VI Commissione - Resoconto di venerd́ 20 ottobre 2006


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SEDE REFERENTE

Venerdì 20 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE.

La seduta comincia alle 9.30.

Decreto-legge 258/06: Disposizioni urgenti in materia di detraibilità dell'IVA.
C. 1808 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giampaolo FOGLIARDI (Ulivo), relatore, evidenzia come il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, rechi disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee emessa in data 14 settembre 2006 nella causa C 228/05 in materia di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Precisa, in particolare, come la citata sentenza abbia affermato l'incompatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni contenute nell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le quali stabiliscono l'indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto o all'importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture e autoveicoli non adibiti ad uso pubblico o che non formino oggetto dell'attività propria di impresa, ovvero all'acquisto e all'importazione dei componenti e dei ricambi dei menzionati ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli.
La Corte di giustizia ha rilevato come tali misure risultino incompatibili con l'articolo 17, paragrafo 7 della direttiva del Consiglio 77/388/CEE (»sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari») in quanto, per le proroghe del regime di indetraibilità intervenute successivamente al 2000, non risulta essere stata osservata la procedura di consultazione del Comitato consultivo IVA prevista dall'articolo 29 della suddetta direttiva. Inoltre è stato rilevato che la medesima disposizione della direttiva non consente ad uno Stato membro di adottare provvedimenti che escludano alcuni beni dal regime delle detrazioni di tale imposta senza limitazione temporale ovvero nel contesto di un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale miranti a ridurre il disavanzo di bilancio e a consentire il rimborso del debito pubblico.
La sentenza riconosce pertanto il diritto di ottenere il rimborso dell'IVA versata


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e non detratta per gli anni successivi al 2000. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di differire o limitare nel tempo gli effetti della sentenza.
Passando quindi ad analizzare il contenuto del decreto-legge n. 258, rileva come il comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 stabilisca che, allo scopo di dare attuazione alla predetta pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee, i soggetti passivi i quali, fino alla data del 13 settembre 2006 (ossia fino al giorno anteriore alla pubblicazione della sentenza), abbiano effettuato, nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, acquisti e importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possano presentare in via telematica entro il 15 aprile 2007, un'apposita istanza di rimborso di quanto pagato a titolo di IVA non dovuta per effetto della mancata possibilità di detrazione.
L'istanza di rimborso dovrà essere presentata utilizzando un apposito modello, che dovrà essere approvato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, con provvedimento da emanare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (ovvero entro il 30 ottobre 2006). Il provvedimento, secondo quanto prevede un emendamento approvato nel corso dell'esame presso il Senato, dovrà individuare la documentazione da allegare a fondamento dell'istanza di rimborso (comma 1, secondo periodo) ed i criteri di reale inerenza all'esercizio dell'impresa, arte o professione dei veicoli, in relazione ai quali si chiede il rimborso in misura superiore a quella forfetaria (comma 1, quinto periodo).
Il comma 1, terzo periodo, stabilisce che, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento dei soggetti passivi richiedenti il rimborso della maggiore IVA indebitamente pagata, la documentazione determinata a norma del secondo periodo potrà riferirsi «anche agli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti».
I successivi periodi quarto e quinto del comma 1, inseriti nel corso dell'esame presso il Senato, prevedono due modalità alternative di rimborso dell'IVA: una forfetaria ed una analitica.
Il quarto periodo stabilisce che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previsto al primo periodo del comma 1, può disciplinare un rimborso in misura forfetaria, individuando specifiche percentuali di detrazione in relazione a differenti settori di attività.
Sottolinea quindi come, dalla lettura del successivo quinto periodo, sembri che la possibilità di aderire al rimborso forfetario sia limitata ai soggetti che hanno presentato l'istanza di rimborso entro il 15 aprile 2007.
Il quinto periodo disciplina invece il rimborso in misura superiore a quella forfetaria, prevedendo che possano chiedere questo tipo di rimborso i contribuenti che, pur avendo presentato l'istanza di rimborso prevista dal primo periodo, non aderiscono al regime forfetario stabilito a norma del quarto periodo ed i contribuenti che non presentano l'istanza di rimborso entro il termine del 15 aprile 2007.
Tali soggetti dovranno presentare un'istanza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura dell'effettivo utilizzo del veicolo nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, in base a criteri di reale inerenza, che saranno stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia, previsto dal primo periodo del comma 1.
Il comma 2 dell'articolo 1, non modificato dal Senato, esclude comunque, conseguentemente alla previsione, contenuta nel comma precedente, di una speciale procedura per il rimborso della quota di IVA indebitamente pagata, l'applicabilità delle generali procedure di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, disciplinata dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e di compensazione dei tributi a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.


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La norma sembra intesa a precludere l'esercizio del diritto alla detrazione per tutti gli acquisti e le importazioni effettuate prima della sentenza della Corte di giustizia, quindi fino al 13 settembre, escludendo in tal modo l'applicabilità della detrazione e delle compensazioni in sede di dichiarazione annuale IVA per il 2005, da presentare entro il prossimo 31 ottobre.
Il comma 2-bis dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a ridefinire la disciplina complessiva della materia, intervenendo sull'articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente l'indetraibilità dell'IVA sui veicoli aziendali, oggetto di censura da parte della Corte di giustizia.
In particolare la disposizione prevede che l'IVA sia indetraibile nei limiti previsti dall'autorizzazione che è stata richiesta in sede comunitaria, in data 6 ottobre 2006.
Qualora la deroga chiesta dall'Italia venga autorizzata, l'indetraibilità risulterebbe parziale e la misura di essa sarebbe precisamente individuata nella decisione del Consiglio dell'Unione europea, a cui fa rinvio la novellata lettera c).
In base alla novella apportata dal comma 2-bis, infatti, la riduzione della detraibilità si applicherà, «nei termini ivi previsti», e senza possibilità da parte del contribuente di fornire la prova contraria, a far data dalla pubblicazione dell'autorizzazione accordata all'Italia nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
L'abbattimento della detraibilità, qualora accordato, consentirebbe allo Stato italiano di ridurre la perdita di gettito IVA stimata dal 2007 in 5,2 miliardi e coperta dal decreto-legge collegato alla manovra finanziaria per il 2007 (decreto-legge n. 262 del 2006, articolo 7, commi 25 e 26) con la modifica della deducibilità dei costi delle auto aziendali agli effetti dell'imposta sui redditi.

Paolo DEL MESE, presidente, informa di aver chiesto al Presidente della Camera che l'avvio della discussione in Assemblea del disegno di legge non abbia luogo, come inizialmente previsto, fin dalla seduta di lunedì 23 ottobre prossimo, al fine di consentire alla Commissione una adeguata valutazione del decreto-legge. Sottolinea peraltro come la discussione del provvedimento sarà probabilmente avviata a partire dalla seduta di giovedì prossimo, anche in considerazione del fatto che nella settimana dal 30 ottobre al 3 novembre non sono previste sedute dell'Assemblea: pertanto la Commissione dovrà concluderne l'esame entro la giornata di mercoledì 25.
Avverte inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 15 di martedì 24 ottobre 2006.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.