II Commissione - Resoconto di mercoledì 13 dicembre 2006


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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 dicembre 2006.

Audizione, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 1289 Maran ed abbinati, recanti l'introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, dei rappresentanti di Assogestioni e dell'Alternative Dispute Resolution (ADR) Center.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 283/2006: Interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino.
C. 1980 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).


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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2006.

Pino PISICCHIO, presidente, rammentando che la relazione sul provvedimento è stata svolta ieri, avverte che, trattandosi del disegno di legge di conversione di un decreto-legge, è opportuno che l'esame in sede referente si svolga in tempi utili alla sua trasmissione all'altro ramo del Parlamento.

Pierluigi MANTINI (Ulivo), relatore, pur a fronte della grave situazione di dissesto finanziario in cui versa la Fondazione Ordine Mauriziano di Torno, ribadisce le perplessità sugli aspetti del provvedimento che attengono alla competenza della Commissione Giustizia. Rileva, peraltro, come, a seguito della devoluzione delle attività sanitarie a livello regionale, non sussistano ragioni costituzionalmente assorbenti. Formula, quindi, una proposta di parere e ne dà lettura (vedi allegato 1), sottolineando come l'osservazione apposta - che potrebbe anche essere trasformata in una condizione - indichi una soluzione tale da consentire la creazione di una massa capiente per i creditori e la sopravvivenza della Fondazione stessa. Segnala, comunque, che è stato presentato al Senato un emendamento del relatore sul disegno di legge finanziaria in senso analogo. Ritiene, pertanto, che l'espressione del parere possa essere rinviata al fine di verificare l'esito della predetta proposta emendativi.

Enrico BUEMI (RosanelPugno), nell'esprimere profondo disagio circa la situazione di un'istituzione a carattere nazionale con forte radicamento in Piemonte, manifesta forti perplessità circa la tutela della certezza del diritto, contestando che nella relazione che accompagna il provvedimento si affermi che esso non comporta ulteriori oneri per lo Stato, quando invece gli interessi dei creditori vengono così incisivamente colpiti.

Gaetano PECORELLA (FI), nel condividere le osservazioni critiche della parte motiva della proposta di parere, ritiene che esse dovrebbero condurre all'espressione di un parere contrario. Contesta, infatti, non solo la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ma anche del diritto all'azione. Sottolinea, in particolare, il fatto che la stessa gestione corrente della Fondazione in oggetto continui ad essere passiva ed a gravare in larga parte sul patrimonio. Conclude rilevando che la Commissione Giustizia, in quanto garante dei profili giuridici, debba tutelare la parte più debole che in questo caso è costituita di creditori.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), richiamandosi al fatto che nell'iter della legge finanziaria presso il Senato risulta presentato un emendamento del relatore sulla stessa materia, ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere per ragioni di buon senso.

Pino PISICCHIO, presidente, rende noto di aver informato il Presidente della Commissione di merito in ordine all'orientamento che sta emergendo nel dibattito di rinviare l'espressione del parere.

Paola BALDUCCI (Verdi) si associa alle osservazioni svolte dai colleghi che sono precedentemente intervenuti.

Pierluigi MANTINI (Ulivo), relatore, concorda con l'opportunità del rinvio.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.
C. 1955 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.


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Pino PISICCHIO, presidente, avverte che è urgente l'espressione del parere sul testo pervenuto dalla Commissione di merito a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti, in quanto il provvedimento è calendarizzato in Assemblea per il pomeriggio di oggi.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, osserva che il disegno di legge in esame riprende la materia del decreto-legge n. 261, non convertito a causa dell'approvazione presso l'altro ramo del Parlamento di una pregiudiziale di costituzionalità. Il contenuto è stato parzialmente modificato, anche alla luce del dibattito svoltosi e dei rilievi formulati. Sottolinea, in particolare il contenuto innovativo del provvedimento che non si limita ad una semplice proroga, ma per la prima volta prevede un'efficace programmazione. Di grande rilievo è poi l'equiparazione dei soggetti interessati, in ottemperanza alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo ed alla giurisprudenza costituzionale.
Rammenta, infatti, come l'annosa questione della proroga degli sfratti ponga innanzitutto un'esigenza di contemperamento tra la tutela delle categorie socialmente deboli e quella del diritto di proprietà che, pur nei limiti di cui all'articolo 41 della Costituzione, resta un punto di riferimento tangibile dell'ordinamento, ribadito peraltro a livello internazionale dal protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). La questione rientra peraltro fra quelle che fanno più spesso oggetto di censura dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, che non si limita a contestare la lesione al diritto di proprietà di cui al citato protocollo addizionale, ma insiste soprattutto sulla violazione del principio della durata ragionevole del processo. Si rammenta, al riguardo, che l'Italia è sotto particolare osservazione da parte del Consiglio d'Europa in relazione all'attuazione delle sentenze della Corte di Strasburgo. Il Presidente della Camera, infatti, in data 30 giugno 2006 ha richiamato i Presidenti delle Commissioni permanenti a considerare il diritto della CEDU come interpretato dalla Corte europea alla stregua di un criterio di riferimento nell'ambito dell'istruttoria legislativa.
La giurisprudenza costituzionale si è peraltro più volte soffermata su tale esigenza affermando che «la sospensione della esecuzione per rilascio costituisce un intervento eccezionale che può incidere solo per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato sul diritto alla riconsegna di immobile sulla base di un provvedimento giurisdizionale legittimamente ottenuto» (sentenza n. 310 del 2003). La Corte costituzionale ha quindi affermato il principio della necessaria comparazione tra la condizione del conduttore e quella del locatore, in favore del quale dovrebbero essere previste congrue misure di ristoro eventualmente a carico della collettività. In ottemperanza ai principi affermati dalla Corte costituzionale, nel decreto-legge sono contenute alcune norme in favore dei diritti dei proprietari, come la maggiorazione del canone del 20 per cento quale risarcimento ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, l'esenzione dall'imponibile IRPEF, la non operatività della proroga ove il locatore dimostri di trovarsi nelle stesse condizioni del conduttore oppure nelle condizioni di sopraggiunta necessità dell'abitazione.
Dopo aver segnalato altresì l'esiguità temporale della proroga, comunque subordinata all'adozione da parte dei comuni interessati - entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge - di un piano straordinario pluriennale per l'edilizia sovvenzionata e agevolata, elaborato sulla base dell'accertato fabbisogno abitativo, si sofferma in particolare su alcuni rilievi critici.
Qualche significativa perplessità suscita, a suo avviso, l'indicazione dei comuni interessati. Non appare ad esempio univoca la ratio dell'inclusione dei comuni confinanti con oltre diecimila abitanti: se si vuol far riferimento alle conurbazioni, esse non riguardano tutti i capoluoghi e potrebbero includere anche comuni con meno di diecimila abitanti. Quanto all'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa,


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esso include per legge tutti i capoluoghi di provincia, per cui vi è una certa qual sovrapposizione. Peraltro, la gravità della situazione abitativa non risulta così strettamente vincolata al dato amministrativo dell'essere o meno capoluogo di provincia. Il criterio sembra dunque da chiarire in maniera più coerente, anche perché la formulazione proposta rischia di aumentare i casi di applicazione della legge e quindi si porrebbe in contraddizione con gli auspici resi dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Risulta, inoltre, inspiegabile da una parte una consistente dilatazione e dall'latra l'esclusione di tanti centri non capoluoghi di provincia comunque altrettanto popolosi, che soffrono gli stessi drammatici problemi abitativi. Ragioni di coerenza e di equità, pertanto, suggerirebbero di compiere una scelta tra due alternative: circoscrivere l'ambito di applicazione alle aree metropolitane oppure tenere conto del solo criterio soggettivo.
Quanto all'individuazione delle categorie socialmente deboli, esse sembrano opportunamente individuate nei conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. Un emendamento della Commissione di merito ha chiarito che i figli debbano intendersi fiscalmente a carico, con una formulazione che però richiede una riflessione perché potrebbe dare luogo ad ambigue interpretazioni.
In relazione ai profili di competenza della Commissione Giustizia, richiama poi l'attenzione sull'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, che impone all'ufficiale giudiziario, in caso di accesso, di tenere conto dei termini di sospensione di cui a i commi 1 e 3 (otto e diciotto mesi). Un chiarimento sull'effettiva portata della norma, oltre che sull'opportunità della sua collocazione nell'ambito di un comma, che disciplina esclusivamente la certificazione dei requisiti soggettivi richiesti per beneficiare della sospensione. Non è chiaro in particolare se la disposizione contiene una norma transitoria volta a disciplinare procedure esecutive già iniziate; in ogni caso, occorre valutare l'opportunità di mantenere la medesima disposizione, posto che essa sembrerebbe trovare applicazione a prescindere dalla sua esplicitazione nel testo del disegno di legge.
Infine, fa riferimento all'articolo 3, comma 2, che prevede la possibilità di istituire nei comuni di cui all'articolo 1 apposite commissioni per l'eventuale graduazione delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti disagiati, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. A tal proposito, la relazione - che accompagna provvedimento - osserva che «non si tratta del ripristino delle commissioni prefettizie, ma di sperimentare, sul modello continentale (Germania, Olanda e Svezia), una procedura che collochi in una sfera pubblica o meglio concertata la risoluzione del problema abitativo del singolo in quanto problema della collettività». Pur accettando le osservazioni della relazione governativa, non può non rilevare che in tal modo si ritorna ad una prassi che sottrae all'autorità giudiziaria la fissazione del termine del rilascio e quindi ne mette ulteriormente in forse la prevedibilità, che resta uno dei parametri maggiormente preso in considerazione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo nella citata giurisprudenza. Anche gli esempi europei summenzionati fanno sì riferimento a moduli di collaborazione tra servizi sociale ed enti locali, ma sembrano valorizzare la mediazione più che l'esercizio di un'autorità comunque coercitiva. La questione merita, dunque, un'adeguata riflessione. È però intervenuto un emendamento della Commissione di merito che limita a diciotto mesi la durata del mandato delle commissioni comunali e fa salve le competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria.


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Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole con una condizione ed osservazioni (vedi allegato 2).

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) chiede chiarimenti circa i requisiti soggettivi previsti per l'ammissione alla proroga.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, precisa che la soglia del reddito costituisce un requisito preliminare da integrarsi dalla sussistenza di almeno un altro requisito previsto.

Gaetano PECORELLA (FI), nel chiedersi quale sia la garanzia costituzionale del diritto di proprietà alla luce delle proroghe degli sfratti che via via si susseguono, segnala con preoccupazione il caso in cui il piccolo proprietario abbia locato un immobile sulla base di un'aspettativa di reddito che viene ad essere fortemente penalizzata. Richiamandosi ai benefici fiscali previsti dall'articolo 2, avanza l'ipotesi che possa essere non solo consentita, ma imposta ai comuni un'esenzione dall'ICI.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, insistendo sulla breve durata della proroga, chiarisce che il canone viene comunque corrisposto e maggiorato, essendo anzi prevista la decadenza in caso di morosità. Quanto all'ICI, precisa che essa ormai rientra nella piena autonomia comunale e che pertanto il decreto-legge non poteva recare al riguardo una diversa formulazione. Assicura l'onorevole Pecorella circa la comparazione tra le posizioni oggettive interessate di entrambe le parti.

Enrico BUEMI (RosanelPugno), pur riconoscendo che uno Stato liberale ispirato a principi di giustizia sociale possa e debba intervenire nelle situazioni di criticità, ritiene che non sia accettabile che ciò avvenga a discapito di un'altra parte della società. Ritiene, altresì, che in tal modo si rischi di danneggiare proprio la parte che si vuole aiutare, di fatto escludendola dal mercato. Conclude affermando che le ulteriori penalizzazioni del diritto di proprietà previste dal provvedimento dovrebbero essere ad integrale carico pubblico.

Gaetano PECORELLA (FI) propone che al parere si aggiunga un'osservazione volta a rendere non ulteriormente prorogabile il differimento dell'esecuzione degli sfratti.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, non accettando la proposta dell'onorevole Pecorella, ribadisce la natura rigorosa del provvedimento, l'impegno programmatorio che lo contraddistingue e la brevità dei termini previsti, segnalando in particolare che la proroga si ridurrebbe a soli quarantacinque giorni ove i comuni interessati non provvedessero ad adottare il richiesto piano straordinario pluriennale.

Pino PISICCHIO, presidente, ringraziando il relatore per gli interventi svolti nel dibattito, ne pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione ed osservazioni, presentata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 15.

Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 528 Buemi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 29 novembre 2006.


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Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che nella scorsa seduta sono stati accantonati gli articoli da 1 a 5, per cui la Commissione inizierà l'esame delle proposte emendative partendo da quelle riferite all'articolo 6. Al riguardo, ricorda che il relatore ha ritirato l'emendamento 6.10.
Avverte, inoltre, che l'emendamento 2.6 presentato dall'onorevole Suppa è stato oggetto, nella sua pubblicazione, di un errore materiale, per cui tale emendamento - rinumerato quale 2.60 (vedi allegato 3) - deve essere così inteso: Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Non può essere disposta» alle parole «settanta anni». Sarà ovviamente richiesto il parere del relatore e del Governo sull'emendamento 2.60 (ex 2.6) nel corso dell'esame degli emendamenti presentati al relativo articolo.
Pone, quindi, in votazione gli identici emendamenti Lussana 6.1, Bongiorno 6.3 e Cirielli 6.4, soppressivi dell'articolo 6, ricordando il parere favorevole del relatore e del Governo reso nella seduta dell'8 novembre 2006.

Enrico BUEMI (RosanelPugno), Silvio CRAPOLICCHIO (Com.It) e Daniele FARINA (RC-SE) dichiarano il proprio voto contrario.

La Commissione approva gli identici emendamenti Lussana 6.1, Bongiorno 6.3 e Cirielli 6.4, soppressivi dell'articolo 6.

Pino PISICCHIO, presidente, a seguito dell'approvazione intervenuta degli identici emendamenti soppressivi dell'articolo 6, non pone in votazione l'emendamento Lussana 6.2.

La Commissione approva gli identici emendamenti Cirielli 7.2 e Lussana 7.4, soppressivi dell'articolo 7.

Pino PISICCHIO, presidente, a seguito dell'approvazione intervenuta degli identici emendamenti soppressivi dell'articolo 7, non pone in votazione gli emendamenti Lussana 7.1, 7.3 e 7.5. Invita, quindi, la Commissione a riprendere l'esame delle proposte emendative relative agli articoli accantonati, a partire dall'articolo 1.

Edmondo CIRIELLI (AN), nell'illustrare l'emendamento 1.1 a propria firma, soppressivo dell'articolo 1, dopo aver ribadito la sua contrarietà di principio al provvedimento in esame, richiama però l'attenzione della Commissione sul fatto che l'articolo 1, abrogando il quarto comma dell'articolo 147 del codice penale, non si limita a disciplinare la condizione delle detenute madri ma viene ad incidere sulla sussistenza del concreto pericolo della commissione di delitti da parte della generalità dei detenuti.

Manlio CONTENTO (AN) rileva una significativa contraddizione nel provvedimento che all'articolo 1, anche nell'eventualità dell'approvazione dell'emendamento 1.50 del relatore, sottrae le detenute madri dall'ipotesi di esclusione del differimento dell'esecuzione della pena, anche ove sussista il concreto pericolo della commissione di delitti, mentre l'istituzione delle case-famiglia comporterebbe di per sé l'esecuzione della pena stessa in luogo diverso dal carcere.

Paola BALDUCCI (Verdi), relatore, rimarca la finalità precipua del provvedimento di tutelare la prole - incolpevole - delle detenute madri.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che, ove il concreto pericolo della commissione di delitti sussista, non si possa non prevedere nell'ordinamento una misura atta ad impedirla. Propone comunque di accantonare l'esame degli emendamenti all'articolo 1, considerando prioritaria la definizione delle caratteristiche delle case-famiglia di cui ai successivi articoli.

Pino PISICCHIO, presidente, condividendo l'eventualità di un ulteriore accantonamento dell'articolo 1, precisa comunque come la formulazione dell'articolo 147 del codice penale preveda la discrezionalità del magistrato.


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Gaetano PECORELLA (FI) sottolinea come in taluni casi una precisa scelta normativa sia preferibile rispetto alla discrezionalità del magistrato.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), nell'associarsi all'osservazione formulata dal presidente, segnala all'onorevole Contento come le case-famiglia restino pur sempre luoghi sostitutivi del carcere, ove è prevista la restrizione personale.

Rosa SUPPA (Ulivo), condividendo quanto appena espresso dal collega Gambescia, ribadisce la precipua finalità della tutela dei bambini delle detenute madri che ispira il provvedimento e si dichiara comunque favorevole all'ipotesi di accantonamento dell'articolo 1.

Manlio CONTENTO (AN), pur apprezzando l'osservazione dell'onorevole Gambescia, conferma che a suo avviso si registra nel testo del provvedimento una grave incongruenza.

Pino PISICCHIO, presidente, prende atto dell'orientamento della Commissione favorevole all'ulteriore accantonamento dell'articolo 1 e propone di passare all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

La Commissione respinge l'emendamento Cirielli 2.7, soppressivo dell'articolo 2.

Edmondo CIRIELLI (AN), con riferimento all'emendamento Suppa 2.60 (ex 2.6), richiama l'attenzione sul fatto che viene ad essere abrogata una fattispecie vigente, e cioè l'esclusione dalla custodia cautelare, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, degli ultrasettantenni.

Giulia BONGIORNO (AN) invita la Commissione ad escludere dal provvedimento tutti gli interventi normativi non direttamente attinenti alla condizione delle detenute madri.

Paola BALDUCCI (Verdi), relatore, invita la collega Suppa al ritiro del suo emendamento 2.60 (ex 2.6), altrimenti preannuncia parere contrario.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Rosa SUPPA (Ulivo) ritira l'emendamento 2.60 (ex 2.6), nonché l'emendamento 2.5 ed il subemendamento 0.2.50.1.

Manlio CONTENTO (AN) manifesta perplessità sull'emendamento 2.50 del relatore che, a suo giudizio, genera confusione nel contenuto normativo dell'articolo 2.

Marilena SAMPERI (Ulivo) invita a valutare la diversità della fattispecie, a seconda che il bambino abbia più o meno di tre anni.

Gaetano PECORELLA (FI) sottolinea come la consapevolezza dello stato di detenzione possa essere maggiore nei bambini con più di tre anni e considera quindi privo di logica il diverso trattamento previsto.

Paola BALDUCCI (Verdi), relatore, richiama la natura meramente tecnica dell'emendamento che si limita ad una diversa collocazione di una disposizione contenuta nel testo originario della proposta di legge.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento 2.50 del relatore nonché gli emendamenti Lussana 2.1 e 2.2.

Edmondo CIRIELLI (AN) ritira l'emendamento 3.4.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lussana 3.1, 3.3, 3.2.

Edmondo CIRIELLI (AN), nell'illustrare l'emendamento 4.3, soppressivo dell'articolo 4, ribadisce l'intento di eliminare


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dal testo le parti non attinenti alle detenute madri.

Rosa SUPPA (Ulivo) precisa la finalità di circoscrivere la discrezionalità del magistrato che almeno il comma 2 dell'articolo 4 riveste, proprio con riferimento alle detenute madri.

Edmondo CIRIELLI (AN) preannuncia il ritiro dell'emendamento 4.3 ove gli sia consentito di rifonderlo in un nuovo emendamento nel senso soppressivo del solo comma 1, eliminando così la modifica del comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario.

Pino PISICCHIO, presidente, in via eccezionale, consente all'onorevole Cirielli di presentare un nuovo emendamento 4.30 soppressivo del solo comma 1 dell'articolo 4 (vedi allegato 3).

Paola BALDUCCI (Verdi), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Cirielli 4.30.

Gaetano PECORELLA (FI), ritenendo che non vi sia adeguata garanzia del fatto che le detenute madri non commettano altri reati, fa proprio l'emendamento 4.3 ritirato dall'onorevole Cirielli.

La Commissione respinge l'emendamento 4.3, soppressivo dell'articolo 4, fatto proprio dall'onorevole Pecorella.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) chiede al relatore un'ulteriore valutazione dell'emendamento Cirielli 4.30, osservando come il comma 1 dell'articolo 4 incida effettivamente su una normativa di carattere generale a detrimento della competenza del magistrato. Si chiede, infatti, quale ragione sistematica possa giustificare il mantenimento del testo del suddetto comma.

Paola BALDUCCI (Verdi), relatore, conferma il parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Cirielli 4.30 e respinge l'emendamento Lussana 4.2.

Gaetano PECORELLA (FI) chiede chiarimenti all'onorevole Suppa in ordine al suo emendamento 4.2.

Rosa SUPPA (Ulivo) precisa la finalità dell'emendamento 4.2 volta a conservare la possibilità di ripristino della convivenza con i figli quale criterio per la detenzione domiciliare speciale di cui all'articolo 47-quinquies della legge sull'ordinamento penitenziario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Suppa 4.2, respinge l'emendamento Cirielli 5.4, approva gli emendamenti Suppa 5.2 e 5.20 del relatore.

Gaetano PECORELLA (FI) chiede chiarimenti al relatore circa il suo emendamento 5.21.

Paola BALDUCCI (Verdi), relatore, precisa la valenza lessicale dell'emendamento, in quanto il testo originario potrebbe dare luogo ad ambiguità, essendo le misure di sicurezza in ambito penalistico un diverso istituto.

La Commissione approva l'emendamento Suppa 5.3.

Paola BALDUCCI (Verdi), relatore, richiamando il parere favorevole espresso sull'emendamento Farina 5.5, segnala l'opportunità di una sua riformulazione volta a prevedere un lasso temporale di almeno trenta giorni per l'emanazione del decreto ministeriale sul regime di funzionamento delle case-famiglia ed a conformare il testo all'avvenuta approvazione del proprio emendamento 5.21 che ha sostituito con la dizione «strumenti di controllo» quella di «misure di sicurezza».

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo), nel ritenere che il lasso temporale per l'emanazione del decreto sulle case-famiglia debba


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essere di almeno sessanta giorni, segnala altresì l'eventualità che il testo dell'emendamento Farina 5.5 sia riformulato anche in senso analogo all'approvazione intervenuta dell'emendamento Suppa 5.2, cioè sostituendo la parola «esclusivamente» con la parola «principalmente» in relazione alla previsione di un ambiente interno che tenga conto dell'interesse del minore e del rapporto genitore-figlio.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), nel raccomandare alla Commissione di licenziare testi legislativi che siano applicabili, condivide il rilievo del collega Tenaglia circa la necessità di almeno sessanta giorni per l'emanazione del decreto sulle case-famiglia.

Paola BALDUCCI (Verdi), relatore, fa proprie le proposte dell'onorevole Tenaglia nel senso di un'ulteriore riformulazione dell'emendamento Farina 5.5.

Daniele FARINA (RC-SE) dichiara di accettare complessivamente le proposte del relatore volte alla riformulazione dell'emendamento a sua firma 5.5 (vedi allegato 3).

La Commissione approva l'emendamento 5.5 Farina così come riformulato.

Manlio CONTENTO (AN), con riferimento all'articolo aggiuntivo Farina 5.01, segnala l'opportunità di una sua riformulazione che indichi quale termine di decorrenza per l'individuazione delle strutture idonee ad ospitare le case-famiglia non l'entrata in vigore della presente legge, ma l'emanazione del decreto di cui all'emendamento Farina 5.5 appena approvato.

Paola BALDUCCI (Verdi), relatore, fa propria la proposta dell'onorevole Contento volta alla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Farina 5.01.

Daniele FARINA (RC-SE) dichiara di accettare la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 5.01 come proposta dal relatore (vedi allegato 3).

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Farina 5.01 così come riformulato.

Pino PISICCHIO, presidente, nel rammentare alla Commissione l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 1, li pone in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cirielli 1.1 ed approva l'emendamento 1.50 del relatore.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 16.15.

Relazione concernente il piano straordinario pluriennale di interventi in materia di edilizia penitenziaria.
Atto n. 53.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 12 dicembre 2006.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che nella scorsa seduta è stata acquisita la risposta del Governo in ordine a taluni rilievi emersi nel precedente dibattito.


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Manlio CONTENTO (AN) ritiene inaccettabile la giustificazione addotta dal Governo circa la necessità di destinare le somme già previste per la realizzazione del carcere di Pordenone ad altre finalità. Il Ministro era, infatti, personalmente a conoscenza dell'intera vicenda relativa a tale realizzazione, ragion per cui sarebbe stato sufficiente bandire una nuova gara sollecitamente, tanto più che l'intero importo, ormai disponibile, avrebbe favorito più ampia partecipazione. Denuncia, quindi, l'assoluta inaffidabilità politica dimostrata con le rassicurazioni, rese in più occasioni, da esponenti del Governo sulla possibilità di giungere alla sollecita costruzione del nuovo istituto.
Rappresenta come la decisione di rinviare la realizzazione del carcere di Pordenone al programma ordinario di edilizia penitenziaria sia molto più rischiosa, dal momento che l'utilizzo di quei fondi è destinato ad una miriade di interventi di diversa natura (edilizia giudiziaria, penitenziaria, minorile, eccetera) ed è subordinato ad un confronto che chiama in causa anche il Ministro delle infrastrutture rendendo, quindi, l'iter ancora più complesso. Esprime, peraltro, perplessità circa l'affermazione del rappresentante del Governo secondo cui sarebbe allo studio la trasformazione di una caserma militare dismessa da adibire a nuovo carcere di Pordenone dal momento che l'amministrazione comunale ha già da tempo individuato un sito idoneo allo scopo.
Ritiene, inoltre, illegittima la scelta effettuata di destinare le risorse del piano straordinario di edilizia penitenziaria alla realizzazione di imponenti padiglioni in grado di ospitare migliaia di detenuti in quanto in aperto contrasto con la norma che dispone che gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo da accogliere un numero non elevato di detenuti. Ritiene, infine, colpevole da parte del Governo aver trascurato le condizioni di chi si trova recluso in vecchi e vetusti penitenziari come quello attualmente in funzione a Pordenone ed aver altresì trascurato la situazione degli operatori di polizia che in tale struttura sono tenuti a svolgere il loro servizio quotidianamente.
Ribadita la sua contrarietà all'operazione posta in atto dal Ministro della giustizia ai danni dell'intera città di Pordenone, conclude chiedendo che nel parere che la maggioranza della Commissione si accinge a dare sia inserita una precisa condizione volta a specificare come e in che tempi intenda il Governo procedere per una sollecita realizzazione del nuovo carcere di Pordenone attraverso la programmazione ordinaria concernente l'edilizia penitenziaria.

Bruno CESARIO (Ulivo), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 4), avendo recepito le istanze emerse nel corso del dibattito.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Riforma del codice di procedura penale.
C. 323 Pecorella e C. 1568 Mazzoni.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche.
C. 1164 Migliore, C. 1165 Fabris, C. 1170 Craxi, C. 1344 Mazzoni, C. 1638 Governo, C. 1257 Nan, C. 1587 Brancher e C. 1594 Balducci.