VI Commissione - Giovedì 19 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

Legge Finanziaria per l'anno 2007. C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno 2007.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 3.

Al comma 3, lettera c), capoverso Art. 12, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a) sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 100 euro, diminuito del reddito complessivo diviso mille, e 100 euro;
alla lettera b), sostituire il quinto periodo con il seguente: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 110 euro, diminuito del reddito complessivo diviso mille, e 110 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 110 è aumentato di 40;
alla lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 100 euro, diminuito del reddito complessivo diviso mille, e 100 euro.

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso)

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta e dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
1746-bis/VI/3. 1. D'Elpidio.

ART. 5.

Sopprimere il comma 16.
1746-bis/VI/5. 1. D'Elpidio.

Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario; dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati


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a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16».
1746-bis/VI/5. 2. D'Elpidio, Pignataro.

Al comma 16 dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) «al numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sopprimere le seguenti parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel».
1746-bis/VI/5. 3. Incostante.

Dopo il comma 17 inserire il seguente:
17-bis. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, punto 31 «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato ed integrato con l'articolo 8 comma 3o della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 432 e con l'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono estesi i benefici di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1746-bis/VI/5. 4. D'Elpidio.

Sopprimere i commi 18 e 19.
1746-bis/VI/5. 5. D'Elpidio.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. L'importo di euro 250.000 di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è elevato a 300.000 euro.
1746-bis/VI/5. 01. D'Elpidio.

ART. 9.

Sopprimerlo.
1746-bis/VI/9. 1. Vichi, Fadda, Crisci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. I Comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i Comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro dei beni e attività culturali, sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai soggetti che fruiscono dei servizi alberghieri ed extra alberghieri un corrispettivo commisurato alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di euro 5 (cinque) per persona al giorno.
2. I Comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i Comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro dei beni e attività culturali, sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai non residenti, a fronte dei maggiori oneri per i servizi richiesti dalla presenza turistica, una tariffa di ingresso ai centri storici fino ad un massimo di euro 5 (cinque) per persona al giorno. La tariffa di cui al presente comma non si applica ai turisti che pernottano in


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attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere ubicate nel medesimo comune, nonché a coloro che esercitino in via continuativa nei predetti centri storici la propria attività lavorativa o di studio».
1746-bis/VI/9. 2. Leddi Maiola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sono altresì esenti dal contributo i soggetti che partecipano a viaggi di turismo scolastico e di turismo religioso organizzate da imprese turistiche o tour operator.
1746-bis/VI/9. 3. D'Elpidio.

ART. 12.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 12-bis.

1. L'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998 è soppresso.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 13 e 14.
1746-bis/VI/12. 01. D'Elpidio.

ART. 16.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità di produzione itticola e attività avifaunistica, compresi gli specchi acquei, pertinenze demaniali marittime e manufatti, sono determinati a decorrere dal 1o gennaio 2007 con un aumento del 100 per cento rispetto alla normativa in vigore.
1746-bis/VI/16. 2. Cacciari.

Al comma 8, capoverso Art. 3-bis., aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Nelle aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale restano in vigore i precedenti termini di validità delle concessioni, e non è comunque consentita la costruzione di manufatti inamovibili o di difficile sgombero, fatta eccezione per quelli strettamente necessari alla realizzazione di porti turistici approvati nel rispetto dei Piani di settore, della pianificazione paesaggistica e del decreto legislativo n. 42 del 2004.
1746-bis/VI/16. 1. Acerbo, Cacciari, Perugia.

ART. 19.

Al comma 3, lettera a), prima della parola: macchinari premettere le seguenti: fabbricati strumentali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Modifica delle agevolazioni Irpef e Ici concesse sugli immobili di interesse storico e artistico).

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.
2. I contribuenti che hanno adottato comportamenti difformi rispetto all'interpretazione autentica di cui al comma precedente possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 marzo 2007, senza pagamento di sanzioni ed interessi e con possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili dovute in tre rate annuali di pari importo. Il versamento integrale dell'importo dovuto o della prima


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rata va effettuato entro il 31 marzo 2007. Sulle residue rate, da pagare entro il 31 marzo 2008 ed il 31 marzo 2009, sono calcolati gli interessi legali a decorrere dal 1o aprile 2007. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, le relative somme, comprensive di interessi legali e sanzioni pari al 30 per cento, sono iscritte a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso il comma 2;
b) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.
1746-bis/VI/19. 1. Crisci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Tutela degli investimenti).

1. I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'articolo 8 legge 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni (articolo 62 legge 28 dicembre 2002, n. 289) che alla data del 31 dicembre 2006 hanno in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), investimenti avviati, possono, al fine di ultimare le opere in corso, usufruire di un più ampio termine fissato al 31 dicembre 2008.
1746-bis/VI/19. 2. D'Elpidio.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008».
1746-bis/VI/19. 01. Crisci, D'Elpidio.

ART. 20.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
1746-bis/VI/20. 1. Tranfaglia.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: del dieci per cento è elevata al quindici per cento con le seguenti: del cinque per cento è elevata al venticinque per cento.
1746-bis/VI/20. 2. Tranfaglia.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: ricerca aggiungere le seguenti: tra i quali si deve intendere incluso a pieno titolo ed a far data dell'entrata in vigore della presente legge l'ENEA.
1746-bis/VI/20. 3. Tranfaglia.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Le imprese di produzione cinematografica possono beneficiare di un credito di imposta a titolo di spesa per la


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produzione, promozione e distribuzione di corto e lungometraggi per opere prime di giovani registi.
6-ter. Le piccole e medie case editrici possono beneficiare di un credito di imposta a titolo di spesa per la stampa, promozione e distribuzione di opere prime di giovani autori; le case editrici universitarie possono beneficiare di un credito di imposta a titolo di spesa per la stampa e distribuzione di saggi di giovani ricercatori che abbiamo meno di anni 35.
6-quater. Le imprese di produzione teatrale possono beneficiare di un credito di imposta a titolo di spesa per la produzione, promozione e distribuzione di opere prime di giovani registi e autori.
1746-bis/VI/20. 4. D'Elpidio.

Al comma 13, sostituire la parola: donne con la seguente: persone.
1746-bis/VI/20. 5. Cancrini, Vacca.

Al comma 20, lettera a) sostituire la lettera i-sexies), con la seguente:
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione di natura transitoria stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo annuo non superiore a 3.600 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

6-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 507/1995) è aumentata del 16 per cento.
1746-bis/VI/20. 6. D'Elpidio.

Al comma 20, lettera a), lettera i-sexies) aggiungere, in fine, le parole: e altresì le rette pagate per il soggiorno in collegi o convitti universitari da parte di studenti iscritti a un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da questo ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per un importo non superiore a 1.500 euro.
1746-bis/VI/20. 7. D'Elpidio.

Al comma 20, lettera a), dopo la lettera i-sexies) aggiungere la seguente:
i-septies) le spese per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a scuole e istituti di musica e di danza rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente all'articolo 20, lettera b), dopo le parole: ed i-sexies) aggiungere le seguenti: ed i-septies).
1746-bis/VI/20. 8. D'Elpidio.

Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusivamente per le auto immatricolate a partire dal 1o gennaio 2001.
1746-bis/VI/20. 9. D'Elpidio.

Al comma 22, tabella 2, allegato punto 2, sostituire le parole: peso complessivo superiore a 2600 kg con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a otto con le seguenti: di cilindrata superiore a 1950 cc.
1746-bis/VI/20. 10. D'Elpidio.


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Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Agevolazione Iva su cessione di prodotti editoriali di tipo informatico ai non vedenti).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:
1) al numero 18), dopo le parole: «anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici» sono inserite le parole «-informatici»;
2) al numero 35), dopo le parole: «anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici» sono inserite le parole «-informatici».
1746-bis/VI/20. 01. Cancrini, Vacca, Poretti, Zanotti, Dioguardi, Lucà.

ART. 24.

Al comma 1 dopo la parola: congelatori, aggiungere la seguente: scaldabagni.
1746-bis/VI/24. 1. Satta.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Aliquota IVA sulla distribuzione di farmaci).

1. Nella Tabella A, Parta III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 114, dopo le parole: «secondo la farmacopea ufficiale» è aggiunta la seguente frase: «Prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle Aziende USL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 26 novembre 2001, n. 405».
1746-bis/VI/27. 01. D'Elpidio, Pignataro.

ART. 30.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Per l'anno 2007-2008-2009, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 12.000 euro.

Conseguentemente gli accantonamenti iscritti nella tabella A allegati sono ridotti dei seguenti importi:
2007: 3.000.000;
2008: 3.000.000;
2009: 3.000.000.
1746-bis/VI/30. 1. Vichi, Leo, Gioacchino Alfano, Crisci, Fincato, Sposetti, Mungo, Tolotti, Borghesi, Leddi Maiola, Turci, Fugatti, Pini, Del Mese.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni per l'accorpamento dei terreni agricoli montani).

1. Al fine di garantire la manutenzione e l'ordinato assetto dei territori montani, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applicano ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei territori di comunità montane, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche


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non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpare terreni agricoli, anche non confinanti, aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato. La dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 5-bis.

Conseguentemente, all'articolo 184, sostituire i numeri: 0,7201, 0,1592 e 0,1668 con i seguenti: 0,7190, 0,1562 e 0,1651.
1746-bis/VI/30. 01. Franci.

ART. 52.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Aumento del 10 per cento delle accise sui soli superalcolici).

A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento.
1746-bis/VI/52. 1. D'Elpidio.

ART. 186.

Dopo l'articolo 186 inserire il seguente:
186-bis. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n, 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) associazioni non governative (ONG).

Conseguentemente dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
6-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 507/1995) è aumentata del 16 per cento.
1746-bis/VI/186. 1. D'Elpidio.


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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2007 (C. 1747 Tab. 1) e connesse parti del disegno di legge finanziaria. (C. 1746-bis).

PROPOSTA DI RELAZIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2007 del disegno di legge C. 1747, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009», e le connesse parti del disegno di legge C. 1746-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2007)»;
rilevato come il totale complessivo degli effetti finanziari della manovra finanziaria predisposta dal Governo risulti pari a 34,7 miliardi di euro, di cui 15,2 miliardi finalizzati alla riduzione dell'indebitamento pubblico e 19,5 miliardi alle misure in favore dello sviluppo e dell'equità sociale;
sottolineato come l'ampiezza della manovra sia in buona parte determinata dalla situazione di grave squilibrio dei conti pubblici lasciata in eredità dai precedenti governi, che hanno determinato il ritorno ad un livello paragonabile a quello dei primi anni '90, caratterizzata dal sostanziale azzeramento dell'avanzo primario, passato dal 5,5 per cento del prodotto interno lordo nel 2000 allo 0,4 per cento nel 2005, e dall'incremento, anche in termini relativi, del livello del debito pubblico in rapporto al PIL;
considerato che le condizioni critiche della finanza pubblica, determinate solo in parte dalle difficoltà congiunturali che hanno interessato tutti i paesi europei a partire dalla seconda metà del 2001, sono da ricondurre a ragioni di natura strutturale, non dipendenti dal ciclo economico;
evidenziato come, in tale difficile contesto, il Governo è stato in grado di destinare ben più della metà delle risorse mobilitate dalla manovra alle finalità di rilancio ed equità, con una riduzione di circa 5 miliardi, rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, dell'importo destinato al risanamento, anche grazie ad un incremento di natura strutturale delle entrate tributarie, che ha superato ampiamente le previsioni;
rilevato come il positivo andamento del gettito tributario registratosi nel corso del 2006 è certamente riconducibile al miglioramento della congiuntura economica, ma anche alla rigorosa azione del Governo, che ha dato ai contribuenti ed ai mercati un segnale chiaro ed univoco circa la forte volontà dell'Esecutivo di avviare e perseguire una incisiva azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, al fine di assicurare un maggiore rispetto degli obblighi tributari ed una più equa ripartizione


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del carico fiscale gravante sui contribuenti, evitando il ricorso a misure una tantum;
sottolineato come gli articoli 5 e 6 del disegno di legge finanziaria contengano una serie di incisive misure per il contrasto dell'evasione fiscale ed il recupero di base imponibile, finalizzate a ricondurre le dimensioni dell'economia sommersa entro limiti fisiologici ed a consentire, in tal modo, di ridurre in prospettiva la pressione fiscale sui contribuenti e sulle imprese;
evidenziato come le scelte adottate dal Governo consentiranno di mantenere i due impegni, assunti con l'Unione europea, di operare una correzione strutturale dell'indebitamento netto, pari a 1,6 punti percentuali del prodotto interno lordo nel biennio 2006-2007, e di portare il rapporto tra deficit e PIL al 2,8 per cento nel 2007, ricostituendo, inoltre, un avanzo primario del 2 per cento del prodotto interno lordo;
sottolineato come le importanti modifiche recate dall'articolo 3 alla disciplina dell'IRPEF, comportando la trasformazione in detrazioni delle attuali deduzioni per carichi di famiglia e delle deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione (cosiddetta no tax area), pongono le basi per risolvere il problema legato all'impossibilità, nel sistema di deduzioni attualmente previsto, per i soggetti cosiddetti «incapienti», di usufruire appieno di tali benefici;
valutato positivamente l'impegno a sostenere i redditi delle famiglie attraverso l'intervento previsto dall'articolo 3 sulle detrazioni per carichi di famiglia e dall'articolo 4 che prevede consistenti aumenti per gli assegni al nucleo familiare;
considerato che il raggiungimento di un più elevato tasso di utilizzo della forza lavoro, in particolare nelle zone del Mezzogiorno e nelle altre aree in ritardo di sviluppo o in declino, deve costituire uno degli obiettivi essenziali della politica economica del Governo, nell'ottica del perseguimento delle finalità di sostegno alla crescita complessiva del Paese e di riequilibrio dell'equità sociale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011;
evidenziato, sotto quest'ultimo aspetto, come il disegno di legge finanziaria contenga, in ottemperanza agli impegni assunti con il Programma elettorale dell'Unione ed alle linee programmatiche del DPEF, importanti misure per il sostegno e la modernizzazione del tessuto produttivo nazionale, quali, in particolare, le agevolazioni in materia di IRAP per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo e per il sostegno all'impiego delle donne lavoratrici di cui all'articolo 18, il credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate, di cui all'articolo 19, ed i crediti d'imposta per gli investimenti in ricerca ed innovazione, di cui all'articolo 20, commi da 1 a 5;
sottolineato come il disegno di legge finanziaria contenga, in particolare agli articoli 7, 8, 9 e 10, una prima serie di misure volte ad affrontare il delicato tema legato al rafforzamento dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, nel senso di accrescere gli spazi attribuiti alla responsabilità finanziaria di tali enti, nel contesto, più ampio, del processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che sarà peraltro oggetto di un apposito disegno di legge, di prossima presentazione alle Camere, collegato alla manovra finanziaria;
sottolineato come il predetto processo di autonomia finanziaria, volto essenzialmente ad una progressiva maggiore responsabilizzazione degli enti locali rispetto alle rispettive scelte di politica economica e finanziaria, dovrà essere realizzato ponendo particolare attenzione ad evitare un complessivo aggravio della pressione fiscale, delle tariffe per i servizi, e degli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché nel quadro di una adeguata perequazione delle diverse capacità fiscali delle varie aree del Paese, al fine di assicurare il mantenimento di standard minimi uniformi dei servizi pubblici essenziali


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e delle prestazioni sociali in tutto il territorio nazionale;
rilevato come il disegno di legge finanziaria contenga un articolato insieme di misure di natura tributaria volte a rafforzare le politiche per la tutela ambientale e la riconversione in senso ecocompatibile del sistema produttivo, quali la previsione di un regime differenziato di tassazione in favore degli autoveicoli a più basso impatto ambientale, di cui all'articolo 20, commi da 21 a 23, le agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici e la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica, di cui agli articoli 22 e 23, le agevolazioni tributarie in favore egli apparecchi domestici ed i motori industriali ad alta efficienza, di cui all'articolo 24, le agevolazioni in materia di accise per la promozione dell'utilizzo delle bioenergie, di cui all'articolo 156;
valutate positivamente le norme di cui agli articoli 29 e 30, relative alla ulteriore proroga, al 31 dicembre 2007, della detraibilità delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, delle agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca, delle agevolazioni fiscali e previdenziali a vantaggio delle imprese esercenti la pesca costiera e lagunare, della riduzione dell'aliquota d'accisa sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane, del credito imposta in favore delle reti di teleriscaldamento, delle esenzioni dall'accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, nonché delle agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina;
sottolineata l'esigenza di dare definitiva e stabile soluzione alla tematica, particolarmente rilevante per un elevato numero di lavoratori italiani, concernente il trattamento tributario dei redditi da lavoro dipendenti prodotti all'estero in zone di confine, per i quali si prevede, comunque, all'articolo 30, comma 9, l'ulteriore proroga del regime di esenzione dall'IRPEF, nel limite di 8.000 euro;
evidenziato come il disegno di legge finanziaria contenga alcune misure agevolative di natura tributaria di evidente rilievo sociale, quali la previsione, di cui al comma 13 dell'articolo 20, che dispone l'esenzione dall'IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese alle persone migranti senza fissa dimora, ai richiedenti asilo, alle persone detenute e alle donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, la disposizione, di cui al comma 20 del medesimo articolo 20, che ammette la detraibilità dal reddito delle spese sportive sostenute in favore dei minori e dei canoni di locazione per abitazioni degli studenti universitari fuori sede, e la norma, di cui al comma 11 dell'articolo 30, che prevede la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido;
rilevato come l'articolo 17, comma 1, introduca nuove previsioni in materia di gestione dei beni immobiliari pubblici, volte a consentire l'avvio di processi di valorizzazione unici di tali cespiti, che, anche attraverso il coinvolgimento degli enti territoriali interessati, possano fungere da stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo territoriale;
evidenziato positivamente come l'articolo 16 contempli una complessiva riforma del sistema di determinazione dei canoni delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico- ricreative, che supera la previsione relativa all'incremento automatico dei medesimi canoni recata dall'articolo 32, comma 22, del decreto-legge n. 269 del 2003, contestualmente abrogata dall'articolo 7, comma 22, del decreto-legge n. 262 del 206, all'esame delle Camere, ponendo in tal modo fine all'incertezza in cui versavano gli enti locali e gli operatori del settore circa il regime giuridico vigente in materia, e venendo incontro alle indicazioni in tal senso più volte formulate con atti di indirizzo approvati dalla Commissione Finanze;
sottolineato come i commi 10 e 11 dell'articolo 20, consentendo la detrazione dell'IVA relativa alle prestazioni alberghiere


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ed alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari, risolva una problematica più volte sollevata nel corso della passata legislatura,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b), del disegno di legge finanziaria, l'opportunità di prevedere che la modifica della composizione degli scaglioni di reddito ai fini IRPEF e delle relative aliquote d'imposta, prevista dal nuovo articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi non debba comportare alcun aggravio di tassazione in danno dei trattamenti di fine rapporto;
b) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera c), del disegno di legge finanziaria, l'opportunità di rivedere la previsione, di cui al nuovo articolo 12, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo cui le detrazioni per i figli devono essere obbligatoriamente suddivise al 50 per cento tra i coniugi, prevedendo un meccanismo di ripartizione opzionale più flessibile, in quei casi in cui uno dei coniugi si trovi in una condizione di in capienza, al fine di evitare di vanificare, anche solo in parte, l'efficacia dell'agevolazione;
c) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'opportunità di chiarire che le detrazioni ai fini IRPEF introdotte dal nuovo articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi in sostituzione delle precedenti deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione (cosiddetta no tax area), si applicano a qualunque tipologia di reddito nei limiti di capienza individuati;
d) valuti la Commissione di merito, sempre con riferimento all'articolo 3, di valutare se la sostituzione delle deduzioni dal reddito imponibile attualmente previste con detrazioni dall'imposta lorda, possa determinare taluni effetti negativi per i contribuenti, per quanto riguarda le addizionali all'IRPEF, le quali sono calcolate sulla base del reddito imponibile;
e) valuti la Commissione di merito, ancora con riferimento all'articolo 3, l'opportunità di prevedere l'applicazione di una clausola di salvaguardia in favore dei contribuenti con reddito imponibile inferiore di 45.000 euro che dovessero subire un peggioramento del loro trattamento fiscale a seguito delle modifiche recate da tale disposizione alla disciplina IRPEF;
f) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 11, commi da 2 a 27, i quali consentono a comuni e province di conferire poteri di accertamento e di contestazione immediata di alcune violazioni in materia tributaria a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari del servizio di riscossione, l'opportunità di precisare meglio l'ambito di intervento di tali soggetti, in considerazione dell'evidente delicatezza e dell'oggettivo rilievo pubblicistico di tali attività;
g) con riferimento all'articolo 12, comma 3, il quale prevede che, a decorrere dal 2009, l'incremento di gettito, rispetto al 2008, della compartecipazione del 2 per cento dei comuni al gettito IRPEF istituita dal medesimo articolo 12, sia ripartito secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto primariamente delle esigenze di perequazione e di promozione dello sviluppo economico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare maggiormente i principi sulla base dei quali dovranno essere definiti tali criteri di ripartizione;
h) con riferimento all'articolo 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere ulteriori misure per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in favore delle imprese con meno di 8 dipendenti, le quali, non possono fruire appieno delle riduzioni dalla base imponibile IRAP previste dalla disposizione;
i) con riferimento all'articolo 20, commi 6 e 7, il quale prevede un credito


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d'imposta in favore delle piccole e medie imprese per le spese di produzione, sviluppo, digitalizzazione e promozione di opere musicali di artisti emergenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare meglio l'ambito di applicazione dell'agevolazione, eventualmente mediante rinvio ad un provvedimento attuativo, nonché di indicare la misura del predetto credito d'imposta;
l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le previsioni in materia di tassazione dei biocarburanti di cui all'articolo 26, con quelle di cui all'articolo 156, che sembrano intervenire in modo difforme sulle medesime fattispecie;
m) con riferimento al medesimo articolo 156, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 2, che appare suscettibile di determinare oneri finanziari non coperti, ed il comma 3, che non risulta conforme alla disciplina contabile, in quanto prevede l'utilizzo per il 2007 di risorse stanziate e non utilizzate per il 2005 ed il 2006;
n) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 30, comma 9, l'opportunità di prevedere, per i redditi da lavoro prodotti all'estero in zone di confine da cittadini italiani, un incremento della quota di reddito esente ai fini IRPEF, attualmente fissata in 8.000 euro, in attesa di una più complessiva revisione della disciplina in materia che dia definitiva soluzione al problema;
o) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 136, comma 10, l'opportunità di chiarire che la previsione in base alla quale gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità portuali non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA, si applica anche nei confronti degli atti di concessione dell'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, in ragione dell'analoga finalità pubblica delle attività poste in essere da tale ente.


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ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 (C. 1747 Tab. 2) e connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis).

PROPOSTA DI RELAZIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge C. 1747, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009», e le connesse parti del disegno di legge C. 1746-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2007)»;
evidenziato come il disegno di bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzi, rispetto al bilancio assestato 2006, una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro, che ha interessato le spese di parte corrente, che registrano una riduzione di 3.240 milioni di euro, sia quelle in conto capitale, che presentano una riduzione di 5.326 milioni, a fronte di un incremento della spesa per interessi pari a 2.029 milioni di euro;
rilevato come lo stato di previsione della spesa relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), registri, in particolare per quanto riguarda il centro di responsabilità 6 (Politiche fiscali), rispetto al dato assestato 2006, un incremento della spesa, in termini di competenza, pari a 537 milioni, determinato da un incremento delle spese correnti di 2.151 milioni (+5 per cento), cui si contrappone una riduzione delle spese in conto capitale per 1.615 milioni, legato al venir meno delle risorse provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate destinate al credito di imposta per investimenti e ai nuovi occupati nelle aree svantaggiate;
sottolineato come l'articolo 34 del disegno di legge finanziaria, che il riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ridefinire l'articolazione periferica dell'amministrazione prevalentemente su base regionale e di conseguire economie dei gestione, sia pienamente in linea con i più generali obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica già perseguiti con altre disposizioni adottate nell'ambito del decreto-legge n. 262 del 2006, ed appaia coerente con il quadro di decentramento e di federalismo posto dalle norme del Titolo V della Costituzione;
evidenziata, peraltro, l'esigenza di proseguire ulteriormente nel processo di razionalizzazione dell'intero settore della pubblica amministrazione, attraverso misure che consentano di eliminare le spese non produttive che consentano di liberare risorse aggiuntive per le finalità di riduzione delle pressione fiscale complessiva, di sostegno allo sviluppo e di equità sociale;
rilevato come gli articoli 108 e 109 del disegno di legge finanziaria consentano,


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anche attraverso appositi stanziamenti aggiuntivi, di ampliare l'attività dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, rafforzando uno strumento fondamentale per sostenere l'accesso al credito in particolare delle piccole e medie imprese;
evidenziato positivamente come l'articolo 184 del disegno di legge finanziaria intervenga sulle modalità di finanziamento delle Agenzie fiscali indicate al comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, ridetermini in aumento i parametri delle dotazioni finanziarie delle Agenzie fiscali, al fine di assicurare adeguate risorse per la piena efficienza di tali fondamentali strumenti dell'Amministrazione finanziaria, venendo incontro ad un rilievo in tal senso espresso dalla Commissione Finanze nella scorsa legislatura, in occasione dell'esame parlamentare della legge n. 266,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 186 del disegno di legge finanziaria, il quale ripristina, sia pure parzialmente e solo per il 2007, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata allo Stato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire ulteriormente in materia, ripristinando l'iniziale stanziamento, anche per il 2008 e 2009, al fine di consentire la realizzazione dei progetti di intervento connessi all'utilizzo di tale quota dell'otto per mille, che risulta già molto difficoltoso per la scarsità delle risorse finanziarie a tal fine predisposte;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel disegno di legge finanziaria misure compensative specificamente destinate a quei titolari di depositi fiscali per la distribuzione di tabacchi lavorati che, a seguito della ristrutturazione del sistema distributivo dei tabacchi conseguente alla privatizzazione del gruppo ETI ed alla successiva cessione della società Etinera al gruppo Logista, hanno dovuto cessare la propria attività a causa delle scelte di politica industriale operate dall'acquirente, senza alcun demerito personale e senza aver percepito alcun risarcimento.


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ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2007 (C. 1747 Tab. 1) e connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge C. 1747, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009», e le connesse parti del disegno di legge C. 1746-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2007)»;
rilevato come il totale complessivo degli effetti finanziari della manovra finanziaria predisposta dal Governo risulti pari a 34,7 miliardi di euro, di cui 15,2 miliardi finalizzati alla riduzione dell'indebitamento pubblico e 19,5 miliardi alle misure in favore dello sviluppo e dell'equità sociale;
sottolineato come l'ampiezza della manovra sia in buona parte determinata dalla situazione di grave squilibrio dei conti pubblici lasciata in eredità dai precedenti governi, che hanno determinato il ritorno ad un livello paragonabile a quello dei primi anni '90, caratterizzato dal sostanziale azzeramento dell'avanzo primario, passato dal 5,5 per cento del prodotto interno lordo nel 2000 allo 0,4 per cento nel 2005, e dall'incremento, anche in termini relativi, del livello del debito pubblico in rapporto al PIL;
considerato che le condizioni critiche della finanza pubblica, determinate solo in parte dalle difficoltà congiunturali che hanno interessato tutti i paesi europei a partire dalla seconda metà del 2001, sono da ricondurre a ragioni di natura strutturale, non dipendenti dal ciclo economico;
evidenziato come, in tale difficile contesto, il Governo è stato in grado di destinare ben più della metà delle risorse mobilitate dalla manovra alle finalità di rilancio ed equità, con una riduzione di circa 5 miliardi, rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, dell'importo destinato al risanamento, anche grazie ad un incremento di natura strutturale delle entrate tributarie, che ha superato ampiamente le previsioni;
rilevato come il positivo andamento del gettito tributario registratosi nel corso del 2006 è certamente riconducibile al miglioramento della congiuntura economica, ma anche alla rigorosa azione del Governo, che ha dato ai contribuenti ed ai mercati un segnale chiaro ed univoco circa la forte volontà dell'Esecutivo di avviare e perseguire una incisiva azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, al fine di assicurare un maggiore rispetto degli obblighi tributari ed una più equa ripartizione


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del carico fiscale gravante sui contribuenti, evitando il ricorso a misure una tantum;
sottolineato come gli articoli 5 e 6 del disegno di legge finanziaria contengano una serie di incisive misure per il contrasto dell'evasione fiscale ed il recupero di base imponibile, finalizzate a ricondurre le dimensioni dell'economia sommersa entro limiti fisiologici ed a consentire, in tal modo, di ridurre in prospettiva la pressione fiscale sui contribuenti e sulle imprese;
evidenziato come le scelte adottate dal Governo consentiranno di mantenere i due impegni, assunti con l'Unione europea, di operare una correzione strutturale dell'indebitamento netto, pari a 1,6 punti percentuali del prodotto interno lordo nel biennio 2006-2007, e di portare il rapporto tra deficit e PIL al 2,8 per cento nel 2007, ricostituendo, inoltre, un avanzo primario del 2 per cento del prodotto interno lordo;
sottolineato come le importanti modifiche recate dall'articolo 3 alla disciplina dell'IRPEF, comportando la trasformazione in detrazioni delle attuali deduzioni per carichi di famiglia e delle deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione (cosiddetta no tax area), pongono le basi per risolvere il problema legato all'impossibilità, nel sistema di deduzioni attualmente previsto, per i soggetti cosiddetti «incapienti», di usufruire appieno di tali benefici;
valutato positivamente l'impegno a sostenere i redditi delle famiglie attraverso l'intervento previsto dall'articolo 3 sulle detrazioni per carichi di famiglia, e dall'articolo 4, che prevede consistenti aumenti per gli assegni al nucleo familiare;
considerato che il raggiungimento di un più elevato tasso di utilizzo della forza lavoro, in particolare nelle zone del Mezzogiorno e nelle altre aree in ritardo di sviluppo o in declino, deve costituire uno degli obiettivi essenziali della politica economica del Governo, nell'ottica del perseguimento delle finalità di sostegno alla crescita complessiva del Paese e di riequilibrio dell'equità sociale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011;
evidenziato, sotto quest'ultimo aspetto, come il disegno di legge finanziaria contenga, in ottemperanza agli impegni assunti con il Programma elettorale dell'Unione ed alle linee programmatiche del DPEF, importanti misure per il sostegno e la modernizzazione del tessuto produttivo nazionale, quali, in particolare, le agevolazioni in materia di IRAP per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo e per il sostegno all'impiego delle donne lavoratrici di cui all'articolo 18, il credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate, di cui all'articolo 19, ed i crediti d'imposta per gli investimenti in ricerca ed innovazione, di cui all'articolo 20, commi da 1 a 5;
sottolineato come il disegno di legge finanziaria contenga, in particolare agli articoli 7, 8, 9 e 10, una prima serie di misure volte ad affrontare il delicato tema legato al rafforzamento dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, nel senso di accrescere gli spazi attribuiti alla responsabilità finanziaria di tali enti, nel contesto, più ampio, del processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che sarà peraltro oggetto di un apposito disegno di legge, di prossima presentazione alle Camere, collegato alla manovra finanziaria;
sottolineato come il predetto processo di autonomia finanziaria, volto essenzialmente ad una progressiva maggiore responsabilizzazione degli enti locali rispetto alle rispettive scelte di politica economica e finanziaria, dovrà essere realizzato ponendo particolare attenzione ad evitare un complessivo aggravio della pressione fiscale, delle tariffe per i servizi, e degli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché nel quadro di una adeguata perequazione delle diverse capacità fiscali delle varie aree del Paese, al fine di assicurare il mantenimento di standard minimi uniformi dei servizi pubblici essenziali


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e delle prestazioni sociali in tutto il territorio nazionale;
rilevato come il disegno di legge finanziaria contenga un articolato insieme di misure di natura tributaria volte a rafforzare le politiche per la tutela ambientale e la riconversione in senso ecocompatibile del sistema produttivo, quali la previsione di un regime differenziato di tassazione in favore degli autoveicoli a più basso impatto ambientale, di cui all'articolo 20, commi da 21 a 23, le agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici e la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica, di cui agli articoli 22 e 23, le agevolazioni tributarie in favore egli apparecchi domestici ed i motori industriali ad alta efficienza, di cui all'articolo 24, le agevolazioni in materia di accise per la promozione dell'utilizzo delle bioenergie, di cui all'articolo 156;
valutate positivamente le norme di cui agli articoli 29 e 30, relative alla ulteriore proroga, al 31 dicembre 2007, della detraibilità delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, delle agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca, delle agevolazioni fiscali e previdenziali a vantaggio delle imprese esercenti la pesca costiera e lagunare, della riduzione dell'aliquota d'accisa sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane, del credito imposta in favore delle reti di teleriscaldamento, delle esenzioni dall'accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, nonché delle agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina;
sottolineata l'esigenza di dare definitiva e stabile soluzione alla tematica, particolarmente rilevante per un elevato numero di lavoratori italiani, concernente il trattamento tributario dei redditi da lavoro dipendenti prodotti all'estero in zone di confine, per i quali si prevede, comunque, all'articolo 30, comma 9, l'ulteriore proroga del regime di esenzione dall'IRPEF, nel limite di 8.000 euro;
evidenziato come il disegno di legge finanziaria contenga alcune misure agevolative di natura tributaria di evidente rilievo sociale, quali la previsione, di cui al comma 13 dell'articolo 20, che dispone l'esenzione dall'IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese alle persone migranti senza fissa dimora, ai richiedenti asilo, alle persone detenute e alle donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, la disposizione, di cui al comma 20 del medesimo articolo 20, che ammette la detraibilità dal reddito delle spese sportive sostenute in favore dei minori e dei canoni di locazione per abitazioni degli studenti universitari fuori sede, e la norma, di cui al comma 11 dell'articolo 30, che prevede la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido;
rilevato come l'articolo 17, comma 1, introduca recante nuove previsioni in materia di gestione dei beni immobiliari pubblici, volte a consentire l'avvio di processi di valorizzazione unici di tali cespiti, che, anche attraverso il coinvolgimento degli enti territoriali interessati, possano fungere da stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo territoriale;
evidenziato positivamente come l'articolo 16 contempli una complessiva riforma del sistema di determinazione dei canoni delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, che supera la previsione relativa all'incremento automatico dei medesimi canoni recata dall'articolo 32, comma 22, del decreto-legge n. 269 del 2003, contestualmente abrogata dall'articolo 7, comma 22, del decreto-legge n. 262 del 206, all'esame delle Camere, ponendo in tal modo fine all'incertezza in cui versavano gli enti locali e gli operatori del settore circa il regime giuridico vigente in materia, e venendo incontro alle indicazioni in tal senso più volte formulate con atti di indirizzo approvati dalla Commissione Finanze;
sottolineato come i commi 10 e 11 dell'articolo 20, consentendo la detrazione dell'IVA relativa alle prestazioni alberghiere


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ed alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari, risolva una problematica più volte sollevata nel corso della passata legislatura,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b), del disegno di legge finanziaria, l'opportunità di prevedere che la modifica della composizione degli scaglioni di reddito ai fini IRPEF e delle relative aliquote d'imposta, prevista dal nuovo articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, non debba comportare alcun aggravio di tassazione in danno dei trattamenti di fine rapporto;
b) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera c), del disegno di legge finanziaria, l'opportunità di rivedere la previsione, di cui al nuovo articolo 12, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo cui le detrazioni per i figli devono essere obbligatoriamente suddivise al 50 per cento tra i coniugi, prevedendo un meccanismo di ripartizione opzionale più flessibile, in quei casi in cui uno dei coniugi si trovi in una condizione di incapienza, al fine di evitare di vanificare, anche solo in parte, l'efficacia dell'agevolazione;
c) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'opportunità di chiarire che le detrazioni ai fini IRPEF introdotte dal nuovo articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi in sostituzione delle precedenti deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione (cosiddetta no tax area), si applicano a qualunque tipologia di reddito, nei limiti di capienza individuati;
d) valuti la Commissione di merito, sempre con riferimento all'articolo 3, l'opportunità di valutare se la sostituzione delle deduzioni dal reddito imponibile attualmente previste con detrazioni dall'imposta lorda possa determinare taluni effetti negativi per i contribuenti, per quanto riguarda le addizionali all'IRPEF, le quali sono calcolate sulla base del reddito imponibile;
e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere in termini più complessivi la tematica del sostegno ai redditi familiari;
f) valuti la Commissione di merito, ancora con riferimento all'articolo 3, l'opportunità di prevedere l'applicazione di una clausola di salvaguardia in favore dei contribuenti con reddito imponibile inferiore di 45.000 euro che dovessero subire un peggioramento del loro trattamento fiscale a seguito delle modifiche recate da tale disposizione alla disciplina IRPEF, valutando in particolare l'opportunità di prevedere, per la fascia di reddito a ridosso di 30.000 euro, l'introduzione di un meccanismo che assicuri il mantenimento della progressività della tassazione, evitando il determinarsi di «scalini» nell'imposizione;
g) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 9, l'opportunità di rivedere in termini complessivi e di rimodulare il meccanismo relativo all'introduzione del contributo di ingresso e di soggiorno;
h) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 11, commi da 2 a 27, i quali consentono a comuni e province di conferire poteri di accertamento e di contestazione immediata di alcune violazioni in materia tributaria a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari del servizio di riscossione, l'opportunità di precisare meglio l'ambito di intervento di tali soggetti, in considerazione dell'evidente delicatezza e dell'oggettivo rilievo pubblicistico di tali attività;
i) con riferimento all'articolo 12, comma 3, il quale prevede che, a decorrere dal 2009, l'incremento di gettito, rispetto al 2008, della compartecipazione


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del 2 per cento dei comuni al gettito IRPEF istituita dal medesimo articolo 12, sia ripartito secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto primariamente delle esigenze di perequazione e di promozione dello sviluppo economico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare maggiormente i principi sulla base dei quali dovranno essere definiti tali criteri di ripartizione;
l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, in sede di revisione degli estimi catastali, si tenga conto delle ricadute che essa potrà avere relativamente al carico tributario sugli immobili, stabilendo in tal caso un meccanismo di revisione dell'imposta comunale sugli immobili e delle imposte sui trasferimenti;
m) con riferimento all'articolo 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere ulteriori misure di carattere compensativo, in particolare con riferimento ai versamenti contributivi all'INAIL, per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in favore delle imprese con meno di 8 dipendenti, le quali non possono fruire appieno delle riduzioni dalla base imponibile IRAP previste dalla disposizione;
n) sempre con riferimento alle tematiche relative alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo di cui all'articolo 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire come sarà distribuita ai lavoratori la quota di riduzione del cuneo in loro favore;
o) con riferimento all'articolo 19, il quale prevede l'attribuzione di crediti d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che anche le acquisizioni di fabbricati strumentali possano fruire di tale agevolazione;
p) con riferimento all'articolo 20, commi 6 e 7, il quale prevede un credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese per le spese di produzione, sviluppo, digitalizzazione e promozione di opere musicali di artisti emergenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare meglio l'ambito di applicazione dell'agevolazione, eventualmente mediante rinvio ad un provvedimento attuativo, nonché di indicare la misura del predetto credito d'imposta;
q) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le previsioni in materia di tassazione dei biocarburanti di cui all'articolo 26, con quelle di cui all'articolo 156, che sembrano intervenire in modo difforme sulle medesime fattispecie;
r) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 30, comma 9, l'opportunità di prevedere, per i redditi da lavoro prodotti all'estero in zone di confine da cittadini italiani, un incremento della quota di reddito esente ai fini IRPEF, attualmente fissata in 8.000 euro, in attesa di una più complessiva revisione della disciplina in materia che dia definitiva soluzione al problema;
s) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 136, comma 10, l'opportunità di chiarire che la previsione in base alla quale gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità portuali non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA, si applica anche nei confronti degli atti di concessione dell'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, in ragione dell'analoga finalità pubblica delle attività poste in essere da tale ente;
t) con riferimento al medesimo articolo 156, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 2, che appare suscettibile di determinare oneri finanziari non coperti, ed il comma 3, che non risulta conforme alla disciplina contabile, in quanto prevede l'utilizzo per il 2007 di risorse stanziate e non utilizzate per il 2005 ed il 2006.


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ALLEGATO 5

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 (C. 1747 Tab. 2) e connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge C. 1747, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009», e le connesse parti del disegno di legge C. 1746-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2007)»;
evidenziato come il disegno di bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzi, rispetto al bilancio assestato 2006, una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro, la quale ha interessato sia le spese di parte corrente, che registrano una riduzione di 3.240 milioni di euro, sia quelle in conto capitale, che presentano una riduzione di 5.326 milioni, a fronte di un incremento della spesa per interessi pari a 2.029 milioni di euro;
rilevato come lo stato di previsione della spesa relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), registri, in particolare per quanto riguarda il centro di responsabilità 6 (Politiche fiscali), rispetto al dato assestato 2006, un incremento della spesa, in termini di competenza, pari a 537 milioni, determinato da un incremento delle spese correnti di 2.151 milioni (+5 per cento), cui si contrappone una riduzione delle spese in conto capitale per 1.615 milioni, legato al venir meno delle risorse provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate destinate al credito di imposta per investimenti e ai nuovi occupati nelle aree svantaggiate;
sottolineato come l'articolo 34 del disegno di legge finanziaria, che prevede il riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ridefinire l'articolazione periferica dell'amministrazione prevalentemente su base regionale e di conseguire economie di gestione, sia pienamente in linea con i più generali obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica già perseguiti con altre disposizioni adottate nell'ambito del decreto-legge n. 262 del 2006, ed appaia coerente con il quadro di decentramento e di federalismo posto dalle norme del Titolo V della Costituzione;
evidenziata, peraltro, l'esigenza di proseguire ulteriormente nel processo di razionalizzazione dell'intero settore della pubblica amministrazione, attraverso misure che consentano di eliminare le spese non produttive e di liberare risorse aggiuntive per le finalità di riduzione della pressione fiscale complessiva, di sostegno allo sviluppo e di equità sociale;
rilevato come gli articoli 108 e 109 del disegno di legge finanziaria consentano, anche attraverso appositi stanziamenti


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aggiuntivi, di ampliare l'attività dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, rafforzando uno strumento fondamentale per sostenere l'accesso al credito, in particolare delle piccole e medie imprese;
evidenziato positivamente come l'articolo 184 del disegno di legge finanziaria intervenga sulle modalità di finanziamento delle Agenzie fiscali indicate al comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, rideterminando in aumento i parametri delle dotazioni finanziarie delle Agenzie, al fine di assicurare adeguate risorse per la piena efficienza di tali fondamentali strumenti dell'Amministrazione finanziaria, venendo incontro ad un rilievo in tal senso espresso dalla Commissione Finanze nella scorsa legislatura, in occasione dell'esame parlamentare della stessa legge n. 266,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 186 del disegno di legge finanziaria, il quale ripristina, sia pure parzialmente e solo per il 2007, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata allo Stato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire ulteriormente in materia, ripristinando l'iniziale stanziamento, anche per il 2008 e 2009, al fine di consentire la realizzazione dei progetti di intervento connessi all'utilizzo di tale quota dell'otto per mille, che risulta già molto difficoltoso per la scarsità delle risorse finanziarie a tal fine predisposte;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel disegno di legge finanziaria misure compensative specificamente destinate a quei titolari di depositi fiscali per la distribuzione di tabacchi lavorati che, a seguito della ristrutturazione del sistema distributivo dei tabacchi conseguente alla privatizzazione del gruppo ETI ed alla successiva cessione della società Etinera al gruppo Logista, hanno dovuto cessare la propria attività a causa delle scelte di politica industriale operate dall'acquirente, senza alcun demerito personale e senza aver percepito alcun risarcimento.