XIV Commissione - Resoconto di marted́ 12 dicembre 2006


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Franca BIMBI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'Interno, Marcella Lucidi, e per la Giustizia, Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.
Atto n. 37.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del


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giorno, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2006.

Giovanni CUPERLO (Ulivo), relatore, ricorda che nella seduta precedente aveva preannunciato un parere favorevole.

Arnold CASSOLA (Verdi) rileva che all'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, sarebbe opportuno specificare tra le cause che consentono di non richiedere, ovvero di non autorizzare, il transito, qualora il cittadino del paese terzo rischi per tali motivi la sua vita o i suoi diritti, anche il genere e l'orientamento sessuale

Giovanni CUPERLO (Ulivo), relatore, concorda con il deputato Cassola e formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Marcella LUCIDI, Sottosegretario di Stato per l'Interno, rileva che tale motivazione può intendersi ricompresa nell'espressione «appartenenza ad un determinato gruppo sociale» e, più in generale, ricorda il richiamo alle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali contenuto nell'articolo 1, comma 2, dello schema. Non ha comunque nulla in contrario che tale motivazione sia esplicitata.

Anna Maria CARDANO (RC-SE), richiamando il tema più generale dell'immigrazione, rileva che, secondo quanto dichiarato dalla Commissione europea, non sono stati raggiunti gli obiettivi del Piano 1999-2004. In vista della preparazione di una nuova direttiva, sarebbe quindi opportuno approfondire i motivi di tale inefficacia, così come il rapporto tra politiche per l'integrazione e contrasto all'immigrazione illegale.
Per quanto riguarda in modo specifico il provvedimento in esame, prende atto con soddisfazione dei principi di rispetto dei diritti umani più volte ribaditi nel testo ma, anche alla luce degli episodi che si sono a volte verificati nel corso delle espulsioni, esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo 6, comma 2, laddove si prevede che la Direzione centrale fornisce le misure di sostegno necessarie durante il transito nel limite delle risorse disponibili. Non vorrebbe che la norma potesse essere interpretata nel senso che, in mancanza di risorse adeguate, non sia fornita tutta l'assistenza necessaria, e soprattutto non ricevano adeguata tutela i diritti della persona. Chiede sul punto un chiarimento al Governo.

Marcella LUCIDI, Sottosegretario di Stato per l'Interno, osserva che vi saranno senz'altro numerose occasioni di un approfondito dialogo tra Governo e Parlamento sulle tematiche legate all'immigrazione, alle regole d'ingresso e di permanenza, come di uscita, dal territorio, non da ultimo con il provvedimento di modifica del Testo Unico che il Governo predisporrà.
Quanto alla direttiva 2003/110/CE di cui il testo in esame dispone il recepimento, essa codifica in via generale delle prassi finora basate su accordi bilaterali. Essa si pone, tra gli altri, lo scopo di salvaguardare gli interessi del Paese di transito, oltre che assicurare una tutela ai diritti delle persone espulse. Quanto al richiamo alle risorse disponibili da parte della Direzione centrale di cui all'articolo 6, comma 2, assicura che i diritti dei cittadini in transito saranno in ogni caso tutelati e l'attenzione alla persona sarà assicurata dallo Stato.

Giuseppina CASTIELLO (AN), apprezzata l'attenzione alla salvaguardia dei diritti umani ribadita in più punti dallo schema di decreto in esame, sottolinea l'opportunità di un adeguato approfondimento da parte della XIV Commissione, nelle forme più opportune e se del caso insieme alla Commissione di merito, delle tematiche connesse all'immigrazione, data la rilevanza che esse assumono nel nostro Paese e, più in generale, in Europa.

Franca BIMBI, presidente, fa presente che il Presidente della Commissione Affari esteri l'ha informata che, giovedì 14 dicembre, alle ore 14.00, la III Commissione


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procederà all'audizione del Vicepresidente della Commissione europea, Franco Frattini, sulla politica estera dell'Ue.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
Atto n. 39.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2006.

Rosella OTTONE (Ulivo), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (vedi allegato 2).

Franca BIMBI, presidente, chiede un chiarimento circa l'articolo 11, comma 1, lettera a), dello schema di decreto.

Rosella OTTONE (Ulivo), relatore, precisa che l'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto modifica la legge n. 239 del 2004, nel senso di escludere dal meccanismo dei certificati verdi i casi di energia prodotta da cogenerazione abbinata a teleriscaldamento, cui l'articolo 6, comma 2, del medesimo schema di decreto attribuisce invece il beneficio dei c.d. certificati bianchi, meno vantaggiosi per le imprese. È, invece, preferibile mantenere l'attuale situazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
Atto n. 44.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2006.

Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, illustra la proposta di parere (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
Atto n. 38.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Rosella OTTONE (Ulivo), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo, che è volto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sostituendo od abrogando le precedenti direttive in materia.
La principale novità della direttiva consiste nel fatto che essa amplia l'insieme dei prodotti energetici che rientrano nel regime comunitario di accisa - ivi compresa l'elettricità - e che pertanto gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa. In precedenza tale insieme era composto dai soli «olî minerali»: la Commissione europea ha però ritenuto


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l'assenza di disposizioni comunitarie che assoggettassero a tassazione minima l'elettricità e i prodotti energetici diversi dagli olî minerali pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno. Si è ravvisata pertanto la necessità di fissare livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l'elettricità, il gas naturale e il carbone, per cercare di ridurre le differenze esistenti tra i livelli nazionali di tassazione. Peraltro, la direttiva consente agli Stati membri di concedere esenzioni o riduzioni di tassazione, rispettando comunque i livelli minimi prescritti, in alcuni casi specifici. Si tratta, ad esempio, dei carburanti per motore, rispetto ai quali l'articolo 8 autorizza l'applicazione di livelli minimi diversi e più favorevoli per i carburanti utilizzati in determinati settori. Inoltre, in talune circostanze o in determinate condizioni di natura strutturale è consentita l'applicazione di aliquote differenziate nazionali di tassazione per uno stesso prodotto, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari di tassazione e le norme in materia di mercato interno e di concorrenza (articolo 5).
La direttiva 2003/96/CE è stata successivamente modificata dalle direttive 2004/74/CE e 2004/75/CE, per consentire deroghe transitorie ai livelli minimi di accisa in essa stabiliti, in favore dei nuovi Stati membri dell'Unione europea entrati nel 2004, Stati nei quali i livelli minimi potrebbero causare eccessivi rialzi dei prezzi dei prodotti.
La delega per il recepimento della direttiva, cui dà attuazione lo scherma di decreto in esame, è contenuta all'articolo 1, allegato B, della legge comunitaria per il 2004, senza l'indicazione di princìpi e criteri direttivi specifici.
La definizione del provvedimento in esame appare quanto mai urgente e necessaria, soprattutto in considerazione del fatto che la Corte di giustizia, con sentenza 5 ottobre 2006, nella causa C360/05, ha riconosciuto l'inadempimento dell'Italia per non aver provveduto, entro il termine stabilito, a conformarsi alla direttiva 2003/96/CE.
Per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto in esame, in particolare, l'articolo 1 modifica in più punti il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative («testo unico delle accise»), approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di adeguarlo alle prescrizioni della direttiva. In particolare, richiama l'attenzione su quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 21 del predetto testo unico, introducendo un elenco dei prodotti energetici, che differisce in parte da quello attuale. Nel nuovo testo dell'articolo 21 non sono più riprodotti i vigenti commi 6, 6.1, 6.2, e 6-bis, che disciplinavano il biodiesel, usato come carburante o come combustibile prevedendone la sottoposizione ad accisa, nonché i biocarburanti. Peraltro, la disciplina di tali prodotti è oggetto dell'articolo 18, commi da 88 a 99, del disegno di legge finanziaria 2007, approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato (A.S. 1183). In particolare, il comma 92 sostituisce i commi 6, 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter, ed aggiunge i commi 6.3 e 6.4 dell'articolo 21 del testo unico delle accise. Pertanto, appare necessario coordinare le distinte previsioni, in quanto nel caso in cui la legge finanziaria entri in vigore prima del presente schema di decreto legislativo, al momento della successiva entrata in vigore del decreto medesimo, che sostituirebbe integralmente l'articolo 21, verrebbe a cadere l'intera disciplina appena introdotta dalla finanziaria.
L'articolo 2 individua la misura delle aliquote dell'accisa e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabili al gas naturale destinato alla combustione per usi civili, mentre gli articoli 3 e 7 modificano ovvero abrogano alcune disposizioni per coordinarle con la nuova disciplina.
Gli articoli 4 e 5 sono rivolti agli enti territoriali, riguardando, rispettivamente, l'adeguamento della normativa regionale alle previsioni degli articoli 2 e 3 del presente schema, e la nuova disciplina


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delle addizionali comunale e provinciale sull'energia elettrica, istituite dall'articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988
L'articolo 6 aumenta la misura dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, portandola a euro 423 per mille litri di prodotto, e prevedendo misure per la neutralizzazione del maggior onere in favore di alcuni soggetti.
Infine, l'articolo 8 dispone l'entrata in vigore del decreto legislativo dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda i profili di compatibilità comunitaria richiama l'attenzione su alcune disposizioni specifiche. In particolare, la lettera e), del comma 1 dell'articolo 1 riguarda l'accisa ridotta per le emulsioni impiegate nella carburazione e nella combustione. La norma, infatti, introduce nel testo unico delle accise un nuovo articolo 21-bis, «Disposizioni particolari per le emulsioni», con il quale si concede l'applicazione di un'aliquota d'accisa ridotta - a decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013 - per le emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione. In particolare, tale aliquota è fissata per l'emulsione stabilizzata di olio da gas con acqua usata come carburante nella misura di 256,7 euro per mille litri fino al 31 dicembre 2009 e 280,5 euro fino al 31 dicembre 2013 (capoverso a)). Tale agevolazione è in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea (comma 2), potendo essa configurare un aiuto di Stato in quanto favorisce i produttori di emulsioni in Italia e può pertanto incidere sul commercio e sulla concorrenza comunitaria.
Al riguardo, ricorda che la direttiva 2003/96/CE permette agli Stati membri di applicare esenzioni e riduzioni delle aliquote purché non pregiudichino il corretto funzionamento del mercato interno, non comportino distorsioni della concorrenza e non siano inferiori al livello minimo stabilito nella direttiva stessa. In ogni caso, l'articolo 18 introduce una deroga, autorizzando gli Stati membri a continuare ad applicare le riduzioni fissate nell'allegato II per ogni singolo Stato, fino alla scadenza in esso indicata. Per quanto riguarda l'Italia, l'allegato II, al punto 8, consente l'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa alle emulsioni acqua/gasolio e acqua/olio combustibile pesante, a decorrere dal 1o ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2005, purché non inferiore ai minimi fissati dalla direttiva stessa, determinati dall'allegato I in 302 euro per mille litri.
L'Italia ha comunque prorogato anche per il 2006 l'agevolazione indicata attraverso l'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), notificando la disposizione alla Commissione europea per la sua approvazione in qualità di aiuto ambientale. Infatti, sebbene le emulsioni combustibili non siano considerate biocarburanti dalla direttiva 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, tuttavia, l'impiego di emulsioni combustibili riduce le emissioni inquinanti e le emissioni di gas ad effetto serra e pertanto la misura reca un beneficio ambientale.
Dopo aver richiesto ulteriori informazioni cui le autorità italiane hanno risposto, la Commissione europea, non essendo soddisfatta dei chiarimenti forniti, ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale, comunicato all'Italia con lettera del 7 giugno scorso, in quanto l'agevolazione concessa non rispetterebbe il requisito di tassazione minima previsto dalla direttiva 2003/96/CE. In particolare, l'Italia è stata invitata a presentare eventuali osservazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota minima della direttiva 2003/96 sulla tassazione dell'energia ai prodotti emulsionati e la distorsione derivante dall'eventuale cumulo dell'agevolazione in questione con l'attuale regime.
Infatti, la direttiva prevede un livello minimo di aliquota di 302 euro per il gasolio utilizzato come carburante nei trasporti, laddove l'aliquota normale è invece di 403 euro e quella applicata in Italia è


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di 256,7 euro, inferiore pertanto al livello minimo oltre il quale non è possibile scendere in base alla direttiva. La Commissione rileva che la fissazione di un'accisa ridotta prevista dalle disposizioni delle leggi finanziarie 2005 e 2006 tendeva a promuovere l'utilizzo di prodotti emulsionati assicurandone la disponibilità ad un prezzo contenuto. Tale misura può essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, poiché favorisce, mediante risorse statali, i produttori di emulsioni in Italia e può incidere sul commercio e sulla concorrenza comunitaria.
Inoltre, la Commissione teme che i benefici del provvedimento possano cumularsi con altri aiuti illegittimi e incompatibili, non ancora restituiti, dal momento che l'Italia ha rifiutato d'impegnarsi a non erogare un nuovo aiuto ai potenziali beneficiari che non abbiano restituito l'aiuto incompatibile. Del resto, l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e gli aiuti illegittimi possono essere recuperati presso i beneficiari a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999. La norma prevede, infatti, che a seguito della decisione di recupero adottata dalla Commissione, lo Stato membro interessato deve assumere senza indugio tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario.
Al riguardo, ricorda come la mancata restituzione di un aiuto dichiarato in precedenza incompatibile rientra tra gli elementi che la Commissione valuta ai fini dell'autorizzazione di un nuovo regime di aiuti, solitamente condizionata all'impegno da parte dello Stato interessato a verificare che i beneficiari non siano tenuti a restituire precedenti aiuti illegali. In caso contrario, la Commissione condiziona l'erogazione del nuovo aiuto alla restituzione di quello illegale. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha confermato tale impostazione, evidenziando come la Commissione, in sede di applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, TCE, usufruisca di un ampio potere discrezionale, che comporta anche la possibilità di esaminare un contesto già valutato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre ad uno Stato membro (sentenza 15 maggio 1997, in C-355/95, cosiddetta «sentenza Deggendorf»).
Segnala che, proprio al fine di risolvere il problema indicato, nell'ambito del disegno di legge finanziaria 2007 (A.S. 1183), è stata inserita una norma (articolo 18, comma 730), che introduce l'autocertificazione per le imprese che intendano avvalersi di aiuti di stato. Esse, in particolare, dovranno dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno in precedenza ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti incompatibili dalla Commissione europea.
Richiama inoltre l'attenzione su quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 22 del testo unico delle accise, relativo agli impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione. In particolare, il nuovo comma 2 non considera fatto generatore d'accisa neanche il consumo di prodotti energetici quando i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i «trattamenti definiti», previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata tariffaria e statistica, contenuta nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87. Peraltro, dal momento che il regolamento (CE) n. 1549/2006, in vigore dal 1o gennaio 2007, ha sostituito l'allegato I del citato regolamento, di modo che la nota è divenuta la nota complementare 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, sarebbe opportuno adeguare la formulazione della norma in esame alle nuove previsioni comunitarie.
Infine, il comma 2 dell'articolo 6 reca disposizioni volte a neutralizzare gli effetti dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, disposta dal comma 1, in favore degli esercenti di attività di trasporto merci, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale, delle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, degli enti pubblici e delle imprese esercenti


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trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone, già oggetto delle agevolazioni sul gasolio per autotrazione previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Al riguardo, segnala che tale possibilità appare in linea con quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva 2003/96/CE, laddove consente agli Stati membri la possibilità di applicare aliquote differenziate, tra l'altro, nel caso di usi per trasporto pubblico locali di passeggeri ovvero per la pubblica amministrazione. Peraltro, non sembra riconducibile a tale previsione l'agevolazione - disposta dal comma 6 dell'articolo 2 dello schema di decreto in esame - in favore degli esercenti di attività di trasporto merci. Dal momento che essa potrebbe configurare un aiuto di stato, sarebbe quanto meno opportuno subordinare l'efficacia dell'agevolazione stessa alla preventiva autorizzazione della Commissione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del medesimo schema di decreto legislativo.
In ogni caso, ricorda che il 30 giugno 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione - già trasmessa al Consiglio - sul riesame delle deroghe di cui agli allegati II e III della direttiva 2003/96/CE (COM(2006)342), alcune delle quali sono già scadute mentre altre scadranno il 31 dicembre 2006. Secondo la Commissione, la comunicazione costituisce uno degli elementi alla luce dei quali gli Stati membri dovrebbero valutare la loro posizione, in vista dello scadere delle deroghe, potendo a tal fine presentare una richiesta di nuova deroga alla Commissione a norma dell'articolo 19 della direttiva. Tali richieste saranno valutate, tenendo conto in particolare del corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche comunitarie in materia di ambiente, sanità, energia e trasporti. Inoltre, la Commissione ha precisato che tutte le misure fiscali che potrebbero costituire un aiuto di Stato devono esserle comunque preventivamente notificate.
Alla luce di quanto sopra esposto ritiene opportuno che il rappresentante del Governo fornisca necessari chiarimenti sui punti segnalati. Formula quindi una proposta di parere con condizioni e osservazione (vedi allegato 4).

Arnold CASSOLA (Verdi) osserva che sarebbe opportuno incentivare il trasporto su ferrovia piuttosto che continuare ad incentivare il trasporto su gomma.

Franca BIMBI, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/51/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
Atto n. 41.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonello FALOMI (RC-SE), relatore, illlustra lo schema di decreto legislativo, che recepisce nell'ordinamento interno la direttiva 2003/51/CE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e degli altri istituti finanziari nonché delle imprese di assicurazione. Esso tiene conto, altresì, della decisione della Commissione Europea che in data 10 gennaio 2006 ha deciso di deferire il nostro Paese alla Corte di Giustizia Europea per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2003/51/CE. Il termine per il recepimento della direttiva era il 1o gennaio 2005.
Viene data attuazione unicamente alla parte obbligatoria della direttiva. Rimangono fuori le disposizioni facoltative. Tra queste vi sono le disposizioni che consentono


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agli Stati membri di autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per alcuni tipi di società, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate facendo riferimento al cosiddetto «valore equo»
La prassi contabile internazionale, e in particolare i principi contabili internazionali (IAS), sono attualmente orientati all'abbandono del principio del costo, quale criterio base per le valutazioni delle poste di bilancio, a favore del principio del «fair value», tradotto dalle direttive europee in «valore equo», un valore, cioè, che si può definire «di mercato».
Lo schema di decreto legislativo in esame interviene, all'articolo 1, sul contenuto della relazione relativa alla gestione di esercizio e del consolidato, prescrivendo che tale relazione debba contenere un'analisi fedele, esauriente ed equilibrata della situazione della società. L'analisi deve contenere una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società o le società incluse nel consolidamento sono esposte, e deve essere coerente con l'entità e la complessità degli affari della società o dell'insieme delle società incluse nel consolidamento. Si prevede inoltre che la relazione sulla gestione di esercizio e quella sulla gestione del consolidato possano essere presentate in un unico documento.
L'articolo 2 prescrive, invece, il contenuto minimo della relazione di revisione. Questa deve essere datata e sottoscritta dal revisore e deve comprendere un paragrafo introduttivo, che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole applicate dalla società; la descrizione della portata della revisione svolta; un giudizio sul bilancio, che indichi chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria; eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio; un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
L'articolo 3 sopprime l'obbligo di escludere dal consolidamento le imprese la cui attività sia talmente diversa da quella delle altre imprese del gruppo che la loro inclusione nel bilancio consolidato sarebbe in contrasto con una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato.
È data, infine, attuazione all'articolo 4 della direttiva 2003/51/CE, che estende anche alle imprese di assicurazione l'applicazione del principio contabile internazionale del valore equo (fair value). In particolare, si prevede che anche per tali imprese la relazione sulla gestione indichi gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte, nonché l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi. Inoltre, si prevede che per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati siano indicati, nella nota integrativa al bilancio, il loro fair value e le informazioni sulla loro entità e natura (articolo 4).
Vi è da dire, infine, che non si riscontrano difformità tra lo schema di decreto legislativo n. 41 e la parte obbligatoria della direttiva europea 2003/51/CE e che per questa ragione raccomanda un parere favorevole sul suddetto schema.
Occorre tuttavia, preliminarmente, che il Governo fornisca motivazioni chiare e convincenti circa la scelta di espungere dal testo del decreto legislativo la parte facoltativa della direttiva.
In secondo luogo, si pone un problema che sorge da una trascrizione pedissequa di alcuni termini della direttiva nello schema di decreto. Vi sono, infatti, alcune parole che in termini formali si prestano ad interpretazioni diverse. Termini come «equilibrata», «incertezza», «ambiente», «ove opportuno», «richiami di informativi», di cui è disseminato il testo, possono ingenerare non poche confusioni ed ambiguità. In tutti questi casi sembrerebbe opportuno la sostituzione dei suddetti termini con atri più congrui da un punto di vista giuridico.


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Luigi SCOTTI, Sottosegretario per l'interno, concorda con il relatore circa l'opportunità di una terminologia più adeguata dal punto di vista della tecnica normativa e più rispondente, quindi allo spirito stesso della direttiva che si vuole recepire. Illustra quindi le osservazioni allegate (vedi allegato 5).

Franca BIMBI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003 in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
Atto n. 42.