'articolo 6, che sostanzialmente ripristina l'imposizione sulle successioni; a tale proposito rileva come la nuova previsione risulti addirittura più penalizzante rispetto alla imposta sulle successioni e donazioni soppressa dai governi di centro-destra. Mentre infatti tale ultima imposta escludeva dalla base imponibile gli oneri gravanti sull'asse ereditario, l'assoggettamento degli immobili e dei beni aziendali alle imposte di registro e catastali graverà sul valore lordo di tali beni, con evidenti effetti negativi sui contribuenti. In tale contesto rileva, peraltro, come il nuovo strumento di imposizione introdotto dal decreto-legge risulti in larga misura inefficace, in quanto i patrimoni di maggiori dimensioni sfuggiranno certamente a tale prelievo, attraverso il ricorso a strumenti più sofisticati di trasmissione dei beni, quali i trust di diritto estero.
Esprime quindi una valutazione fortemente negativa sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 25, che riducono in termini assolutamente drastici la deducibilità delle spese relative alle auto aziendali: rileva, infatti, come l'autoveicolo costituisca in molti casi uno strumento indispensabile per l'esercizio di attività imprenditoriale. Al di là delle considerazioni di merito sulla misura, appare assolutamente inaccettabile la motivazione che ha indotto il Governo ad introdurla nel testo del decreto-legge, basata sulla necessità di far fronte ai rilevanti oneri finanziari derivanti dalla recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale ha sancito l'incompatibilità con la normativa comunitaria delle norme nazionali che limitavano la detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di autoveicoli, sottolineando come la responsabilità di tale situazione non sia certamente attribuibile al precedente Governo, e come, secondo l'impostazione dell'attuale Esecutivo, l'illegittimità di norme stabilite dal legislatore finirà per determinare rilevanti oneri per i contribuenti.
Rileva in generale come molte disposizioni del decreto-legge in esame, si sovrappongono a quelle del decreto-legge n. 223 del 2006, con effetti abrogativi o modificativi, spesso addirittura retroattivi, creando ulteriore confusione e danni ai contribuenti. Ciò accade, in particolare, in materia di riporto delle perdite e di non residenti.
Esprime quindi una valutazione complessivamente negativa sul contenuto del decreto-legge.
Pur dichiarandosi non contrario in linea di principio all'imposta di successione, che è applicata in tutti i paesi dell'OCSE e trova numerosi precedenti storici, esprime serie perplessità sulla formulazione dell'articolo 6, che reintroduce tale imposta attraverso strumenti impropri, ritenendo quindi opportuno che tale disposizione sia riformulata, quanto meno prevedendo una soglia minima di imposizione più alta e utilizzando diversi strumenti, allo scopo di evitare che siano pesantemente colpiti contribuenti che sarebbe meglio escludere dall'area di applicazione dell'imposta in questione.
Con riferimento all'articolo 12, condivide la necessità di riordinare il settore della gestione autostradale, giacché la normativa che si intende modificare ha dato origine ad un accumulo ingiustificato di extraprofitti, sottolineando peraltro l'opportunità di una riformulazione che tenga conto dell'aspetto della compatibilità della nuova disciplina con la natura contrattuale delle concessioni.
Quanto agli interventi sull'editoria, che rappresenta un altro settore nel quale sono stati realizzati ingenti extraprofitti
Ritiene infine che l'articolo 43 sia stato formulato in modo criptico, sottolineando come, se con tale norma si intende avviare una seria riforma della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori dei servizi pubblici, bisognerebbe specificare gli strumenti che si intendono utilizzare.
Critica in particolare l'articolo 6, le cui disposizioni reintroducono l'imposta di successione, sia pure in modo surrettizio, tramite la modifica delle imposte ipotecaria e catastale e di registro, sottolineando come tale imposta sia ancora più gravosa di quella applicabile prima della riforma operata dal precedente Governo.
Considera assolutamente inaccettabili le franchigie previste, ritenendole troppo basse ed oggettivamente inidonee ad identificare i cosiddetti «grandi patrimoni», l'irrilevanza in materia di successioni d'immobili della titolarità dei requisiti «prima casa» da parte degli eredi per l'abbattimento del carico fiscale, nonché l'incidenza della nuova disciplina perfino sulle donazioni tra padre e figlio ovvero sul denaro elargito dal padre al figlio per acquistare la casa di abitazione.
Con riferimento alla norma, parimenti inaccettabile, che stabilisce l'applicazione dell'imposta di registro anche ai trasferimenti di aziende, sottolinea infine come essa si ponga in contrasto con la normativa comunitaria, la quale invece favorisce il passaggio generazionale delle aziende.
Con riguardo allo stesso articolo 10 e all'articolo 11, il quale apporta modifiche all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 351 del 2001, concernente le procedure di alienazione di alcune tipologie di immobili della società Ferrovie dello Stato SpA, in particolare specificando che l'alienazione dei beni immobili di proprietà delle Ferrovie dello Stato può essere disposta, oltre che da Ferrovie dello stato, dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, chiede quale sia la destinazione dei proventi che verranno incassati dallo Stato.
Con riguardo all'articolo 8, manifesta perplessità in merito alla sospensione dell'applicazione agli strumenti della programmazione negoziata della nuova disciplina sui meccanismi di concessione degli incentivi alle imprese, introdotta dal cosiddetto decreto-legge «competitività», e alla conseguente revoca delle proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE in base a tale disciplina, in quanto tale disposizione farebbe venir meno le
Ricorda quindi che gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, hanno previsto di costituire un Comitato ristretto per l'esame del provvedimento, che si riunirà nella giornata lunedì 16 ottobre prossimo.