I Commissione - Marted́ 24 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativo allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Atto n. 19.

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2003/109/CE del consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (atto n. 19),
considerato che lo schema di decreto legislativo in esame, all'articolo 1, al comma 1, lettera a), capoverso «articolo 9», comma 4 stabilisce che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri di lungo periodo pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e che al medesimo articolo, al comma 1, lettera b), capoverso «articolo 9-bis», comma 6, stabilisce che il permesso di soggiorno CE di lungo periodo rilasciato agli stranieri in possesso di un analogo permesso rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea è rifiutato o, se già concesso, è revocato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato,
osservato che le due disposizioni prevedono in maniera rigorosa gli elementi di valutazione al fine di stabilire la pericolosità dello straniero,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) valuti il Governo l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 9», comma 4, e all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso «articolo 9-bis», comma 6, in modo da consentire che l'accertamento del requisito della pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato si fondi su una valutazione di portata più ampia che tenga conto di tutti gli elementi oggettivi che vi potrebbero concorrere, anche a prescindere dall'appartenenza dello straniero alle categorie di persone che la legge ritiene pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica oppure all'affiliazione ad associazioni di tipo mafioso, nonché all'irrogazione di condanne, anche non definitive, per determinate tipologie di reati, come previsto dalle richiamate disposizioni dello schema di decreto in esame.


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ALLEGATO 2

Difensore civico delle persone private della libertà personale.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1.Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 1.
1. 2.Cota, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere le parole: dal 1o gennaio 2007.
1. 15.Benedetti Valentini, Bocchino.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2007, con le seguenti: 1o gennaio 2008.
1. 6.Cota, Stucchi.

Al comma 1 sopprimere le parole: o private della libertà personale.
1. 13.Santelli, Boscetto.

Sopprimere il comma 2.
1. 3.Cota, Stucchi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
Il Garante dei diritti è costituito in collegio, composto da cinque membri, eletti dal Parlamento a maggioranza assoluta dei componenti. I membri del collegio eleggono al loro interno il Presidente.
1. 14.Santelli, Boscetto.

Al comma 2, sostituire le parole: è costituito in collegio, composto con le seguenti: è organo collegiale costituito.
1. 18.Il relatore.

Al comma 2, sostituire le parole da: determinazione adottata, fino a: della Camera dei Deputati, con le seguenti: decreto del Presidente della Repubblica.
1. 7.Cota, Stucchi.

Al comma 2, sostituire le parole da: quattro membri, fino alla fine del comma, con le seguenti: due membri eletti, a maggioranza assoluta dei componenti e con voto limitato, in numero di uno dal Senato della Repubblica e in numero di uno dalla Camera dei Deputati.
1. 8.Cota, Stucchi.

Al comma 2, sopprimere le parole: a maggioranza assoluta dei componenti e.
1. 17.Il relatore.


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Al comma 2, dopo le parole: con voto limitato aggiungere le seguenti: ad uno.
1. 12.Dalia, Mazzoni.

Sopprimere il comma 3.
1. 4.Cota, Stucchi.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta.
1. 19.Il relatore.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni, con le seguenti: due anni.
1. 9.Cota, Stucchi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. II personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
1. 16.Benedetti Valentini, Bocchino.

Sopprimere il comma 4.
1. 5.Cota, Stucchi.

Al comma 4, sostituire le parole: pari a 1.300.000 euro, con le seguenti: non superiore a 1.300.000 euro.
1. 10.Cota, Stucchi.

Al comma 4, sostituire le parole: dall'anno 2007, con le seguenti: dall'anno 2008.
1. 11.Cota, Stucchi.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1.Cota, Stucchi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Requisiti).

1. I componenti del garante dei diritti per essere nominati o eletti non devono avere riportato condanna penale definitiva, né devono essere soggetti a procedimenti penali, e devono essere scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie giuridiche che afferiscono alla salvaguardia dei diritti umani.
2. 5.Benedetti Valentini, Bocchino.

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: delitto aggiungere le seguenti: punibile con una pena alla reclusione sino a 4 anni.
2. 3.Santelli, Boscetto.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: anche disgiuntamente.
2. 2.Cota, Stucchi.

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole: o private della libertà personale.
2. 4.Santelli, Boscetto.


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Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) riconosciuta competenza nelle materie giuridiche afferenti alla salvaguardia dei diritti umani.
2. 6.Il relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Articolazione territoriale).

1. II Garante dei diritti per l'esercizio delle sue funzioni può avvalersi dei difensori civici regionali e delle province autonome, ove istituiti, sulla base di apposite convenzioni con gli enti interessati.
2. Le convenzioni disciplinano i poteri, le funzioni e gli oneri economici derivanti dall'esercizio delle mansioni che devono svolgere i difensori civici regionali e delle province autonome.
2. 01.Incostante, Dato.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Convenzioni con le regioni e le province autonome).

1. II Garante dei diritti può avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni degli uffici e del personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di apposita convenzione con le regioni e le province autonome.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano i poteri, le funzioni e gli oneri economici derivanti dall'esercizio delle mansioni che gli uffici ed il personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a svolgere.
2. 02.Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.Cota, Stucchi.

Al comma 1, sostituire le parole: non possono assumere fino a: di qualsiasi natura e con le seguenti: per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire cariche elettive, governative e altri uffici pubblici di qualsiasi natura.
3. 2.Il relatore.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1.Cota, Stucchi.

Sopprimere i1 comma 1.
4. 2.Cota, Stucchi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: punibile con pena alla reclusione fino a 4 anni.
4. 7.Santelli, Boscetto.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: l'effettiva esistenza aggiungere le seguenti: dell'incompatibilità sopravvenuta,.
4. 10.Il relatore.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: ai Presidenti, fino alla fine del comma, con le seguenti: al Presidente della Repubblica che vi procede senza ritardo.
4. 3.Cota, Stucchi.


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Sopprimere il comma 2.
4. 4.Cota, Stucchi.

Al comma 2, sostituire le parole da: provvedono, fino alla fine del comma, con le seguenti: provvede il Presidente della Repubblica.
4. 5.Cota, Stucchi.

Al comma 2, sostituire le parole da: provvedono fino alla fine del comma, con le seguenti: provvede il Parlamento.
4. 8.Santelli, Boscetto.

Sopprimere il comma 3.
4. 6.Cota, Stucchi.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1.Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 1.
5. 2.Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 2.
5. 3.Cota, Stucchi.

Al comma 2, sostituire le parole: cinquanta unità, con le seguenti: venticinque unità.
5. 4.Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 3.
5. 5.Cota, Stucchi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva, non superiore a 1.300.000 euro, di cui all'articolo 1, comma 4, a decorrere dall'anno 2008.
5. 6.Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 4.
5. 7.Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 5.
5. 8.Cota, Stucchi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2008.
5. 9.Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 6.
5. 10.Cota, Stucchi.

Al comma 6, sopprimere le parole: anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
* 5. 11.Cota, Stucchi.

Al comma 6 sopprimere le parole: anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
* 5. 12.Santelli, Boscetto.

Sopprimerlo.
* 6. 1.Cota, Stucchi.

Sopprimerlo.
* 6. 4.Santelli, Boscetto.


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Sopprimerlo.
* 6. 5.Benedetti Valentini, Bocchino.

Sostituirlo con il seguente: Il Difensore civico può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca, nonché di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.
6. 3.D'Alia, Mazzoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: Il Garante dei diritti può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca, nonché di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.
6. 3 (nuova formulazione).D'Alia, Mazzoni.

Al comma 1, sostituire le parole: 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008.
6. 2.Cota, Stucchi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rapporti con i difensori civici e i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale istituiti in ambito regionale o locale).

1. Il Garante dei diritti può avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni degli uffici e del personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con la regione o la provincia autonoma interessata.
2. Il Garante dei diritti coopera con i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale o figure analoghe istituite in ambito regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate.
6. 01.Il relatore.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 1.Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 1.
7. 2.Cota, Stucchi.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: o private della libertà personale.
7. 25.Santelli, Boscetto.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7. 3.Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: o ad altre forme di limitazione della libertà personale.
7. 26.Santelli, Boscetto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7. 4.Cota, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
7. 5.Cota, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 3, sostituire le parole: lettere c), d) ed e), con le parole: lettere c) ed e); sopprimere le parole da: nonché


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visita fino alla fine del periodo, all'articolo 9 sopprimere i commi 7 e 8.
7. 32.Benedetti Valentini, Bocchino.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 7. 6.Cota, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 7. 27.Santelli, Boscetto.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
** 7. 7.Cota, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
** 7. 28. Santelli, Boschetto.

Sopprimere il comma 2.
7. 8. Cota, Stucchi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
7. 9. Cota, Stucchi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , senza necessità di autorizzazione o di preavviso e.
7. 17. Cota, Stucchi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: senza necessità di autorizzazione o di preavviso con le seguenti: previa autorizzazione.
7. 33. Benedetti Valentini, Bocchino.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , anche senza accompagnamento qualora ne faccia richiesta,.
7. 29. Santelli, Boscetto.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: comunità per i minori aggiungere le seguenti: e le comunità terapeutiche per tossicodipendenti che ospitano detenuti che usufruiscono delle misure alternative alla detenzione.
7. 22. Boato.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , senza restrizione alcuna,.
7. 18. Cota, Stucchi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
7. 10. Cota, Stucchi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: anche verbale.
7. 30. Santelli, Boscetto.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
7. 11. Cota, Stucchi.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
7. 12. Cota, Stucchi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, affinché questi valuti se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 5.
7. 23. Boato.


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Sopprimere il comma 3.
* 7. 13. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 3.
* 7. 31. Santelli, Boscetto.

Al comma 3, sopprimere le parole: , senza necessità di autorizzazione o di preavviso,.
7. 19. Cota, Stucchi.

Al comma 3, sostituire le parole: senza necessità di autorizzazione o di preavviso con le seguenti: previa autorizzazione.
7. 34. Benedetti Valentini, Bocchino.

Al comma 3, sopprimere le parole: senza restrizione alcuna.
7. 20. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Segreto d'ufficio).

1. I componenti del Garante dei diritti e il personale addetto all'ufficio nonché i consulenti di cui all'articolo 6 sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
7. 50.Il relatore.

Sopprimere il comma 4.
7. 14. Cota, Stucchi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per gli atti coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale.
7. 24. Boato.

Sopprimere il comma 5.
7. 15. Cota, Stucchi.

Al comma 5, sostituire le parole: affinché questi valuti con le seguenti: che valuta.
7. 35. Benedetti Valentini, Bocchino.

Sopprimere il comma 6.
7. 16. Cota, Stucchi.

Al comma 6, sostituire le parole: 600.000 euro a decorrere dal 2007 con le seguenti: 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008.
7. 21. Cota, Stucchi.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 1.
8. 2. Cota, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere le parole: o i soggetti comunque privati della libertà personale.
8. 4. Santelli, Boscetto.

Sopprimere il comma 2.
8. 3. Cota, Stucchi.


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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
6) al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
8. 5. Benedetti Valentini, Bocchino.

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 1. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 1.
9. 2. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 2.
9. 3. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 3.
9. 4. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 4.
9. 5. Cota, Stucchi.

Sopprimere i commi 5, 7, 8, 9 e 10.
9. 19. Santelli, Boscetto.

Sopprimere il comma 5.
* 9. 6. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 5.
* 9. 14. Santelli, Boscetto.

Al comma 5, sostituire le parole: di annullare l'atto che reputa illegittimo con le seguenti: valutare se l'atto che reputa illegittimo sia annullabile.
9. 7. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 6.
9. 8. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 7.
* 9. 9. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma. 7.
* 9. 15. Santelli, Boscetto.

Sopprimere il comma 8.
** 9. 10. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 8.
** 9. 16. Santelli, Boscetto.

Sopprimere il comma 9.
* 9. 11. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 9.
* 9. 17. Santelli, Boscetto.

Sopprimere il comma 10.
** 9. 12. Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 10.
** 9. 18. Santelli, Boscetto.

Al comma 10, sostituire le parole: di annullare l'atto che reputa illegittimo con le seguenti: valutare se l'atto che reputa illegittimo sia annullabile.
9. 13. Cota, Stucchi.


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ART. 10.

Sopprimerlo.
* 10. 1. Cota, Stucchi.

Sopprimerlo.
* 10. 13. Boscetto.

Sopprimerlo il comma 1.
* 10. 2. Cota, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10. 3. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, sopprimere le parole: o private della libertà personale.
10. 14. Santelli, Boscetto.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, sostituire le parole: private della libertà personale con la seguente: internate.
10. 15. Santelli, Boscetto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
10. 4. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 71-septies, sopprimere il comma 2.
10. 5. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 71-septies, sopprimere il comma 3.
10. 6. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 71-septies, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
10. 7. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 71-septies, al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinque giorni.
10. 8. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 71-septies, sopprimere il comma 4.
10. 9. Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 71-septies, sopprimere il comma 5.
10. 10.Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 71-septies, sopprimere il comma 6.
10. 11.Cota, Stucchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 71-septies, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quindici giorni.
10. 12.Cota, Stucchi.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 1.Cota, Stucchi.

ART. 12.

Sopprimerlo.
12. 1.Cota, Stucchi.


Pag. 24

Sopprimere il comma 1.
12. 2.Cota, Stucchi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta aprile, con le seguenti: trentuno marzo.
12. 3.Cota, Stucchi.

Al comma 1, sostituire le parole: , una relazione annuale con le seguenti: e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, una relazione.
12. 15.Il relatore.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e negli altri luoghi visitati fino alla fine del comma.
12. 11.Santelli, Boscetto.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e negli altri luoghi visitati in attuazione dell'articolo 7.
12. 9.Santelli, Boscetto.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
12. 10.Santelli, Boscetto.

Sopprimere il comma 2.
12. 4.Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 3.
12. 5.Cota, Stucchi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché alla Corte dei conti.
12. 6.Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 4.
* 12. 13.Santelli, Boscetto.

Sopprimere il comma 4.
* 12. 7.Cota, Stucchi.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere previsto un insegnamento sulla figura del Garante dei diritti.
12. 12.Santelli, Boscetto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. Il Garante dei diritti promuove la pubblicazione di un Bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il Bollettino può essere edito anche attraverso strumenti telematici.
4-ter. Il Garante dei diritti coopera con i Garanti dei diritti dei detenuti regionali, provinciali e comunali, laddove istituiti, nello svolgimento dei rispettivi compiti.
12. 8.Boato.

ART. 13.

Sopprimerlo.
13. 1.Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 1.
13. 2.Cota, Stucchi.

Al comma 1, sostituire le parole: 4.750.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: 3.200.000 euro a decorrere dall'anno 2008.
13. 3.Cota, Stucchi.


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Al comma 1, sostituire le parole: per gli anni 2007-2008, con le seguenti: per gli anni 2008-2009.
13. 4.Cota, Stucchi.

Al comma 1, sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2006-2008, con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2007-2009.
13. 5.Cota, Stucchi.

Al comma 1, sostituire le parole: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, con le seguenti: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007.
13. 6.Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 2.
13. 7.Cota, Stucchi.

Sopprimere il comma 3.
13. 8.Cota, Stucchi.


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ALLEGATO 3

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività. Nuovo testo C. 1428 Capezzone ed abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1428 Capezzone ed abb, recante modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività,
considerato che sulle attività riconducibili allo «sportello unico» per le imprese confluiscono e si coordinano atti ed adempimenti facenti capo a diverse competenze e responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti e che tali atti e adempimenti possono interessare, quanto alla materia trattata, competenze legislative sia statali che regionali,
rilevato che per alcuni aspetti le disposizioni del provvedimento in esame appaiono riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», che le lettere g) ed r) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto pertanto necessario individuare una soluzione che consenta di salvaguardare le competenze legislative regionali attinenti all'articolata materia della liberalizzazione dell'attività di impresa e demandate alla loro competenza concorrente o esclusiva,
rilevato inoltre che sulla stessa materia l'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), è stata conferita al Governo una delega, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2007, volta alla semplificazione delle disposizioni, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e per il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive, con esclusione degli adempimenti amministrativi fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle imprese in qualità di datori di lavoro,
osservato che l'articolo 2 della proposta di legge in esame reca modifiche testuali all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990; in particolare, mentre il comma 1 appare limitare la propria efficacia ai soli procedimenti amministrativi riconducibili alla materia oggetto della proposta di legge in esame, i commi 2 e 3 - quest'ultimo recante fra l'altro la disciplina di un principio già esistente nell'ordinamento amministrativo - incidono sulla disciplina generale del procedimento amministrativo, rischiando così di alterarne la complessiva organicità, come definita dalla legge stessa,
ritenuto pertanto che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 rischiano di intervenire in modo frammentario e disorganico sulla disciplina del procedimento amministrativo, la cui competenza è attribuita alla I Commissione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare i contenuti della proposta di legge in esame con quelli di cui alla delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
b) valuti la Commissione di merito, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze statali e regionali in materia, l'esigenza di prevedere l'adozione di intese o accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di limitare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 ai soli procedimenti amministrativi attinenti alla materia oggetto della proposta di legge.


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ALLEGATO 4

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività. Nuovo testo C. 1428 Capezzone ed abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1428 Capezzone ed abb, recante modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività,
considerato che sulle attività riconducibili allo «sportello unico» per le imprese confluiscono e si coordinano atti ed adempimenti facenti capo a diverse competenze e responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti e che tali atti e adempimenti possono interessare, quanto alla materia trattata, competenze legislative sia statali che regionali,
rilevato che per alcuni aspetti le disposizioni del provvedimento in esame appaiono riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», che le lettere g) ed r) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto pertanto necessario individuare una soluzione che consenta di salvaguardare le competenze legislative regionali attinenti all'articolata materia della liberalizzazione dell'attività di impresa e demandate alla loro competenza concorrente o esclusiva,
rilevato inoltre che sulla stessa materia l'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), è stata conferita al Governo una delega, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2007, volta alla semplificazione delle disposizioni, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e per il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive, con esclusione degli adempimenti amministrativi fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle imprese in qualità di datori di lavoro,
osservato, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a) secondo periodo, che la attribuzione al Sindaco della qualifica di responsabile del procedimento unico, ivi prevista nel caso in cui il Comune non abbia provveduto alla istituzione della struttura unica, appare in contrasto con il principio della separazione della responsabilità amministrativa da quella politica,
osservato che l'articolo 2 della proposta di legge in esame reca modifiche testuali all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990; in particolare, mentre il comma 1 appare limitare la propria efficacia ai soli procedimenti amministrativi riconducibili alla materia oggetto della proposta di legge in esame, i commi 2 e 3 - quest'ultimo recante fra l'altro la disciplina di un principio già esistente nell'ordinamento amministrativo - incidono sulla disciplina generale del procedimento amministrativo, rischiando così di alterarne


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la complessiva organicità, come definita dalla legge stessa,
ritenuto pertanto che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 rischiano di intervenire in modo frammentario e disorganico sulla disciplina del procedimento amministrativo, la cui competenza è attribuita alla I Commissione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a)
valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare i contenuti della proposta di legge in esame con quelli di cui alla delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
b) valuti la Commissione di merito, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze statali e regionali in materia, l'esigenza di prevedere l'adozione di intese o accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione;
c) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a) secondo periodo, l'opportunità di escludere che possa essere attribuita al Sindaco la qualifica di responsabile del procedimento unico;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di limitare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 ai soli procedimenti amministrativi attinenti alla materia oggetto della proposta di legge.