V Commissione - Sabato 4 novembre 2006

TESTO AGGIORNATO AL 10 NOVEMBRE 2006


Pag. 13


ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 16.

Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:
"2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si sia reso responsabile delle violazioni edilizie di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

Conseguentemente:
a) al comma 1, capoverso 1, lettera e), sostituire le parole: il transito gratuito all'arenile, con le seguenti: il libero e gratuito stazionamento nella fascia di battigia antistante la concessione, purché questo non arrechi intralcio all'eventuale transito di mezzi e personale adibito al soccorso o all'autorità marittima;
b) al comma 3, capoverso 4-bis, sostituire le parole: a cinquanta anni, con le seguenti: a venticinque anni.
16. 52. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 27. 16. del Governo.

Dopo la lettera a) inserire la seguente a-bis) interamente sostitutiva del comma 1:
1. La voce 122 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente: 22) Prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
2. Conseguentemente, fino al 70 per cento delle maggiori entrate che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo determina, costituiscono un Fondo per l'efficientamento energetico degli edifici e il risparmio energetico presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce i criteri di ripartizione del Fondo ed annualmente lo destina alle province in quota parte.
3. Le province, secondo le finalità previste dal presente articolo e i criteri definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2, provvedono ad assegnare la quota parte loro destinata del Fondo, di cui al comma 2, fino ad esaurimento della stessa, in base ai progetti di certificazione energetica degli edifici alle medesime presentati e miranti al raggiungimento di standard di efficienza energetica, comprovandone l'avvenuta realizzazione tramite modalità di rendicontazione da esibire da parte dei soggetti proponenti i progetti di efficientamento energetico stesso, dando priorità ai progetti concernenti servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia che utilizzano esclusivamente fonti energetiche rinnovabili.


Pag. 14

Conseguentemente, all'articolo 201 sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 65 milioni.
0. 27. 16. 1. Quartiani, Bandoli, Froner, Bressa, Misiani, Rusconi.

ART. 70.

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

Art. 70-bis.
(Disposizioni concernenti il reclutamento dei professori universitari).

1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, si interpreta nel senso che tra i soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali cui le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, sono compresi anche i dipendenti delle università in possesso della qualifica di dirigente medico di elevata professionalità.
70. 0. 15. Il Relatore.

ART. 130.

Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e 170 milioni di euro per l'anno 2009.
130. 17. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 132. 5. del Governo.

Al comma 1 dopo la parola: italiana aggiungere le seguenti: di Milano.
0. 132. 5. 1. Quartiani, Misiani.

Al comma 2 le parole: 3.800.000 per il 2008 sono sostituite dalle seguenti: 300.000 per il 2008.
Al comma 3 le parole: 1.250.000 per il 2008 sono sostituite dalle seguenti: 250.000 per il 2008 e le parole: 7.000.000 per il 2009 si intendono sostituite dalle seguenti: 2.000.000 per il 2009.

Conseguentemente, al comma 1 le parole: 1.000.000 per il 2008 sono sostituite dalle seguenti: 5.500.000 per il 2008.
Al medesimo comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: 5.000.000 per il 2009.
0. 132. 5. 2. Quartiani, Misiani.

ART. 204.

Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per lo sport, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sport», al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2007: - 5.000.
204. 07. (Nuova formulazione) Il Relatore.


Pag. 15


ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

CORREZIONI MATERIALI INERENTI ALL'AMMISSIBILITÀ DI PROPOSTE EMENDATIVE

Gli emendamenti 5.8 e 5.165, di contenuto analogo all'emendamento 5.35, devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione.
L'emendamento 5.33, di contenuto analogo all'emendamento 5.121, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 5.69 e 5.376, di analogo contenuto agli emendamenti 5.194 e 5.354, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia.
L'emendamento 5.77, di contenuto analogo all'emendamento 5.30, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 5.338, di contenuto analogo agli emendamenti 5.29 e 5.49, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 11.08, di contenuto analogo all'emendamento 11.04, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 12.10, di contenuto analogo agli emendamenti 12.2 e 12.8, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 16.02, di contenuto analogo all'emendamento 16.01, deve ritenersi ammissibile.
L'emendamento 16.12, di contenuto analogo all'emendamento 16.8, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 17.20, di contenuto analogo agli emendamenti 17.1 e 17.5, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 17.22 di analogo contenuto all'emendamento 17.3 deve ritenersi ammissibile
Gli emendamenti 18.1, 18.12, 18.6, 18.22 e 18.60, di contenuto analogo agli emendamenti 18.37 e 18.91, devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione.
L'emendamento 18.13, di contenuto analogo all'emendamento 18.44, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
Gli emendamenti 18.14 e 18.35, di contenuto analogo all'emendamento 18.10, debbono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione.
L'emendamento 18.16, di contenuto analogo agli emendamenti 18.1, 18.6, 18.22, 18.37, 18.42 e 18.60, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
Gli emendamenti 18.19 e 18.5, di contenuto analogo all'emendamento 18.51, devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione.
L'emendamento 18.21, di contenuto analogo all'emendamento 18.45, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 18.24, di contenuto analogo agli emendamenti 18.20, 18.29, 18.40, 18.61, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.


Pag. 16


Gli emendamenti 18.29 e 18.20, di contenuto analogo all'emendamento 18.40, devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione.
L'emendamento 20.102, di contenuto analogo all'emendamento 20.88, deve ritenersi ammissibile.
L'emendamento 20.263, di contenuto analogo all'emendamento 20.27, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 20.62, di contenuto analogo all'emendamento 20.158, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 20.5, di contenuto analogo all'emendamento 20.186, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
Gli articoli aggiuntivi 20.018 e 20.036, di contenuto analogo all'emendamento 20.06, devono ritenersi inammissibili per estraneità di materia.
L'emendamento 33.1, di contenuto analogo all'emendamento 33.24, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 34.28, di contenuto analogo all'emendamento 34.7, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
Gli emendamenti 42.118 e 42.36 di analogo contenuto all'emendamento 42.4 deve intendersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 42.110 di analogo contenuto agli emendamenti 42.20, 42.23 e 42.96, deve intendersi inammissibile per carenza di compensazione.
Gli emendamenti 47.22, 47.18 e 47.9, di contenuto analogo all'emendamento 47.7, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 58.25 risulta inammissibile per estraneità di materia.
L'emendamento 60.16, di contenuto analogo agli emendamenti 60.2 e 60.9, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia.
L'emendamento 85.12, di contenuto analogo all'emendamento 85.68, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia.
L'emendamento 85.70, di contenuto analogo all'emendamento 85.13, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia.
L'articolo aggiuntivo 86.016 deve intendersi inammissibile per estraneità di materia.
L'emendamento 88.26, di contenuto analogo all'emendamento 88.24, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 88.154, di contenuto analogo agli emendamenti 88.81 e 88.2, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
Gli articoli aggiuntivi 94.01 della XII Commissione e Di Girolamo 94.04, per mero errore materiale, sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia.
Gli emendamenti 104.88, 104.44, 104.27, 104.79, 104.59, e 104.80, di contenuto affine all'emendamento 104.147, devono ritenersi inammissibili per estraneità di materia.
L'emendamento 130.07 deve intendersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'articolo aggiuntivo 139.050, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione e riammesso il 30 ottobre, ha contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 139.014, che deve pertanto intendersi parimenti riammesso.
L'articolo aggiuntivo 139.014 di contenuto simile all'articolo aggiuntivo 139.050, deve considerarsi ammissibile quanto alla materia.
L'articolo aggiuntivo 142.031, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 142.06, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia.
L'emendamento 144.3, di contenuto analogo all'emendamento 144.17, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia.
Gli emendamenti 152.19, 152.26, 152.44, 152.91 e 152.108, di contenuto analogo all'emendamento 152.52, devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione.


Pag. 17


Gli emendamenti 157.2, 157.6 e 157.7, di contenuto analogo all'emendamento 157.10, devono ritenersi inammissibili per estraneità di materia.
L'articolo aggiuntivo 161.05, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 161.029, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 170.16, di contenuto analogo agli emendamenti 170.5, 170.6, 170.4 e 170.8, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia.
L'articolo aggiuntivo 187.03, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 187.08, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia.
L'emendamento 191.28, per mero errore materiale, è stato dichiarato inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 194.34, di contenuto analogo all'emendamento 194.1, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 2 e 5; per conseguenza, il residuo comma 1 diviene inammissibile per carenza di compensazione.
L'articolo aggiuntivo 210.05, per mero errore materiale, è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia.
Gli articoli aggiuntivi 214.06 e 214.012 debbono ritenersi inammissibili per estraneità di materia.
L'emendamento 18.17, identico agli emendamenti 18.10, 18.14 e 18.35, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 183.2, identico all'emendamento 183.11, dichiarato inammissibile per estraneità di materia, deve ritenersi inammissibile.
L'emendamento 59.14, già dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione limitatamente al comma 1.
Diverso è il caso degli articoli aggiuntivi 85.027, 115.01, 115.02, 115.03, 115.04, 137.02 e 137.03 e dell'emendamento 200.1, i quali, già dichiarati inammissibili per estraneità di materia, devono ritenersi ammissibili.
L'articolo aggiuntivo 192.01, già dichiarato inammissibile con riferimento ai commi da due a cinque, deve ritenersi integralmente inammissibile per carenza di compensazione.
Il comma 1 dell'emendamento 194.34 non deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione.
Per mero errore materiale l'articolo aggiuntivo 214.057, dichiarato inammissibile, deve intendersi 214.067.
Gli emendamenti 14.26, 14.29, 14.14 e 14.37 devono ritenersi ammissibili; gli emendamenti 17.3, 17.22 e 17.12 sono da ritenersi inammissibili per carenza di compensazione; l'emendamento 18.10 è da ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'emendamento 18.14 è da ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'emendamento 18.35 è da ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'emendamento 18.17 è da ritenersi ammissibile; l'articolo aggiuntivo 20.0.14 è da ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; gli emendamenti 29.13 e 29.16 e 29.6 devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione; l'emendamento 53.8 deve ritenersi ammissibile; l'emendamento 66.39 deve considerarsi inammissibile per carenza di compensazione; l'emendamento 66.96 deve ritenersi ammissibile; l'emendamento 88.141 deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'emendamento 88.166 deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; gli emendamenti 104.41 e 104.145 devono ritenersi ammissibili; gli emendamenti 116.5 e 116.12 devono ritenersi ammissibili; gli articoli aggiuntivi 133.01 e 133.02 devono considerarsi inammissibili per carenza di compensazione; l'emendamento 134.16 deve ritenersi ammissibile; l'emendamento 134.17 deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'articolo aggiuntivo 135.0.15 deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'articolo aggiuntivo 141.0.5 deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'articolo aggiuntivo 141.0.6 deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'emendamento 143.2 deve ritenersi inammissibile per inidoneità della compensazione; gli emendamenti 154.1, 154.3 e gli articoli aggiuntivi 157.0.1 e 178.0.3 devono ritenersi ammissibili; gli articoli aggiuntivi 182.0.1 e 182.0.10 devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione; gli emendamenti 183.8 e 183.14 devono ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'emendamento 190.5 deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; gli emendamenti 191.4, 191.7 e 191.11, 191.14, 191.16 191.21, 191.23, 191.27 e 191.28 devono ritenersi ammissibili; l'emendamento 198.15 deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione; l'emendamento 198.23 deve ritenersi inammissibile per carenza di compensazione. Gli articoli aggiuntivi 23. 011, 23. 014 e 23. 017, di contenuto analogo agli articoli aggiuntivi 23. 01, 23. 06, 23. 012 e 23. 015, devono ritenersi inammissibili per estraneità di materia.
Gli articoli aggiuntivi 23. 018, 61.02, 86.015, 86.022, 213.04 e 213.06 devono ritenersi inammissibili per estraneità di materia.
Gli emendamenti 61.02, 135.21, 135.24, 135.25 e 213.1 devono ritenersi inammissibili per estraneità di materia.
Gli articoli aggiuntivi 5.018, 37.01, 105.018, 166.01 e 182.05 e gli emendamenti 21.27, 20.97, 43.3, 88.82, 102.7, 102.11, 137.12, 192.4 e 192.7 devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione.
Gli articoli aggiuntivi 85.025 e 85.026, già dichiarati inammissibili per carenza di compensazione, devono ritenersi ammissibili, in quanto di contenuto analogo agli articoli aggiuntivi 85.040 e 85.039.
Gli articoli aggiuntivi 61.01, 61.04, 61.09, 61.010, 61.011, 61.012 devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione, in quanto di contenuto analogo all'articolo 61.09, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione.
L'emendamento 17.12, di contenuto analogo agli emendamenti 17.3 e 17.22, deve ritenersi ammissibile.
L'emendamento 68.155 deve ritenersi ammissibile.
L'articolo aggiuntivo 86.015, di contenuto analogo agli articoli aggiuntivi 200.013, 200.019 e 200.028, deve ritenersi inammissibile per estraneità di materia.


Pag. 18


ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

Al comma 1, lettera d), ovunque ricorra, sostituire la parola: 15.000 con la parola: 28.000.

Conseguentemente, all'onere stimato in 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede mediante la seguente disposizione.
A decorrere dal 1o gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 18 per cento.
3. 75. Diliberto, Sgobio, Napoletano, Vacca, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier.

ART. 5.
(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale).

All'articolo 5 sostituire il comma 34 con il testo dell'articolo 1 del DDL 3533, approvato dalla Camera dei Deputati il 5 luglio 2005.
5. 230.Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
5-bis. L'importo di euro 250.000 di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è elevato a 300.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma l sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.


Pag. 19


4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
5. 0. 22.D'Elpidio, Fabris.

ART. 6.
(Disposizioni per il recupero dalla base imponibile).

All'articolo 6, il comma 12 è soppresso.
6. 4.Leo.

I commi dal 12 al 20 sono abrogati.

Conseguentemente, l'articolo 19 è abrogato.
6. 63.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 6, il comma 12 è soppresso.
6. 70.Fincato.

ART. 7.

Il comma 2 è soppresso e così sostituito:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1o gennaio 2008.

Dopo l'articolo 128 è inserito il seguente:

Art. 128-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.
7. 13.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

ART. 13.

Al comma 1 lettera a) inserire:
3. Al comma 1 dell'articolo 65 sono aggiunte le seguenti lettere:
«i) al controllo con sopralluoghi tecnici degli atti di aggiornamento effettuati dai comuni, dalle comunità montane oppure dall'Agenzia del Territorio mediante apposite convenzioni di cui al punto 2 dell'articolo 14 della presente legge;
l) alla determinazione della revisione degli estimi e del classamento di cui ai


Pag. 20

decreti del Presidente della Repubblica n. 138 e n. 139 del 1998 anche con la partecipazione dei Comuni;
m) alla revisione del classamento e all'accatastamento delle unità immobiliari di cui ai commi 335 e 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
13. 1.Paolo Russo.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi alle assunzioni).

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, di cui all'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite entro il 31 gennaio 2007, le modalità di attuazione.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente:
all'articolo 18, comma 1, lettera
a), alinea a), numero 2, le parole: 5.000 euro sono sostituite con le parole 4.490 euro;
all'articolo 18, comma 1, lettera a), alinea a), numero 3) le parole: 10.000 euro sono sostituite con le parole: 9.490 euro.

Relazione illustrativa

Con l'emendamento proposto, che prevede l'introduzione dell'articolo 18-bis aggiuntivo e la conseguente modifica dell'articolo 18, si vuole prorogare fino al 31 dicembre 2009 il bonus sull'occupazione che la legge finanziaria 2003 ha previsto fino al 31 dicembre 2006 che ha trovato ampi consensi tra le imprese.
La reintroduzione del bonus occupazione, che potrà supportare non solo il trend di incremento dell'occupazione ma anche il consolidamento della nuova forza lavoro con contratti a tempo indeterminato, contribuirà insieme alla riduzione del cuneo, non solo a diminuire il costo del lavoro per le imprese ma anche a stimolare una crescita occupazionale nelle realtà più dinamiche.
Il dispositivo prevede che le modalità di attuazione e le compensazioni con la riduzione del cuneo siano fissate attraverso il successivo decreto attuativo da emanarsi entro il 31 gennaio 2007. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, che derivano da una identica riduzione dello stanziamento necessario alla copertura dell'articolo 18.
L'emendamento viene completato dalla modifica dell'articolo 18 (Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all'occupazione femminile nelle aree svantaggiate) che indica in euro 4.830 la deduzione per la determinazione della base imponibile IRAP spettante per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta (euro 9.830 al sud). Rispetto alla deduzione di euro 5.000 (euro 10.000 al sud), inizialmente prevista dal disegno di legge finanziaria, si propone una riduzione di detta deduzione di un importo pari a euro 510 per l'anno 2007 e per i successivi, al fine di reperire una somma di euro 300 milioni, necessaria per assicurare la copertura finanziaria per gli incentivi alle assunzioni, di cui all'emendamento all'articolo aggiuntivo 18-bis, che proroga l'incentivo per l'incremento dell'occupazione costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta. Questo emendamento ha pertanto caratteristiche compensative non comportando alcun nuovo o maggiore onere per il bilancio dello Stato.
18. 0. 3.Di Gioia.


Pag. 21


ART. 19.

All'articolo 19, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1689 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

N.B. L'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate in quanto è finalizzato a chiarire l'ambito applicativo dell'articolo 19 del decreto di legge finanziaria relativamente all'utilizzazione del credito di imposta da parte delle imprese agricole.
19. 17. Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in comuni o frazioni di comuni con meno di 1.000 abitanti individuati dalle regioni ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
5) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
6) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
19. 18. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

ART. 28.

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali).

1. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente:
«Salvo quanto previsto nel comma 370, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica, in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio».

2. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.
3. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti:
«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecari sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del Territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione in via diretta dagli uffici dell'Agenzia del Territorio di documenti, dati ed informazioni ipotecari e catastali, i riutilizzatori commerciali


Pag. 22

convenzionati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 10 per cento. La percentuale di aumento potrà essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze tenendo conto dei costi effettivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del Territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti. In ogni caso, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni non deve superare i costi sostenuti maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali convenzionati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del Territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

Non sono ulteriormente esigibili tributi, tasse e sanzioni, in applicazione dei modificati commi 370, 371 e 372.
Ai fini degli inquadramenti, il Ministero delle finanze emanerà tempestivamente un provvedimento contenente un quadro di corrispondenza per le mansioni svolte dai dipendenti, coadiutori e gestori degli ex magazzini di vendita che hanno firmato il loro ultimo contratto con Etinera S.p.A. e le mansioni proprie delle varie qualifiche funzionali e relativi profili professionali del personale di ruolo dell'Amministrazione stessa.
Per l'espletamento del concorso di cui ai precedenti commi si prevede con apposite commissioni nominate con decreto del Ministero delle finanze.
Al personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti compete il trattamento di quiescenza nelle forme della pensione e dell'indennità una tantum, tenuto conto del servizio complessivamente prestato alle dipendenze del soppresso magazzino di vendita di generi di monopolio e già valutato dall'apposita commissione in sede di espletamento del concorso per l'inquadramento. Detto servizio sarà tenuto presente ai fini dell'attività nell'ambito della qualifica funzionale e del profilo professionale attribuito.
28. 5.Tolotti.

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

Art. 28.
(Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali).

1. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente:
«Salvo quanto previsto nel comma 370, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica, in via diretta o mediata dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio».

2. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.


Pag. 23


3. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti:
«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecari sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del Territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione in via diretta dagli uffici dell'Agenzia del Territorio di documenti, dati ed informazioni ipotecari e catastali, i riutilizzatori commerciali convenzionati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 10 per cento. La percentuale di aumento potrà essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze tenendo conto dei costi effettivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del Territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti. In ogni caso, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni non deve superare i costi sostenuti maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali convenzionati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente degli uffici dell'Agenzia del Territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

Non sono ulteriormente esigibili tributi, tasse e sanzioni, in applicazione degli abrogati commi 370, 371 e 372.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50 milioni
2008: - 50 milioni;
2009: - 50 milioni.
28. 6.D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, capoverso 372 aggiungere in fine la seguente frase: Alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 modificata con il decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: al numero d'ordine 7.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo è dovuto anticipatamente, il servizio è disponibile fino all'attivazione dei servizi di cui al punto 4.».
28. 7.Mantini.

Apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 2, capoverso 370 sopprimere il secondo periodo;
c) al comma 2, capoverso 370, ultimo periodo, sostituire le parole:
esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati con le seguenti: e da erogarsi tramite apposita convenzione.
28. 8.Mantini.


Pag. 24


ART. 29.

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

Art. 29.
(Ristrutturazioni edilizie).

1. Sono prorogate per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
3. È prorogata sino al 31 dicembre 2007, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.700;
2008: - 8.700;
2009: - 8.700.
29. 3. Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Angela Napoli, Paroli, Tortoli, Simeoni.

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

Art. 29.
(Ristrutturazioni edilizie).

1. Sono prorogate per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
3. È prorogata sino al 31 dicembre 2007, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.700;
2008: - 8.700;
2009: - 8.700.

RELAZIONE

L'articolo 35, commi 19 e 20, e 35-ter, 35-quater, legge n. 248 del 2006, di conversione


Pag. 25

del decreto-legge n. 223 del 2006, ha previsto la reintroduzione, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006, dell'Iva ridotta al 10 per cento per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
Contestualmente, per il medesimo periodo, l'articolo 35, comma 35-quater ha stabilito che la percentuale di detrazione Irpef relativa alle spese di recupero dei fabbricati abitativi venga ridotta dal 41 per cento (in vigore dal 1o gennaio fino al 30 settembre 2006) al 36 per cento, nei limiti di 48.000 euro per abitazione (e non più nei limiti di 48.000 euro per ciascun comproprietario o familiare convivente o detentore). In sostanza, dal 1o ottobre 2006, il limite di 48.000 euro è suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione.
Inoltre, sempre il decreto-legge n. 223 del 2006 ha previsto che, per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006, deve essere indicato separatamente in fattura il costo della manodopera relativa all'intervento, a pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni.
Il Disegno di Legge Finanziaria 2007 (1746-bis A/C) interviene in materia, prevedendo la proroga per il 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare a destinazione abitativa:
della detrazione IRPEF del 36 per cento, in relazione alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente, compresi gli interventi di bonifica dall'amianto;
dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili abitativi.

La disposizione, tuttavia, non prevede la proroga del 36 per cento per l'acquisto degli immobili abitativi ristrutturati dalle imprese; misura che, introdotta dal 2002, rappresenta un importante strumento per garantire la sicurezza del nostro patrimonio edilizio e per dare nuovo impulso a processi di riqualificazione non limitati a singole unità immobiliari.
Negli ultimi sei anni, la combinazione dei due provvedimenti (detrazione IRPEF e IVA al 10 per cento) ha determinato indiscussi effetti positivi sia in termini di recupero dell'evasione, che in termini di incremento dell'occupazione e degli investimenti in tali settori, con conseguenti vantaggi anche per l'Erario dovuti all'incremento del gettito fiscale.
Le forti limitazioni intervenute con il decreto Visco-Bersani e l'esclusione dalla proroga prevista dal disegno di legge Finanziaria 2007 delle agevolazioni per l'acquisto di immobili abitativi ristrutturati dalle imprese appaiono in controtendenza con le esigenze di rafforzare i benefici.
In tal ambito, l'emendamento proposto intende:
a) estendere la proroga del 36 per cento anche per l'acquisto degli immobili abitativi ristrutturati dalle imprese;
b) aumentare l'importo cui commisurare la detrazione fino a 80.000 euro (anziché gli attuali 48.000).

Solo in tal modo, si ritiene possano essere massimizzati gli effetti positivi che tali misure hanno ampiamente dimostrato sin dalla loro istituzione.

RELAZIONE TECNICA

Secondo valutazioni effettuate dall'Ance l'estensione delle agevolazioni fiscali ai fabbricati ristrutturati da imprese produce effetti positivi sul gettito (allegato 1).
In via prudenziale, per far fronte ad eventuali effetti negativi sul gettito si può quantificare le minori entrate sulla base delle valutazioni riportate nella relazione tecnica alla legge Finanziaria 2002.
Se si considera che l'ammontare degli interventi di recupero effettuati su interi fabbricati sono quantificati in 350 milioni di euro e che l'agevolazione potrebbe interessare il 25 per cento degli interventi di recupero, la detrazione di imposta che deriverà sarà pari a 87,5 milioni di euro


Pag. 26

(350 milioni x 25 per cento) da ripartire in dieci anni per una detrazione annua di circa 8,7 milioni di euro.
A copertura di tali risorse si fa fronte utilizzando l'accantonamento iscritto nella tabella A del disegno di legge Finanziaria 2007, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze.
29. 5. Armani, Alberto Giorgetti.

All'articolo 29, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 10 milioni di euro;
Ministero degli affari esteri:
2007: - 10 milioni di euro.
29. 13. Zanotti, Burtone, Di Girolamo, Dioguardi, Cancrini, Pellegrino, Bafile, Bianchi, Bucchino, Grassi, Laganà Fortugno, Lucà, Lumia, Mosella, Rampi, Sanna, Squeglia, Trupia.

Al comma 1 sostituire le parole: 48.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 154.500;
2008: - 129.000;
2009: - 140.000.
29. 14. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostiturlo con il seguente:

Art. 29.
(Provvedimento per l'applicazione fino al 2010 dell'IVA agevolata per le ristrutturazioni edilizie).

1. È prorogata sino al 31 dicembre 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate del 1o ottobre 2006.
29. 15. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

ART. 42.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. All'Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali di cui al decreto del presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, non si applica la disposizione di cui all'articolo 57, comma 4 della presente legge.

MOTIVAZIONE

La richiesta di deroga all'articolo 57, comma 4, del disegno di legge finanziaria è necessaria perché l'applicazione della regola del turn over alla categoria dei segretari risulterebbe distorsiva sotto vari aspetti. In primo luogo quanto alle esigenze di immissione nell'albo: tenuto conto che il numero degli iscritti (rapportato alle sedi di segreteria) risulta già carente di circa 400 unità, ne deriva che l'applicazione di detta disposizione comporterebbe una ulteriore contrazione del numero dei segretari a disposizione di comuni e province in quanto non risulterebbe possibile nemmeno coprire le fuoriuscite dovute ai pensionamenti. Un secondo elemento di criticità risalta sotto l'aspetto finanziario. Tenuto conto, infatti, che le modalità di reclutamento dei segretari non sono paragonabili a quelle del restante personale pubblico ma risultano


Pag. 27

basate sul previo esperimento di un corso-concorso della durata di due anni, la disposizione in commento determinerebbe un notevole aggravio di costi dovuto alla necessità di indire più corsi concorsi per un numero di posti limitato anziché di concentrate le assunzioni in una sola procedura che permetterebbe di realizzare importanti economie di spesa.
Più in generale occorre segnalare la forte carenza di segretari comunali, che, particolarmente per gli enti di più piccole dimensioni e in talune parti del territorio nazionali (regioni del nord), si avvia a divenire preoccupante per la piena funzionalità delle amministrazioni locali. Ulteriore elemento di criticità della disposizione in esame, che ne segna la distonia rispetto al quadro legislativo vigente e conferma l'assoluta atipicità della figura del Segretario Comunale nel quadro del pubblico impiego, è rappresentato dalla espressa previsione normativa (articolo 97 del decreto legislativo 267/2000) della sua obbligatorietà presso comuni e province, di talché la previsione di un rigido turn over negli accessi all'albo contribuisce a minare detto fondamentale principio che contraddistingue l'organizzazione dell'ente locale.
42. 61. Sgobio, Napoletano.

Al comma 5, dopo la parola: INAIL, aggiungere le seguenti: agli Enti che svolgono attività culturale a livello nazionale.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5 milioni;
2008: - 10 milioni;
2009: - 15 milioni.
42. 80. Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

ART. 46.

Sopprimerlo.
46. 11. Garavaglia, Filippi, Fugatti.


ART. 57.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale dì cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 2, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.
57. 61. Minardo.

ART. 64.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incaricati di funzioni dirigenziali di seconda. fascia, già dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, che abbiano svolto funzioni dirigenziali per almeno tre anni in materia continuativa con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono inquadrati, anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti della seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato presso cui sono titolari dell'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge nei limiti delle disponibilità di posti dirigente in dotazione organica di ciascun Ministero. Gli interessati continueranno a percepire gli emolumenti finora erogati senza alcun aumento di spesa.
64. 5. Martusciello.


Pag. 28

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla tabella A della voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: 30.000.000;
2008: 60.000.000;
2009: 120.000.000.
64. 40. II Commissione.

ART. 71.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.
(Disposizioni per il personale Ata e insegnanti tecnico-pratici).

1. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato.
2. Al personale di ruolo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (A.T.A.) e nei ruoli statali degli insegnanti Tecnico Pratici (I.T.P.), viene riconosciuto ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza secondo quanto già disposto dal medesimo articolo 8, comma 2, ultimo periodo della predetta legge.

Conseguentemente alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le spese di parte corrente del 1 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
71. 06. Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non opera per le sedi ubicate nei comuni ove siano già attivi facoltà e corsi di studio di università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216, primo comma, recante fondo speciale di parte corrente alla voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze. sono apportate le seguenti riduzioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
71. 12. Costa.

Sopprimere i commi 2 e 3.
71. 13. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Sopprimere l'articolo 71.
71. 14. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, non si applicano alle università statali che abbiano istituito facoltà e corsi di studio funzionanti da almeno 5 anni in sedi didattiche diverse da quelle ove gli atenei hanno sede legale e amministrativa, a condizione che in tali sedi distaccate siano state attivate da almeno 3 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, almeno 4 facoltà o corsi di studio, il rilascio di titoli accademici aventi valore legale, siano dotati di un Campus universitario e che, infine, abbiano usufruito di contributi regionali.
71. 15. Fava, Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

ART. 77.

Sopprimerlo.
77. 6.Raiti.


Pag. 29


ART. 80.

Sopprimerlo.

La richiesta di abrogazione dell'articolo 80 si fonda su di una serie di motivi, tra i quali si segnalano i seguenti: il trattamento economico degli amministratori di società a cui si applicano le disposizioni organizzative del codice civile rientra nella autonomia statutaria e negoziale delle società stesse, e dei relativi organi, e non può essere definito per via legislativa; il contenimento della spesa degli enti territoriali si collega ad un eventuale processo di razionalizzazione degli stessi, non certo alla mancanza della possibilità di poter intervenire sul mercato del management per assicurare alle proprie società partecipate un adeguato know how gestionale.
80. 7. Saglia, Raisi, Lazzari.

Sopprimerlo.
80. 27.Saglia.

ALLEGATO 4

(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 (C. 1747 Governo)

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
3. 1.Andrea Ricci.

ART. 22.

All'articolo 22, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, disposti dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti per la registrazione, le variazioni di bilancio per la riassegnazione ai Ministeri interessati delle disponibilità impegnate ovvero non utilizzate alla data del 31 dicembre 2006, versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro destinazione alle pertinenti unità previsionali dì base per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.
Nelle sottoindicate tabelle apportare le seguenti variazioni:
In diminuzione.

Anno 2007:
Tabella 02 - Ministero dell'economia e delle finanze:
3.1.5.1. - Organi costituzionali
Residui: Cp: 9.000.000;
Cs: 9.000.000.
4.1.5.10. - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:
Residui: Cp: 3.949.000;
Cs: 3.949.000.

Tabella 09 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2.1.1.0. - Funzionamento
Residui: Cp: 458.000;
Cs: 458.000.
4.1.2.2. - Accordi ed organismi internazionali:
Residui: 87.000;
Cp: 1.789.371;
Cs: 1.789.371.

Tabella 14 - Ministero per i beni e le attività culturali:
2.1.5.2. - Fitti figurativi (soppressa)
Residui: Cp: 144.591;
Cs: 144.591.

In aumento.
Anno 2007:

Tabella 01 - Entrata:
6.2.2. - Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; recuperi e concorsi vari
Residui: Cp: 6.000.000;
Cs: 6.000.000.

Tabella 02 - Ministero dell'economia e delle finanze:
3.1.5.19. - Consiglio Superiore della Magistratura
Residui: Cp: 2.949.000;
Cs: 2.949.000.

Tabella 08 - Ministero dell'interno:
2.1.2.6. - Finanziamento enti locali
Residui: Cp: 1.000.000;
Cs: 1.000.000.
5.1.1.3. - Mezzi operativi e strumentali
Residui: Cp: 6.000.000;
Cs: 6.000.000.

Tabella 09 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
1.1.1.0. - Funzionamento
Residui: Cp: 458.000;
Cs: 458.000.
2.1.2.4. - Accordi ed organismi internazionali
Residui: 87.000;
Cp: 1.789.371;
Cs: 1.789.371.

Tabella 14 - Ministero per i beni e le attività culturali:
2.1.1.0. - Funzionamento
Residui: Cp: 144.591;
Cs: 144.591.

Per gli anni 2008 e 2009 del bilancio pluriennale, introdurre le seguenti variazioni in termini di competenza:

In diminuzione.
Tabella 02 - Ministero dell'economia e delle finanze:
3.1.5.1. - Organi costituzionali
2008: 19.000.000;
2009: 2.400.000.

Tabella 09 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2.1.1.0 - Funzionamento:
2008: 458.000;
2009: 458.000.
4.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali:
2008: 1.789.371;
2009: 1.789.371.
Tabella 14 - Ministero per i beni e le attività culturali:
2.1.5.2. - Fitti figurativi
2008: 147.483;
2009: 150.375.

In aumento.
Tabella 02 - Ministero dell'economia e delle finanze:
3.1.5.19. - Consiglio Superiore della Magistratura
2008: 530.000;
2009: 1.070.000.
Tabella 09 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2.1.1.0 - Funzionamento
2008: 458.000;
2009: 458.000.
4.1.2.2. - Accordi ed organismi internazionali
2008: 1.789.371;
2009: 1.789.371.
Tabella 14 - Ministero per i beni e le attività culturali:
2.1.1.0. - Funzionamento:
2008: 147.483;
2009: 150.375.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, sostituire le parole: 900 milioni di euro con le parole: 896.051.000 euro.

Variazioni proposte all'allegato tecnico per capitoli.
In diminuzione.
Anno 2007.
Tabella 02 - Ministero dell'economia e delle finanze:
3.1.5.1. - Organi costituzionali
Cap. 2103 - Spese per il Senato della Repubblica:
Residui: Cp: 9.000.000;
Cs: 9.000.000.
4.1.5.10. - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine
Cap. 3000 - Fondo di riserva per le spese, ecc:
Residui: Cp: 3.949.000;
Cs: 3.949.000.
Tabella 09 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2.1.1.0. - Funzionamento
Cap. n. 1351 - Stipendi, ecc.:
Residui: Cp: 340.513;
Cs: 340.513.
Cap. n. 1356 - Oneri sociali, ecc.:
Residui: Cp: 88.544;
Cs: 88.544.
Cap. n. 1357 - Somme dovute, ecc.:
Residui: Cp: 28.943;
Cs: 28.943.
4.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali:
Cap. n. 2213 - Spese per accordi, ecc.:
Residui: 87.000;
Cp: 1.789.371
Cs: 1.789.371.
Tabella 14 - Ministero per i beni e le attività cultura:
2.1.5.2. - Fitti figurativi (soppressa)

Cap. n. 1722 - Somma da assegnare, ecc. (soppresso):
Residui: Cp: 144.591;
Cs: 144.591.

In aumento.
Anno 2007.
Tabella 01 - Entrata:
6.2.2 - Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; recuperi e concorsi vari.
Cap. 3545 - Addizionale comunale sui diritti, ecc.
Residui: Cp: 6.000.000;
Cs: 6.000.000.
Tabella 02 - Ministero dell'economia e delle finanze:
3.1.5.19. - Consiglio Superiore della Magistratura.
Cap. 2195 - Spese per il funzionamento, ecc.
Residui: Cp: 2.949.000;
Cs: 2.949.000.
Tabella 08 - Ministero dell'interno:
2.1.2.6. - Finanziamento enti locali.
Cap. 1316 - Fondo ordinario per il finanziamento, ecc.:
Residui: Cp: 1.000.000;
Cs: 1.000.000.
5.1.1.3 - Mezzi operativi e strumentali.
Cap. 2731 - Adattamento di immobili, impianti, ecc.:
Residui: Cp: 6.000.000;
Cs: 6.000.000.
Tabella 09 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
1.1.1.0. - Funzionamento.
Cap. n. 1003 - Retribuzioni, ecc.:
Residui: Cp: 108.146;
Cs: 108.146.
Cap. n. 1004 - Indennità, ecc.:
Residui: Cp: 232.367;
Cs: 232.367.
Cap. n. 1038 - Oneri sociali, ecc.:
Residui: Cp: 88.544;
Cs: 88.544.
Cap. n. 1039 - Somme dovute, ecc.:
Residui: Cp: 28.943;
Cs: 28.943.
2.1.2.4 - Accordi ed organismi internazionali.
Cap. n. 1628 (di nuova istituzione) «Contributo al finanziamento del Piano d'azione per la tutela del mare Mediterraneo dall'inquinamento» (7) (5.4.1.1/80 per cento; .4.1.3/20 per cento):
Residui: 87.000;
Cp: 1.789.371;
Cs: 1.789.371.
Tabella 14 - Ministero per i beni e le attività culturali:
2.1.1.0. - Funzionamento
Cap. n. 1292 - Somma da assegnare, ecc.:
Residui: Cp: 144.591;
Cs: 144.591.

L'emendamento che si propone all'articolo 22 del disegno di legge è necessario per rendere possibili i trasferimenti di risorse tra il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli stati di previsione dei Ministeri da effettuare in applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
L'emendamento si propone altresì:
per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente all'unità previsionale di base 3.1.5.1, per la riduzione delle spese per il Senato della Repubblica, per adeguarle al minor fabbisogno per il triennio 2007-2009, comunicato in data 3 ottobre 2006 dal Presidente del Senato, quale contributo dell'Istituzione alle esigenze di contenimento della spesa pubblica prospettate dal disegno di legge finanziaria, importo che migliora i saldi complessivi. Relativamente all'unità previsionale di base 3.1.5.19, per l'adeguamento del fondo del Consiglio Superiore della Magistratura, ai costi aggiuntivi concernenti, rispettivamente, il tirocinio degli uditori giudiziari, la formazione dei magistrati, le procedure di riqualificazione e progressione del personale, la messa a norma della rete impiantistica ed altri interventi manutentivi;
per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero dell'interno, per consentire l'erogazione del contributo a favore degli enti locali delle province di Campobasso e Foggia colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, a compensazione dei minori introiti relativi ai tributi quali la TARSU e l'ICI nei termini previsti dall'articolo 1-decies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 88 e, per la unità previsionale di base 5.1.1.3., per porre a disposizione del Ministero stesso quota parte delle risorse derivanti dall'addizionale sui diritti d'imbarco - di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 350 del 2003 - onde consentire alla medesima Amministrazione di attuare le misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie;
per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della ristrutturazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 183 del 2006 e per una migliore allocazione della spesa concernente le attività inerenti al piano d'azione per la tutela del mare Mediterraneo;
per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, l'emendamento tecnico è volto ad una più pertinente allocazione della spesa, tenuto conto della nuova struttura del bilancio.
22. 1.Il Governo.

TAB. 2.

Alla tabella 2 - Ministero dell'economia All'UPB 1.1.5.2 Fondo di riserva consumi intermedi apportare le seguenti variazioni:
Cp: - 6.000.000;
Cp: - 6.000.000.

Conseguentemente alla tabella 8 - Ministero dell'interno
UPB 3.1.1.3. - Mezzi operativi e strumentali (Vigili del Fuoco) apportare le seguenti variazioni:
Cp: + 6.000.000;
Cs: + 6.000.000.
Tab. 2. 5. Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
Cp: - 20.000.000;
Cs: - 20.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, U.P.B. 4.1.2.1 - Amministrazione penitenziaria - spese correnti - Interventi - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti, apportare le seguenti variazioni:
Cp: + 20.000.000;
Cs: + 20.000.000.
Tab. 2. 3. Mario Pepe.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. 3.1.2.22 - Servizio del gioco del lotto, apportare le seguenti variazioni:
Cp: - 499.959.174;
Cs: - 499.959.174.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, al centro di responsabilità n. 2 - Dipartimento degli affari di giustizia, voce 2.1 Spese correnti apportare le seguenti variazioni:
Cp: + 499.959.174;
Cs: + 499.959.174.
Tab. 2. 1. Cirielli.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. 3.1.2.22 - Servizio del gioco del lotto, apportare le seguenti variazioni:
Cp: - 499.959.174;
Cs: - 499.959.174.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla U.P.B. 2.1.2.1 - Spese di giustizia, apportare le seguenti variazioni:
Cp: + 499.959.174;
Cs: + 499.959.174.
Tab. 2. 2. Cirielli.

Alla tabella 2 - Ministero dell'economia all'UPB 3.1.5.17 - Servizi del Poligrafico dello Stato apportare le seguenti variazioni:
Cp: - 10.000.000;
Cs: - 10.000.000.

Conseguentemente alla tabella 8 - Ministero dell'interno
UPB 3.2.3.4. - Mezzi operativi e strumentali (Vigili del Fuoco) apportare le seguenti variazioni:
Cp: + 10.000.000;
Cs: + 10.000.000.
Tab. 2. 6. Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:
3.1.5.17 Servizi del Poligrafico dello Stato
Cp: - 3.000.000;
Cs: - 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 7, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:
2.1.5.9 Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese
Cp: - 378.047.000;
Cs: - 378.047.000.
7.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 78.935.071;
Cs: + 78.935.071.
8.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per il Piemonte - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 22.539.921;
Cs: + 22.539.921.
9.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Liguria - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 10.252.028;
Cs: + 10.252.028.
10.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per il Veneto - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 45.051.939;
Cs: + 45.051.939.
11.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Emilia Romagna - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 29.762.747;
Cs: + 29.762.747.
12.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 6.847.811;
Cs: + 6.847.811.
13.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Toscana - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 18.933.107;
Cs: + 18.933.107.
14.1.1.3 Ufficio scolastico regionale per l'Umbria - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 2.997.792;
Cs: + 2.997.792.
15.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 38.777.745;
Cs: + 38.777.745.
16.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per le Marche - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 5.192.678;
Cs: + 5.192.678.
17.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per il Molise - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 1.126.968;
Cs: + 1.126.968.
18.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 5.303.015;
Cs: + 5.303.015.
19.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Puglia - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 23.313.018;
Cs: + 23.313.018.
20.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Campania - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 53.774.538;
Cs: + 53.774.538.
21.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Basilicata - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 1.966.347;
Cs: + 1.966.347.
22.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Calabria - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 17.724.163;
Cs: + 17.724.163.
23.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Sardegna - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 7.627.656;
Cs: + 7.627.656.
24.1.1.2 Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Spese correnti - Funzionamento - Strutture scolastiche:
Cp: + 10.920.456;
Cs: + 10.920.456.
Tab. 2. 8. Villetti.

Nella tabella 02 - Stato di previsione del Ministero delle'economia e delle finanze - introdurre le seguenti modificazioni:
4.1.5.10 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:
Cp: + 16.000.000;
Cs: + 16.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 06 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri - introdurre le seguenti modificazioni:
6.1.1.2 - Uffici all'estero:
Cp: + 16.000.000;
Cs: + 16.000.000.

Per gli anni 2008 e 2009 del bilancio pluriennale, introdurre le seguenti variazioni in termini di competenza:
Tabella 06 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
6.1.1.2 - Uffici all'estero:
2008: + 16.000.000:
2009: + 16.000.000.
Tabella 02 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
4.1.5.10 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:
2008: - 16.000.000:
2009: - 16.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, sostituire le parole: 900 milioni di euro, con le parole: 880.051.000 euro.

Variazioni proposte:
Tabella 06 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
6.1.1.2 - Uffici all'estero:
Cap. 1503 - Indennità di servizio all'estero
Cp: + 16.000.000;
Cs: + 16.000.000.
Tabella 02 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
4.1.5.10 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:
Cap. 3000 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine
Cp: - 16.000.000;
Cs: - 16.000.000.
Tab. 2. 9. Il Governo.

Alla tabella 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, operare le seguenti variazioni:
6.1.2.13 - Scuola Superiore dell'economia e delle finanze:
Cp: - 20.000;
Cs: - 20.000.

Conseguentemente, alla tabella 3, voce: Ministero dello Sviluppo Economico, operare le seguenti variazioni:
3. DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE
3.1 - spese correnti
3.1.2.7 - Cooperative e loro consorzi:
Cp: + 20.000;
Cs: + 20.000.
Tab. 2. 4. D'Ulizia.

TAB. 3.

Alla tabella n. 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, alla unità previsionale sotto elencata apportare la seguente variazione:
2.1.5.1 Dipartimento per il mercato - Spese correnti - Fondi da ripartire per oneri di personale:
Cp: - 497.470;
Cs: - 497.470.

Conseguentemente, alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale all'unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazione:
2.1.5.1 - Direzione generale per i servizi generali - Spese correnti - Fondi da ripartire per oneri di personale:
Cp: + 497.470;
Cs: + 497.470.
Tab. 3. 1. X Commissione.

TAB. 4.

Alla Tabella 4: U.P.B 9.1.2.2 Capitolo 3974 - Somma da erogare a titolo di contributo alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti e ai loro consorzi, ai fini del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale.
Cp: + 3.500.000;
Cs: + 3.500.000.
Tab. 4. 1. Delbono, Motta, Miglioli, Bellanova, Buffo, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Di Salvo, Farinone, Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru, Viola.

TAB. 5.

Alla tabella 5, alla U.P.B. 1.1.1.0, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:
Cp: - 3.237.941;
Cs: - 3.237.941.
Tab. 5. 1. Cirielli.

Alla tabella 5, alla U.P.B. 1.1.1.0, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:
Cp: - 3.237.941;
Cs: - 3.237.941.

Conseguentemente alla UPB 2.1.2.1, apportare le seguenti variazioni:
Cp: + 3.237.941;
Cs: + 3.237.941.
Tab. 5. 2. Cirielli.

TAB. 6.

Alla tabella 6 Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
3131 Contributo al Consiglio generale degli italiani all'estero per le spese di funzionamento:
Cp: - 300.000;
Cs: - 300.000.
3103 Contributi in danaro ai Comitati italiani all'estero
Comites:
Cp: + 300.000;
Cs: + 300.000.
Tab. 6. 1. Narducci, Fedi, Farina, Bucchino.

Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
u.p.b. 7.1.2.3 - Agenzia di informazioni:
Cp: - 2.000.000;
Cs: - 2.000.000.
u.p.b. 10. 1.2.4 - promozione e relazioni culturali:
Cp: + 2.000.000;
Cs: + 2.000.000.
Tab. 6. 2. D'Elpidio, Cioffi.

TAB. 12.

Alla tabella n. 12, stato di previsione del Ministero della difesa, u.p.b. 3.1.1.4 (mezzi operativi e strumentali), apportare le seguenti variazioni:
Cp: - 30.845.598;
Cs: - 30.845.598.

Conseguentemente, alla tabella n. 7 stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca u.p.b. 3.1.2.1 (borse di studio post-laurea) apportare le seguenti variazioni:
Cp: + 30.845.598;
Cs: + 30.845.598.
Tab. 12. 1. Falomi.

TAB. 19.

Alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale apportare le seguenti variazioni:
5.1.1.0 - Direzione generale per la politica commerciale - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2660 (Spese per acquisto di beni e servizi).
Art. 3 (Missioni all'estero):
Cp: + 5.000;
Cs: + 5.000.

Conseguentemente apportare la seguente variazione:
3.1.1.0 - Direzione generale per l'internazionalizzazione - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2225 (Spese per acquisto di beni e servizi):
Cp: - 5.000;
Cs: - 5.000.
Tab. 19. 1. X Commissione.

Alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale apportare la seguente variazioni:
5.1.1.0 - Direzione generale per la politica commerciale - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2660 (Spese per acquisto di beni e servizi):
Art. 10 (Spese di rappresentanza):
Cp: - 1.400;
Cs: - 1.400.

Conseguentemente alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:
3.1.1.0 - Direzione generale per l'internazionalizzazione - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2225 (Spese per acquisto di beni e servizi):
Art. 14 (Spese di rappresentanza):
Cp: + 700;
Cs: + 700.
4.1.1.0 - Direzione generale per la promozione degli scambi - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2220 (Spese per acquisto di beni e servizi):
Art. 11 (Spese di rappresentanza):
Cp: + 700;
Cs: + 700.
Tab. 19. 2. X Commissione.

Alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2.1.1.0 - Direzione generale per i servizi generali - Spese correnti - Funzionamento:
Capitolo 1200 (Competenze accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione):
Art. 4 (Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale):
Cp: - 30.000;
Cs: - 30.000.
Capitolo 1335 (Spese per acquisto di beni e servizi):
Cp: + 30.000;
Cs: + 30.000.
Tab. 19. 3. X Commissione.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (C. 1746-bis Governo).

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE

Al comma 2, dopo le parole: pari opportunità aggiungere le seguenti: tenendo conto dell'equilibrio in genere.
42. 106.Mondello.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica agli organi costituzionali.
51. 19.Relatore.

All'articolo aggiuntivo 57.019, sopprimere il comma 1.
0.57. 19. 6.Giudice.

All'articolo aggiuntivo 57.019, sopprimere il comma 2.
0.57. 19. 2.Giudice.

All'articolo aggiuntivo 57.017, al primo periodo, sostituire le parole: può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica con le seguenti: è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica.
0.57. 17. 3.Garavaglia.

All'articolo aggiuntivo 57.017, al secondo periodo, sostituire le parole: recante la proposta motivata con le seguenti: recante la richiesta motivata di incremento.
0.57. 17. 5.Garavaglia.

All'articolo aggiuntivo 57.017, al primo periodo, sostituire le parole: senza aumenti di finanziamento con le seguenti: senza nuovi oneri.
0.57. 17. 4.Garavaglia.

All'articolo aggiuntivo 57.017, dopo le parole: dotazione organica aggiungere le seguenti esclusivamente mediante modalità da attuarsi nell'ambito della pubblica amministrazione.
0.57. 17. 1.Conte Gianfranco.

All'articolo aggiuntivo 57.018, dopo le parole: dotazione organica aggiungere le seguenti: esclusivamente mediante mobilità da attuarsi nell'ambito della pubblica amministrazione.
0.57. 18. 1.Conte Gianfranco.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: 30.000;
2008: 60.000;
2009: 120.000.
64. 40.Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: fatta eccezione per quello di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.000;
2008: - 15.000;
2009: - 30.000.
64. 39.Palomba.

All'emendamento 70.44, al comma 1, dopo le parole: 10 per cento delle cessazioni complessive dell'anno precedente aggiungere le seguenti: in favore di enti con scarso turn over, che presentano specifiche esigenze funzionali.
0.70. 44. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'emendamento 70.44, al comma 1, dopo le parole: 10 per cento delle cessazioni complessive dell'anno precedente aggiungere le seguenti: in favore di enti con scarso turn over.
0.70. 44. 1.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'emendamento 70.44, al comma 7, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo di 115 milioni di euro l'anno.
0.70. 44. 3.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 71.
(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio).

1. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facoltà e/o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante.
71. 43.Governo.

Sopprimerlo.
77. 6.Belisario.

All'emendamento 84.66, sopprimere la lettera a).
0.84. 66. 2.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'emendamento 84.66, alla lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
0.84. 66. 3.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera a), sostituire le parole: trentuno giorni con le seguenti: sessanta giorni.
0.84. 66. 4.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: meno di 50 addetti con le seguenti: meno di 100 addetti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 120.000;
2008: - 120.000;
2009: - 120.000.
0.84. 66. 5.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: meno di 50 addetti con le seguenti: meno di 100 addetti.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 1,5 punti per cento.
0.84. 66. 6.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera c), comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore è interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo di cui al comma 2 in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.
0.84. 66. 7.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla lettera e), sostituire le parole: 50 addetti con le seguenti: 100 addetti.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 2 punti per cento.
0.84. 66. 8.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere la lettera h).
0.84. 66. 9.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'ultimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di versamento del contributo al Fondo, di cui al presente comma, non è dovuto, in nessun caso, da parte delle società di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
0.84. 66. 1.Lupi.

Dopo l'articolo 94 inserire il seguente:

Art. 94-bis.

Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.
94.07. Lucchese, Ronconi, Peretti, Zinzi.

All'emendamento 102.36 del Governo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d)
al comma 5 le parole le funzioni relative alla contiguità territoriale e le funzioni relative all'Agenzia del territorio sono soppresse.
0.102. 36. 1.Marras.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Fondo per le aree sottoutilizzate fino a: entro il 2015 con le seguenti: il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 63.273 milioni di euro, di cui 300 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 10.000 milioni per l'anno 2009 e 58.073 milioni entro il 2015.
105. 10.Alemanno, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: di 100 milioni fino a: entro il 2015 con le seguenti: cui 2.434 milioni di euro nel 2007, 2.659 milioni di euro nel 2008, 6.000 milioni di euro nel 2009 e 52.190 milioni entro il 2013.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 2.438 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 2.659 milioni di euro, per l'anno 2009 una minore spesa annua di 6.000 milioni di euro.
105. 18.Bono.

Al comma 1, sostituire le parole da: di 100 milioni fino a: entro il 2015 con le seguenti: di cui 2.434 milioni di euro nel 2007, 2.659 milioni di euro nel 2008, 6.000 miliardi euro ne 2009 e 52.190 milioni entro il 2013.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12 per cento, del 14 per cento, e del 14 per cento.
105. 17.Bono.

Al comma 1, sostituire le parole da: di 100 milioni fino a: entro il 2015 con le seguenti: di cui 2.434 milioni di euro nel 2007, 2.659 milioni di euro nel 2008, 6.000 milioni di euro nel 2009 e 52.190 milioni entro il 2013.
105. 14.Bono.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente sono destinate al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto nelle regioni dell'obiettivo 1.

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 105, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per il coordinamento delle attività di programmazione e delle relative operazioni finanziarie per gli interventi nel settore dello infrastrutture e dei servizi di trasporto è istituita, presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, una cabina di regia composta dai rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
105. 21. Boffa, Rotondo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una percentuale non inferiore al 30 per cento delle risorse di cui al precedente periodo è destinata, per il tramite del Ministero delle infrastrutture, al finanziamento di opere infrastrutturali da allocare nelle aree sottoutilizzate del Paese.
105. 28. Misti, Ossorio, Raiti, Donadi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le Regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere che rientrano nelle autorizzazioni di spesa di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 5 del medesimo articolo 134, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le Regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere di cui al presente comma.
105. 20. Rotonodo, Boffa.

Dopo il comma 1,aggiungere il seguente:
1-bis. Alle Regioni in uscita dall'obiettivo 1, a seguito dell'applicazione di parametri statistici e comunque ricadenti nella fattispecie di Regioni Insulari e ultraperiferiche, sono riconosciute risorse finanziarie pari al precedente quadro comunitario di sostegno 2000-2006 da individuare negli interventi relativi al quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, in attuazione del memorandum italiano sulla politica di coesione.
105. 22. Pili, Caligiuri, Murgia, Oppi, Cossiga, Porcu, Mereu, Testoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le regioni ricadenti nell'obiettivo 1, così come definite nel quadro comunitario di sostegno 2000-2006, possono istituire zone franche alla produzione. Il Ministro dell'economia, su proposta delle regioni interessate, con proprio decreto definisce i settori e le modalità attuattive della presente disposizione.
105. 23. Pili, Caligiuri, Murgia, Oppi, Cossiga, Porcu, Mereu, Testoni.

Al comma 3, sopprimere le parole: e comunque non oltre esercizio 2015.
105. 16.Bono.

Sopprimere il comma 4.
105. 9.Valducci, Lazzari.

Sopprimere il comma 4.
105. 15.Bono.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. All'articolo 63 della legge n. 448 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole «hanno la facoltà di riacquistare» sono inserite le parole: «o di acquistare coattivamente»;
b) al comma 2, in fine, le parole «da più di tre anni» sono sostituite dalle parole: «da più di due anni. L'avvenuta cessazione dell'attività può risultare, oltre che dall'istanza di dichiarazione di fallimento, da fatti certi quali licenziamenti, accordi sindacali, accertamenti degli enti previdenziali, interruzione delle forniture di servizi pubblici connessi con l'attività produttiva»;
c) al comma 3, in fine, dopo le parole «per la realizzazione dello stabilimento» sono aggiunte le parole: «ivi compresi quelli ricevuti per l'acquisto dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla produzione. Ove il Presidente del Tribunale non nomini il perito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il Consorzio può chiedere la designazione del perito o dei periti al Presidente del Consiglio o dei Consigli degli Ordini competente, che è tenuto a provvedere entro 15 giorni»;
d) al comma 4, dopo le parole «anche in presenza di procedure concorsuali» sono aggiunte le seguenti parole: «Il Consorzio, contestualmente alla richiesta al Presidente del Tribunale di nominare il perito, comunica al liquidatore o curatore fallimentare l'intenzione di procedere al riacquisto o acquisto coattivo. Dal ricevimento della comunicazione è vietato ogni atto di alienazione o disposizione dei beni oggetto della procedura di riacquisto o acquisto. Gli atti compiuti in violazione del divieto sono nulli».
105. 11. Margiotta, Luongo, Carta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I benefici di cui al presente articolo si estendono al comma appartenente all'obiettivo 2, confinanti con le aree obiettivo 1, nel quale si registra un tasso di disoccupazione allargato superiore alla media nazionale nonché con un ritardo di sviluppo economico.
105. 24.Schietroma, Picano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I benefici di cui al presente articolo si estendono alle province confinanti con le aree obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari, nelle quali si registra un tasso di disoccupazione allargato superiore alla media nazionale.
105. 25.Schietroma.

Dopo il comma 4 a giungere i seguente:
4-bis. È autorizzata per il triennio 2007-2009 la spesa complessiva di euro 72 milioni di euro in ragione di euro 24 milioni per anno per il completamento degli interventi finalizzati alla riabilitazione ambientale di recupero di compendi immobiliari ex minerari e per gli interventi per il recupero e la valorizzazione di edifici e strutture di archeologia industriale, di beni archivistici e di siti archeologici di particolare rilevanza storico culturale delle aree del parco geominerario della Sardegna.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 24 milioni di euro;
2008: - 24 milioni di euro;
2009: - 24 milioni di euro.
105. 19.Attili.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Contributo in favore dei soggetti responsabili dei Patti Territoriali).

1. A favore dei soggetti indicati dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è concesso un contributo aggiuntivo di pari importo a quello previsto dallo stesso articolo 4 per la copertura finanziaria degli esercizi successivi alla scadenza dei 60 mesi di operatività dei soggetti responsabili riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico. Detto contributo aggiuntivo copre gli ulteriori cinque esercizi in prosecuzione a quelli scaduti e comunque fino alla chiusura globale del Patto. I criteri e le modalità di rendicontazione rimangono inalterati. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse della finanza di patto già decretata per la parte ancora non spesa riveniente dalle economie comunque generate.
2. Al fine di accelerare i tempi di attuazione, i collaudi delle iniziative imprenditoriali finanziate dagli strumenti della programmazione negoziata, i cui investimenti non superano un milione e cinquecentomila euro, saranno effettuati dai soggetti responsabili con l'obbligo di comunicare i verbali al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La copertura dei relativi costi rimane invariata.
3. L'articolo 12-ter (Differimento dei termini per il completamento dei programmi) del decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, è sostituito dal seguente: Tutte le iniziative finanziate che hanno superato i termini previsti per la conclusione dell'investimento, ivi comprese le proroghe richieste e concesse, e che hanno realizzato il 30 per cento degli investimenti ammessi, dovranno ultimare l'investimento entro il 31 dicembre 2007. La rendicontazione dovrà essere conclusa entro i sei mesi successivi.

Conseguentemente, sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
benzina e benzina senza piombo;
olio da gas o gasolio usato come carburante;
gas di petroli liquefatti usati come carburante.

105. 8.Pelino, Piro.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

1. I termini di completamento delle iniziative imprenditoriali agevolate relative ai Contratti d'Area e ai Patti territoriali previsti dalla lettera e), comma 3, dell'articolo 12, del decreto ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 320 del 31 luglio 2000, anche se già prorogati, sono differenti ulteriormente, su richiesta dell'impresa interessata, fino al 30 giugno 2007.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite di 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2007, 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata fondo speciale, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per gli anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
105.014.D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

1. Le progettazioni definitive derivanti dall'attuazione di studi di fattibilità, la cui fase di progettazione preliminare è stata finanziata ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e verificate ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, possono essere finanziate a fondo perduto.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il finanziamento dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è assegnata alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - gestione separata - la somma di 80 milioni di euro per il triennio 2007-2009, di cui 40 milioni per l'anno 2007, 20 milioni per L'anno 2008 e 20 milioni per l'anno 2009. A decorrere dall' anno 2007, alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono riservati per il 70 per cento alle regioni di cui all'obiettivo i del regolamento (Cee) n. 2052 del 1988 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione ditali risorse è effettuate dal Cipe assegnando il 50 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede con le disponibilità del Fas (Fondo per le aree sottosviluppate), di cui all'articolo 105 della presente legge.
105.015.Piro.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

1. Le progettazioni definitive derivanti dall'attuazione di studi fattibilità, la cui fase di progettazione preliminare è stata finanziata ai sensi dell'ad 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e verificate ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, possono essere finanziate a fondo perduto.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il finanziamento dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è assegnata alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - gestione separata - la somma di 80 milioni di euro per il triennio 2007-2009, di cui 40 milioni per l'anno 2007, 20 milioni per l'anno 2008 e 20 milioni per l'anno 2009. A decorrere dall'anno 2007 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono riservati per il 70 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (Cee) n. 2052 del 1988 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione ditali risorse è effettuate dal Cipe assegnando il 50 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
105. 016.Piro.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Contributo in favore dei soggetti responsabili dei Patti Territoriali).

1. A favore dei soggetti indicati dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è concesso un contributo aggiuntivo di pari importo a quello previsto dallo stesso articolo 4 per la copertura finanziaria degli esercizi successivi alla scadenza dei 60 mesi di operatività dei soggetti responsabili riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico. Detto contributo aggiuntivo copre gli ulteriori cinque esercizi in prosecuzione a quelli scaduti e comunque fino alla chiusura globale del patto. I criteri e le modalità di rendicontazione rimangono inalterati. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse della finanza di patto già decretata per la parte ancora non spesa rinveniente dalle economie comunque generate.
2. Al fine di accelerare i tempi di attuazione, i collaudi delle iniziative imprenditoriali finanziate dagli strumenti della programmazione negoziata i cui investimenti non superano un milione e cinquecentomila euro, saranno effettuati dai soggetti responsabili con l'obbligo di comunicare i verbali al Ministero. La copertura dei relativi costi rimane invariata.
3. L'articolo 12-ter (Differimento dei termini per il completamento dei programmi) del decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, è sostituito dal seguente: Tutte le iniziative finanziate che hanno superato i termini previsti per la conclusione dell'investimento, ivi comprese le proroghe richieste e concesse, e che hanno realizzato il 30 degli investimenti ammessi, dovranno ultimare l'investimento entro il 31 dicembre 2007. La rendicontazione dovrà essere conclusa entro i sei mesi successivi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
a) benzina e benzina senza piombo;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante;
c) gas di petroli liquefatti usati come carburante.
105. 017.Piscitello, Piro.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2007 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f).
2. Il Ministero dello Sviluppo economico è autorizzato ad assegnare ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 203, lettere d), e), f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e individuati dall'articolo 4 del decreto ministeriale 31 luglio 2000 n. 320 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le risorse rivenienti dalle revoche, dalle rinunce nonché quelle comunque non utilizzate o utilizzate in difformità dai progetti ammessi alle agevolazioni previste dalla medesima legge.
3. Il contributo globale a favore dei soggetti di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per l'erario, è definito nel limite del 3 per cento degli importi rivenienti dalle risorse di cui al comma 2 e comunque non superiore nel complesso ad euro 2.066.115. Tale contributo viene riconosciuto per gli anni pregressi e per il differimento dei termini concesso per il completamento dei programmi e per l'effettuazione dei collaudi, così come previsto dal decreto ministeriale 27 aprile 2006, n. 21.5 del Ministero dello sviluppo economico. I criteri e le modalità di rendicontazione rimangono inalterati.
105. 018. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

ART. 123.

Sostituire la rubrica con la seguente: Esclusione dalla regola del 2 per cento;
sostituire le parole comma 57 con le seguenti commi 18 e 57;

in fine aggiungere il seguente periodo: Non si applicano altresì per gli enti e gli organismi gestori delle aree protette di cui allalegge 6 dicembre 1991, n. 394, alle spese per progetti cofinanziati da fondazioni e altri soggetti privati, autofinanziamento e trasferimenti vincolati a progetti specifici.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.
123. 2.Alemanno, Giorgetti Alberto.

Sostituire le parole: e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.
0.129. 13. 2.Fincato.

Sostituire le parole: 95 milioni per il 2007 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, con le seguenti: 95 milioni per il 2007, 95 milioni per il 2008, 95 milioni per il 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 80.000;
2009: - 80.000.
0.129. 13. 1.Zorzato.

Sostituire le parole: 95 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000.
0.129. 13. 3.Garavaglia.

All'articolo 129, comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 80.000.
129. 13.Relatore.

Sopprimere le parole da: emanazione sino alle seguenti: modificare, in.
0.129. 15. 2.Quartiani.

Aggiungere il seguente comma:
Con riferimento alle disposizioni in materia di investimenti, crediti di imposta o altre misure agevolative contenute negli articoli 18, 19, 20, 22, 24, 29, 30 della presente legge, è garantita alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi, l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti interessati, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle Entrate.
0.129. 15. 1.Marinello.

Al comma 1, sostituire le parole 40 milioni di euro con le parole: 45 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000.
0.129. 15. 3.Garavaglia.

Dopo l'articolo 129, inseririe il seguente:

Art. 129-bis.

In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a modificare, in esecuzione del protocollo di intesa tra lo Stato e la Regione stessa, i criteri e le modalità dei trasferimenti delle compartecipazioni erariali attraverso la forma del trasferimento diretto, per la prima attuazione del predetto protocollo di intesa, relativamente alle esigenze infrastrutturali della grande viabilità e della rete ferroviaria regionale, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto la voce Ministero dell'economia e finanze sono apportate le seguenti modificazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 30.000.
129.0 15.(Nuova formulazione). Governo.

Al comma 1dopo le parole: delle capitanerie di porto aggiungere le seguenti: e 10 milioni per il completamento dell'interporto di Catania 1o fase funzionale.
135. 21. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: la valutazione delle opere inffrastrutturali strategiche è deliberata dal CIPE in base a criteri di valutazione costi benefici e di valutazione ambientale strategica.
135. 22. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli, Andrea Ricci.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: e di cui dieci milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007 , 2008 e 2009 per la progettazione definitiva e la realizzazione del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero.
135. 26. Fava, Alessandri, Pini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: e di cui 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la linea metropolitana Brescia-Iseo-Edolo.
135. 24. Caparini, garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: e di cui 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per le infrastrutture connesse all'aereoporto di Montichiari.
135. 25. Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: e di cui cinque milioni di euro a decorrere da ciscuno degli anni 2007 e 2008 per la progettazione e realizzazione delle opere viarie di cui al sistema accesibilità della Valtellina.
135. 23. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: e di cui due milioni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione dell'asse autostradale Brescia-Milano.
135. 29. Caparini, Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: e dicui due milioni di euro a decorre dal 2007 per il completamento del sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42-del Tonale e della Mendola.
135. 28.Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: e di cui due milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per il completamento della riqualificazione della strada statale 415-Paullese.
135. 27. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis
. Il decreto di cui al comma 8 è emanato entro novanta giorni i entrata in vigore della presente legge.
8-ter. Sino alla data di emissione del decreto di cui al comma 8, il MInistro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere sentiti i ministri dei trasporti e delle infrastrutture, entro il limite di spesa annua di 10 milioni di euro, la garanzia della copertura dei mutui relativi alla realizzazione di grandi infrastrutture portuali immediatamente cantierabili, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalla competenti Autorità portuali, predisposti anche sulla base della previsione degli effetti delle disposizioni del predetto decreto, e garantiti con idonee forme fidejussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento. A decorrere dalla data di emissione del citato decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze trasferisce, con appositi provvedimenti, l'onere della copertura dei suddetti mutui a carico delle rispettive Autorità portuali.

Conseguentemente all'articolo 6 comma 11 sostituire le parole: ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
136. 9. Zunino, Boffa, Velo, Tinotti, Fiano, Orlando, Benvenuto, Iannuzzi, Rotondo, Lovelli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Il decreto di cui al comma 8 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8-ter. Sino alla data di emissione del decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, sentiti i Ministri dei trasporti e delle infrastrutture, l'impegno della copertura dei mutui relativi alla realizzazione di grandi infrastrutture portuali immediatamente cantierabili, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle componenti Autorità portuali, predisposti anche sulla base delle previsioni degli effetti delle disposizioni del predetto decreto, e garantiti con idonee forme fidejussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento. A decorrere dalla data di emissione del citato decreto di cui al comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce, con appositi provvedimenti, l'onere della copertura dei suddetti mutui a carico delle rispettive Autorità portuali.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: ed a 1.102 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007; alla Tabella B voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000 (migliaia di euro).
136. 16.Zunino.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Il decreto di cui al comma 8 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8-ter. Sino alla data di emissione del decreto, di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad assumere, sentiti i ministri dei trasporti e delle infrastrutture, entro il limite di spesa annuo di 10 milioni di euro, la garanzia della copertura dei mutui relativi alla realizzazione di grandi infrastrutture portuali immediatamente cantierabili, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti autorità portuali, predisposti anche sulla base della previsione degli effetti delle disposizioni del predetto decreto, e garantiti con idonee forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento. A decorrere dalla data di emissione del citato decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze, trasferisce, con appositi provvedimenti, l'onere della copertura dei suddetti mutui a carico delle rispettive Autorità portuali.

Conseguentemente all'articolo 6, comma, 11 sostituire le parole: ed a 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: ed a 1.110 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
136. 14.Nan.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Il decreto di cui al comma 8 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8-ter. Sino alla data di emissione del decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, sentiti i Ministri dei trasporti e delle infrastrutture, entro il limite di spesa annuo di 10 milioni di euro, la garanzia della copertura dei mutui relativi alla realizzazione di grandi infrastrutture portuali immediatamente cantierabili, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle componenti Autorità portuali, predisposti anche sulla base delle previsioni degli effetti delle disposizioni del predetto decreto, e garantiti con idonee forme fidejussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell'investimento. A decorrere dalla data di emissione del citato decreto di cui al comma 8, il Ministro dell'economia e delle finanze trasferisce, con appositi provvedimenti, l'onere della copertura dei suddetti mutui a carico delle rispettive Autorità portuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.
136. 10. Zunino, Boffa, Velo, Pinotti, Fiano, Orlando, Benvenuto, Iannuzzi, Rotondo, Lovelli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di permettere il trempestivo avvio di grandi infrastrutture portuali produttive, che siano immediatamente cantierabili e per le quali sia stato individuato il soggetto gestore, è consentito al Ministero dell'economia e delle finanze di asseganre parte dei tributi, che saranno generati dall'esercizio della nuova infrastruttura e diversi dalle tasse e diritti portuali, all'ammortamento dei mutui necessari alla realizzazione dell'opera. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture, assumerà l'impegno della copertura del mutuo previa acquisizione del piano finanziario presentato dall'Autorità portuale competente e garantito con idonee forme fidejussorie dal soggetto gestore che dovrà anche farsi carico di parte dell'investimento infrastrutturale. Tale procedura sarà anche inserita nel decreto di cui al precedente comma.
136. 12.Pedrini.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
Gli atti di concessione demaniale rilasciate dalle Autorità portuali sono assoggettati alla sola imposta fissa di registro ed i relativi canoni costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
136. 18.Milana.

Dopo il comma 10 aggiungere infine il seguente:
10-bis. Le Autorità portuali concorrono ogni anno con lo Stato a corrispondere il finanziamento del lavoro di mancato avviamento ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n. 84.
136. 15. Ricci Mario, Olivieri, Locatelli, Ricci Andrea.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 relativamente ad opere e infrastrutture specificamente ivi indicate.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
136. 13. Leone, Bordo.

Dopo l'articolo 136 aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Esenzione diritto fisso per i vettori albanesi).

Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose importati temporaneamente dall'Albania ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esenti per esigenze di traffico, dal pagamento del diritto fisso istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 650;
2008: - 650;
2009: - 650.
136. 01. Vannucci, Galeazzi.

Al comma 1 sostituire le parole 100 milioni di euro con le seguenti: 130 milioni di euro; al comma 2 dopo le parole sono finalizzate aggiungere le seguenti nella misura di 30 milioni alla realizzazione delle infrastrutture stradali e ferroviarie denominate "ultimo miglio" e di collegamento fra gli Hub portuali e gli interporti, immediatamente canteriabili e per la parte residua,.
137. 12.Velo, Zunino, Lovelli.

Al comma 1, aggiungere dopo le parole Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le seguenti e la Conferenza Unificata.
137. 14.Napoli Osvaldo.

Al comma 1, aggiungere dopo le parole Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le seguenti e la Conferenza Unificata.
137. 18. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 1, sostituire le parole di 100 milioni di euro per il 2008 con le seguenti di 130 milioni di euro per l'anno 2008.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. le risorse di cui al comma precedente sono finalizzate, fino a concorrenza del cinquanta oper cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro e del porto canale di Cagliari quali piattaforme logistiche del Mediterraneo, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produtttive, anche in regime di zona franca, in linea con la legislazione nazionale e comunitaria vigente.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 30.000.
137. 16.Palomba.

Al comma 1, aggiungere dopo le parole Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le seguenti: e la Conferenza Unificata.
137. 23.Milana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il 20 per cento delle risorse del comma 1 sono destinate ad incentivare le localizzazione di attività produttive anche in regime di zone franche nelle aree portuali e nelle aree dei consorzi di sviluppo industriale adiacenti.
137. 15.Conte Gianfranco.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di permettere un tempestivo avvio di nuove opere finalizzate all'insediamento di terminal portuali di rilevanza nazionale, una quota dfi tributi annuali che saranno generati dalla nuova attività e riscossi con l'esercizio dell'infrastruttura dall'Agenzia delle Dogane, può essere utilizzata pert la copertura dell'opera, mediante l'accensione di un debuito comn il sistema bancario.
4-ter. Potranno essere finanziater, con tale strumentoù, opere ricomprese in PIani regolatori Portuali già approvati, imemdiatamente canteriabili e per cui sia stato individuato il soggetto gestore mediante forme di evidenza pubblica e bando europeo.
4-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanzne, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, valuterà il piano finanziario, comprensivo defgli impegni da assumere con gli isituti bancari, presentato dall'autorità portuale competente e sottoscritto anche dal soggetto gestore che dovrà farsi cartico anche di parte dell'investimento infrastrutturale ed autorizzerà l'accensione del mutuo a valere sulla quota del fututo gettito.
4-quinquies. La quota di gettito da utilizzarsi deriverà dalle previsioni di esercizio della nuova opera e sarà preventivamente definita sulla base dei dati di incasso valutati dalla agenzia delle dogane. La misura della quota determinerà i tempi e le rate dei mutuui e, ad esaurimento del mutuo, l'intero fettito tornerà nelle disponibilità del Ministero delle economia e delle finanze.
137. 13.Leddi Maiola.

Al comma 1, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: di 130 milioni di euro per l'anno 2008.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le risorse di cui al comma precedente sono finalizzate, fino alla concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro e del porto canale di Cagliari quali piattaforme logistiche del Mediterraneo, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produttive, anche in regime di zona franca, in linea con la legislazione nazionale e comuntaria vigente.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: + 30.000.
137. 17.Palomba.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le risorse cui al comma 1 sono finalizzate, fino alla concorrenza del 70 per cento, ad assicurare lo sviluppo dei porti di Gioia Tauro, Cagliari e Oristano quali piattaforme logistiche del Mediterraneo, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.
137. 22.Cicu, Marras.

Al comma 2, dopo le parole vigente in materia aggiungere le seguenti: e fino alla concorrenza del 20 per cento per il rilancio del porto di Augusta come infrastruttura di transhipment a supporto dell'hub di Gioia Tauro.
137. 19. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 2, sostituire le parole da: del porto di Gioia Tauro fino alla fine con le seguenti: dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
137. 20.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla rubrica, al comma 1, primo e secondo periodo ed al comma 3 dopo la parola hub aggiungere le parole e dei sistemi.
137. 21.Boffa, Zunino, Rotondo.

Dopo l'articolo 137 aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Attività di dragaggio).

Nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 è aggiunto, infine, il seguente comma:
«11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more dell'attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, da effettuarsi in conformità a quanto previsto al comma 2, lettera c) del citato articolo 252, deve essere autorizzato su istanza del Presidente dell'Autorità portuale, o laddove non istituita su istanza dell'ente competente, con decreto del Ministero delle infrastrutture, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell'ambiente e della tutela dell'ambiente e del mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della regione territorialmente competente, sentite l'A.N.P.A., l'A.R.P.A., della regione interessata, l'istituto superiore di Sanità e l'ICRAM. All'uopo il Ministero delle infrastrutture convoca apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006 e sostituisce, quindi ove prevista per legge la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative. Il progetto di dragaggio è predisposto a cura dell'Autorità portuale, o laddove non istituita dall'ente competente, e può prevedere anche la realizzazione e/o l'impiego di vasche di colmata per la ricollocazione del materiale di escavo. L'idoneità di quest'ultimo ad essere all'uopo utilizzato viene verificata mediante apposite analisi da effettuarsi sul materiale dragato prima della sua ricollocazione. I dragaggi di cui al presente articolo saranno comunque effettuati con modalità e tecniche idonee ad evitare la dispersione di materiale.;
b) all'articolo 8, comma 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenmento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo5, comma 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a)».
137. 09.Pedica.

Dopo l'articolo 107 aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Attività di dragaggio).

1. Nella legge 28 gennaio 1994 n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 è aggiunto infine il seguente comma:
«11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioini possano».
137. 08.Pedica.

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Sviluppo delle attività marittime e sicurezza della navigazione).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 343, già prorogato con legge 28 dicembre 1999, n. 522 è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 324.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, complessivamente determinato in 24 milioni di euro, si provvede mediante uin contributo triennale di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.000;
2008: - 8.000;
2009: - 8.000.
137. 012.Rotondo, Zunino.

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Sviluppo delle attività marittime e sicurezza della navigazione).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 343, già prorogato con legge 28 dicembre 1999, n. 522 è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n.324.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, complessivamente determinato in 24 milioni di euro, si provvede mediante uin contributo triennale di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.000;
2008: - 8.000;
2009: - 8.000.
137. 013.Sanza.

Sostituire l'articolo 138 con il seguente:
1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n.225 sono autorizzati limiti di impegno quindiciennali pari a 32 milioni di euro. Risorse non inferiori a 5 milioni di euro sono destinati alla ricostruzione del paese di San Giuliano di Puglia. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.

Conseguentemente alla Tabella C ridurre del 2 per cento gli importi relativi a tutte le voci di parte corrente.
138. 6.La Loggia.

Emendamento all'emendamento 138.18 del Governo. Al comma 1, aggiungere la seguente lettera d al fine di consentire la ricostruzione del Belice:
d)
Per il completamento degli intenti di cui all'articolo 17 comma 5 della legge 17 marzo 1988 n. 67 è autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 50 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009. Conseguentemente alla tabella B sotto Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 80.000;
2008: - 80.000;
2009: - 80.000.
0.138. 18. 1.Marinello.

All'articolo 138, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) dopo le parole «nel territorio del Molise» sono inserite: «e nel territorio della Provincia di Foggia»;
2) sostituire le parole da «totalmente» fino a «5 milioni», con le parole «colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni per l'anno 2007 e di 35 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009»;
b) la rubrica (Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Regione Molise) è sostituita con la seguente: «Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Regione Molise e nel territorio della Provincia di Foggia»;
c) dopo le parole «195.» inserire le seguenti: «, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

Conseguentemente:
all'articolo 105, comma 1, sostituire le parole da
63.273 milioni a 2008 on le seguenti: 63.223 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2007, 100 milioni per l'anno 2008;
alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
138. 18.Governo.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni nella misura prevista dal riparto da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi con l'evento sismico del 9 settembre 1998 nella regione Basilicata, di cui alla legge 13 luglio 1999, n. 226, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. È autorizzato, in favore della regione Basilicata, un contributo di euro 7,5 milioni per l'anno 2007, al fine di porre in essere gli interventi connessi al movimento franoso del febbraio 2005 in località Bosco Piccolo nel comune di Potenza.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 1, 2 e 3, si provvede mediante riduzione, nell'ambito della tabella C - Ministero dell'economia e delle finanze - dell'autorizzazione di spesa recata per l'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
139. 022.Margiotta.

Al comma 1, sostituire le parole: Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive modificazioni con le seguenti parole: Per la ricostruzione dei territori delle zone colpite dalle alluvioni del 2000 e del 2002.

Sopprimere le parole: da erogare alle medesime Regioni secondo il riparto da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
0.139. 51. 1.Garavaglia.

Dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:

Art. 139-bis.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici dei 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime Regioni secondo il riparto da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Conseguentemente, nella tab. B, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
139. 051. Governo.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Completamento della ricostruzione del Belice).

1. per il completamento degli inteventi di cui all'articolo 17 comma 5 della legge 11 marzo 1988 n. 77, è autorizzato un contributo quindicennale di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, un ulteriore contributo quindicennale di venti milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e un ulteriore contributo quindicennale di venti milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi dui cui al comma 1 gli enti beneficiari convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sino autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. le risorse di cui 1 e 2 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti fra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessatio sono disciplinati da apposita convenzione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 45 milioni di euro annui.
139. 047. Piro, Crisafulli, Lomaglio, Rotondo, Piscitello, Forgione, Raiti, Latteri.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Interventi per la ricostruzione del Belice).

1. Per il completamento degli inteventi di cui all'articolo 17 comma 5 della legge 17 marzo 1988 n. 77, è autorizzato un contributo di cento milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
139. 034. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici).

1. Per il completamento degli interventi di cui alla legge n.536 del 1981, è autorizzato uin contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decoorere dal 2006, un ulteriore quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2008 ed un ulteriore contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2009. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sugli ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto del 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali a totale carico dello Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla Tabella B Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 6.000;
2009: - 8.000.
139. 038.Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 139 inserire il seguente:

Art. 139-bis.
(Misure per la prosecuzione degli interventi nelle zone danneggiate dai recenti eventi meteorologi nelle regioni Veneto, Liguria, Calabria e Marche).

1. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi meteorologi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2006 e del 22 settembre 2006, recanti la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nel limite di 17,5 milioni di euro di cui 5 milioni di euro rispettivamente per le regioni Liguria, Calabria e Marche e 2,5 milioni di euro per la regione Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa contenuta nella tabella C di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che viene corrispondentemente integrata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
139. 021.Realacci.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006).

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto, colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 ed in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro, per ciascuna regione, per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.
2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5000.
139. 032.Galeazzi, Lion, Maderloni, Vannucci, Morri, Merloni, Lusetti, Andrea Ricci, Cesini, Giovannelli, Ciccioli, Giulio Conti, Forlani, La Malfa, Baldelli, Ceroni.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006).

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.
2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
139. 031.Galeazzi, Lion, Maderloni, Vannucci, Morri, Merloni, Lusetti, Andrea Ricci, Cesini, Giovannelli, Ciccioli, Giulio Conti, Forlani, La Malfa, Baldelli, Ceroni.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006).

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto, colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 ed in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro, per ciascuna regione, per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.
2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
139. 037. Forlani, Peretti, Zinzi.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la prosecuzione dell'opera di ricostruzione nei territori della regione Basilicata, colpita dagli eventi sismici degli anni 1980, 1990, e 1998 è autorizzato un contributo annuo di 50 milioni per l'anno 2007 di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alla medesima regione.
La copertura finanziaria è da individuare nel fondo di cui all'articolo 105, incrementato di 63.273 milioni di euro per il 2007 e segnatamente 50 milioni di euro per il 2007 e 25 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.
139. 8. Belisario, Raiti.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Crisi sismica Umbria e Marche 1997).

1. I soggetti, diversi dai titolari di reddito d'impresa, che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, effettuano i versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, in misura ridotta al 30 per cento di quanto dovuto. I predetti versamenti sono effettuati entro il 16 aprile 2007. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2007.
2. I soggetti titolari di reddito d'impresa, beneficiari delle sospensioni di cui al comma 1, si avvalgono della riduzione dei versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, se hanno subito danni causati dall'evento sismico, e nei limiti di quanto dovuto, per un importo pari al danno subito al netto di eventuali contributi e sgravi, concessio a seguito dell'evento. I versamenti sono, comunque, dovuti nella misura di almeno il 30 per cento delle somme sospese. I versamenti sono effettuati entro i termini di cui al comma 6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di ceritficazione dei danni subiti e dei contributi e sgravi usufruiti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché, le modalità di versamento delle somme oggetto delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7.
3. I soggetti che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano i versamenti nella misura del 30 per cento di quanto dovuto con le modalità già previste a legislazione vigente. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 12,6 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2007 al 2009.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di euro 28,05 milioni per l'anno 2007, di euro 88,48 milioni per l'anno 2008, di euro 48,2 milioni per l'anno 2009.
139. 023.Realacci.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Interventi nelle zone alluvionate della Provincia di Vibo Valentia).

1. Per l'opera di bonifica, di ricostruzione e di messa in sicurezza dei territori della provincia di Vibo Valentia colpiti dagli eventi alluvionali del 3 luglio 2006 e per i quali è stato proclamato lo stato di calamità con l'ordinanza del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006, n. 3531, è autorizzata la spesa di 8 miloni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.000;
2008: - 8.000;
2009: - 8.000.
139. 024.Amendola, Intrieri.

Dopo l'articolo 139, è inserito il seguente:

Art. 139-bis.
(Prosecuzione degli interventi nelle zone della Regione autonoma Valle d'Aosta colpite dall'evento alluvionale dell'ottobre del 2000).

1. Per la prosecuzione degli interventi a seguito dell'evento alluvionale di ottobre 2000 per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonchè per adeguate opere di prevenzione dei rischi per il territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta, è autorizzato un contributo annuo di euro 25 milioni per l'anno 2007 e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del D. Lgs. 504/1995) è aumentata dell'8 per cento.
139. 030.Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17 comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorre dal 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli Enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Le risorse di cui al presente articolo, possono essere utilizzate dai Comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il Provveditorato alle opere pubbliche ed i Comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione.
139. 041. D'Elpidio, Li Causi.

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
1-bis. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito con il seguente: 1. L'ammissibilità alle concessioni del contributo per la ricostruzione e per la riparazione di immobili distrutti o danneggiati è data solo ed esclusivamente da una perizia giurata resa da tecnico abillitato che ne risponde civilmente e penalmente.
139. 12.D'Elpidio.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

1. Per il finanziamento degli oneri necessari all'effettuazione di un intervento di riqualificazione urbana, previa eliminazione della presenza di amianto, della sede isitituzionale della Provincia di Ancona, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce legge n. 146 del 1980 - articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680) modificare gli importi come segue:
2007: - 8.000;
2008: - 8.000;
2009: - 8.000.
139. 033.Cesini.

Dopo l'articolo 139 inserire il seguente:

Art. 139-bis.

1. Per il completamento dei lavori di cui alla legge 12 agosto 1993, n. 317 e successive modifiche, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000.
139. 035. Mazzoni.

Dopo l'articolo 139, inserire il seguente:

Art. 139-bis.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificato dall'articolo 13-ter della legge 27 marzo 1987, n. 120, è aumentata di euro 2 milioni per l'anno 2007, da destinare al completamento degli interventi di ricostruzione e risanamento. Il termine per l'utilizzo dei finanziamenti è prorogato al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000.
139. 036.Mazzoni.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

1. Per il completamento delle opere di ristrutturazione delle mura ciclopiche della città di Amelia è autorizzato lo stanziamento di 6 milioni di euro per il 2007.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 6.000.
139. 040. Ronconi.

Dopo l'articolo 139 è aggiunto il seguente:

Art. 139-bis.
(Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori della regione Basilicata colpiti dal sisma del 9 settembre 1998).

1. Per la prosecuzione dell'opera di ricostruzione nei territori della regione Basilicata colpiti dall'evento sismico del 9 settembre 1998, è autorizzato un contributo annuo di euro 50 milinoi per l'anno 2007 e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
2. Le agevolazioni previste dal comma 3 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 sono concesse anche alla regione Basilicata.

Conseguentemente:
1. All'articolo 113, comma 1, sostituire le parole: «1700 milioni, 1550 milioni, 1200 milioni rispettivamente» con le seguenti: «1650 milioni, 1525 milioni, 1.175 milioni».
2. All'articolo 85, comma 5, nel primo periodo sopprimere le parole: «e per un periodo di tre anni». Inoltre sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «15 per cento».
139. 042.Ricci, Migliore, Lombardi, Perugia, Acerbo.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Agevolazioni fiascali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994).

1. Per i contributi previdenziali, premi assicurativi e trib utir riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 dicemrbe 2007. la presente disposizione si applica ermntro i limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007..

Conseguentemente alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
139. 043.Cota, Montani, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 139 aggiungre il seguente:

Art. 139-bis.
(Interventi per le zone terremotate della provincia di Brescia).

1. Ad integrazione dcei contributi previsti dal terzultimo peiodo del comma 100 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per l'anno 2008 per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004.

Conseguentemente alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000.
139. 044.Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente articolo:

Art. 139-bis.
(Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della provincia di Brescia).

1. Per la presecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici della provincia di Brescia del novembre 2004, è autorizzato un contributo annodi euro 30 milioni per il 2007 e 20 milioni per ciascuno delgi anni 2008 e 2009, da erogare al Commissario per la ricostruzione.

Conseguentemente, è ridotta di uguale importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 130 comma 1.
139. 045.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.
(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni dei Comuni della Regione Liguria colpite dagli eventi alluvionali del settemreb 2006).

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della Regioni Liguria colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.
2. Ai contributi di cui al presente articolo si applioca il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
139. 046.Pinotti, Orlando, Zunino, Benvenuto Romolo.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n.166, è prorogato fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e della finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
139. 048.Piro, Crisafulli, Lomaglio, Rotondo, Piscitello, Forgione, Raiti, Latteri.

Dopo l'articolo 139 aggiungerer il seguente:

Art. 139-bis.
(Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici).

1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
139. 039.Lucchese.

Dopo l'articolo 142 inserire il seguente:

Art. 142-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle concessionarie autostraali le sue convenzioni sono state revisionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
142. 014.Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

1. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertiro con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 sono estesi alle imprese armatoriali per le navi non iscritte nel registro internazionale che esercitano attività di cabotaggio marittimo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 30 per cento;
b) alla lettera b) sostituire le parole per la quota del 30 per cento con le seguenti per la quota del 50 per cento.

2. La disposizione di cui ala comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
146. 010.Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: le navi adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali sono inserite le seguenti: e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione.
2. L'articolo 1, comma 5, dei decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 30 per cento;
b) alla lettera b) sostituire le parole: per al quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 50 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
146. 09.Mondello, Uggè, Zanetta, Di Centa.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «le navi adibiter esclusivamente ai traffici commerciali internazionali» sono inserite le seguenti: «e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva dei cui all'articolo 224 del codice della navigazione».
2. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioniu, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 30 per cento;
b) alla lettera b) sostituire le parole per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 50 per cento.

2. La dispsozione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
147. 07.Mondello, Uggè, Zanetta, Di Centa.

Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Realizzazione opere accessibilità Malpensa 2000).

1. È ripristinato il limite d'impegno a decorrere dall'anno 2007 per un ammontare complessivo di euro 375.450.000 per gli interventi relativi all'accessibilità a Malpensa 2000 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 ottobre 1997, n. 345 recante finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 75.450;
2008: - 100.000;
2009: - 200.000.
147. 013.Aprea.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
4. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano Irriguo Nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata per l'esercizio 2007 la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
4-bis. Per il fine di cui al comma 4 è inoltre autorizzata l'utilizzazione dei seguenti importi:
per l'anno 2007:
a) 150 milioni di euro quali prime tre annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
per l'anno 2008:
a) 50 milioni di euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) 50 milioni di euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all'anno 2008;
per l'anno 2009:
a) 50 milioni di euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) 50 milioni di euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all'anno 2008.

6. le somme di cui ai commi 4 e 5 riportate sono impegnabili nell'esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità.

Conseguentemente alla tabella B, alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

Conseguentemente sono modificati i saldi.
149. 32.Bordo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
3-ter. Per il fine di cui al comma 3-bis è inoltre autorizzata l'utilizzazione dei seguenti importi:
1) per l'anno 2007:
a) 150.000.000 euro quali prime tre annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre, n. 266;
2) per l'anno 2008:
a) 50.000.000 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre, n. 266;
c) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 successivamente trasferito all'anno 2008;
3) per l'anno 2009:
a) 50.000.000 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre, n. 266;
c) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all'anno 2008.

3-quater Le somme di cui ai commi 4 e 5 riportate sono impegnabili nell'esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
149. 23.Andrea Orlando.

Al comma 3 sostituire le parole: la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione con le seguenti: alle imprese agricole della produzione, dell'utilizzo e della vendita dell'energia, ivi compresi i biocombustibili ed i biocarburanti, derivante da biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte da imprenditori agricoli anche in forma cooperativa;.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministrero dell'economia delle finanze, apporrtare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
156. 49.Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 5 dopo la parola: agroforestali aggiungere le seguenti: e zootecniche.

Al medesimo comma sostituire le parole: di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell'impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli con le seguenti: di biocombustibili, biocarburanti e materie plastiche o chimiche.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministrero dell'economia delle finanze, apporrtare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
156. 50.Delfino, Ruvolo, Lucchese Martinello, Peretti, Zinzi.

Sopprimere i commi 1 e 3.
165. 50.Napoletano, Sgobio, diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro Fernandi, soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Sopprimere il comma 1.
165. 13.Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, le parole da l'articolo 8 a in materia di sicurezza sono soppresse.
165. 27.D'Elpidio, Fabris.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, capoverso 2, le parole: ivi compresi quelli agricoli sono soppresse;
b) al comma 1, dopo il capoverso 2 aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 01, comma 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: entro il giorno stesso di instaurazione del rapporto di lavoro;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: L'INPS provvede a definire i moduli delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente comma e a trasmettere le stesse al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
c) al comma 4, al n. 6-bis, sono soppresse le seguenti parole: e l'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
172. 17.Ruvolo, Fincato, Fiano.

Dopo l'articolo 182 aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

1. Le risorse in eccedenza in dotazione al Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, confluiscono nei fondi interprofessionali per la formazione continua, costruiti ed autorizzati ai sensi del comma 1, dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
182. 05.Garavaglia.

Dopo il comma 1 aggiungere infine il seguente:
1-bis. All'articolo 66, comma 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 le parole l'entità della contribuzione fino a legge 14 novembre 1995 n. 481 sono sostituite dalle seguenti l'entità della contribuzione di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995 n. 481 a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni destinatari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciate dall'autorità o da altra amministrazione competente in base alla vigente normativa.
191. 10.Fundarò.

Dopo il comma 3, aggiungere infine, il seguente:
3-bis. I Consolati italiani sono tenuti a rilasciare ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la relativa carta di identità.
213. 1.Cassola, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 213, aggiungere il seguente:

Art. 213-bis.
(Contributo all'Istituizone della sezione italiana dell'Institut du Monde arabe).

1. Al fine di rafforzare i legami di amicizia e scambio culturale fra l'Italia e i paesi del mondo arabo e promuovere la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali, artistici e scientifici, in accordo con il governod ella Repubblica francese, con la sede centrale dell'Isrtituto e con i suoi riferimenti in Italia, lo stato contribuisce alla fondazione della sezione italiana dell'Institut du MOnde Arabe. La sezione si avvale del contributo dello Sttao di 50.000 euro per l'anno 2007, e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonchè dei contributi di istituizoni e soggetti pubblici o privati che ne condividano le finalità.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50;
2008: - 150;
2009: - 150.
213. 04.Folena.

Dopo l'articolo 213 aggiungere il seguente:

Art. 213-bis.
(Realizzazione a Firenze della sede degli Archivi Storici dell'Unione Europea).

1. Per completare gli interventi necessari al restauro ed adeguamento funzionale del complesso demaniale denominato Villa Salviati, in Firenze, destinato a sede degli Archivi Storici dell'Unione Europea, è autorizzata a favore del Ministero delle infrastrutture la spesa di 6 milioni di euro per l'esercizio 2007 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009.

Conseguentemente, nella tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 6.000.000;
2008: - 4.500.000;
2009: - 4.500.000.
213. 06.Spini.