V Commissione - Resoconto di marted́ 5 dicembre 2006


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo CASULA e per la Giustizia Luigi MANCONI.

La seduta comincia alle 10.20.

Modifica dell'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefìci per le vittime del terrorismo.
C. 616-A ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Paolo FADDA (Ulivo), relatore, ricorda che il provvedimento, recante misure in materia di benefici per le vittime del terrorismo, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 30 novembre 2006. In quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, volta ad assicurare la coincidenza tra l'entità dell'onere a regime derivante dall'attuazione del provvedimento e l'ammontare delle risorse utilizzate a fine di copertura. Nella stessa giornata del 30 novembre, la I Commissione affari costituzionali ha concluso l'esame del provvedimento recependo la condizione espressa dalla Commissione bilancio. Il testo all'esame dell'Assemblea non sembra quindi presentare profili problematici di carattere finanziario.


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Con riguardo agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che in data 4 dicembre 2006 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti nel quale è contenuto soltanto l'emendamento 1.1 Paoletti Tangheroni. Il predetto emendamento prevede che i benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 si applichino anche agli aviatori italiani vittime dell'abbattimento dell'aereo G222 avvenuto a Sarajevo il 3 settembre 1992. Al riguardo chiede di acquisire l'avviso del Governo circa le conseguenze finanziarie dell'estensione dei benefici ai soggetti indicati, posto che la quantificazione degli oneri del provvedimento recata dalla relazione tecnica si basa sulla ipotesi di un numero di beneficiari della nuova normativa stimato pari a 13 unità. Rileva sul punto che l'ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari potrebbe comportare l'emersione di oneri non quantificati e privi di idonea copertura.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA in merito all'emendamento 1.1, ritiene necessaria la produzione di apposita relazione tecnica ai fini della quantificazione dei maggiori oneri conseguenti per i quali occorre reperire le risorse a copertura. Pertanto, per quanto di competenza, esprime parere contrario al suo ulteriore corso.

Paolo FADDA (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La Commissione bilancio, tesoro e programmazione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.1 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privo di idonea quantificazione e copertura.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura.
C. 915-A ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione. - Nulla osta - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Raffaele AURISICCHIO (Ulivo), relatore, ricorda che il provvedimento, recante l'introduzione nel codice penale dell'articolo 613-bis in materia di tortura, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 settembre 2006. In quella occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta alla soppressione dell'articolo 2, concernente l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un fondo per le vittime dei reati di tortura ai fini di un equo indennizzo e della completa riabilitazione delle vittime, con una dotazione annua pari a 50.000 euro. I relativi oneri erano coperti a valere delle risorse dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente 2004-2006 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. La richiesta di soppressione della suddetta disposizione era motivata dalla mancanza delle necessarie risorse da utilizzare a fini di copertura anche nell'ipotesi di adeguare il riferimento del fondo speciale al triennio in corso e dalla difficoltà di quantificare le risorse finanziarie occorrenti per la completa riabilitazione delle vittime.
In data 4 ottobre 2006 la Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento


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recependo la condizione espressa dalla Commissione bilancio; è stato infatti soppresso l'articolo 2.
Osserva quindi che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra quindi presentare profili problematici di carattere finanziario.
In data 4 dicembre 2006, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, riguardo ai quali rileva che non comportano conseguenze di carattere finanziario.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA non ha osservazioni da formulare sul provvedimento in esame.

Raffaele AURISICCHIO (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La Commissione bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Testo unificato C. 626 ed abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che la proposta di legge in esame è volta all'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e costituisce un testo unificato di proposte di iniziativa parlamentare; tali proposte riprendono iniziative legislative svolte nel corso della XIV legislatura, sulle quali la Commissione bilancio ha più volte espresso il proprio parere. Il provvedimento, in quanto di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
Con riguardo alle disposizioni rilevanti sotto il profilo finanziario, osserva che gli articoli 1, 5, 6 e 8 istituiscono innanzitutto il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, denominato «Garante dei diritti», autorità autonoma e indipendente, consistente in un collegio composto dal presidente e da quattro membri eletti due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati. La durata della carica è di quattro anni con possibilità di conferma per una sola volta (articolo 1, commi da 1 a 3). Il presidente e i membri del Garante, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in servizio, sono collocati fuori ruolo; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni: il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito (articolo 1, comma 3-bis). La determinazione delle indennità spettanti al presidente e ai membri, da stabilirsi nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva non superiore a 1.300.000 euro a decorrere dal 2007, è rimandata a un regolamento (articolo 1, comma 4).
È istituito, alle dipendenze del Garante dei diritti, un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza (articolo 5, comma 1). L'organico dell'ufficio, costituito da non più di cinquanta unità, è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data del primo insediamento del Garante (articolo 5, comma 2). Per tale personale è autorizzata la spesa di 1.650.000 euro a


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decorrere dal 2007 (articolo 5, comma 3). Le spese di funzionamento dell'ufficio, per le quali si autorizza una somma di 900.000 euro a decorrere dal 2007, sono poste a carico di un apposito fondo; il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti (articolo 5, commi 4 e 5).
Si dispone che il Garante può avvalersi di consulenti, quando richiesto dalla natura tecnica o dalla delicatezza delle questioni da valutare, i quali saranno remunerati in base alle vigenti tariffe professionali, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro a decorrere dal 2007 (articolo 6, comma 1). Si prevede, altresì, che il Garante possa avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca e di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione (articolo 6, comma 2).
Si dispone il Garante svolga una serie di attività connesse all'esercizio della funzione di garanzia delle persone private della libertà personale, tra le quali: l'esercizio della vigilanza diretta ad assicurare la conformità delle modalità di restrizione della libertà personale alle norme nazionali ed internazionali vigenti (articolo 8, comma 1, lettera a); la verifica dell'idoneità delle strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione o attenuazione della libertà delle persone alla salvaguardia della dignità e al rispetto dei diritti fondamentali delle medesime (articolo 8, comma 1, lettera c); lo svolgimento di visite nei luoghi di restrizione (articolo 8, commi 2 e 3). Per l'attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa di 600.000 euro a decorrere dal 2007 (articolo 8, comma 4).
Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, relativo alle indennità del presidente e dei membri del Garante, pur considerato che la norma configura l'onere - 1.300.000 euro a decorrere dal 2007 - come limite di spesa, chiede di acquisire dal Governo gli elementi sottesi alla quantificazione dell'onere medesimo, al fine di una verifica dell'adeguatezza delle risorse rispetto alle finalità indicate dalla norma.
Chiede inoltre analoga indicazione degli elementi di quantificazione con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, relativo agli oneri per il personale dell'ufficio del Garante e per il funzionamento dello stesso - rispettivamente ammontanti a 1.650.000 euro e 900.000 euro, a decorrere dal 2007 - configurati anch'essi come limiti di spesa.
Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 6, che prevede la possibilità per il Garante di avvalersi di consulenze, pur tenuto conto del fatto che l'onere è configurato come limite massimo di spesa, chiede, come per le norme che precedono, che il Governo fornisca gli elementi sottesi alla quantificazione dello stesso; ciò anche al fine di apprezzare se gli oneri eventualmente correlati ai contributi forniti dai soggetti individuati dal comma 2 siano da considerarsi ricompresi nel limite di spesa stabilito per i consulenti. Inoltre, appare necessario un chiarimento circa la compatibilità della spesa in esame rispetto ai limiti alla spesa per consulenze posti dalle ultime leggi finanziarie.
Non ha, infine, osservazioni da formulare in relazione all'articolo 8, concernente i compiti del Garante, atteso che la norma configura l'onere - 600.000 euro a decorrere dal 2007 - come limite di spesa.
Con riguardo all'articolo 15, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, osserva che la norma, al comma 1, prevede che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 4.750.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2006-2008 di competenza del Ministero dell'interno. Il comma 2 prevede invece il monitoraggio, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, degli oneri derivanti dall'applicazione del presente provvedimento anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.
Al riguardo, segnala in primo luogo che l'onere complessivo alla cui copertura si


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provvede coincide nell'ammontare con la somma delle autorizzazioni previste agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1 e 2, 5, comma 5, 6, comma 1 e 8, comma 4. Ricorda peraltro che trattandosi di oneri qualificati esplicitamente come limiti di spesa, ai sensi della normativa contabile vigente, alla clausola di copertura non dovrebbe necessariamente accompagnarsi una clausola di salvaguardia quale deve intendersi quella prevista al comma 2 dell'articolo in esame. Tale clausola si limita a prevedere il monitoraggio da parte del Ministro dell'economia e delle finanze degli effetti prodotti in sede di applicazione del provvedimento, eventualmente anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.
Osserva peraltro che, ancorché non necessaria, la clausola sembra rispondere a finalità cautelative a fronte di esigenze finanziarie connesse allo svolgimento dell'attività del Garante che dovessero eccedere i tetti di spesa indicati.
Con riferimento alla clausola di copertura di cui al comma 1, osserva che la stessa fa riferimento alle proiezioni relative agli anni 2007 e 2008 di quote parte delle risorse del fondo speciale di parte corrente per l'anno in corso. Ritiene in proposito necessario valutare se, trattandosi di un provvedimento in corso di esame in prima lettura alla Camera, lo stesso possa essere approvato in via definitiva entro l'anno in corso. Nel caso in cui ciò non dovesse risultare possibile, segnala l'eventualità di aggiornare la clausola di copertura facendo riferimento ai fondi speciali di parte corrente relativi al triennio 2007-2009.
In ogni caso, rileva che l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno di cui si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Luigi MANCONI osserva che le spese relative alle consulenze risultano essere minori delle corrispondenti voci di spesa di altre Autorità e Garanti già esistenti. Più in generale, rileva come l'ammontare della spesa derivante dal provvedimento sia assolutamente congrua.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) osserva innanzitutto che i compiti che dovrebbero essere espletati dal Garante di nuova istituzione in realtà vengono già svolti dal Ministero della giustizia. Esprime perplessità sull'elevato ammontare delle indennità che dovrebbero essere corrisposte al presidente e ai membri del Garante. Osserva che se tali membri sono già magistrati dello Stato, e quindi retribuiti come tali, si dovrebbe dar loro eventualmente soltanto un'indennità aggiuntiva per il nuovo compito che vadano ad espletare. Chiede chiarimenti in ordine al personale che verrà destinato al servizio del Garante, osservando che se si tratta di personale già in servizio presso la Pubblica amministrazione questo risulta già retribuito e come tale non dovrebbe esserlo ulteriormente, altrimenti si configurano in effetti nuove assunzioni. Inoltre, osserva che se si provvede al trasferimento di personale già dipendente della Pubblica amministrazione non dovrebbero esservi oneri aggiuntivi. Con riguardo alle spese per le consulenze, osserva che la stessa previsione di consulenze potrebbe denotare la mancanza di competenze e di professionalità adeguate presso il Ministero della giustizia. In particolare colpisce la voce di spesa di 150 mila euro per arredi e attrezzature di nuovi uffici, soprattutto considerando che se il personale è già dipendente e viene trasferito dall'originario posto di lavoro, potrebbero essere trasferiti anche gli arredi e le attrezzature dell'originaria postazione di lavoro. Infine, osserva che se si riduce l'accantonamento del Ministero dell'interno su cui ha inciso il disegno di legge finanziaria con i relativi tagli di spesa, questi tagli di spesa rivelano in realtà il loro carattere del tutto fittizio.

Andrea RICCI (RC-SE), con riferimento alle considerazioni del collega Garavaglia, ricorda che l'articolo 3 del provvedimento dispone che i componenti del Garante per


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tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire cariche elettive, governative e altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né ricoprire incarichi per conto di una associazione o di un partito o movimento politico. Da ciò si evince che i membri del Garante non possono esercitare altre attività durante lo svolgimento del mandato e pertanto non possono percepire retribuzioni ulteriori rispetto a quella riconosciuta in ragione dello svolgimento del mandato stesso. Del resto, osserva come l'ammontare dell'indennità riconosciuta sia congrua rispetto alle indennità riconosciute ai membri degli altri Garanti esistenti. Rilevando che dal punto di vista finanziario non vi sono problemi di sorta, preannuncia il voto favorevole sul provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, ricorda al riguardo che le norme configurano gli oneri come limite di spesa e chiede se il rappresentante del Ministero dell'economia abbia osservazioni da formulare sul fatto che le spese vengono finanziate a valere sui fondi speciali.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA rileva che il Ministero dell'economia e le finanze ritiene opportuno approfondire le disposizioni contenute nell'articolo 15 del provvedimento, relativamente alla copertura operata a valere sul fondo speciale di competenza del Ministero dell'interno per verificare se le risorse di cui si prevede l'utilizzo siano effettivamente disponibili.

Lino DUILIO, presidente, sottolinea che le risorse di cui si prevede l'utilizzo risultano disponibili. Resta comunque fermo che in altra sede si potrà valutare l'opportunità di ricorrere all'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; in ogni caso, la Commissione bilancio sarà chiamata a pronunciarsi sul testo anche in occasione della sua discussione in Assemblea.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA si rimette alla valutazione della Commissione.

Lino DUILIO, presidente, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La Commissione bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
sul testo unificato elaborato dalla commissione di merito:
considerato che gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento sono configurati in termini di limite massimo di spesa e che ciononostante il testo reca, per fini cautelativi che appaiono condivisibili, una clausola di salvaguardia nell'eventualità che in sede di attuazione dovessero emergere ulteriori esigenze finanziarie;
tenuto conto che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità;
rilevata l'esigenza di riformulare parzialmente la clausola di copertura, trattandosi di oneri a regime;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
«All'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da: "pari a 4.750.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni" con le seguenti: "pari a 4.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008"».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.50.


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 10.50.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Atto n. 33.
(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Marco CALGARO (Ulivo), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame apporta modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Lo schema di decreto è corredato di relazione tecnica, nella quale si afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri. L'assenza di oneri è peraltro prescritta dall'articolo 5 dello schema di decreto, contenente una clausola di invarianza riferita al complesso del provvedimento.
Con riguardo alle disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari, osserva che l'articolo 1, comma 2, modificando l'articolo 253 del codice, prevede per l'applicazione di taluni istituti una data di efficacia diversa da quella originariamente individuata dall'articolo 257 del codice (1o luglio 2006). In particolare, vengono elencate le disposizioni la cui efficacia viene differita al 1o febbraio 2007 per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, i cui bandi o avvisi siano pubblicati, ovvero gli inviti a presentare offerta siano spediti, successivamente a tale data.
Gli istituti interessati dal differimento della data di applicazione sono i seguenti: centrali di committenza (articolo 33), avvalimento (articolo 49), dialogo competitivo (articolo 58), accordi quadro (articolo 59), contratti integrati di progettazione ed esecuzione (articolo 3, comma 7), procedura negoziata con e senza bando di gara (articoli 56 e 57).
La relazione tecnica afferma che tale differimento temporale è legato alla portata innovativa degli istituti citati, per adeguarsi ai quali le amministrazioni hanno bisogno di un congruo lasso di tempo necessario a dotarsi di strumenti adeguati a fronteggiare i costi assai elevati connessi ai nuovi metodi di aggiudicazione degli appalti. Afferma inoltre che la disposizione dell'articolo in esame non ha riflessi finanziari in primo luogo in quanto interviene unicamente sulla data di decorrenza di alcuni istituti la cui introduzione nell'ordinamento giuridico non ha comportato all'epoca effetti finanziari e, in secondo luogo, in quanto trattasi comunque di istituti a carattere facoltativo per le amministrazioni.
Al riguardo segnala che la norma in esame riproduce disposizioni già vigenti, introdotte dall'articolo 1-octies, comma 1, lettera c), del decreto legge 173/2006.
In ordine a tali disposizioni la relazione tecnica al decreto legge 173/2006 aveva a suo tempo rilevato l'assenza di effetti onerosi, trattandosi della proroga di disposizioni relativamente alle quali - al momento della loro introduzione - non erano stati attribuiti riflessi finanziari . Poiché invece la relazione tecnica al presente schema di decreto afferma che il rinvio dell'efficacia delle predette norme deriva - fra l'altro - dalla necessità di fronteggiare costi assai elevati, connessi ai nuovi metodi di aggiudicazione degli appalti, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo, tenuto conto che la previsione di un differimento non è idonea in sé ad escludere l'insorgenza di maggiori oneri (i quali sarebbero necessariamente destinati a ripresentarsi una volta superato il termine del rinvio).
L'articolo 2 reca disposizioni correttive al codice degli appalti, alcune delle quali di carattere meramente formale. Viene previsto,


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fra l'altro, l'inserimento della lettera f-bis) all'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale si demanda al regolamento generale di attuazione, previsto all'articolo 5 del decreto medesimo, anche la disciplina delle modalità di coordinamento della vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione (SOA). In proposito la disposizione stabilisce che tale coordinamento deve essere effettuato avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per la medesima finalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, n. 1), lettera b)]. Viene altresì disposta l'estensione dell'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e nell'albo pretorio del Comune agli avvisi relativi agli esiti di gara per i contratti di lavori pubblici [comma 1, n. 3), lettera a) e b)].
La relazione tecnica - nell'escludere profili di onerosità con riguardo a tutte le disposizioni correttive recate dall'articolo 2 - con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 40, comma 4, afferma che, demandando al regolamento applicativo previsto dall'articolo 5 la definizione delle modalità di coordinamento della vigilanza sull'attività delle SOA, si vuole assicurare un'integrale e penetrante vigilanza sulle attività di tali organismi, fermo restando quanto già disposto nel codice relativamente al ruolo dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici. Precisa inoltre che, al fine di garantire l'assenza di nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, a ciò si dovrà provvedere con le strutture e le risorse a disposizione già adibite a compiti di tale natura.
Quanto alle modifiche apportate all'articolo 122, comma 5 (estensione dell'obbligo di pubblicazione), la relazione tecnica sostiene che tali disposizioni integrative mirano ad assicurare più incisive forme di pubblicità delle gare e, di conseguenza, maggiore trasparenza e concorrenzialità, senza oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatrici.
Al riguardo, con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 122, comma 5 (estensione dell'obbligo di pubblicazione), chiede una conferma da parte del Governo volta ad escludere che le ulteriori forme di pubblicità introdotte dalla disposizione in esame comportino oneri aggiuntivi per i soggetti interessati.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA espone le considerazioni indicate nel documento allegato (vedi allegato).

Marco CALGARO (Ulivo), relatore, si dichiara soddisfatto dei chiarimenti formulati dal Governo, stante la facoltatività per le pubbliche amministrazioni in ordine all'applicazione di tali norme. Occorrerà comunque valutare come affrontare il problema che potrà porsi, anche con riferimento ai profili finanziari una volta esaurito il differimento disposto dal provvedimento in esame. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (atto n. 33);
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Lino DUILIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.05.