V Commissione - Resoconto di marted́ 16 gennaio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 10.45.

Sull'ordine dei lavori.

Lino DUILIO, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno dei lavori della Commissione, procedendo prima all'esame del disegno di legge C. 1042-B, legge comunitaria 2006, e quindi all'esame del disegno di legge C. 2114, di conversione del decreto - legge n. 300 del 2006, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Legge comunitaria 2006.
C. 1042-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, rileva come il provvedimento, approvato dalla Camera nella seduta del 21 settembre 2006, sia stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato. In particolare, sono stati introdotti gli articoli 27 e 28, conseguenti l'approvazione di emendamenti del Governo presentati in Assemblea, e corredati di relazione tecnica. Osserva che tali disposizioni non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Infatti, con riferimento all'articolo 27, che


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sopprime la previsione, di cui all'articolo 181 del Codice della navigazione, secondo cui il pagamento dei diritti consolari è indispensabile per il «rilascio delle spedizioni» da parte del comandante del porto o dell'autorità consolare, che è necessario perché ciascuna nave possa partire, la relazione tecnica, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e fornita a corredo dell'emendamento che ha introdotto la disposizione, evidenzia che la medesima non comporta oneri per la finanza pubblica, né produce un mancato introito. Infatti, la disposizione abrogata riproduce l'analoga previsione contenuta nel decreto ministeriale del 22 dicembre 2001, con il quale il Ministero degli affari esteri ha espressamente sancito, a far data dal 1o gennaio 2002, la gratuità degli adempimenti amministrativi richiesti alle rappresentanze diplomatiche per il rilascio delle spedizioni delle navi. Pertanto, dalla predetta data, nessun tributo è stato più versato per i diritti consolari sulle spedizioni di navi. La relazione sottolinea che l'intervento normativo è stato predisposto al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione (2003/4349) avviata dalla Commissione europea. La Commissione europea, infatti, pur avendo preso atto della sostanziale conformità dell'ordinamento italiano ai principi comunitari, a seguito dell'adozione del decreto ministeriale sopra richiamato, ha avviato la procedura di infrazione, ritenendo che, in assenza di una formale abrogazione per via legislativa, la gratuità dei diritti consolari sancita dal ricordato decreto si configura come semplice sospensione della loro riscossione, senza certezza giuridica circa la loro definitiva soppressione. La relazione tecnica sottolinea, infine, che la norma, ponendo termine alla procedura di infrazione, consentirà di evitare le conseguenze finanziarie derivanti dal deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
Ricorda poi che l'articolo 28 sopprime il comma 3 dell'articolo 23, della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) il quale ha stabilito che i contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore legge comunitaria medesima (quindi entro il 12 novembre 2005), potessero essere prorogati per una sola volta, per un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione che venisse concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento. La durata dei contratti prorogati non può superare la data del 31 dicembre 2008. Rileva in proposito come la relazione tecnica, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e fornita a corredo dell'emendamento che ha introdotto la disposizione, evidenzi che dalla medesima non derivano oneri per la finanza pubblica. La relazione sottolinea, infatti, che la disposizione prevede l'espressa abrogazione di una norma che ha già cessato di esplicare i suoi effetti, in quanto la facoltà di proroga in essa prevista riguarda esclusivamente i contratti scaduti entro il 12 novembre 2005.
L'intervento legislativo è stato predisposto al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione (2005/2256) avviata dalla Commissione europea. La Commissione europea aveva chiesto chiarimenti sulla concreta applicazione della disposizione recata dall'articolo 23, comma 3, della legge n. 62 del 2005, avendo rilevato un potenziale contrasto tra la facoltà di proroga ivi prevista e il principio generale, sancito dalla normativa comunitaria, dell'affidamento tramite procedure di gara dei servizi pubblici aventi rilevanza economica. Pur avendo preso atto dell'avvenuto esaurimento degli effetti della disposizione, la Commissione ha subordinato l'archiviazione della procedura di infrazione all'abrogazione espressa del comma 3, ritenuta necessaria a fini di certezza giuridica. La relazione tecnica precisa, altresì, che, avvenendo con disposizione non retroattiva, l'abrogazione non incide su posizioni giuridiche già consolidate.


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La relazione sottolinea, infine, che la norma, ponendo termine alla procedura di infrazione, consentirà di evitare le conseguenze finanziarie derivanti dal deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
Propone quindi di riferire favorevolmente sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Mario LETTIERI concorda con la proposta di relazione formulata del Presidente.

La Commissione approva la proposta di relazione e nomina il deputato Musi relatore presso la XIV Commissione.

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2114 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, con riferimento ai profili problematici di carattere finanziario del provvedimento, rileva in primo luogo che, per quel che concerne la proroga anche per l'anno 2007 della disposizione, già prevista in passato, che prevede che un terzo dei costi del personale universitario docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sia escluso da limite massimo di spesa per il personale di ruolo delle università statali, di cui all'articolo 1, comma 1, appare opportuno venga chiarito se la reiterata proroga di tale disposizione, configurabile come un allentamento di una norma di presidio volta al contenimento delle spese di personale delle università, possa interferire con i complessivi obiettivi di contenimento della spesa per il pubblico impiego, formulati presumibilmente sulla base della normativa vigente, comprensiva della suddetta norma di presidio. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, che proroga i termini per il pagamento dei debiti di natura contributiva e di natura tributaria, chiede al rappresentante del Governo di chiarire se l'interesse del 2,5 per cento previsto dal decreto-legge n. 262 del 2006 continui ad applicarsi ai versamenti dei debiti contributivi in scadenza nel 2007. In caso di mancata applicazione di tali interessi si determinerebbe, infatti, una riduzione delle entrate previste a legislazione vigente. Rileva inoltre che non risultano chiari il procedimento e i parametri in base ai quali è stata effettuata la quantificazione dell'onere di 50.000 euro recata dal testo e dalla relazione tecnica. Ricorda quindi che l'articolo 2, comma 3, pone l'onere derivante dal comma 3, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria. Al riguardo, chiede al rappresentante del Governo di chiarire l'effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo a far fronte agli interventi disposti dal presente articolo, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Dal punto di vista meramente formale, la quantificazione in termini puntuali dell'onere in misura pari a 50.000 euro sembra non corrispondere pienamente a quanto affermato dalla relazione tecnica, che definisce tale onere nella misura indicata sulla base di criteri prudenziali. Appare pertanto opportuno che il Governo si pronunci sulla ipotesi di configurare il predetto onere in termini di previsione piuttosto che di limite di spesa. Ricorda poi che l'articolo 2, comma 4, dispone che i compiti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) siano estesi a tutte le emergenze zootecniche e siano prorogati al 31 dicembre 2007. In proposito, sotto il profilo della quantificazione dell'onere, appare necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla compatibilità del limite di spesa previsto dalla norma a fronte di un ampliamento dei compiti del Commissario


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straordinario. Sotto il profilo della copertura finanziaria, la norma pone l'onere derivante dalla proroga dei compiti del Commissario straordinario del Governo per l'emergenza conseguente alla BSE, pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005 n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria. Al riguardo, chiede di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni per le quali l'onere derivante dalla proroga e dall'estensione dell'ambito di competenze rimesse al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 1 del 2001, ancorché presumibilmente limitata al 31 dicembre 2007, sia qualificato come permanente. Inoltre, analogamente a quanto rilevato con riferimento all'articolo 2, comma 3, rileva l'opportunità che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie di cui si provvede l'utilizzo a garantire l'attuazione delle nuove misure previste, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 2, comma 5, che differisce al 31 luglio 2007 il termine per effettuare le iscrizioni nei due registri dei fertilizzanti previsti dalla normativa vigente in attuazione degli obblighi comunitari, rileva come andrebbe escluso che, per effetto del rinvio in esame, possano crearsi le premesse per un inadempimento della disciplina comunitaria da parte dello Stato italiano. Con riferimento all'articolo 3, comma 3, al quale dispone che i verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi del programma statale di edilizia urbana dell'area di Napoli di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione, tenuto conto dei possibili effetti finanziari negativi a carico dell'erario segnalati dalla relazione illustrativa, andrebbero acquisiti più dettagliati elementi di valutazione volti a confermare l'idoneità della norma in esame ad escludere il prodursi dei richiamati effetti. Con riferimento all'articolo 4, comma 1, che proroga dal 4 gennaio al 15 maggio 2007 il termine entro il quale dovranno essere emanati i decreti e i regolamenti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 per il riordino degli organismi pubblici, tenuto conto che a tale ultima disposizione erano ascritti risparmi di spesa nella misura di 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione in esame, al fine di escludere che la stessa possa determinare una riduzione dei risparmi originariamente previsti. Per quel che concerne l'articolo 4, comma 4, sottolinea la necessità di una conferma circa la neutralità finanziaria della norma che stabilisce un tetto massimo di incremento dei diritti riscossi dalle camere di commercio, tenuto conto che la misura di tali diritti dovrebbe essere fissata in relazione al fabbisogno finanziario dei predetti enti, i quali risultano ricompresi nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Con riferimento all'articolo 6, comma 2, il quale autorizza il Ministero dell'economia a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi previsti dall'articolo 3, comma 22, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) con le società alle quali è stata affidata l'istruttoria delle domande di indennizzo presentate dai soggetti richiedenti i benefici per i cittadini e le imprese operanti nei territori della ex-Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana, chiede al rappresentante del Governo di confermare la mancanza di effetti finanziari, dal momento che la norma che ha introdotto la possibilità di stipulare gli accordi richiamati prevedeva una copertura di 2 milioni di euro annui nel 2004 e nel 2005, mentre la successiva proroga (articolo 1, comma 594, della legge n. 266 del 2005) non recava alcuna autorizzazione di spesa. Con riferimento all'articolo 6, comma 4, il quale stabilisce che anche i cittadini di


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Stati membri dell'Unione europea che si trovino in situazione di gravità ed attualità di pericolo possano partecipare al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, chiede di acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione circa la congruità delle risorse attualmente previste, in base alla legislazione vigente, a far fronte al complesso degli oneri connessi all'applicazione del programma di assistenza ed integrazione sociale, anche in considerazione dell'ampliamento dei beneficiari previsto con la norma in esame. Ricorda inoltre che l'articolo 6, comma 5, dispone che le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 56 del 2005, il quale ha previsto uno stanziamento di sei milioni annui per il 2004 ed il 2005 per la costituzione di sportelli unici all'estero, con finalità di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, non impegnate al 31 dicembre 2006, siano mantenute in bilancio in conto residui per essere versate all'entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto per il commercio estero. Le relative risorse sono state iscritte in bilancio nel capitolo 8330 - u.p.b. 5.2.3.7 - dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Dal rendiconto 2005 e dal bilancio 2006 risulta che le predette risorse costituivano residui di stanziamento. Nel bilancio 2007, a seguito del riordino delle amministrazioni centrali dello Stato disposto dal decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le predette risorse sono gestite dal capitolo 7490 - u.p.b. 4.2.3.5 - dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale. Al riguardo, chiede di acquisire elementi informativi da parte del Governo circa la consistenza delle risorse autorizzate dalla citata legge n. 56 del 2005 che risultano effettivamente disponibili in quanto non impegnate alla data del 31 dicembre 2006. Osserva come la norma introduca una deroga al regime ordinario in base al quale le somme stanziate per spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Si prefigura inoltre una deroga al principio di annualità del bilancio e alle disposizioni, di cui all'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), che hanno posto un limite alle riassegnazioni all'entrata, attribuendo a tale limitazione effetti positivi per i saldi di finanza pubblica. Si ricorda peraltro che il legislatore, in altre occasioni, ha previsto analoghe deroghe, provvedendo soltanto in pochi casi alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Osserva inoltre come risulti necessario, al fine di verificare che la destinazione delle somme in questione in favore dell'ICE, prevista dalla norma, sia conforme alla natura di parte capitale degli stanziamenti, acquisire più dettagliate indicazioni riguardo alle nuove specifiche finalità di spesa. Chiede inoltre di precisare se la deroga in questione sia suscettibile di determinare effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento; in tal caso, i richiamati effetti dovrebbero essere oggetto di corrispondente compensazione. Con riferimento infine all'articolo 6, comma 6, che autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente iscritte nel bilancio, derivanti da trasferimenti statali ed inerenti all'anno 2006, per far fronte a spese di investimento negli aeroporti, appare necessario acquisire un chiarimento, da parte del Governo, in ordine alla compatibilità della disposizione - che consente di utilizzare risorse di parte corrente iscritte nel bilancio dell'ENAC - rispetto ai vincoli di spesa stabiliti dalla legge finanziaria 2005 per una serie di enti pubblici fra i quali l'ENAC. Ricorda in particolare l'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004, in base al quale, nel triennio 2005-2007, la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (e puntualmente individuate in un apposito elenco allegato alla legge) non può superare il limite del 2 per cento


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rispetto alle previsioni del precedente anno. La disposizione in esame potrebbe determinare effetti onerosi qualora fosse intesa come derogatoria rispetto al predetto vincolo di spesa. Non risulta inoltre chiaro se gli effetti in questione siano circoscritti al solo 2007, atteso che la norma non precisa il periodo entro il quale effettuare le spese di investimento cui sono destinate le disponibilità di bilancio.

Il sottosegretario Mario LETTIERI chiede un rinvio dell'esame, al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate. Osserva comunque che la disposizione introdotta dal comma 5 dell'articolo 6, prevedendo il mantenimento in bilancio per l'anno 2007 di risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, risponda a finalità di razionalizzazione e non comporti effetti negativi per i saldi di finanza pubblica. Anche su tale aspetto si riserva in ogni caso di fornire ulteriori elementi di approfondimento.

Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 11.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/122/EURATOM del consiglio del 22 dicembre 2003 sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.
Atto n. 47.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 13 dicembre 2006.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta, rileva, con riferimento all'articolo 9, che all'istituzione e al funzionamento del registro nazionale delle sorgenti radioattive e dei relativi detentori si provvederà necessariamente con l'organizzazione delle risorse umane e strumentali già a disposizione dell'amministrazione che verrà individuata per la tenuta del registro, e nell'ambito delle risorse finanziarie già a sua disposizione. Con riferimento all'articolo 12, ricorda che l'ENEA potrà prevedere, in base alle disposizioni già vigenti, di porre a carico degli interessati gli oneri relativi ai corsi di formazione. Per il resto all'attuazione dell'articolo si provvederà nei limiti delle risorse disponibili. Conferma inoltre che anche all'attuazione degli articoli da 13 a 17 si provvederà nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. In particolare, per quanto concerne l'articolo 17, sottolinea che le prestazioni in capo sia al gestore del servizio integrato sia all'operatore nazionale sono prestazioni a pagamento. Precisa infine a tale riguardo che la Sogin potrà fare fronte alle funzioni che ne derivano dalla sua qualificazione come operatore nazionale con le risorse disponibili, in quanto specificazione di funzioni già svolte.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
le disposizioni di cui agli articoli 9, 12, e da 13 a 17, prevedono adempimenti


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riconducibili ad attività istituzionali dei diversi soggetti pubblici interessati (amministrazioni competenti ed enti vigilati: ENEA ed APAT) e che pertanto gli stessi potranno far fronte ai predetti adempimenti con le risorse già previste a legislazione vigente;
potrà, inoltre, essere prevista l'applicazione - con particolare riferimento alle attività di formazione di cui all'articolo 12 - di disposizioni che già consentono di porre a carico degli interessati gli oneri per prestazioni erogate nell'interesse di soggetti privati;
la SOGIN S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, potrà far fronte alle funzioni di cui allo schema di decreto in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto specificazione di compiti già svolti dalla medesima società;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «senza oneri per lo Stato» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI