XIII Commissione - Marted́ 17 ottobre 2006


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ALLEGATO

Legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo).

EMENDAMENTI

ART. 9.

Al comma 2 sopprimere le parole: alloggi agro-turistici.
1746-bis/XIII/9. 1. Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo Paolo.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 22, tabella 2, sostituire al numero 2 gli importi: 2,00, 2,06, 1,47 e 1,47 con i seguenti: 4,00, 4,12, 2,94, 2,94.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'anno 2007, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81 entro il limite di spesa di 12 milioni di euro di cui al comma 1-septies del medesimo articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura).

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono sostituite dalle seguenti: «in quello della pesca».
2. Le disposizioni del presente articolo si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
1746-bis/XIII/16. 01. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di


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zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.
2. Alle minori entrate per gli anni 2004-2006 derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in 850.000 euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006.
Conseguentemente, nella tabella C, nella rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525) apportare le seguenti variazioni:
2007: - 850;
2008: - 850;
2009: - 850.
1746-bis/XIII/16. 02. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

1. Alle concessioni di aree demaniali e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del Codice Civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone esclusivamente ricognitorio di cui all'articolo 48, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, nella Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'Art. 11 della legge 15 marzo del 1997, n. 59. - Art. 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio)., apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
1746-bis/XIII/16. 03. Fundarò, Lion.

ART. 18.

Al comma 1, lettera a), capoverso, apportare le seguenti modifiche:
a) al numero 1), dopo le parole per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate/anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico;
b) al numero 2), dopo le parole per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti parole e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate/anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico.

Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica, nell'intero territorio nazionale, alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e ad esse equiparate che effettuano nuovi investimenti ai sensi degli articoli 26 e 28 comma 1 e 2 del regolamento (CE)


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n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005. Agli investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti nell'anno di riferimento.

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a e-quinquies), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
1746-bis/XIII/18. 2. Fundarò, Lion.

Al comma 1, lettera a), è aggiunto il seguente numero:
6) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), le deduzioni di cui ai precedenti numeri competono anche per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato occupato per almeno 150 giornate all'anno.

Conseguentemente, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/XIII/18. 1. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), dopo le parole sono ridotte in misura proporzionale sono inserite le parole: ad eccezione dei datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d);
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua - rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi - stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
*1746-bis/XIII/18. 4. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), dopo le parole sono ridotte in misura proporzionale sono inserite le parole: , ad eccezione dei datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d);
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della


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quota capitaria annua - rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi - stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
*1746-bis/XIII/18. 3. Buonfiglio, Cosenza.

ART. 19.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica sull'intero territorio nazionale, entro il limite annuo di 300 milioni di euro, alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e ad esse equiparate, e per ciò stesso alle imprese cooperative agroalimentari, che effettuano nuovi investimenti ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1968 del Consiglio del 20 settembre 2005. Le istanze di accesso agli aiuti devono essere istruite dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla loro presentazione. Agli investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti nell'anno di riferimento.

Conseguentemente, «Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad un imposta sostitutiva del 20 per cento».

All'articolo 17, comma 29 della legge 449/1997 sostituire le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 con le parole: nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.
1746-bis/XIII/19. 2. (nuova formulazione)D'Ulizia.

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: nonché ai settori della pesca.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali emana le disposizioni necessarie per consentire l'applicazione dell'agevolazione prevista dal presente articolo al settore della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto delle disposizioni sugli Orientamenti degli aiuti di Stato in materia, assicurando altresì il conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca finanziarie ed il conseguente utilizzo delle relative risorse finanziarie così come indicato nel programma operativo di cui agli articoli 17 e successivi del citato regolamento.
1746-bis/XIII/19. 5. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: della pesca.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo si applica al settore della


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pesca a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 entro un limite di spesa annuo di 15 milioni di euro.
8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per permettere l'applicazione del credito d'imposta di cui al presente articolo al settore della pesca e dell'acquacoltura, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore e in modo da assicurare altresì il conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca ed il conseguente utilizzo delle relative risorse finanziarie secondo le modalità previste nel programma operativo di cui agli articoli 17 e successi del citato regolamento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
*1746-bis/XIII/19. 3. Crisci, Cesini, Zucchi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: della pesca.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguent1:
8-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo si applica al settore della pesca a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 entro un limite di spesa annuo di 15 milioni di euro.
8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per permettere l'applicazione del credito d'imposta di cui al presente articolo al settore della pesca e dell'acquacoltura, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore e in modo da assicurare altresì il conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca ed il conseguente utilizzo delle relative risorse finanziarie secondo le modalità previste nel programma operativo di cui agli articoli 17 e successivi del citato regolamento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
*1746-bis/XIII/19. 4. Fundarò, Lion.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1689/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.
**1746-bis/XIII/19. 7. (nuova formulazione) Zucchi, Cesini, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.


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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio, del 20 settembre 2005.
**1746-bis/XIII/19. 6. (nuova formulazione) Buonfiglio, Cosenza.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio, del 20 settembre 2005.
**1746-bis/XIII/19. 8. (nuova formulazione) Delfino, Ruvolo, Martinello.

ART. 20.

Il comma 10 è soppresso.

Conseguentemente, alla tabella D, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla voce: Legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) - articolo 4 comma 242 punto n) - Investimenti in agricoltura, foreste e pesca - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca (cap. 7003), modificare gli importi come segue:
2007: - 23.000;
alla medesima tabella, stessa rubrica, aggiungere la voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004 - articolo 15 comma 2 - punto 1 - Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (cap. 7439):
2007: 60.000:
2008: 74.000;
2009: 74.000.
1746-bis/XIII/20. 2. Cosenza, Bellotti, Buonfiglio, Catanoso, Patarino.

Al comma 10 sostituire le parole e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi con le seguenti: e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quegli alimenti e bevande che riportano il marchio di prodotti tipici, prodotti biologici e prodotti del Commercio Equo e Solidale, inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogati nei giorni di svolgimento degli stessi.
1746-bis/XIII/20. 1. Lombardi, Sperandio.

Al comma 22, tabella 2, sostituire al numero 2 gli importi: 2,00, 2,06, 1,47 e 1,47 con i seguenti: 4,00, 4,12, 2,94, 2,94.

Conseguentemente, dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
23-bis. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si intendono rurali.
23-ter. Al fine di compensare il minor gettito derivante ai comuni dall'applicazione del comma 23-bis, sono ad essi attribuiti maggiori trasferimenti per un importo complessivo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
1746-bis/XIII/20. 4. Fundarò, Lion.


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Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
1746-bis/XIII/20. 3. Fundarò.

ART. 26.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 156, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, capoverso 422, in fine, dopo la parola: «bionergetico.» aggiungere i seguenti periodi:
«Nell'ambito delle finalità e delle risorse del fondo di cui al periodo precedente, entro un importo massimo di 1 milione di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2007 è esentato dall'accisa, l'impiego nel settore agricolo dell'olio vegetale puro a fini energetici, per l'autoconsumo aziendale o consortile. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente periodo.»
b) Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, provvede alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo li del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:
a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del regolamento CE n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003;
b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;
c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.
3-ter. Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del comma 3-bis, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239.»
c) al comma 4, nel primo periodo del capoverso 3, dopo le parole: «e di benzina,», inserire le seguenti: «secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche, con priorità per progetti pluriennali ad elevata intensità occupazionale e maggiori benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo l'intera filiera agroenergetica, nonché modalità di verifica del rispetto dell'obbligo e relative sanzioni,»
1746-bis/XIII/26. 1. Fundarò, Lion, Mellano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Biocarburanti).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:

Art. 3
(Obiettivi indicativi nazionali).

1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del


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tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.»

2. L'articolo 2-quater, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:

Art. 2-quater.
(Interventi nel settore agroenergetico).

a) Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione di bioetanolo e suoi derivati per il periodo 2008 - 2010 mediante uno stanziamento di 73 milioni di euro annui, impiegati con modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
b) A decorrere dal i gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 5, con le modalità di cui al comma 4. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
c) La quota minima di cui alla lettera b) del presente articolo, calcolata sulla base del tenore energetico, è fissata per l'anno 2007 all'1% dei volumi di benzina e gasolio immessi in consumo nell'anno precedente, per l'anno 2008 al 2,5%, per l'anno 2009 al 4%, per l'anno 2010 al 5,75%. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente legge, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti;
d) Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 2, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.


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e) biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo, l'ETBE e il bioidrogeno.
f) La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
g) Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
h) Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
i) Hai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale pari al 30%, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di intesa di filiera, o di un contratto quadro, stipulata ai sensi del presente articolo.
l) Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.
m) All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»;
b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali» sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli».
n) Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni come di seguito sostituito:

6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodisel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodisel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa. Per il primo anno, l'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in


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vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori, tenendo conto in particolare delle quantità provenienti da intese di filiera o da contratti quadro.
Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, l'Agenzia delle Dogane attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 20 mila tonnellate ferma restando l'applicazione dell'aliquota di accisa di cui al presente comma tenendo conto in via prioritaria delle quantità provenienti da intese di filiera o da contratti quadro.
6.1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiano, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
6.2. Entro il 10 marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6.
o) Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di cui alla precedente lettera n è incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e, nei limiti ditali risorse può essere destinato anche ad uso combustione. Alle minori entrate per l'anno 2007 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico per un importo complessivo pari a 16.726.523,00 euro.
p) Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo i della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento degli medesimi importi all'incremento del contingente di cui al punto 3 per gli anni 2007-20 10. Il restante 50 per cento è destinato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.
q) In caso di mancato impiego del contingente di cui alla precedente lettera n, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della


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tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
r) All'articolo 1, comma 422 della legge n.266 del 23 dicembre 2005 sopprimere dalle parole: «da utilizzare ....» fino alle parole: «del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 156.
1746-bis/XIII/26. 7. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:
1. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 30 maggio 2005, di attuazione della direttiva 2003/30/CE dell'8 maggio 2003, è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Obiettivi indicativi nazionali. 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro l'anno 2007: 1,0 per cento;
b) entro l'anno 2008: 2,5 per cento;
c) entro l'anno 2009: 3,5 per cento;
d) entro l'anno 2010: 5,0 per cento.»
1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 30 maggio 2005 è aggiunto il seguente comma: 2. È istituito un Tavolo agro-energetico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di consulenza al Governo per la definizione della politica agro-energetica finalizzata al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, nonché di coordinamento dei diversi operatori della filiera agro-energetica. Il Tavolo suddetto è costituito dai Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da due delegati della Conferenza Stato-Regioni, dai rappresentanti dei produttori agricoli e dai rappresentanti dei produttori industriali di biocarburanti.»
2. L'articolo 2-quater della Legge n. 81 dell'11 marzo 2006 è sostituito dal seguente:
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agro-energetica, è incentivata la produzione e la commercializzazione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, per un periodo di sei anni a decorrere dal 1o gennaio 2007.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 6, con le modalità di cui al comma 4. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.»
3. Con decreto, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere del Tavolo di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 30 maggio 2005, la quota minima di cui al comma 3 può essere incrementata per gli anni successivi al 2007.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il


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Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro per le politiche agricole e forestali, sentito il parere del Tavolo di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 30 maggio 2005, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono dettati:
a) criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 2, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agro-energetiche, con priorità per progetti pluriennali ad elevata intensità occupazionale e maggiori benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo l'intera filiera agro-energetica;
b) le modalità per l'invio da parte dei soggetti di cui al comma 2, con autocertificazione dei dati relativi all'immissione al consumo di biocarburante di origine agricola, riferiti all'anno in corso ed all'anno precedente;
c) le modalità di verifica del rispetto dell'obbligo e relative sanzioni.

5. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agro-energetiche di cui al comma 422, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o in aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del consumo di bioetanolo;
6. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo, l'etere etilterbutilico o ETBE, additivi e riformulati prodotti da biomasse e il bioidrogeno.
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 30 maggio 2005, concorrono le disposizioni di cui al comma 6 dell'articoLo 21 del «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi», di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come di seguito sostituito:
6.1. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale.
«Nell'ambito di un programma pluriennale, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente di 270.000 tonnellate per l'anno 2007, 500.000 tonnellate per l'anno 2008, 700.000 tonnellate per l'anno 2009, 1.250 tonnellate per l'anno 2010.
A decorrere dal 1o gennaio 2007 è stabilita una accisa sul biodiesel, ridotta rispetto all'accisa sul gasolio per autotrazione, pari a - 40,00 per mille litri per l'anno 2007, a - 80,00 per mille litri per l'anno 2008, a - 120,00 per mille litri per l'anno 2009, a - 160,00 per mille litri per l'anno 2010 e a - 200,00 per mille litri per gli anni successivi.»
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico e per le politiche agricole alimentari e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Con lo stesso decreto, sentito il parere del Tavolo di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 30 maggio 2005, sono stabiliti i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione delle quote di quantitativi agevolati agli operatori, tenendo conto in particolare:


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della sussistenza di accordi di filiera agricola;
dell'entità degli investimenti dimostrati dal richiedente;
dell'intensità di occupazione generata lungo l'intera filiera agro-energetica, dando priorità a progetti che massimizzano impiego di manodopera in via diretta e indiretta;
dell'intensità dei benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
dell'esigenza di stabilire l'entità minima per ogni quota di almeno 50.000 tonnellate;
dell'esigenza di stabilire una durata quinquennale della validità delle assegnazioni di quota.

Il contingente annuo di 270.000 tonnellate per l'anno 2007 è attribuito agli assegnatari attualmente stabiliti per le rispettive quote, le quali devono essere ridefinite in base alla media degli anni 2005 e 2006. Con decreto dei Ministeri per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali è stabilito il bando di gara per l'attribuzione delle quote addizionali con decorrenza dal 1o gennaio 2008, nonché per i successivi incrementi annuali di contingente, necessari al perseguimento degli obiettivi nazionali, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 30 maggio 2005.
Le quote di biodiesel non utilizzate nell'anno 2006 sono aggiunte al contingente di 250 mila tonnellate previsto per l'anno 2007, allo stesso contingente è aggiunto anche il quantitativo derivante dall'applicazione delle sanzioni irrogate dall'Autorità Garante della concorrenza e il mercato.
Le disposizioni del presente comma trovano applicazione dal 1o gennaio 2007 e comunque sono subordinate alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili e comunque per il solo anno 2007, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili; le disposizioni dell'articolo 61.»
6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6.1, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiano, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
6.3. Con cadenza semestrale dall'inizio del progetto sperimentale di cui al comma 6-bis, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al medesimo comma 6-bis, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis.
6.3-bis Il biodiesel impiegato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento nella silvicoltura e psicoltura e nella floro-vivaistica, limitatamente ai quantitativi prodotti da ciascun produttore a partire da materie prime di origine nazionale, gode dell'applicazione dell'aliquota ridotta nei confronti


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del gasolio per autotrazione, di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
6.4 Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: dopo la frase: «Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale» aggiungere: «e di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 dei 30 maggio 2005». Dopo la frase: «progetto sperimentale» aggiungere: «a decorrere dalla data del 1o gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2010».
Il comma 6-ter dell'articolo 21 deL decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: Entro il 30 giugno 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto,
i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agro-energetiche, con priorità per progetti pluriennali ad elevata intensità occupazionale e maggiori benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo l'intera filiera agro-energetica;
le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione;
le modalità per l'invio da parte dei soggetti di cui al comma 2, con autocertificazione dei dati relativi all'immissione al consumo di biocarburante di origine agricola, riferiti all'anno in corso ed all'anno precedente;
nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita».

Gli importi annui previsti dai presente comma, eventualmente non utilizzati nell'anno 2006, sono destinati all'incremento del contingente per gli anni 2007-2010. In caso di mancato impiego di detto contingente, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti».
6.5. «A decorrere dal 1o gennaio 2007 per il gasolio utilizzato per autotrazione è introdotta a carico dei produttori di carburanti diesel una accisa maggiorata di - 4,00 per mille litri per ogni punto percentuale di obiettivo, di cui all' articolo 2-quater, comma 2, della Legge n. 81 dell'11 marzo 2006. Tale maggiorazione è ridotta proporzionalmente alla quantità di biodiesel utilizzato nell'anno dalle imprese che immettono al consumo carburanti.
Detta maggiorazione di accisa viene liquidata su base annuale entro il 30 marzo dell'anno successivo; gli eventuali proventi di tale maggiorazione confluiscono nel Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agro-energetiche di cui al comma 422, della legge 23 dicembre 2005 n. 266».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 156.
1746-bis/XIII/26. 6. Giuseppe Fini.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, capoverso articolo 3, comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
b) entro il 31 dicembre 2008: 3,0 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento;
b) al comma 3, capoverso comma 6, dopo le parole: La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel


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è effettuata in regime di deposito fiscale inserire le seguenti: Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2013;
e dopo le parole: il biodiesel, destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione, è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa inserire le seguenti: Per il primo anno è esente della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione un contingente annuo di 250.000 tonnelate e;
Dopo le parole: dei quantitativi agevolati agli inserire le seguenti: operatori in funzione delle ricadute indotte sul territorio regionale misurate in termini di intensità di occupazione generata e dei benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi al bilancio energetico attraverso l'analisi del ciclo di vita (LCA: Life Cycle Assessmente), e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, lungo l'intera filiera agroenergetica.
c) inserire dopo il comma 6, il seguente:
6-bis. Al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole: agroforestali e fotovoltaiche, sono inserite le seguenti: e minieoliche con potenza nominale totale fino a 100 KW, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell'impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli.

E conseguentemente abrogare il successivo articolo 156.
1746-bis/XIII/26. 5. Lombardi, Sperandio.

Al comma 2, capoverso 2-quater, comma 2, sostituire le parole: nell'anno precedente con le seguenti: nello stesso anno.
1746-bis/XIII/26. 2. Bellotti.

Al comma 2, capoverso 2-quater, comma 3, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro tre mesi.
1746-bis/XIII/26. 3. Bellotti.

Al comma 2, capoverso 2-quater, dopo il comma 4, inserire i seguenti:
5. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005. I contratti di programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale e sono finalizzati alla creazione di occupazione aggiuntiva, anche mediante l'attivazione di nuovi impianti. È assicurata priorità nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori agricoli una quota dell'utile conseguito in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola.
6. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.


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7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
8. Aifini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
9. Ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30 per cento, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo.
10. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.
1746-bis/XIII/26. 4. Bellotti.

ART. 28.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
3. All'articolo 36 comma 7, nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «periti industriali edili,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dottori agronomi e dottori forestali».
1746-bis/XIII/28. 1. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

ART. 30.

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Le disposizioni di cui all'articolo il della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si applicano a decorrere dall'anno 2007.

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà»...

d) Al comma 5, la lettera h) è soppressa.

Conseguentemente dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.


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Conseguentemente con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/XIII/30. 9. Delfino, Ruvolo, Martinello.

Apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento».

b) Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. «Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».
c) Al comma 5, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. - Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

Conseguentemente, al medesimo articolo 30, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 18 per cento.
1746-bis/XIII/30. 8. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento».

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
c) Al comma 5, la lettera h) è soppressa.


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Conseguentemente dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.
1746-bis/XIII/30. 7. Buonfiglio, Cosenza.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sette periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2009 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 11, inserire il seguente: 11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 14 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 25.000.
1746-bis/XIII/30. 1. Fundarò, Lion.

Al comma 2, sostituire le parole: Per l'anno 2007 con le seguenti: Per gli anni 2007, 2008 e 2009,

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 23.000;
2009: - 23.000.

alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525)», apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 12.000;
2009: - 12.000.

alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647)», apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 11.000;
2009: - 45.000.
*1746-bis/XIII/30. 2. Fundarò, Lion.

Al comma 2 sostituire le parole: per l'anno 2007 con le seguenti: per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 23.000;
2009: - 23.000;
alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 12.000;
2009: - 12.000;
alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647), apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 11.000;
2009: - 45.000.
*1746-bis/XIII/30. 4.Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.


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Al comma 2 dopo le parole per l'anno 2007 aggiungere le seguenti: per il 2008 e per il 2009.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 46.000;
2009: - 46.000.
1746-bis/XIII/30. 5.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 entro il limite di spesa di 12 milioni di euro di cui al comma 1-septies del medesimo articolo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, nella Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 12.000;
2008: - 12.000;
2009: - 12.000.
1746-bis/XIII/30. 3.Fundarò, Lion.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente, nella tabella C, nella rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 12.000;
2008: - 12.000;
2009: - 12.000.
1746-bis/XIII/30. 6.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il latte alimentare di origine vegetale è assimilato al latte alimentare di origine vaccina. Per tale scopo, al citato latte di origine vegetale si applica l'aliquota ordinaria IVA del 4 per cento di cui al latte fresco del punto 3) della Tabella A, parte 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 35.000;
2008: - 35.000;
2009: - 35.000.
1746-bis/XIII/30. 11. Lion, Fundarò, Mellano.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:
12. Per il triennio 2007, 2008, 2009 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della


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presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 a valere sulle disponibilità previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per gli anni 2007, 2008, 2009 è conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalità di cui al precedente periodo.

Conseguentemente alla Tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente del 1 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
1746-bis/XIII/30. 10.Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni per l'accorpamento dei terreni agricoli montani).

1. Al fine di garantire la manutenzione e l'ordinato assetto dei territori montani, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applicano ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei territori di comunità montane, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpare terreni agricoli, anche non confinanti, aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato. La dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 5-bis.

Conseguentemente, all'articolo 184, sostituire i numeri: 0,7201, 0,1592 e 0,1668 con i seguenti: 0,7190, 0,1562 e 0,1651.
1746-bis/XIII/30. 01.Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Crisci.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura).

1. All'articolo 45, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono sostituite dalle seguenti: «in quello della pesca».
2. La disposizioni del presente articolo si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità


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previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
1746-bis/XIII/30. 02.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, articolo 45, comma 1, le parole: «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono sostituite dalle seguenti: «in quello della pesca».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, nella Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
1746-bis/XIII/30. 03.Fundarò, Lion.

ART. 32.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. Il Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CNIPA in sede di parere reso ai sensi dell'articolo 8 dei decreto-legge n. 39 del 1993, verifica le possibilità di riuso di applicazioni e prodotti già realizzati nell'ambito di sistemi informativi pubblici, promuovendo l'utilizzo degli stessi da parte di ciascuna amministrazione.
1746-bis/XIII/32. 1.Buonfiglio, Cosenza.

ART. 57.

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Per consentire ai sensi del comma 3, procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito del fondo previsto dal comma 251 del citato articolo 1 della legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 4, della legge 5 aprile 1985, n. 124, le parole: «500 unità», sono sostituite dalle seguenti: «1.500 unità». Il Corpo forestale dello Stato procede alla stabilizzazione del predetto personale attraverso le procedure di cui alla citata legge n. 124 del 1985. In attesa del completamento delle procedure di stabilizzazione, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2007, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2006.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
1746-bis/XIII/57. 2. (nuova formulazione) Cesini, Zucchi, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
3-bis. Per consentire l'attuazione delle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito del fondo previsto dal comma 251 del


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citato articolo 1 della legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 4, della legge 5 aprile 1985, n. 124, le parole: «500 unità», sono sostituite dalle seguenti: «1.500 unità» . Il Corpo forestale dello Stato procede alla stabilizzazione del predetto personale attraverso le procedure di cui alla citata legge n. 124 del 1985.
3-ter. Ferma restando la possibilità di avvalimento di personale a tempo determinato di cui al comma 2, per l'anno 2007, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi di ulteriore personale a tempo determinato, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa di sei milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 13, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, con riferimento alla copertura di cui al comma 14, lettera a), del medesimo articolo 1-bis.
1746-bis/XIII/57. 1.Cesini, Zucchi, Servodio, Lion, Lombardi, Fiorio, Fogliardi, Froner, Sperandio, Bellanova, Brandolini.

Dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:
14-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, la parola «undici» è sostituita dalla seguente: «tredici».
14-ter. Al comma 2-ter, dell'articolo 2 del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni, nella legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: «nel triennio 2004-2006» sono sostituite dalle seguenti «nel quadriennio 2004-2007».
1746-bis/XIII/57. 3.Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

ART. 114.

Al comma 1, dopo le parole: imprese in difficoltà, sono aggiunte le seguenti: ivi comprese quelle del settore agricolo ed agroalimentare, anche in forma cooperativa,.
1746-bis/XIII/114. 1.Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Al comma 1, dopo il numero: 2009, in fine, aggiungere il seguente periodo: Agli interventi di cui al primo periodo sono ammesse a beneficiare le imprese agricole di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
1746-bis/XIII/114. 2.Fundarò, Lion.

ART. 127.

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero con le seguenti: dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero.
*1746-bis/XIII/127. 2.Zucchi, Cesini, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero con le seguenti: dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero.
*1746-bis/XIII/127. 1. (nuova formulazione) Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.


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Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero con le seguenti: dei settori agro-ittico-alimentari e turistico-alberghiero.
*1746-bis/XIII/127. 3. (nuova formulazione) Fundarò, Lion.

ART. 128.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il fondo è prioritariamente destinato a quelle aziende che siano in possesso del documento Unico di Regolarità Contributiva.
1746-bis/XIII/128. 1. Lombardi, Sperandio.

ART. 148.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dopo le parole: «sicurezza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 213 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale dell'Ispettorato suddetto.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 800;
2008: - 800;
2009: - 800.
1746-bis/XIII/148. 1. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Al comma 2, le parole: 11 marzo 2006, n. 81, sono inserite le seguenti parole: e, a decorrere dal 1o luglio 2007, i compiti di cui all'articolo 11 del Regolamento (CEE) 4045/89, del consiglio del 21 dicembre 1989.
1746-bis/XIII/148. 2. Zucchi, Cesini, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Il comma 3, è sostituito dal seguente:
3. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 8, le parole: «la prova preliminare di fermentazione e», sono soppresse;
b) all'articolo 46, le parole: «o rimborso spese» sono soppresse.».
1746-bis/XIII/148. 3. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Gli importi dei versamenti per l'effettuazione delle analisi di revisione eseguite dal laboratorio centrale dell'Ispettorato, di cui al comma 1, sono determinati nella misura di euro 680 I laboratori dell'Ispettorato sono autorizzati ad effettuare, a richiesta di pubbliche amministrazioni, analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario. Le tariffe relative al pagamento delle predette analisi sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e commisurate al costo effettivo del servizio. Eventuali variazioni dell'importo delle analisi di revisione e delle tariffe relative alle analisi effettuate per conto di altre amministrazioni sono disposte con decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze.


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3-ter. I proventi delle analisi effettuate ai sensi del comma precedente affluiscono in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per finanziare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ed, in particolare, quelle di studio e di ricerca di nuove metodiche di analisi per l'individuazione delle frodi nel settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.».
1746-bis/XIII/148. 4. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Al comma 4, sostituire le parole: per l'anno 2007 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 23.000;
2009: - 23.000.
1746-bis/XIII/148. 5. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «l'ENEA e l'ASI», sono aggiunte le seguenti: «, nonché il Corpo forestale dello Stato».
1746-bis/XIII/148. 6. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è soppresso;
b) al comma 4-bis, le parole: «Al Fondo si cui al comma 4 è altresì attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è attribuita.
1746-bis/XIII/148. 7. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In applicazione di quanto previsto dal regolamento comunitario 178/2002 entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo è autorizzato ad attivare le procedure per l'istituzione di un soggetto autonomo di garanzia per la sicurezza Alimentare, quale interfaccia della medesima Autorità Europea. Tale organismo è costituito previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare la seguente variazione:
2007: - 200.
1746-bis/XIII/148. 8. Giuseppe Fini.

Dopo l'articolo 148, inserire il seguente:
Art. 148-bis. (Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare). - 1. Al fine di adeguare il sistema nazionale di controllo degli alimenti alle disposizioni contenute nel regolamento CE, n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, e migliorare il coordinamento delle attività di ricerca,


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ispettive e di prevenzione delle frodi, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, provvede ad istituire una apposita Agenzia, dotata di autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, costituente la struttura unitaria di riferimento per il coordinamento delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.
3. Per il funzionamento dell'Agenzia di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Agli oneri di cui ai al presente comma si provvede mediante modifica della Tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, parte III, come di seguito indicato:
a) al punto 51) sono soppresse le parole «oli e grassi animali e vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e»;
b) il punto 121) è sostituito dal seguente: «121) somministrazioni di alimenti e bevande ad eccezione di bibite e bevande analcoliche e di fantasia; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;».
1746-bis/XIII/148. 01. Fundarò, Mellano.

ART. 149.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005 per l'esercizio 2007, è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
5. Per il fine di cui al comma 4 è inoltre autorizzata l'utilizzazione dei seguenti importi:
a) per l'anno 2007:
aa) 150.000.000 euro quali prime tre annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
bb) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre, n. 266;
b) per l'anno 2008:
aa) 50.000.000 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
bb) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre, n. 266;
cc) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 successivamente trasferito all'anno 2008.
a) per l'anno 2009:
aa) 50.000.000 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
bb) 45.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo


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quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre, n. 266;
cc) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 successivamente trasferito all'anno 2008.

6. Le somme di cui ai commi 4 e 5 riportate sono impegnabili nell'esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:
2007 - 100.000;
2008 - 150.000;
2009 - 150.000.
1746-bis/XIII/149. 1. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Dopo l'articolo 149, inserire il seguente:

Art. 149-bis.
(Piano irriguo nazionale delle infrastrutture di potenziamento delle risorse irrigue).

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 141, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. e per l'avvio del piano strategico nazionale delle infrastrutture finalizzate all' incremento delle risorse idriche, compromesse dalle variazioni climatiche e dalla ripetuta siccità, mediante la costruzione di serbatoi di accumulo, è autorizzato il limite di impegno quindicennale pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi e per l'ulteriore organicità funzionale degli schemi del Patrimonio Idrico Nazionale è riservata, a valere sull'impegno totale di cui al comma precedente, una quota del 50% destinata in via prioritaria alla costruzione di invasi o di opere che recano incrementi idrici effettivi in aree di crisi.
3. Per la predisposizione di studi e progettazioni delle infrastrutture di accumulo di risorse idriche e per la completa funzionalità di quelli esistenti, ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale in conformità alle disposizioni di legge, in aree critiche individuate dai soggetti istituzionalmente preposti, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, è autorizzato ad assegnare contributi entro il limite del 5% sulla quota prevista al comma 2 per tali opere settoriali a valere sull'esercizio 2009, quali anticipi sulle spese ammissibili.
4. Il Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare e dell'Economia e Finanze, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, definisce il «Piano strategico nazionale irriguo e delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche» entro il 30 giugno 2007.
5. Il «Piano Strategico nazionale irriguo e delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche» dovrà essere finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità, quantità, sicurezza, deflusso ambientale e riequilibrio delle risorse idriche nei rispettivi 'bacini idrografici e nel rispetto degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE.
6. Alla realizzazione delle infrastrutture di accumulo, in aree di conclamata grave crisi idrica, potranno trovare applicazione le disposizioni previste dall'articolo 120 della Costituzione, fatte salve le verifiche previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Il finanziamento delle opere costituenti il «Piano Strategico nazionale irriguo e delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche» è definito sulla base di appositi programmi finanziati e approvati dal CIPE.
8. Le economie conseguite in sede di appalto sulle opere ammesse a finanziamento,


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ai sensi delle disposizioni della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i., sono utilizzate dai soggetti attuatori dei singoli interventi per la realizzazione di ulteriori opere ed impianti rientranti nelle finalità previste dai precedenti commi previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e Forestali.
9. Alle opere di cui al comma 1, di proprietà ed appartenenza del Demanio dello Stato, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 177, della legge 350/2003, quando realizzate in concessione dai consorzi di bonifica ed irrigazione.
1746-bis/XIII/149. 01. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.

ART. 150.

Al comma 2, dopo le parole: standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi aggiungere le seguenti: alle metodiche delle produzioni,.
1746-bis/XIII/150. 1. Lombardi, Sperandio.

Al comma 2, dopo le parole: nonché le condizioni aggiungere le seguenti: e i requisiti.
1746-bis/XIII/150. 2. Lombardi, Sperandio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercati degli imprenditori agricoli viene istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una direzione generale sulla filiera corta.
1746-bis/XIII/150. 3. Lombardi, Sperandio.

ART. 151.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;
b) al comma 2, le parole: «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro»;
c) al comma 2, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al medesimo presente articolo.
1746-bis/XIII/151. 1. Fundarò, Lion.

ART. 152.

I commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:
1. Al fine di favorire i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 125 7/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, e successive modificazioni, è attribuito nel limite della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico


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delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti di cui al presente comma, sono determinate le modalità di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
1746-bis/XIII/152. 5. Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole «ed agroalimentare» aggiungere le seguenti: «e della pesca» e dopo le parole: «Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura» aggiungere le seguenti: «e pesca»;
al comma 2 dopo le parole «in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo» aggiungere le seguenti: «e della pesca»;
al comma 5 dopo le parole «la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole» aggiungere le seguenti:» e della pesca».
*1746-bis/XIII/152. 1. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, dopo le parole: «ed agroalimentare» inserire le seguenti: «e della pesca» e dopo le parole: «Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura» inserire le seguenti: «e pesca»;
al comma 2, dopo le parole: «in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo» aggiungere le seguenti: «e della pesca»;
al comma 5, dopo le parole: «la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole» aggiungere le seguenti: «e della pesca».
*1746-bis/XIII/152. 2. Fundarò, Lion.

Apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, dopo le parole «ed agroalirnentare» aggiungere «e della pesca»; dopo le parole «Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura» aggiungere «e pesca»;
al comma 2 dopo le parole «in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo» aggiungere «e della pesca»;
al comma 5 dopo le parole «la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole» aggiungere «e della pesca».
*1746-bis/XIII/152. 3. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis). La disponibilità finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla Tabella B - voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;


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2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
1746-bis/XIII/152. 4. Buonfiglio, Cosenza, Murgia.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis). All'articolo 4, comma 42 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modifiche:
le parole: «di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,» sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelle relative agli altri interventi di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, limitatamente al settore agricolo ed agroalimentare,»;
alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì trasferite, nel mese di marzo e di settembre di ogni anno, le risorse relative ai rientri dei mutui nell'ambito dei richiamati interventi prima dell'entrata in vigore della presente legge ed incassati a decorrere dal 1o gennaio 2007.
3-ter). All'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 44 è soppresso.
1746-bis/XIII/152. 6. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: da grave crisi di mercato aggiungere le seguenti: e da calamità naturali, dopo le parole: Fondo per le crisi di mercato aggiungere le seguenti: e per le calamità naturali e, al secondo periodo, dopo le parole: Al fondo confluiscono» aggiungere le seguenti: , con vincolo di destinazione alla realizzazione di interventi a favore delle imprese avicole,.
1746-bis/XIII/152. 7. D'Ulizia.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Al Fondo confluiscono inserire le seguenti: , con vincolo di destinazione alla realizzazione di interventi a favore delle imprese avicole,.
1746-bis/XIII/152. 8. Fundarò, Lion.

Al comma 6, dopo le parole: della presente legge, sono inserire le seguenti: stabiliti i criteri per la definizione dello stato di grave crisi di mercato e.
1746-bis/XIII/152. 9. Fundarò, Lion.

Al comma 7, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «e le parole: entro il 30 giugno 2007, sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2007; sino a tale data resta applicabile la disciplina vigente».
1746-bis/XIII/152. 10. Buonfiglio, Cosenza.

Al comma 7, alla fine aggiungere le seguenti parole: «e le parole: entro il 30 giugno 2007, sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2007; sino a tale data resta applicabile la disciplina vigente.
*1746-bis/XIII/152. 11. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 4 milioni di euro annui, a decorrere dai 2007.


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Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 146 del 1980: Art. 36: Assegnazione a favore dell'istituto nazionale di statistica (cap. 1680) modificare gli importi come segue:
2007: - 4.000;
2008: - 4.000;
2009: - 4.000.
1746-bis/XIII/152. 14. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 4 milioni di euro annui, a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare gli importi come segue:
2007: - 4.000;
2008: - 4.000;
2009: - 4.000.
1746-bis/XIII/152. 15. Cosenza, Bellotti, Buonfiglio, Catanoso, Patarino.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di razionalizzare i sistemi di identificazione degli animali e tracciabilità delle produzioni agroalimentari nazionali è istituito presso il «Consorzio Anagrafi Animali», ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti ai sensi dell'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge, 20 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge' 11 marzo 2006, n. 81, l'Osservatorio Nazionale per la tracciabilità alimentare.
9-ter. L'Osservatorio ha il compito di realizzare ed aggiornare le linee guida nazionali in materia di tracciabilità alimentare in armonia con le normative comunitarie e gli orientamenti 'scientifici internazionali, di monitorare l'evoluzione delle tecnologie per l'identificazione e tracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari, e la conformità normativa e tecnologica dei sistemi di tracciabilità alimentare in uso per le produzioni nazionali, costituire e gestire la «Banca Biologica Agroalimentare Nazionale» per la salvaguardia, valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari nazionali tradizionali e di qualità attraverso la oggettivizzazione delle caratteristiche molecolari funzionali al controllo ed alla tracciabilità.
9-quater. Per le finalità di cui ai precedenti comma 10 e 11 è destinata la somma di due milioni di euro per ogni anno 2007, 2008, 2009, conseguentemente alla tabella B - Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
1746-bis/XIII/152. 12. Buonfiglio, Cosenza.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Gli Organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi del SIAN per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ai fini di garantire l'omogeneità, la completezza e l'unitarietà su base nazionale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al regolamento (CE) n. 796/2004.


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9-ter. L'Organismo di Coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, determina con propri provvedimenti le modalità tecniche di collegamento con il SIAN da parte degli Organismi pagatori già riconosciuti dotati di un proprio sistema informativo autonomo.
1746-bis/XIII/152. 13. Buonfiglio, Cosenza.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. Lo studio di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 non necessita per:
a) i tagli colturali e relative opere connesse ed accessorie svolti ai sensi del presente articolo e delle specifiche norme regionali vigenti;
b) i piani di gestione ed assestamento redatti secondo i principi della gestione forestale sostenibile e che prevedano esclusivamente interventi di cui al comma 4.
1746-bis/XIII/152. 16. Fundarò, Lion.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni, dopo le parole: «ivi incluse le cooperative di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e le cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227».
1746-bis/XIII/152. 17. Fundarò, Lion.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, alle imprese agricole e agroalimentari che adottano il regime di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento CE n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto della normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
9-ter. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma 1 gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.

Conseguentemente, all'articolo 184, sostituire i numeri: 0,7201, 0,1592 e 0,1668 con i seguenti: 0,7190, 0,1562 e 0,1651.
1746-bis/XIII/152. 18.Fundarò, Lion, Mellano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 313/2004 che attuano la pratica del nomadismo è riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte


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sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
1746-bis/XIII/152. 19.Fundarò.

Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
10. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'UE e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3 comma i del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.
11. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agii articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.
12. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B - voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
1746-bis/XIII/152. 20.Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di dare piena attuazione al Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE no 74 del 27 maggio 2005 per l'esercizio 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad attivare contributi pluriennali nell'ambito di un limite di impegno di 50 milioni di euro.

Conseguentemente,
con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli


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di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1746-bis/XIII/152. 21.Delfino, Ruvolo, Martinello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 242 punto n) della legge 24 dicembre 2003, n.350 (Legge Finanziaria 2004) da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, allo scopo di migliorare la qualità della gestione dell'offerta, realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali fino al consumatore nonché di rafforzare i rapporti di filiera attraverso la stipula di contratti quadro.
1746-bis/XIII/152. 22. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.
(Interventi a favore della pesca).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007, l'aliquota IRAP «Imposta, regionale sulle attività produttive» per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari, è fissata nella misura dell'1,9 per cento da calcolarsi sul valore della produzione netta. Dalla base imponibile IRAP è ammessa la deducibilità del 50 per cento dei costi per il personale.
2. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni: 1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti «per la quota del 40 per cento»; 2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento». La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
1746-bis/XIII/152. 01.Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 152, inserire il seguente:
Art. 152-bis. (Finanziamento del piano nazionale per le produzioni biologiche). - 1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero per le politiche agricole e forestali, apportare le seguenti modifiche:
2007: - 5.000;


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2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
1746-bis/XIII/152. 02. (nuova formulazione) Fundarò, Lion, Mellano.

Dopo l'articolo 152, inserire il seguente:
Art. 152-bis. (Rifinanziamenti nel settore agricolo). - Al fine di promuovere un settore che diventa sempre più rilevante per l'agricoltura italiana si destina la somma di 20 milioni di euro all'Agricoltura Biologica e al fine della copertura ridurre da 250.000 tonnellate a 225.000 tonnellate il contingente annuo di gasolio previsto dal comma 6 dell'articolo 26.
1746-bis/XIII/152. 03.Lombardi, Sperandio.

Dopo l'articolo 152, inserire il seguente:
Art. 152-bis. (Rifinanziamenti nel settore agricolo). - 1. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, articolo 2, comma 4, è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 65.800.
1746-bis/XIII/152. 04.Fundarò, Lion.

ART. 154.

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:
1. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole ed agro alimentari in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
2. La misura dell'esclusione di cui al comma 1 è elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agricole ed agroalimentari, anche in forma cooperativa, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti di qualità certificata ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
1746-bis/XIII/154. 4.Fundarò, Lion.

Al comma 1, dopo le parole: 1. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per cento del valore degli investimenti inserire le seguenti: e delle spese sostenute.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La misura di cui al comma 1 dell'esclusione del valore è estesa alle spese sostenute in attività di ricerca e sviluppo da realizzarsi attraverso contratti di collaborazione con Università, Enti, Istituti di Ricerca e strutture accreditate dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori.

Al comma 4, dopo le parole: 4. L'attestazione di effettività delle spese sostenute inserire le seguenti: sia per i periodi di imposta precedenti che quelli successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
1746-bis/XIII/154. 2.Lombardi, Sperandio.


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Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «imprese agroalimentari», sono aggiunte le seguenti: «e gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo del credito d'imposta è effettuato sulla base degli investimenti effettuati contabilizzati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».
1746-bis/XIII/154. 1.Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Al comma 2, sostituire le parole: indicazione geografica con le seguenti: di qualità certificate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.
1746-bis/XIII/154. 3.Fundarò, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In riferimento a quanto previsto dai commi 1 e 2, le cooperative agricole e i loro consorzi a mutualità prevalente possono beneficiare di un credito d'imposta, sul valore degli investimenti realizzati in attività di promozione pubblicitaria, pari alle percentuali stabilite nel caso di detrazione dalla base imponibile del reddito d'impresa.
1746-bis/XIII/154. 5.Fundarò, Lion.

ART. 155.

Al comma 1, sostituire le parole: Le società di persone e le società a responsabilità limitata, con le seguenti: Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative.
1746-bis/XIII/155. 2.Fundarò, Lion.

Al comma 1, dopo le parole: responsabilità limitata, inserire le seguenti: e le società per azioni.
1746-bis/XIII/155. 1.Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

ART. 156.

Al comma 3, capoverso 422, dopo le parole: filiere agroenergetiche aggiungere le seguenti: e per la produzione, l'utilizzo e la vendita dell'energia derivante da biomasse direttamente prodotta dalle imprese agricole con particolare riferimento a quelle cooperative.
1746-bis/XIII/156. 1.D'Ulizia.

Al comma 3, capoverso comma 422, sostituire le parole: la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione con le seguenti: alle imprese agricole della produzione, dell'utilizzo e della vendita dell'energia, ivi compresi i biocombustibili ed i biocarburanti, derivante da biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte da imprenditori agricoli anche in forma cooperativa.
1746-bis/XIII/156. 2.Fundarò, Lion.

Il comma 5, sostituirlo con il seguente:
5. Al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sostituire le parole: «agroforestali e fotovoltaiche» con le seguenti: «agroforestali, fotovoltaiche e zootecniche,


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nonché di biocombustili, biocarburanti e materie plastiche o chimiche».
1746-bis/XIII/156. 4.Fundarò, Lion.

Al comma 5 le parole: di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell'impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli sono sostituite dalle seguenti: di biocombustibili, biocarburanti e materie plastiche o chimiche.
1746-bis/XIII/156. 3.D'Ulizia.

Dopo il comma 5 inserire i seguenti commi:
5-bis. Al fine di incentivare le imprese agricole interessate dalle coltivazioni di colture agroenergetiche è prevista l'introduzione di una componente plus nei certificati verdi previsti dalla normativa vigente, per attestare la provenienza nazionale della materia prima nella produzione di energia da biomassa.
5-ter. Con decreto di natura regolamentare da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce gli aspetti tecnico procedurali di cui al comma precedente.
1746-bis/XIII/156. 5.Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 156 aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.

1. All'articolo 9 comma 2 aggiungere il punto d): favorire nel territorio agricolo lo sviluppo di piccoli e medi impianti di potenza non superiore a 1, 5 MW per la produzione di biogas per il quale viene stanziato un fondo di 50 milioni di Euro cui potranno accedere esclusivamente le aziende agricole singole od in forma associata.
2. L'articolo 20 comma 5 è sostituito dal seguente:
Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi è fissato in sedici anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti.

Conseguentemente con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
1746-bis/XIII/156. 01. Martinello, Delfino, Ruvolo.

Dopo l'articolo 156, inserire il seguente:
Art. 156-bis. - (Disposizioni correttive e modificative della normativa sul regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari). - 1. Nel decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito con modificazione dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 e successive modificazioni, tutti i riferimenti al Regolamento (CEE) n. 3950 del 1992 si devono intendere fatti al Regolamento (CE) n. 1788 del 2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo


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nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III di tale stesso Regolamento e tutti i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1392 del 2001 si devono intendere fatti al Regolamento (CE) n. 595 del 2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n 1788 del 2003 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III dello stesso Regolamento (CE) n. 595 del 2004.
2. Nella normativa nazionale vigente in materia di regime del prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, i riferimenti alla legge 30 maggio 2003, n. 119, quando s'intendono rivolti al decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 allo scopo convertito, con modificazioni, dalla stessa legge n. 119 del 2003 e successive modificazioni, ove non diversamente o specificamente indicato, si devono intendere riferiti allo stesso decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, nel testo applicabile alla data cui ci si riferisce.
3. Al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 5, nel secondo periodo del comma 1, le parole «devono trattenere», sono sostituite dalle seguenti: «possono trattenere, secondo criteri ed importi stabiliti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, una parte del prezzo del latte su ogni consegna del produttore che supera il quantitativo di riferimento di cui dispone per le consegue»;
b) all'articolo 5, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine dì cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti, ove abbiano effettuato la trattenuta di cui al comma 1, provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6 o di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1o giugno 2002.
3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi eventualmente trattenuti, nonché il loro relativo ed effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6 o della idonea garanzia di cui al citato decreto ministeriale 12 marzo 2002; verificano altresì, per il tramite dell'intervento dei nuclei competenti dei comandi regionali o comandi provinciali della Guardia di Finanza, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte, se del caso avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione e i relativi parametri per il corretto confronto con il numero di vacche da latte risulta iscritto all'anagrafe bovina».
c) All'articolo 10, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 19, è inserito il seguente:
19-bis. In caso si creino le condizioni o le esigenze per cui è necessario procedere ad una riassegnazione di quantitativi di riferimento individuali, in particolare


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al fine di salvaguardare il patrimonio della zootecnia da latte e le capacità competitive delle aziende e dei territori fortemente specializzati nella produzione lattiera, l'AGEA può rendere operative le disposizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1788 del 2003, secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma i dello stesso regolamento (CE) n. 1788 del 2003.».
2) il comma 29 è sostituito dal seguente:
29. Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1o giugno 2002».
3) il comma 42, è sostituito dai seguenti:
«42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario del Governo, che può avvalersi di un sub-commissario, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, nonché di assicurare l'esercizio del risarcimento del danno in favore dei produttori disciplinati dal regime del prelievo supplementare in conseguenza dell'omessa o dell'irregolare applicazione da parte dello Stato, della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in applicazione del principio del Trattato CEE secondo cui gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili.
42-bis. Ai fini del comma 42, in particolare per le funzioni relative all'esercizio del risarcimento del danno, il Commissario straordinario agisce definendo il risarcimento in via amministrativa. Per tale scopo lo stesso Commissario è assistito da un comitato formato da 10 membri nominati dallo stesso Commissario. Tali membri devono avere acquisito una comprovata esperienza in materia di diritto comunitario relativo al regime del prelievo supplementare ed in materie giuridiche concernenti l'applicazione della normativa nazionale sulle quote latte, in applicazione della pertinente regolamentazione di livello comunitario. Tra i dieci membri, due devono provenire dai reparti del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, uno dall'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, due dall'AGEA, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano.
42-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 42-bis, il Commissario straordinario esamina d'ufficio e definisce, in via prioritaria, i casi relativi ai produttori di cui al comma 34 che non hanno in tutto o in parte aderito alle disposizioni di cui ai commi 36, 36-bis, o che avendovi aderito abbiano difficoltà ad osservarle, nonché i casi riguardanti i produttori di cui al comma 37.
43-quater. Le eventuali riscossioni coattive dei prelievi supplementari da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono subordinate alla conclusione delle verifiche da parte del Commissario straordinario, il quale rilascia alle stesse regioni e Province autonome, ove ravvisate, le autorizzazioni a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo. Le procedure in essere sono revocate.».
4) il comma 43 è sostituito dal seguente:
43. Il Commissario straordinario del Governo nell'espletamento del proprio mandato può esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti


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dal presente decreto, secondo le modalità di cui al comma 44, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 19-bis, e di ogni altra misura e attività ritenuta necessaria per accertare la trasparenza e la regolarità nel regime del prelievo supplementare».
5) il comma 44 è sostituito dal seguente:
«44. In caso di inadempienze relative all'attuazione del presente decreto, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di venti giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, esercita il potere sostitutivo. In casi di particolare gravità, il Commissario procede autonomamente, previa comunicazione all'amministrazione competente e al Presidente del Consiglio dei Ministri.».
6) il comma 45 è sostituito dal seguente:
«45. Agli oneri derivanti dai comma da 42 a 44 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4. Il comma 3, dell'articolo 2, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato.
1746-bis/XIII/156. 02. Fundarò, Sperandio.

ART. 160.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) pratiche di Gestione Forestale Sostenibile attraverso interventi mitiganti il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.
1746-bis/XIII/160. 1. Fundarò, Lion, Mellano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Le risorse destinate alle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 3, sono prioritariamente destinate alle imprese agricole che utilizzano biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte prevalentemente dagli imprenditori agricoli, anche in forma cooperativa.
* 1746-bis/XIII/160. 2. Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Le risorse destinate alle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 3, sono prioritariamente destinate alle imprese agricole che utilizzano biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte prevalentemente dagli imprenditori agricoli, anche in forma cooperativa.
*1746-bis/XIII/160. 3.Fundarò, Lion.

ART. 170.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: al 31 marzo 2005 sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2005.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
* 1746-bis/XIII/170. 1. (nuova formulazione) Zucchi, Cesini, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Rotondo, De Luca, Fiorio, Fogliardi, Froner, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.


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Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis.
All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: al 31 marzo 2005 sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2005.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
* 1746-bis/XIII/170. 2. (nuova formulazione) Buonfiglio, Cosenza.

ART. 172.

Sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, n. 2, le parole «ivi compresi quelli agricoli» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo il n. 2 è inserito il seguente: All'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il giorno stesso di instaurazione del rapporto di lavoro»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'INPS provvede a definire i moduli delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente comma e a trasmettere le stesse al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».
c) al comma 4, al n. 6-bis, sono soppresse le seguenti parole: «e l'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».
1746-bis/XIII/172. 1. Cosenza, Buonfiglio, Bellotti, Patarino, Catanoso.

ART. 190.

Aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Per il finanziamento di progetti di ricerca presentati da soggetti pubblici o privati nel settore delle biotecnologie in agricoltura è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare come segue:
2007: -60.000;
2008: -60.000;
2009: -60.000.
1746-bis/XIII/190. 1.Mellano.

ART. 201.

Al comma 1, sostituire le parole 25 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:
2007: -25.000;
2008: -25.000;
2009: -25.000.
1746-bis/XIII/201. 1. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.


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Alla tabella C, rubrica Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla voce:
«Legge n. 267 del 1991: attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché alla riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante»:
Art. 1, comma 1, Attuazione del Piano Nazionale della Pesca Marittima.
Apportare le seguenti variazioni:
2007: +3.100;
2008: +3.100;
2009: +3.100.

Conseguentemente, nella medesima rubrica, alla voce: «Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca agricola, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
apportare le seguenti variazioni:
2007: -3.100;
2008: -3.100;
2009: -3.100.
* 1746-bis/XIII/Tab. C 1. Fundarò, Lion.

Alla tabella C, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Legge n. 267 del 1991: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché alla riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivanti: Art. 1, comma 1: Attuazione Piano pesca (2.1.1.0 funzionamento capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418 - 2.1.2.7 Pesca capp. 1476, 477, 1488) apportare le seguenti modificazioni:
2007: +3.100;
2008: +3.100;
2009: +3.100.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore delle ricerca agricola, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997. (3.1.2.10: Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, CRA, cap. 2083), apportare le seguenti modificazioni:
2007: -3.100;
2008: -3.100;
2009: -3.100.
* 1746-bis/XIII/Tab. C 2. Crisci, Cesini, Zucchi.

Alla Tabella C, voce: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, legge 267 del 1991, apportare le seguenti variazioni:
2007: +3.100;
2008: +3.100;
2009: +3.100.

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'Economia, Decreto legislativo n. 454 del 1999, apportare le seguenti variazioni:
2007: -3.100;
2008: -3.100;
2009: -3.100.
* 1746-bis/XIII/Tab. C. 3. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Paroli, Luciano Rossi.