II Commissione - Mercoledì 13 dicembre 2006


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ALLEGATO 1

DL 283/2006: Interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino (C. 1980 Governo).

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge C. 1980 di conversione del decreto-legge 23 novembre 2006, n. 283, recante interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano;
sottolineato che la sospensione delle azioni di rivalsa dei creditori, nonché della maturazione degli interessi passivi, rappresenta una misura eccezionale, che come tale non dovrebbe essere suscettibile di proroga e dovrebbe comunque essere diretta alla tutela di interessi costituzionalmente garantiti e non meramente patrimoniali;
segnalato che una tale misura, pur limitata ad un singolo caso, contrasta con i principi in materia di giustizia della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed in particolare con la ragionevole durata del processo, al cui violazione viene regolarmente contestata all'Italia;
richiamata l'osservazione apposta al parere formulato nella scorsa legislatura sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 277 del 2004 recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell' Ente Ordine Mauriziano di Torino, nel senso di assicurare la piena tutela dei creditori in cui favore sia stato emesso titolo esecutivo;
rilevato che dalla relazione del Comitato di vigilanza emerge l'accertamento di una massa passiva assai superiore a quella attiva, la cui dismissione appare limitata dai vincoli di indisponibilità e comunque particolarmente laboriosa;
preso atto che il costo della gestione annua della Fondazione, pur apprezzabilmente ridottosi nel 2005 rispetto al 2004, continua ad incidere negativamente sul patrimonio, il cui ricavato si limita a coprirne circa il 55 per cento, ad ulteriore detrimento degli interessi dei creditori;
considerato, pertanto, che la previsione di un ulteriore anno di sospensione non sembra configurarsi come risolutiva della grave situazione finanziaria in cui versa la Fondazione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
la Commissione di merito valuti l'opportunità di consentire alla Fondazione Ordine Mauriziano di Torino l'alienazione anche del patrimonio indisponibile purché a prezzi di mercato e ad acquirenti aventi personalità giuridica pubblica.


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ALLEGATO 2

Riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali (C. 1955 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge C. 1955 recante interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali, così come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia circa la necessaria comparazione tra la condizione del conduttore e quella del locatore;
considerata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo circa la violazione non solo del diritto di proprietà, ma anche di quello alla durata ragionevole del processo, alla luce delle raccomandazioni da ultimo formulate dal Presidente della Camera con lettera indirizzata ai Presidenti di Commissione in data 30 giugno 2006;
valutata la riduzione dei casi di condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione alla proroga degli sfratti, in virtù dei margini più ristretti offerti dai recenti interventi legislativi in materia;
rilevato l'ampliamento territoriale dell'ambito di applicazione del differimento dei termini degli sfratti, la cui individuazione non risulta dettata da criteri rigorosi ed oggettivi tali da garantire condizioni di coerenza ed equità;
manifestata perplessità circa la formulazione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, che estende la sospensione anche ai conduttori che abbiano figli fiscalmente a carico, ove l'espressione «alle stesse condizioni» è suscettibile di dubbi interpretativi;
osservato che le commissioni per l'eventuale graduazione delle azioni di rilascio sarebbero istituite per soli diciotto mesi, facendo salve le competenze dell'autorità giudiziaria;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, dopo le parole «persone ultrasessantacinquenni,» inserire le seguenti: «figli fiscalmente a carico,» e conseguentemente al medesimo comma sopprimere l'ultimo periodo;
e le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire l'ambito di applicazione in termini di coerenza e di equità, limitandolo sotto il profilo territoriale alle aree metropolitane oppure, in subordine, mantenendo soltanto il criterio relativo alle condizioni soggettive;
valuti la Commissione di merito l'opportunità, circa l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, che impone all'ufficiale giudiziario, in caso di accesso, di tenere conto dei termini di sospensione di cui ai commi 1 e 3 (otto e diciotto mesi), di chiarire l'effettiva portata della norma, la cui collocazione non appare peraltro coerente nell'ambito di un comma che disciplina esclusivamente la certificazione dei requisiti soggettivi richiesti per beneficiare della sospensione.


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ALLEGATO 3

Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (C. 528 Buemi).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da Non può essere disposta a settanta anni.
2.60 (ex 2.6)Suppa.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.
4.30.Cirielli.

ART. 5.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Ministro della solidarietà sociale, della sanità e delle politiche per la famiglia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito il regime di funzionamento delle case-famiglia protette che deve ispirarsi ai seguenti criteri: presenza di personale specializzato in materia di infanzia; prevalenza dell'aspetto trattamentale e di salute; formazione specialistica degli operatori penitenziari che lavorano in tali strutture; previsione di un ambiente interno che tenga conto principalmente dell'interesse del minore e del rapporto genitore-figlio; previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.
5.5 (Nuova formulazione) Daniele Farina, Forgione.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. Al fine della concreta applicazione delle norme di cui al precedente articolo 5, il Ministro della giustizia, di concerto con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui allo stesso articolo 5, comma 3, individua le strutture idonee ad ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.
5.01 (Nuova formulazione).Daniele Farina, Forgione.


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ALLEGATO 4

Relazione concernente il piano straordinario pluriennale di interventi in materia di edilizia penitenziaria (Atto n. 53).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
esaminata la relazione del Ministero della giustizia concernente il piano straordinario pluriennale di interventi in materia penitenziaria di cui alla legge 14 novembre 2002, n. 259, di conversione del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201,
apprezzata la circostanza che la riformulazione ivi contenuta è motivata dalla necessità di impegnare la quota di finanziamento relativa all'anno 2005 entro la scadenza del 31 dicembre 2006;
valutata la prospettiva di un significativo incremento della capacità ricettiva del sistema penitenziario nell'ordine delle 1500 unità, con particolare riguardo alle regioni meridionali;
preso atto della conferma dell'impegno, ribadito dal Governo nel corso dell'esame in Commissione, di realizzare le nuove case circondariali di Pordenone e Varese nell'ambito del programma di edilizia penitenziaria di competenza del comitato paritetico con il Ministero per le infrastrutture;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
il rinvio della realizzazione dei due nuovi istituti di Pordenone e di Varese alla programmazione ordinaria sia precisato nel senso di una più chiara definizione dell'impegno assunto e della tempestività dei tempi di esecuzione;
nella riformulazione del piano, sia inserito quale criterio degli interventi di ampliamento della capacità ricettiva l'esigenza di prevedere comunque adeguati spazi comuni tali da valorizzare la finalità rieducativa.