VII Commissione - Marted́ 12 dicembre 2006


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ALLEGATO

Esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università. C. 1961 Governo, approvato dal Senato e abbinate C. 1399 Angela Napoli, C. 1614 Aprea.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, alla lettera a), del comma 1 dell'Art. 2 (Ammissione) sostituire le parole da: siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale fino alla parola: istruzione con le seguenti: che in sede di scrutinio finale siano stati valutati con almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell'ultimo anno e per le quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi.
1. 16. Aprea, Garagnani, Frassinetti, Barbieri.

Al comma 1, capoverso «Art. 2», al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'esame di Stato possono partecipare gli alunni degli istituti statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, gli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di inizio delle prove d'esame e abbiano assolto all'obbligo d'istruzione in scuole italiane o in scuole appartenenti a Paesi dell'Unione europea. L'ammissione dei candidati avrà luogo previo superamento di una prova preliminare, intesa ad accertare il grado di preparazione posseduta;
1. 28.Goisis.

Al comma 1, capoverso «Art. 2», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'ammissione dei candidati di cui al comma 1, lettere a) e b), è disposta dal consiglio di classe, con deliberazione motivata, a maggioranza qualificata, di almeno i due terzi dei componenti. La valutazione è espressa mediante l'attribuzione di voti sul profitto conseguito in ciascuna disciplina e con la formulazione del parere positivo o negativo di ammissione. Il parere tiene conto anche della personalità e delle attitudini psico-cognitive del candidato.
1. 30.Goisis.

Al comma 1, capoverso «Art. 2», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli alunni interni, di cui al comma 1, lettere a) e b), che siano stati costretti ad abbandonare per qualsiasi motivo la frequenza delle lezioni scolastiche per più di sessanta giorni, nell'ultimo anno del quinquennio, possono sostenere l'esame di stato in qualità di candidati esterni.
1. 27.Goisis.

Al comma 1, capoverso «Art. 2», sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute che, nello scrutinio finale del primo biennio abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo biennio, una votazione non inferiore agli otto decimi in


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ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, fermo restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
1. 29.Goisis.

Al comma 1, paragrafo Art. 2, al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: o paritario.
*1. 1.De Simone, Guadagno, Folena.

Al comma 1, paragrafo Art. 2, al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: o paritario.
*1. 36.Sasso.

Al comma 1, paragrafo Art. 2, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: o paritarie.
**1. 2.De Simone, Guadagno, Folena.

Al comma 1, paragrafo Art. 2, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: o paritarie.
**1. 37.Sasso.

Al comma 1, capoverso Art. 2, sostituire il comma 7 con il seguente: I candidati non appartenenti a paesi dell'Unione europea che non hanno frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni ai sensi dei commi 3, 4 e 5 se hanno frequentato il quarto anno del corso di studio e sono in possesso di promozione all'ultima classe del medesimo.
1. 39.Frassinetti, Bono, Rositani.

Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 7, dopo le parole: modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6 aggiungere le seguenti: previa dimostrazione della conoscenza della lingua italiana e dei principi fondamentali della storia e cultura del nostro paese.
1. 14.Garagnani.

Al comma 1, sostituire i commi 1, 2 e 3 dell'Art. 3 (Contenuto ed esito dell'esame) con i seguenti:
1.
L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare le competenze nella lingua italiana, nonché le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica, scritto-grafica o laboratoriale, accerta le competenze maturate dai candidati in una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono predisposti dalle commissioni d'esame di cui all'articolo 4, le quali provvedono anche alla predisposizione dei relativi criteri di valutazione.
2. La terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso e in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni d'esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; la prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; accerta, altresì, i livelli di padronanza della lingua inglese e della eventuale seconda lingua comunitaria.


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3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti alle indicazioni nazionali e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso ed è finalizzato a verificare le competenze maturate dall'alunno anche attraverso documentate attività multidisciplinari e interdisciplinari di ricerca o di laboratorio presentate dall'alunno stesso.
1. 17. Aprea, Garagnani, Frassinetti, Barbieri.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, dopo le parole: competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, aggiungere le seguenti: sulla base anche di una conoscenza generale delle discipline oggetto del corso di studi degli anni precedenti.
1. 10. Garagnani.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, dopo le parole: basi culturali generali aggiungere le seguenti: con specifico riferimento alla conoscenza degli elementi fondamentali della tradizione culturale ed identitaria del nostro paese.
1. 11. Garagnani, Bono, Frassinetti.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, sopprimere le parole da: la terza prova fino alla fine del comma.

Conseguentemente aggiungere le parole seguenti: il testo della terza prova è predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n. 425.
1. 35. Goisis.

Al comma 1, paragrafo Art. 3, comma 2, sopprimere le parole da: L'Istituto nazionale per la valutazione fino al termine del comma.
1. 3. De Simone, Guadagno, Folena.

Al comma l, capoverso Art. 3, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il colloquio ha carattere di approfondimento critico ed è finalizzato ad integrare le discipline delle prove scritte, di cui una scelta dal candidato e comunicata alla commissione almeno un giorno prima dell'inizio delle prove scritte.
1. 32. Goisis.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, dopo le parole: di interesse multidisciplinare, inserire le seguenti: ed interdisciplinari documentate, basate su attività di ricerca o di laboratorio presentate dal candidato.
1. 31. Goisis.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, dopo le parole: anno di corso aggiungere le seguenti: avendo come riferimento l'insieme delle materie comprese nel ciclo scolastico.
1. 12. Garagnani.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, sostituire le parole: lingua ufficiale di insegnamento con le seguenti: con lingua italiana.
1. 13. Garagnani.

Al comma 1, capoverso Art. 3 comma 6, dopo le parole: ciascun candidato inserire le seguenti: il voto finale complessivo deve tener conto, ovviamente, della conoscenza da parte del candidato degli elementi fondamentali della tradizione culturale ed identitaria del nostro Paese e dei principi della carta costituzionale.
1. 15. Garagnani, Bono, Frassinetti, Barbieri.

Al comma 1, al comma 6, dell'articolo 3 (Contenuto ed esito dell'esame) sostituire le parole da: La commissione d'esame


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dispone fino a: massimo di 25 punti con le seguenti: La commissione d'esame dispone di 15 punti nella valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 40 punti.
1. 18. Aprea, Garagnani, Frassinetti, Barbieri.

Al comma 1, paragrafo Art. 3, al comma 6, al secondo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 40.
1. 4. De Simone, Guadagno, Folena.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 6, dopo le parole: credito scolastico massimo di 25 punti, inserire le seguenti: tenuto conto, per i candidati interni, dell'impegno nelle attività sperimentali, organizzate dalla scuola, nonché dell'assiduità della frequenza scolastica; per i candidati esterni si tiene conto della valutazione di cui all'articolo 2, comma 5 della presente legge.
1. 33. Goisis.

Al comma 1, paragrafo Art. 3, al comma 6, al terzo periodo, sostituire la parola: 25 con la seguente: 15.
1. 5. De Simone, Guadagno, Folena.

Al comma 1, sostituire i commi 1 e 2 dell'Art. 4 (Commissione e sede d'esame) con i seguenti:
1. La commissione d'esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per le tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie, pareggiate o legalmente riconosciute e da un presidente esterno.
2. Il presidente di ogni commissione d'esame è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni della propria commissione d'esame.
1. 19.Aprea, Garagnani.

Al comma 1, capoverso Art. 4 ivi richiamato, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. La commissione d'esame di Stato è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe dei candidati per tutti gli Istituti d'istruzione statali e paritari, e da un presidente esterno.
Ciascuna commissione di istituto paritario è abbinata ad una commissione di istituto statale. I commissari sono scelti a rotazione, per il cinquanta per cento tra i docenti dell'una delle due classi e per l'altro cinquanta per cento tra i docenti dell'altra. La rotazione, riferita alle singole discipline d'insegnamento o gruppi di discipline oggetto di esame, è disciplinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1. 24.Goisis.

Al comma 1, capoverso Art. 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La commissione d'esame di Stato è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe dei candidati per tutti gli Istituti d'istruzione statali e paritari, e da un presidente esterno.
1. 20.Goisis.


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Al comma 1, capoverso Art. 4, al comma 1 sostituire le parole: dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto con le seguenti: da un presidente e da commissari esterni per due terzi delle discipline d'esame e da commissari interni per le restanti discipline.
1. 43.Frassinetti, Bono, Rositani.

Al comma 1, paragrafo Art. 4, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: otto.

Conseguentemente aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3, comma 2 della presente legge.
1. 6.De Simone, Guadagno, Folena.

Al comma 1, capoverso Art. 4 ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:
1. Il presidente di ogni commissione d'esame è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, con criteri e modalità predeterminati, tra i dirigenti di istituti d'istruzione secondaria superiore statali e paritari, tra i dirigenti di istituti di scuola media statali e paritari, in possesso di abilitazione all'insegnamento della scuola secondaria superiore, tra i docenti universitari di prima e seconda fascia, tra i ricercatori universitari in servizio, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto al controllo di tutte le operazioni della commissione d'esame presieduta.
1. 23.Goisis.

Al comma 1, capoverso Art. 4 ivi richiamato, al comma 3, lettera a), dopo le parole: superiore statali inserire le seguenti: e a scuole paritarie e legalmente riconosciute.
*1. 21.Goisis.

Al comma 1, capoverso Art. 4 al comma 3, lettera a), dopo le parole: superiori statali inserire le seguenti: e a scuole paritarie legalmente riconosciute.
*1. 46.Frassinetti, Bono, Rositani, Barbieri.

Al comma 1, capoverso Art. 4 al comma 3, lettera b), dopo le parole: e secondaria di primo grado inserire le seguenti: anche di scuole paritarie e legalmente riconosciute.
1. 45.Frassinetti, Bono, Rositani, Barbieri.

Al comma 1, capoverso Art. 4 ivi richiamato, al comma 3, lettera c), dopo le parole: secondaria superiore statali inserire le seguenti: e di scuole paritarie e legalmente riconosciute.
1. 22.Goisis.

Al comma 1, capoverso Art. 4 al comma 3, lettera c), dopo le parole: secondaria superiore statale inserire le seguenti: anche di scuole paritarie e legalmente riconosciute.
1. 44.Frassinetti, Bono, Rositani, Barbieri.

Al comma 1, capoverso Art. 4 ivi richiamato, al comma 3, lettera f), dopo le parole: secondaria superiore statali aggiungere le seguenti: e di scuole paritarie.
1. 25.Goisis.

Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 4, sopprimere la seguente parola: statali.

Conseguentemente, al comma 10, quinto periodo, sopprimere la parola: esterni.
1. 48.Garagnani.

Al comma 1, capoverso Art. 4, al comma 4, dopo le parole: docenti di istituti statali inserire le seguenti: e paritari.
1. 42. Frassinetti, Bono, Rositani, Barbieri.


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Al comma 1, capoverso Art. 4, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate nell'ambito regionale o interregionale.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: euro 143.000.000 con le seguenti: euro 240.116.000 e aggiungere in fine le seguenti parole: e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 41. Frassinetti, Bono, Rositani.

Al comma 1, capoverso Art. 4, al comma 8, sostituire le parole: le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta con le seguenti: le valutazioni per l'attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.
1. 40. Frassinetti, Bono, Rositani.

Al comma 1, paragrafo Art. 4, al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: e paritari.
*1. 7. De Simone, Guadagno, Folena.

Al comma 1, paragrafo Art. 4, al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: e paritari.
*1. 38. Sasso.

Al comma 1, capoverso Art. 4, al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e dopo le parole: presso istituzioni scolastiche statali, aggiungere le seguenti: e paritarie.
1. 34. Goisis.

Al comma 1, paragrafo Art. 4, al comma 11, al secondo periodo, in fine, sopprimere le seguenti parole: e paritari.
1. 8. De Simone, Guadagno, Folena.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Il Governo è autorizzato a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conformemente alle norme dettate dal precedente comma 1.
1-ter. All'articolo 5 della legge n. 425 del 1997 sono apportate le seguenti modifiche: al, comma 1, le parole «20 punti» sono sostituite dalle seguenti: «25 punti».
1-quater. L'articolo 1 e l'articolo 5, commi 3 e 4, della legge n. 425 del 1997 sono abrogati.
1. 9. Barbieri, Ciocchetti.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza).

1. Le istituzioni scolastiche realizzano, nell'ultimo anno del corso di studi, appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro. A tal fine, le predette istituzioni provvedono a:
a) potenziare il raccordo con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto,


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anche attraverso la partecipazione di docenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della formazione tecnica superiore, ai predetti percorsi di orientamento;
b) valorizzare, in collaborazione con le università, la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, anche attraverso la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari.

2. Le università individuano le modalità attraverso le quali prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, in particolare valorizzando le discipline tecnico-scientifiche.
3. L'attuazione dei commi 1 e 2 non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
4. Il Governo incentiva la prosecuzione degli studi, anche nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore, mediante l'attribuzione di borse di studio agli studenti che si iscrivono al primo anno dell'istruzione post-secondaria. A tal fine, sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000 alle regioni, che provvedono all'erogazione secondo modalità da esse definite, privilegiando gli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, nonché valorizzando le discipline tecnico-scientifiche.
5. II Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull'andamento degli esami di Stato.
2. 1. Barbieri, Ciocchetti.

Al comma 1 dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: obbligatorio.
2. 2.Garagnani, Aprea.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) prevedere nel quinto anno degli istituti secondari superiori forme di flessibilità curricolari che consentano agli studenti di approfondire discipline coerenti con il percorso di studi universitario che intendono scegliere.
2. 3.Aprea, Garagnani, Frassinetti, Barbieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).
2. 4.Goisis.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c) prevedere che i risultati scolastici eccellenti conseguiti dagli studenti nell'ultimo biennio dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e nell'esame di Stato, siano valorizzati ai fini dell'accesso ai benefici connessi al diritto allo studio.
2. 7.Goisis.


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Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264 con le seguenti: al fine di facilitare la prosecuzione del percorso scolastico post-secondario.
2. 5.Goisis.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;.
2. 6.Goisis.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. La presente normativa verrà applicata a partire dall'anno scolastico 2007-2008.
1-bis. Per i candidati all'esame di Stato a conclusione, rispettivamente dell'anno scolastico 2007-2008 e dell'anno scolastico 2008-2009 continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 1.Ciocchetti.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Per i candidati all'esame di Stato a conclusione dell'anno scolastico 2006-2007 continuano ad applicarsi, relativamente alla ammissione all'esame, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1-bis. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008 continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 3.Ciocchetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'anno scolastico 2006/2007 continuano ad applicarsi, relativamente alla valutazione dei debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico dei candidati agli esami di stato, le disposizioni vigenti in materia.
3. 4.Goisis.

Al comma 1, dopo le parole: dell'anno scolastico 2007-2008 aggiungere le seguenti: dell'anno scolastico 2008-2009.
3. 2.Goisis.