V Commissione - Marted́ 5 dicembre 2006


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 33).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Oggetto: Schema di decreto legislativo relativo alle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 - Osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio della Camera.
In merito alle osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio della Camera, in ordine alle disposizioni dello schema di decreto in oggetto, ritenute suscettibili di determinare effetti finanziari, quali l'articolo 1, comma 2, recante il differimento dei termini di efficacia di alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (in prosieguo: il «Codice») e l'articolo 2, concernente disposizioni correttive al Codice medesimo, si comunica quanto segue.
In via preliminare, va precisato che l'articolo 5 dello schema in discorso, recante «disposizioni finanziarie» - in linea con quanto già previsto dall'articolo 254 del Codice, al quale si riferiscono le disposizioni correttive ed integrative portate dallo schema de quo - assicura l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, derivanti dall'attuazione del provvedimento medesimo, anche in relazione alle previsioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2 dello schema di decreto, oggetto di esame da parte della Commissione Bilancio.
In relazione all'articolo 1 dello schema, si prevede il differimento dell'efficacia delle disposizioni relative a taluni istituti di derivazione comunitaria, a recepimento facoltativo, quali le centrali di committenza, l'avvalimento, il dialogo competitivo, gli accordi quadro, i contratti integrati di progettazione ed esecuzione, la procedura negoziata con e senza bando di gara. La previsione in parola appare, peraltro, superata dall'articolo 1-octies del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, recante «proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che ne riproduce fedelmente il contenuto.
Con riferimento all'articolo 2 dello schema, si osserva che la norma reca alcune modifiche sostanziali, indispensabili per il corretto coordinamento di tutte le parti del Codice, ed altre finalizzate ad espungere meri refusi o errori materiali. Tra le proposte correttive, al comma 1, punto 3), dell'articolo 2, figura altresì la modifica concernente l'articolo 122, comma 5, del Codice, dedicato al regime di pubblicità previsto per i contratti di lavori pubblici c.d. sotto soglia comunitaria: alla lettera a) si estende l'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, agli avvisi sui risultati della procedura di aggiudicazione, per i contratti di importo pari o superiore a 500.000 euro; alla lettera b) si estende l'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune e nell'albo della stazione appaltante, agli avvisi concernenti gli esiti di gara per i contratti di importo inferiore a 500.000 euro; nella lettera c), analogamente al regime sopra soglia di cui all'articolo 66, comma 7, si introduce un termine legale massimo certo (6 giorni) per la pubblicazione, dei bandi nella Serie speciale della Gazzetta Ufficiale.
In proposito, come già evidenziato nella relazione tecnica posta a corredo dello


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schema di decreto in parola, si ribadisce che le disposizioni correttive contemplate nell'articolo 2 sono volte ad assicurare più incisive forme di pubblicità delle gare, senza oneri aggiuntivi a carico dei soggetti interessati, poiché gli oneri in questione sono comunque compresi nelle disponibilità finanziarie destinate agli interventi messi a bando.
Giova, invece, sottolineare che il rafforzamento dei meccanismi di pubblicità, scaturente dalla previsione in discorso, può certamente generare, una volta a regime, condizioni di maggiore trasparenza e limpida concorrenzialità, con evidenti ricadute positive in termini di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione dei soggetti interessati e dell'intero settore degli appalti pubblici. In altri termini, la modifica volta ad estendere l'obbligo di pubblicità, incoraggiando comportamenti trasparenti, concorre a realizzare le condizioni di concorrenza necessarie allo sviluppo di un settore così fondamentale e strategico per l'intera economia nazionale.
Relativamente alle osservazioni recate dalla nota di verifica della Commissione Bilancio, si fa presente quanto segue.
Articolo 1, comma 2 - si evidenzia che la motivazione riportata nella relazione tecnica, relativa alla proroga dell'efficacia di taluni istituti previsti dal codice, è volta unicamente a precisare che le Amministrazioni necessitano di più ampi tempi di adeguamento ai nuovi istituti oggetto di proroga, al fine di ponderare le complesse ed innovative modalità di aggiudicazione degli appalti, scongiurando, in tal modo, un possibile contenzioso da parte di partecipanti risultanti non aggiudicatari.
Per quanto sopra, la formulazione di detta motivazione non va riferita all'insorgenza di conseguenze di natura finanziaria, bensì ad una esigenza ricognitiva e di valutazione del nuovo contesto normativo. In ogni caso, si rinvia, su tali argomentazioni, agli ulteriori chiarimenti dell'Amministrazione proponente.
Articolo 2 - si rappresenta che l'estensione dell'obbligo di pubblicazione agli avvisi relativi agli esiti di gara non costituisce disposizione innovativa in materia, in quanto tale norma era già prevista dall'articolo 80, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. Inoltre, va sottolineato che gli oneri di pubblicità vengono comunque computati nel quadro finanziario dell'opera da realizzare.