VIII Commissione - Marted́ 17 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI

ART. 52.

Sopprimerlo.
1746-bis/VIII/52. 3.Il Relatore.

Sopprimerlo.
1746-bis/VIII/52. 1.Cacciari, Fasciani, Gentili, Mariani, Margiotta, Bocci, Lomaglio, Galeazzi, Francescato, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Pedulli, Misiti.

Sopprimerlo.
1746-bis/VIII/52. 2.Mereu, Adolfo, Mele, D'Agrò.

ART. 139.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa annua di euro 20 milioni per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007, e di euro 10 milioni per 15 anni, a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009.
3. Ai contributi di cui all'articolo 1, commi 100 e 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 11-quaterdecies, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 e al comma 2 del presente articolo, si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.
4. I soggetti, diversi dai titolari di reddito d'impresa, che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, effettuano i versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, in misura ridotta al dieci per cento di quanto dovuto. I predetti versamenti sono effettuati entro il 18 aprile 2007. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2007.
5. I soggetti titolari di reddito d'impresa, beneficiari delle sospensioni di cui


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al comma 4, si avvalgono della riduzione dei versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, se hanno subito danni causati dall'evento sismico, e nei limiti di quanto dovuto, per un importo pari al danno subito al netto di eventuali contributi e sgravi, concessi a seguito dell'evento. I versamenti sono, comunque, dovuti nella misura di almeno il dieci per cento delle somme sospese. I versamenti sono effettuati entro i termini di cui al comma 4. Con provvedimento dei Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di certificazione dei danni subiti e dei contributi e sgravi usufruiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, le modalità di versamento delle somme oggetto delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5.
6. I soggetti che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano i versamenti nella misura del dieci per cento di quanto dovuto con la modalità già previste a legislazione vigente.
7. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 25.000;
2009: - 25.000.
1746-bis/VIII/139. 1. Galeazzi, Lion, Maderloni, Vannucci, Morri, Merloni, Lusetti, Andrea Ricci, Cesini, Giovannelli, Ciccioli, Giulio Conti, Forlani, La Malfa, Baldelli, Ceroni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/VIII/139. 5.Ronconi, Forlani, Adolfo, Mereu.


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Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006).

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto, colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 ed in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro, per ciascuna regione, per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.
2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
1746-bis/VIII/139. 02.Galeazzi, Lion, Maderloni, Vannucci, Morri, Merloni, Lusetti, Andrea Ricci, Cesini, Giovannelli, Ciccioli, Giulio Conti, Forlani, La Malfa, Baldelli, Ceroni.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006).

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto, colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 ed in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro, per ciascuna regione, per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.
2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della lege 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/VIII/139. 010.Forlani, Adolfo, Mereu.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006).

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni


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della regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 è autorizzata la spesa annua, di 5 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.
2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/VIII/139. 011.Forlani, Adolfo, Mereu.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006).

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.
2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
1746-bis/VIII/139. 01.Galeazzi, Lion, Maderloni, Vannucci, Morri, Merloni, Lusetti, Andrea Ricci, Cesini, Giovannelli, Ciccioli, Giulio Conti, Forlani, La Malfa, Baldelli, Ceroni.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Interventi per la ricostruzione del Belice).

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5 della legge 17 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 ed un ulteriore contributo quindicennale di 30 milioni di euro a decorrere dal 2009. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge


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7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 30.000;
2009: - 60.000.
1746-bis/VIII/139. 03.Lucchese, Adolfo, Mereu.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Interventi per la ricostruzione del Belice).

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5 della legge 17 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2007, 100 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
1746-bis/VIII/139. 020.Lucchese, Adolfo, Mereu.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici).

1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981. n. 536, è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007; 30 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dcll'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
1746-bis/VIII/139. 05.Lucchese, Adolfo, Mereu.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici).

1. Per il completamento degli interventi di cui alla legge n. 536 del 1981, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2006, un ulteriore contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2008 ed un ulteriore contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2009. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto-legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 6.000;
2009: - 8.000.
1746-bis/VIII/139. 06.Lucchese, Adolfo, Mereu.


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ART. 216.

Alla Tabella F, allegata al disegno di legge, è inserita, per l'anno 2007, la somma di euro 20.000.000 e, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di euro 10.000.000:
3. Interventi per calamità naturali: decreto-legge n. 6 del 1998: convertito, con modificazioni, dalla, legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: articolo 15 comma 1: contributi straordinari alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione Civile - cap.7443/p):
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
anno terminale: 2022;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
anno terminale 2023;
2009: - 10:000
anno terminale 2024.

Conseguentemente, alla medesima Tabella F, voce legge 183 del 1989, decreto legge n. 398 del 1983 convertito con modificazioni dalla legge 493 del 1993 (articolo 12) norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6. Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap 7090), apportare le seguenti modifiche:
2007: - 20.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
1746-bis/VIII/Tab. F. 2.Forlani, Ronconi, Adolfo, Mereu.


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ALLEGATO 2

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

EMENDAMENTI

ART. 11.

Al comma 29, sopprimere la lettera a).
1746-bis/VIII/11. 1.Gentili.

ART. 42.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: , agli enti e agli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
1746-bis/VIII/42. 1.Fasciani, Gentili, Mariani, Margiotta, Bocci, Lomaglio, Galeazzi, Francescato, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Peduli, Acerbo, Cacciari, Perugia.

Al comma 5, dopo le parole: enti che svolgono attività di promozione all'estero inserire le parole: gli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali.
1746-bis/VIII/42. 2.Acerbo, Cacciari, Perugia.

ART. 50.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, sono rideterminati ruoli e funzioni affidati alla SOGESID, sulla scorta di una verifica dello stato di avanzamento della missione della società e degli obiettivi sinora raggiunti.
1746-bis/VIII/50. 1.Margiotta, Lomaglio, Fasciani, Gentili, Mariani, Bocci, Galeazzi, Francescato, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Peduli, Misiti.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Norme sulla gestione dei servizi idrici).

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono beni comuni pubblici. Le reti e gli impianti di distribuzione e raccolta delle acque devono rimanere di proprietà di soggetti pubblici e i servizi devono essere gestiti, da uno dei soggetti di seguito elencati:
a) aziende speciali, anche consortili, che operano esclusivamente nel campo dei


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servizi idrici e solo nell'ambito territoriale in cui si svolge il servizio;
b) società per azioni a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. In considerazione della modifiche alla normativa introdotte dalla presente disposizione sono interrotti tutti i procedimenti in corsa di affidamento di servizi idrici a soggetti diversi da quelli individuati nei punti a) e b) del precedente comma. Gli affidamenti di servizi idrici già effettuati in favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 possono proseguire per un periodo temporaneo massimo di anni 10 dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Nei comuni montani con meno di 1000 abitanti è consentita la gestione dei servizi idrici in economia, previo accertamento dell'insostenibilità economica ed ambientale dell'affidamento ai soggetti di cui al comma 1 e sulla base di accordi programmatici con la competente autorità d'ambito per garantire l'unitarietà della gestione dei predetti servizi all'interno del territorio interessato.
4. Le società per azioni a capitale interamente pubblico che gestiscono il servizio idrico non possono cedere quote azionarie a soggetti privati.
1746-bis/VIII/50. 01. Acerbo, Cacciari, Perugia.

ART. 51.

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione non si applica agli enti e agli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
1746-bis/VIII/51. 1.Fasciani, Gentili, Mariani, Margiotta, Bocci, Lomaglio, Galeazzi, Francescato, Crisci, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Peduli, Camillo Piazza.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì esclusi da tale limite gli enti e gli organismi gestori delle aree naturali protette limitatamente ai finanziamenti erogati dall'Unione europea, da fondazioni o altri soggetti privati e da quegli enti territoriali che risultano aver rispettato il patto di stabilità interno per la realizzazione di progetti e in generale per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie di un parco nazionale».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
1746-bis/VIII/51. 2.Francescato, Camillo Piazza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «degli istituti zooprofilattici sperimentali,» sono inserite le seguenti: «delle agenzie regionali per l'ambiente,».


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Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
1746-bis/VIII/51. 3. Realacci, Bandoli, Benvenuto, Bocci, Chianale, Fasciani, Frigato, Galeazzi, Gentili, Lomaglio, Longhi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Pedulli.

ART. 156.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le misure che, al fine di rafforzare la protezione ambientale ed incentivare la riduzione dell'abbandono dei rifiuti, vietano, a decorrere dal 1o gennaio 2010, la commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che non siano biodegradabili, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche fissate a livello comunitario.
1746-bis/VIII/156. 1.Realacci, Bandoli, Benvenuto, Bocci, Chianale, Fasciani, Frigato, Galeazzi, Gentili, Lomaglio, Longhi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Pedulli.

ART. 157.

Al comma 1, sopprimere le parole: programmi annuali di.
1746-bis/VIII/157. 1.Bocci, Margiotta, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Fasciani, Frigato, Galeazzi, Gentili, Lomaglio, Longhi, Marantelli, Mariani, Pedulli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 157.

1. Per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n.979 e dei protocolli attuativi della Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976 per la protezione del Mar Mediterraneo dalle azioni di inquinamento, ed al fine di non ridimensionare rendendo conseguentemente inefficace l'attuale servizio antinquinamento marino nazionale già rimodulato nei contenuti tecnologici e nei termini economici nell'ambito degli impegni programmatici precedentemente assunti dalla competente Amministrazione, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

215-bis. - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993. n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/VIII/157. 2.Mereu, Adolfo, Mele.


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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per la bonifica e la riqualificazione ambientale del territorio compreso nei Siti di importanza comunitaria (SIC) soggetti a servitù militare nella Regione Sardegna è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000.
1746-bis/VIII/157. 3.Germanà, Cicu, Marras.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per la predisposizione del progetto esecutivo e del primo lotto dei lavori di bonifica degli specchi di mare antistanti i poligoni di Teulada e Capo Frasca è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
1746-bis/VIII/157. 4.Germanà, Cicu, Marras.

ART. 159.

Al comma 1, dopo le parole: aree naturali protette nazionali, inserire le seguenti: , aree protette regionali, nonché le aree archeologiche e del demanio dello Stato.
1746-bis/VIII/159. 1.Acerbo, Cacciari, Perugia.

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

1. A decorrere dall'anno 2007, è istituito un Fondo nazionale per il finanziamento dello sviluppo socioeconomico delle isole minori, finalizzato ad investimenti per il risanamento ambientale e l'ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali. Il riparto delle risorse del Fondo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate.
2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.500;
2008: - 2.500;
2009: - 2.500.
1746-bis/VIII/159. 01.Picano.

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.


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Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 900;
2008: - 900;
2009: - 900.
1746-bis/VIII/159. 02.Chianale, Violante, Fasciani, Bandoli, Benvenuto, Bocci, Frigato, Galeazzi, Gentili, Lomaglio, Longhi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Pedulli, Realacci.

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

1. Al fine di assicurare l'unitarietà delle politiche di gestione dei Parchi Nazionali e conseguire al contempo consistenti economie nel bilancio dello Stato, stante la necessità di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la gestione delle riserve naturali statali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei Parchi Nazionali, già indicate nell'allegato 4 all'atto n. 1049 del 12 ottobre 2000 della Conferenza Stato-Regioni, è affidata agli Enti Parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni.
1746-bis/VIII/159. 03.Fasciani, Lomaglio, Longhi, Acerbo, Gentili, Mariani, Crisci, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Bocci, Chianale, Frigato, Galeazzi, Marantelli, Margiotta, Pedulli.

ART. 160.

Al comma 1, aggiungere, al termine del primo periodo, il seguente: Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull'applicazione del meccanismo del finanziamento tramite terzi, così come definito ai sensi della Direttiva 2006/32/CE.
1746-bis/VIII/160. 2.Tomaselli, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

Al comma 1, aggiungere, al termine del primo periodo, il seguente: Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull'applicazione del meccanismo del finanziamento tramite terzi, così come definito ai sensi della Direttiva 2006/32/CE.
1746-bis/VIII/160. 1.Mazzocchi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Una quota parte delle risorse di cui alla legge n. 979 del 1982, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e una quota parte delle risorse di cui all'articolo 12 della legge n. 183 del 1989 e al decreto legge n. 398 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 493 del 1993, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007, 30 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009 sono destinate a progetti diriqualificazione ambientale e di ripascimento dei litorali marini.
1746-bis/VIII/160. 5.Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto


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serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, indicando in particolare:
a) gli indirizzi che il Governo intende assumere per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;
b) le modalità con le quali le politiche dei diversi ministeri interessati sono coordinate ai fini degli obiettivi di cui alla lettera a);
c) le proposte di modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni che si rendano necessarie;
d) le misure che il Governo intende promuovere nelle sedi internazionali preposte all'implementazione del citato Protocollo di Kyoto».
1746-bis/VIII/160. 10.Il Relatore.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, indicando in particolare gli indirizzi e le misure concrete che il Governo intende assumere per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal medesimo Protocollo.
1746-bis/VIII/160. 10.(nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo l'articolo 160 aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

1. Al fine di realizzare quanto contenuto negli obiettivi dichiarati nel Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, relativamente al Regolamento REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione di sostanze chimiche), il Ministero della Salute, competente per l'attuazione delle norme relative alle sostanze e preparati pericolosi, di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico, predispone un Piano di Azione per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e per cooperare con l'Agenzia Europea per i prodotti chimici e la Commissione Europea.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per il potenziamento dell'attività di controllo e di valutazione dei prodotti chimici e dei preparati pericolosi, è istituita presso il Ministero della Salute l'Autorità competente per i prodotti chimici di seguito denominata Autorità.
3. L'Autorità provvede a:
a) determinare i criteri per l'identificazione delle sostanze prioritarie in cooperazione con l'Agenzia e le altre autorità degli Stati membri;
b) svolgere la valutazione delle sostanze selezionate in ambito comunitario, richiedere eventuali informazioni supplementari al dichiarante ed elaborare progetti di decisione debitamente motivati;
c) predisporre i fascicoli per avviare la procedura di restrizione, se ritiene che una determinata sostanza desti motivi di preoccupazione per la salute umana e l'ambiente;
d) prendere parte attivamente allo scambio di informazioni in ambito comunitario e partecipare in modo efficace ai processi decisionali riguardanti, in particolare, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione degli usi delle sostanze pericolose;
e) garantire la partecipazione alle attività dell'Agenzia europea per i prodotti chimici nominando propri rappresentanti ed esperti;
f) istituire un efficace sistema di controlli ufficiali relativo al rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento;


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g) contribuire alla creazione di una rete di sportelli di assistenza tecnica alle imprese per l'attuazione degli adempimenti previsti al Regolamento;
h) redigere relazioni periodiche sullo stato di attuazione del Regolamento da trasmettere alla Commissione europea.

4. Con decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono definite le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, articolata in strutture tecnico-scientifiche e amministrative.
5. Per far fronte agli oneri relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Autorità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
6. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 3, le risorse di cui al comma precedente sono utilizzate dai Ministeri della Salute, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dello Sviluppo Economico, sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto dagli stessi Ministeri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1746-bis/VIII/160. 01.Cacciari, Francescato.

Dopo l'articolo 160, inserire il seguente:

Art. 160-bis.
(Ridefinizione della destinazione degli incentivi previsti dal provvedimento CIP 6/92).

1. Dalle previsioni del Provvedimento del Comitato Interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 Aprile del 1992, vengono esclusi gli interventi su impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili.
1746-bis/VIII/160. 02.Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

ART. 161.

Al comma 1, sostituire le parole: Fondo per lo sviluppo sostenibile con le seguenti: Fondo per lo sviluppo eco-compatibile.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Fondo per lo sviluppo ecocompatibile.
1746-bis/VIII/161. 1.Bocci, Margiotta, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Fasciani, Frigato, Galeazzi, Gentili, Lomaglio, Longhi, Marantelli, Mariani, Pedulli, Realacci.

Al comma 1 dopo le parole: e informazione ambientale, inserire le seguenti: progetti di riqualificazione ambientale e di ripascimento dei litorali marini.
1746-bis/VIII/161. 4.Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia altresì progetti di partenariato pubblico/privato, anche a livello transnazionale, promossi congiuntamente da Istituzioni, Enti locali, Università, Centri di Ricerca e in collaborazione con le associazioni imprenditoriali delle piccole e medie imprese, per la promozione di progetti in favore della sostenibilità ambientale, inclusi quelli riguardanti l'efficienza energetica ed i servizi ad essa collegati.
1746-bis/VIII/161. 2.Mazzocchi.


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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia altresì progetti di partenariato pubblico/privato, anche a livello transnazionale, promossi congiuntamente da Istituzioni, Enti locali, Università, Centri di Ricerca e in collaborazione con le associazioni imprenditoriali delle piccole e medie imprese, per la promozione di progetti in favore della sostenibilità ambientale, inclusi quelli riguardanti l'efficienza energetica ed i servizi ad essa collegati.
1746-bis/VIII/161. 3.Tomaselli, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.


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ALLEGATO 3

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI

ART. 8.

Sopprimerlo.
1746-bis/VIII/8. 1.Mereu, D'Agrò, Adolfo, Mele, Lucchese.

ART. 25.

Sopprimerlo.
1746-bis/VIII/25. 1.Cacciari.

ART. 29.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel limite di 48.000 euro con le seguenti: nel limite di 70.000 euro.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
1746-bis/VIII/29. 1.Il Relatore.

Al comma 2, alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: e che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
1746-bis/VIII/29. 2.Cacciari.

ART. 84.

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: e, comunque, non possono essere impiegati per il finanziamento del Sistema alta velocità/alta capacità o per la costruzione di grandi opere che siano comprese nel Primo programma delle infrastrutture strategiche (Delibera CIPE n. 21/2001) o in altri Piani e Programmi, senza che sia stata dimostrata la redditività sulla base di un piano di fattibilità economico e finanziario.
1746-bis/VIII/84. 1.Cacciari.

ART. 129.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 113, comma 1, le parole: 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008, e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: 1.665 milioni di euro, 1.515 milioni di euro e 1.165 milioni di euro.
1746-bis/VIII/129. 1.Cacciari.


Pag. 203

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: dando priorità al proseguimento dei programmi già avviati di recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico.
1746-bis/VIII/129. 2.Cacciari.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: con particolare attenzione al proseguimento dei programmi già avviati di recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico.
1746-bis/VIII/129. 2.(nuova formulazione) Cacciari.

ART. 130.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 130.
(Interventi per Roma capitale della Repubblica e per la città di Bologna).

1. Per la prosecuzione degli interventi per Roma capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990 n. 396, è autorizzata la spesa di 18,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi all'Eur e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione della città dello sport a Tor Vergata.
2. Per la realizzazione della Metropolitana di Bologna, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. Per la realizzazione delle infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro da devolvere al comune di Bologna per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1746-bis/VIII/130. 1.Raisi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 130.
(Interventi per Roma capitale della Repubblica).

Per la prosecuzione degli interventi per Roma capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990 n. 396, è autorizzata la spesa di 18,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi all'Eur e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione della città dello sport a Tor Vergata.
1746-bis/VIII/130. 2.Raisi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il finanziamento della progettazione e realizzazione delle opere della «Pedemontana dei Castelli», attraverso i relativi sottopassaggi ed interventi di viabilità e di collegamento viario, è autorizzato un contributo in favore della provincia di Roma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
1746-bis/VIII/130. 3.Rugghia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la salvaguardia dei bacini idrici dei laghi di Castel Gandolfo e di Nemi e del patrimonio boschivo del Parco dei Castelli Romani, è autorizzato un contributo in favore della provincia di Roma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.


Pag. 204

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
1746-bis/VIII/130. 4.Rugghia.

ART. 135.

Al comma 1, premettere i seguenti:
01. I dati analitici sulle opere infrastrutturali, a totale o parziale carico dello Stato, sono raccolti ed archiviati in forma di schede elettroniche relative a ciascuno degli interventi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il modello di scheda elettronica, le modalità di raccolta e archiviazione e di creazione di un flusso unico di dati attraverso idonee forme di raccordo fra il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'Osservatorio sui contratti pubblici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la banca dati di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003 e il sistema operativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), istituito in attuazione dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
02. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è predisposto sulla base dei dati di cui al comma 01 del presente articolo e contiene:
a) l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici complessivamente rientranti nel programma, con l'indicazione, per ciascuna voce, della data di inserimento, degli elementi descrittivi relativi alla localizzazione e alle dimensioni, delle priorità nella allocazione delle risorse finanziarie statali;
b) l'articolazione delle voci in livelli successivi di dettaglio: macroopere, opere, interventi, sottointerventi, con codici che individuino ogni riferimento in modo univoco e coerente con il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) di cui alla Delibera CIPE 19 dicembre 2003, n. 126;
c) la previsione di costo, le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento per ciascuna delle voci e delle relative articolazioni, aggiornate alla data di presentazione del programma;
d) lo stato della progettazione, dell'iter amministrativo, delle procedure di aggiudicazione, dell'avanzamento dei lavori, la data prevista di completamento;
e) i dati riassuntivi e previsionali sui flussi finanziari, articolati secondo la fonte.

03. Ai fini degli adempimenti connessi alla raccolta e archiviazione dei dati di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007, 1 milione di euro per l'anno 2008 e 1 milione di euro per l'anno 2009. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente,
a) sostituire la rubrica con la seguente: Sistema informativo sugli investimenti infrastrutturali e finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale;
b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
1746-bis/VIII/135. 1.Il Relatore.


Pag. 205

Sostituire il comma 1, con il seguente:
Nell'ambito dei finanziamenti per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, previsti nell'allegata Tabella F, 5 milioni di euro sono destinati alle esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.
1746-bis/VIII/135. 4.Cacciari.

Al comma 1, dopo le parole: e 2009, di cui aggiungere le seguenti: 15 milioni di euro per il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, 10 milioni per l'ammodernamento della strada statale jonica 106 e.
1746-bis/VIII/135. 10.Tassone, Lucchese.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed escludendo le opere e gli interventi già finanziati da leggi speciali.
1746-bis/VIII/135. 2.Cacciari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che le singole opere siano corredate di parere favorevole di valutazione di impatto ambientale.
1746-bis/VIII/135. 3.Cacciari.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'impiego del contributo quindicennale di cui al comma 1 del presente articolo e del fondo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005, sono subordinati agli accertamenti sull'attuazione del Primo Programma delle infrastrutture strategiche (Delibera CIPE n. 121/2001), avviati al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nella riunione del 29 settembre 2006 e alle ulteriori verifiche che si rendessero necessarie per valutare la spesa complessiva prevista per le grandi opere e i reali impegni assunti dallo Stato al fine di ridefinire le priorità di intervento.
1746-bis/VIII/135. 5.Cacciari.

ART. 141.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli introiti derivanti dall'attuazione della direttiva ai sensi del comma 1 saranno destinati all'istituzione di un Fondo da utilizzare per interventi ed opere di mitigazione degli impatti ambientali.
1746-bis/VIII/141. 1.Cacciari.

ART. 142.

Al comma 3, sostituire le parole: è fissato nel due per cento con le seguenti: resta fissato nell'un per cento.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire i periodi secondo, terzo e quarto con il seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2007 l'ANAS S.p.A, sottopone a pedaggio reale tutti i tratti autostradali in gestione. I conseguenti introiti sono destinati per il 50 per cento al finanziamento delle attività di vigilanza e di controllo di cui al presente articolo e per il restante 50 per cento all'attività di manutenzione delle tratte autostradali in gestione.
1746-bis/VIII/142. 2.Dussin.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1746-bis/VIII/142. 1.Il Relatore.


Pag. 206

ART. 216.

Alla tabella B, Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente alla Tabella F, Interventi per calamità naturali, Ministero dell'economia e delle finanze, appostare le seguenti variazioni:
(4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7451)
2007: + 100.000;
2008: + 100.000;
2009: + 100.000.
1746-bis/VIII/Tab.B.2.Lucchese, Adolfo, Mereu.

ART. 216.

Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture:
2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.
1746-bis/VIII/Tab.B.3.Il relatore.

Alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

Conseguentemente alla Tabella F, interventi per calamità naturali, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
(4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap.7452)
2007: + 20.000;
2008: + 30.000;
2009: + 30.000.
1746-bis/VIII/Tab. B.1.Lucchese, Adolfo, Mereu.

Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

Conseguentemente alla Tabella D, voce: legge n. 183 del 1989: Difesa del suolo apportare le seguenti modificazioni:
2007: + 15.000;
2008: + 15.000;
2009: + 15.000.
1746-bis/VIII/Tab. B.4.Cacciari.


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ALLEGATO 4

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

ORDINI DEL GIORNO

La VIII Commissione,
premesso che:
l'articolo 52 «Assicurazione dei rischi da calamità naturali» fa riferimento alla legge n. 311/2004, della quale viene confermato il comma 202 con la precisazione che il provvedimento riguarda i fabbricati privati; restando invariato il regime assicurativo volontario, la istituzione del fondo di garanzia (50 milioni per l'anno 2005) affidato alla gestione della CONSAP; l'emanazione di un regolamento con il quale definire le modalità di attuazione del fondo stesso;
il disegno di legge Finanziaria 2007 aggiunge un altro comma (202-bis) dal quale si rileva che le polizze assicurative di qualsiasi tipo di danno ai fabbricati di proprietà di privati stipulate successivamente alla entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma ricomprendono anche i rischi derivanti da calamità naturali;
il comma 2, (capoverso 202-bis) adombra un sistema assicurativo obbligatorio in contrasto con il precedente comma 1 (ex 202), facendo sorgere il dubbio se resti valido quanto indicato al comma 1 circa il Fondo di garanzia e se rimanga confermata la gestione da parte della CONSAP, ovvero se sul regolamento occorra acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari,

impegna il Governo:

a chiarire il contenuto dei due commi citati;
a chiarire quale disposizione sia in vigore tra le seguenti:
quelle che il regolamento debba definire le «misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative»;
quelle che il regolamento debba disciplinare «modalità e termini della estensione della copertura assicurativa, a tutte le polizze in vigore alla medesima data».
0/1746-bis/VIII/1.Adolfo, Mereu, Tassone.

La VIII Commissione,
premesso che:
l'articolo 139 del disegno di legge finanziaria autorizza una spesa destinata alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Umbria e Marche, colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997;
occorre un ulteriore sforzo da parte dello Stato, per contribuire alla definitiva chiusura del processo di ricostruzione in atto nelle predette regioni;


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i recenti e gravi eventi alluvionali occorsi in talune zone delle Marche, inoltre, comportano la necessità di fare fronte in misura adeguata all'emergenza derivante da tali eventi,

impegna il Governo:

a) a prevedere una ulteriore forma di finanziamento in favore delle regioni Umbria e Marche, tale da rispondere alle legittime esigenze dei territori interessati per il definitivo completamento della ricostruzione post-terremoto;
b) a provvedere ai necessari interventi, in termini giuridici e finanziari, per il sostegno alle popolazioni e alle imprese della regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006.
0/1746-bis/VIII/2. Galeazzi.

La VIII Commissione,
premesso che:
l'articolo 139 del disegno di legge finanziaria autorizza una spesa destinata alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Umbria e Marche, colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997;
occorre un ulteriore sforzo da parte dello Stato, per contribuire alla definitiva chiusura del processo di ricostruzione in atto nelle predette regioni;
i recenti e gravi eventi alluvionali occorsi in talune zone delle Marche, inoltre, comportano la necessità di fare fronte in misura adeguata all'emergenza derivante da tali eventi,

impegna il Governo:

a) a prevedere una ulteriore forma di finanziamento in favore delle regioni Umbria e Marche, tale da rispondere alle legittime esigenze dei territori interessati per il definitivo completamento della ricostruzione post-terremoto;
b) a provvedere ai necessari interventi, in termini giuridici e finanziari, per il sostegno alle popolazioni e alle imprese delle regioni Marche, Veneto e Liguria, colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006.
0/1746-bis/VIII/2.(nuova formulazione) Galeazzi, Dussin.

La VIII Commissione,
premesso che la ricostruzione nelle regioni Umbria e Marche, colpite dal sisma del settembre 1997, è in fase molto avanzata e tuttavia è necessario affrontare alcune questioni legate allo stato di emergenza proclamato all'indomani del sisma,

impegna il Governo

a disciplinare le modalità di restituzione da parte dei cittadini e delle imprese dei tributi e dei contributi sospesi al momento del sisma, in analogia a quanto stabilito per i cittadini colpiti dagli eventi alluvionali in Piemonte e dai fenomeni sismici in Sicilia, che hanno definito in maniera automatica la propria posizione relativi ai tributi e contributi non versati per effetto delle sospensioni a suo tempo concesse, versando il 10 per cento delle somme dovute (per la Sicilia con legge n. 289 del 2002 e all'alluvione del Po con legge n. 350 del 2003).
0/1746-bis/VIII/3.Bocci.


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ALLEGATO 5

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ORDINI DEL GIORNO

La VIII Commissione,
premesso che:
il 15 marzo 1944 la città di Cassino fu rasa al suolo da un violento bombardamento;
Cassino fu l'epicentro della linea Gustav, dove i tedeschi resistettero agli alleati per circa nove mesi;
il PRG della nuova Cassino previde lo sviluppo in pianura, per cui la Cassino medievale, posizionata a ridosso di Montecassino, fu lasciata sepolta sotto le macerie;
buona parte di quella zona non è stata più toccata, per cui sotto le macerie giacciono ancora morti e molte bombe e proiettili inesplosi;
durante vari incendi estivi nelle montagne di Montecassino sono intervenute varie esplosioni, il che significa che il sito ha bisogno di bonifica;
sarebbe opportuno accorpare la vecchia Cassino alla nuova città per utilizzarla come parco della memoria e museo della Guerra che potrebbe diventare di interesse turistico internazionale, avendo combattuto in quei mesi dei 43-44 i giovani di decine di nazioni,

impegna il Governo

a reperire risorse per bonificare il sito di Cassino per completare l'opera di ricostruzione post-bellica.
0/1746-bis/VIII/4.Picano, Mariani.


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ALLEGATO 6

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

ORDINI DEL GIORNO

La VIII Commissione,
premesso che:
il collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo, più usualmente denominato Pedemontana Lombarda, è una infrastruttura viaria fondamentale per dare risposta concreta alle esigenze di mobilità dei cittadini e delle realtà economiche e sociali della Lombardia e di tutto il nord Italia, come tale è da considerarsi prioritaria per lo sviluppo infrastrutturale della regione e dell'intero Paese e per tale motivo è stato inserito nel «1o Programma nazionale delle infrastrutture dei preminente interesse strategico nazionale», approvato con delibera CIPE del 21 dicembre 2001, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
fin dagli anni '60 tale opera veniva considerata necessaria per una adeguata infrastrutturazione delle aree urbanizzate di Varese, Como, Lecco e Bergamo quale funzionale collegamento trasversale est-ovest a nord del nodo metropolitano di Milano densamente popolato nonché, oggi, quale connessione strategica con l'aeroporto di Malpensa;
in data 3 aprile 2000 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro per la «Riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità della Regione Lombardia», in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma, sottoscritta in data 3 marzo 1999 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, Massimo D'Alema, e il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, che individua tra gli interventi prioritari riconducibili ai «Sistemi tangenziali e collegamenti autostradali» la Pedemontana Lombarda;
in data 11 aprile 2005, in attuazione della legge 443/2001, è stata sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Presidente della Regione Lombardia l'Intesa Generale Quadro avente ad oggetto la realizzazione delle opere infrastrutturali previste in territorio lombardo dal Programma CIPE sopra richiamato tra le quali era inclusa la Pedemontana Lombarda;
in data 22 marzo 2006 il CIPE ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare della Pedemontana Lombarda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 190/2002 e che la relativa delibera è in corso di formalizzazione (deliberazione n. 77 del 22 marzo 2006);
la mancata pubblicazione della detta deliberazione CIPE sta di fatto bloccando qualsiasi ulteriore avanzamento della procedura attuativa dell'opera;
la Regione Lombardia con l'adesione delle 4 province interessante (Bergamo, Como, Milano e Varese) e con il consenso del Ministero delle Infrastrutture


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e dell'ANAS ha promosso, in data 19 luglio 2006, un Accordo di Programma per la realizzazione dell'infrastruttura con la finalità che lo stesso sia uno strumento idoneo per accelerare la procedure attuative dell'opera garantendo contestualmente l'accompagnamento e, quanto più possibile, la condivisione delle scelte da parte dei rappresentanti delle comunità locali;
tale Accordo ha previsto la partecipazione anche dei Sindaci dei 78 Comuni coinvolti dal progetto i quali, riunitisi in Assemblea il 14 settembre scorso per l'elezione di sette loro rappresentanti all'interno del Comitato per la definizione del testo dell'Accordo, hanno espresso all'unanimità la condivisione sul progetto e la volontà di procederne speditamente all'attuazione;
il Consiglio Regionale della Lombarda, in data 27 luglio 2006, ha approvato a larghissima maggioranza un ordine del giorno concernente priorità e richieste della Regione Lombardia al Governo nazionale;
negli incontri svoltisi il 29 luglio 2006 e, successivamente, il 2 ottobre scorso, tra il Ministro alle Infrastrutture, Antonio Di Pietro, ed il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, è stato condiviso che la Pedemontana Lombarda è in assoluto, nel quadro delle infrastrutture strategiche per la Lombardia, la prima tra le priorità;
l'equilibrio complessivo del piano finanziario dell'intera opera necessita di un cospicuo contributo pubblico e che anche per dare attuazione a primi lotti funzionali occorre prevedere lo stanziamento di risorse pubbliche a supporto dell'indebitamento a carico del concessionario;
recenti studi attestano che, in Lombardia, su ogni chilometro di asfalto passano 22.900 tonnellate di merci, contro le 7.100 della media nazionale - una delle concentrazioni più alte al mondo. E che nel 2010 in Lombardia, se venissero realizzate la Pedemontana Lombarda, la Brebemi e la Tangenziale est esterna di Milano, la velocità media nelle ora di punta dei veicoli sul sistema autostradale e tangenziale milanese sarebbe di 72 Km/h, mentre, in assenza di essi, la velocità media sarà di 23 Km/h,

impegna il Governo:

a) a ultimare urgentemente le procedure di formalizzazione della deliberazione CIPE n. 77 del 22 marzo 2006, contenente l'approvazione del progetto preliminare della Pedemontana Lombarda e a pubblicarla immediatamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b) a confermare gli impegni programmatori e il reperimento delle risorse per la realizzazione della Pedemontana Lombarda e a prevedere una apposita articolazione per:
assegnare alla Regione Lombardia il contributo annuale di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 78, lettera e);
stanziare a favore della Regione Lombardia, nell'ambito dei finanziamenti di cui alla legge n. 443 del 2001:
1) 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per l'anno 2008 per lo sviluppo della progettazione della Pedemontana Lombarda;
2) un contributo quindicennale di 80 milioni di euro a partire dal 2009 per la realizzazione dei relativi lotti prioritari da Malpensa a Vimercate e i primi lotti delle tangenziali di Varese e di Como;
attuare i termini dell'intesa raggiunta in materia tra Governo e Regione Lombardia.
0/1746-bis/VIII/5.Marantelli.


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La VIII Commissione,

premesso che:

il porto di Genova è il primo porto del Mediterraneo e le merci dirette al Nord Italia e al Nord Europa spesso vengono sbarcate nei porti del Nord Europa per carenze di collegamenti autostradali e infrastrutturali da e per il porto di Genova;
impegna il Governo
a finanziare il «terzo valico» per il collegamento del porto di Genova al Nord e le «bretelle autostradali».
0/1746-bis/VIII/6.Longhi, Benvenuto.


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ALLEGATO 7

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
preso atto che, nell'ambito di detto stato di previsione, assumono particolare rilievo le unità previsionali di base relative alla protezione civile, transitate nel Centro di responsabilità n. 3 Tesoro, e quelle concernenti le calamità naturali e il risanamento e la ricostruzione delle zone terremotate;
rilevato che l'articolo 52 del disegno di legge finanziaria introduce, di fatto, l'obbligo di assicurazione per i rischi derivanti dalle calamità naturali, con riguardo agli immobili privati;
rammentato che una norma di tale tenore era prevista nell'articolo 46 del disegno di legge finanziaria per il 2004 e che tale norma fu soppressa nel corso dell'esame parlamentare, anche a seguito di una segnalazione trasmessa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alle Camere il 20 novembre 2003, in cui si evidenziava un contrasto tra l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria e gli interessi dei consumatori; infatti, l'obbligatorietà di tale polizza avrebbe recato un effetto distorsivo della concorrenza e un pregiudizio per il corretto computo dell'alea per i grandi eventi calamitosi fra i diversi territori e, quindi, fra i titolari degli immobili nelle diverse zone soggette a rischi differenziati di vicende calamitose;
considerato che lo Stato, in tale ambito, deve avere un ruolo attivo e diretto, per il reale e primario interesse pubblico in gioco e per le conseguenze di enorme impatto sulle comunità locali;
osservato che la previsione di una disposizione in materia di assicurazione obbligatoria sui rischi derivanti da calamità naturale dovrebbe essere più opportunamente disciplinata in un provvedimento articolato, che preveda una consistente dotazione finanziaria destinata al Fondo di garanzia per sostenere le nuove assicurazioni degli immobili privati, nonché specifiche detrazioni fiscali per i privati;
visto il contenuto degli articoli 138 e 139 del disegno di legge finanziaria, che autorizzano una spesa triennale destinata alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici, rispettivamente, nel territorio della regione Molise nel 2002, nonché nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997;
considerata l'assoluta necessità di garantire un ulteriore sforzo da parte dello Stato, per contribuire alla definitiva chiusura del processo di ricostruzione in atto nelle predette regioni;


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preso atto dei recenti eventi alluvionali occorsi in talune zone della Liguria e delle Marche e segnalata la necessità di fare fronte in misura adeguata all'emergenza derivante da tali eventi con specifici provvedimenti statali;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:
sia soppresso l'articolo 52 del disegno di legge finanziaria;
e con le seguenti osservazioni:
1) si segnala l'opportunità di prevedere un nuovo limite di impegno quindicennale in favore delle regioni Umbria e Marche, tale da rispondere alle legittime esigenze dei territori interessati per il definitivo completamento della ricostruzione post-terremoto;
2) si raccomanda di intervenire in maniera organica per la chiusura degli interventi nelle aree delle regioni Molise e Puglia interessate dal sisma dell'ottobre 2002, restituendo dignità e speranza alle popolazioni colpite;
3) si sottolinea, altresì, l'opportunità di provvedere con urgenza ai necessari e specifici provvedimenti, giuridici e finanziari, di sostegno alle popolazioni delle regioni Liguria, Marche e Veneto, colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006, che esigono un adeguato intervento dello Stato.


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ALLEGATO 8

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che tale stato di previsione reca, quanto alla competenza, spese per complessivi 735,1 milioni di euro, ossia una riduzione rispetto alle previsioni assestate del 2006, sia relativamente agli stanziamenti di competenza, che per i residui e le autorizzazioni di cassa;
segnalato che la gran parte degli stanziamenti di competenza, pari a 300,2 milioni di euro, appartiene alla parte capitale e precisamente all'U.P.B. 1.2.3.6 Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale, con circa 217,3 milioni di euro in termini di competenza e di cassa al capitolo 7090;
rilevato, inoltre, che lo stanziamento di competenza, pari a 92 milioni di euro e pressoché invariato rispetto alle previsioni assestate del 2006, che si concentra soprattutto nell'U.P.B. 4.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali, per un importo di 86,1 milioni di euro, di cui 68 milioni di euro destinati all'attuazione del protocollo di Kyoto;
espressa la necessità di promuovere un incremento adeguato delle risorse destinate alla difesa del suolo ed alla tutela dell'assetto idrogeologico;
valutate positivamente le misure di rilancio delle politiche di sostenibilità ambientale e di incentivazione in favore del rispetto dei parametri previsti dal Protocollo di Kyoto, che segnano una netta inversione di tendenza rispetto al passato;
sottolineata, pertanto, la valenza particolarmente positiva delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria in materia ambientale e considerato anche il rilevante effetto che esse intendono ottenere nel senso della promozione e del sostegno ai comportamenti ambientalmente sostenibili;
rilevata l'opportunità di intervenire sull'articolo 50 del disegno di legge finanziaria, nel senso di non compromettere - con inidonee misure quali la liquidazione o la fusione per incorporazione ad altre società - l'operatività della SOGESID, che svolge un ruolo di assoluto rilievo nell'ambito delle risorse idriche per le regioni del Mezzogiorno;
segnalata l'esigenza di fornire con sollecitudine un segnale di chiarezza in materia di gestione dei servizi idrici;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:
a) siano fortemente incrementate le risorse destinate agli interventi per la


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difesa del suolo e la tutela idrogeologica del territorio, in un'ottica di prevenzione del rischio, che risulta l'unica strategia realmente adeguata per fronteggiare i danni periodicamente prodotti in tale delicato settore dagli eventi naturali che, con sempre maggiore frequenza, investono il nostro Paese;
b) siano ulteriormente rafforzate le interessanti iniziative contenute nel disegno di legge finanziaria per la promozione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, operando con la necessaria flessibilità su un'impostazione comune delle politiche pubbliche in campo ambientale, che affronti in maniera trasversale la definizione di interventi per lo sviluppo sociale ed economico del Paese;
c) sia modificato l'articolo 50 del disegno di legge finanziaria, affidando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, il compito di rideterminare ruoli e funzioni affidati alla SOGESID, sulla scorta di una verifica dello stato di avanzamento della missione della società e degli obiettivi sinora raggiunti;
d) anche al fine di conseguire positivi effetti in termini organizzativi ed economici, sia affrontata con decisione e in maniera unitaria, da parte del Governo, la questione del trasferimento agli Enti parco nazionali della responsabilità per la gestione delle riserve naturali statali ricadenti, in tutto o in parte, all'interno dei parchi stessi, secondo le linee di indirizzo già indicate anche nell'ambito della Conferenza Stato-regioni;
e) sia inserita una apposita voce nell'ambito del fondo speciale di conto capitale, di cui alla tabella B, al fine di prevedere adeguate forme di copertura per gli interventi legislativi da approvare nel corso dell'anno 2007 in materia di ambiente e tutela del territorio;
e con le seguenti osservazioni:
1) si raccomanda di predisporre con urgenza un intervento legislativo in materia di gestione dei servizi idrici, nella consapevolezza della natura di bene pubblico rappresentato da una risorsa primaria e fondamentale per l'intera comunità come l'acqua, definendo le modalità di gestione;
2) si segnala l'esigenza di introdurre apposite misure per l'implementazione del regolamento comunitario «REACH», che entrerà in vigore il prossimo anno, finanziando, per un verso, l'istituzione di un'agenzia nazionale che si interfacci con l'agenzia europea a Helsinki, e, per l'altro, azioni di sostegno a vantaggio delle piccole e medie imprese;
3) sia prestata la massima attenzione alla disposizione di cui all'articolo 149 del disegno di legge finanziaria, adottando le opportune misure transitorie affinché il trasferimento delle funzioni in materia irrigua alle regioni del Mezzogiorno interessate non risulti eccessivamente oneroso;
4) con riferimento all'articolo 141 del disegno di legge finanziaria, si valuti l'opportunità di destinare i maggiori introiti derivanti dalla tassazione a carico di autoveicoli pesanti, conseguente al recepimento della direttiva 2006/38/CE, a un fondo per la mitigazione ambientale, al fine di evitare che tali entrate possano confluire indistintamente negli stanziamenti destinati alle opere pubbliche;
5) considerata l'importanza di ampliare il tessuto delle aree protette di rilievo nazionale, si valuti l'opportunità di promuovere all'interno del disegno di legge finanziaria, come già accaduto per gli anni precedenti, l'istituzione a livello statale di nuovi parchi e, in particolare, del Parco geominerario delle zolfare di Sicilia;


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6) si raccomanda, inoltre, di rafforzare, nell'ambito dei progetti di riqualificazione ambientale, le iniziative finalizzate al ripascimento dei litorali marini;
7) con riferimento all'articolo 25, si rileva l'esigenza di destinare lo specifico fondo ivi previsto a misure di mitigazione degli impatti ambientali ovvero di compensazione nell'ipotesi di modifiche irreversibili dello stato dei luoghi, nello spirito e nel rispetto delle direttive europee in materia ambientale, e con la previsione che i decreti di cui al comma 2 siano sottoposti anche al concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


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ALLEGATO 9

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che tale stato di previsione reca spese per complessivi 3.801 milioni di euro e che, per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centro di responsabilità, i centri di responsabilità derivano dal processo di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge n. 181 del 2006;
valutato positivamente, nel suo complesso, l'impianto della manovra con riferimento agli specifici settori di competenza della VIII Commissione e preso atto del carattere particolarmente articolato delle relative disposizioni, per le quali si rinvia alle considerazioni contenute nell'ambito dei singoli rilievi di seguito elencati;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:
a) sia incrementato in misura consistente il capitolo 1690, relativo al «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione», il quale, avendo una consistenza di 212,7 milioni di euro con una riduzione di 98 milioni di euro rispetto al dato assestato 2006, deve essere riportato, quanto meno, ad un livello non inferiore a 300 milioni di euro;
b) sia ampliato il tetto massimo di spese detraibili ai fini dell'applicazione delle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie di cui all'articolo 29 del disegno di legge finanziaria, portandolo almeno alla misura di 70.000 euro, anche al fine di contribuire al consolidamento di un incentivo che ha costantemente favorito una politica di miglioramento della situazione abitativa del Paese, che ha dato impulso al settore dell'edilizia ed ai comparti collegati, che ha consentito l'adeguamento consistente del patrimonio immobiliare, con la riemersione significativa di aree di evazione fiscale e di lavoro nero o irregolare, nonché con un meccanismo di sostanziale autofinanziamento; del resto, su tale misura si è espressa favorevolmente la VIII Commissione con la risoluzione 8-00011, approvata all'unanimità nel settembre scorso;
c) considerato il positivo e notevole intervento, anche in termini economici, che la manovra di bilancio e, in particolare, l'articolo 135 del disegno di legge finanziaria realizzano in materia di opere infrastrutturali strategiche, sia compiuto ogni possibile sforzo per la definizione di un quadro unitario e realistico delle priorità


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di ammodernamento infrastrutturale del Paese, che tenga conto delle prioritarie e grandi esigenze dei territori interessati, da individuare con il metodo del dialogo con le regioni e con il Parlamento;
d) in questo quadro, sia promossa - anche mediante l'integrazione del citato articolo 135 - una rigorosa ricognizione delle risorse disponibili e dello stato di avanzamento delle opere comprese nelle numerose delibere adottate dal CIPE sin dal 2001, mediante la realizzazione di una regia unitaria, che metta insieme le informazioni e i dati esistenti e che possa costituire la base per la successiva indicazione delle priorità di investimento infrastrutturale;
e) sia inserita una apposita voce nell'ambito del fondo speciale di conto capitale, di cui alla tabella B, al fine di prevedere adeguate forme di copertura per gli interventi legislativi, da approvare nel corso dell'anno 2007, in materia di ammodernamento infrastrutturale, politiche della casa e riqualificazione edilizia e urbanistica;

e con le seguenti osservazioni:
1) si raccomanda di proseguire nel rafforzamento delle politiche di investimento nel Mezzogiorno, oltre che mediante il completamento del processo di metanizzazione delle regioni meridionali, anche attraverso la realizzazione delle opere infrastrutturali di maggiore rilievo, nel cui ambito si inseriscono, anzitutto, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria (al cui completamento sono assegnati il Fondo di garanzia sulle autostrade e ferrovie metropolitane e, anche alla luce della risoluzione approvata dalla Camera dei deputati lo scorso 11 ottobre, le risorse di provenienza FINTECNA, sino ad oggi destinate al progetto del ponte sullo Stretto di Messina), l'ammodernamento della strada statale n. 106 «Jonica» e gli interventi di viabilità ed infrastrutturali in Sicilia, secondo le priorità definte dall'articolo 14 del decreto-legge n. 262 del 2006, collegato alla manovra finanziaria;
2) al contempo, occorre prestare la dovuta e massima attenzione agli investimenti pubblici nel Centro e nel Nord del Paese, che scontano un problema infrastrutturale gravissimo a causa della congestione di diversi nodi urbani, anche per la mole del trasporto merci su gomma; in tal senso, le specifiche priorità vanno identificate nel confronto costruttivo con le regioni e sulla base dell'esigenza di creare un sistema organico di intermodalità, di mobilità e di trasporto;
3) All'articolo 135, comma 2, del disegno di legge finanziaria, si segnala l'esigenza che il relativo contributo, già finalizzato allo sviluppo dei programmi di potenziamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto, sia in particolare rivolto all'adeguamento e all'ammodernamento degli impianti e degli apparati di vigilanza delle strutture e delle installazioni;
4) all'articolo 142 del disegno di legge finanziaria, risulta opportuno effettuare una chiara scelta in materia di riordino dell'ANAS, in quanto, attesa l'affermazione del positivo principio di separazione e autonomia delle diverse ed eterogenee funzioni che competono alla stessa società, vanno sciolti i nodi del futuro assetto organizzativo e funzionale da attribuire, anche con il contributo attivo del Parlamento, alla struttura che si occuperà del controllo e della vigilanza sul settore stradale e autostradale;
5) all'articolo 140 del disegno di legge finanziaria, vanno fissate le priorità da seguire per gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, puntando sul completamento delle opere in fase di ultimazione e di forte profilo innovativo;
6) in linea generale, appare opportuno affrontare la legislazione speciale per le città, operando una ricognizione della normativa esistente e dei relativi finanziamenti e proponendo l'unificazione in un unico contesto giuridico della legislazione vigente in materia, che si ispiri ai principi di semplificazione delle procedure e di


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definizione delle risorse disponibili per il completamento dei relativi interventi;
7) nell'ambito della legislazione speciale per le città, considerata l'insufficienza della dotazione finanziaria per far fronte agli interventi previsti dalla legislazione speciale per Venezia, si valuti la possibilità di integrare l'articolo 129 del disegno di legge finanziaria, nel senso di garantire ai predetti e fondamentali interventi adeguate risorse finanziarie;
8) si verifichi l'opportunità di introdurre specifiche misure di sostegno e valorizzazione dei centri storici, secondo principi di snellimento, semplificazione e sburocratizzazione delle procedure, ed eventualmente estendendo a tali realtà il modello degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie, anche tenendo conto del testo normativo già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura;
9) all'articolo 21 del disegno di legge finanziaria, relativo alle «zone franche urbane», valuti la Commissione di merito l'esigenza di esplicitare che le risorse finanziarie, comunque da incrementare, ed i relativi meccanismi giuridici ed amministrativi siano applicabili alle grandi aree metropolitane del Mezzogiorno ed alle zone di particolare degrado sociale nelle aree urbane dei comuni di più ridotte e medie dimensioni;
10) si segnala l'esigenza di promuovere decise iniziative per la riqualificazione edilizia e urbana (anche attraverso il rifinanziamento del programma «Contratti di quartiere»), che, secondo quanto indicato dalla VIII Commissione con l'approvazione della risoluzione 8-00011, possano contribuire all'ammodernamento delle strutture abitative, anche mediante l'utilizzo di tecniche costruttive di avanguardia (incentivando - tra l'altro - il rispetto delle misure antisismiche), e possano dare vita ad una politica di forte rilancio delle ristrutturazioni edilizie nel Paese, tale da favorire, per un verso, una ricognizione dei profili di sicurezza abitativa sul territorio e da fungere, per altro verso, da elemento di sostegno per il miglioramento della qualità delle costruzioni, con indubbi effetti positivi anche in termini occupazionali;
11) andrebbe affrontato con coraggio ed incisività il tema delle politiche abitative e della casa, anche mediante un rilancio degli strumenti di edilizia residenziale pubblica, l'introduzione di modelli innovativi di collaborazione pubblico-privato, nonché l'estensione della detraibilità delle locazioni a tutte le tipologie contrattuali, e non solo a quelle relative agli affitti per gli studenti, innalzandone il limite massimo;
12) a tal fine, tra le altre misure, si verifichi la possibilità di integrare l'articolo 29 del disegno di legge finanziaria, nel senso di prorogare le agevolazioni fiscali (della detrazione IRPEF del 36% e dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10%) anche per l'acquisto degli immobili abitativi ristrutturati dalle imprese, secondo quanto originariamente previsto dalla norma introdotta nel 2002;
13) appare assolutamente urgente un intervento integrativo e correttivo sul decreto legislativo n. 163 del 2006, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, evitando di creare negative incertezze e pericolose paralisi nel settore;
14) in questo settore, anche a fronte della significativa spesa a carico del bilancio statale per il funzionamento dell'Autorità di vigilanza, occorre intervenire con decisione sull'assetto organizzativo e funzionale dell'Autorità medesima, facendo sì che questa operi coerentemente per la realizzazione dei compiti di istituto, mirando alla effettiva razionalizzazione del controllo pubblico del settore degli appalti;


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15) si raccomanda di affrontare, con adeguate modifiche normative, il problema derivante dall'attuazione del comma 5 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, che ha innovato in modo ingiustificato le modalità di compensazione dell'IVA per la prestazione di servizi resi da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, e che rischia di porre in forte difficoltà le piccole e medie imprese.


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ALLEGATO 10

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che tale stato di previsione reca spese per complessivi 3.801 milioni di euro e che, per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centro di responsabilità, i centri di responsabilità derivano dal processo di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge n. 181 del 2006;
valutato positivamente, nel suo complesso, l'impianto della manovra con riferimento agli specifici settori di competenza della VIII Commissione e preso atto del carattere particolarmente articolato delle relative disposizioni, per le quali si rinvia alle considerazioni contenute nell'ambito dei singoli rilievi di seguito elencati;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:
a) sia incrementato in misura consistente il capitolo 1690, relativo al «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione», il quale, avendo una consistenza di 212,7 milioni di euro con una riduzione di 98 milioni di euro rispetto al dato assestato 2006, deve essere riportato, quanto meno, ad un livello non inferiore a 300 milioni di euro;
b) sia ampliato il tetto massimo di spese detraibili ai fini dell'applicazione delle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie di cui all'articolo 29 del disegno di legge finanziaria, portandolo almeno alla misura di 70.000 euro, anche al fine di contribuire al consolidamento di un incentivo che ha costantemente favorito una politica di miglioramento della situazione abitativa del Paese, che ha dato impulso al settore dell'edilizia ed ai comparti collegati, che ha consentito l'adeguamento consistente del patrimonio immobiliare, con la riemersione significativa di aree di evazione fiscale e di lavoro nero o irregolare, nonché con un meccanismo di sostanziale autofinanziamento; del resto, su tale misura si è espressa favorevolmente la VIII Commissione con la risoluzione 8-00011, approvata all'unanimità nel settembre scorso;
c) considerato il positivo e notevole intervento, anche in termini economici, che la manovra di bilancio e, in particolare, l'articolo 135 del disegno di legge finanziaria realizzano in materia di opere infrastrutturali strategiche, sia compiuto ogni possibile sforzo per la definizione di un quadro unitario e realistico delle priorità


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di ammodernamento infrastrutturale del Paese, che tenga conto delle prioritarie e grandi esigenze dei territori interessati, da individuare con il metodo del dialogo con le regioni e con il Parlamento;
d) in questo quadro, sia promossa - anche mediante l'integrazione del citato articolo 135 - una rigorosa ricognizione delle risorse disponibili e dello stato di avanzamento delle opere comprese nelle numerose delibere adottate dal CIPE sin dal 2001, mediante la realizzazione di una regia unitaria, che metta insieme le informazioni e i dati esistenti e che possa costituire la base per la successiva indicazione delle priorità di investimento infrastrutturale;
e) sia inserita una apposita voce nell'ambito del fondo speciale di conto capitale, di cui alla tabella B, al fine di prevedere adeguate forme di copertura per gli interventi legislativi, da approvare nel corso dell'anno 2007, in materia di ammodernamento infrastrutturale, politiche della casa e riqualificazione edilizia e urbanistica;

e con le seguenti osservazioni:
1) si raccomanda di proseguire nel rafforzamento delle politiche di investimento nel Mezzogiorno, oltre che mediante il completamento del processo di metanizzazione delle regioni meridionali, anche attraverso la realizzazione delle opere infrastrutturali di maggiore rilievo, nel cui ambito si inseriscono, anzitutto, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria (al cui completamento sono assegnati il Fondo di garanzia sulle autostrade e ferrovie metropolitane e, anche alla luce della risoluzione approvata dalla Camera dei deputati lo scorso 11 ottobre, le risorse di provenienza FINTECNA, sino ad oggi destinate al progetto del ponte sullo Stretto di Messina), l'ammodernamento della strada statale n. 106 «Jonica» e gli interventi di viabilità ed infrastrutturali in Sicilia, secondo le priorità definte dall'articolo 14 del decreto-legge n. 262 del 2006, collegato alla manovra finanziaria;
2) al contempo, occorre prestare la dovuta e massima attenzione agli investimenti pubblici nel Centro e nel Nord del Paese, che scontano un problema infrastrutturale gravissimo a causa della congestione di diversi nodi urbani, anche per la mole del trasporto merci su gomma; in tal senso, le specifiche priorità vanno identificate nel confronto costruttivo con le regioni e sulla base dell'esigenza di creare un sistema organico di intermodalità, di mobilità e di trasporto;
3) All'articolo 135, comma 2, del disegno di legge finanziaria, si segnala l'esigenza che il relativo contributo, già finalizzato allo sviluppo dei programmi di potenziamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto, sia in particolare rivolto all'adeguamento e all'ammodernamento degli impianti e degli apparati di vigilanza delle strutture e delle installazioni;
4) all'articolo 142 del disegno di legge finanziaria, risulta opportuno effettuare una chiara scelta in materia di riordino dell'ANAS, in quanto, attesa l'affermazione del positivo principio di separazione e autonomia delle diverse ed eterogenee funzioni che competono alla stessa società, vanno sciolti i nodi del futuro assetto organizzativo e funzionale da attribuire, anche con il contributo attivo del Parlamento, alla struttura che si occuperà del controllo e della vigilanza sul settore stradale e autostradale;
5) all'articolo 140 del disegno di legge finanziaria, vanno fissate le priorità da seguire per gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, puntando sul completamento delle opere in fase di ultimazione e di forte profilo innovativo;
6) in linea generale, appare opportuno affrontare la legislazione speciale per le città, operando una ricognizione della normativa esistente e dei relativi finanziamenti e proponendo l'unificazione in un unico contesto giuridico della legislazione vigente in materia, che si ispiri ai principi di semplificazione delle procedure e di


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definizione delle risorse disponibili per il completamento dei relativi interventi;
7) nell'ambito della legislazione speciale per le città, considerata l'insufficienza della dotazione finanziaria per far fronte agli interventi previsti dalla legislazione speciale per Venezia, si valuti la possibilità di integrare l'articolo 129 del disegno di legge finanziaria, nel senso di garantire ai predetti e fondamentali interventi adeguate risorse finanziarie;
8) si verifichi l'opportunità di introdurre specifiche misure di sostegno e valorizzazione dei centri storici, secondo principi di snellimento, semplificazione e sburocratizzazione delle procedure, ed eventualmente estendendo a tali realtà il modello degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie, anche tenendo conto del testo normativo già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura;
9) all'articolo 21 del disegno di legge finanziaria, relativo alle «zone franche urbane», valuti la Commissione di merito l'esigenza di esplicitare che le risorse finanziarie, comunque da incrementare, ed i relativi meccanismi giuridici ed amministrativi siano applicabili alle grandi aree metropolitane del Mezzogiorno ed alle zone di particolare degrado sociale nelle aree urbane dei comuni di più ridotte e medie dimensioni;
10) si segnala l'esigenza di promuovere decise iniziative per la riqualificazione edilizia e urbana (anche attraverso il rifinanziamento del programma «Contratti di quartiere»), che, secondo quanto indicato dalla VIII Commissione con l'approvazione della risoluzione 8-00011, possano contribuire all'ammodernamento delle strutture abitative, anche mediante l'utilizzo di tecniche costruttive di avanguardia (incentivando - tra l'altro - il rispetto delle misure antisismiche), e possano dare vita ad una politica di forte rilancio delle ristrutturazioni edilizie nel Paese, tale da favorire, per un verso, una ricognizione dei profili di sicurezza abitativa sul territorio e da fungere, per altro verso, da elemento di sostegno per il miglioramento della qualità delle costruzioni, con indubbi effetti positivi anche in termini occupazionali;
11) andrebbe affrontato con coraggio ed incisività il tema delle politiche abitative e della casa, anche mediante un rilancio degli strumenti di edilizia residenziale pubblica, l'introduzione di modelli innovativi di collaborazione pubblico-privato, nonché l'estensione della detraibilità delle locazioni a tutte le tipologie contrattuali, e non solo a quelle relative agli affitti per gli studenti, innalzandone il limite massimo;
12) a tal fine, tra le altre misure, si verifichi la possibilità di integrare l'articolo 29 del disegno di legge finanziaria, nel senso di prorogare le agevolazioni fiscali (della detrazione IRPEF del 36 per cento e dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento) anche per l'acquisto degli immobili abitativi ristrutturati dalle imprese, secondo quanto originariamente previsto dalla norma introdotta nel 2002;
13) appare assolutamente urgente un intervento integrativo e correttivo sul decreto legislativo n. 163 del 2006, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, evitando di creare negative incertezze e pericolose paralisi nel settore;
14) in questo settore, anche a fronte della significativa spesa a carico del bilancio statale per il funzionamento dell'Autorità di vigilanza, occorre intervenire con decisione sull'assetto organizzativo e funzionale dell'Autorità medesima, facendo sì che questa operi coerentemente per la realizzazione dei compiti di istituto, mirando alla effettiva razionalizzazione del controllo pubblico del settore degli appalti;


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15) si raccomanda di considerare l'attuazione del comma 5 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, che ha innovato le modalità di compensazione dell'IVA per la prestazione di servizi resi da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili e che rischia di porre in difficoltà le piccole e medie imprese.