I Commissione - Mercoledì 8 novembre 2006


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ALLEGATO

Difensore civico delle persone private della libertà personale (C. 626 Mazzoni, C. 1090 Mascia e C. Boato).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
«1. I componenti del Garante dei diritti sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:».
2. 10.Il Relatore.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rapporti con i difensori civici e i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale istituiti in ambito regionale o locale).

1. Il Garante dei diritti coopera con i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti in ambito regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato.
In nessun caso il Garante dei diritti può delegare l'esercizio delle sue funzioni.
6. 01.(Nuova formulazione)Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 10, sostituire le parole: al magistrato territorialmente competente con le seguenti: all'autorità giudiziaria competente.
9. 20.Il relatore.

ART. 12.

Al comma 4, sostituire le parole: deve essere previsto un insegnamento sul con le seguenti: deve essere oggetto di insegnamento il conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: sulla figura, con le seguenti: la figura.
12. 20.Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Garante dei diritti promuove la pubblicazione di un Bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il Bollettino può essere edito anche attraverso strumenti telematici.
12. 8.(Nuova formulazione) Boato.

TITOLO.

Sostituirlo con il seguente: Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Tit. 1.Il Relatore.