XIII Commissione - Resoconto di mercoledì 17 gennaio 2007


Pag. 162

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2007. - Presidenza del vicepresidente Giuseppina SERVODIO, indi del presidente Marco LION. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giovanni Mongiello.

La seduta comincia alle 14.

D.L. 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2114 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppina SERVODIO, presidente, avverte che è stato trasmesso il testo del disegno di legge in esame come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione affari costituzionali e, pertanto, il parere della Commissione agricoltura sarà espresso su tale testo.

Fabio BARATELLA (Ulivo), relatore, osserva che il decreto-legge n. 300 del 2006 è stato adottato dal Governo, come ormai accade regolarmente da alcuni anni, per prorogare termini in scadenza relativi a diversi settori dell'ordinamento. Alcune delle proroghe contenute nel decreto-legge e, in particolare, quelle di cui all'articolo 2, interessano materie di competenza della Commissione agricoltura.
In parte si tratta di questioni che erano state sollevate anche nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, ma che in quella sede non avevano potuto trovare


Pag. 163

definizione. È questo il caso della previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2, che differisce al 31 dicembre 2007 il termine per le denunce dei pozzi, precedentemente fissato al 30 giugno 2006. Nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria diversi gruppi politici avevano presentato emendamenti rivolti a raggiungere il medesimo obiettivo; ritiene pertanto che l'adozione di questa disposizione possa essere generalmente condivisa.
Ricorda che nel testo iniziale del disegno di legge finanziaria era stata altresì prevista la nomina di un commissario straordinario del Governo preposto alla gestione delle emergenze zootecniche. Con il comma 4, dell'articolo 2, del decreto-legge in esame, si estendono a tutte le emergenze zootecniche i compiti del commissario straordinario del Governo che già è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio per l'encefalopatia spongiforme bovina (la cosiddetta «mucca pazza»). Contestualmente l'incarico del commissario, in scadenza al 31 dicembre 2006, viene prorogato al 31 dicembre 2007, con un onere di 150.000 euro. In considerazione della frequenza e della gravità delle emergenze che hanno colpito in tempi recenti il settore zootecnico, a suo avviso si tratta, anche in questo caso, di un intervento opportuno e largamente condivisibile.
Una questione assai delicata viene affrontata dal comma 3 del medesimo articolo 2. Il decreto-legge n. 202 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 244 del 2005, aveva introdotto alcune misure urgenti per far fronte all'influenza aviaria e, tra l'altro, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione, aveva previsto, a favore degli allevatori avicoli e delle altre imprese della filiera, la sospensione dal 1o gennaio al 31 ottobre 2006 sia dei versamenti tributari, sia del pagamento dei contributi e premi previdenziali e assistenziali. Per effetto della sospensione, le imprese colpite dalla crisi aviaria si sono trovate a dover far fronte a tutti i versamenti nel mese di novembre dello scorso anno. Per quanto concerne i contributi previdenziali e assistenziali, è intervenuto il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, con il quale il pagamento di tali contributi è stato distribuito in quattro rate mensili, con scadenza il giorno 16 di ciascuno dei mesi compresi tra il novembre 2006 e il febbraio 2007. Il decreto-legge in esame interviene su ambedue le tipologie di adempimenti sospesi, vale a dire tanto sui versamenti relativi a debiti contributivi, quanto su quelli relativi ad adempimenti tributari.
Riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, è stato posticipato al 29 dicembre 2006 il termine per il versamento della prima e della seconda rata, stabilito dal decreto-legge n. 262 rispettivamente al 16 novembre e al 16 dicembre 2006, e viene fissato al 30 giugno 2007 il termine per il versamento della terza e quarta rata, che altrimenti sarebbero scadute il 16 gennaio e il 16 febbraio 2007. Si potrebbe peraltro considerare l'opportunità di differire ulteriormente il termine relativo alla terza e alla quarta rata, fissandolo al 15 dicembre 2007, anche in considerazione della limitata entità degli oneri, che è stata stimata, per quanto concerne la proroga già prevista dal decreto-legge, in 50.000 euro.
Al tempo stesso il comma 3 dell'articolo 2 prende in considerazione anche i versamenti tributari, prevedendo che quelli non eseguiti per effetti della sospensione siano effettuati in una unica soluzione, senza aggravio di sanzioni e di interessi, entro il 16 gennaio 2007, ovvero in quattro rate trimestrali da versare a decorrere dal 16 gennaio 2007, sulle quali vengono applicati gli interessi legali.
Due ulteriori disposizioni del provvedimento in esame riguardano la proroga di adempimenti connessi a previsioni derivanti dall'ordinamento comunitario. In primo luogo il comma 2 dell'articolo 2 fissa al 30 giugno 2007 il termine per l'iscrizione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo all'apposita banca dati nazionale. La creazione della suddetta banca dati è stata disposta dal regolamento (CE) n. 1148/2001, relativo ai controlli applicabili nel settore degli ortofrutticoli


Pag. 164

freschi. Sulla questione sono intervenuti diversi decreti ministeriali che hanno definito e più volte modificato la disciplina delle modalità di iscrizione alla banca dati. Nel frattempo, peraltro, il decreto legislativo n. 306 del 2002 ha stabilito, per chi commercializzi i prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati, una sanzione pecuniaria compresa tra 260 e 1550 euro. Con il decreto-legge in esame viene fissato, con una norma di rango legislativo, il termine del 30 giugno 2007 per l'iscrizione alla banca dati degli operatori ortofrutticoli, in modo da stabilire una data certa anche per quanto concerne l'applicazione della relativa sanzione. A suo avviso, occorre peraltro valutare se la proroga, formulata nei termini previsti dal decreto-legge, risulti compatibile con l'ordinamento comunitario.
Il comma 5 dell'articolo 2 proroga al 31 luglio 2007 il termine entro cui i fabbricanti di fertilizzanti già immessi sul mercato devono iscriversi nei registri dei fertilizzanti e dei fabbricanti di fertilizzanti, introdotti dal decreto legislativo n. 217 del 2006. Tale termine in assenza, della proroga, sarebbe scaduto il 5 gennaio 2007. Ritiene la proroga opportuna anche in considerazione delle difficoltà di gestione che l'introduzione dei registri ha causato per gli operatori.
Segnala infine la previsione contenuta nel comma 6 dell'articolo 1, con cui si stabilisce che i possessori dei titoli di laurea conseguiti prima della riforma dell'università possano svolgere anche nell'anno 2008 l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio di varie figure professionali secondo le modalità disciplinate dall'ordinamento previgente alla riforma, in attesa che vengano adottati i necessari provvedimenti attuativi della riforma stessa. La disposizione interessa anche la sfera di competenza della Commissione agricoltura, in quanto si riferisce, tra l'altro, all'esame di abilitazione per le professioni di dottore agronomo e di dottore forestale. Osserva che nel testo iniziale del decreto-legge la proroga era limitata all'anno 2007; è stata estesa all'anno 2008 da un emendamento approvato dalla Commissione affari costituzionali nella seduta di ieri.
Tra gli altri emendamenti approvati dalla Commissione affari costituzionali, segnala, in relazione alle materie di competenza della Commissione agricoltura, l'inserimento nell'articolo 6 dei commi 8-sexies e 8-septies. Con questi due commi vengono abrogate due disposizioni, contenute in precedenti decreti-legge di proroga di termini, che intervenivano sulla normativa in materia di protezione degli animali negli allevamenti dettata dal decreto legislativo n. 146 del 2001, in attuazione della direttiva 98/58/CE. Più precisamente, le disposizioni abrogate avevano differito dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 il divieto di spiumatura di volatili vivi e avevano permesso l'alimentazione forzata per anatre ed oche. Avevano inoltre differito al 31 dicembre 2010 l'obbligo di adottare gabbie che garantissero un determinato spazio di vita per l'allevamento di animali destinati alla macellazione per ottenerne la pelliccia e avevano eliminato l'obbligo di costruire recinti dotati di caratteristiche tali da garantire il benessere delle suddette specie di animali. In sostanza, con i commi introdotti dall'emendamento approvato dalla I Commissione viene ripristinato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione in esame, il divieto dell'uso di alimentazione forzata per anatre ed oche, si applicano gli obblighi relativi alle dimensioni minime delle gabbie per gli animali allevati allo scopo di trarne la pelliccia e si introduce di nuovo, a decorrere dal 1o gennaio 2008, l'obbligo, con riferimento ai medesimi animali, di allevarli a terra in recinti appositamente dotati di elementi (rami ai quali gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, tane, nidi, contenitori per l'acqua) volti a garantire il loro benessere.
Conclude rilevando che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione agricoltura, le disposizioni contenute nel decreto-legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione affari costituzionali, appaiono, come risulta dall'esame del loro


Pag. 165

contenuto, giustificate da motivazioni oggettive e, per questo, ritiene che possano essere ampiamente condivise. Ritiene pertanto che si debba esprimere una valutazione favorevole, dando conto peraltro del rilievo relativo all'opportunità di una più ampia estensione del termine per il pagamento della terza e quarta rata dei contributi previdenziali e assistenziali a carico delle imprese colpite dalla crisi aviaria.
Segnala infine a tutti i gruppi politici l'opportunità di utilizzare il decreto-legge in esame anche per introdurre, eventualmente nel corso dell'esame in Assemblea, alcune disposizioni di proroga di termini a vantaggio di un settore che sta attraversando notevoli difficoltà, come il settore della pesca. Si riferisce in particolare alla proroga per un anno dell'applicazione in via sperimentale alla pesca del regime speciale IVA, che era già prevista per il 2006, e alla proroga del termine, già differito al 1o gennaio 2007, per l'obbligo di adozione delle dotazioni radioelettriche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 231 del 2004. Osserva che si tratta di richieste sollecitate dalle associazioni degli operatori del settore, che sono state raccolte da emendamenti presentati presso la Commissione affari costituzionali da diverse forze politiche e che auspica saranno attentamente considerate nell'ambito dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Giovanni MONGIELLO condivide e apprezza la relazione del deputato Baratella e consegna alla Commissione una nota tecnica del Ministero sulle disposizioni del decreto-legge del provvedimento in esame di competenza della Commissione agricoltura (vedi allegato 1).

Teresio DELFINO (UDC) giudica senza dubbio apprezzabile la relazione del deputato Baratella per la sua completezza. Ritiene tuttavia che debbano essere criticate le modifiche apportate dalla I Commissione con le quali sono stati introdotti i commi 8-sexies e 8-septies dell'articolo 6. Osserva che mediante tali disposizioni, la cui formulazione risulta assai oscura e contorta, in primo luogo, è stata eliminata la proroga al 31 dicembre 2010 relativa all'obbligo di adottare gabbie aventi determinate misure minime per l'allevamento degli animali da pelliccia; al riguardo ricorda che tale proroga era stata stabilita in esito ad un approfondito confronto con gli operatori del settore. Con le medesime disposizioni è stato inoltre ripristinato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, l'obbligo di costruire, per l'allevamento degli animali da pelliccia, recinti aventi specifiche caratteristiche. Ritiene che le disposizioni introdotte dalla I Commissione, in quanto si traducono in oneri assai gravosi per le imprese del settore, di fatto pongono tali imprese in una condizione di svantaggio rispetto a quelle dei concorrenti stranieri, anche di altri paesi appartenenti all'Unione europea. Per questo richiede che venga inserita nel parere una condizione volta a sopprimere i due commi introdotti dalla Commissione affari costituzionali. Dichiara infine di concordare con la sollecitazione espressa dal relatore nei confronti del Governo ad adottare misure di sostegno al settore della pesca.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) osserva che diverse disposizioni contenute nel decreto-legge adottato dal Governo non hanno la caratteristica di prorogare termini, come invece sarebbe necessario sulla base del titolo del provvedimento in esame. Richiamando il parere del Comitato per la legislazione, segnala, in particolare, il comma 3 dell'articolo 3, relativo alle procedure di espropriazione e il comma 4 dell'articolo 6, che estende a cittadini di Stati membri dell'Unione europea la possibilità di partecipare a programmi di assistenza e integrazione sociale destinati a stranieri che subiscano situazione di violenza o di grave sfruttamento. Osserva che nel parere del Comitato si rileva altresì l'assenza dell'analisi tecnico-normativo e dell'analisi di impatto della regolamentazione. Per queste ragioni ritiene che il provvedimento in


Pag. 166

esame, considerato nel suo complesso, sia largamente criticabile. Per quanto concerne gli aspetti specifici di competenza della Commissione agricoltura, riconosce che il provvedimento reca alcune proroghe necessarie. Giudica tuttavia inappropriato che sia stato inserito nel provvedimento in esame l'ampliamento delle funzioni del commissario straordinario del governo per l'encefalopatia spongiforme bovina. Condivide l'esigenza prospettata anche dal relatore di interventi a sostegno della pesca, in considerazione delle gravi difficoltà del settore; al riguardo segnala che il proprio gruppo ha presentato diversi emendamenti presso la I Commissione, che saranno di nuovo presentati in Assemblea. Più in generale osserva come il Ministro delle politiche agricole si trovi in una condizione di evidente debolezza politica, attestata dagli emendamenti inseriti nella finanziaria, con i quali è stata affidata al Ministro dell'ambiente la competenza a definire la disciplina della caccia. Su questa stessa linea si pongono, a suo avviso, le modifiche introdotte dalla Commissione affari costituzionali mediante l'inserimento dei commi 8-sexies e 8-septies dell'articolo 6, in relazione ai quali condivide le critiche formulate dal deputato Delfino. Auspica pertanto che, al fine di migliorare il testo, il parere espresso dalla Commissione agricoltura richieda la soppressione di tali commi.

Gianpaolo DOZZO (LNP), pur riconoscendo che il decreto-legge in esame reca, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione agricoltura, anche alcune proroghe condivisibili, ritiene grave l'introduzione da parte della I Commissione dei commi 8-sexies e 8-septies dell'articolo 6, che penalizzano pesantemente gli operatori del settore delle pellicce. In particolare ritiene molto gravoso l'obbligo di allevamento a terra entro recinti che hanno caratteristiche molto specifiche. Osserva che tali commi sono espressione della volontà di forze ambientaliste che, sulla base di una posizione ideologica, vorrebbero giungere ad impedire l'attività di produzione delle pellicce. Ritiene pertanto che non si debba rinunciare alle proroghe e alle limitazioni di tali obblighi disposte dalle previsioni di legge che l'emendamento approvato dalla I Commissione intende abrogare, anche tenendo conto che le medesime direttive comunitarie, in altri Stati membri, non sono state affatto recepite ovvero sono state recepite in termini molto più blandi. Con riferimento alla normativa comunitaria, rileva altresì che alcune disposizioni contenute nel provvedimento, come quella concernente la proroga dei termini per l'iscrizione nella banca dati degli operatori del settore ortofrutticolo, non tengono conto che la stessa disciplina comunitaria è in fase di riforma.

Angelo Alberto ZUCCHI (Ulivo) esprime un giudizio favorevole sia sul complesso del provvedimento, sia sulle disposizioni che riguardano in modo specifico l'agricoltura, osservando che in diversi casi si tratta di questioni già affrontate nel corso dell'esame della finanziaria, con proposte convergenti da parte di molti gruppi politici. Condivide peraltro l'esigenza di una riflessione sulla questione evidenziata dal deputato Delfino, dal momento che i commi introdotti dalla I Commissione rischiano di porre in una situazione di illegalità l'intero settore della produzione di pellicce e ripristinano previsioni di recepimento della direttiva comunitaria in materia di protezione degli animali negli allevamenti che non trovano corrispondenza nella legislazione di altri paesi dell'Unione europea. Più in generale reputa che un intervento su questo tema debba essere preceduto da un confronto con gli operatori del settore. Per queste ragioni condivide la richiesta di sollecitare nel parere della Commissione agricoltura la soppressione o la revisione dei commi 8-sexies e 8-septies dell'articolo 6.

Leonardo MARTINELLO (UDC) richiama l'attenzione della Commissione sul comma 3 dell'articolo 2, con il quale vengono prorogati i termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e per i versamenti tributari a


Pag. 167

carico delle imprese colpite dalla crisi aviaria, osservando che si tratta di una disposizione condivisibile, ma senza dubbio tardiva. Ricorda che già nella fase di predisposizione e conversione in legge del decreto-legge n. 262 del 2006 le imprese avicole avevano mostrato l'impossibilità di far fronte in un'unica soluzione a tutti gli adempimenti sospesi e avevano richiesto tempi più ampi per la rateizzazione. Dichiara inoltre di condividere interamente le osservazioni del deputato Delfino in merito ai commi 8-sexies e 8-septies dell'articolo 6, con i quali la Commissione affari costituzionali è intervenuta, senza alcuna adeguata valutazione degli effetti di tali disposizioni, su una materia che non è di propria competenza. Ribadisce quindi la richiesta di sopprimere tali commi.

Luca BELLOTTI (AN) richiama le violenti critiche che i gruppi politici di centro-sinistra rivolgevano nella scorsa legislatura nei confronti dei decreti-legge di proroga di termini, osservando che già dal primo anno della legislatura il Governo sostenuto da una maggioranza di centro-sinistra ha fatto ricorso al medesimo strumento.

Fabio BARATELLA (Ulivo), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 2), evidenziando di aver cercato di raccogliere gli elementi emersi nel corso della discussione. In particolare ritiene che sia opportuno intervenire sui commi 8-sexies e 8-septies dell'articolo 6, al fine di non penalizzare gli operatori italiani del settore. In proposito reputa che simili disposizioni non debbano essere introdotte in un decreto-legge di proroga di termini, ma possano essere valutate nell'ambito di un provvedimento organico sul settore, con il quale eventualmente una normativa più restrittiva sia bilanciata da agevolazioni e da misure di sostegno nei confronti degli operatori. Ritiene altresì opportuno che il parere solleciti l'introduzione di proroghe a vantaggio del settore della pesca, chiedendo al rappresentante del Governo la disponibilità ad intervenire su questo profilo. Ritiene invece che il parere della Commissione non possa farsi carico di questioni generali di carattere politico, quali quelle prospettate dal deputato Marinello.

Il sottosegretario Giovanni MONGIELLO concorda con la proposta di parere del relatore, dal momento che condivide gli elementi emersi dal dibattito, e dichiara la piena disponibilità del Governo ad affrontare i problemi del settore della pesca.

Gianpaolo DOZZO (LNP) osserva che la proposta di parere del relatore, pur intervenendo sui commi 8-sexies e 8-septies dell'articolo 6, introduce di nuovo il divieto dell'alimentazione forzata di oche e anatre. Invita pertanto il relatore a eliminare anche tale previsione; dichiara che, in caso contrario, il proprio gruppo si asterrà e in ogni caso esprime un giudizio di severa critica sulla forzatura compiuta dalla Commissione affari costituzionali su una materia di competenza della Commissione agricoltura.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) sollecita da parte del relatore una formulazione più chiara ed incisiva dell'osservazione relativa alle proroghe a sostegno del settore della pesca. Nel caso in cui sia accolta la sua richiesta, dichiara che il proprio gruppo voterà a favore della proposta di parere del relatore per quanto concerne le disposizioni del decreto-legge relative al settore dell'agricoltura.

Claudio FRANCI (Ulivo) propone di riformulare l'osservazione relativa al settore della pesca, facendo esplicito riferimento alla proroga del regime speciale IVA e alla proroga dell'applicazione degli obblighi relativi alla strumentazione di bordo.

Fabio BARATELLA (Ulivo), relatore, dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal deputato Franci.


Pag. 168

Il sottosegretario Giovanni MONGIELLO dichiara di essere d'accordo.

Giuseppina SERVODIO, presidente, pone in votazione la proposta di parere del relatore nel testo riformulato.

La Commissione approva la proposta del relatore di parere favorevole con condizioni e osservazioni, nel testo riformulato (vedi allegato 3).

D.L. 297/2006: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di accesso alle attività degli enti creditizi e di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento, nonché in materia di assistenza a terra negli aeroporti, di istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e di prelievo venatorio.
C. 2112 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gino SPERANDIO (RC-SE), relatore, osserva che il decreto-legge n. 297 del 2006 contiene disposizioni con le quali il Governo ha provveduto, in via di urgenza, ad adempiere ad obblighi comunitari, dal momento che i tempi di adozione della legge comunitaria non avrebbero permesso di intervenire entro le scadenze stabilite.
In particolare interessa le competenze della Commissione agricoltura, l'articolo 4, con il quale viene sospesa l'applicazione della legge della regione Liguria n. 36 del 2006, che autorizza, per la stagione venatoria 2006/2007, la caccia agli storni nel territorio della regione, in deroga alle limitazioni stabilite dalla direttiva comunitaria n. 79/409/CEE relativa alla conservazione della fauna selvatica.
La legge della regione Liguria è stata impugnata dalla Commissione europea di fronte alla Corte di giustizia, in quanto ritenuta contraria alle disposizioni della citata direttiva che definiscono le condizioni in base alle quali possono essere previste deroghe per permettere la caccia delle specie protette. La Commissione europea ha altresì chiesto alla Corte di giustizia di adottare una ordinanza che imponga allo Stato italiano di sospendere l'applicazione della legge, procedendo anche in via provvisoria, prima che l'Italia abbia presentato le proprie osservazioni.
Secondo le valutazione della Commissione europea, la legge regionale della Liguria n. 36 del 2006 introduce una deroga che, in contrasto con quanto disposto dalla direttiva comunitaria, non ha carattere né eccezionale né specifico, in quanto non viene fornita una giustificazione specifica della necessità di autorizzare il prelievo degli storni al fine di proteggere le colture olivicole e non viene verificata la possibilità di adottare altre soluzioni soddisfacenti. In sostanza la Commissione ha sollevato contro la legge regionale n. 36 del 2006 i medesimi rilievi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario già mossi nella procedura di infrazione avviata nei confronti della legge regionale n. 34 del 2001, di cui anche le autorità italiane avevano riconosciuto la contrarietà alla normativa comunitaria e che, per questo motivo, era stata abrogata e sostituita da una diversa normativa regionale.
La Corte di Giustizia ha ritenuto fondati gli argomenti presentati dalla Commissione europea e ha accolto la richiesta di adottare, in via provvisoria, un'ordinanza con la quale si impone allo Stato italiano di assumere i provvedimenti necessari per sospendere l'efficacia della legge regionale della Liguria n. 36 del 2006. La legge, infatti, esaurirà i suoi effetti il 31 gennaio 2007, per cui, in assenza di un provvedimento cautelare adottato in via provvisoria, una successiva dichiarazione di incompatibilità con l'ordinamento comunitario sarebbe risultata tardiva.
Dalla ricostruzione dei profili anche procedurali della questione emerge, a suo avviso, che sussistono tutti i presupposti che, in base all'articolo 120 della Costituzione e alle disposizioni di attuazione dettate dalla cosiddetta legge La Loggia, giustificano in via d'urgenza l'intervento


Pag. 169

sostitutivo da parte del Governo. Osserva altresì che la questione affrontata con la disposizione in esame e, in particolare, i problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario evidenziati dalla Commissione europea coincidono con quelli che avevano indotto ad adottare il decreto-legge n. 251 del 2006, che non è stato convertito in legge. Con il decreto-legge richiamato, tuttavia, si era cercato di intervenire in via generale sulle inadempienze derivanti dalla legislazione regionale; nella disposizione in esame, invece, si fa riferimento in modo specifico ad una determinata legge regionale, che è stata oggetto, tra l'altro, di una pronuncia, seppure in via provvisoria, della Corte di giustizia. Al di là di quelle che possono essere state le contrastanti valutazioni sul decreto-legge n. 251 del 2006, non si può, a suo avviso, non riconoscere che, nel caso specifico, l'intervento del Governo è pienamente giustificato e, si può dire, pressoché obbligato. Propone pertanto, con riferimento ai profili del decreto-legge in esame di competenza della Commissione agricoltura, di esprimere parere favorevole.
In particolare ribadisce che si tratta di un intervento in certo modo obbligato. Ritiene tuttavia che tale disposizione evidenzi l'esigenza che il Parlamento affronti di nuovo la questione della disciplina delle zone di protezione speciale, che era oggetto del decreto-legge n. 251 del 2006, che non è stato convertito in legge. Al di là della procedura di infrazione relativa alla legge della regione Liguria, reputa infatti che la materia nel suo complesso debba trovare una definizione legislativa, che ponga rimedio agli effetti della mancata conversione del citato decreto-legge n. 251.

Il sottosegretario Giovanni MONGIELLO consegna alla Commissione una nota scritta sui contenuti del decreto-legge. (vedi allegato 4).

Luca BELLOTTI (AN) dichiara di non condividere assolutamente la relazione del deputato Sperandio. Osserva, infatti, che, sotto il pretesto di adempiere ad obblighi comunitari, viene introdotta di nuovo una previsione identica al contenuto di un decreto-legge che il Parlamento non aveva convertito a causa di contrasti politici interni alla maggioranza. Ricorda in proposito che quando fu presentato il decreto-legge n. 251 del 2006, venne da più parti affermato, in modo privo di ogni fondamento, che era necessario intervenire perché, altrimenti, gli agricoltori rischiavano di perdere i contributi comunitari.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) osserva che la Commissione si trova di nuovo di fronte a una questione politica molto grave, come dimostra la lettera aperta che il Ministro De Castro ha ritenuto necessario indirizzare al Presidente del Consiglio. Per questo motivo ritiene che la Commissione, prima di procedere a decisioni su questa materia, debba confrontarsi direttamente, in tempi molto rapidi, con il Ministro.

Claudio FRANCI (Ulivo) dichiara di non essere d'accordo con le osservazioni espresse dai deputati Bellotti e Marinello. Osserva che la disposizione contenuta nell'articolo 4 del decreto-legge in esame si limita ad un intervento reso necessario da un'ordinanza della Corte di giustizia. Ritiene pertanto che il contenuto stesso di tale disposizione non richieda un lungo esame da parte della Commissione agricoltura; la presenza del Ministro potrà, a suo avviso, essere sollecitata quando saranno affrontate nel merito questioni relative alla disciplina della caccia.

Gino SPERANDIO (RC-SE), relatore, propone di esprimere parere favorevole, ribadendo in ogni caso l'esigenza che il Parlamento intervenga sul tema della disciplina della caccia e della protezione della fauna selvatica.

Il sottosegretario Giovanni MONGIELLO dichiara di essere d'accordo con la proposta del relatore. Osserva inoltre che il Ministro delle politiche agricole ha


Pag. 170

sul tema della caccia una posizione ben nota, ispirata a criteri di ragionevolezza, rispetto a una contrapposizione che attraversa la società civile.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) ribadisce di aver sollevato una questione politica di indubbia rilevanza, come dimostra l'attenzione riservata dalle agenzia di stampa alla lettera aperta del Ministro De Castro. Ricorda altresì come già all'inizio della legislatura, al momento della definizione delle deleghe dei singoli ministeri, anche personalmente aveva sollevato alcuni rilievi che le disposizioni in merito alla disciplina della caccia adottate nella finanziaria hanno dimostrato ben fondati. Ritiene pertanto che la Commissione agricoltura non possa eludere l'esigenza di un confronto con il Ministro, in modo da permettere almeno di rendere trasparenti i gravi contrasti esistenti all'interno della maggioranza.

Marco LION, presidente, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00078 Lombardi: divieto di impiego degli organismi geneticamente modificati.
7-00079 Lion: limite di presenza nel mais delle fumonisine.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI