II Commissione - Marted́ 7 novembre 2006


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ALLEGATO 1

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti in materia edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile del Ministero della giustizia, per l'anno 2006. Atto n. 30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione giustizia,
esaminata la relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2006;
assunto che il citato Fondo, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, reca uno stanziamento di 102.566.931 137.367.207 euro in termini di competenza e di 80.430.564 135.230.564 euro in termini di cassa. Nell'allegato alla legge finanziaria 2005 sono indicati gli stanziamenti e le autorizzazioni di spesa che confluiscono nel Fondo ed in particolare, è previsto uno stanziamento di 90.108.931 euro ed una autorizzazione di spesa, prevista dalla legge n. 259 del 2002, di 12.458.000 euro che costituisce parte integrante del Piano straordinario pluriennale di interventi in materia di edilizia penitenziaria di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2004;
valutata con preoccupazione la riduzione dell'entità complessiva del fondo di circa 35 milioni di euro, pari a più di un quarto del precedente ammontare;
osservato che la relazione in questione, incentrata sulla destinazione dello stanziamento disponibile ammontante a 90.108.931 euro, è ripartita tra gli interventi in materia di edilizia giudiziaria, di amministrazione penitenziaria e di edilizia su carceri minorili nelle percentuali rispettivamente del 55, del 35 e del 10;
rilevato che la quota prevista per l'edilizia giudiziaria, pari a 31.538.125,85 euro, è destinata ad interventi che si concentrano in alcune regioni, quali Lazio, Lombardia, Campania ed Emilia Romagna, ed in particolare per gli uffici giudiziari di Roma, mentre sarebbe opportuno procedere a una distribuzione omogenea delle risorse disponibili, che tenga conto delle più urgenti esigenze che si registrano su tutto il territorio nazionale;
osservato altresì che la quota prevista per l'edilizia carceraria, pari a 49.559.912,05 euro, sembra ripartirsi più equamente in relazione alle diverse aree geografiche del Paese ed orientarsi anche nella direzione della sanità penitenziaria, ma sconta più che proporzionalmente la riduzione complessiva dell'entità del Fondo;
considerato che la quota prevista per l'edilizia relativa alla giustizia minorile, pari a 9.010.893,10 euro, corrispondente al 10 per cento delle risorse disponibili, non è assolutamente adeguata rispetto alla fatiscenza di molte strutture;
valutato che gli importi destinati ad accantonamenti per interventi urgenti in tutti e tre i comparti appaiono consistenti e pari almeno ad un decimo delle quote assegnate,


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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia dato tempestivo seguito alle autorizzazioni di spesa derivanti dal Piano straordinario pluriennale per l'edilizia penitenziaria di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2004, con particolare riguardo alla realizzazione dei nuovi istituti di Varese e di Pordenone;
2) sia riequilibrato il rapporto interno alle tre diverse componenti del fondo, trasferendo una quota pari almeno al 5 per cento dall'edilizia giudiziaria a quella relativa alla giustizia minorile;
3) sia valutata l'opportunità di una ricognizione delle condizioni strutturali volta a prevenire quanto possibile gli interventi di urgenza e quindi a consentire una più compiuta programmazione delle risorse, evitando perciò di destinarne preventivamente quote rilevanti agli accantonamenti.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2006, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi. Atto n. 31.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione giustizia,
esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno 2006, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi;
considerando positivamente la conferma della scelta di destinare lo stanziamento disponibile ad un solo soggetto piuttosto che ripartirlo «a pioggia»;
esprimendo apprezzamento per l'attività del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, con particolare riguardo alla cooperazione in seno alle Nazioni Unite, ma prendendo atto che altre iniziative si svolgono invece soltanto nell'ottica regionale in relazione alla committenza;
manifestando interesse per la ricerca in corso da parte dello stesso Centro sull'amministrazione della giustizia nella società italiana nel Duemila, i cui risultati si auspica possano essere valorizzati anche in ambito politico e legislativo, anche in relazione agli effetti dei provvedimenti emanati, quale ad esempio da ultimo la concessione dell'indulto;
rilevando che il contributo ministeriale incide per circa un decimo del bilancio annuale del Centro, su cui peraltro i costi per il personale gravano per oltre un terzo;
auspicando che il Centro valuti l'opportunità di:
a) promuovere una ricerca sull'applicazione dell'indulto appena concesso;
b) non limitare alla regione ove il Centro stesso ha sede l'ottica delle ricerche su scala locale, al fine di procedere ad una comparazione su più vasta scala;
c) ridimensionare l'incidenza percentuale dei costi del personale sul bilancio annuale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 528 Buemi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1. Cirielli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Al quarto comma dell'articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti: «Salvo per l'ipotesi prevista dal primo comma, numero 3,».
1. 2. Il relatore.

ART.2.

Sopprimerlo.
2. 7. Cirielli.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: tuttavia alle parole: settanta anni.
2. 6. Suppa.

Al comma 1, capoverso, sostituire, ovunque ricorrano le parole: esigenze cautelari di eccezionale rilevanza con le seguenti: esigenze cautelari di particolare rilevanza.
2. 5. Suppa.

Sopprimere il comma 2.
2. 20. Il relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: ad anni dieci con le seguenti: ad anni tre.
2. 1. Lussana.

Al comma 2, sostituire, le parole: anni dieci con le seguenti: anni sei.
2. 3. Suppa.

Al comma 3, capoverso Art. 285-bis, sostituire le parole: ad anni dieci con le seguenti: ad anni tre.
2. 2. Lussana.

Al comma 3, capoverso Art. 285-bis, sostituire le parole: anni dieci con le seguenti: anni sei.
2. 4. Suppa.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 4. Cirielli.

Al comma 1, capoverso Art. 30-quinquies, comma 1, sostituire le parole: invio al pronto soccorso o.
3. 1. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 30-quinquies, comma 1, dopo le parole: pronto soccorso aggiungere le seguenti: qualora le


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condizioni di salute siano qualificate come gravi.
3. 3. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 30-quinquies, comma 1, sopprimere le parole: ad accompagnare il figlio nonché.
3. 2. Lussana.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 3. Cirielli.

Sopprimere il comma 2.
4. 1. Lussana.

Al comma 2, sopprimere le parole: e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.
4. 2. Suppa.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 4. Cirielli.

Al comma 1, capoverso Art. 47-septies, sostituire le parole: anni dieci con le seguenti: anni sei.
5. 1. Suppa.

Al comma 1, capoverso Art. 47-septies, dopo le parole: anni dieci aggiungere le seguenti: e con la stessa convivente.
5. 2. Suppa.

Al comma 1, capoverso Art. 47-septies, sostituire le parole: devono espiare la propria pena con le seguenti: espiano la pena.
5. 20. Il relatore.

Al comma 2, capoverso Art. 67-bis, sostituire le parole: dotazione delle misure di sicurezza con le seguenti: previsione di strumenti di controllo.
5. 21. Il relatore.

Al comma 2, capoverso Art. 67-bis, sostituire la parola: principalmente con la seguente: anche.
5. 3. Suppa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Ministro della solidarietà sociale, della sanità e delle politiche per la famiglia, viene definito il regime di funzionamento delle case-famiglia protette che deve ispirarsi ai seguenti criteri: presenza di personale specializzato in materia di infanzia; prevalenza dell'aspetto trattamentale e di salute; formazione specialistica degli operatori penitenziari che lavorano in tali strutture; previsione di un ambiente interno che tenga conto esclusivamente dell'interesse del rapporto genitore-figlio; previsione di misure di sicurezza compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.
5. 5. Forgione, Farina.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. Al fine dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 5, il Ministro della giustizia, di concerto con gli enti locali interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua le strutture idonee ad ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.
5. 01. Farina, Forgione.


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ART. 6.

Sopprimerlo.
* 6. 1. Lussana.

Sopprimerlo.
* 6. 4. Cirielli.

Sopprimerlo.
* 6. 3. Bongiorno.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o una misura alternativa, per potere garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa».
6. 2. Lussana.

ART. 7.

Sopprimerlo.
* 7. 4. Lussana.

Sopprimerlo.
* 7. 2. Cirielli.

Al comma 1, dopo la parola: figli aggiungere la seguente: minori.
7. 1. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: unità familiare aggiungere le seguenti: e in assenza di parenti entro il terzo grado.
7. 3. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: unità familiare aggiungere le seguenti: e in assenza di parenti entro il secondo grado.
7. 5. Lussana.