II Commissione - Resoconto di mercoledì 17 gennaio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Luigi Manconi.

La seduta comincia alle 10.20.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Testo unificato C. 626 ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilina INTRIERI (Ulivo), relatore, ricorda come la Commissione Giustizia abbia espresso, il 6 dicembre 2006, parere favorevole con una condizione ed osservazioni sul testo unificato C. 626 ed abbinate, istitutivo del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. La Commissione di merito non ha accolto i diversi rilievi formulati dalla Commissione Giustizia, per cui il testo trasmesso all'Assemblea presentava tutti quegli aspetti di criticità evidenziati dalla Commissione Giustizia. Successivamente, nella seduta del 12 dicembre 2006, l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione Affari costituzionali del testo unificato delle proposte di legge 626 ed abbinate, in quanto era emerso un orientamento favorevole ad un ampliamento della disciplina recata dal testo nel senso di istituire una Commissione nazionale per


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la promozione e la tutela dei diritti umani, al cui interno prevedere un organismo garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
La Commissione Affari costituzionali, il 19 dicembre 2006, ha quindi adottato un nuovo testo unificato volto a prevedere l'istituzione di una Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quale organo di garanzia avente competenza nell'ambito della promozione e della tutela dei diritti umani. L'istituzione di tale Commissione origina dalla risoluzione n. 48/134 delle Nazioni Unite del dicembre 1993, che è stata votata dall'Italia, ma a tutt'oggi è rimasta inattuata nel nostro ordinamento nella parte in cui raccomanda l'istituzione di organismi nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nell'ambito di tale Commissione è prevista l'istituzione di una sezione specializzata, denominata Garante delle persone detenute o private della libertà personale, le cui competenze restano sostanzialmente invariate rispetto a quelle previste dal testo sul quale la Commissione Giustizia ha già espresso il proprio parere.
Rileva quindi come, in sostanza, il provvedimento oggi in esame si differenzi da quello già oggetto di parere in quanto il Garante è stato trasformato in una sezione di un organo di più ampia portata, essendo diretto a promuovere e tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
Da ciò derivano, in primo luogo, differenze circa la composizione del Garante. Questo è composto dal Presidente della Commissione e da altri quattro componenti della Commissione medesima (i membri della Commissione sono otto), scelti dal Presidente, tenuto conto delle specifiche competenze, in numero di due fra i componenti eletti dalla Camera dei deputati e in numero di due fra i componenti eletti dal Senato della Repubblica. I componenti del Garante eleggono nel loro ambito un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo. I requisiti di nomina dei membri della Commissione sono sostanzialmente rimasti i medesimi previsti dal precedente testo, anche se in relazione all'esperienza pluriennale nel campo dei diritti umani non vi è più il riferimento diretto ai diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale, come già richiesto dalla Commissione Giustizia nel proprio parere.
Per quanto attiene alle funzioni ed ai poteri del Garante, evidenzia come siano stati confermati quelli del precedente testo con due modifiche. La prima, in sostanziale accoglimento del parere della Commissione Giustizia, consiste nell'aver previsto che il reclamo al Garante non sostituisce quello al magistrato di sorveglianza, ma lo affianca sia pur in via alternativa (articolo 12, comma 2). Ciò consente di superare almeno in parte l'obiezione secondo cui la scelta di assegnare al Garante competenze che la legge già attribuisce al magistrato di sorveglianza rischia di tradursi in una riduzione della tutela dei diritti dei detenuti e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare, quando ciò determini una sottrazione di competenze a danno dell'organo giudiziario. La seconda sostanziale modifica consiste nell'aver eliminato il nuovo procedimento contenzioso da svolgersi presso il tribunale di sorveglianza su ricorso del Garante, rispetto al quale era stata formulata una osservazione dalla Commissione Giustizia. Nel caso in cui l'amministrazione penitenziaria non ritenga di accogliere le richieste del Garante, questi potrà rivolgersi al magistrato di sorveglianza, trasmettendogli il reclamo, che deciderà ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, della legge n. 354 del 1975. Ciò significa, rispetto al testo precedentemente esaminato, che la via giurisdizionale può essere intrapresa dal Garante solo nel caso in cui il soggetto interessato abbia presentato un reclamo al Garante e non anche quando la situazione di non conformità alle norme ed ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti sia


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stata rilevata d'ufficio. In accoglimento di un'osservazione della Commissione, si è previsto che il trattamento dei dati personali da parte del Garante debba essere svolto nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa sulla tutela della riservatezza (articolo 11, comma 2, lettera b).
Fa presente altresì come il nuovo testo sostanzialmente recepisca i quattro (una condizione e tre osservazioni) rilievi espressi dalla Commissione Giustizia nel parere del 6 dicembre scorso. La condizione secondo cui il reclamo al Garante non deve sostituire quello esperibile nei confronti del magistrato di sorveglianza, ma aggiungersi a questo, è stata parzialmente accolta, in quanto si prevede l'alternatività dei due reclami. Si potrebbe chiedere con un'osservazione l'opportunità di eliminare tale alternatività che rischia comunque di tradursi in una sia pure parziale diminuzione degli strumenti di tutela riconosciuti dalla normativa vigente al soggetto detenuto. Come si è detto, l'osservazione relativa ai requisiti di nomina è stata accolta, così come è stata accolta quella relativa al rispetto della normativa sulla riservatezza. La terza osservazione viene meno, in quanto si riferiva al nuovo procedimento giurisdizionale, che il testo in esame ha soppresso.
Per quanto attiene alla scelta di trasformare il Garante in una sezione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, si tratta di una decisione che non attiene alla competenza della Commissione Giustizia, quanto a quella della Commissione Affari costituzionali, per i diritti riconosciuti dalla Costituzione, ed alla Commissione Affari esteri, per i diritti riconosciuti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte. Rientra invece nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia la valutazione circa l'opportunità di istituire una autorità con il compito di verificare il rispetto di diritti, alla cui violazione corrisponde, nella maggior parte dei casi, la commissione di un reato o quanto meno un danno accertabile in via giurisdizionale. A questo proposito, occorre comunque ricordare che l'istituzione di organismi nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani è espressamente prevista dalla risoluzione n. 48/134 delle Nazioni Unite del dicembre 1993, che è stata votata dall'Italia, ma a tutt'oggi è rimasta inattuata nel nostro ordinamento proprio nella parte in cui raccomanda l'istituzione di un organismo di tale portata.
Le competenze della Commissione sono descritte dall'articolo 2. A parte le competenze sul monitoraggio dell'attuazione delle Convezioni sui diritti umani e l'attività di promozione della cultura dei diritti umani, merita di essere segnalata la lettera g), del comma 1, dell'articolo 2, secondo cui la Commissione riceve dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti umani e provvede alle stesse secondo il procedimento previsto dall'articolo 3. Ad esempio, potrà essere segnalata alla Commissione qualsiasi discriminazione sul posto di lavoro (pubblico o privato). È evidente che si tratta di una competenza la cui estensione richiede una struttura organizzativa adeguata e dislocata sul territorio, con tutti i rischi di burocratizzazione che ciò può determinare.
Circa i poteri di accertamento, di controllo e di denuncia della Commissione, questi riprendono il modello utilizzato nel testo precedente per il Garante dei diritti, per cui si passa da una fase di accertamento nella quale la Commissione chiede a soggetti pubblici o privati di sanare una situazione in cui si è verificata la lesione di diritti umani, che sfocia, in caso di esito negativo, in una fase giurisdizionale in cui la Commissione chiede all'autorità giudiziaria di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'autorità interessata di tenere il comportamento dovuto. Suscita alcuni dubbi la fattispecie sanzionatoria prevista dal comma 1 dell'articolo 3. Secondo tale disposizione, i soggetti pubblici e privati ai quali la Commissione chiede di fornire informazioni e di esibire documenti sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000


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se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sarebbe opportuno fissare un termine entro il quale l'adempimento deve essere compiuto. Inoltre, meriterebbe un approfondimento l'ipotesi aggravata, in quanto non sono chiare né le modalità di accertamento della veridicità delle informazioni debba essere accertata né gli ambiti di discrezionalità dell'autorità amministrativa (il prefetto) circa l'applicabilità dell'aggravante al caso concreto.

Pino PISICCHIO, presidente, rilevata la complessità del provvedimento, ritiene opportuno che la Commissione ne approfondisca ulteriormente il contenuto.
Considerata l'imminenza delle votazioni in Assemblea, sospende la seduta, avvertendo che riprenderà alle ore 15.30.

La seduta, sospesa alle 10.30, riprende alle 16.20.

Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come il protrarsi delle audizioni informali presso l'Aula della XII Commissione oltre i tempi programmati, ha sostanzialmente impedito ad alcuni deputati, quale l'onorevole Pecorella, di essere ora presenti per intervenire sul provvedimento in esame.

Pino PISICCHIO, presidente, dopo aver ricordato che il ritardo nella ripresa dell'esame in sede consultiva è stato determinato dal protrarsi della seduta delle Commissioni riunite Giustizia ed Affari sociali, nel rassicurare l'onorevole Costa, fa presente che, nonostante l'esigenza di concludere l'esame del provvedimento nel corso della presente seduta, sussistono comunque ancora sufficienti margini temporali per avvisare i deputati che siano eventualmente interessati ad intervenire.

Marilina INTRIERI (Ulivo), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Enrico BUEMI (RNP) manifesta forti perplessità sull'opportunità di istituire la Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, la quale rischia di creare presso l'opinione pubblica aspettative che in realtà non potranno realizzarsi, non solo a causa della sostanziale inefficacia dei poteri ad essa attribuiti, ma anche in considerazione del requisito, proprio della magistratura, della diffusione sul territorio. Considerato che comunque si tratta di un organo finalizzato a tutelare interessi primari dell'individuo, preannuncia la propria astensione.

Edmondo CIRIELLI (AN) pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore, concorda sostanzialmente con le osservazioni dell'onorevole Buemi. Inoltre, pur ritenendo in linea teorica condivisibile l'idea di apprestare una forma di tutela qualificata per i diritti della persona, sottolinea come a tale compito, nel nostro ordinamento, sia preposta la magistratura di sorveglianza, la quale, anche in un'ottica di diritto comparato, si colloca in una posizione di avanguardia.
Fa altresì presente come la creazione di un nuovo organismo di tutela, per come configurato nel disegno di legge, crea un inutile appesantimento burocratico ad un aumento della spesa pubblica.
Preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Enrico COSTA (FI) rileva un'evidente contraddizione tra le dichiarazioni dell'attuale Governo, tese allo snellimento degli apparati pubblici ed al contenimento della spesa, e l'istituzione di un nuovo organismo, che peraltro appare dotato di risorse umane e finanziarie che appaiono eccessive.
Esprime un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento, il quale attribuisce competenze vaghe e generiche, nonché poteri sanzionatori estremamente discutibili e privi di un sostanziale controllo, sottolineando, in particolare, la mancanza di chiarezza in ordine alla relazione tra procedimenti attivati presso l'istituenda Commissione nazionale, il ricorso


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gerarchico e l'annullamento degli atti illegittimi. In merito a tale ultimo aspetto, lamenta la mancata esplicita indicazione dei criteri per l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente.
Considera infine del tutto disomogenee rispetto al complessivo provvedimento le disposizioni riferite ai centri di permanenza temporanea di cui alla legge n. 286 del 1998.
Preannuncia quindi il proprio voto contrario.

Daniele FARINA (RC-SE) ritiene più opportuno concentrare l'attenzione sugli elementi di novità introdotti dopo il rinvio in Commissione Affari costituzionali, deliberato dall'Assemblea, del testo unificato delle proposte di legge 626 ed abbinate. Ritiene, in particolare, che le obiezioni circa la presunta confusione normativa e l'asserita sovrapposizione di competenze con la magistratura siano infondate e che, comunque, possano considerarsi superate dal dibattito svoltosi tanto in Assemblea quanto successivamente in I Commissione.
Sottolinea, altresì, come talune difficoltà incontrate dalla magistratura di sorveglianza nell'esercizio delle propria funzioni abbiano contribuito a far sorgere l'esigenza, ampiamente condivisa, di istituire un organismo che ad essa si affianchi, senza sovrapposizione alcuna.

Sebastiano NERI (Misto-MpA) ritiene che l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani metta implicitamente in discussione il fatto che l'esercizio del potere giurisdizionale sia libero, indipendente e conforme al dettato della Costituzione. Ritenendo tale circostanza inaccettabile, preannuncia il proprio voto contrario.

Erminia MAZZONI (UDC) osserva come impropriamente il disegno di legge porti ancora il suo nome, trattandosi ormai di un testo completamente diverso da quello da lei originariamente presentato, il quale riguardava specificamente l'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, ora trasformato in una sorta di sezione specializzata della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani.
Esprime quindi perplessità sul provvedimento in esame, sul quale non può esprimere un giudizio del tutto favorevole, soprattutto don riferimento alla disciplina, eccessivamente generica, degli articoli 2 e 3. Rileva peraltro come la figura del Garante non intenda affatto competere con quella del magistrato, ma porsi quale soggetto di mediazione tra il detenuto e la pubblica amministrazione.
Preannuncia, infine, il voto di astensione del proprio gruppo.

Pierluigi MANTNI (Ulivo) concorda con le osservazioni svolte dall'onorevole Buemi.
Evidenzia, quindi, l'opportunità che il riferimento alla tutela dei diritti umani non sia limitato al contesto nazionale, ritenendo preferibile che lo stesso sia riferito ad un contesto internazionale, precisando come ciò potrebbe contribuire a rendere maggiormente comprensibili le esigenze alla base dell'istituzione di uno specifico organismo di tutela. Con riferimento alla formulazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a), ritiene che non possa rientrare fra i compiti dell'istituenda Commissione quello di assicurare che l'esecuzione delle forme di limitazione della libertà personale siano attuate in conformità al diritto interno ed internazionale.
Conseguentemente propone al relatore di riformulare la proposta di parere sulla base delle predette osservazioni.

Enrico COSTA (FI) invita il relatore a chiarire quale sia l'autorità competente all'annullamento degli atti, cui fa riferimento l'articolo 3, comma 8.

Marilina INTRIERI (Ulivo), relatore, precisa che l'autorità giudiziaria competente per l'annullamento degli atti illegittimi sarà quella di volta in volta identificata sulla base dei criteri generali previsti dalla legge.


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Conferma quindi la proposta di parere con osservazioni, senza apportare modifiche.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2114 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, rileva come il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, composto da 6 articoli (oltre a quello relativo all'entrata in vigore), disponga la proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Per quanto concerne le disposizioni di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 6, comma 1, il quale, novellando l'articolo 181, comma 1, lettera a), del Testo unico sulla protezione dei dati personali - per i soli trattamenti di dati sensibili da parte di soggetti pubblici iniziati prima del 1o gennaio 2004 (data di entrata in vigore del Codice) - proroga dal 31 dicembre 2006 al 28 febbraio 2007 il termine per l'adozione del regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di pubbliche amministrazioni.
Si tratta di dati e operazioni per il cui trattamento la legge specifica la sola finalità di rilevante interesse pubblico e che non potrebbero altrimenti essere trattati in assenza di espressa disposizione di legge.
Lo stesso Garante della privacy, con Provvedimento del 30 giugno 2005, ha ammonito sulla illiceità di un eventuale prosecuzione del trattamento da parte dei soggetti pubblici in assenza della proroga.
Si ricorda, infine, che quella in esame è solo l'ultima di una serie di proroghe del termine indicato, che il Codice della privacy aveva inizialmente fissato al 30 settembre 2004.
Sottolinea quindi come rientri altresì nella competenza della Commissione giustizia il comma 1-ter dell'articolo 1 del disegno di legge, introdotto nel corso dell'esame in Commissione Affari costituzionali.
La nuova disposizione, segnatamente, intende prevedere un nuovo termine per l'adozione dei decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili, in riferimento alla riforma dell'ordinamento giudiziario.
La disposizione vigente prevede che il Governo è delegato ad adottare i predetti decreti legislativi, entro centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di riforma dell'ordinamento giudiziario.
La modifica apportata dalla Commissione Affari costituzionali individua tale termine nel 31 luglio 2007.
Evidenzia peraltro come il termine dei centoventi giorni risulti scaduto per tutti i decreti legislativi emanati, per cui formalmente non si tratta di una proroga di un termine, bensì della fissazione di un nuovo termine per l'esercizio di una delega legislativa (sia pure limitata alla disciplina transitoria, al coordinamento nonché all'abrogazione di norme incompatibili relative alla riforma dell'ordinamento giudiziario).
Sottolinea inoltre come il termine del 31 luglio 2007 corrisponda alla cessazione del termine di sospensione di efficacia del decreto legislativo n. 160 del 2006 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), disposta dalla legge n. 269 del 2006.
Conclusivamente osserva che, mentre appare essere condivisibile la proroga di


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termini di cui all'articolo 6, comma 1, in materia di tutela della riservatezza, suscita perplessità la scelta di intervenire su termini di esercizio di delega già scaduti, secondo quanto previsto dal comma 1-ter introdotto nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione a seguito dell'approvazione di un emendamento. Tale perplessità è rafforzata dalla circostanza che si è scelto lo strumento della conversione in legge di un decreto-legge per fissare un nuovo termine per l'esercizio di una delega già scaduta.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2), sul nuovo testo del disegno di legge trasmesso dalla I Commissione.

Enrico BUEMI (RNP) ritiene inaccettabile che sia utilizzato lo strumento della conversione in legge di un decreto-legge per fissare un nuovo termine per l'esercizio di una delega legislativa scaduta. Chiede quindi al relatore di riformulare il parere, trasformando l'osservazione in una condizione, in difetto preannunciando il proprio voto contrario.

Manlio CONTENTO (AN) concorda con la richiesta dell'onorevole Buemi, ritenendo improprio l'uso della decretazione d'urgenza. Sottolinea, peraltro, il comportamento singolare del Governo il quale, con la fissazione del nuovo termine per l'esercizio di una delega legislativa disposta nella precedente legislatura, determinerebbe la reviviscenza di principi e criteri direttivi allora aspramente criticati dall'attuale maggioranza.

Sebastiano NERI (Misto-MpA) ritiene inappropriato il ricorso al decreto-legge, evidenziando come esso non costituisca l'unico strumento normativo utilizzabile in caso di urgenza. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Rosa SUPPA (Ulivo) ritiene che rientri nelle prerogative del Parlamento l'utilizzazione del decreto-legge nel caso di specie.

Erminia MAZZONI (UDC) concorda con le considerazioni dell'onorevole Contento, associandosi alla richiesta di riformulazione del parere da esso formulata e preannunciando, in difetto, il voto contrario del proprio gruppo

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) preannuncia il proprio voto di astensione.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, alla luce del dibattito svolto riformula la propria proposta di parere, trasformando l'osservazione in condizione (vedi allegato 3)

La Commissione approva la proposta di parere come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 17.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 17.20.

Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici.
C. 615 Mazzoni.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Erminia MAZZONI (UDC), relatore, osserva che il provvedimento in esame interviene sulla legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato) pur non toccandone l'impianto complessivo, centrato sulla reintrodotta incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con l'esercizio di lavoro pubblico dipendente.


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Sostanzialmente la proposta di legge, eliminando la disciplina transitoria di cui all'articolo 2 della citata legge n. 339 del 2003, salvaguarda le posizioni acquisite medio tempore dai dipendenti pubblici tra la vigenza dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge n. 662 del 1996 e la reintroduzione dell'incompatibilità assoluta ad opera dell'articolo 1 della legge n. 339 del 2003, escludendo che ai dipendenti citati si applichi la suddetta incompatibilità. L'intervento mira a sanare una complessa problematica che si è aperta con l'introduzione della disciplina transitoria di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 339, venuta ad intaccare diritti quesiti.
La proposta di legge si compone di due articoli.
Con l'articolo 1, è aggiunta, all'articolo 1 della legge n. 339 del 2003, una disposizione (comma 1-bis) che sancisce l'inapplicabilità del comma 1 ai dipendenti pubblici iscritti all'albo degli avvocati ai sensi della legge n. 662 del 1996 (articolo 1, comma 1). Ne consegue che per tali soggetti rivivono le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della citata legge n. 662 del 1996 che permettono l'iscrizione agli albi degli avvocati.
Rileva che la finalità, in definitiva, è quella di salvaguardare le posizioni acquisite medio tempore dai dipendenti pubblici tra la vigenza dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge n. 662 del 1996 e la reintroduzione dell'incompatibilità assoluta ad opera dell'articolo 1 della legge n. 339 del 2003.
Per motivi di coordinamento, con il successivo comma 2 dell'articolo 1 è, di conseguenza, disposta l'abrogazione dell'articolo 2 della stessa legge n. 339 del 2003 relativo alla descritta disciplina transitoria.
L'articolo 2 della proposta di legge è, infine, relativo all'entrata in vigore del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche.
C. 1638 Governo, C. 1164 Migliore, C. 1165 Fabris, C. 1170 Craxi, C. 1344 Mazzoni, C. 1257 Nan, C. 1587 Brancher e C. 1594 Balducci.

Modifiche del codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 782 Contento, C. 809 Ascierto e C. 1967 Governo.

Riforma del codice di procedura penale.
C. 323 Pecorella e C. 1568 Mazzoni.

INDAGINE CONOSCITIVA

Deliberazione dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legislazione in materia di adozioni.

Deliberazione dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legislazione penale nei confronti dei minori.

SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inzio attività.
Nuovo testo C. 1428 Capezzone ed altri.