II Commissione - Mercoledì 17 gennaio 2007


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ALLEGATO 1

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. (Testo unificato C. 626 ed abb).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato C. 626 ed abbinate, recante l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, così come risultante dagli emendamenti approvati,
preso atto che l'istituzione della predetta Commissione è prevista dalla risoluzione n. 48/134 delle Nazioni Unite del dicembre 1993, votata dall'Italia, ma che finora è rimasta inattuata nel nostro ordinamento proprio nella parte in cui raccomanda l'istituzione di organismi nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani;
richiamato il parere espresso il 6 dicembre 2006 dalla Commissione Giustizia sul precedente testo unificato C. 626 ed abbinate, nella parte in cui si sottolinea l'esigenza che la scelta di assegnare al Garante dei diritti competenze che la legge già attribuisce al magistrato di sorveglianza rischia di tradursi sostanzialmente in una riduzione della tutela dei diritti dei detenuti e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare, quando ciò determini una sottrazione di competenze a danno dell'organo giudiziario (organo terzo appartenente ad un ordine autonomo ed indipendente);
rilevato come le disposizioni del nuovo testo unificato non comportino il rischio sopra paventato, anche se potrebbe essere opportuno escludere l'alternatività tra il reclamo al Garante e quello al magistrato di sorveglianza;
in relazione all'articolo 12, comma 5, rilevato che:
nel caso in cui l'amministrazione penitenziaria non ritenga di accogliere le richieste del Garante, questi potrà rivolgersi al magistrato di sorveglianza, trasmettendogli il reclamo, che decide ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, della legge n. 354 del 1975, per cui la via giurisdizionale può essere intrapresa dal Garante solo qualora il soggetto interessato abbia presentato un reclamo al Garante e non anche quando la situazione di non conformità alle norme ed ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti sia stata rilevata d'ufficio;
sarebbe opportuno consentire al Garante di chiedere al magistrato di sorveglianza di decidere ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, della legge n. 354 del 1975 anche quando il procedimento sia stato avviato d'ufficio dal Garante;
in relazione all'articolo 3, comma 1:
rilevata l'opportunità di fissare un termine entro il quale i soggetti pubblici e privati, ai quali la Commissione chiede di fornire informazioni e di esibire documenti, debbono adempiere;
espresse perplessità sulla opportunità di sanzionare i soggetti pubblici o privati che non forniscono alla Commissione informazioni ovvero li forniscono non veritieri, considerato che queste si riferiscono a fatti che sono comunque


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oggetto di un procedimento che eventualmente potrà concludersi anche con una decisione di natura giudiziaria di condanna del soggetto che non sia stato in grado di «provare» che il proprio comportamento non abbia leso diritti umani, per cui la sanzione amministrativa finirebbe per sanzionare l'inadempimento non tanto di un obbligo quanto di un onere;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere un termine entro il quale i soggetti pubblici e privati ai quali la Commissione chiede di fornire informazioni e di esibire documenti debbono adempiere a tale richiesta;
b) all'articolo 3, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il secondo periodo;
c) all'articolo 13, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il comma 5 con il seguente: «Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante chiede al magistrato di sorveglianza di decidere ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.


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ALLEGATO 2

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge C. 2114, così come modificato dagli emendamenti presentati;
rilevato che il comma 1-ter dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione interviene su termini relativi all'esercizio di delega già scaduti, per cui si sostanzia nel conferimento di una nuova delega;
espresse perplessità sul conferimento di deleghe legislative per mezzo di una legge di conversione di decreto-legge;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il comma 1-ter dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.


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ALLEGATO 3

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge C. 2114, così come modificato dagli emendamenti presentati;
rilevato che il comma 1-ter dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione interviene su termini relativi all'esercizio di delega già scaduti, per cui si sostanzia nel conferimento di una nuova delega;
sottolineata l'opportunità di non procedere al conferimento di deleghe legislative per mezzo di una legge di conversione di decreto-legge;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sia soppresso il comma 1-ter.