XII Commissione - Marted́ 17 ottobre 2006

TESTO AGGIORNATO AL 19 OTTOBRE 2006


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ALLEGATO 1

Legge finanziaria per l'anno 2007. (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. (C. 1747 Governo).

EMENDAMENTI, ARTICOLI AGGIUNTIVI E
ORDINI DEL GIORNO

ART. 5.

All'articolo 5, comma 16, lettere a) e b) sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario e inserire, alla fine il seguente comma:
16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal precedente comma 16.
1746-bis/XII/5. 1. Ulivi, Lisi, Conti Angela Napoli.

ART. 42.

Al comma 5, dopo le parole: all'Inail inserire le seguenti: agli ordini e collegi professionali e loro federazioni regionali e nazionali.
1746-bis/XII/42. 1. Mancuso, Lisi, Conti, Ulivi, Angela Napoli.

ART. 43.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Nell'ambito delle farmacie gestite in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice Civile, con decorrenza dal 1o gennaio 2007, i familiari collaboratori non farmacisti dovranno versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.
1746-bis/XII/43. 1. Ulivi, Lisi, Conti, Angela Napoli, Mancuso.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifica dell'articolo 1, comma 294, n. 266/2005).

1. All'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «non sono soggetti ad esecuzione forzata», sono inserite le seguenti: «né ad obbligo di accantonamento da parte delle Tesorerie dello Stato, né ad alcuna sospensione dell'accreditamento, anche per quanto attiene alle contabilità speciali del medesimo Ministero».
1746-bis/XII/46. 01.Il Relatore.


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ART. 47.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani-ONAOSI).

1. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306 come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente: «e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni.».
2. Lo statuto dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani non può prevedere finalità o attività operative, funzionali e gestionali diverse da quelle previste dall'articolo 1, della Legge 7 luglio 1901, n. 306. Nel caso tale statuto, alla data di entrata in vigore della presentelegge, non sia conforme alle finalità del citato articolo 1, della legge n. 306/1901, gli organi competenti provvedono a conformarlo in maniera corrispondente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi inutilmente i 30 giorni il Ministro dell'interno vi provvede in maniera sostitutiva allo scopo nominando un commissario straordinario.»
1746-bis/XII/47. 01. Pellegrino, Lion, Mancuso, Ulivi.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani-ONAOSI).

1. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306 come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente: «e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni.».
1746-bis/XII/47. 01. (Nuova formulazione) Pellegrino, Lion, Mancuso, Ulivi.

ART. 60.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1,4 per cento con le seguenti: dell'0,4 per cento.
Conseguentemente:
Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/XII/60. 1.Lucchese, Capitanio Santolini.

Al comma 1, lettera c), numero 3) dopo le parole: riduzione della spesa complessiva del personale aggiungere le seguenti: con esclusione del personale infermieristico.
1746-bis/XII/60. 3.Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f)
all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: «legge 24 novembre 2003, n. 326 aggiungere le seguenti: Il trasferimento ad una diretta gestione previdenziale obbligatoria dei contributi già versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove richiesto dall'interessato, produce gli effetti e avviene secondo modalità fissate secondo i rispettivi ordinamenti dalla gestione previdenziale ricevente.
1746-bis/XII/60. 2.Il Relatore.


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ART. 84.

Al comma 10, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «All'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2007».
1746-bis/XII/84. 1. Lucchese, Capitanio Santolini.

ART. 86.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis
(Diritto allo studio dei minori italiani all'estero).

1. Per il diritto allo studio dei minori con cittadinanza italiana residenti all'estero, appartenenti a nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, o privi di sostegno familiare, è erogato un assegno, entro un limite massimo di 200 euro, a titolo di contributo al pagamento della retta scolastica annuale nella scuola dell'obbligo.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro della politiche per la famiglia, sono stabiliti i criteri per l'individuazione della situazione socio economica disagiata del minore o del nucleo familiare di cui al comma 1.
3. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla abrogazione dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1746-bis/XII/86. 01. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Assegno di solidarietà per i cittadini anziani residenti all'estero).

1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in condizioni socioeconomiche disagiate, ai sensi del comma 2, e che risiedono all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità l'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 100 euro.
2. Sono considerati in condizioni socioeconomiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.
3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.
4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile abitativo adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.
5. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


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Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 61,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1746-bis/XII/86. 02. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

ART. 88.

Al comma 1, lettera b), quarto periodo: aggiungere in fine le seguenti parole: o attraverso misure equivalenti, quali la riduzione delle convenzioni con i privati
1746-bis/XII/88. 11. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

All'articolo 88, lettera b), quarto periodo, aggiungere le seguenti parole: o attraverso misure equivalenti.
1746-bis/XII/88. 4. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b) sopprimere il sesto periodo le parole da: In ogni caso l'accertato verificarsi fino alle parole copertura dei mancati obiettivi;
2) alla lettera g) sopprimere il capovero 1);
3) alla lettera
n), sopprimere le parole da: a decorrere dal 1o gennaio 2007 fino alle parole: pari a 41 euro;
4) sopprimere le lettere q), r), s).

Conseguentemente, dopo la lettera u), è aggiunta la seguente:
v) le Regioni sono tenute ad istituire procedure di controllo sull'appropriatezza dell'assistenza specialistica e farmaceutica, basate sulla verifica sistematica delle prescrizioni eccedenti appositi tetti di spesa, determinati per ciascun medico di medicina generale, in corrispondenza del numero dei propri assistiti, distinti per fasce di età e di bisogno assistenziale. I tetti di spesa devono essere fissati in modo da conseguire una complessiva riduzione della spesa sanitaria per l'assistenza specialistica e farmaceutica, a livello regionale, non inferiore al 10 per cento.
1746-bis/XII/88.5. Lisi, Conti, Mancuso, Angela Napoli, Ulivi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo:
Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, assicura l'attività di mancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, sono sostituite dalle seguenti: per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e finanze per l'attività di affrancamento alle Regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di


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cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività.

Conseguentemente nella Tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
1746-bis/XII/88.23.Il Relatore.

Al comma 1, lettera f), sono apportate le seguenti modifiche: le parole: gli anni 2007 e seguenti sono sostituite dalle parole: per l'anno 2007.
Conseguentemente dopo le parole: andamenti effettivi della spesa aggiungere la seguenti parole: 2007; per ciascuno degli anni 2008 e seguenti, l'AIFA provvede in ogni caso ad adottare entro il mese di ottobre dell'anno precedente le misure idonee a garantire, nell'anno di riferimento, il rispetto dei tetti di spesa previsti dalla vigente normativa, fermo restando la rideterminazione di tali misure, in corso d'anno, sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa.
1746-bis/XII/88.28.Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le lettere l), m) con le seguenti:
l) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce la Commissione unica per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle Regioni, dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni, di proporre soluzioni organizzative tendenti a razionalizzare la rete dei servizi, di riclassificare le prestazioni;
m) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1o febbraio 2007 le regioni procedono alla riduzione fino al 20 per cento dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per prestazioni di diagnostica di laboratorio;
m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2 della Legge 23 dicembre 1994, n. 742, è fissato nella misura di euro 44, 00.
1746-bis/XII/88.2.Bianchi, Grassi.

Al comma 1, sopprimere le lettere m) ed r).
1746-bis/XII/88.6. Lucchese, Capitanio Santolini.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole da: 50 per cento fino alla fine con le seguenti: il 75 per cento degli importi delle tariffe previste per le medesime prestazioni nel citato decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996 per l'anno 2007 e del 50 per cento per l'anno 2008.
Conseguentemente all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007,
1746-bis/XII/88.27.Il Relatore.


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Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento

Conseguentemente dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis
(Aumento tassa superalcolici).

A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del Decreto legislativo 507/1995) è aumentata del 14 per cento.
1746-bis/XII/88.3.Fabris.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 90 per cento.
1746-bis/XII/88.7. Lucchese, Capitanio Santolini.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.
1746-bis/XII/88.8. Lucchese, Capitanio Santolini.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.
1746-bis/XII/88.9. Lucchese, Capitanio Santolini.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.
1746-bis/XII/88.10. Lucchese, Capitanio Santolini.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

Conseguentemente:
Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 142 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/XII/88.12. Lucchese, Capitanio Santolini.

Al comma 1, lettera n) sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente:

Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 142 milioni di euro annui a decorrete dall'anno 2007.
1746-bis/XII/88.15. Lucchese, Capitanio Santolini.


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Al comma 1, lettera n) sopprimere le parole da: Per le prestazioni erogate in regime fino alla fine della lettera.
Conseguentemente:

Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 142 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/XII/88.14. Lucchese, Capitanio Santolini.

All'articolo 88 comma 1, lettera n) secondo e terzo periodo dopo le parole: assistiti non esenti aggiungere le seguenti: ad eccezione dei minori in età pediatrica.
Conseguentemente all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: a 1.005 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.105 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007,
1746-bis/XII/88. 26.Zanotti.

All'articolo 88, comma 1, lettera h), dopo le parole: codice bianco, gli assistiti non esenti si aggiunge: ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso per richiedere la prescrizione di contraccezione d'emergenza.
1746-bis/XII/88. 20. Poretti, Pellegrino, Cancrini.

Al comma 1, lettera n), sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente:
Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 142 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/XII/88.13. Lucchese, Capitanio Santolini.

Al punto n) e dopo le parole: oneri più elevati aggiungere il seguente periodo: Sono esentati dal pagamento della quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, la cui condizione è stata codificata sia come codice bianco che come codice verde, i bambini in età pediatrica.
2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma precedente si provvede mediante la seguente disposizione: A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
1746-bis/XII/88.21.Cancrini, Poretti.


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Al comma 1 lettera p) dopo le parole: esami diagnostici e di laboratorio aggiungere le seguenti: qualora tale impedimento non sia dovuto a fattori oggettivi.
Conseguentemente all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole:
a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: a 1.005 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.105 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/XII/88.24.Il Relatore.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: della prestazione usufruita aggiungere le seguenti: tranne nei casi di oggettivo e crtificato impedimento.
1746-bis/XII/88.1. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

Al comma 1, sopprimere la lettere q), r) e s).
Conseguentemente:
Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/XII/88.16. Lucchese, Capitanio Santolini.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).
Conseguentemente:
Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/XII/88.17. Lucchese, Capitanio Santolini.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).
1746-bis/XII/88.18. Lucchese, Capitanio Santolini.

Al comma 1, sopprimere la lettera u).
1746-bis/XII/88.19. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 2 aggiungere i seguenti commi:
2-bis. Nell'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente deduzioni per oneri, dopo la lettera 1-ter è inserita la seguente: 1-quater: le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante tatuaggio o microchip e


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per l'iscrizione all'anagrafe. Le tipologie di animali per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono quelle indicate dal decreto del ministro delle finanze n. 289 del 6 giugno 2001, recante regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta.
2-ter. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2006.

Conseguentemente alla Tabella A di cui all'articolo 216 comma 1, recante fondo speciale di parte corrente alla voce relativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze sono apportate le seguenti riduzioni:
2007: - 25.000;
2008: - 25.000;
2009: - 25.000.
1746-bis/XII/88. 22.Ceccacci, Rubino, Di Virgilio.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 21 ottobre 2005 n. 219 è sostituito dal seguente: «Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati nei Paesi dell'Unione europea la cui normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale all'estero, in regime di reciprocità, da parte di aziende perimenti ubicate sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alle immissioni in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea».
1746-bis/XII/88. 25.Burtone.

Dopo l'articolo 88 inserire il seguente:

Art. 88-bis.

1. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio, 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.
2. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 1 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia italiana del farmaco.
3. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 2 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 1 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
4. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio, 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore


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nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice Istat sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.
1746-bis/XII/88.01.Il Relatore.

Dopo l'articolo 88 inserire il seguente:

Art. 88-bis.

1. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.
2. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 1 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia italiana del farmaco. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le Aziende farmaceutiche titolari dell'A.I.C. nella cessione dei prodotti al dettagliante debbono assicurare un margine di utile non inferiore al 25 per cento.
3. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 2 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 1 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
4. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio, 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice Istat sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.
1746-bis/XII/88.01.(nuova formulazione).Il Relatore.

Dopo l'articolo 88 inserire il seguente:

Art. 88-bis.
(Nuova disciplina dell'utilizzo dei fondi per il finanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano Sanitario Nazionale)

1. La quota delle disponibilità finanziarie complessive del servizio sanitario nazionale, da vincolare alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è fissata all'1,3 per cento di tale disponibilità ed è ripartita tra le Regioni, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, le Regioni, ai fini dell'accesso alle risorse di cui al comma 1, elaborano specifici progetti in attuazione del vigente piano sanitario nazionale In fase di prima applicazione, per il triennio 2007-2009, i progetti di cui al presente comma sono elaborati in riferimento:
a) alle seguenti aree tematiche a carattere generale: rilancio delle attività di


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prevenzione; riorganizzazione delle cure primarie, implementazione del governo clinico;
b) ai seguenti aspetti specifici: attuazione del piano nazionale della prevenzione di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e sua integrazione con ulteriori iniziative di contrasto ai fattori di rischio per la salute, quali: l'abitudine al fumo, una dieta inappropriata, l'inattività fisica, il consumo di alcool; attuazione del piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa di cui all'intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006; sperimentazione del modello assistenziale integrato di cure primarie, configurante la casa della salute; iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, delle partorienti e del neonato; iniziative per la presa in carico dei soggetti fragili, tematica assistenziale delle malattie rare; implementazione della rete di unità spinali unipolari anche al fine di assicurare l'integrale copertura sul territorio nazionale; promuovere interventi a favore della salute degli immigrati; promozione della qualità nel Servizio Sanitario Nazionale; qualificare e potenziare le attività di tutela della salute sui luoghi di lavoro.
3. Le regioni presentano al Ministero della salute i progetti di cui al precedente comma, che sono ammessi al finanziamento con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con l'erogazione alle singole regioni dell'80 per cento dell'importo ripartito ai sensi del comma 1. L'erogazione del rimanente importo è subordinata all'esito favorevole dell'attività di verifica della realizzazione dei progetti regionali, affidata al comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
4. Sono abrogati il secondo periodo dell'articolo 1, comma 34 ed il comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5. Per il triennio 2007-2009 è confermato il vincolo per gli importi di cui:
a) al Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, approvato con l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, con estensione all'anno 2009;
b) al Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, approvato con intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006, con estensione all'anno 2009.
1746-bis/XII/88. 02. Il Relatore.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. Tutti gli assistiti del servizio sanitario nazionale che hanno superato i 60 anni di età hanno diritto a due cicli di cure termali; per il secondo ciclo, anche i soggetti esenti, sono obbligati al pagamento del ticket.

Conseguentemente, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, covertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/XII/88. 03. Lucchese, Capitanio Santolini.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. I benefici previsti dalla legge n. 210 del 1992 sono altresì estesi ai soggetti


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danneggiati, minori, cerebrolesi o invalidi a causa di vaccinazione che non abbiano potuto presentare domanda di indennizzo nel triennio successivo alla entrata in vigore della suddetta legge.

Conseguentemente, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, covertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/XII/88. 04. Lucchese, Capitanio Santolini.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

All'articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è apportata la seguente modifica:
1) Alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: «Tale ridefinizione in ogni caso non dovrà riguardare i medicinali altamente innovativi e da DNA ricombinante, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993.
1746-bis/XII/88. 05. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

ART. 89.

Al comma 1, sostituire le parole: delle regioni, con le seguenti: della Regione siciliana e delle regioni Sardegna.
1746-bis/XII/89. 1. Lucchese, Capitanio Santolini.

Al comma 2, sostituire le parole: 60,5 milioni con le seguenti: 50,5 milioni e conseguentemente sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 93, comma 1, sostituire le parole da: e tre importi pari a 3 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: e un importo pari a 3 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi, diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione delle erogazioni ai pazienti dei farmaci orfani, un importo pari a 13 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per l'utilizzazione delle cellule staminali adulte e un importo pari a 3 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro».
1746-bis/XII/89. 3. Lucchese, Capitanio Santolini.

Al comma 2 sopprimere la lettera a).
1746-bis/XII/89. 2. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) dopo le parole: case della salute sopprimere le seguenti: per 10 milioni di euro;
b) alla lettera b) dopo le parole: e del neonato sopprimere le seguenti: per 10 milioni di euro;


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c) alla lettera e) dopo la parola: rare sopprimere le seguenti: per 30 milioni di euro;
d) alla lettera d) dopo la parola: unipolari sopprimere le seguenti: per 10,5 milioni di euro.
1746-bis/XII/89. 4. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole: 18 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, con le seguenti: 20 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente nella tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
1746-bis/XII/89. 5. Il relatore.

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

Art. 89-bis.
(Adeguamento strutture comunitarie all'Albo istituito presso il Ministero della Giustizia)

Il Ministero della Giustizia provvede di concerto con i servizi delle ASL competenti per territorio a verificare, entro il 30 giugno 2007 se le comunità terapeutiche che sono iscritte nell'Albo di cui all'articolo 116 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 soddisfano i requisiti minimi di funzionalità delle strutture comunitarie definiti dall'atto di intesa Stato-regioni del 5 agosto 1999, repertorio atti n. 740 pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1o ottobre 1999. A partire da tale data le comunità terapeutiche iscritte nell'Albo di cui al primo comma hanno sei mesi di tempo per adeguarsi, pena l'esclusione dall'Albo medesimo, a tali requisiti.
1746-bis/XII/89. 01. Cancrini, Poretti.

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure concernenti il Ministero della salute - Arretrati indennizzi).

1. Al fine di consentire alla competente direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, anche mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro di per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Conseguentemente nella Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 500;
2008: - 500;
1746-bis/XII/89. 03. Il relatore.

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

Art. 89-bis.

Nella legge 14 marzo 2001, n. 125 dopo l'articolo 14-bis è inserito il seguente:

Art. 14-ter.
(Divieto di propaganda per superalcolici).

È vietata la pubblicità con qualunque mezzo delle bevande alcoliche con tasso alcolico superiore al 12 per cento.
La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una


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sanzione pecuniaria da euro 30.000 a euro 100.000 a carico del committente e del diffusore.
1746-bis/XII/89. 02. Cancrini.

ART. 90.

Dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

Art. 90-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza odontoiatrica)

1. Con le modalità previste dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel rispetto del principio della invarianza della spesa da far gravare sulle complessive disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, entro il 30 aprile 2007, si provvede alla integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con apposito allegato, nel quale sono precisate le prestazioni da garantire uniformemente sul territorio nazionale in materia di programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità, con eventuale necessaria rimodulazione compensativa delle altre prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza.
2. Per le prestazioni di assistenza odontoiatrica o di fornitura e applicazione di protesi dentarie, ricomprese in un elenco definito, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro della salute con la indicazione della relativa tariffa massima esigibile dal soggetto richiedente ed erogate da strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario nazionale e da professionisti e strutture private accreditati, il limite di detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è elevato dal 19 per cento ad una più alta percentuale fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro il limite massimo di minori entrate di 90 milioni di euro per l'anno 2008 e di 76 milioni di euro per l'anno 2009 e seguenti.
3 Le disposizioni di cui al precedente comma restano in vigore fino all'attivazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Conseguentemente nella Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 90.000;
2009: - 76.000.
1746-bis/XII/90. 01. Il relatore.

ART. 93.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: tenuto conto prioritariamente delle regioni meridionali ed insulari.
1746-bis/XII/93. 5. Il Relatore.

Al comma 1, le parole da: tre importi pari a 3 milioni di euro..., sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: due importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e un importo pari a 6 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
1746-bis/XII/93. 1. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.


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Al comma 1, dopo le parole: cellule staminali, aggiungere le seguenti: adulte.
1746-bis/XII/93. 2. Lucchese, Capitanio Santolini.

Al comma 1 dopo le parole: l'utilizzazione di cellule staminali, aggiungere la seguente parola: somatiche.
1746-bis/XII/93. 3. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse previste nella Tabella C, allegata alla presente legge, del Fondo per le attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono destinate per 15,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007-2008-2009, allo sviluppo di programmi di ricerca medica e scientifica da svolgersi nelle strutture sanitarie delle regioni del Mezzogiorno.
1746-bis/XII/93. 4. Bianchi, Grassi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse previste nella Tabella C, allegata alla presente legge, del Fondo per le attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono destinate per 15,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007-2008-2009, allo sviluppo di programmi di ricerca medica e scientifica da svolgersi nelle strutture sanitarie delle regioni del Mezzogiorno, e da impegnarsi entro l'anno di vigenza del bando. In caso contrario, la somma rientra nelle disponibilità del Fondo.
1746-bis/XII/93. 4.(nuova formulazione). Bianchi, Grassi, Palumbo.

ART. 94.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità «a secco», la data di scadenza e il numero di lotto riportati sul confezionamento esterno dei medicinali per uso umano devono essere stampati per le confezioni che verranno prodotte a partire dal 1o ottobre 2007, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.
* 1746-bis/XII/94. 1. Bianchi, Grassi.

Al comma 2, sostituire le parole: sulle confezioni con le seguenti: sul confezionamento esterno.

Al medesimo comma 2, dopo le parole: devono essere stampati inserire le seguenti: per le confezioni che verranno prodotte a partire dal 1o ottobre 2007.
* 1746-bis/XII/94. 10. Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: e devono essere leggibili otticamente.
** 1746-bis/XII/94. 4. Lucchese, Capitanio Santolini.

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: e devono essere leggibili otticamente.
** 1746-bis/XII/94. 5. Ulivi, Lisi, Conti, Angela Napoli, Mancuso.

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: e devono essere leggibili otticamente.
** 1746-bis/XII/94. 6. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,


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n. 540 e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:
t) l'indicazione di un'auto stilizzata riportata all'interno di un triangolo rosso e recante la dicitura «Attenti alla guida» al fine di segnalare la situazione di pericolo. Tale indicazione deve essere altresì riportata sul foglietto illustrativo del medicinale. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano in particolare ai farmaci sedativi, ipnotici, tranquillanti, antidepressivi, antistaminici, cardiovascolari, agli ormoni nonché ai farmaci per la vista, antinfiammatori, alle anfetamine e ai diuretici.
1746-bis/XII/94. 3. Lucchese, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per ridurre i costi e al contempo fornire la medesima assistenza farmaceutica si avvia una sperimentazione che renda possibile, a fronte della prescrizione del medico, la somministrazione di dosi individuali sfuse di medicinali, in particolare di fascia A, da parte del farmacista. La sperimentazione deve cominciare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1746-bis/XII/94. 2. Poretti, Pellegrino, Dioguardi, Cancrini.

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in apposito registro.
1746-bis/XII/94. 7. Ulivi, Lisi, Conti, Angela Napoli, Mancuso.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. All'articolo 66, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo le parole: «...disponga di una persona responsabile del magazzino in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale» aggiungere le parole: «o in medicina veterinaria».
1746-bis/XII/94. 8. Mancuso, Lisi, Conti, Ulivi, Angela Napoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis):
Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002 n. 112, sono soppresse le parole da: «ad esclusione» fino a: «30 dicembre 1992 n. 539»
1746-bis/XII/94. 9. Il Relatore.

Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

Art. 94-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 409, della legge finanziaria 2006)

1. All'articolo 1, comma 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole «le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medicodiagnostici in vitro e i dispositivi su misura»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro


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l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 euro a 45.000, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con Università e Istituti di ricerca o con esperti del settore».
c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modifiche azioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)».
1746-bis/XII/94. 01. Il Relatore.

ART. 99.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis.
Saranno costituiti centri di riferimento regionali presso la Regione siciliana, la Regione Puglia e presso le altre regioni interessate.
1746-bis/XII/99. 1. Lucchese, Capitanio Santolini

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente articolo:

Art. 99-bis.
(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol).

1. Al fine di prevenire gli incidenti stradali legati al consumo di alcol e limitare i costi economici e sociali connessi al trattamento delle conseguenti lesioni e menomazioni, all'articolo 14 della legge 14 marzo 2001, n. 125 il comma 1 è sostituito dal seguente: «nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche».
2. Per contrastare i negativi effetti sullo stato di salute provocati dal consumo di


Pag. 349

alcol in età adolescenziale e giovanile, nella legge 14 marzo 2001, n. 125, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

Art. 14-bis.
(Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori degli anni diciotto).

1. Nei luoghi di pubblici esercizi è vietata la vendita di bevande alcoliche ai soggetti minori di anni diciotto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 689 del Codice Penale, la violazione della disposizione di cui al comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 3.000 ad euro 6.000.
3. La modifica del vigente Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 88, comma 4, della presente legge, prevede l'attribuzione di priorità alle iniziative di educazione sanitaria per la prevenzione in materia di consumo di alcol.
1746-bis/XII/99. 02. Il Relatore.

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente articolo:

Art. 99-bis
(Misure per combattere l'esercizio abusivo di professione sanitaria).

1. Al fine di contrastare l'esercizio abusivo di professione sanitaria e l'aggravio di costi per il trattamento dei conseguenti danni alla salute, in caso di condanna per violazione dell'articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature appartenenti all'esercente la professione sanitaria o a colui che ha abusivamente esercitato la professione sanitaria, ovvero appartenenti a società alle quali l'uno o l'altro partecipano, le quali siano State utilizzate per l'esercizio abusivo della professione sanitaria.
1746-bis/XII/99. 03. Il Relatore.

Dopo l'articolo 99 inserire il seguente:

Art. 99-bis.
(Rifinanziamento della legge n. 285 del 28 agosto 1997).

1. Viene reistituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dalla legge n. 285 del 28 agosto 1997 al quale vengono assegnati 150 milioni di euro per ciascun degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla Tabella C:

Oggetto del provvedimento
2007
2008
2009
Decreto legge n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974; disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11-CONSOB-cap. 1560).- 10.000 - 10.000 - 10.000
Legge n. 16 del 1990: e legge n. 137 del 2001: disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni a cittadini e imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti e interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - accordi ed organismi internazionali - cap. 1680).- 10.000 - 10.000 - 10.000


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Oggetto del provvedimento
2007
2008
2009
Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - editoria - cap. 2183 - 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - editoria cap. 7442)- 11.990 - 6.990 - 6.990
Decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.
Art. 4: Istituzione centro nazionale per l'informatica nella P.A. (3.1.2.23 - centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione - cap. 1707/P).
- 1.745 - 1.660 - 1.660
Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, legge finanziaria 1980:
Articolo 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680).
- 61.800 - 61.800 - 61.800
Legge n. 94 del 1997: modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, delega al Governo per l'individuazione delle u.p.b. del bilancio dello Stato:
Art. 7, comma 6 contributo in favore dell'istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4. - Istituti di ricerca e studi economici e congiunturali - cap. 1321).
- 2.000 - 2.000 - 2.000
Legge n. 128, del 1998: disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea:
Art. 19: nuove norme in materia di obiezione di coscienza (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - servizio civile nazionale - cap. 2185).
- 50.000 - 50.000 - 50.000
Decreto legislativo n. 285 del 1999: riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200).- 5.000 - 5.000 - 5.000
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525).- 100.000 - 100.000 - 100.000
Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115).- 100.000 - 100.000 - 100.000
Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
Art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (agenzia del demanio) (6.1.2.9. - agenzia del demanio - cap. 3901).
- 25.000 - 25.000 - 25.000
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - cap. 1692).- 100.000 - 100.000 - 100.000


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Oggetto del provvedimento
2007
2008
2009
Decreto legge n. 181 del 2006: disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri:
Art. 1, comma 19: adeguamento struttura P.C.M. per applicazione DL 181/2006 in materia di sport - (3.2.10.5 - Presidenza del Consiglio dei ministri - sport - cap. 7450).
- 46.996 - 46.996 - 46.696
Decreto legislativo n. 196 del 2003: codice in materia di protezione dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della Privacy - cap. 1733).- 8.000 - 8.000 - 8.000
Legge 287 del 1990: norme per la tutela della concorrenza e del mercato:
Art. 10 comma 7: somme da erogare per il finanziamento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato - (3.1.2.3 - dell'autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275).
- 6.560 - 6.560 - 6.560
Legge n. 451 del 1959: istituzione del capitolo «fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - spese generali di funzionamento cap. 2674).- 10.000 - 10.000 - 10.000
Legge n. 968 del 1969: e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni , dalla legge n. 437/1995 (articolo 4): «fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 spese generali di funzionamento - cap. 1916).- 7.738 - 7.738 - 7.738
Legge n. 549/1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
Art. 1 comma 43: contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - (2.1.2.3. - contributi a enti e altre associazioni - cap. 1551).
- 9.980 - 9.980 - 9-980
Regio decreto n. 263/1928: testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:
Art. 17 comma 1, esercito, marina e aeronautica (3.1.1.1 - spese generali di funzionamento cap. 1253).
- 30.000 - 30.000 - 30.000
Regio decreto n. 263/1928: testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:
Art. 17 comma 1: arma dei carabinieri (7.1.1.1 - spese generali di funzionamento - cap. 4840).
- 20.000 - 20.000 - 20.000
Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
Art. 22 comma 1: agenzie industria difesa (3.1.2.8 agenzie industrie difesa cap. 1360 - 3.2.3.6 - agenzie industrie difesa - cap. 7145).
- 10.000 - 10.000 - 10.000
Legge n. 163/1985: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - fondo unico per lo spettacolo e capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; - 5.2.3.9 - fondo unico per lo spettacolo capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223). - 44.000 - 54.000 - 94.000
Legge n. 292/1990: ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (2.1.2.10 - dell'Ente nazionale italiano per il turismo - (cap. 1381). - 10.000 - 10.000 - 10.000


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Oggetto del provvedimento
2007
2008
2009
Legge n. 549/1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
Art. 1 comma 43: contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;
- 3.1.2.3 - contributi a enti ed altri organismi - cap. 2100).
- 10.000 - 10.000 - 10.000
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068/1947: contributo all'organizzazione mondiale della sanità (4.1.2.3 - organizzazione mondiale della sanità - cap. 4320).- 5.000 - 5.000 - 5.000
Decreto legislativo n. 267/1993: riordinamento dell'istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - istituto superiore di sanità - cap. 3443). - 10.000 - 10.000 - 10.000
Decreto legge n. 269/2003: convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
Art. 48 comma 9 Agenzia italiana del farmaco;
(3.1.2.22 - agenzia italiana del farmaco - cap. 3458; 3.2.3.5 - agenzia italiana del farmaco - cap. 7230).
- 5.000 - 5.000 - 5.000
Legge n. 721/1954: istituzione del fondo scorte per le capitanerie di porto (4.1.1.1 - spese generali di funzionamento cap. 2121).- 3.000 - 3.000 - 3.000
Legge n. 394/1977: potenziamento dell'attività sportiva universitaria - (3.1.2.5 - altri investimenti per le università statali - cap. 1709).- 4.000 - 4.000 - 4.000
Legge n. 549/1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
Art. 1 comma 43: contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - 4.1.2.1 - contributi ad enti e altri organismi - cap. 2500.
- 16.186 - 16.186 - 16.186
Legge n. 68/1997: riforma dell'istituto nazionale per il commercio estero:
Art. 8 comma 1 lettera A: spese di funzionamento ICE (4.1.2.4 - istituto commercio estero - cap 2530).
- 46.000 - 46.000 - 46.000
Totali-600.005-604.850-834.610

(Importo stimato circa 600.005 milioni di euro per il 2007, 604.850 milioni di euro per il 2008 e 834.610 milioni di euro per il 2009).
1746-bis/XII/99. 01. Cancrini.

ART. 101.

Sopprimerlo.
* 1746-bis/XII/101. 1. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Sopprimerlo.
* 1746-bis/XII/101. 3. Burtone.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965,


Pag. 353

n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 185 milioni di euro nel 2007, 371 milioni di euro nel 2008 e 556 milioni nel 2009.
1746-bis/XII/101. 2. Lucchese, Capitanio Santolini.

ART. 192.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d)
finanziare la elaborazione di un piano nazionale per le coppie di fatto o le persone conviventi con vincoli di affettività che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo relativi all'attuazione dei diritti della persona.
1746-bis/XII/192. 1. Smeriglio, Dioguardi, Poretti, Caruso.

ART. 193.

Al comma 1, le parole: è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: è autorizzata una spesa di 300 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 113, comma 1 le dotazioni previste per l'apposito fondo sono diminuite di 200 milioni di euro per ogni anno del triennio.
1746-bis/XII/193. 1. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

ART. 197.

Le parole: 500 mila euro sono sostituite da: 1 milione di euro all'anno.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216 comma 1, recante fondo speciale di parte corrente, alla voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:
2007: - 500.000;
2008: - 500.000;
2008: - 500.000.
1746-bis/XII/197. 1. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Frias, Amici, Inconstante, Allam, Turco, Dato.

ART. 198.

Sostituire la parola: 50 milioni con le seguenti: 550 milioni.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 192, 193, 194, 199 e 205.
1746-bis/XII/198. 1. Capitanio Santolini, Lucchese.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante le entrate derivanti dall'aumento dal 6 per cento al 10 per cento della ritenuta unica delle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004.
1746-bis/XII/198. 6. Il Relatore

Al comma 1, le parole: 50 milioni di euro, sono sostituite con le seguenti: 100 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 113, comma 1, le dotazioni per l'apposito


Pag. 354

fondo, per l'anno 2007 sono diminuite di 50 milioni di euro.
1746-bis/XII/198. 2. Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

Al comma 2 dopo le parole: Il ministro della solidarietà sociale aggiungere: di concedo con i ministri delle politiche per la famiglia e della salute.
1746-bis/XII/198. 3. Burtone.

Al comma 2 dopo le parole: il ministro della solidarietà sociale aggiungere: di concerto con il ministro delle politiche per la famiglia.
1746-bis/XII/198. 4. Burtone.

Al comma 2, dopo le parole: con proprio decreto, sono inserite le seguenti: di concerto con il Ministro della salute.
1746-bis/XII/198. 5. Il Relatore.

ART. 199.

Sostituire le parole: la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente all'articolo 113, comma 1, le dotazioni per l'apposito fondo, per gli anni 2008 e 2009 sono diminuite di 50 milioni di euro.
1746-bis/XII/199. 1. Smeriglio, Dioguardi, Caruso.

ART. 202.

Sostituire ove ricorrono le parole: 30 giugno 2007 con le seguenti 31 dicembre 2007.
1746-bis/XII/202. 1. Capitanio Santolini, Lucchese.

Dopo l'articolo 202 aggiungere il seguente:

Art. 202-bis.

1. Il Ministro della solidarietà sociale, promuove e attua, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto un piano straordinario di intervento per la prosecuzione della sperimentazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo n. 237 del 1998. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante le entrate derivanti dall'aumento a decorrere dal 1o gennaio 2007 dal 6 per cento al 10 per cento della ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004.
1746-bis/XII/202. 01. Il Relatore.

ART. 204.

Aggiungere il seguente comma:
2. L'erogazione dei fondi è stabilita d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
1746-bis/XII/204. 1. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

ART. 205.

Al comma 1, le parole: 5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 113, comma 1, le dotazioni per l'apposito fondo, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 sono diminuite di 5 milioni di euro.
1746-bis/XII/205. 2. Smeriglio, Dioguardi, Caruso.


Pag. 355

Aggiungere il seguente comma:
2. L'erogazione dei fondi è stabilita d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
1746-bis/XII/205. 1. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Dopo l'articolo 205, inserire il seguente:
Art. 205-bis. - (Misure in favore dei giovani negli incarichi per studi e consulenze conferiti dalla pubblica amministrazione). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, nonché le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso conferiscano studi ed incarichi di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, riservano il 30 per cento di tali studi ed incarichi di consulenza a persone di età inferiore a 45 anni.
1746-bis/XII/205. 01. Pellegrino, Lion.

Alla Tabella C, alla voce: Legge n. 328 del 2000, Art. 20 comma 8: «Fondo da ripartire per le politiche sociali»:
2007: + 374;
2008: + 374;
2009: + 621.

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla Tabella C:

Oggetto del provvedimento
2007
2008
2009
Decreto legge n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974; disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11-CONSOB-cap. 1560).- 10.000 - 10.000 - 10.000
Legge n. 16 del 1990: e legge n. 137 del 2001: disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni a cittadini e imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti e interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - accordi ed organismi internazionali - cap. 1680).- 10.000 - 10.000 - 10.000
Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - editoria - cap. 2183 - 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - editoria cap. 7442)- 11.990 - 6.990 - 6.990
Decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.
Art. 4: Istituzione centro nazionale per l'informatica nella P.A. (3.1.2.23 - centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione - cap. 1707/P).
- 1.745 - 1.660 - 1.660
Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980:
Articolo 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680).
- 61.800 - 61.800 - 61.800


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Oggetto del provvedimento
2007
2008
2009
Legge n. 94 del 1997: modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, delega al Governo per l'individuazione delle u.p.b. del bilancio dello Stato:
Art. 7, comma 6 contributo in favore dell'istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4. - Istituti di ricerca e studi economici e congiunturali - cap. 1321).
- 2.000 - 2.000 - 2.000
Legge n. 128, del 1998: disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea:
Art. 19: nuove norme in materia di obiezione di coscienza (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - servizio civile nazionale - cap. 2185).
- 50.000 - 50.000 - 50.000
Decreto legislativo n. 285 del 1999: riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200).- 5.000 - 5.000 - 5.000
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525).- 100.000 - 100.000 - 100.000
Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115).- 100.000 - 100.000 - 100.000
Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
Art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (agenzia del demanio) (6.1.2.9. - agenzia del demanio - cap. 3901).
- 25.000 - 25.000 - 25.000
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - cap. 1692).- 100.000 - 100.000 - 100.000
Decreto legge n. 181 del 2006: disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri:
Art. 1, comma 19: adeguamento struttura P.C.M. per applicazione DL 181/2006 in materia di sport - (3.2.10.5 - Presidenza del Consiglio dei ministri - sport - cap. 7450).
- 46.996 - 46.996 - 46.696
Decreto legislativo n. 196 del 2003: codice in materia di protezione dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della Privacy - cap. 1733).- 8.000 - 8.000 - 8.000
Legge 287 del 1990: norme per la tutela della concorrenza e del mercato:
Art. 10 comma 7: somme da erogare per il finanziamento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato - (3.1.2.3 - dell'autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275).
- 6.560 - 6.560 - 6.560
Legge n. 451 del 1959: istituzione del capitolo «fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - spese generali di funzionamento cap. 2674).- 10.000 - 10.000 - 10.000


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Oggetto del provvedimento
2007
2008
2009
Legge n. 968 del 1969: e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni , dalla legge n. 437/1995 (articolo 4): «fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 spese generali di funzionamento - cap. 1916).- 7.738 - 7.738 - 7.738
Legge n. 549/1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
Art. 1 comma 43: contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - (2.1.2.3. - contributi a enti e altre associazioni - cap. 1551).
- 9.980 - 9.980 - 9-980
Regio decreto n. 263/1928: testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:
Art. 17 comma 1, esercito, marina e aeronautica (3.1.1.1 - spese generali di funzionamento cap. 1253).
- 30.000 - 30.000 - 30.000
Regio decreto n. 263/1928: testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:
Art. 17 comma 1: arma dei carabinieri (7.1.1.1 - spese generali di funzionamento - cap. 4840).
- 20.000 - 20.000 - 20.000
Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
Art. 22 comma 1: agenzie industria difesa (3.1.2.8 agenzie industrie difesa cap. 1360 - 3.2.3.6 - agenzie industrie difesa - cap. 7145).
- 10.000 - 10.000 - 10.000
Legge n. 163/1985: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - fondo unico per lo spettacolo e capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; - 5.2.3.9 - fondo unico per lo spettacolo capp. 8218, 8219,8220,8221,8222, 8223). - 44.000 - 54.000 - 94.000
Legge n. 292/1990: ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (2.1.2.10 - dell'Ente nazionale italiano per il turismo - (cap. 1381). - 10.000 - 10.000 - 10.000
Legge n. 549/1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
Art. 1 comma 43: contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;
- (3.1.2.3 - contributi a enti ed altri organismi - cap. 2100).
- 10.000 - 10.000 - 10.000
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068/1947: contributo all'organizzazione mondiale della sanità (4.1.2.3 - organizzazione mondiale della sanità - cap. 4320).- 5.000 - 5.000 - 5.000
Decreto legislativo n. 267/1993: riordinamento dell'istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - istituto superiore di sanità - cap. 3443). - 10.000 - 10.000 - 10.000
Decreto legge n. 269/2003: convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
Art. 48 comma 9 Agenzia italiana del farmaco;
(3.1.2.22 - agenzia italiana del farmaco - cap. 3458; 3.2.3.5 - agenzia italiana del farmaco - cap. 7230).
- 5.000 - 5.000 - 5.000


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Oggetto del provvedimento
2007
2008
2009
Legge n. 721/1954. istituzione del fondo scorte per le capitanerie di porto (4.1.1.1 - spese generali di funzionamento cap. 2121).- 3.000 - 3.000 - 3.000
Legge n. 394/1977 potenziamento dell'attività sportiva universitaria - (3.1.2.5 - altri investimenti per le università statali - cap. 1709).- 4.000 - 4.000 - 4.000
Legge n. 549/1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
Art. 1 comma 43: contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - 4.1.2.1 - contributi ad enti e altri organismi - cap. 2500.
- 16.186 - 16.186 - 16.186
Legge n. 68 /1997: riforma dell'istituto nazionale per il commercio estero:
Art. 8 comma 1 lettera A: spese di funzionamento ICE (4.1.2.4 - istituto commercio estero - cap 2530).
- 46.000 - 46.000 - 46.000
Totali-600.005-604.850-834.610

(Importo stimato circa 600.005 milioni di euro per il 2007, 604.850 milioni di euro per il 2008 e 834.610 milioni di euro per il 2009).
1746-bis/XII/Tab.C. 1. Cancrini.

ORDINI DEL GIORNO

Considerato che:
la legge Finanziaria (articolo 89 2/b) prevede «iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato», e per questo mette a disposizione 10 milioni di euro, importo a stento sufficiente per pubblicizzare e promuovere alcune specifiche iniziative;
in un documento del Comitato Nazionale di Bioetica del 2001 si dedicava un intero capitolo al «dolore nel parto». Vi si sosteneva che la decisione se praticare o meno tale anestesia «deve essere riservata ad ogni singola donna sulla base di un'informazione corrotte sui vantaggi, i rischi e le possibilità delle due soluzioni». E ancora si evidenziava come «il diritto della partoriente di scegliere un'anestesia efficace dovrebbe essere incluso tra quelli garantiti a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza»;
nel corso di una seduta della Camera dei Deputati del 3 marzo 2004, il Governo, tramite l'allora sottosegretario alla salute Antonio Guidi, ha accettato due mozioni per favorire le tecniche analgesiche durante il travaglio (Magnolfi ed altri n. 1-00316 e Castellani ed altri n. 1-00332). Volontà espressa anche con un voto pressocché unanime dei parlamentari (solo 3 contrari e 11 astenuti a fronte di 421 sì);
la diffusione in Italia del parto senza dolore è ancora affidata alla buona volontà delle strutture e dei piani sanitari regionali. In merito a questi ci permettiamo di segnalare una situazione particolarmente sconfortante quale quella della Toscana, dove nonostante il piano regionale 2005-2007 faccia un esplicito richiamo alla possibilità che la donna possa scegliere questo tipo di parto, nella pratica si verifica una estrema difficoltà. L'Associazione per i diritti degli utenti e consu


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matori Aduc ha realizzato un'indagine telefonica regionale lo scorso 21 febbraio 2006 per verificare l'esercizio effettivo di questo diritto da parte della paziente. Solo nel 36 per cento dei punti nascita è possibile partorire con l'epidurale su richiesta della paziente e in maniera gratuita, almeno in teoria (turni anestesisti, ostracismi del personale che non vuole oberarsi di lavoro in più, contrarietà ideologica, eccetera.);

impegna il Governo:

perché le prestazioni di controllo del dolore nel travaglio-parto, effettuate tramite ricorso a tecniche avanzate di anestesia locoregionale, siano inserite fra quelle i cui livelli essenziali di assistenza sono garantiti dal SSN.
0/1746-bis/XII/1. Poretti.

Considerato che:
la legge Finanziaria all'articolo 193, comma 1, promuove e attua «una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di raggiungere entro il 2010 l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
la relazione illustrativa alla Finanziaria evidenzia che l'attuale copertura territoriale nazionale dei servizi socio-educativi è pari al 9,9 per cento (al 31 dicembre 2005). Secondo le stime del Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, per ogni incremento del 5 per cento della copertura nazionale sarebbero necessari due miliardi di euro. Per raggiungere l'obiettivo indicato nell'articolo 193, primo comma (copertura territoriale del 33 per cento per il 2010), sarebbe quindi necessaria una cifra complessiva di 9 miliardi di euro;
la legge finanziaria 2003 (legge n.289/2002, articolo 91), aveva istituito il Fondo di rotazione (10 milioni di euro) per l'assegnazione di risorse ai datori di lavoro, finalizzate alla realizzazione di nidi e micro-nidi nei luoghi di lavoro. Grazie a questa misura di carattere sperimentale e non rinnovata nelle successive finanziarie sono stati ammessi al finanziamento 97 tra istituzioni pubbliche ed enti privati,

impegna il Governo:

a raggiungere gli obiettivi di Lisbona anche attraverso un rinnovo dei finanziamenti al Fondo di rotazione precedentemente citato e predisponendo incentivi fiscali per quelle strutture pubbliche e private che realizzano al loro interno asili nido e micro-nidi.
0/1746-bis/XII/2. Poretti.

Considerato che:
la legge Finanziaria all'articolo 198 prevede che per «incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze"», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 39/1-ter) come modificata dalla legge 162 del 1998, prevede che «le regioni possono provvedere, sentite te rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (...) 1-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con


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disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia»;
esiste una differenza fra l'assistenza personale e la tradizionale «assistenza», fra il modello medico e il modello sociale (appunto quello di Vita Indipendente) della disabilità. È dunque importante che il disabile possa esprimere quello che veramente vuole o di cui necessita. Vivendo una Vita Indipendente è in grado di dare e prendere coscienza delle proprie capacità e potenzialità. Disabili gravissimi mediante l'accesso ad Internet e grazie a programmi vocali riescono a socializzare e ad avere una vita propria ancorchè dipendente da macchine e programmi per computer,

impegna il Governo:

perché il Fondo per le non autosufficienze sia diretto anche a sostegno dei progetti e tecnologie che possano consentire la libertà di parola, lettura, scrittura e comunicazione, nonché una Vita Indipendente, per consentire una piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica di persone che vivono con vari tipi di invalidità.
0/1746-bis/XII/3. Poretti.

La XII Commissione,
considerata la necessità di evitare qualsiasi discriminazione e di ampliare la sfera dei diritti di cittadinanza,

impegna il Governo

tenuto conto del piano nazionale della famiglia di cui all'articolo 192 del disegno di legge finanziaria per il 2007, ad elaborare un piano per le coppie di fatto e le persone conviventi con vincoli di affettività che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo relativo all'attuazione dei diritti delle persone.
0/1746-bis/XII/4. Smeriglio, Dioguardi.

La XII Commissione,
considerata l'opportunità di ridurre i costi del comparto farmaceutico, salvaguardando al tempo stesso gli attuali livelli di assistenza,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti utili all'avvio di una sperimentazione che renda possibile, a fronte della prescrizione del medico, la somministrazione di dosi individuali sfuse di medicinali, in particolare di fascia A, da parte del farmacista.
0/1746-bis/XII/5. Poretti, Pellegrino, Dioguardi, Cancrini, Smeriglio.

La XII Commissione,
considerato che l'uso di alcune medicine determina una diminuzione di attenzione nella guida degli autoveicoli,

impegna il Governo

perché l'AIFA studi l'opportunità che le confezioni di medicinali a rischio e che possono determinare un calo di attenzione alla guida portino nelle stesse confezioni l'indicazione di un'auto stilizzata all'interno di un triangolo rosso e recante la dicitura «attenti alla guida» al fine di segnalare la situazione di pericolo. Tale indicazione deve essere altresì riportata sul foglietto illustrativo del medicinale. Le disposizioni di cui sopra devono applicarsi in particolare ai farmaci sedativi, ipnotici, tranquillanti, antidepressivi, antistaminici, cardiovascolari, agli ormoni nonché ai farmaci per la vista, antinfiammatori, alle anfetamine e ai diuretici.
0/1746-bis/XII/6. Lucchese, Capitanio Santolini.


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La XII Commissione,
impegna il Governo

a che i ministri vigilanti, in sede di valutazione delle delibere del Cda dell'ONAOSI in ordine all'entità del contributo a carico dei dipendenti sanitari pubblici, esprimano parere contrario ad eventuali aumenti dei contributi attualmente vigenti.

0/1746-bis/XII/7. Bianchi, Pellegrino.


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ALLEGATO 2

Legge finanziaria per l'anno 2007. (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. (C. 1747 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e previdenza sociale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminate la Tabella n. 2: (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) limitatamente alle parti di propria competenza, Tabella n. 15 (Stato di previsione del Ministero della salute) del Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (AC 1745), nonché del disegno di legge finanziaria (AC 1746-bis) per le parti di propria competenza;
considerato che le misure di intervento previste nei provvedimenti in esame sono coerenti con i principi contenuti nel Documento di programmazione economica e finanziaria in materia sociale, assistenziale e sanitaria per il rilancio della crescita economica del Paese in un quadro di razionalizzazione e di riforma della finanza pubblica che consenta di preservare ed aumentare l'equità sociale e di assicurare nello stesso momento la riqualificazione del sistema sanitario, dopo anni di grave emergenza;
valutato positivamente come, per la prima volta, le misure previste facciano parte di un «Patto con le Regioni» volto a disegnare un percorso di condivisione, collaborazione e responsabilità, per garantire un governo integrato del SSN da parte di Stato e Regioni. Si intende migliorare le prestazioni sociosanitarie su tutto il territorio nazionale partendo dal rafforzamento della prevenzione, della riorganizzazione e del potenziamento delle cure primarie per realizzare la continuità assistenziale dall'ospedale al domicilio del «cittadino paziente» rendendo così effettivo, per tutti, il diritto alla salute;
valutato positivamente sia l'incremento del Fondo Sanitario Nazionale di 6 miliardi di euro a decorrere dal 2007 e di 2 miliardi di euro volti ad aumentare il finanziamento statale già previsto per il 2006 sia la creazione del Fondo Transitorio, con una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2007, 850 milioni di euro per il 2008 e 700 milioni di euro per il 2009, destinato a sostenere le Regioni con elevati disavanzi, nei piani di rientro atti a determinare l'equilibrio di bilancio entro il 2010 nonché il fatto che il Servizio Sanitario


Pag. 363

Nazionale potrà contare su risorse complessive pari a 101,3 miliardi di euro;
valutato positivamente la disposizione volta ad erogare rapidamente alle Regioni il 97 per cento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, una volta intervenuta l'intesa sulla ripartizione in sede di Conferenza Stato-Regioni;
valutato positivamente l'istituzione del Fondo di cofinanziamento di progetti regionali con la finalità di rimuovere gli squilibri connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali, in particolare al divario tra Nord e Sud, nelle attività realizzative del Piano Sanitario Nazionale;
valutato positivamente sia l'incremento delle risorse per la ricerca sanitaria, più 80 milioni di euro, che le relative priorità individuate ai progetti relativi alla sicurezza degli alimenti, al miglioramento degli interventi e cura delle malattie rare anche in riferimento all'erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, alla utilizzazione delle cellule staminali e alla qualificazione ed al potenziamento delle attività di tutela nei luoghi di lavoro;
valutato positivamente l'incremento di 3 miliardi di euro dell'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e l'indicazione di utilizzo che viene esteso dalla semplice edilizia sanitaria alla riqualificazione tecnologica, alla informatizzazione, alla assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, alla messa a norma delle strutture;
valutata positivamente, in tutto il provvedimento, l'attenzione verso le regioni meridionali ed insulari, testimoniata sia dalla creazione del Fondo transitorio che dal Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali, nonché dalle risorse dedicate al completamento degli screening oncologici e dalle priorità previste per l'utilizzo dei 3 miliardi di euro della dotazione dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988;
sottolineato che:
la priorità da perseguire è quella di sviluppare sempre più la medicina del territorio in quanto condizione elettiva nella quale si ricompongono i processi sanitari e sociali centrati sulla persona in una logica di piena integrazione. In questo quadro vanno promosse e sperimentate le «Case della Salute» come insieme di attività organizzate in aree specifiche di intervento profondamente integrate tra loro e nelle quali si realizza la presa in carico del cittadino per tutte le attività socio-sanitarie che lo riguardano, garantendo altresì la continuità assistenziale con l'ospedale;
in coerenza con l'intesa Stato-Regioni del 29 luglio 2004, le Regioni debbono prevedere il potenziamento o la costituzione delle Unità di Assistenza Primaria, strutture territoriali ad alta integrazione multidisciplinare ed interprofessionale e le postazioni di continuità assistenziale presso i Pronto Soccorso per provvedere, in collaborazione con il Servizio di emergenza, all'espletamento dei codici bianchi e verdi;
va riordinata la disciplina delle esenzioni correlate al reddito in modo da assicurare una maggiore equità del sistema di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, in particolare per il monitoraggio delle prestazioni di emergenza rese dal pronto soccorso ai fini della valutazione degli esiti della manovra prevista dall'attuale disposizione;
va riproposto l'intervento del 5 per mille dell'IRPEF, con i correttivi necessari a qualificare maggiormente le destinazioni,
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Il Relatore


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ALLEGATO 3

Legge finanziaria per l'anno 2007. (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. (C. 1747 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e previdenza sociale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminate la Tabella n. 4 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e previdenza sociale) limitatamente alle parti di propria competenza, Tabella n. 18 (Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale) limitatamente alle parti di propria competenza del Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (AC 1745), nonché del disegno di legge finanziaria (AC 1746-bis) per le parti di propria competenza;
considerato che le misure di intervento previste nei provvedimenti in esame sono coerenti con i principi contenuti nel Documento di programmazione economica e finanziaria in materia sociale, assistenziale e sanitaria per il rilancio della crescita economica del Paese in un quadro di razionalizzazione e di riforma della finanza pubblica che consenta di preservare ed aumentare l'equità sociale e di assicurare nello stesso momento la riqualificazione del sistema sanitario, dopo anni di grave emergenza;
valutato che la dotazione del Fondo per le politiche Sociali, pur aumentato dopo la falcidia operata dal precedente Governo è tuttora insufficiente;
valutato che in particolare non si è dato riscontro alla richiesta formulata da questa Commissione con il parere sul DPEF 2007-2011 relativa alla necessità di un rifinanziamento della legge n. 285/97;
valutato positivamente, nell'insieme della manovra di finanzia pubblica, il sostegno dato alla famiglia. Si tratta di misure che operano sul versante del sistema fiscale, del sostegno al reddito delle famiglie, dello sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e della conciliabilità tra lavoro e famiglia. Si prevede, infatti, sia l'aumento degli assegni familiari, sia l'incremento del numero dei nuclei che ne beneficiano, consentendo così un adeguamento degli importi soprattutto per i redditi medi e quelli medio bassi, nonché un incremento delle detrazioni per le famiglie numerose. Inoltre si prevede la rimodulazione delle detrazioni a vantaggio dei redditi medi e medio bassi.


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Infine, si prevede lo stanziamento di 215 milioni di euro per il Fondo nazionale delle politiche per la famiglia nonché un piano di rilancio dei consultori e lo stanziamento di 100 milioni di euro per ciascun anno del trienno 2007-2009 per la realizzazione di una nuova rete di asili nido;
valutata positivamente l'implementazione del fondo previsto ai sensi della legge 53/2000 per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché le misure per il sostegno alla maternità anche in favore delle lavoratrici con contratti a tempo determinato;
valutata positivamente nell'ambito del fondo per la famiglia la previsione di un adeguato sostegno per le adozioni nazionali e internazionali;
valutata positivamente la previsione del rafforzamento dell'azione di lotta alla pedofilia e allo sfruttamento dei minori;
valutata positivamente l'istituzione del Fondo per la non autosufficienza, come primo e concreto segnale positivo verso quel milione di famiglie italiane che quotidianamente affrontano i complessi problemi legati alla presenza di una persona non autosufficiente;
valutata positivamente l'istituzione del Fondo per la inclusione sociale degli immigrati volto a favorire l'accesso all'alloggio, all'inserimento lavorativo, con particolare riguardo alle donne, alla promozione di pari opportunità all'istruzione e la formazione;
valutato positivamente l'incremento di 115 milioni di euro del Fondo per le politiche giovanili rispetto alla dotazione prevista di 10 milioni nonché l'incremento di 5 milioni di euro del Fondo nazionale per le comunità giovanili destinato a favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza;
sottolineato che:
va riconsiderato in Commissione bilancio la necessità di aumentare in modo adeguato la dotazione del Fondo per le politiche sociali e quella di rifinanziare autonomamente la legge 285/97 con importi corrispondenti a quelli del triennio 1997-1999;
vanno poste in essere misure di sostegno, preferibilmente attraverso un assegno di solidarietà, ai cittadini italiani ultrasessantacinquantenni residenti all'estero, che si trovano in condizioni socioeconomiche disagiate così come a minori con cittadinanza italiana residenti all'estero appartenenti a nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, al fine di garantire loro il diritto allo studio;
vanno valutate le condizioni per una possibile ripresa della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, nel quadro della più ampia riforma degli ammortizzatori sociali, mediante un'apposita intesa in sede di Conferenza Unificata, quale strumento di contrasto della povertà e della esclusione sociale, in una logica di reinserimento lavorativo e sociale della persona. In questo quadro va anche valutata la possibile revisione delle aliquote IRE con particolare riguardo alla problematica degli incapienti;
per dare adeguata risposta al complesso problema della non autosufficienza, occorre operare per un più consistente incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui all'articolo 198,
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Il Relatore


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ALLEGATO 4

Legge finanziaria per l'anno 2007. (C. 1746-bis Governo).

Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. (C. 1747 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e previdenza sociale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute.

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA

La XII Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, l'A.C. 1746-bis (Legge Finanziaria 2007);
premesso che:
per quanto riguarda in particolare gli articoli 84, 88, 89, 93, 101, 192, 197, 198, 204 e 205, il disegno di legge in esame appare antisussidiario, illiberale, non equo e punitivo, dimostrando come l'obiettivo primario di questo governo sia di far cassa a spese degli utenti, dei malati e delle varie categorie di professionisti operanti nel settore socio-sanitario;
la manovra per il 2007 (secondo le prime stime) è composta fino all'84% da entrate aggiuntive, come sottolineato anche dal Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi;
il Governo, proprio per questo, ha scelto l'introduzione di nuovi ticket, quali quelli previsti per il codice bianco (23 euro) e verde (18 euro) del pronto soccorso e quello previsto per il mancato ritiro dei referti di prestazioni richieste, e quindi a carico del cittadino a cui si chiede l'assurda competenza di autodiagnosticarsi per evitare tali nuovi «balzelli»; viene altresì introdotto un ticket di 10 euro per ogni ricetta. Inoltre vi sono minori stanziamenti per gli screening oncologici, e considerata la forte incidenza di questa patologia sarebbe stato necessario investire di più in tale settore;
è stata inoltre prevista una riduzione di ben 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009 degli stanziamenti per il Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SIVEAS), istituito al fine di valutare l'efficienza e l'appropriatezza delle prestazioni del Ssn, anche con lo scopo di controllare l'andamento della spesa e la correttezza delle prestazioni erogate dal Ssn, pregiudicando in parte anche il lavoro svolto da questo importante organo di controllo che tanto può al fine di combattere gli sprechi;
l'articolo 84, comma 10, lettera a), abroga una disposizione sui termini di attuazione della tessera sanitaria, con la


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conseguenza che avremo cittadini di serie A in possesso della tessera sanitaria e cittadini di serie B, che ad oggi non hanno ancora ricevuto questo prezioso strumento e che grazie alla abrogazione di questa disposizione potrebbero non riceverlo mai;
è da rilevare inoltre che è stata pesantemente penalizzata l'industria farmaceutica con tagli non inseriti in una riforma strutturale del sistema della farmaceutica, tagli che compromettono ulteriormente le possibilità per l'industria stessa in Italia di implementare la ricerca e lo sviluppo in questo importante settore;
i fondi stanziati per la non autosufficienza sono ridicoli e assolutamente insufficienti, considerato che non si è ritenuto utile istituire una assicurazione obbligatoria che lo finanziasse, come proposto sin dalla scorsa legislatura dai gruppi dell'attuale opposizione;
la famiglia è stata pesantemente colpita; infatti si calcola che la stangata per ogni famiglia italiana è valutabile in 1.300 euro in più l'anno,
delibera

DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Ceccacci Rubino, Crimi.