I Commissione - Mercoledì 17 gennaio 2007


Pag. 25

ALLEGATO 1

DL 297/06: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di accesso alle attività degli enti creditizi e di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento, nonché in materia di assistenza a terra negli aeroporti, di istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e di prelievo venatorio (C. 2112 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2112 Governo, di conversione del decreto legge n. 297 del 2006, recante Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di accesso alle attività degli enti creditizi e di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento, nonché in materia di assistenza a terra negli aeroporti, di istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e di prelievo venatorio;
rilevato che le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 possono essere ricondotte alla materia «tutela del risparmio e mercati finanziari», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
considerato inoltre che le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 recano norme che mirano a consentire l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria in presenza di procedure di infrazione e possono quindi essere per questo profilo ricondotti alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
considerato altresì che le disposizioni di cui all'articolo 3 possono essere ricondotte, per le finalità da esso recate, alla materia «tutela della concorrenza», contemplata dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), tra quelle di competenza esclusiva dello Stato;
valutato inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 4 sono riconducibili alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», riservata - ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione - alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che le disposizioni di cui all'articolo 5, che istituisce l'Agenzia nazionale per i giovani, appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», riservata all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
osservato in particolare che l'articolo 4 appare configurare un intervento sostitutivo del Governo, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 131 del 2003, adottato in un caso di urgenza nei confronti di un atto di una regione per il mancato rispetto della normativa comunitaria; considerato, in proposito, che l'intervento sostitutivo in questione si traduce nella «sospensione dell'applicazione» di una legge regionale, non disponendo tuttavia in ordine alla durata di tale sospensione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,


Pag. 26


esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, un termine finale di efficacia della sospensione da esso disposta, ai fini del rispetto del criterio di proporzionalità tra intervento sostitutivo e finalità perseguite, previsto dall'articolo 8, comma 5, della Legge n. 131 del 2003.


Pag. 27

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali (C. 2081 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 2081 Governo, approvato dal Senato, riguardante la Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali approvato dal Senato;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


Pag. 28

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006 (C. 1878 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 1874 riguardante la Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


Pag. 29

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba fatta a Roma il 12 marzo 2001 (C. 1874 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 1874 recante la Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


Pag. 30

ALLEGATO 5

Riqualificazione e recupero dei centri storici (Nuovo testo C. 550 Foti ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 550 Foti ed abb., concernente la riqualificazione e il recupero dei centri storici, come risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione nel corso dell'esame in sede referente;
considerato che le disposizioni da esso recate appaiono principalmente riconducibili alla materia «tutela dei beni culturali», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà esclusiva dello Stato;
considerato che, con riferimento alla tipologia degli interventi definita dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, possono assumere altresì rilievo le materie «valorizzazione dei beni culturali» e «governo del territorio», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
rilevato, inoltre, che al fine di contribuire all'attuazione dei predetti interventi, l'articolo 2 istituisce un «Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia», affidando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse ad esso assegnate;
preso atto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale nelle materie di legislazione concorrente possono trovare spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi, solo nell'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza esclusiva, ovvero nell'ambito della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati comuni ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;
considerato che, in riferimento alle opere pubbliche di cui al comma 3 dell'articolo 1, l'uso del termine «realizzazione» potrebbe essere interpretato come attuazione di nuovi interventi, come tali esulanti dalla materia della «tutela dei beni culturali», e non come riqualificazione pubblica dell'edilizia esistente;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridefinire la natura e la portata degli interventi previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, al fine di ricondurli interamente nell'ambito della materia «tutela dei beni culturali», di competenza esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla limitazione degli interventi nei centri storici dei comuni con popolazione pari o inferiore a 200.000 abitanti ed alla previsione della realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.


Pag. 31

ALLEGATO 6

Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (Nuovo testo C. 528 Buemi).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 528 Buemi, concernente la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, come risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione nel corso dell'esame in sede referente;
considerato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa», che l'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


Pag. 32

ALLEGATO 7

Rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 1667 Brugger.

EMENDAMENTI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondazioni politico-culturali).

1. Al fine di dare compiuta attuazione all'articolo 49 della Costituzione, per lo sviluppo in Italia ed all'estero di attività di ricerca, formazione, cooperazione, promozione, propaganda e comunicazione culturale e politica, nonché per stimolare il dialogo tra istituzioni e cittadini, ed incentivare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita civile e politica, possono essere costituite dai partiti e movimenti politici rappresentati nel Parlamento della Repubblica fondazioni politico culturali, regolate ai sensi del presente articolo.
2. Le fondazioni, all'atto della costituzione, per l'avvio della rispettiva attività, sono iscritte in un elenco tenuto dal Presidente della Camera dei deputati, che vigila sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, l'assenza di eventuali incompatibilità e la corretta rendicontazione contabile dell'attività svolta, sulla base del controllo dei bilanci trasmessi dalle fondazioni medesime. La mancanza dei requisiti predetti o irregolarità nella gestione e rendicontazione contabile comportano la cancellazione dall'elenco della fondazione. Lo stesso esito deriva da eventuali incompatibilità successive alla costituzione, se non rimosse entro 30 giorni dalla relativa contestazione da parte del vigilante.
3. Le fondazioni si costituiscono con atto pubblico del quale fa parte integrante anche lo statuto. Lo statuto deve espressamente prevedere:
a) la denominazione, la natura giuridica, la sede legale;
b) l'oggetto della fondazione;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale ed i membri che la possono formare con le relative incompatibilità;
d) modalità di finanziamento e di rendicontazione;
e) gli organi e le modalità di funzionamento.

4. Le fondazioni non possono concorrere all'attività dei partiti e dei movimenti politici mediante trasferimenti finanziari. Lo statuto prevede le modalità di trasferimento dei beni e dei servizi ai partiti e ai movimenti. I trasferimenti sono evidenziati in capitoli separati nei bilanci dei partiti, dei movimenti e delle fondazioni.
5. Lo statuto delle fondazioni può prevedere, tra le fondi di approvvigionamento finanziario necessarie al funzionamento:
a) eredità, nonché legati, erogazioni liberali e donazioni effettuati su apposito conto della Camera dei Deputati Intestato «Fondazioni politico-culturali». L'erogante con dichiarazione indirizzata al Presidente della Camera, manifesta la volontà di finanziamento ed il nome della fondazione beneficiaria;
b) conferimento, eventuale, di cespiti patrimoniali ed attività economiche dei partiti e movimenti politici di riferimento all'atto della costituzione;
c) entrate derivanti da prestazioni rese a terzi su base convenzionale;
d) entrate derivanti da specifiche iniziative promozionali;


Pag. 33


e) proventi di attività editoriale, di ricerca ed analisi sociale e politica, nell'ambito dei fini statutari;
f) contributi pubblici eventualmente previsti per il finanziamento di specifici programmi culturali e di formazione realizzati nell'ambito dei fini statutari.

6. Le fondazioni possono avvalersi di personale con le modalità e nel rispetto delle vigenti normative in materia. Tale personale ha diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione statale, di enti pubblici e società con capitale interamente o parzialmente pubblico. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Alle imprese private che concederanno al personale il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.
2. 01.Il relatore.


Pag. 34

ALLEGATO 8

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo).

EMENDAMENTI

Sostituire i commi 8-sexies e 8-septies con i seguenti:
8-sexies. L'articolo 39-bis, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato. All'articolo 12-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è soppresso;
b) al comma 3, lettera a), le parole «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2008»;
c) al comma 3, la lettera b) è soppressa.

8-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, acquistano efficacia nel testo risultante in conseguenza dell'abrogazione e delle modificazioni disposte dal comma 8-sexies.
6. 1000.Il relatore.