VI Commissione - Resoconto di mercoledì 11 ottobre 2006


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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 13.50.

Paolo DEL MESE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00285 Leo e Catanoso: Disciplina dei versamenti relativi ai tributi sospesi a causa dell'eruzione dell'Etna del 29 ottobre 2002.

Basilio CATANOSO (AN) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Mario LETTIERI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Sottolinea quindi come la questione sollevata


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sia all'attenzione del Governo, ai fini di una sua eventuale riconsiderazione, ma come, allo stato, non sia praticabile una soluzione diversa da quella indicata dal dettato normativo.

Basilio CATANOSO (AN) ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, rilevando peraltro come, a prescindere da un'eventuale ulteriore sospensione dei termini, non risulti adeguatamente risolto il problema delle modalità con le quali debbono essere adempiuti gli obblighi tributari in questione, le quali, come attualmente definite, rendono al momento impossibile per molti contribuenti effettuare i versamenti dovuti.
Invita quindi il Governo a valutare approfonditamente la questione, nello stesso interesse dell'Erario, che altrimenti rischierebbe di non incassare le somme previste, fornendo quanto prima le necessarie istruzioni ai contribuenti interessati. Si dichiara infine disponibile a collaborare per individuare una soluzione idonea.

5-00286 Galletti e Ronconi: Restituzione dei tributi e contributi sospesi nei territori dell'Umbria e delle Marche colpiti dal sisma del 26 settembre 1997.

Maurizio RONCONI (UDC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Mario LETTIERI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Maurizio RONCONI (UDC) ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, che appare sotto taluni profili esauriente, apportando utili chiarimenti circa una situazione annosa che riveste particolare interesse per l'opinione pubblica delle regioni interessate. A tale proposito, fa presente come le forze politiche e le stesse organizzazioni sindacali si siano mobilitate affinché sia raggiunta una adeguata soluzione, al fine di prevedere agevolazioni nel versamento dei tributi sospesi, ovvero la proroga dello stato di emergenza, sottolineando come, qualora si decidesse di richiedere l'immediata integrale restituzione di tali somme, si porrebbe l'intero tessuto produttivo locale, che spesso già versa in uno stato di crisi, in una condizione di difficoltà insuperabile.
Ritiene pertanto assolutamente necessario che il Governo presti la massima attenzione a tale delicatissima questione, la quale ingenera preoccupazioni per certi versi accresciute dal tenore della risposta fornita oggi dal Governo.

5-00287 Filippi ed altri: Imponibilità dei canoni di concessione sui beni del demanio marittimo.

Giovanni FAVA (LNP) illustra brevemente l'interrogazione, della quale è cofirmatario, volta ad ottenere chiarimenti circa il regime fiscale al quale sono assoggettabili i canoni per la concessione di beni demaniali da parte dell'azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova.

Il sottosegretario Mario LETTIERI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Giovanni FAVA (LNP) ringrazia il sottosegretario per la puntuale ed esauriente risposta, la quale individua correttamente il punto nodale della questione, costituito dalla qualificazione giuridica dell'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova e dell'attività da essa svolta.
Preannunciando peraltro la presentazione di un'emendamento all'articolo 136 del disegno di legge finanziaria 2007, che stabilisce l'esclusione dall'IVA degli atti di concessione di beni demaniali rilasciati dalle Autorità portuali, anche all'Azienda regionale, la quale costituisce un organismo atipico che non rientra appieno nella categoria delle Autorità portuali.

Paolo DEL MESE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.


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Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo DEL MESE, presidente, comunica che il deputato Ida D'Ippolito Vitale entra a far parte della Commissione.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 14.25.

Legge Finanziaria per l'anno 2007.
C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno 2007.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 (limitatamente alla parte di competenza).
C. 1747 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo DEL MESE, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, il disegno di legge C. 1746-bis, legge finanziaria 2007, ed il disegno di legge C. 1747, recante il Bilancio dello Stato per il 2007 ed il Bilancio triennale 2007-2009.
L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di relazioni e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) e lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza.
Ricorda quindi che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 17 ottobre 2006; conseguentemente il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore di 12 di lunedì 16 ottobre.

Francesco TOLOTTI (Ulivo), relatore, prendendo atto della decisione del Presidente di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì prossimo, rileva come nel corso della prossima settimana la Commissione sarà anche impegnata nell'esame, in congiunta con la Commissione Bilancio, del disegno di legge C. 1750, di conversione del decreto-legge n. 262 del 2006, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e che pertanto i gruppi avranno oggettive difficoltà a predisporre in tempo utile gli emendamenti al disegno di legge finanziaria.

Paolo DEL MESE, presidente, ritiene comprensibili le considerazioni espresse dal deputato Tolotti, rilevando tuttavia come le decisioni in merito all'organizzazione dei lavori sui disegni di legge di bilancio siano strettamente conseguenti al calendario dei lavori fissato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo; in tale contesto fa presente che gli emendamenti al disegno di legge finanziario e di bilancio potranno essere presentati direttamente presso la Commissione Bilancio.


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Francesco TOLOTTI (Ulivo), relatore, prima di passare all'illustrazione dei contenuti dei provvedimenti in esame, ricorda che, nella sua audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato del 9 ottobre scorso, il Ministro dell'Economia ha fornito le cifre aggiornate della manovra di bilancio per il 2007.
Alla luce di tali dati, il totale complessivo degli effetti finanziari della manovra risulta pari a 34,7 miliardi di euro, a fronte di una stima iniziale di 33,4 miliardi.
Le misure in essa contenute riguarderanno, per 3,9 miliardi, le entrate tributarie; per 11,1 miliardi, il settore della previdenza; per 3,1 miliardi, il settore della sanità; per 4,4 miliardi, gli enti locali, e per 12,3 miliardi, l'insieme del settore statale. In tale ultimo ambito, 3,5 miliardi saranno determinati da interventi per la riorganizzazione e razionalizzazione della pubblica amministrazione; 400 milioni di euro saranno determinati da misure in materia di pubblico impiego; 7,9 miliardi da interventi per la lotta all'evasione fiscale, e 500 milioni dalle disposizioni per la valorizzazione del patrimonio pubblico.
Tali risorse complessive saranno finalizzate: per 15,2 miliardi alla riduzione dell'indebitamento pubblico (a fronte di una prima stima che prevedeva di destinare a tale finalità 14,8 miliardi); per 19,5 miliardi alle misure in favore dello sviluppo e dell'equità sociale (a fronte di una prima stima che prevedeva di destinare a tale finalità 18,6 miliardi di euro), di cui 2,9 miliardi per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo, 1,1 miliardi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, 1 miliardo per il rifinanziamento delle missioni internazionali, 1,9 miliardi per ulteriori stanziamenti in favore delle Ferrovie e dell'ANAS e 2 miliardi per interventi di carattere sociale.
Rileva quindi come l'ampiezza della manovra sia determinata dalla situazione dei conti pubblici lasciata in eredità dal Governo precedente; infatti, il Governo ha ereditato una situazione di grave squilibrio, nella quale risulta quasi azzerato l'avanzo primario, passato dal 5,5 per cento del prodotto interno lordo nel 2000 allo 0,4 per cento nel 2005. Ciò è accaduto solo in parte per difficoltà congiunturali, che hanno interessato tutti i paesi europei a partire dalla seconda metà del 2001, ma per ragioni di natura strutturale del deficit, non dipendenti dal ciclo economico, che hanno determinato il ritorno ad un livello paragonabile a quello dei primissimi anni '90.
Il debito pubblico in rapporto al PIL, dopo un decennio di continua discesa, è tornato ad aumentare nel 2005, ed è oggi molto al di sopra del 100 per cento in rapporto al PIL, valore superiore a quello di tutti i paesi dell'Unione europea.
In tale ambito, il Governo è riuscito a definire una manovra di bilancio in cui vengono mobilizzate risorse per oltre 34,7 miliardi di euro, pari a circa il 2,3 per cento del prodotto interno lordo, di cui poco più di 15 miliardi vengono destinati alla riduzione del deficit di bilancio, mentre circa 19,5 vengono destinati ad interventi per lo sviluppo e l'equità sociale.
La riduzione di circa 5 miliardi dell'importo destinato al risanamento, rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, è stata resa possibile dal buon andamento delle entrate di quest'anno, che ha superato ampiamente le attese non solo di questo Governo, ma anche del precedente e delle principali istituzioni internazionali.
La correzione di bilancio è strutturale e duratura, in quanto agisce con effetti permanenti e non, come spesso è avvenuto, ricorrendo a misure che operano una volta sola.
Potranno essere così mantenuti i due impegni presi con l'Unione europea: operare una correzione strutturale dell'indebitamento netto, pari a 1,6 punti percentuali del prodotto interno lordo nel biennio 2006-2007, e portare il rapporto tra deficit e PIL al 2,8 per cento nel 2007; si ricostituisce, inoltre, un avanzo primario del 2 per cento del prodotto interno lordo.
Passando ad illustrare brevemente il contenuto del disegno di legge C. 1746-bis, legge finanziaria per il 2007, per quanto


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riguarda esclusivamente le disposizioni rientranti nella diretta competenza della Commissione Finanze, evidenzia come l'articolo 3 apporti importanti modifiche al regime IRPEF, per quanto riguarda gli scaglioni e le aliquote d'imposta, nonché le detrazioni e deduzioni.
Passando a sintetizzare le modifiche proposte dall'articolo 3, il comma 1, lettera b), sostituisce l'articolo 11 del TUIR, introducendo, in luogo dei quattro scaglioni di reddito attualmente previsti, 5 scaglioni ed aliquote, cosi determinati:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

La lettera c) del comma 1 sostituisce l'articolo 12 del TUIR, recante le deduzioni per carichi di famiglia, che vengono sostituite con un nuovo regime di detrazioni per carichi di famiglia così determinate:
a) 800 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, spettanti per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro;
b) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, aumentati a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, ed aumentati di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è altresì incrementata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro. La detrazione è ripartita al 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo;
c) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, spettanti per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

A tale proposito sottolinea come la trasformazione in detrazione delle attuali deduzioni per carichi di famiglia potrà risolvere il problema legato ai soggetti incapienti, che attualmente non potrebbero usufruire di tali benefici; rileva, peraltro, come la rigida ripartizione delle detrazioni al 50 per cento tra i coniugi possa essere fonte di taluni inconvenienti, in particolare nel caso in cui uno dei coniugi si trovi a sua volta in una condizione di incapienza: a tal fine suggerisce l'opportunità di prevedere forme di ripartizione più flessibili delle medesime detrazioni. Inoltre, occorre considerare come la sostituzione delle deduzioni dal reddito imponibile con detrazioni dall'imposta lorda possa determinare taluni effetti negativi per i contribuenti per quanto riguarda le addizionali regionali e comunali all'IRPEF, le quali sono calcolate sulla base del reddito imponibile: sotto questo punto di vista, ritiene quindi opportuno svolgere alcuni approfondimenti in materia.
La lettera d) sostituisce l'articolo 13 del TUIR, che attualmente contiene la determinazione degli scaglioni e delle relative aliquote, introducendo, in luogo delle disposizioni in materia di no tax area recate dall'articolo 11 attualmente vigente, un sistema di altre detrazioni sui redditi da lavoro o da pensione, differenziato a seconda


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della tipologia di redditi e progressivamente decrescente al crescere del reddito.
A tale riguardo, rileva come le nuove detrazioni introdotte in sostituzione delle precedenti disposizioni in materia di no tax area possano presentare alcuni elementi di criticità in quanto si applicano esclusivamente a talune tipologie di reddito specificamente identificate, al contrario delle precedenti deduzioni, che si riferivano al reddito complessivo.
Il comma 4 prevede che i trasferimenti statali alle regioni ed agli enti locali sono diminuiti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dell'articolo 3, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza unificato Stato-regioni-autonomie locali.
L'articolo 4 prevede uno stanziamento di 1,4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2007 per la rideterminazione degli importi complessivi dell'assegno al nucleo familiare. La disposizione specifica che l'incremento degli assegno privilegerà i nuclei familiari con figli, a cominciare dai nuclei familiari fino a tre figli.
L'articolo 5 reca una ampia serie di disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale.
L'articolo 6 reca disposizioni volte al recupero della base imponibile; in particolare, il comma 2 modifica l'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge n. 311 del 2004, al fine di escludere per il 2007 l'applicazione della norma che limita la possibilità di aumentare l'aliquota di partecipazione ai soli comuni che non si siano già avvalsi di tale facoltà e limita l'ammontare dell'aumento allo 0,1 per cento.
L'articolo 8, comma 1, consente ai comuni di istituire, a decorrere dal 1o gennaio 2007, imposte di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni stessi.
L'articolo 9 consente ai comuni, a decorrere dal 1o gennaio 2007, di istituire, anche per periodi limitati, un contributo di soggiorno, stabilito nella misura massima di cinque euro per notte, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici, dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici ed in altre strutture ricettive situate nel territorio comunale.
L'articolo 11 reca disposizioni volte alla semplificazione e «manutenzione» della base imponibile.
In particolare i commi da 1 a 18 recano disposizioni in materia di autonomia impositiva degli enti locali.
L'articolo 12, comma 1 istituisce, a decorrere dal 1o gennaio 2008, una compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei comuni, applicata al gettito dell'imposta relativa al penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento, alla quale corrisponderà una riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a tali enti.
La disposizione esplicita che la compartecipazione ha carattere sostanzialmente provvisorio, in attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione.
L'articolo 13 apporta alcune modifiche agli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998, in materia di trasferimento di funzioni catastatali dallo Stato ai comuni. In particolare la lettera a) del comma 1 prevede che, sia mantenuta allo Stato l'esecuzione delle formalità relative alle visure ed ai certificati ipotecari, la gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali, nonché il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività.
L'articolo 14 prevede, al comma 1, che, a decorrere dal 1o novembre 2007, i comuni capoluogo di provincia esercitano direttamente per il territorio di competenza, eventualmente anche in forma associata


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con comuni della provincia, le funzioni catastali attribuite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salva la facoltà, prevista dal comma 3 dell'articolo di stipulare convenzioni con l'Agenzia del territorio, gratuite per i comuni e le comunità montane, relative alle funzioni di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento catastale.
Il comma 6 stabilisce che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 giugno 2007, sono rideterminate le risorse umane, strumentali e finanziarie, inclusa quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali che esercitano le funzioni catastali. Con gli stessi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono, altresì, stabilite le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali. La disposizione precisa che l'attuazione di tale previsione non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 15 reca norme in materia di immobili del patrimonio pubblico.
I commi 1 e 2 dell'articolo 15 ampliano le ipotesi di utilizzo degli immobili confiscati alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.
Il comma 3 demanda ad un regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2007, l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei termini di trasferimento, a titolo gratuito, in favore delle università statali dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso a tali università per le proprie necessità istituzionali.
I commi da 4 a 9 disciplinano procedure dirette a favorire il contenimento e la razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato, anche per ridurre la spesa complessiva dell'uso degli immobili, compresi gli oneri per le locazioni.
Le disposizioni dei commi da 10 a 12 individuano procedure per sanare le difformità tra l'uso effettivo e la destinazione d'uso consentita dagli strumenti urbanistici relativamente agli immobili utilizzati per funzioni di interesse statale, sia di proprietà dello Stato, sia in locazione passiva.
La lettera b) del comma 1 interviene invece sulla misura del canone annuo prevedendo che per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applichino le misure unitarie previgenti e non trovi pertanto applicazione la prevista maggiorazione prevista dall'articolo 32, comma 22, del decreto-legge n. 269 del 2003, più volte differita, che quindi non avrà attuazione.
Conseguentemente, il comma 5 abroga le disposizioni dei commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003.
I commi 7 e 8 prevedono misure di valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato.
Il comma 9 dell'articolo 16 rimette ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione dei criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato, allo scopo di devolvere i beni medesimi allo Stato.
Il comma 15 eleva a cinquanta anni il termine massimo delle concessioni o locazioni del patrimonio immobile dello Stato nei riguardi di regioni, province e comuni.
L'articolo 17, comma 1, introduce, all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 un nuovo comma 15-bis, recante nuove previsioni in materia di valorizzazione dei beni immobiliari pubblici.
Il nuovo comma prevede che l'Agenzia del demanio possa individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa fungere da stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. L'individuazione dei beni è realizzata primariamente tendendo conto delle possibilità di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione


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d'uso o locazione, nonché della possibilità di allocarvi funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.
Il comma 2 apporta talune modifiche all'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di procedure di alienazione degli immobili della difesa.
In particolare, la lettera a) modifica il comma 13-bis dell'articolo 27, prevedendo che l'iniziativa primaria delle procedure per l'individuazione degli immobili della difesa non più utili ai fini istituzionali non spetti più all'Agenzia del demanio ma al Ministero della difesa, e che i beni così individuati siano consegnati alla predetta Agenzia per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia.
L'articolo 18 introduce misure volte a favorire la competitività delle imprese, in particolare attraverso la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, operata intervenendo sulla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997.
Si prevedono ulteriori deduzioni dalla base imponibile dell'imposta, con speciali disposizioni agevolative nel caso di lavoratori impiegati nelle regioni del Mezzogiorno e nel caso di impiego di donne lavoratrici.
Il comma 1 modifica i princìpi per la determinazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP: in base alla nuova formulazione, rimangono deducibili per tutti i soggetti passivi i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, per tutti i soggetti passivi diversi dalle amministrazioni pubbliche e dalle amministrazioni degli organi costituzionali e delle regioni a statuto speciale.
Sono inoltre previste le seguenti nuove fattispecie deducibili in favore dei soggetti passivi diversi dalle amministrazioni pubbliche sopra indicate, escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti:
1) un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta;
2) un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia: questa deduzione è alternativa a quella testé indicata, riferita ad ogni lavoratore, e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis stabilita dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001;
3) i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

La lettera b) interviene sul comma 4-bis.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, precisando che la deduzione ivi prevista è accordata nella misura di euro 2.000 su base annua. Vengono inoltre espunte le disposizioni speciali riguardanti i rapporti di lavoro di durata inferiore al periodo d'imposta, i contratti di lavoro a tempo parziale nonché gli enti non commerciale e le società ed enti non residenti, per coordinamento con quanto è disposto nella successiva lettera c).
La lettera c) aggiunge una disposizione sul calcolo delle deduzioni dalla base imponibile dell'IRAP, prevedendo che le deduzioni previste per i lavoratori dipendenti


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a tempo indeterminato impiegati e per i soggetti con componenti positivi fino a 400.000 euro:
a) sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta;
b) nel caso di contratti di lavoro a tempo determinato e parziale, compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale;
c) per gli enti non commerciali residenti e le società ed enti non residenti, spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali.

La lettera d) prevede, per i soggetti la cui attività è esercitata nel territorio di più regioni, che le deduzioni previste siano applicate sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.
La lettera e) introduce una disposizione agevolativa per le imprese che impiegano donne lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato posta dal regolamento (CE) n. 2204/2002, consistente nell'aumento della deduzione per incrementi dell'occupazione relativamente alle aree svantaggiate, ed è alternativa alla quintuplicazione prevista per i nuovi occupati in tali aree nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004.
Il comma 5 provvede a garantire il ristoro delle diminuzioni di entrata derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni, in favore delle regioni che sottoscrivono accordi per la riduzione del disavanzo relativo alla spesa sanitaria.
L'articolo 19 introduce un regime agevolativo, nella forma del credito d'imposta, per le imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle «aree svantaggiate» del Mezzogiorno che saranno ricomprese nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
In sostanza, la disposizione sostituisce, con alcune differenze, la precedente disciplina prevista dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) per favorire gli investimenti nelle aree depresse, che, peraltro, risulta in scadenza al 31 dicembre 2006.
Ai sensi dei commi 1 e 2, l'agevolazione consiste in un credito d'imposta in favore degli investimenti effettuati in strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, non cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
Secondo il comma 3 possono essere agevolate le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali indicate;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

Il comma 9 subordina l'efficacia delle disposizioni in oggetto all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
L'articolo 20 reca disposizioni varie in materia fiscale; in particolare, i commi da 1 a 5 prevedono un credito d'imposta per


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gli investimenti e i costi sostenuti dalle imprese per la ricerca e l'innovazione.
Il credito è concesso per tre anni, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 e fino al periodo d'imposta 2009, nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo; la misura dell'agevolazione è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
I costi su cui calcolare il credito non possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta; inoltre l'efficacia dell'agevolazione concessa è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
Il comma 6 concede alle piccole e medie imprese di produzioni musicali un credito d'imposta per le spese di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.
I commi 8 e 9 concedono ai docenti delle scuole e delle università statali, per l'anno 2007, un'agevolazione fiscale ai fini IRPEF per l'acquisto di un elaboratore elettronico (personal computer) nuovo, consistente nella detrazione dall'imposta lorda del 19 per cento delle spese sostenute, nel limite di 1.000 euro.
I commi 10 e 11 consentono la detrazione dell'IVA relativa alle prestazioni alberghiere ed alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari.
Il comma 12 introduce una franchigia in relazione all'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi aventi superficie superiore a cinque metri quadrati.
Il comma 13 dispone l'esenzione dall'IVA per le prestazioni socio-sanitarie rese alle persone migranti senza fissa dimora, ai richiedenti asilo, alle persone detenute e alle donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
I commi da 14 a 18 estendono l'applicazione di una serie di disposizioni fiscali riferite alle forme pensionistiche complementari, ai fondi d'investimento e agli emittenti di titoli residenti negli Stati membri dell'Unione europea agli analoghi soggetti residenti nei paesi membri dello Spazio economico europeo inclusi nella lista degli Stati che non godono di regime fiscale privilegiato.
Il comma 19 eleva, per i soggetti di età inferiore a 35 anni, dal 25 al 40 per cento, la deduzione forfetaria delle spese ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dallo sfruttamento delle opere di ingegno.
Il comma 20 ammette la detraibilità dal reddito delle spese sportive sostenute in favore dei minori e dei canoni di locazione per abitazioni degli studenti universitari fuori sede.
Il comma 21 estende l'aliquota del 12,50 per cento, prevista per l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e natanti in relazione all'imposta sui premi assicurativi, alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
Il comma 22 modifica la tariffa delle tasse automobilistiche, determinando un aumento per le vetture che non sono classificate euro 4 o euro 5, nonché per i veicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg (cosiddetti SUV- sport utility vehicle), con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o superiore a 8.
L'articolo 21, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per favorire, attraverso il cofinanziamento di programmi regionali di intervento, lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane. Il Fondo è dotato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
L'articolo 22 introduce talune agevolazioni tributarie per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.


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L'articolo 24, comma 1, prevede la detraibilità, per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata, delle spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.
L'articolo 25, comma 1, prevede che il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione agli aumenti del prezzo petrolio greggio verificatosi, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un Fondo per la copertura di misure di compensazione a favore di regioni ed enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale e di interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali. In base al comma 3 il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione iniziale, per il triennio 2007-2009, di 50 milioni di euro annui.
L'articolo 26 modifica una serie di disposizioni relative all'immissione in consumo ed alla tassazione dei biocarburanti.
L'articolo 27 modifica il regime IVA sulla fornitura di energia termica, sostituendo il punto 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
La modifica riduce l'ambito di applicazione dell'aliquota del 10 per cento per le forniture di calore, circoscrivendola alle sole prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento, incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; tutte le forniture di energia da altre fonti sono invece soggette ad aliquota ordinaria (20 per cento).
L'articolo 28 interviene sulla disciplina in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali.
Il comma 2 sostituisce i commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004; in particolare, il nuovo comma 370 prevede che i documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del territorio mediante stipula di apposita convenzione, e che questi ultimi, salvo il caso della fornitura di servizi telematici riservati ai riutilizzatori autorizzati, devono corrispondere, per l'acquisizione originaria dei dati, una maggiorazione del 20 per cento dei tributi previsti, che può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 29 proroga per il 2007 la detrazioni delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
L'articolo 30 reca la proroga di numerosi agevolazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre 2006.
L'articolo 34 interviene sull'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quadro del più generale processo di revisione degli assetti organizzativi dei Ministeri previsto dall'articolo 32.
In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le spese di funzionamento, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale in numero complessivo comunque non superiore a 50 sedi per ciascuna delle strutture territoriali di cui al comma 3, per conseguire economie di gestione e migliorare i servizi resi all'utenza.


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L'articolo 52 modifica la disciplina in materia di assicurazione dei rischi da calamità naturale di cui al comma 202 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
In particolare la disposizione modifica il predetto comma 202, il quale prevede la costituzione presso la CONSAP di un Fondo di garanzia finalizzato a costituire una compagnia di riassicurazioni ed a sostenere il consorzio tra le assicurazioni per la copertura dei danni derivanti da calamità naturali, precisando che la copertura riguarda i danni arrecati a fabbricati privati.
L'articolo 75 interviene sulla disciplina dei trasferimenti erariali e della compartecipazione locale al gettito IRPEF.
In particolare il comma 1 prevede che i trasferimenti ed i contributi erariali per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge n. 266 del 2005, confermando in tal modo anche per il 2007 la misura di tali trasferimenti.
Il comma 2 proroga al 2007 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge n. 289 del 2002, il quale prevede che l'aliquota di partecipazione dei comuni sia fissata al 6,5 per cento e quella delle province all'1 per cento.
Si ricorda che tali previsioni erano state confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152, della legge n. 266 del 2005.
L'articolo 102 apporta modifiche al regime delle entrate della regione Sardegna.
L'articolo 108 interviene sulla disciplina dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi.
In particolare, il comma 1 prevede, mediante una novella all'articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998, che il Ministero dello sviluppo economico possa disporre il finanziamento delle società finanziarie costituite dai confidi per lo sviluppo delle imprese, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 114, per le attività destinate non solo all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti da tali società e destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei confidi, come attualmente previsto all'articolo 24, comma 4, lettera a), ma anche per l'incremento dei fondi, sempre costituiti dalle medesime società e destinati alla prestazione di cogaranzie a favore dei confidi medesimi.
Il comma 2 destina uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al finanziamento, da parte del Ministero dello sviluppo economico all'attività di incremento dei fondi di garanzie interconsortili per la prestazione di controgaranzie e di cogaranzie ai confidi che viene svolta dalle società finanziarie previste dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
L'articolo 109 reca alcune modifiche alla riforma del sistema dei confidi operata con l'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003.
L'articolo 136 interviene sulla disciplina in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali.
L'articolo 154 prevede, al comma 1, l'esclusione dal reddito d'impresa imponibile il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e nei due periodi di imposta successivi, che eccedano la media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
L'articolo 155 prevede, al comma 1, che le società di persone e le società a responsabilità limitata, che rivestono la qualifica di società agricola, possono optare, secondo le modalità che saranno dettate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, secondo il quale il reddito agrario è determinato dal reddito medio ordinario dei terreni impiegati nell'esercizio di attività agricole.
L'articolo 156 detta norme volte a promuovere le bioenergie.
L'articolo 184 interviene sulle modalità di finanziamento delle Agenzie fiscali indicate


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al comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, il quale prevede che gli stanziamenti dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del territorio e dell'Agenzia delle dogane, a partire dal 2007 non possono essere superiori ad una determinata percentuale di incremento rispetto alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio,
L'articolo 186 sostituisce il comma 69 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003, il quale riduceva di 80 milioni di euro, a decorrere dal 2004 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata allo Stato.
La nuova norma proposta prevede che la riduzione sia di soli 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
A tale riguardo, sottolinea come la disposizione ripristini l'iniziale stanziamento per la quota statale dell'otto per mille per il solo 2006, confermando invece la riduzione prevista dalla citata legge n. 350, evidenziando la necessità di intervenire ulteriormente in materia, al fine di consentire la realizzazione dei progetti di intervento connessi all'utilizzo di tale quota dell'otto per mille, che risultano già molto difficoltose per la scarsità delle risorse finanziarie a tal fine predisposte.
L'articolo 206 assegna all'Istituto per il credito sportivo un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi. Il contributo concorre ad incrementare il Fondo speciale per la concessione di contributi per gli interessi sui mutui istituito dall'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957.
Il comma 3 precisa che resta comunque fermo il contributo del 2,45 per cento sulla posta dei concorsi pronostici previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 179 del 2003 in favore dell'Istituto, finalizzato ad alimentare il predetto Fondo.
L'articolo 211, comma 1, prevede che il Ministero degli affari esteri elabori entro il 30 luglio 2007, avvalendosi dell'Agenzia del demanio, un Piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero. Ai sensi dei commi 2 e 3, sulla base del Piano sono individuati gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio; i proventi della dismissione possono essere utilizzati, per una quota non inferiore al 30 per cento, per il rifinanziamento della legge n. 477 del 1998, ai fini della ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.
L'articolo 214 prevede che, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003, nella misura di 1 euro per passeggero imbarcato, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro.
Passando a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 1747, recante il bilancio revisionale per il 2007 ed il bilancio triennale 2007-2009, occorre innanzitutto ricordare che il bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l'indicazione delle entrate e delle spese.
In particolare, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito da un unico stato di previsione dell'entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell'economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri); dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio; dal quadro generale riassuntivo.
All'interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l'unità elementare ai fini dell'approvazione parlamentare.


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Per ogni unità previsionale di base il disegno di legge di bilancio indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 423 miliardi e spese finali per 427 miliardi di euro.
Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 3.885 milioni di euro.
Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 42.436 milioni di euro.
Ponendo a raffronto, in termini di competenza, i dati relativi alle entrate finali, alle spese finale ed ai saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2006, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento nel testo emendato approvato dalla Camera dei deputati, e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007, queste ultime registrano una forte riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2006, nell'importo di 30.638 milioni di euro.
Il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un aumento delle entrate finali di 22.074 milioni di euro ed una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro.
In particolare, per le entrate finali, l'aumento di oltre 22 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006, è determinata dall'incremento di quasi 23 miliardi di euro delle entrate tributarie e della riduzione di poco meno di 1 miliardo delle entrate extratributarie. Le entrate del Titolo III, relative all'alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti si mantengono stabili a 1.875 milioni.
Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2007, la riduzione ha interessato sia quelle di parte corrente, che registrano, rispetto al bilancio assestato 2006, una riduzione di 3.240 milioni di euro, sia quelle in conto capitale, che presentano una riduzione di 5.326 milioni.
Nell'ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un incremento della spesa per interessi di 2.029 milioni di euro.
Per quanto concerne il lato delle spese, il raffronto tra i dati a legislazione vigente 2007 e quelli del disegno di legge di assestamento 2006, evidenzia una riduzione delle spese correnti rispetto al 2006 pari a 3.240 milioni di euro.
La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti:
consumi intermedi (-1.731 milioni);
trasferimenti ad enti di previdenza (+1.527 milioni);
trasferimenti a regioni (-1.515 milioni) e a comuni (-1.878 milioni) in gran parte relativi alle risorse occorrenti per l'attuazione dei federalismo amministrativo;
trasferimenti ad imprese (-735 milioni);
finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (+1.550 euro) dovuti all'incremento dei trasferimenti concernenti le risorse IVA e il contributo calcolato sul PNL;
interessi (+2.095 milioni) dovuti all'andamenti dei tassi.


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Per ciò che concerne le spese in conto capitale le previsioni per il 2007 evidenziano complessivamente una riduzione (-5,3 miliardi di euro) della spesa in conto capitale, che passa dai 33,3 miliardi dell'assestamento 2006 ai 28 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2007.
Esaminando quindi gli stati di previsioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, lo stato di previsione dell'entrata (Tabella 1) indica un ammontare di entrate finali per il 2007, al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni contabili, pari a 450.384 milioni di euro, così ripartiti:
423,5 miliardi per entrate tributarie;
25 miliardi per entrate extra-tributarie;
1,9 miliardi per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti.

Considerando le entrate al netto dei rimborsi IVA (2 miliardi) e della regolazione debitoria per l'acconto ai concessionari (67 milioni), e contabilizzando anche le variazioni al disegno di legge di assestamento per il 2006 come approvato dalla Camera dei deputati, il bilancio a legislazione vigente per il 2007 indica, rispetto al dato assestato emendato, un incremento di circa 23 miliardi delle entrate tributarie, a fronte di una riduzione di quelle extratributarie per 917 milioni, con un saldo finale positivo di 22 miliardi.
Per quanto concerne i residui, nella relazione viene segnalato che la valutazione della loro consistenza presunta si fonda su considerazioni diverse per il comparto tributario e quello non tributario, in relazione alla differente natura dei residui provenienti da precedenti esercizi e alle circostanze che ne possono determinare lo smaltimento o l'accrescimento.
In particolare, i residui presunti al 1o gennaio 2007 risultano pari a 90,9 miliardi per le entrate tributarie, a 74,1 miliardi per le entrate extratributarie ed a 34 milioni per le entrate da alienazioni ed ammortamento di beni patrimoniali, a fronte di un dato accertato al 1o gennaio 2006 pari, rispettivamente, a 79,3 miliardi, a 71,8 miliardi ed a 34 milioni.
Per quanto riguarda invece le previsioni di competenza delle entrate per il triennio 2007-2009, formulate sulla base dei criteri illustrati nel quadro generale riassuntivo del disegno di legge, esse ammontano, per le entrate tributarie, a 423,4 miliardi nel 2007, a 435,8 miliardi nel 2008 ed a 447,8 miliardi nel 2009; per le entrate extratributarie, a 25 miliardi nel 2007, a 25,4 miliardi nel 2008 ed a 25,8 miliardi nel 2009; per le entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, a 1,8 miliardi nel 2007, a 1,8 miliardi nel 2008 ed a 875 milioni nel 2009.
Rileva quindi, in tale contesto, come l'Allegato 7 al disegno di legge finanziaria per il 2007 illustri gli effetti finanziari sul bilancio dello Stato dell'articolato del disegno di legge finanziaria, e quest'anno, anche del collegato decreto-legge n. 262 del 2006.
Le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 262 determinerebbero maggiori entrate per 6.729 milioni nel 2007, per 6.846 milioni nel 2008 e per 6.834 milioni nel 2009 in termini di saldo netto da finanziare.
Trasferendo tali effetti sull'indebitamento netto delle P.A. le maggiori entrate sono indicate in 4.010 milioni per il 2007, in 3.680 milioni per il 2008 e in 3.947 milioni per il 2009.
In particolare, relativamente al saldo netto da finanziare, nell'anno 2007 si determinerebbero maggiori entrate per 4.391 milioni a seguito delle attività di accertamento e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, per 1.523 milioni in relazione alle disposizioni di recupero della base imponibile, per 130 milioni dall'aggiornamento del catasto dei terreni, per 241 milioni dalle disposizioni in materia di imposte ipotecaria, catastale e di registro relativamente alle successioni e donazioni.
Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria sono indicate maggiori entrate per 4.303 milioni nel 2007, per 4.021 milioni nel 2008 e per 5.479 milioni nel


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2009 in termini di saldo netto da finanziare, a fronte di minori entrate per 979 milioni nel 2007, per 1.260 milioni nel 2008 e per 858 milioni nel 2009. Conseguentemente, dal lato delle entrate, si determinerebbe un effetto positivo pari 3.323 milioni nel 2007, a 2.761 milioni nel 2008 e a 4.613 milioni nel 2009.
In termini di indebitamento della P.A. l'effetto complessivo del disegno di legge finanziaria per il 2007 dovrebbe generare complessivamente maggiori entrate per 11.558 milioni nel 2007, per 9.243 milioni nel 2008 e per 10.869 milioni nel 2009.
La considerevole differenza tra le maggiori entrate del saldo netto da finanziare e quelle relative all'indebitamento nette della P.A., pari a 12.928 milioni (4.303 milioni a fronte di 17.241 milioni), è imputabile alle entrate non fiscali relative al Fondo per l'erogazione del TFR di cui articolo 84 (per 6.000 milioni) e all'incremento delle aliquote pensionistiche di alcune categorie disposte dall'articolo 85 (per complessivi 4.720 milioni), i cui effetti si determinano solo sull'indebitamento. La variazione in aumento di 12.928 milioni viene compensata dalle minori entrate, che in termini di saldo netto ammontano per il 2007 a 979,8 milioni a fronte di un minor gettito dal lato dell'indebitamento per 5.683,7 milioni.
Passando ad illustrare lo stato di previsione della spesa relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), evidenzia come il bilancio a legislazione vigente per il 2007 preveda spese correnti pari a 253,6 miliardi in competenza e a 263,6 miliardi di autorizzazioni di cassa. La spesa in conto capitale viene indicata in 8,1 miliardi in competenza e in 9,6 miliardi in cassa. Il rimborso passività finanziarie ammonta a 189 miliardi in competenza e in cassa.
Le risorse complessive sono pari a 450,7 miliardi in competenza e a 462,3 miliardi per le autorizzazioni di cassa.
Per ciò che concerne gli stanziamenti relativi alle articolazioni interne del Ministero, il centro di responsabilità 6 (Politiche fiscali) registra, rispetto al dato assestato 2006, un incremento della spesa, in termini di competenza, pari a 537 milioni, passando da 45.351 milioni delle previsioni assestate 2006 a 45.388 milioni delle previsioni 2007, come determinate dal bilancio a legislazione vigente.
Ad un incremento delle spese correnti di 2.151 milioni (+5 per cento), si contrappone una riduzione delle spese in conto capitale per 1.615 milioni, passando da 1.968 milioni del dato assestato 2006 a 353 milioni al dato a legislazione vigente per il 2007. La variazione è imputabile al venir meno delle risorse provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate destinate al credito di imposta per investimenti e ai nuovi occupati nelle aree svantaggiate. Alla dotazione dell'UPB 6.2.3.12 e relativi capitoli si provvederà in corso d'anno attraverso la ripartizione del predetto Fondo sulla base delle apposite delibere del CIPE.
Il centro di responsabilità 7 (Guardia di Finanza) registra un incremento della spesa, in termini di competenza, pari a 117 milioni, passando da 3.217 milioni delle previsioni assestate 2006 a 3.334 milioni delle previsioni 2007, come determinate dal bilancio a legislazione vigente.
Lo stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ìndica invece per il 2007 una riduzione delle entrate e delle spese pari a 731,8 milioni rispetto al dato assestato 2006.
Si riserva quindi di formulare compiute proposte di relazione all'esito del dibattito.

Antonio PEPE (AN) esprime un giudizio fortemente negativo sul disegno di legge finanziaria, che ritiene lacunosa sia nella definizione di una strategia economica, sia nell'individuazione degli strumenti per attuarla, sottolineando come, dopo anni di congiuntura non favorevole del ciclo economico europeo ed internazionale, l'Italia possa essere ostacolata nella ripresa di un cammino di crescita consistente a causa di interventi incomprensibili, per certi versi punitivi nei confronti dei ceti sociali produttivi, che determinano un consistente incremento della pressione fiscale.
Passando ad un esame più puntuale del provvedimento, osserva come la complessiva


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manovra finanziaria, basandosi quasi esclusivamente sull'aumento delle entrate, risulti del tutto inefficace sotto il profilo del contenimento della spesa pubblica, ritenendo peraltro che, laddove sono stati previsti dei tagli alla spesa, questi siano quanto meno inopportuni. Considera, in particolare, del tutto inaccettabile il taglio alle risorse destinate agli enti locali, anche in considerazione del fatto che i comuni rappresentino il terminale principale per garantire la fruizione dei servizi essenziali anche ai cottadini meno abbienti.
Rileva quindi come la rimodulazione, peraltro discutibile, degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote ai fini IRPEF non sia sufficiente a garantire l'obiettivo dell'equità sociale, ritenendo che, a tale scopo, sarebbe stato necessario adottare misure che contribuissero a rendere i servizi essenziali accessibili a tutti i cittadini.
Evidenzia inoltre come la definizione dei nuovi scaglioni di reddito, unitamente al passaggio dal meccanismo delle deduzioni a quello delle detrazioni per carichi di famiglia, sacrifichi proprio le fasce sociali più deboli, sulle quali, peraltro, pende anche l'incognita dell'aumento delle addizionali IRPEF. Ritiene quindi indispensabile l'introduzione di una clausola di salvaguardia che consenta ai contribuenti per i quali, dall'introduzione delle nuove disposizioni, derivi un aggravio di tassazione, di continuare ad applicare per un certo periodo il regime previgente.
Considera altresì inaccettabile che il provvedimento non preveda misure di tutela a favore degli incapienti, sottolineando inoltre la necessità di modificare il meccanismo di ripartizione fra coniugi delle detrazioni per carichi di famiglia, in quanto eccessivamente rigido.
Ritiene inopportuna anche la disposizione che introduce il contributo di soggiorno, nonché l'omessa riconferma della previsione, contenuta nella legge finanziaria per il 2006, circa la destinazione di una quota del 5 per mille a finalità di ricerca o in favore di organizzazioni di volontariato e di solidarietà sociale.
Osserva inoltre come sia del tutto erronea e pretestuosa la scelta di finanziare gli investimenti e lo sviluppo ricorrendo all'artificio del trasferimento all'INPS di quota del TFR, il quale, oltre ad incidere negativamente sul fronte dell'indebitamento pubblico, sottrae alle imprese una preziosa fonte di autofinanziamento, costringendole ad indebitarsi con il sistema bancario ed a sostenerne il relativo costo.
Ritiene del tutto inaccettabile anche il taglio previsto alle risorse destinate agli enti locali, sottolineando, in particolare, come i comuni rappresentino il terminale principale di quella giustizia sociale verso i cittadini meno abbienti, che non possono essere abbandonati a se stessi e privati di una rete di protezione sociale.
Rileva infine come la manovra sia inefficace perfino sotto il profilo della riduzione del cuneo fiscale, poiché il taglio previdenziale si traduce in un mera partita di giro per le aziende ed il beneficio per il lavoratore appare di modesta consistenza.
Si riserva quindi di intervenire ulteriormente sul provvedimento nel prosieguo dell'esame.

Paolo DEL MESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15 alle 15.05.