Mercoledì 18 ottobre 2006. - Presidenza del presidente della V Commissione Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfredo Grandi.
La seduta comincia alle 9.25.
DL 262/06: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.
Lino DUILIO, presidente, avverte che nella seduta odierna si esamineranno le proposte emendative, iniziando da quelle riferite all'articolo 1. Avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Ventura 1.17 e 1.18, nonché l'emendamento Tolotti 1.73.
Laura FINCATO (Ulivo), relatore per la VI Commissione, raccomanda l'approvazione degli emendamenti dei relatori 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88 e 1.89; esprime parere favorevole sugli emendamenti Gianfranco Conte 1.65 e sugli emendamenti 1.79, 1.77 e 1.76 del Governo; esprime infine parere contrario sugli emendamenti Leo 1.8 e 1.9, Galletti 1.43, Leo 1.10, Alberto Giorgetti 1.6, nonché sugli identici emendamenti Filippi 1.3 e Raiti 1.37 e sugli emendamenti Leo 1.11, D'Elpidio 1.2, Gianfranco Conte 1.62, Antonio Leone 1.61, Leo 1.5 e 1.4.
Il sottosegretario Alfiero GRANDI raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.79, 1.77, 1.76 del Governo. Esprime
quindi parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88 e 1.89, nonché sull'emendamento Gianfranco Conte 1.65, esprime infine parere contrario sugli emendamenti Leo 1.8 e 1.9, Galletti 1.43, Leo 1.10, Alberto Giorgetti 1.6, sugli identici emendamenti Filippi 1.3 e Raiti 1.37 e sugli emendamenti Leo 1.11, D'Elpidio 1.2, Gianfranco Conte 1.62, Antonio Leone 1.61, Leo 1.5 e 1.4.
Marino ZORZATO (FI) rileva come i relatori ed il Governo abbiano espresso sull'emendamento Leo 1.10 un parere diverso da quello già indicato in sede di Comitato ristretto, evidenziando l'inopportunità di modificare gli orientamenti manifestati nel corso della serata di ieri.
Lino DUILIO, presidente, fa presente come sia nella piena facoltà dei relatori e del Governo modificare i pareri indicati nella sede del Comitato ristretto, sulla base di più approfondite valutazioni.
Gianfranco CONTE (FI) ricorda come si fosse concordato di accantonare il suo emendamento 1.62: sottolinea infatti come la stessa rubrica dell'articolo 1 si riferisca all'attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nonché al potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria. Pertanto la destinazione di risorse al personale delle agenzie fiscali e all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato appare perfettamente coerente, in quanto notoriamente gli altri rami dell'amministrazione economico finanziaria, quali ad esempio il dipartimento del Tesoro ovvero la Ragioneria generale dello Stato, non si occupano di lotta all'evasione fiscale e al gioco illegale.
Il sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea come si debba tenere conto che anche altri rami della pubblica amministrazione diversi dalle agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato necessitino di risorse finanziarie. Tuttavia, tenuti presenti i rilievi del deputato Conte, lo invita a ritirare il suo emendamento 1.62, al fine di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno che potrà essere accolto dal Governo.
Lino DUILIO, presidente, avverte che sono state effettuate sostituzioni dai gruppi. Pone quindi in votazione l'emendamento 1.8.
Marino ZORZATO (FI) contesta la sostituzione, nell'ambito del gruppo misto, del deputato La Malfa, appartenente allo schieramento di opposizione, da parte del deputato Brugger, il quale appartiene invece allo schieramento di maggioranza.
Lino DUILIO, presidente, rileva come tale sostituzione sia corretta a termini di Regolamento, e come la Presidenza delle Commissione non possa far altro che prenderne atto.
Marino ZORZATO (FI) invita il presidente a garantire la regolarità della votazione, disponendo che i segretari di presidenza effettuino i dovuti controlli sulle presenze dei membri delle Commissioni e sulle sostituzioni comunicate dai gruppi.
Lino DUILIO, presidente, al fine di garantire l'univocità e la certezza dell'esito della votazione, dispone, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento, la controprova mediante appello nominale.
Le Commissioni respingono l'emendamento Leo 1.8.
Giorgio LA MALFA (Misto) lamenta di essere stato sostituito, nella votazione appena effettuata, dal deputato Brugger, presidente del gruppo misto ed appartenente alla maggioranza, il quale ha in tal modo contravvenuto ad una prassi costante, per la quale, nell'ambito del gruppo misto, le sostituzioni avvengono all'interno dello stesso orientamento politico.
Lino DUILIO, presidente, avverte che le Commissioni passeranno ora alla votazione dell'emendamento Leo 1.9.
Gaspare GIUDICE (FI) invita il presidente a garantire la regolarità delle votazioni, impedendo ai deputati di entrare in aula nel corso delle votazioni, come avvenuto nel corso della precedente votazione.
Michele VENTURA (Ulivo) sottolinea come si stia dando eccessiva enfasi alla votazione degli emendamenti, rispetto ad un testo che dovrà comunque essere ulteriormente definito nel corso della discussione in Assemblea.
Maurizio FUGATTI (LNP) chiede al presidente di garantire che le votazioni si svolgano in modo chiaro e trasparente, secondo quanto disposto dal Regolamento della Camera. Richiama altresì l'attenzione della Commissione sulla rilevanza e delicatezza delle questioni affrontate dagli emendamenti, che riguardano interessi concreti dei cittadini e delle categorie produttive.
Lino DUILIO, presidente, constatata la difficoltà di proseguire le votazioni, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 10.50, è ripresa alle 11.
Lino DUILIO, presidente, essendo imminenti votazioni in Aula, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista alle ore 14.
La seduta termina alle 11.
Mercoledì 18 ottobre 2006. - Presidenza del presidente della V Commissione Lino DUILIO. - Intervengono il ministro delle infrastrutture Antonio Di Pietro, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alfredo Grandi e Mario Lettieri ed il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giampaolo D'Andrea.
La seduta comincia alle 14.10.
DL 262/06: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana di oggi.
Lino DUILIO, presidente, avverte che sono stati presentati gli emendamenti 17.10, 26.26 e 27.12 dei relatori (vedi allegato), i quali non presentano profili problematici di ammissibilità; fissa quindi alle ore 15,30 il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 17.10 dei relatori.
Marino ZORZATO (FI) invita il Presidente ad assicurare un andamento certo dei lavori, cogliendo altresì l'occasione per sollecitare la Presidenza a fissare un termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio più ampio rispetto a quello originariamente previsto, considerato l'andamento dei lavori parlamentari.
Lino DUILIO, presidente, assicura che il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio sarà fissato appena possibile, dall'Ufficio di Presidenza della Commissione Bilancio.
La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 16.
Lino DUILIO, presidente, avverte che sono stati presentati l'emendamento 44.47 del Governo e l'articolo aggiuntivo 22.04 (vedi allegato). Avverte altresì che l'emendamento 44.47 non presenta profili problematici di ammissibilità, mentre risulta
inammissibile, per carenza di compensazione, l'articolo aggiuntivo 22.04.
Giorgio LA MALFA (Misto), intervenendo sui lavori della Commissione, fa presente di ritenere inaccettabile il fatto che la seduta sia continuamente sospesa, senza che ai componenti delle Commissioni siano date indicazioni precise sul prosieguo dei lavori.
Massimo GARAVAGLIA (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza l'estrema lentezza con cui procedono i lavori delle Commissioni.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) fa osservare che sarebbe opportuno convocare immediatamente l'ufficio di presidenza della Commissione Bilancio, sospendendo brevemente la seduta delle Commissioni riunite, al fine di definire il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio.
Lino DUILIO, presidente, sospende brevemente la seduta per dar modo all'ufficio di presidenza della Commissione Bilancio di riunirsi, al fine di definire la fissazione del termine di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio.
La seduta, sospesa alle 16.10, è ripresa alle 16.30.
Lino DUILIO, presidente, avverte che sono state effettuate sostituzioni da parte dei gruppi.
Il Ministro Antonio DI PIETRO illustra l'emendamento 12.60 del Governo, rilevando preliminarmente come esso sia stato formulato sulla base di quanto emerso nel corso della discussione parlamentare, nonché dei pareri espressi da alcune Commissioni e di taluni degli emendamenti presentati con riferimento all'articolo 12, nonché dopo una serie di confronti con gli operatori interessati.
Commissioni parlamentari; ricorda altresì che l'emendamento mira a sottoporre lo schema di convenzione all'approvazione del CIPE.
Lino DUILIO, presidente, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 12.60 è fissato alle 18.30.
Guido CROSETTO (FI) chiede se sia stata verificata la copertura finanziaria dell'emendamento 12.60 del Governo, in particolare laddove si prevede che nel bando di gara siano previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della cessazione della concessione. Chiede inoltre al presidente se si possano configurare i presupposti di indifferibilità e urgenza propri degli strumenti del decreto-legge.
Lino DUILIO, presidente, assicura che anche sull'emendamento 12.60 del Governo sarà effettuato il consueto vaglio di ammissibilità.
Giorgio LA MALFA (Misto) osserva come pare evidente un ripensamento del Governo, in quanto l'originario disposto dell'articolo 12 configurava un ruolo preponderante dell'ANAS. Chiede quindi un approfondimento delle problematiche inerenti all'emendamento in esame, ricordando che l'AISCAT, in sede di audizione, ha criticato lo strumento della convenzione unica. Fra l'altro, osserva come con un decreto-legge il Governo modifichi rapporti contrattuali pregressi e, ove le controparti non concordino con le modifiche proposte, sia previsto il subentro dell'ANAS nel rapporto. Al riguardo, si domanda cosa possa significare la nozione di subentro temporaneo dell'ANAS, posto che si dovrebbero individuare un termine iniziale
e un termine finale del periodo di subentro. Chiede quindi quanto tempo occorra all'ANAS per rimettere le concessioni sul mercato e a quale legge precedente si faccia riferimento in merito al previsto divieto, per le società di costruzione, di partecipare in misura rilevante al capitale delle società concessionarie.
Nicola CRISCI (Ulivo) osserva come sia assolutamente rilevante il problema della mancata corrispondenza fra gli aumenti delle tariffe autostradali e il livello dei correlati investimenti. Anche con riguardo agli intrecci tra la società concessionaria e le società partecipate che esercitino attività di costruzione, considera efficace la proposta emendativa del Ministro, segnalando contestualmente la scarsa efficacia dell'attività di vigilanza svolta dall'ANAS.
Ettore PERETTI (UDC) rileva come sia sbagliato intervenire con un decreto-legge o con una norma del disegno di legge finanziaria relativamente a società con titoli quotati in borsa, il cui corso potrebbe risentirne negativamente, suggerendo quindi di inserire tali norme in un apposito disegno di legge. Quanto alla copertura finanziaria, segnala che la proposta emendativa necessita della relazione tecnica. Invita il Ministro a offrire più puntuali spiegazioni sulla disposizione di cui alla lettera c), n. 4, della sua proposta emendativa, considerando che il conferimento al Ministro del potere di nomina delle commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti configuri un ritorno all'antico.
Pietro ARMANI (AN) si associa alle considerazioni dei colleghi, rilevando in particolare come la disposizione che prevede speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dallo stesso da almeno un anno prima della cessazione, farà sì che non vi siano più soggetti privati che abbiano interesse a concorrere alla gara per l'assegnazione delle concessioni, in quanto non potrebbero eventualmente sostituire il personale dipendente. Rileva come mancano nel caso di specie i presupposti di necessità e urgenza che legittimano il ricorso allo strumento del decreto-legge. Osserva come in effetti l'unica modifica di rilievo apportata dalla proposta emendativa del Ministro consista nell'eliminazione nell'inciso del disposto di cui alla lettera e), del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge. Non cambia invece il sistema della convenzione unica. Ricorda come il Ministro abbia rilevato che non vi sono risorse per finanziare investimenti per la costruzione di nuove autostrade: le nuove previsioni provocheranno tuttavia un sicuro contenzioso, e bloccheranno ulteriori investimenti privati che risultano al momento essenziali per il sistema.
Marino ZORZATO (FI) considera come il contenuto del provvedimento non abbia carattere di urgenza, tranne che per questioni collegate alla fusione societaria Abertis-Autostrade. Osserva come le previsioni che si introducono, e a seguito dell'accoglimento del sistema della convenzione unica, vi è il rischio che siano congelati per un anno tutti i rapporti con i concessionari e quindi che siano sospesi tutti i piani finanziari e i relativi investimenti, risolvendosi ciò in una interruzione della realizzazione delle opere autostradali. Osserva inoltre che si va a restringere la possibilità che vengano delegati in tale materia poteri alle regioni, che pure potrebbero vantare risorse finanziarie necessarie per condurre opportune politiche di investimento.
Franco STRADELLA (FI) concorda con le osservazioni mosse dai deputati La Malfa, Peretti e Armani, domandando al Ministro per quale motivo, dopo che tutte le verifiche effettuate dal Ministero hanno dimostrato che la disciplina di cui all'articolo 12 del provvedimento in esame è contraria alla fondamentale esigenza del nostro Paese di modernizzare e sviluppare le infrastrutture, insista per l'approvazione di una siffatta normativa, che non verrebbe comunque modificata in modo incisivo con l'emendamento 12.60.
Lino DUILIO, presidente, comunica che i relatori hanno presentato l'emendamento 31.2 (vedi allegato), il quale non presenta profili problematici dal punto di vista dell'ammissibilità: fissa quindi il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 31.2 alle 18.10.
Nicola ROSSI (Ulivo) riconosce al Governo di avere svolto un pregevole lavoro con l'elaborazione dell'emendamento 12.60, ritenendo peraltro che allo stesso possano essere apportati taluni miglioramenti. Rileva in primo luogo come appaia inopportuno far convivere, nell'ambito della stessa disposizione normativa, due criteri tra loro incompatibili, quello del price cup e quello dell'equa remunerazione del capitale investito, ritenendo opportuno espungere quest'ultimo dal testo. Sottolinea quindi come l'ANAS, la quale svolge funzioni di regolazione del settore autostradale, potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi qualora assumesse anche, sia pure temporaneamente, il ruolo di gestore di tratte autostradali. Invita quindi il Governo ad apportare le opportune modifiche.
Massimo GARAVAGLIA (LNP) ritiene del tutto inopportuno che il Ministro delle infrastrutture si riservi la facoltà di nominare le Commissioni di aggiudicazione, nonché l'aumento dei componenti del Consiglio dell'Autorità, sottolineando come tali previsioni confermino che il Governo non ha realmente intenzione di perseguire la via delle liberalizzazioni e della riduzione e razionalizzazione del personale degli organismi pubblici.
Andrea RICCI (RC-SE) esprime il proprio apprezzamento per la proposta emendativa formulata dal Governo, pur sottolineando come la ristrettezza dei tempi non consenta di compiere gli opportuni approfondimenti. Esprime quindi una valutazione positiva sui meccanismi che si intendono introdurre per la valutazione delle tariffe autostradali e più in generale sullo strumento della convenzione unica, che risponde adeguatamente alle esigenze di trasparenza e di tutela degli utenti. Manifesta tuttavia perplessità in ordine alla soluzione adottata per risolvere il possibile conflitto di interessi fra la società concessionaria e le società di costruzione che posseggano una quota di partecipazione eccedente il 5 per cento del capitale sociale, ritenendo più opportuno introdurre il divieto per tali società di partecipare alle gare bandite dalla società concessionaria per la realizzazione di lavori di sua competenza.
Francesco TOLOTTI (Ulivo) esprime un giudizio complessivamente positivo sull'emendamento 12.60, manifestando peraltro talune perplessità circa il fatto che una materia tanto complessa e delicata avrebbe potuto essere maggiormente approfondita.
Il Ministro Antonio DI PIETRO ringrazia i deputati intervenuti per le questioni sollevate e per i suggerimenti forniti.
terzi. Si è tentato di conciliare così una politica di liberalizzazione con l'esigenza di controllo pubblico.
Nicola ROSSI (Ulivo) segnala al riguardo come l'indice di qualità del servizio possa crescere ovvero decrescere, con effetti sul livello delle tariffe, essendo questo un meccanismo previsto già dalla legge. Ritiene piuttosto che il problema consista nel fatto che il regolatore non abbia applicato correttamente, o in modo esaustivo, tale indice.
Il Ministro Antonio DI PIETRO accoglie il suggerimento del deputato Nicola Rossi e riformula pertanto l'emendamento 12.60, nel senso di sopprimere la lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 (vedi allegato).
Marino ZORZATO (FI) rileva l'inopportunità di inserire disposizioni relative alla materia in discussione in un decreto-legge come quello in esame.
Ettore PERETTI (UDC) ricorda di aver chiesto spiegazioni in merito ai poteri conferiti al Ministro dalla lettera c), n. 4, della proposta emendativa.
Il Ministro Antonio DI PIETRO ribadisce come il potere attribuito al Ministro si inserisca nell'esigenza di controllo pubblico del settore che deve coniugarsi ad una politica di liberalizzazione e che si traduce nella ricordata griglia, composta di quattro elementi, cui faceva cenno nel suo precedente intervento.
Lino DUILIO, presidente, ringrazia il Ministro Di Pietro per la disponibilità al confronto in sede parlamentare; fissa quindi il termine per la presentazione dei
subemendamenti all'emendamento 12.60 del Governo (nuova formulazione) alle ore 18.30.
La seduta, sospesa alle 18.45, è ripresa alle 19.30.
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) esprime la propria solidarietà al presidente della Commissione, stigmatizzando il contenuto di un dispaccio di agenzia che appare poco rispettoso nei suoi confronti.
Lino DUILIO, presidente, ringrazia il deputato Marinello per la solidarietà espressa nei suoi confronti.
La seduta termina alle 20.
DL 262/06: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Il Comitato si è riunito dalle 21.25 alle 0.30.
C. 1750 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
C. 1750 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Avverte altresì che il Governo ha ritirato il suo emendamento 3.55.
Essendo appena terminati i lavori in Assemblea, ritiene opportuno sospendere brevemente la seduta.
Sospende quindi la seduta.
Fissa quindi il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 44.47 del Governo alle ore 17.10.
Informa quindi che è stato presentato l'emendamento 12.60 del Governo (vedi allegato).
Avverte infine che da parte di alcuni deputati è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante trasmissione audiovisiva a circuito chiuso: non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Osserva quindi come la materia delle concessioni autostradali, caratterizzata da una particolare complessità, richieda da tempo un intervento di revisione della disciplina, tanto più in considerazione del fatto che 17 delle 22 convenzioni in essere sono scadute o prossime alla scadenza. Ricorda altresì come, tra gli obiettivi che il Governo si proponeva di realizzare con la revisione di tale disciplina, vi siano il superamento delle disparità di trattamento attualmente esistenti tra i concessionari, nonché la necessità di garantire l'effettiva realizzazione delle necessarie infrastrutture e la graduazione delle misure di controllo ed eventuale intervento sull'attività di gestione dei concessionari.
Passa quindi ad illustrare le modifiche dell'articolo 12 proposte dall'emendamento 12.60 del Governo, ricordando innanzitutto che esso stabilisce che la convenzione unica di cui all'articolo 12, comma 1, assicura la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe, oltre che il riallineamento delle stesse in sede di revisione periodica. Rileva altresì che l'emendamento del Governo stabilisce che il riconoscimento degli adeguamenti tariffari, dovuti per investimenti programmati del piano finanziario, di cui al comma 2, lettera f), sia subordinato alla effettiva realizzazione degli investimenti medesimi, accertato dal concedente; al riguardo osserva come tale previsione rimedi ad un regime puramente automatico di adeguamenti tariffari, che era già stato sanzionato dal TAR del Lazio. Rileva quindi come l'emendamento confermi la previsione di uno schema di convenzione unica, ma prevede altresì l'espressione di alcuni pareri sullo schema medesimo, tra i quali rientrano i pareri delle competenti
Per quanto attiene alla disciplina applicabile alle società concessionarie di autostrade che siano partecipate da società di costruzioni, rileva inoltre come l'emendamento 12.60 del Governo, recependo tra l'altro le osservazioni della Commissione Europea, proponga che cessi di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, la quale stabiliva il divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità.
Ricorda quindi che l'emendamento mira anche a superare il divieto, per le società che operano nel settore delle costruzioni, di esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori di società concessionarie autostradali per una quota eccedente del limite del 5 per cento. Osserva peraltro come, al fine evitare un'eccessiva discrezionalità delle società concessionarie nell'assegnazione degli appalti dei lavori, si preveda che tali appalti siano sempre affidati attraverso gara pubblica e che gli schemi dei bandi di gara siano soggetti ad approvazione da parte dell'ANAS; l'emendamento introduce inoltre il divieto della partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei contratti per le società, comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la progettazione dei lavori.
Ricorda quindi che rimane ferma la previsione di uno schema di convenzione unica, che, tuttavia, in base all'emendamento, sarà adottata al termine di un ampio percorso di consultazione; ove la società concessionaria non reputi conveniente tale schema di convenzione, potrà naturalmente non aderirvi, ma in tal caso l'ANAS subentrerà immediatamente nella concessione, garantendo i livelli occupazionali e gestendo le eventuali procedure per l'indennizzo del concessionario cessante.
Ricorda infine che l'emendamento ridetermina le sanzioni attualmente previste, graduandole e diversificandole: si supera in tal modo il meccanismo della decadenza sic et simpliciter previsto dalle convenzioni in essere e si introduce la previsione della previa contestazione dell'addebito e del rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.
Sottolinea quindi come sia del tutto inaccettabile intervenire unilateralmente per modificare regole che invece dovrebbero essere ampiamente condivise, ottenendo oltretutto l'effetto di disincentivare gli investimenti privati nello specifico settore. Evidenzia inoltre come si attribuisca all'ANAS un ruolo improprio, obbligandolo in taluni casi a subentrare al concessionario, senza considerare l'aggravio di costi che ciò potrà comportare per il relativo bilancio, ritenendo altresì incomprensibile che l'emendamento 12.60 sottoponga lo schema di convenzione unica alla valutazione di associazioni di consumatori e utenti, attribuendo a tali pareri sostanzialmente la stessa rilevanza di quelli che anche le Camere dovrebbero essere chiamate ad esprimere. A tale proposito, osserva come una materia tanto complessa e delicata necessiti di un dibattito parlamentare estremamente approfondito, che non può certo essere garantito dallo strumento del decreto-legge, bensì dal procedimento legislativo ordinario.
Ritiene altresì inadeguato lo strumento della concessione unica, considerando del tutto anomalo il meccanismo per la determinazione delle tariffe autostradali, poiché, subordinando tale determinazione all'effettiva esecuzione dei lavori, si introduce un pericoloso elemento di indeterminatezza e imprevedibilità.
Esprime conclusivamente un giudizio fortemente negativo sull'articolo 12 del provvedimento e sull'emendamento 12.60.
Ritiene inoltre che la materia debba essere nuovamente disciplinata, ma non tramite lo strumento del decreto-legge, bensì nell'ambito di provvedimenti legislativi ordinari, il cui esame garantisce tempi adeguati per la discussione ed i necessari approfondimenti. Pur ammettendo che taluni concessionari del settore autostradale abbiano realizzato dei profitti elevati in modo discutibile, ritiene inaccettabile che la disciplina dell'articolo 12 del provvedimento in esame, certamente non migliorata dall'emendamento 12.6, ricorra ad una soluzione radicale e generalizzata, che rischia di determinare il blocco totale degli investimenti privati. Condivide in linea generale la scelta di sottoporre a procedure di evidenza pubblica l'affidamento delle concessioni, ma considera inaccettabile che tale scelta sia estesa alla successiva attività contrattuale del concessionario, sottolineando come gli affidamenti di lavori in house costituiscano un'attività fisiologica ed indispensabile per le società private. Ritiene infine inconcepibile attribuire all'ANAS la gestione, seppure transitoria, di tratte autostradali.
Rileva come la normativa in esame non possa che essere riferita alle sole concessioni autostradali di cui all'articolo 11 della legge n. 498 del 1992, e non anche alle convenzioni stipulate, ai sensi della normativa generale sui lavori pubblici, a seguito dell'espletamento di un'apposita procedura di gara, in quanto l'eventuale applicazione del modello di convenzione unica anche a tali ultime concessioni, sarebbe in evidente contrasto con le caratteristiche essenziali dell'istituto del project financing. A tale riguardo sottolinea come nel caso di opera pubblica realizzata con capitale privato, l'iniziativa dell'intera operazione spetti anche ai privati, cui compete anche di elaborare i documenti essenziali da porre a base del rapporto concessorio, con particolare riferimento al piano economico-finanziario ed allo schema di convenzione. Evidenzia altresì come le interrelazioni tra i due documenti siano tali da determinare, in caso di modifiche di clausole essenziali della convenzione, quali potrebbero essere quelle derivanti dalla piena applicazione dell'articolo 12, effetti non trascurabili per l'equilibrio economico-finanziario della concessione. Rileva infatti come la «bancabilità» di un progetto verrebbe fortemente compromessa qualora gli istituti finanziatori non ricevessero più, in conseguenza delle modifiche introdotte dalla normativa in esame al testo della convenzione, una risposta adeguata alla valutazione del rischio.
Ritiene preliminarmente necessario apportare talune correzioni formali all'emendamento 12.60. Con riferimento alle osservazioni del deputato Ricci, precisa che la soluzione adottata per risolvere il conflitto di interessi fra la società concessionaria e le società di costruzione che posseggano una quota di partecipazione eccedente il 5 per cento del capitale sociale è necessaria per adeguare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria. Rileva quindi come resti valido il principio espresso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale, con la fusione societaria, la concessione non transita al nuovo concessionario, essendo a tal fine necessaria un'apposita autorizzazione ministeriale, previa valutazione di legittimità e di merito.
Ribadisce quindi che, dopo aver incontrato tutte le parti imprenditoriali e sociali interessate, è stata inserita una griglia di quattro elementi per presidiare la complessa problematica in esame: l'obbligo di gara; l'approvazione dello schema di gara da parte del soggetto controllante; il divieto di partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei contratti nei confronti delle società, comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa concessione; l'individuazione dei collaudatori delle opere da parte di soggetti
Osserva quindi come i requisiti della necessità e dell'urgenza propri dello strumento del decreto-legge derivino dal fatto che sono scadute ben 17 concessioni autostradali, le cui disposizioni devono essere riscritte secondo la sentenza del TAR del Lazio in materia. Rileva inoltre come in tutte le concessioni sia prevista la sanzione della decadenza del concessionario, ma non si provveda in alcun modo in merito al periodo transitorio che va dalla dichiarazione di decadenza all'individuazione di un nuovo concessionario.
Ricorda quindi come la proposta emendativa del Governo preveda che l'Anas assuma temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Quanto al presunto passaggio di dipendenti ad Anas Spa, ricorda che la norma prevede che, nel bando di gara conseguente al subentro temporaneo dell'Anas, dovranno essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso per almeno un anno prima della cessazione.
Segnala altresì come al concessionario decaduto si dia la possibilità di esperire ricorso, in quanto si prevede che vi sia una previa contestazione dell'addebito nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio. Con riguardo al presunto rischio di modifiche dei contratti in corso, rileva come i parametri saranno rivisti da quando le disposizioni entreranno in vigore, facendo quindi salvi i contratti pregressi, che non saranno quindi modificati. Con riguardo alla formula del price cup, rileva come non sia in effetti previsto che, se il servizio viene erogato in modo non efficiente, la tariffa diminuisca correlativamente.
Segnala inoltre come la formula del price cup sia incompatibile con il disposto dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto-legge, laddove si dispone che le clausole della convenzione unica devono essere in ogni caso adeguate, in modo da assicurare la determinazione dell'equa remunerazione del capitale investito secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale. Rileva in proposito come, anche nelle teorie economiche, il meccanismo del price cup sia sempre nettamente distinto dal principio dell'equa remunerazione del capitale di rischio. Suggerisce pertanto di espungere dal testo dell'articolo 12 del decreto la lettera c) del comma 2.
Avverte che i relatori hanno presentato i due articoli aggiuntivi 20.05 e 41.06 (vedi allegato). L'articolo aggiuntivo 20.05, il quale proroga termini per i versamenti fiscali e contributivi per le popolazioni colpite da calamità naturali nella provincia di Catania, risulta identico all'articolo aggiuntivo Raiti 20.02, già giudicato inammissibile per estraneità di materia nella seduta di ieri, e deve pertanto ritenersi a sua volta inammissibile.
L'articolo aggiuntivo 41.06, il quale reca disposizioni relative alla sede cagliaritana del Provveditorato delle opere pubbliche, risulta identico all'articolo aggiuntivo Palomba 41.04, già giudicato inammissibile per estraneità di materia nella seduta di ieri, e deve pertanto ritenersi a sua volta inammissibile.
Avverte altresì che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Ventura 6.21, 6.27 e 6.28 e Toltoti 6.114.
Sospende quindi la seduta.
Avverte quindi che i lavori proseguiranno in sede di Comitato ristretto, mentre la seduta riprenderà domani alle 9, per la votazione delle proposte emendative, se vi sarà un'espressa autorizzazione in tal senso da parte della Presidenza della Camera.
Avverte quindi che i relatori hanno presentato una nuova ulteriore formulazione dell'emendamento 6.129, sostitutivo dell'articolo 6 (vedi allegato).
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 9 di domani.
C. 1750 Governo.