Commissioni Riunite V e VI - Resoconto di giovedì 19 ottobre 2006


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SEDE REFERENTE

Giovedì 19 ottobre 2006. - Presidenza del presidente della V Commissione Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi e Mario Lettieri e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture Giuseppe Meduri.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 262/06: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
C. 1750 Governo
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(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana di ieri.

Lino DUILIO, presidente, propone di riprendere la discussione in sede di Comitato ristretto su talune problematiche su cui è necessario un ulteriore approfondimento.

Benedetto DELLA VEDOVA (FI) manifesta il proprio sconcerto per la totale incertezza sull'andamento dei lavori che non è rispettosa per la dignità dei parlamentari che ancora una volta hanno atteso a lungo che iniziasse la seduta senza ricevere alcuna comunicazione dalla presidenza.

Lino DUILIO, presidente, fa presente come le modifiche all'organizzazione dei lavori per la giornata odierna siano stati concordati nella seduta pomeridiana di ieri.

Giorgio LA MALFA (Misto) comprende che la maggioranza abbia bisogno di tempo per svolgere riunioni e per risolvere le questioni che volta per volta si pongono. Non può tuttavia accettare, come già avvenuto nei giorni scorsi, l'attività delle Commissioni inizi con grandissimo ritardo e che ila presidenza non si faccia carico di


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informare i parlamentari che puntualmente sono presenti secondo gli orari stabiliti.

Riccardo PEDRIZZI (AN), associandosi alle considerazioni svolte dagli onorevoli Della Vedova e La Malfa, ritiene il calendario dei lavori delle Commissioni debba essere sempre concordato: auspica maggiore puntualità e certezza nel prosieguo dei lavori.

Lino DUILIO, presidente, si scusa per il ritardo con il quale hanno inizio i lavori delle Commissioni. Sottolinea peraltro che il Comitato ristretto ha lavorato a lungo nella giornata di ieri fino a notte inoltrata, e che in quella sede era emersa l'opinione unanime per cui fosse opportuno proseguire l'esame nella mattinata di oggi in sede informale per passare successivamente alla sede referente.
Sospende quindi la seduta, che riprenderà alle 11, e avverte che si riunirà immediatamente il Comitato ristretto.

La seduta, sospesa alle 9.35, è ripresa alle 12.

Lino DUILIO, presidente, avverte che le Commissioni voteranno le proposte emendative sui quali il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole in sede di Comitato ristretto nonché le proposte emendative di cui sarà richiesta la votazione puntuale da parte dei relatori.

Giacomo STUCCHI (LNP) chiede chiarimenti in ordine allo svolgimento dei lavori delle Commissioni.

Lino DUILIO, presidente, avverte che l'esame da parte delle Commissioni dovrà comunque concludersi entro le ore 14.

Le Commissioni approvano quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Gianfranco Conte 1.65, 1.83 e 1.84 del relatore, 1.77 e 1.76 del Governo, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88 e 1.89 del relatore, 2.89 del Governo, 2.90 del relatore e 2.86 del Governo (vedi allegato 1).

Lello DI GIOIA (RNP), relatore per la V Commissione, propone una riformulazione dell'emendamento Antonio Leone 2.63. (vedi allegato 1).

Gianfranco CONTE (FI) accetta la riformulazione del suo emendamento 2.63.

Il sottosegretario Mario LETTIERI si rimette alle Commissioni.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Leone 2.63 (nuova formulazione) e Piazza 2.43, nonché gli emendamenti 2.91 e 2.92 del relatore.

Marino ZORZATO (FI) illustra il suo emendamento 3.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Zorzato 3.1, approva quindi gli emendamenti 3.65, 3.66 e 3.64 del relatore.

Giuseppe MARINELLO (FI) illustra l'emendamento Misuraca 4.74.

Maurizio LEO (AN) sottoscrive l'emendamento Misuraca 4.74.

Il sottosegretario Alfiero Grandi ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento 4.74

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Misuraca 4.74.

Giovanni ALEMANNO (AN) e Guido CROSETTO (FI) sottoscrivono l'emendamento Brugger 4.80.

Ettore PERETTI (UDC) dichiara l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 4.80.

Gianfranco CONTE (FI), con riferimento all'emendamento 4.80, suggerisce di evitare di ricorrere ai fini della copertura ad un aumento dell'accisa sui superalcolici, in quanto ormai ad un aumento dell'accisa su tali prodotti corrisponde una diminuzione del loro consumo e quindi


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una conseguente diminuzione di gettito (per cui non è corretto utilizzare tale disposizione come copertura finanziaria).

Il sottosegretario Alfiero GRANDI, riconosciuto che l'osservazione dell'onorevole Conte ha fondamento, ritiene si possa riformulare la copertura prevedendo l'eventualità del suo utilizzo solo ove si renda necessaria, inserendo pertanto la parola «eventualmente» nella formula di copertura.

Giacomo STUCCHI (LNP) suggerisce una riformulazione dell'emendamento nel senso di prevedere un più alto importo del volume di affari di riferimento.

Lino DUILIO, presidente, rileva come le norme di copertura degli oneri finanziari debbano essere certe e non possono essere eventuali.

Giorgio LA MALFA (Misto) invita il Governo a chiarire se la sua proposta di modifica dell'emendamento Brugger 4.80 sia ritirata.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI ritira la sua proposta di modifica dell'emendamento Brugger 4.80.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Brugger 4.80.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il suo emendamento 4.7, chiedendo che venga posto in votazione.

Giacomo STUCCHI (LNP) dichiara voto favorevole, sottolineando l'opportunità che si presti attenzione alle problematiche dei comuni montani, dove spesso l'attività agricola rappresenta l'unica fonte di reddito.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.47.

Pietro ARMANI (AN), Ida D'IPPOLITO VITALE (FI), Remigio CERONI (FI) e Benedetto DELLA VEDOVA (FI) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 4.47.

Ettore PERETTI (UDC) preannuncia la sua astensione in relazione alla norma di copertura finanziaria.

Alberto FILIPPI (LNP) invita la relatrice Fincato, che viene dalla sua stessa provincia, a modificare il parere in senso favorevole.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Fugatti 4.7, approva quindi l'emendamento 4.89 del relatore.

Marino ZORZATO (FI) illustra il proprio emendamento 4.6 e ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Zorzato 4.6, approvano l'emendamento 4.90 dei relatori, respingono l'emendamento Zorzato 5.3, approvano l'emendamento 5.35 del relatore.

Le Commissioni passano ad esaminare i subemendamenti riferiti all'emendamento 6.129 del relatore (nuova formulazione).

Lino DUILIO, presidente, avverte che sono stati presentati 14 subemendamenti all'emendamento 6.129 (nuova formulazione) dei Relatori. Risultano inammissibili per carenza di compensazione il subemendamento 0.6.129.3 Gioacchino Alfano, in quanto non reca la copertura per l'anno 2006, e il subemendamento 0.6.129.14 Garavaglia, in quanto la copertura prevista per il medesimo anno è insufficiente. Quanto alla nuova formulazione dell'emendamento 6.129 rileva che la stessa consente di superare i profili problematici in ordine all'ammissibilità di materia, con riferimento all'articolo aggiuntivo recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.


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Le Commissioni approvano il subemendamento Antonio Pepe 0.6.129.7 e il subemendamento Zeller 0.6.129.4, sostanzialmente identico al subemendamento Antonio Pepe 0.6.129.6 (nuova formulazione).

Marino ZORZATO (FI) dichiara voto contrario sull'emendamento 6.129 (nuova formulazione) del relatore.

Ettore PERETTI (UDC) dichiara voto contrario sull'emendamento 6.129 (nuova formulazione) del relatore, non condividendo la reintroduzione dell'imposta di successione.

Paolo DEL MESE (Pop-Udeur) sottolinea come il riferimento al valore catastale si debba intendere valido anche per le donazioni.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI conviene con la precisazione fornita dal Presidente Del Mese.

Pietro ARMANI (AN) dichiara la sua contrarietà alla reintroduzione dell'imposta di successione, pur rilevando che la versione attuale dell'emendamento, con le modifiche risultanti dai subemendamenti approvati, è sensibilmente migliorata.

Maurizio LEO (AN) si associa alle considerazioni dell'onorevole Armani.

Antonio PEPE (AN), associandosi alle considerazioni dei colleghi Armani e Leo, rileva come il costo della riscossione dell'imposta di successione risulta spesso superiore ai proventi.

Giuseppe Farncesco Maria MARINELLO (FI) dichiara voto contrario sull'emendamento 6.129 (nuova formulazione) del relatore.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 6.129 (nuova formulazione) del relatore, con le modifiche risultanti dai subemendamenti approvati. Approvano quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 7.72, 7.76, 7.73 e 7.66 dei relatori.

Gioacchino ALFANO chiede la votazione del suo emendamento 8.1, precisando che lo stesso deve intendersi nel senso che si fa riferimento all'articolo 12, comma 3, del decreto del 31 luglio 2000, n. 320 e non, come da lui erroneamente riportato, all'articolo 12-ter del medesimo decreto.

Lello DI GIOIA (RNP), relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parer conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Gioacchino ALFANO 8.1 (nuova formulazione) e gli identici emendamenti Zorzato 10.1 e Ventura 10.2.

Lino DUILIO, presidente, con riferimento all'emendamento 12.60 del Governo, ritiene che lo stesso presenti alcuni profili su cui appare opportuno un chiarimento da parte del Governo medesimo, benché alla norma originaria non sia ascritto alcun effetto scontato nei saldi. Ciò vale in particolare per quanto concerne la disposizione della lettera d), secondo la quale con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo che dovessero essere presentate dal concessionario cessato. Al riguardo ritiene necessario che il Governo confermi l'assenza di maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica e si pronunci circa l'opportunità che venga introdotta un'apposita clausola di invarianza nel testo dell'articolo 12. Su quest'ultimo aspetto chiede quindi il parere dei relatori.
Comunica altresì che sono stati presentati quattordici subemendamenti all'emendamento 12.60 del Governo e un subemendamento all'emendamento 44.47 del Governo, avvertendo, a tale proposito, che


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risultano irricevibili i subemendamenti Armani 0.12.60.4 e Peretti 0.12.60.8, in quanto volti a sopprimere l'intero emendamento al quale sono riferiti. Risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione il subemendamento Dussin 0.12.60.3, di contenuto identico all'emendamento Dussin 12.10, già dichiarato inammissibile per carenza di compensazione.

Ettore PERETTI (UDC) chiede che siano posti in votazione gli identici emendamenti soppressivi dell'articolo 12, sottolineando come la materia delle concessioni autostradali dovrebbe essere disciplinata non con decreto-legge, bensì nell'ambito di un ordinario provvedimento legislativo per consentire lo svolgimento di un dibattito parlamentare adeguatamente approfondito.

Pietro ARMANI (AN) illustra il suo emendamento 12.1, soppressivo dell'articolo 12, associandosi alle considerazioni del deputato Peretti e ribadendo, in particolare, l'assoluta inopportunità dell'istituto della convenzione unica.

Marino ZORZATO (FI) si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo 12, associandosi alle osservazioni critiche dei deputati Peretti e Armani e ritenendo inconcepibile che la materia di cui all'articolo 12 possa essere disciplinata ricorrendo alla decretazione d'urgenza.

Guido CROSETTO (FI), oltre a condividere le osservazioni critiche testé svolte, ritiene molto grave che per l'articolo 12 non sia prevista una copertura finanziaria, considerato il rischio che dallo stesso possa scaturire un ingente contenzioso.

Giorgio LA MALFA (Misto) evidenzia la gravità della scelta di intervenire con lo strumento della decretazione d'urgenza nella materia affrontata dall'articolo 12, destinata ad interferire in modo discutibile nei rapporti fra Stato e privati, peraltro nell'ambito di un provvedimento che dovrebbe riguardare materie strettamente finanziarie. Considera inoltre insussistenti i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, giacché l'urgenza, come configurata dal Ministro delle infrastrutture nella seduta di ieri, consiste in realtà nella artificiosa necessità di legittimare l'interferenza dello Stato in note vicende che dovrebbero riguardare solamente soggetti privati. Fa presente altresì come lo strumento della convenzione unica, non previsto nell'ordinamento giuridico di alcun altro Paese, appaia del tutto inadeguato, anche in quanto attribuisce alla pubblica amministrazione un grado di discrezionalità eccessivo. Per tali motivi dichiara di essere favorevole alla soppressione dell'articolo 12.

Giacomo STUCCHI (LNP) ritiene indispensabile la soppressione dell'articolo 12 in quanto, benché l'ANAS necessiti di un intervento di riorganizzazione, tuttavia gli strumenti utilizzati sono inaccettabili, come peraltro riconosciuto anche da taluni esponenti della maggioranza. Sottolinea quindi la necessità di un maggiore approfondimento della materia, che potrà essere compiuto nell'ambito di un procedimento legislativo ordinario.

Maurizio FUGATTI (LNP) si associa alle considerazioni critiche del deputato Stucchi, dichiarandosi favorevole alla soppressione dell'articolo 12.

Lino DUILIO, presidente, pone in votazione gli identici emendamenti soppressivi dell'articolo 12.

Marino ZORZATO (FI) chiede che sia effettuata la controprova per appello nominale.

Lino DUILIO, presidente, al fine di garantire l'univocità e la certezza dell'esito della votazione, dispone la controprova mediante appello nominale.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Armani 12.1, Zorzato 12.2, Gibelli 12.8, Galletti 12.27 e Piazza 12.35.


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Andrea RICCI (RC-SE), ritira il suo subemendamento 0.12.60.10, che avrebbe assicurato un maggiore equilibrio nella materia affrontata con l'emendamento 12.60: tuttavia, in ragione di una scelta politica complessiva, conferma il ritiro del suo subemendamento.

Marino ZORZATO (FI) fa suo il subemendamento 0.12.60.10.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Andrea Ricci 0.12.60.10 fatto proprio dal deputato Zorzato, Gibelli 0.12.60.1 e 0.12.60.2, Peretti 0.12.60.9 e 0.12.60.6, Garavaglia 0.12.60.5, Peretti 0.12.60.7, Fugatti 0.12.60.13 e Garavaglia 0.12.60.14 che vengono respinti dalle Commissioni con distinte votazioni.

Le Commissioni approvano il subemendamento 0.12.60.15 del relatore e quindi l'emendamento 12.60 del Governo.

Lello DI GIOIA (RNP), relatore per la V Commissione, propone una riformulazione dell'emendamento 14.29 del Governo (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Mario LETTIERI accetta la riformulazione dell'emendamento 14.29 del Governo, proposta dal relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento 14.29 del Governo, nel testo riformulato.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra l'emendamento 14.5, sottolineando l'esigenza di definire priorità per la realizzazione delle infrastrutture che riguardino l'intero territorio nazionale.

Maurizio FUGATTI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 14.5.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 14.5.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Gibelli 14.5, D'Alia 14.11 e Zorzato 15.1; approvano quindi gli emedamenti 15.33, 15.34 e 16.13 del Governo.

Marino ZORZATO (FI) ritiene che l'emendamento 17.10 del relatore non sia ammissibile prevedendo interventi di carattere microsettoriale a tutela di specifici interessi.

Gianfranco CONTE ritiene molto grave il fatto che sia stato dichiarato ammissibile l'emendamento 17.10 che in sostanza riproduce il contenuto di una disposizione che è stata già stralciata dalla legge finanziaria.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) si associa alle considerazioni del deputato Zorzato.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) dichiara voto contrario sull'emendamento 17.10.

Andrea RICCI (RC-SE) dichiara voto contrario sull'emendamento 17.10.

Lino DUILIO, presidente, precisa che il contenuto dell'emendamento 17.10 non coincide interamente con quello della disposizione già stralciata dal disegno di legge finanziaria. In questo caso sussiste un'evidente materia con la materia dell'articolo 17, in quanto si affida alla soicietà Arcus il completamento dei lavori in oggetto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 17.10 e 18.17 del relatore, 19.3 del Governo e 20.10 del relatore.

Maurizio FUGATTI (LNP) sottoscrive l'emendamento Zorzato 23.1.

Michele VENTURA (Ulivo) ritira il suo emendamento 24.7.


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Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Andrea Ricci 24.18 e 24.19 del relatore, l'emendamento Zorzato 26.1 e 26.26 del relatore, gli identici emendamenti Zorzato 27.1 e 27.12 del relatore, gli identici emendamenti Fluvi 28.17 e Andrea Ricci 28.20, l'emendamento 31.2 del relatore, gli identici emendamenti Zorzato 32.3, Turco 32.6, Iacomino 32.10 e 32.19 del relatore, l'articolo aggiuntivo 32.01 (ex 32.20) del relatore, gli emendamenti 36.20, 36.21 e 37.5 del Governo, nonché gli identici emendamenti 39.3 del Governo e 39.4 del relatore e l'emendamento 40.20 del Governo.

Lino DUILIO, presidente, invita il deputato Conte a ritirare il suo emendamento 41.29 per presentarlo al disegno di legge finanziaria, nel corso della cui discussione si potrebbe individuare un idoneo spazio per un approfondimento.

Gianfranco CONTE (FI), con riguardo alla proposta del presidente di ritirare l'emendamento 41.29, al fine di presentarlo al disegno di legge finanziaria, rileva come tale soluzione non terrebbe conto del fatto che gli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria decorrono in ogni caso dal 2007, mentre gli effetti delle norme contenute nel decreto-legge si producono immediatamente.

Lello DI GIOIA (RNP), relatore per la V Commissione, ricorda che nella riunione del Comitato ristretto, si era registrata una valutazione positiva sull'emendamento 41.29 a condizione che lo stesso fisse riformulato. Il presentatore si era quindi impegnato in tal senso. Pur non avendo provveduto ad una nuova formulazione del testo dell'emendamento, esprime comunque parere favorevole sullo stesso, purch si intenda che lo stesso si aggiunge al suo emendamento 41.32.

Il sottosegretario Mario LETTIERI si associa all'avviso del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 41.32 del relatore, l'emendamento Conte 41.29, l'emendamento Alberto Giorgetti 42.4, risultando pertanto preclusi gli identici emendamenti 42.16 del Governo e D'Elpidio 42.3. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 44.46 del relatore, 44.47 (nuova formulazione) del Governo, 45.6 del relatore, nonché l'articolo aggiuntivo Zeller 47.02 (nuova formulazione).

Lino DUILIO (Ulivo), presidente, fa presente che la disposizione contenuta nell'emendamento 6.129 (nuova formulazione), volto a far salvi gli effetti prodotti dal testo originario dell'articolo 6 del decreto-legge, deve essere più opportunamente collocata, secondo la prassi consolidata, nel disegno di legge di conversione. Pertanto si provvederà ad inserire un comma aggiuntivo al disegno di legge medesimo.
Avverte inoltre, a correzione delle dichiarazioni di ammissibilità rese nella seduta del 17 ottobre, che devono ritenersi inammissibili per estraneità di materia anche i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi segnalati dai gruppi: l'articolo aggiuntivo Tolotti 3.07, il quale interviene in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente alle prestazioni di servizi, rese da soggetti subappaltatori nel settore edile; l'articolo aggiuntivo Bonelli 23.03, il quale reca l'istituzione di un Fondo volto a favorire la razionale utilizzazione delle risorse idriche; gli emendamenti Nannicini 30.5 e Ricci 30.8, i quali intervengono in materia di finanziamento delle Autorità amministrative indipendenti; l'articolo aggiuntivo 43.03 del Governo, in materia di equo indennizzo per eccessiva durata dei procedimenti giurisdizionali; l'articolo aggiuntivo 46.05 del Governo il quale reca disposizioni in materia di dotazioni organiche dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi di pensione.
Inoltre, l'emendamento Ricci 29.8, segnalato, risulta inammissibile per carenza di compensazione.
Avverte poi che tra gli emendamenti non segnalati dai gruppi risultano inammissibili per estraneità di materia: l'emendamento Leddi Maiola 1.12 (identico all'emendamento


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Piazza 1.26 segnalato e già dichiarato inammissibile), che modifica la disciplina IVA per le cessioni di energia elettrica; gli identici emendamenti Leddi Maiola 1.14 e Piazza 1.27 i quali introducono l'esenzione dall'obbligo di produrre l'elenco annuale dei soggetti nei cui riguardi sono state emesse fatture; l'emendamento Leddi Maiola 1.15 (identico all'emendamento Turci 1.28 segnalato e già dichiarato inammissibile), recanti modifiche della disciplina IVA per le importazioni; l'emendamento Zeller 1.30, recante disposizioni in ordine all'applicazione delle modalità di pagamento dei compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni stabilite dall'articolo 35, commi 12 e 12-bis, del decreto legge n. 223 del 2006; l'emendamento Lazzari 1.33 e Fluvi 1.40 il quale autorizza l'Agenzia delle dogane ad assumere dirigenti di seconda fascia; l'emendamento Brugger 1.35, il quale sopprime l'obbligo di presentare l'elenco annuale dei soggetti nei cui riguardi sono state emesse fatture; l'emendamento Brugger 1.36, il quale esonera le aziende agricole dall'obbligo di presentare l'elenco dei fornitori; l'emendamento Garavaglia 1.49, recante disposizioni in materia di trasmissione all'amministrazione tributaria dei verbali di conciliazione delle controversie di lavoro; l'emendamento Garavaglia 1.51, recante disposizioni in materia di detrazione fiscale per oneri; l'emendamento Musi 1.55, recante disposizioni in materia di stabilizzazione dei dipendenti di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze i quali rivestono determinati incarichi; l'emendamento Tolotti 1.68 e l'articolo aggiuntivo Musi 1.010, recanti disposizioni in materia di sanzioni per violazioni di obblighi tributari da parte degli intermediari; l'articolo aggiuntivo Galli 1.04, il quale introduce limitazioni all'applicabilità di procedure cautelari, esecutive e di fermo amministrativo in relazione all'inosservanza di obblighi tributari; gli identici articoli aggiuntivi Galli 1.08 e Fugatti 1.012 (identici altresì all'articolo aggiuntivo Rossi Nicola 1.07 segnalato e già dichiarato inammissibile) i quali recano disposizioni in materia di compensazione per i titolari di conti fiscali. L'articolo aggiuntivo è altresì carente di compensazione; l'articolo aggiuntivo Ricci 1.013, il quale reca disposizioni in materia di comunicazioni all'amministrazione finanziaria da parte delle banche e della società Poste italiane SpA circa la qualificazione dei titolari di conto corrente bancario e postale con versamenti superiori a determinati importi; l'articolo aggiuntivo Ricci 1.014, che esclude, ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità di spese non pagate mediante assegni non trasferibili ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico; gli emendamenti Garavaglia 2.10 e 2.11, che intervengono sul trattamento previdenziale dei dipendenti dei concessionari del servizio nazionale di riscossione; l'emendamento Leone 2.52, che interviene sul trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; gli emendamenti Garavaglia 2.22, 2.25, 2.23, 2.27, che modificano i limiti oltre i quali si può procedere all'espropriazione immobiliare e intervengono sulla disciplina relativa all'iscrizione dell'ipoteca e dell'applicazione del fermo amministrativo (sulle medesime materia intervengono gli emendamenti Garavaglia 2.26 e 2.24 segnalati e già dichiarati inammissibili); l'emendamento Ruggeri 2.1, che esenta dal pagamento dell'IVA gli acquisti di beni e servizi da parte di comuni e province; l'emendamento Filippi 2.40, che obbliga l'agente della riscossione a cancellare a sue spese le ipoteche a carico del debitore; l'emendamento Garavaglia 2.32, il quale reca disposizioni in materia di acconti d'imposta; gli emendamenti Garavaglia 2.33 e 2.34, i quali introducono compensi per gli intermediari come remunerazione per il servizio relativo ai modelli F24; l'emendamento Conte 2.70, che limita le azioni di esecuzione relative a crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione; l'emendamento Conte 2.69, che interviene in materia di giudizio di ottemperanza nel procedimento tributario; l'emendamento Garavaglia 2.31, il quale reca disposizioni in materia di vendita nell'ambito dei pignoramenti


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immobiliari; l'emendamento Leone 2.44, che reca disposizioni in materia di compensi dei giudici tributari; gli emendamenti Brugger 3.50 e D'Elpidio 3.38, intesi ad abrogare la disposizione di carattere generale in base alla quale gli acconti dell'IRES e dell'IRAP per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 si calcolano assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del medesimo decreto-legge; gli emendamenti Brugger 3.42 e 3.41, in quanto volti a modificare la disciplina in materia di società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali posta dall'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006; gli emendamenti Filippi 3.27 e 3.26, intesi a modificare i limiti di importo stabiliti per l'applicazione delle predette disposizioni; l'emendamento D'Elpidio 3.36, il quale incide sulle modalità di determinazione del reddito da lavoro autonomo agli effetti dell'imposta sui redditi; gli emendamenti Zeller 3.35 e 3.34, volti a limitare l'applicazione di disposizioni in materia di plusvalenze derivanti da cessione di immobili, introdotte dall'articolo 37, comma 38, del decreto-legge n. 223 del 2006; l'emendamento Zeller 3.39, inteso ad escludere determinati soggetti dall'applicazione di obblighi di pagamento telematico di imposte, contributi e premi; l'emendamento Brugger 3.47, il quale modifica le disposizioni relative alla determinazione del reddito complessivo agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone fisiche; l'emendamento Galletti 3.18, volto ad abrogare disposizioni in materia di accertamento introdotte dall'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006; l'emendamento Brugger 3.46, volto a integrare la disciplina in materia di imposta ipotecaria per i trasferimenti di proprietà di beni immobili strumentali; l'emendamento Galletti 3.19 e gli articoli aggiuntivi Galletti 3.01, Leddi Maiola 3.05, e Filippi 3.010, i quali intervengono in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente alle prestazioni di servizi, rese da soggetti subappaltatori nel settore edile; l'emendamento Zeller 3.48, il quale modifica il limite massimo per la compensazione di imposte e contributi da parte di determinati soggetti; l'emendamento Brugger 3.49, volto a modificare la disciplina dell'imposta di registro per operazioni riguardanti immobili strumentali; l'emendamento Brugger 3.43, incidente sulla disciplina della solidarietà tra appaltatore e subappaltatore negli obblighi di versamento riferiti a ritenute fiscali alla fonte e a contributi previdenziali e assistenziali; l'emendamento Zeller 3.45, inteso a modificare la disciplina per l'utilizzazione degli studi di settore ai fini dell'accertamento; l'articolo aggiuntivo Galletti 3.02, il quale modifica il regime fiscale delle cessioni di immobili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; gli articoli aggiuntivi Garavaglia 3.09, il quale estende ai due periodi di imposta successivi la facoltà di dedurre alcuni oneri agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone fisiche; gli emendamenti Brugger 4.81 e 4.82, volti ad estendere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata a taluni servizi dipendenti da contratti di appalto; l'emendamento Fundarò 4.5 riguardante la sottoscrizione di contratti assicurativi per far fronte ai danni in agricoltura; gli emendamenti Froner 4.88 e Galletti 5.14, volti a modificare la definizione di area fabbricabile agli effetti di talune imposte; l'emendamento Uggè 4.76, il quale autorizza una nuova facoltà di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili; gli emendamenti Garavaglia 4.23, 4.24 e 4.25, riguardanti i consorzi di bonifica e i contributi consortili; l'emendamento Cesini 4.4, volte a differire i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento di concessione preferenziale per l'uso di acque pubbliche e delle denunzie relative ai pozzi; l'articolo aggiuntivo Picano 5.01, volto a sopprimere le disposizioni relative al trasferimento del catasto ai comuni; l'articolo aggiuntivo Picano 5.02, riguardante il trattamento tributario dei canoni di locazione non percepiti, agli effetti dell'imposta sui redditi; l'emendamento Leddi Maiola 6.120, il


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quale interviene in materia di aliquota IRPEF sui redditi derivanti da locazione degli immobili; l'emendamento Brugger 6.123, recante il riordino del sistema dell'istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; l'emendamento Galletti 6.124, il quale interviene in materia di agevolazioni sulle imposte di registro per i trasferimenti di immobili inseriti in programmi di edilizia residenziale; l'emendamento Zeller 6.125, che interviene sul regime IRPEF delle plusvalenze derivanti da cessioni di immobili per donazione; l'emendamento Bonelli 7.43, il quale interviene sul divieto di circolazione dei veicoli euro 0 ed euro 1; l'emendamento Fiano 7.22, recante disposizioni per la determinazione forfetaria del reddito delle imprese marittime; l'emendamento Fiano 7.23, il quale modifica il regime di ammortamento di alcune categorie di beni mobili registrati; l'emendamento Crisci 8.22, il quale reca disposizioni di carattere interpretativo in materia di assunzioni di lavoratori svantaggiati nelle aree comprese nell'obiettivo 1; l'articolo aggiuntivo Buontempo 9.01, il quale reca disposizioni in materia di alienazione dei beni immobili degli enti previdenziali; l'articolo aggiuntivo Stradella 12.01, che interviene sulla compensazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente ai subappaltatori prevista dal decreto-legge n. 248 del 2006; l'articolo aggiuntivo Ventura 14.01, il quale risulta volto a destinare un contributo agli interventi connessi all'esposizione «Colombo 92» di Genova; gli emendamenti Garavaglia 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, i quali, pur richiamando le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, sono in realtà volti a finanziare interventi infrastrutturali specifici o a promuovere iniziative per la tutela urbanistica e per il vincolo paesaggistico; gli emendamenti Uggè 19.6 e 19.9, che autorizzano il Parco nazionale dello Stelvio all'utilizzazione di risorse per i rapporti di lavoro a determinato in essere; l'emendamento Chianale 19.5 che prevede l'estensione, alle guardie degli enti parco nazionali, della deroga dei ai limiti di spesa disposti dal Patto di stabilità interno per il Corpo forestale dello Stato; l'articolo aggiuntivo Buonfiglio 19.02, (identico all'articolo aggiuntivo Cesini 19.01 già segnalato e dichiarato inammissibile) che autorizza assunzioni aggiuntive di personale del Corpo forestale dello Stato da utilizzare nelle aree nazionali protette; l'emendamento Garavaglia 21.3, il quale reca disposizioni volte a modificare l'articolo 26 della legge n. 300 del 1970 in materia di contributi sindacali; l'emendamento Garavaglia 21.4, il quale prevede modifiche della legge 30 marzo 2001, n. 152, recante nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale; l'articolo aggiuntivo Pellegrino 21.02, il quale apporta modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, recante norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato; l'emendamento Ceccuzzi 22.11, il quale impone agli iscritti ad alcuni ordini professionali l'obbligo di contribuire all'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani; l'emendamento Fugatti 22.1, il quale attiene ai requisiti di ammissione alle prestazioni INAIL e non alla specifica questione delle procedure di rivalutazione delle rendite erogate dall'Istituto; l'emendamento Fugatti 22.4, il quale reca disposizioni relative alla riduzione del tasso dei premi INAIL; gli emendamenti Fugatti 22.10 e 22.5, i quali recano modifiche alla disciplina, posta dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, relativa alla comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza degli infortuni che hanno come conseguenza lesioni gravi o morte; l'emendamento Fugatti 22.6, il quale reca modifiche alla disciplina relativa alla regolarizzazione di lavoratori extracomunitari, di cui al decreto-legge 195 del 2002; gli articoli aggiuntivi Fugatti 22.01 e 22.02, i quali prevedono un complessivo riordino della disciplina in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Viene inoltre utilizzato lo strumento della delega legislativa, non ammissibile nella decretazione d'urgenza; l'articolo aggiuntivo Fugatti 22.03, il quale prevede la destinazione di risorse da parte dell'INAIL per interventi di sostegno in materia di sicurezza


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sui luoghi di lavoro; l'emendamento Fundarò 30.1, il quale interviene in materia di finanziamento delle Autorità amministrative indipendenti; l'emendamento Garavaglia 37.3, che riguarda la disciplina del valore legale dei titoli accademici rilasciati dalle università, nonché dell'accreditamento dei curricula e dei titoli rilasciati dalle università; l'articolo aggiuntivo Buontempo 37.01, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli studi universitari; l'articolo aggiuntivo Strizzolo 42.01, il quale modifica l'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997; gli articoli aggiuntivi Crisci 43.02 e 43.01, in materia di esenzione dalle tasse di concessioni governative; l'emendamento Galletti 44.16, il quale interviene in materia di rilevamento della velocità da parte della polizia locale; l'emendamento Garavaglia 44.11 il quale prevede il divieto di fumo durante la guida al conducente ed ai passeggeri; l'articolo aggiuntivo Palomba 44.45 in materia di competenza giurisdizionale per la guida in stato di ebbrezza; l'emendamento 44.15 Garavaglia, 44.12 Garavaglia, 44.13 Garavaglia e 44.14 Garavaglia, i quali disciplinano le modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie recate dal codice della strada; l'emendamento D'Elpidio 44.26, che interviene sulla disciplina delle agenzie di pratiche automobilistiche; l'emendamento D'Elpidio 44.24, il quale interviene sulla disciplina dell'autenticazione e sottoscrizione degli atti relativi ai veicoli registrati; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 44.01, recante l'introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di sedici anni; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 44.02, volto a promuovere la consapevolezza dei rischi di incindentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 44.03, recante norme in materia di modifiche delle caratteristiche funzionali degli autoveicoli; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 44.04 in materia di sanzioni per la circolazione di veicoli con alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 44.05, in materia di requisiti per la guida di ciclomotori; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 44.06, recante disposizioni in materia di punteggi della patente a punti e di requisiti e durata della patente di guida; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 44.07, il quale modifica la disciplina recata dal Codice della strada in materia di limiti di velocità; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 44.08, il quale interviene in materia di disciplina dell'arresto in caso di incidente stradale che integri i presupposti dei delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose; gli articoli aggiuntivi D'Elpidio 44.09, 44.010 e 44.011, i quali intervengono in materia di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 44.012, il quale interviene in materia di prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sulla guida; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 44.013, che modifica la disciplina relativa ai dispositivi per la sicurezza nelle manovre di veicoli pesanti in retromarcia.
Risultano invece inammissibili per carenza della compensazione: Lulli 1.25; Brugger 1.32; Galletti 1.42; Filippi 1.70; Misuraca 1.80; Misuraca 1.81; Barani 1.82; Fugatti 2.3; Fugatti 2.5; Fugatti 2.6; Filippi 2.07; Filippi 2.9; Garavaglia 2.14; Garavaglia 2.15; Garavaglia 2.16; Garavaglia 2.17; Garavaglia 2.19; Garavaglia 2.20; Garavaglia 2.21; Garavaglia 2.28; Galletti 2.36; Galletti 2.37; Zinzi 2.38; Leddi Maiola 2.41; Milana 2.47; Lupi 2.48; Lupi 2.49; D'Elpidio 2.50; Pili 2.51; Fogliardi 2.55; Fogliardi 2.56; Leone 2.59; Conte 2.64; Raiti 2.75; Napoli 2.77; Filippi 2.80; Galletti 3.3; Filippi 3.4; Filippi 3.5; Ventura 3.06; Tolotti 3.8; Filippi 3.08; Ventura 3.9; Narducci 3.10; Narducci 3.11; Fluvi 3.21; Leddi Maiola 3.23; Barani 3.28; Leddi Maiola 3.29; Leo 3.32; Fugatti 3.56; Filippi 3.62; Napoli 4.9; Napoli 4.10; Fugatti 4.11; Fugatti 4.12; Fugatti 4.14; Fugatti 4.15; Fugatti 4.16; Fugatti 4.20; Fugatti 4.21; Filippi 4.22; Delfino 4.27; Ventura 4.65; Crisci 4.67; Marinello 4.70; Misuraca 4.71; Misuraca 4.72; Milana 4.77; Brugger 4.79; Napoli 4.84; Napoli 5.4; D'Elpidio 5.05; Napoli 5.5; Napoli 5.6; Filippi 5.9; Leddi Maiola 5.15; Leddi Maiola 5.16; Crisci 5.17; Napoli 5.18; Napoli 5.21; Tolotti 5.24;


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Villetti 5.27; Milana 5.30; Raiti 5.32; Leddi Maiola 5.33; Antonio Pepe 6.1; Grillini 6.4; Conte 6.19; Conte 6.20; D'Elpidio 6.24; Villetti 6.25; Laurini 6.26; Filippi 6.30; Filippi 6.31; Armosino 6.32; Antonio Pepe 6.33; Barani 6.35; Barani 6.36; Filippi 6.37; Musi 6.39; Musi 6.41; Barani 6.42; Armosino 6.44; Antonio Pepe 6.45; Armosino 6.46; Armosino 6.48; Filippi 6.49; Laurini 6.50; D'Elpidio 6.51; Armosino 6.52; Conte 6.53; Germontani 6.54; D'Elpidio 6.55; Filippi 6.57; Laurini 6.58; Antonio Pepe 6.59; Armosino 6.60; Armosino 6.61; Armosino 6.62; Armosino 6.63; Armosino 6.66; Antonio Pepe 6.68; Fluvi 6.78; Leddi Maiola 6.81;Filippi 6.91; Antonio Pepe 6.92; Filippi 6.93; Armosino 6.96; Armosino 6.97; Antonio Pepe 6.99; Filippi 6.100; Armosino 6.101; Della Vedova 6.103; Armosino 6.104; Antonio Pepe 6.105; Filippi 6.106; Laurini 6.107; Barani 6.108; Conte 6.109; Picano 6.111; Tolotti 6.114; Buonfiglio 6.122; Barani 6.127; Barani 6.128; Ceccuzzi 7.11; Leddi Maiola 7.27; Marchi 7.28; Leddi Maiola 7.29; Leddi Maiola 7.30; Leddi Maiola 7.31; Leddi Maiola 7.32; D'Elpidio 7.46; Zeller 7.49; Raiti 7.51; Pili 8.16; Fugatti 8.17; Pili 8.18; Fugatti 8.19; Garavaglia 16.01; Garavaglia 16.02; Ventura 16.5; Aprea 16.8; Carlucci 17.9; Fugatti 22.3; Fugatti 23.5; Delfino 23.8; Pini 23.16; Pini 23.17; Pini 23.18; Pini 23.19; Ventura 23.20; Leddi Maiola 23.21; Brandolini 23.23; Brandolini 23.24; Brandolini 23.25; Carlucci 32.13; Carlucci 32.14; Carlucci 32.16; Garavaglia 36.8; Garavaglia 36.10; Dussin 38.1; Garavaglia 41.12; Garavaglia 41.13 e Garavaglia 41.14.
Avverte infine, che, anche ai fini della predisposizione delle proposte emendative per l'esame in Assemblea, è in distribuzione l'elenco completo degli emendamenti, sia segnalati che non segnalati, giudicati inammissibili nel corso dell'esame (vedi allegato 2).

Le Commissioni deliberano infine di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Lino DUILIO (Ulivo), presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 19 ottobre 2006.

DL 262/06: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
C. 1750 Governo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.35 alle 12.