II Commissione - Giovedì 12 ottobre 2006

TESTO AGGIORNATO AL 19 OTTOBRE 2006


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ALLEGATO 1

5-00011 Contento: Sulla realizzazione del nuovo carcere di Pordenone.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Contento, si rappresenta, preliminarmente, che le procedure di gara relative all'affidamento del servizio di locazione finanziaria (leasing) immobiliare in costruendo, finalizzata all'acquisizione della nuova casa circondariale di Pordenone, sono state annullate in via di autotutela dall'Amministrazione penitenziaria con provvedimento datato 28 agosto 2006, in adeguamento al parere motivato n. C(2006)2518, reso dalla Commissione Europea, in data 28 giugno 2006, ex articolo 226 del Trattato.
In particolare, la Commissione Europea ha ritenuto che la gara bandita dal Ministero della giustizia per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la locazione finanziaria in costruendo dell'istituto di Pordenone, fosse contraria alle norme contenute nella direttiva 93/37/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, essendo l'appalto in argomento qualificabile come appalto di lavori (quindi soggetto all'ambito di applicazione della direttiva) e non come appalto di servizi finanziari (così come invece ritenuto dal Ministero della giustizia, che ha pertanto escluso dalla partecipazione alla gara di appalto i soggetti diversi da quelli abilitati a svolgere attività finanziarie ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385).
Si precisa al riguardo che la Commissione non contesta allo Stato italiano la violazione delle norme comunitarie che prevedono la partecipazione alle gare di appalto delle imprese aventi sede in uno degli stati membri dell'Unione europea (il bando di gara è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee).
La Commissione contesta piuttosto il fatto che siano state invitate a partecipare alla gara di appalto le sole imprese che svolgono servizi finanziari, e che l'esecuzione dei lavori verrebbe affidata ad imprese di costruzione scelte direttamente dalle prime: ciò che non ha permesso a tutte le imprese potenzialmente interessate di concorrere su un piede di parità all'attribuzione dell'appalto, in violazione, dunque, della citata direttiva 93/37/CEE sugli appalti pubblici di lavori (che la Commissione ritiene applicabile al caso di specie, in quanto lo scopo effettivo della stazione appaltante era quello di realizzare un'opera pubblica da acquisire al patrimonio dello Stato).
La Commissione ritiene, infatti, che i lavori di realizzazione dell'istituto penitenziario in argomento, non possono essere considerati come accessori rispetto al servizio di locazione finanziaria, ma pienamente rispondenti alla definizione di appalto pubblico di lavoro.
Preso atto di tali valutazioni, il Ministero della giustizia ha proceduto all'annullamento della gara in autotutela, e attualmente sono all'attenzione del Ministero diverse ipotesi procedurali circa le determinazioni da adottare riguardo alla realizzazione dell'opera e all'impiego dei fondi a suo tempo stanziati, ferma restando la volontà del Ministero di arrivare comunque, nel più breve tempo possibile, alla realizzazione di una nuova Casa circondariale a Pordenone.


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ALLEGATO 2

5-00267 Cota: Sul concorso per uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale dell'11 marzo 2005.

TESTO DELLA RISPOSTA

La legge 13 febbraio 2001, n. 48, oltre ad aumentare complessivamente di mille unità il ruolo organico del personale di magistratura, ha dettato nuove norme in materia di accesso in carriera, distinguendo, a tal proposito, la normativa da applicarsi a regime e la normativa espressamente qualificata come transitoria.
L'esigenza di procedere con urgenza al reclutamento di nuovi magistrati ha fatto propendere per l'applicazione della disciplina transitoria anche ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 18 della legge. A tal fine è stato emanato dal Ministro della giustizia il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, in virtù del quale i successivi reclutamenti degli uditori giudiziari avrebbero dovuto avere luogo mediante tre concorsi, da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 48/2001 (termine successivamente prorogato di un altro anno).
Tali concorsi sono stati banditi con decreti ministeriali rispettivamente del 12 marzo 2002, 28 febbraio 2004 e 23 marzo 2004. I bandi si fondano sul quadro normativo di cui agli articoli 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge 48/2001.
In particolare, sono esonerati dalla prova preliminare e possono accedere direttamente alle prove scritte solo ed esclusivamente gli appartenenti alle seguenti categorie:
magistrati militari, amministrativi e contabili;
procuratori ed avvocati dello Stato;
idonei in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;
diplomati alle scuole di specializzazione per le professioni legali, istituite in virtù del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398.

Avverso i bandi di concorso adottati nell'anno 2004, sono stati proposti numerosissimi ricorsi giurisdizionali ed amministrativi da parte di candidati che chiedevano l'esonero dalla prova preliminare a vario titolo, pur non rientrando nelle categorie sopra citate per le quali tale diritto è espressamente sancito dalla normativa.
A seguito delle proposizione dei ricorsi, alcuni Tribunali amministrativi hanno accolto le istanze di natura cautelare avanzate dai candidati, disponendo l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove scritte.
Anche il Consiglio di Stato, in sede di parere sui ricorsi al Capo dello Stato, ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta di sospensiva avanzata dai candidati, al fine di ottenere l'esonero dalla prova preliminare.
Tutto ciò ha determinato un contenzioso di notevoli proporzioni cui si è cercato di porre rimedio in sede legislativa con la legge 5 novembre 2004, n. 262, che ha ampliato il novero delle categorie di candidati aventi diritto all'esonero dalla prova preliminare, prevedendo che ne possano usufruire, oltre alle categorie già contemplate, i laureati in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni che abbiano conseguito


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l'abilitazione all'esercizio della professione forense o che svolgano da almeno tre anni le funzioni di magistrato onorario o che hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche.
L'intervento del legislatore ha indotto alla riapertura dei termini per i concorsi banditi con decreti ministeriali 28 febbraio 2004 e 23 marzo 2004, consentendo a coloro che erano nelle condizioni previste dalla nuova norma di avvalersi dell'esonero dalla prova preselettiva.
Pertanto, l'ultimo concorso per uditore giudiziario, a 350 posti, cui fa riferimento l'interrogazione degli onorevoli Cota e Lussana, non è stato indetto con decreto ministeriale 11 marzo 2005: in realtà, il concorso è stato bandito con decreto ministeriale 23 marzo 2004, mentre con decreto ministeriale 11 marzo 2005 si è provveduto alla riapertura dei termini.
La riapertura dei termini è stata, per così dire, generale in quanto ha riguardato non soltanto coloro che avevano presentato domanda a seguito del bando originario e che dopo la riapertura dei termini potevano avvalersi di un beneficio prima non dovuto, ma tutti coloro che nel frattempo avevano conseguito i titoli per accedere al concorso (ad esempio, i nuovi laureati), nonché coloro che avevano conseguito i titoli per l'esonero, prevedendo, per questa ultima ipotesi, la data del 31 dicembre 2005 quale termine ultimo per conseguire i predetti titoli ed essere ammessi direttamente alle prove scritte.
La riapertura dei termini, conseguentemente, ha prodotto un incremento notevolissimo nel numero delle domande di partecipazione al concorso e nel numero di coloro che hanno chiesto di avvalersi del diritto all'esonero dalle prove preselettive, con effetti gravosi sulle attività organizzative e di gestione del concorso stesso.
Ne consegue che una nuova riapertura dei termini avrebbe l'effetto di paralizzare ulteriormente l'organizzazione delle prove concorsuali e di far rinviare sine die la pubblicazione del diario delle prove preselettive, previste per il prossimo 10 novembre 2006. D'altra parte il numero elevatissimo di partecipanti al concorso (sono state presentate ben 45.364 domande) garantisce già ampiamente una selezione comprendente candidati idonei e meritevoli.


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ALLEGATO 3

Legge finanziaria per l'anno 2007. C. 1746-bis Governo.

EMENDAMENTI

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni tributarie in materia di sicurezza contro la criminalità).

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di sistemi di allarme e di sicurezza degli immobili contro atti di criminalità spetta una detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 50 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 2.500 euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 20.000;
2008: - 24.000;
2009: - 20.000.
1746-bis/II/21. 01.Pecorella, Balducci.

ART. 30.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni tributarie in materia di giustizia).

1. Per le spese processali sostenute dall'imputato assolto con sentenza definitiva, di cui all'articolo 530 del codice di procedura penale, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari all'importo complessivo delle stesse.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
1746-bis/II/30. 01.Pecorella, Balducci.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni tributarie in materia di giustizia).

1. All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 155 del 2002, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis - 1. In alternativa a quanto previsto dai commi 1 e 2, al difensore d'ufficio che non ha recuperato i crediti professionali relativi all'onorario e alle spese sostenute spetta una detrazione dall'imposta lorda pari all'importo complessivo del proprio credito.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
1746-bis/II/30. 02.Pecorella, Balducci.


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Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni tributarie in materia di giustizia).

1. All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 155 del 2002, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis - 1. Al difensore d'ufficio che non ha recuperato i crediti professionali relativi all'onorario e alle spese sostenute spetta una detrazione dall'imposta lorda pari all'importo complessivo del proprio credito, previa formale rinuncia al credito accertato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
1746-bis/II/30. 02. (seconda formulazione) Pecorella, Balducci.

ART. 57.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.360.000 euro;
2009: - 29.600.000 euro.
1746-bis/II/57. 1.Tenaglia, Maran, Forgioni, Crapolicchio, Palomba, Capotosti, Balducci.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.360.000 euro;
2009: - 29.600.000 euro.
1746-bis/II/57. 1. (seconda formulazione) Tenaglia, Capotosti, Forgione, Crapolicchio, Palomba, Balducci.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
15. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad inquadrare nei propri ruoli, nel rispetto delle dotazioni organiche, secondo le procedure di mobilità, il personale comandato da altre amministrazioni.
1746-bis/II/57. 2.Balducci.

ART. 61.

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis.
(Incorporamento degli agenti ausiliari di polizia penitenziaria).

1. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al comma n), con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le


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modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
1746-bis/II/61. 01.Balducci.

ART. 64.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla tabella A della voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: 30.000.000;
2008: 60.000.000;
2009: 120.000.000.
1746-bis/II/64. 1.Palomba, Tenaglia, Maran, Forgione, Balducci.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A della voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: 30.000.000;
2008: 60.000.000;
2009: 120.000.000.
1746-bis/II/64. 2.Palomba, Tenaglia, Maran, Forgione, Balducci.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per quello di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Conseguentemente alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.000.000 di euro;
2008: - 15.000.000 di euro;
2009: - 30.000.000 di euro.
1746-bis/II/64. 3.Palomba, Tenaglia, Forgione, Maran, Crapolicchio, Capotosti, Balducci.

ART. 85.

All'articolo 85, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura penale promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi a un giudice dell'esecuzione avente sede nel distretto della Corte di appello a cui appartiene l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate.
1746-bis/II/85. 1.Suppa.

All'articolo 85, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla


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legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria organizzati su base territoriale deve essere instaurato a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio esclusivamente innanzi a un giudice dell'esecuzione avente sede nel distretto della Corte di appello a cui appartiene l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa.
1746-bis/II/85. 2.Suppa, Balducci.

ART. 177.

Al comma 7 sopprimere il primo periodo.
1746-bis/II/177. 1.Balducci.

ART. 209.

Dopo l'articolo 209, è inserito il seguente:

Art. 209-bis.
(Istituzione di fondi per il miglioramento dei servizi del Ministero della giustizia).

1. È prevista, per il miglioramento dei servizi del Ministero della giustizia, la costituzione, di tre fondi per l'organizzazione giudiziaria, per gli affari della giustizia e per l'amministrazione penitenziaria con una dotazione rispettivamente di 200 milioni di euro, 200 milioni di euro e 50 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 450.000.000;
2008: - 450.000.000;
2009: - 450.000.000.
1746-bis/II/209. 01.Vitali.

ART. 215.

Dopo l'articolo 215 inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 2, dopo le parole: «designati dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «e, in via alternativa o congiuntamente, nel sito internet del Ministero della giustizia»;
b) l'articolo 135 è sostituito dal seguente:

«Art. 135.
(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive).

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 60, o frazione di euro 60, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.»;

c) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:

«Art. 240.
(Confisca).

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.


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È sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo, il profitto o il prodotto del reato;
2) delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Qualora non sia possibile procedere alla confisca del prezzo, profitto o prodotto del reato, è sempre ordinata la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, profitto o prodotto.»;

d) l'articolo 475 è abrogato;
e) l'articolo 518 è sostituito dal seguente:

«Art. 518.
(Pubblicazione della sentenza).

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515 e 516 importa la pubblicazione della sentenza.».
1746-bis/II/215. 01.Balducci.

Dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento di una somma da 300 euro a 2.000 euro, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.»;

b) all'articolo 48, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.»;

c) all'articolo 616, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.»;

d) all'articolo 634, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro.»;

e) all'articolo 664, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende nella misura del quaranta per cento, anche quando ciò non sia espressamente stabilito. L'importo corrispondente al restante sessanta per cento è versato in conto entrate dello Stato per essere successivamente riassegnato ad apposito


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capitolo di bilancio della spesa del Ministero della giustizia.».
1746-bis/II/215. 02.Balducci.

Dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo, prodotto o profitto del reato, salvo che per la parte restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.».
1746-bis/II/215. 03.Balducci.

Dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.
(Modifiche al codice di procedura civile).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«L'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria da un minimo di 300 euro a un massimo di 2.000 euro.»;

b) l'articolo 408 è sostituito dal seguente:

«Art. 408.
(Decisione).

Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria da un minimo di 150 euro a un massimo di 1.000 euro.».
1746-bis/II/215. 04.Balducci.

Dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni).

1. All'articolo 171-ter, comma 4, la lettera b) è abrogata.
1746-bis/II/215. 05.Balducci.

Dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, aggiungere il seguente:
«294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.

Conseguentemente, alla tabella A, voce; Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000.000;
2008: - 1.000.000;
2009: - 1.000.000.
1746-bis/II/215. 06.Forgione, Maran, Palomba, Crapolicchio, Balducci, Capotosti.


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ALLEGATO 4

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, U.P.B. 4.1.2.1 - Amministrazione penitenziaria - spese correnti - Interventi - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
1747/II/Tab. 2. 1.Mario Pepe.

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO

La Commissione Giustizia,
preso atto che, nell'ambito dello Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2007, il capitolo 1360 è interessato da una riduzione in termini di competenza dell'ordine di circa 100 milioni di euro;
rilevato che in tale capitolo sono comprese le spese per il gratuito patrocinio;
riaffermato che l'istituto del gratuito patrocinio rappresenta una concreta forma di tutela delle fasce deboli della società, nonostante il fatto che talora dia adito a taluni abusi;

impegna il Governo

a limitare al minimo le conseguenze derivanti dalla riduzione in parola con riferimento all'effettiva garanzia dell'erogazione del gratuito patrocinio agli aventi diritto appartenenti alle fasce deboli della società.
N. 1.«Forgione, Farina, Samperi».


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ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
preso atto che, nell'ambito dello Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2007, il capitolo 1360 è interessato da una riduzione in termini di competenza dell'ordine di circa 100 milioni di euro;
rilevato che in tale capitolo sono comprese le spese per il gratuito patrocinio;
riaffermato che l'istituto del gratuito patrocinio rappresenta una concreta forma di tutela delle fasce deboli della società, nonostante il fatto che talora dia adito a taluni abusi;

impegna il Governo

a limitare al minimo le conseguenze derivanti dalla riduzione in parola con riferimento all'effettiva garanzia dell'entità e dell'erogazione del gratuito patrocinio agli aventi diritto appartenenti alle fasce deboli della società.
N. 1. (seconda formulazione)«Forgione, Farina, Samperi».


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ALLEGATO 5

Legge finanziaria per l'anno 2007. C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. C. 1747 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La II Commissione,
esaminata la tabella 2, relativa alla Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2007, con riferimento all'edilizia giudiziaria;
considerato che, nell'ambito dell'u.p.b. Edilizia giudiziaria (4.2.3.15), risultano stanziati 47 milioni di euro sia intermini di competenza che di cassa per il 2007;
sottolineando l'esigenza di fare dell'edilizia penitenziaria una priorità, anche a seguito della concessione dell'indulto, al fine di prevenire il riproporsi delle condizioni del sovraffollamento carcerario;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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ALLEGATO 6

Legge finanziaria per l'anno 2007. C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. C. 1747 Governo.

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La II Commissione,
esaminata la tabella 5, relativa alla Stato di previsione del Ministero della Giustizia per il 2007 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che, rispetto ai 7.819 milioni di euro delle previsioni iniziali della legge di bilancio 2006, le previsioni per il 2007 evidenziano un decremento del 5,1 per cento (380,7 milioni di euro) mentre rispetto alle previsioni assestate (7.883,9 milioni di euro) il decremento è pari al 5,9 per cento (445,6 milioni di euro), risultante dalla compensazione tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa delle singole unità previsionali di base;
rilevato che tale decremento è dovuto in gran parte al decremento dello stanziamento per il Centro di responsabilità «Affari di giustizia»;
preso atto dell'assoluta prevalenza dell'incidenza delle spese obbligatorie e vincolate;
valutato che dall'analisi dei bilanci statali per gli anni precedenti risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è passata dall'1,6 per cento del bilancio 2005 all'1,7 per cento del bilancio 2006, per tornare all'1,6 per cento del bilancio 2007;
esprimendo preoccupazione per la riduzione complessiva delle risorse destinate all'amministrazione della giustizia, che potrebbe incidere negativamente anche sull'erogazione di taluni servizi quali il gratuito patrocinio;
considerando, comunque, positivamente quale riequilibrio l'istituzione di un fondo pari a 200 milioni di euro per l'acquisizione di beni e servizi;
sottolineando l'esigenza di fare dell'edilizia penitenziaria una priorità, anche a seguito della concessione dell'indulto, al fine di prevenire il riproporsi delle condizioni del sovraffollamento carcerario;
segnalando la necessità di assicurare un'adeguata pianta organica alla polizia penitenziaria e di garantire effettività alla sanità penitenziaria;
raccomandando l'opportunità di esentare l'amministrazione della giustizia in tutte le sue componenti dal blocco del turn over previsto per la P.A., alla luce della strategicità della sua funzione a tutela di diritti costituzionalmente garantiti ed inerenti la libertà personale, con particolare riguardo all'obiettivo dichiarato dal Governo di dimezzare nell'arco della legislatura il carico processuale;


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evidenziando l'esigenza di incentivare gli investimenti nel settore informatico, quale ulteriore strumento di miglioramento della qualità del servizio erogato ai cittadini;
manifestando contrarietà circa le riduzioni degli scatti stipendiali da applicarsi alla magistratura, che verrebbero ad incidere soprattutto sulle giovani leve e quindi sulla loro motivazione professionale, creando situazioni di disparità all'interno della categoria;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

a condizione che la Commissione di merito approvi gli emendamenti ed articoli aggiuntivi Pecorella 1746-bis/II/21.01, Pecorella 1746-bis/II/30.01, Pecorella 1746-bis/II/30.02 (seconda formulazione), Tenaglia 1746-bis/II/57.1 (seconda formulazione), Balducci 1746-bis/II/57.2, Balducci 1746-bis/II/61.01, Tenaglia 1746-bis/II/64.1, Suppa 1746-bis/II/85.1 e Forgione 1746-bis/II/215.06.


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ALLEGATO 7

Legge finanziaria per l'anno 2007. C. 1746-bis Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. C. 1747 Governo.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La II Commissione,
esaminata la tabella 10, relativa alla Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per il 2007, con riferimento all'edilizia giudiziaria;
considerato che, nell'ambito dell'u.p.b. Edilizia giudiziaria (3.2.3.7), risultano residui ammontanti a 298.892.234 euro, mentre viene azzerata la competenza per l'anno 2007;
valutata, comunque, positivamente l'inserzione nelle tabelle D e F allegate al disegno di legge finanziaria dell'importo di 100 milioni di euro nel Fondo unico da ripartire-investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria, sulla base del Regio Decreto n. 781 del 1931;
sottolineando l'esigenza di fare dell'edilizia penitenziaria una priorità, anche a seguito della concessione dell'indulto, al fine di prevenire il riproporsi delle condizioni del sovraffollamento carcerario;
raccomandando, pertanto, la tempestiva utilizzazione dei cospicui residui e quindi la rimozione delle eventuali cause ostative all'impiego dei fondi;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE