I Commissione - Resoconto di mercoledì 8 novembre 2006


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Luigi Manconi e all'interno Marcella Lucidi.

La seduta comincia alle 9.35.

Difensore civico delle persone private della libertà personale.
C. 626 Mazzoni, C. 1090 Mascia e C. 1441 Boato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 25 ottobre 2006.

Jole SANTELLI (FI) ritira il proprio emendamento 1.14.

Gabriele BOSCETTO (FI) sottoscrive l'emendamento 2.5 Benedetti Valentini, in precedenza accantonato.

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.5 Benedetti Valentini e 2.3 Boscetto, preferendo l'opzione contenuta nel testo unificato, che non contrasta con normative analoghe relative ad altre autorità indipendenti. In questo modo, evitando di prevedere troppo rigorose ipotesi di preclusione, la valutazione viene rimessa al prudente apprezzamento dei soggetti titolari del potere di nomina o di elezione.


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Il sottosegretario Luigi MANCONI esprime parere conforme a quello del relatore.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) osserva che, essendo il Garante dei diritti volto a ricoprire un ufficio di garanzia, risulta necessario assicurare l'assoluta credibilità dei suoi componenti. Ritiene pertanto che anche la sola sottoposizione a procedimenti penali non assicuri la necessaria garanzia richiesta ai componenti, essendo ad essi attribuite delicate funzioni e che pertanto il testo debba espressamente prevedere tale preclusione, contenuta nel proprio emendamento 2.5.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) rileva che le previsioni di cui agli emendamenti 2.5 e 2.3 non trovano analogie con le discipline relative ad altri organismi di garanzia. Dichiara di condividere l'opinione espressa dal relatore secondo cui il filtro di garanzia nella scelta dei soggetti componenti il Garante deve essere rimesso agli organismi titolari del potere di nomina e di elezione, ritenendo eventualmente opportuno anche eliminare il riferimento alla condanna penale definitiva quale motivo ostativo alla scelta dei componenti.

Gabriele BOSCETTO (FI), intervenendo sul proprio emendamento 2.3, fa presente che esso è volto ad evitare ipotesi di preclusione in caso di delitti che spesso non assumono particolare rilievo ai fini della individuazione dei componenti del Garante, come ad esempio può verificarsi nei casi di condanne a seguito di incidenti stradali. Propone pertanto di riformulare il proprio emendamento prevedendo che la preclusione non operi nel caso di delitti non colposi oppure espungendo dal testo ogni riferimento alle condanne riportate.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ritiene necessario mantenere nel testo precisi requisiti per la selezione dei componenti del Garante.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.5 Benedetti Valentini e 2.3 Santelli.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 2.10 (vedi allegato), volto a sostituire l'alinea del comma 1 dell'articolo 2, prevedendo che i componenti del Garante siano scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e che posseggano, anche disgiuntamente, i requisiti indicati dalle successive lettere a) e b).

La Commissione approva l'emendamento del relatore 2.10.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il relatore ha presentato una riformulazione dell'articolo aggiuntivo 6.01 (vedi allegato).

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, illustra il proprio articolo aggiuntivo 6.01, sottolineando che esso tiene conto delle varie osservazioni formulate nel corso delle sedute precedenti.

Jole SANTELLI (FI) ritiene che tale articolo aggiuntivo non supera l'obiezione mossa dal proprio gruppo sulla natura nazionale che deve avere il Garante dei diritti. Anche se la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo esclude ogni ipotesi di delega di funzioni ad analoghi organismi istituiti in sedi locali, ritiene che comunque la previsione di una collaborazione con tali strutture, che coinvolga anche l'attività del relativo personale, rischia non solo di sminuire le funzioni del Garante nazionale, ma anche di pregiudicare le esigenze di riservatezza di talune informazioni che non dovrebbero in alcun modo essere disponibili dalle strutture locali.

Il sottosegretario Luigi MANCONI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore, come riformulato. In proposito ritiene che, essendo stata espressamente esclusa ogni possibilità di delega delle funzioni del Garante nazionale, la collaborazione con organismi locali può attenere solo a profili funzionali, non incidendo in alcun modo


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sui profili sostanziali delle attività del Garante stesso.

Gabriele BOSCETTO (FI) esprime una posizione di contrarietà all'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore, ritenendo che esso contrasti con l'impostazione di fondo della proposta in esame che attribuisce rilievo nazionale al Garante dei diritti. Osserva inoltre che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.01, ogni ente territoriale sarà stimolato a costituire analoghi organismi garanti a livello territoriale, rischiando di pregiudicare l'efficienza delle iniziative del Garante nazionale. Preannuncia pertanto il voto contrario da parte del proprio gruppo.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) dichiara di comprendere la ragione politica di tenere presente l'esistenza di Garanti istituiti a livello locale, che però, con la loro azione, rischiano di pregiudicare l'efficienza dell'azione del Garante nazionale. Afferma che avere escluso espressamente la possibilità di delega delle funzioni del garante nazionale rappresenta un miglioramento del testo, ma avere lasciata impregiudicata l'ipotesi di cooperazione tra il Garante nazionale ed i Garanti locali non definisce con chiarezza i confini della interazione tra tali strutture, lasciando aperti pericolosi spazi di indeterminatezza. Al riguardo dichiara di non condividere la possibilità per il Garante nazionale di avvalersi del personale e degli uffici delle figure garanti locali, che costituisce una sorta di delega simulata.

Jole SANTELLI (FI), dopo avere dichiarato di comprendere la necessità di tenere presente l'esistenza dei Garanti istituiti a livello locale, fa presente l'opportunità di tipizzare le ipotesi di collaborazione tra il Garante nazionale e quelli locali.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) dichiara di condividere l'impostazione del relatore, osservando tuttavia che è comunque il Garante nazionale a stabilire le ipotesi e le modalità di collaborazione con altri organismi a livello locale, evitando inutili duplicazioni di funzioni.

Jole SANTELLI (FI) ribadisce la necessità di tutelare comunque l'efficiente funzionamento delle carceri e di impedire la diffusione di informazioni riservate all'interno delle strutture dei Garanti locali, chiamati a cooperare con il Garante nazionale.

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, fa presente che i Garanti locali svolgono per lo più funzioni riconducibili a materie, come quella sanitaria, di competenza regionale, che non ricadono all'interno della competenza legislativa statale. Proprio per queste ragioni il provvedimento in esame prevede la possibilità per il Garante nazionale di esaminare le segnalazioni provenienti dai Garanti regionali o locali.

Jole SANTELLI (FI) ribadisce che prevedere la collaborazione del Garante nazionale con le strutture locali potrebbe pregiudicare l'esigenza di riservatezza delle notizie relative alle persone detenute.

Luciano VIOLANTE, presidente, dichiara di comprendere la preoccupazione espressa dal deputato Santelli. In proposito ritiene che si potrebbe espressamente prevedere che le convenzioni tra il Garante nazionale ed i garanti locali non debbano avere ad oggetto questioni attinenti alla sfera riservata dei detenuti.

Felice BELISARIO (IdV) osserva che, qualora il provvedimento in esame dovesse essere approvato, sulla materia in esame opereranno, oltre alla magistratura di sorveglianza, il Garante nazionale, oltre a tutti quelli istituiti a livello locale. Qualora non si dovesse dare luogo ad una organizzazione sistematica della disciplina, si rischierebbero sovrapposizioni di attribuzioni e funzioni, oltre che un aggravio di costi.

Il sottosegretario Luigi MANCONI fa presente che ad essere in discussione è la normativa sul Garante nazionale e che,


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quando si verificano ipotesi di convergenza con l'attività di altri soggetti, non è opportuno disciplinarne le relative funzioni. Ribadisce quindi che l'articolo aggiuntivo 6.01 è tutto incentrato sull'attività del Garante nazionale, senza avere la pretesa di regolare le funzioni ed i compiti dei Garanti regionali o locali. Il Garante nazionale inoltre dispone di funzioni diverse, e significativamente superiori, rispetto a quelle che possono essere attribuite ad altri organi analoghi a livello regionale o locale, rispetto alle quali non è pertanto immaginabile che si verifichino sovrapposizioni. Ritiene pertanto che l'eventuale avvalimento di funzioni avrebbe mero carattere strumentale che impedisce in nuce ogni ipotesi di sovrapposizione.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che il principale nodo problematico è costituito dalla necessità di evitare che i Garanti regionali o locali possano disporre delle informazioni relative alla sfera riservata dei detenuti. Ritiene tuttavia necessario prevedere forme di cooperazione tra Garante nazionale e Garanti locali alla luce del fatto che in Italia sono attive duecentosette strutture carcerarie, sulle quali difficilmente il solo Garante nazionale può svolgere le funzioni attribuitegli.

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, pur comprendendo il rilievo del presidente Violante, ritiene che una rigorosa disciplina delle ipotesi di cooperazione rischierebbe di compromettere la funzionalità dell'azione del Garante nazionale.

Luciano VIOLANTE, presidente, ribadisce la necessità di evitare che i Garanti istituiti a livello locale, soprattutto nei piccoli centri, possano disporre delle informazioni relative alla sfera riservata dei detenuti.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) dichiara di non condividere l'osservazione del rappresentante del Governo secondo cui l'eventuale avvalimento di funzioni avrebbe mero carattere strumentale, ritenendo invece che essa è destinato a produrre inevitabilmente una commistione tra i compiti del Garante nazionale e quelli locali.

Felice BELISARIO (IdV) dichiara il proprio voto di astensione sull'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore (nuova formulazione).

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore, si intendono assorbiti gli articoli aggiuntivi 2.01 Incostante e 2.02 Zeller.

Jole SANTELLI (FI) ritira il proprio emendamento 4.7.

Gabriele BOSCETTO (FI) dichiara di non condividere l'impostazione generale dell'articolo 9, che disciplina il procedimento. In particolare si dichiara contrario sulla possibilità, prevista dal comma 5, che il magistrato di sorveglianza annulli l'atto amministrativo illegittimo, esprimendo ulteriori perplessità sul comma 10, che attribuisce analoga competenza al magistrato territorialmente competente, senza precisare se tale locuzione vada inteso riferita, come pure ritiene, al tribunale amministrativo regionale.

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, ricorda che lo scopo del provvedimento in esame è quello di sostituire il Garante al magistrato di sorveglianza all'interno della procedura di esame dei reclami prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Con riferimento alla diversa ipotesi di cui al comma 10, fa presente che il magistrato ivi previsto non è quello di sorveglianza, ma quello di volta in volta competente.

Gabriele BOSCETTO (FI) ritiene necessario chiarire espressamente la competenza a giudicare gli atti amministrativi previsti al comma 10 che, se viene interpretato


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in collegamento al precedente comma 9, rischia di lasciare le procedure previste ai commi 7 ed 8 prive di sbocco giurisdizionale.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che i commi 7 ed 8 sono riferiti a procedure collegate alla permanenza presso le camere di sicurezza.

Felice BELISARIO (IdV) ritiene improprio, all'interno del provvedimento in esame, estendere la competenza del Garante ai centri di permanenza temporanea, che andrebbero invece disciplinati compiutamente mediante un apposito provvedimento.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che le garanzie stabilite dal provvedimento in esame debbono essere assicurate indistintamente a tutti i soggetti privati della libertà personale.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.19 del deputato Boscetto che, proponendo la soppressione dei commi 5, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 9, potrebbe rendere meno gravi le interferenze con le funzioni svolte dalla magistratura di sorveglianza. Dichiara inoltre di condividere l'osservazione svolta dal deputato Belisario circa l'improprietà di equiparare i centri di permanenza temporanea a luoghi di detenzione ai fini del provvedimento in esame.

Franco RUSSO (RC-SE) non condivide l'osservazione del deputato Benedetti Valentini, che ritiene infondata con particolare riferimento al comma 10, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia. Suggerisce eventualmente di sostituire il riferimento ivi previsto al «magistrato territorialmente competente» prevedendo cioè che il Garante dei diritti può richiedere «all'autorità giudiziaria competente» di annullare l'atto che reputa illegittimo. Ritiene inoltre che la compresenza di funzioni tra diverse autorità nell'ambito dello stesso procedimento, come previsto all'articolo 9, sia connaturale al sistema generale. In conclusione ritiene quindi condivisibile l'articolo 9 del testo unificato.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) rileva che i centri di permanenza temporanea, a differenza dei centri di accoglienza, sono luoghi di privazione della libertà personale e pertanto è giustificabile il ruolo in esso svolto dal Garante nazionale.

Luciano VIOLANTE, presidente, sottolinea le difficoltà che incontra il legislatore nel disciplinare compiutamente le nuove fattispecie che emergono di volta in volta dalla realtà sociale. In tale contesto, i centri di permanenza temporanea rappresentano una fattispecie relativamente nuova, istituita a fronte dei consistenti flussi migratori verificatasi negli ultimi anni. Tali centri rappresentano pertanto una novità all'interno degli ordinamenti giuridici europei, dei quali solo recentemente si sta definendo la relativa disciplina. Con riferimento al comma 10 dell'articolo 9 del provvedimento in esame, ritiene opportuno fare riferimento all'autorità giurisdizionale competente.

Jole SANTELLI (FI) osserva preliminarmente che l'articolo 9 è il più complesso del provvedimento in esame, alla luce delle intersecazioni tra le competenze del Garante con quelle che sono attribuite ad altri soggetti. Rileva che il testo unificato condiziona comunque l'attività del Garante alla decisione giurisdizionale ove questo non riesca a risolvere le controversie autonomamente. Ritiene invece che tale figura dovrebbe comunque poter assumere proprie determinazioni immediatamente efficaci nei confronti delle amministrazioni di riferimento al fine di dare maggiore concretezza alla sua azione. Condivide infine la preoccupazione espressa dal deputato Belisario sulla inopportunità di estendere le competenze del Garante dei diritti ai centri di permanenza temporanea, per i quali dovrebbe predisporsi una apposita disciplina.

Gianpiero D'ALIA (UDC) dichiara di condividere la previsione per cui al Garante


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è attribuita la competenza a visitare i centri di permanenza temporanea, ritenendo necessario tutelare i diritti di tutti i soggetti privati della libertà personale. Esprime quindi le proprie perplessità sulla mancanza di una verifica preventiva in ordine alla compatibilità effettiva delle funzioni attribuite al Garante nazionale con quelle che sono attribuite ad altri soggetti che operano nella stessa materia.

Il sottosegretario Luigi MANCONI, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni dei deputati Santelli e D'Alia, fa presente che le funzioni assegnate al Garante dei diritti sono tipiche delle figure di garanzia, con compiti di mediazione preventiva. Dichiara inoltre di condividere la proposta del presidente Violante di sostituire, al comma 10, il riferimento al «magistrato territorialmente competente» con quello alla «autorità giurisdizionale competente». Osserva che nei centri di permanenza temporanea si trovano persone ivi trattenute contro la propria volontà, pertanto private della loro libertà personale.

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, dichiara di condividere la proposta del presidente Violante di prevedere, al comma 10 dell'articolo 9 del provvedimento in esame, il riferimento all'autorità giurisdizionale competente.

Gabriele BOSCETTO (FI), rivolto al rappresentante del Governo, fa presente che i centri di permanenza temporanea non sono equiparabili alle strutture carcerarie, non rinvenendosi forme di privazione della libertà personale, ma solo una limitazione della stessa, ritenendo pertanto inopportuno estendere a tali luoghi la competenza del Garante dei diritti.

Jole SANTELLI (FI) ricorda che la posizione del proprio gruppo è favorevole all'istituzione della figura del Garante dei diritti a livello nazionale, dotata di propri poteri che gli consentano una efficace azione a garanzia dei diritti dei detenuti, evitando così che essa assuma i caratteri di un mediatore culturale privo di poteri decisionali, su cui si accentrano le doglianze provenienti da tutte le carceri d'Italia.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che l'attribuzione di poteri decisori in capo ad autorità indipendenti è generalmente prevista nei casi in cui queste siano state preposte alla regolazione di settori economici. Nel caso in esame la funzione del Garante è essenzialmente quella di tutelare i diritti riconosciuti alle persone private della libertà personale. Avverte quindi che il relatore ha presentato l'emendamento 9.20 (vedi allegato), volto a sostituire al comma 9 dell'articolo 10, le parole: «al magistrato territorialmente competente» con le parole: «all'autorità giudiziaria competente».

Gabriele BOSCETTO (FI) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dal deputato Cota.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 9.20 del relatore, respinge l'emendamento 9.19 Santelli, gli identici emendamenti 9.6 Cota e 9.14 Santelli, gli emendamenti 9.7 e 9.8 del deputato Cota, gli identici emendamenti 9.9 Cota e 9.15 Santelli, 9.10 Cota e 9.16 Santelli, 9.11 Cota e 9.17 Santelli, nonché 9.12 Cota e 9.18 Santelli. Respinge inoltre l'emendamento 9.13 Cota, gli identici emendamenti 10.1 Cota e 10.13 Boscetto, gli emendamenti 10.2 e 10.3 del deputato Cota, 10.14 e 10.15 del deputato Santelli, nonché gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 11.1, 12.1, 12.2 e 12.3 del deputato Cota. Approva l'emendamento 12.15 del relatore. Respinge gli emendamenti 12.11, 12.9 e 12.10 del deputato Santelli, gli emendamenti 12.4, 12.5 e 12.6 del deputato Cota, nonché gli identici emendamenti 12.13 Santelli e 12.7 Cota.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), intervenendo sull'emendamento 12.12 Santelli, si dichiara perplesso sull'uso del termine «insegnamento» riferito


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ad un ambito della portata della tutela dei diritti umani, che sembrerebbe far pensare alla istituzione di una specifica cattedra.

Felice BELISARIO (IdV) osserva che tale insegnamento andrebbe impartito nelle scuole delle forze di polizia, che sono i garanti principali dei diritti umani.

Luciano VIOLANTE, presidente,avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 12.20 (vedi allegato) volto a sostituire, al comma 4 dell'articolo 12, le parole: «deve essere previsto un insegnamento sul» con le parole: «deve essere oggetto di insegnamento il», nonché a sostituire, al medesimo comma, le parole: «sulla figura» con le parole: «la figura».

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 12.20 e respinge l'emendamento 12.12 Santelli.

Marco BOATO (Verdi) riformula il proprio emendamento 12.8 (vedi allegato) espungendo il comma 4-ter e prevedendo che il comma residuo sia aggiunto dopo il comma 3 dell'articolo 12.

La Commissione approva l'emendamento 12.8 Boato (nuova formulazione), e, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8 del deputato Cota.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento Tit. 1 (vedi allegato) volto a sostituire il titolo del testo unificato con il seguente: «Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

La Commissione approva l'emendamento Tit. 1 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi.
C. 36 Boato e C. 134 Spini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 7 novembre 2006.

Franco RUSSO (RC-SE) ricorda che già nel corso dell'esame del testo costituzionale all'interno dell'Assemblea costituente si era svolto un ampio e articolato dibattito in materia di libertà religiosa, sviluppatosi anche successivamente. Questo tema deve oggi confrontarsi con elementi di novità intervenuti nella società civile, al cui interno sono presenti nuove e numerose componenti religiose, in particolare quella musulmana. Ritiene che sia necessario pertanto passare da un regime di tolleranza ad un generale regime di libertà religiosa non solo mediante l'attuazione l'articolo 8 della Costituzione, ma anche garantendo l'esercizio di altri fondamentali diritti costituzionali, come illustrato dal relatore Zaccaria. A nome del proprio gruppo dichiara di condividere le proposte di legge in oggetto, volte a favorire l'espressione di tutti i sentimenti religiosi. In proposito osserva che la chiesa cattolica ha sempre affermato che la libertà religiosa non può essere confinata ad una dimensione privata, ma investe diversi aspetti del vivere sociale. Dichiara pertanto di condividere la previsione per cui si consente alle confessioni religiose la possibilità di raggiungere le intese con lo Stato italiano anche a prescindere dalla presenza del requisito della personalità giuridica. Si sofferma quindi sulla sentenza 203/1989 della Corte costituzionale, che afferma il principio supremo della laicità dello Stato, al quale ritiene che il testo potrebbe fare espresso riferimento, in modo da garantire la neutralità dello


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Stato di fronte alle diverse confessioni religiose, affidando contestualmente al singolo individuo l'eventuale opzione sulla scelta religiosa. In questo modo si colmerebbe il vulnus presente nella Carta costituzionale, sbilanciata in favore delle confessioni concordatarie. Osserva che il punto più complesso dell'intero tema della libertà religiosa è quello di armonizzare i diritti della collettività con quelli delle persone singole, specialmente per quelle culture che fanno della religione un elemento di identità nazionale e che per questo porta a comprimere gli spazi di libertà individuale, che rischiano di essere sacrificati a vantaggio delle ragioni collettive. Per queste ragioni ritiene che il provvedimento in esame dovrebbe prevedere espressamente il diritto della libertà individuale di professare la religione prescelta o anche di non professarne alcuna. Si sofferma infine sul riferimento, contenuto nei provvedimenti in titolo, alla libertà religiosa quale diritto pubblico soggettivo, che ritiene obsoleto e risalente ad una concezione che indicava la concessione di tali diritti da parte dello Stato. La libertà religiosa è invece un diritto soggettivo, che può essere esercitato anche collettivamente. Conclude ribadendo l'orientamento favorevole del proprio gruppo sulle proposte in esame, ritenendo che l'approvazione di esse costituirebbe una conquista di civiltà.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, dichiara di condividere l'osservazione del deputato Russo in ordine all'improprio riferimento alla libertà religiosa nella categoria dei diritti pubblici soggettivi. Ritiene inoltre che il riferimento al principio della laicità dello Stato consentirebbe di equiparare la rilevanza delle diverse confessioni religiose, a prescindere dalla sussistenza del requisito della personalità giuridica. Osserva infine come il provvedimento in esame si presenti collegato orizzontalmente con quello sulla cittadinanza.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica alla legge sulla cittadinanza.
C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 7 novembre 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente, invita il relatore ad illustrare il contenuto delle proposte di legge abbinate, nel corso della seduta di ieri, martedì 6 novembre 2006, a quelle già all'esame della Commissione.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, si sofferma inizialmente sulle proposte di legge n. 1653 Santelli ed altri, n. 1727 Adenti e altri, e n. 1839 D'Alia, che intervengono sulla medesima materia di quelle oggetto dei progetti di legge già all'esame della Commissione. In particolare rileva che la proposta di legge n. 1653 prevede l'attribuzione della cittadinanza italiana allo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzione sino al compimento della maggiore età e che abbia adempiuto all'obbligo scolastico presso scuole riconosciute dallo Stato italiano. La proposta prevede inoltre criteri più restrittivi rispetto alla normativa vigente per l'acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino italiano. Quanto alla concessione della cittadinanza allo straniero legalmente residente, la proposta mantiene il requisito della residenza legale per almeno dieci anni, previsto dalla normativa vigente e subordina il riconoscimento alla sussistenza di determinati requisiti quali la buona conoscenza della lingua, della storia della Costituzione italiana, la rinuncia alla precedente cittadinanza e la frequentazione di un corso di formazione e di educazione civica. La proposta n. 1727 attribuisce la cittadinanza a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitore


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straniero residente in Italia da almeno 5 anni al momento della nascita del figlio ovvero a chi nasce in Italia da genitore straniero legalmente residente nato in Italia. La proposta attribuisce altresì il diritto di cittadinanza al minore figlio di stranieri residente in Italia da almeno 5 anni che abbia frequentato un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o abbia svolto per almeno un anno regolare attività lavorativa. Il provvedimento reca poi una modifica in senso restrittivo della disciplina vigente in materia di acquisto di cittadinanza per matrimonio. Quanto alla concessione della cittadinanza allo straniero residente in Italia la proposta richiede il requisito della residenza legale per almeno 7 anni riducibili a 5 anni in caso di superamento di uno specifico corso di integrazione. In tutte le ipotesi descritte l'attribuzione della cittadinanza è subordinata anche al possesso del requisito reddituale non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti in lungo periodo. La proposta di legge n. 1839 prevede l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età nonché, del minore figlio di stranieri residente in Italia che fornisca la prova della frequenza di un ciclo scolastico obbligatorio, unitamente alla conoscenza adeguata della lingua e della cultura italiana. La proposta prevede inoltre la concessione della cittadinanza allo straniero che risiede almeno da 7 anni nel territorio della Repubblica previa verifica della sua reale integrazione linguistica, culturale e sociale. Si prevede quindi una modifica, in senso restrittivo della normativa in materia di acquisto della cittadinanza per matrimonio e, in ogni caso, il divieto di doppia cittadinanza. Tale divieto non si applica ai figli di padre o madre cittadini o alle persone di lingua italiana figli discendenti di soggetti che siano stati cittadini italiani. Passando ad illustrare le proposte di legge nn. 908, 909, 1297, 1693, 1821 e 1836, presentate da deputati eletti nella circoscrizione estero, fa presente che esse sono volte, per un verso, ad eliminare un'anacronistica disparità di trattamento ancora presente nell'ordinamento italiano nei confronti di quelle donne che emigrate all'estero nel secolo scorso sono state private della cittadinanza e del diritto di trasmetterla ai propri figli per effetto della legge n. 555 del 1912. La disposizione recata da questa legge è stata infatti dichiarata illegittima della Corte costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983; tuttavia tale sentenza ha comportato il riconoscimento della trasmissione della cittadinanza italiana ai figli per via materna solamente a partire dall'entrata in vigore della Costituzione, lasciando inalterate le situazioni verficatesi tra l'entrata in vigore della legge del 1912 e il 1o gennaio del 1948. In secondo luogo le proposte di legge in esame sono finalizzate a consentire il riacquisto della cittadinanza da parte dei cittadini italiani emigrati all'estero che l'abbiano perduta a seguito dell'acquisto della cittadinanza del nuovo stato di residenza che non abbiano potuto usufruire della riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza prevista dalla legge n. 91 del 1992. Fa presente in proposito che dopo la scadenza del suddetto termine molti stati hanno introdotto il diritto alla doppia cittadinanza cosicché diversi connazionali che non avevano potuto chiedere, sulla base della legge del 1992, il riacquisto della cittadinanza italiana per non perdere quella del paese di residenza, potrebbero oggi riacquistare tale cittadinanza a seguito di una riapertura del termine.
Tenuto conto della complessità delle questioni da esaminare e della ampiezza del quadro delle ipotesi normativa prospettate dalle proposte di legge all'esame della Commissione, si dichiara disponibile ad elaborare un testo unificato.

Luciano VIOLANTE, presidente, al fine di organizzare il prosieguo dei lavori della Commissione sulle proposte di legge in titolo, ritiene opportuno prevedere lo svolgimento di interventi da parte dei rappresentanti di ciascun gruppo prima di dare mandato al relatore di elaborare una proposta


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di testo unificato in relazione alla quale potrebbe essere svolta l'attività conoscitiva.

Gianpiero D'ALIA (UDC), dopo aver ringraziato il relatore per l'ampia ed esauriente relazione svolta, osserva che il Governo ha posto una questione giusta in modo sbagliato, non ritenendo che il riconoscimento della cittadinanza debba costituire uno strumento per l'integrazione quanto piuttosto il punto finale del complessivo percorso di integrazione. Si sofferma sul recente parere espresso da questa Commissione sullo schema di decreto legislativo in materia di soggiornanti di lungo periodo, osservando come il permesso di soggiorno di lungo periodo conferisce per un protratto periodo di tempo ai soggetti interessati tutti i diritti riconosciuti ai cittadini, tranne quelli politici. In proposito ritiene che sia contraddittorio, rispetto alla disciplina europea, prevedere per l'acquisto della cittadinanza i medesimi requisiti stabiliti per l'acquisto dello status di soggiornante di lungo periodo.
Ricorda che la disciplina approvata nel 1992 modificò il requisito costituito dal periodo minimo di permanenza in Italia elevandolo da cinque a dieci anni, alla luce dell'intensificarsi del fenomeno migratorio, mentre fu contestualmente agevolato l'acquisto della cittadinanza per matrimonio, cosa che produsse la conseguenza di numerosi matrimoni «di comodo», finalizzati al solo conseguimento della cittadinanza, ritenendo pertanto che, per questi motivi, la disciplina in vigore debba essere modificata. Fa quindi presente che la proposta di legge da lui presentata prevede di portare a sette anni il periodo minimo di permanenza sul territorio nazionale al fine di poter chiedere la cittadinanza italiana, unitamente alla presenza di altri requisiti essenzialmente volti a verificare l'effettiva integrazione del soggetto nella comunità nazionale. Si tratta in particolare della mancanza di condanne a carico della persona, nonché della presenza di un reddito minimo e della frequenza di un corso annuale volto ad attestare la conoscenza della lingua e, soprattutto, dell'ordinamento giuridico italiano, requisito quest'ultimo significativo alla luce delle diversità esistenti con molti ordinamenti giuridici dei paesi di provenienza degli immigrati. Con riferimento alla concessione della cittadinanza per gli immigrati minori di età, ritiene necessario garantire uguali diritti a costoro, a prescindere dalla nascita sul territorio italiano. La proposta di legge da lui presentata prevede che lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età può richiedere il riconoscimento della cittadinanza condizionatamente alla frequenza di un ciclo scolastico obbligatorio ed alla conoscenza adeguata della lingua e della cultura italiane. Ritiene inoltre che il requisito della frequenza scolastica obbligatoria possa rappresentare uno stimolo ai genitori immigrati per consentire ai propri figli di frequentare le scuole italiane, aspetto questo che può costituire un effettivo elemento di integrazione.
Fa quindi presente l'opportunità che il Governo presenti alla Commissione i dati relativi ai soggetti beneficiari dei provvedimenti che concernono il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali emigrati e residenti all'estero ed ai loro discendenti, al fine di poter individuare una efficace soluzione a tale problema.
Conclude evidenziando i principi di fondo della sua posizione sulla materia in esame, rappresentati dal divieto della doppia cittadinanza nonché dell'obbligo di richiesta espressa della cittadinanza da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI fa presente l'opportunità che i deputati che intervengono a nome del proprio gruppo evidenzino le principali questioni problematiche al fine di consentire al Governo di replicare compiutamente.

Gabriele BOSCETTO (FI), dopo aver dichiarato che la posizione del proprio gruppo si rispecchia all'interno della proposta di legge C. 1653 del deputato Santelli, si dichiara perplesso sulla possibilità per il relatore di sintetizzare le diverse


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posizioni politiche all'interno di un testo unificato.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, ritiene che il problema principale non sia rappresentato dalla definizione del requisito del periodo minimo di soggiorno all'interno dello Stato per il riconoscimento della cittadinanza, ma dalla individuazione dei punti di possibile convergenza al di là delle posizioni di fondo che inevitabilmente distinguono i diversi schieramenti politici.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
C. 1667 Brugger.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 7 novembre 2006.

Marco BOATO (Verdi), relatore, ricorda che nella seduta di ieri si era riservato di verificare la possibilità di sopprimere la disposizione della legge n. 157 del 1999 che prevede per le liste che partecipano alla competizione elettorale e che intendano beneficiare del rimborso statale l'obbligo di formulare, a pena di decadenza, la richiesta di rimborso entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste elettorali. In sostituzione di tale meccanismo era stata prospettata l'ipotesi di prevedere un meccanismo di corresponsione automatica del rimborso, in presenza dei requisiti previsti. In proposito fa presente che la disposizione in esame era stata introdotta al fine di garantire, sin dallo svolgimento della campagna elettorale, una informazione trasparente in ordine alle liste che intendono far ricorso ai contributi pubblici. Da un punto di vista tecnico, inoltre, la procedura di presentazione anticipata della domanda di rimborso consente di evitare contestazioni sulla titolarità del diritto ad ottenere i rimborsi, nonché contenziosi successivi nel caso di scissione di partiti o movimenti politici in possesso dei requisiti per ottenere i rimborsi stessi. Alla luce di tali considerazioni ritiene pertanto opportuno mantenere inalterata la disciplina generale vigente ed approvare la proposta di legge in titolo senza modificazioni, prevedendo una mera deroga espressa ai termini ivi previsti con riferimento alle elezioni del 2006.

Gabriele BOSCETTO (FI), dopo aver preso atto delle precisazioni svolte dal relatore, osserva che si potrebbe comunque prevedere di abolire il termine decadenziale per la presentazione delle domande di rimborso, come segnalato dal deputato Belisario nel corso della seduta di ieri, nonché di stabilire l'obbligo per il Presidente della Camera di segnalare la scadenza del termine di presentazione delle domande stesse. Ritiene comunque necessario che l'esame della proposta in oggetto sia posposto a quello sulla manovra di bilancio per evitare di condizionare l'atteggiamento di gruppi parlamentari interessati dal provvedimento. Dichiara infine che la posizione del proprio gruppo sulla proposta di legge in oggetto sarà definita in base all'andamento del relativo esame.

Marco BOATO (Verdi), relatore, osserva che le preoccupazioni espresse dal deputato Boscetto circa il possibile condizionamento che la maggioranza vorrebbe esercitare sui gruppi interessati dal provvedimento in oggetto sono destituite di fondamento, non avendo alcun punto di contatto con l'esame della manovra di bilancio. Tali preoccupazioni sono state rappresentate da un articolo di stampa che ha voluto intenzionalmente adombrare ipotesi di condizionamenti che sono del tutto ingiustificati; a riprova di ciò basti tenere presente che la proposta in esame è volta a porre rimedio ad una situazione emersa in sede di Ufficio di


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presidenza già nel luglio scorso e che essa è stata presentata il 27 settembre 2006, prima della presentazione del disegno di legge finanziaria. Si dichiara infine disposto a studiare una eventuale novella alla disciplina generale in vigore volta a prevedere, in assenza di presentazione tempestiva della domanda, l'ipotesi della sospensione della corresponsione del rimborso in luogo della decadenza, fermo restando però che il problema di specie, diretto a consentire a chi ne abbia i requisiti di ottenere rimborsi elettorali relativi alle elezioni politiche del 2006, può essere risolto solo con l'approvazione della proposta di legge in titolo.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di venerdì 10 novembre 2006 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Gianpiero D'ALIA (UDC) chiede che il Governo venga a riferire presso questa Commissione in ordine ai contenuti del cosiddetto Piano per Napoli a tutela dell'ordine pubblico nella stessa città, del quale non si hanno informazioni precise.

I deputati Roberto ZACCARIA (Ulivo), Graziella MASCIA (RC-SE), Gabriele BOSCETTO (FI) e Marco BOATO (Verdi) dichiarano di condividere la richiesta formulata dal deputato D'Alia.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che prenderà contatti con il Ministro dell'interno al fine di consentire che questo riferisca in Commissione al più presto sul tema richiesto.

La seduta termina alle 13.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale.
C. 648 cost. Angela Napoli, C. 1571 cost. La Russa e C. 1782 cost. Boato.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum.
C. 1043 Mascia e C. 1098 Sgobio.

Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato.
C. 1242 cost. Boato.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 77 del 7 novembre 2006, a pagina 28, prima colonna, quarantesima riga, deve leggersi: «Donadi, presidente del gruppo Italia dei valori» in luogo di: «Belisario».