IX Commissione - Resoconto di mercoledì 7 febbraio 2007


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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 febbraio 2007. - Presidenza del vicepresidente Marco BELTRANDI. - Interviene il Viceministro per i trasporti, Cesare De Piccoli.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, relativo alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti.
Atto n. 63.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 1o febbraio 2007.

Silvia VELO (Ulivo), relatore, fa presente che, unitamente alle novelle già illustrate nella sua relazione introduttiva, appare altresì opportuno segnalare alla I Commissione, attraverso specifici rilievi, l'opportunità che al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006 siano apportate ulteriori modifiche, con particolare riferimento alla rilevata l'esigenza che la ripartizione delle strutture amministrative tra i due Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture disposta dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006 sia resa coerente con il trasferimento di funzioni ai medesimi dicasteri, disposto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. In primo luogo segnala che l'articolo 1, comma 4, del


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decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto il trasferimento all'istituendo Ministero delle infrastrutture, di talune funzioni precedentemente attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le quali quelle elencate all'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. In proposito, lo stesso decreto-legge n. 181 del 2006, all'articolo 1, comma 5, quarto periodo, ha contestualmente espunto l'area funzionale denominata «integrazione modale fra i sistemi di trasporto» dalle funzioni riportate nella predetta lettera a) del comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Vi è quindi l'esigenza di adeguare a tale mutato contesto legislativo l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006 che, nell'elencare le funzioni e i compiti statali trasferiti al Ministero delle infrastrutture, continua ad indicare in capo a tale dicastero la competenza in materia di programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione, tra le altre, anche delle reti «di integrazione modale fra i sistemi di trasporto». In secondo luogo, rileva che l'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006 dispone che la struttura dirigenziale non generale (divisione 2), cui competono funzioni in materia di rilascio della concessione per la gestione della rete ferroviaria e di stipula del relativo contratto di programma, sia inquadrata nell'ambito del dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali del Ministero delle infrastrutture. A tale proposito segnala che le materie che formano oggetto della predetta concessione, in quanto riconducibili alla sicurezza della circolazione ferroviaria, alla gestione e manutenzione della rete e all'erogazione dei servizi da parte del gestore, rivestono una prevalente connotazione trasportistica e che, pertanto, appare ragionevole che lo svolgimento dei compiti amministrativi concernenti l'atto di concessione e il contratto di programma, proprio per la parte relativa ai servizi resi dal gestore dell'infrastruttura e per gli aspetti relativi alla sicurezza, sia affidato ad struttura incardinata presso il Ministero dei trasporti. Sempre con riguardo al comparto ferroviario, l'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5) dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame è volto a novellare l'articolo 5, comma 4, lettera c), numero 2) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, al fine di attribuire competenze in materia di normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria alla struttura dirigenziale non generale (divisione 6), afferente al dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture. In proposito, devo rilevare che tale attribuzione di compiti ad una struttura amministrativa facente capo al Ministero delle infrastrutture, oltre a sollevare perplessità nella prospettiva del recepimento della direttiva 49/2004/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, non appare neppure congrua rispetto a quanto disposto dall'articolo 42, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che riconosce al Ministero dei trasporti la competenza sulla «sicurezza dei trasporti terrestri», ambito nel quale deve intendersi ricompresa anche la sicurezza sulla circolazione ferroviaria. Peraltro, l'articolo 5, comma 4, lettera b), numero 3) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006 dispone che al già richiamato dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture afferisce anche la struttura dirigenziale non generale (divisione 5), cui sono attribuiti compiti in materia di interventi infrastrutturali per il trasporto rapido di massa, con particolare riferimento all'attuazione del programma di interventi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211. Sul punto, fa presente che l'articolo 42, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ha riconosciuto in capo al Ministero delle infrastrutture competenze circoscritte alle


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«reti infrastrutturali di interesse nazionale», ambito al quale non appaiono riconducibili i programmi di infrastrutturazione a livello locale, relativi alle ferrovie concesse, alle metropolitane, alle tramvie, ai sistemi innovativi e, più in generale, alle infrastrutture per il trasporto pubblico locale. Del resto, l'articolo 1, commi 1016, 1031, 1032, 1033 e 1038 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha invece attribuito al Ministero dei trasporti specifiche risorse destinate alla prosecuzione degli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, previsti proprio dalla richiamata legge n. 211 del 1992 e a investimenti relativi alla sicurezza delle ferrovie concesse e per favorire il trasporto dei pendolari tramite l'acquisto di veicoli e materiale rotabile, disponendo altresì, all'articolo 1, commi 1121 e 1122, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare agisca di concerto solo con il Ministro dei trasporti ai fini della destinazione delle risorse appostate sul Fondo per la mobilità sostenibile, finalizzato, tra l'altro, al potenziamento del trasporto pubblico urbano. Alla luce di tali considerazioni appare quindi incongruo il trasferimento nell'ambito del Ministero delle infrastrutture delle strutture amministrative che svolgono le attività connesse all'istruttoria per la ripartizione degli stanziamenti statali destinati agli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, del trasporto rapido di massa e delle ferrovie locali, atteso che queste, tradizionalmente, hanno operato nell'ambito del dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti. Da ultimo, segnala l'esigenza che la funzione propositiva in materia di pianificazione nel settore dei trasporti, attribuita al Ministero dei trasporti dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 181 del 2006 sia meglio coordinata con i compiti invece riconosciuti al Ministero delle infrastrutture, anche per dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, del richiamato decreto-legge, in ordine al necessario concerto, per quanto di competenza, del Ministero dei trasporti sugli atti di programmazione spettanti al Ministero delle infrastrutture. In tale ambito, ritengo opportuno evidenziare l'opportunità che sia chiaramente esplicitata la necessità del concerto del Ministero dei trasporti anche sui piani di sviluppo infrastrutturale delle strade, di competenza dell'ANAS, tenuto conto che, ai fini della predisposizione di tali strumenti rilevano anche aspetti che, essendo connessi alla sicurezza, alla regolamentazione, alla politica tariffaria, alla qualità, alla regolarità e economicità dei servizi offerti e alla tutela del consumatore e degli operatori, appaiono in buona parte riconducibili a materie di competenza del Ministero dei trasporti. Sulla base delle osservazioni testé illustrate ha predisposto una proposta di rilievi da trasmettere alla I Commissione, che reca una prima serie di rilievi che rispondono all'esigenza che la ripartizione delle strutture amministrative tra il Ministero dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006 sia resa coerente con il trasferimento delle funzioni statali ai due dicasteri, disposto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con particolare riferimento all'area funzionale «integrazione modale fra i sistemi di trasporto», alle competenze in materia di normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria e agli interventi infrastrutturali per il trasporto rapido di massa, con particolare riferimento all'attuazione del programma di interventi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211. Nella proposta figura poi una seconda serie di rilievi, con i quali si segnala l'opportunità di procedere ad una più chiara ripartizione delle competenze amministrative tra il Ministero dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture, con particolare riferimento al concerto del Ministero dei trasporti sui piani di sviluppo infrastrutturale delle strade, di competenza dell'ANAS e alle funzioni in materia di rilascio della concessione per la gestione della rete ferroviaria e di stipula del relativo contratto di programma.


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Il Viceministro Cesare DE PICCOLI fa presente che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006 ha costituito la prima attuazione, sul piano della ripartizione amministrative tra i due dicasteri dei trasporti e delle infrastrutture, del cosiddetto «spacchettamento» dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disposto dal decreto-legge n. 181 del 2006. Successivamente, in sede di legge finanziaria 2007 sono state meglio precisate talune funzioni dei due dicasteri, con l'attribuzione della gestione di specifici capitoli di spesa. Di tale nuova ripartizione, che ha principalmente interessato le questioni connesse alla sicurezza ferroviaria, agli intervenit in materia di trasporto rapido di massa e il contratto di programma nel settore ferroviario, è pertanto opportuno tenere conto anche nell'ambito delle modifiche da apportare al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come opportunamente segnalato nella proposta di rilievi formulata dalla relatrice. Peraltro, nella medesima ottica ivi prefigurata stanno già operando le due amministrazioni nel lavoro di predisposizione degli atti normativi che dovranno disciplinare l'organizzazione dei due dicasteri.

Davide CAPARINI (LNP) intervenendo sull'ordine dei lavori, nel premettere di non essere contrario a che la proposta di rilievi venga posta in votazione già nella seduta odierna, chiede tuttavia di poterne meglio approfondire i contenuti, al fine di esprimersi più compiutamente in sede di dichiarazioni di voto.

Marco BELTRANDI, presidente, accogliendo la richiesta del deputato Caparini e verificato il consenso dei gruppi, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 16.05.

Davide CAPARINI (LNP), dopo aver esaminato la proposta di rilievi della relatrice, di cui apprezza lo sforzo compiuto nel districarsi tra le diverse funzioni e strutture amministrative spettanti ai due dicasteri dei trasporti e delle infrastrutture, dichiara il voto contrario del suo gruppo, tenuto conto che il cosiddetto «spacchettamento» dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è rivelato un errore, dal quale è derivata una evidente confusione di ambiti competenziali tra i due nuovi dicasteri.

Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) dichiara anch'egli il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di rilievi della relatrice, proprio in ragione dell'irrazionalità della scelta operata dal Governo di suddividere in due distinti dicasteri dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il risultato di generare inefficienze e sovrapposizioni di funzioni.

La Commissione approva la proposta di rilievi formulata dal relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 16.10.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 7 febbraio 2007. - Presidenza del vicepresidente Marco BELTRANDI, indi del presidente Michele Pompeo META. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Giorgio Calò.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.
COM(2006)594 def.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario LOVELLI (Ulivo), relatore, ricorda che il quadro normativo di riferimento


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del settore postale - definito in sede comunitaria - prevede, com'è noto, un processo di liberalizzazione del servizio tuttora in atto e di valorizzazione del servizio postale universale che, prendendo le mosse dagli indirizzi contenuti nel Libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali del 1992 ha portato all'adozione della direttiva 97/67/CE. Tale direttiva ha introdotto un quadro regolamentare atto a garantire ai cittadini un servizio universale corrispondente a un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. Come iniziale passo nella direzione dell'apertura del mercato postale alla concorrenza, i servizi riservati da ciascuno Stato membro ai fornitori del servizio universale sono stati limitati alla raccolta, al trasporto e alla consegna di invii di corrispondenza interna e di corrispondenza trasfrontaliera in entrata nell'ambito di limiti di peso, inizialmente pari a 350 grammi. La predetta direttiva è stata poi recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 261 del 1999, ai sensi del quale si è optato per un unico fornitore del servizio universale, rispetto al quale sono comunque stati distinti i prestatori del medesimo servizio. In sede di prima attuazione, il servizio universale è stato affidato alla società Poste Italiane S.p.a,. alla quale è stata conseguentemente confermata l'apposita concessione per la durata massima di quindici anni, a decorrere dal 6 agosto 1999. È stata peraltro prevista la possibilità, per il Ministero delle comunicazioni, che è l'autorità di regolamentazione del settore postale, di abbreviare tale termine in relazione all'andamento del processo di liberalizzazione del settore in sede comunitaria. La direttiva 2002/39/CE ha successivamente impresso un'ulteriore impulso nella direzione dell'apertura del mercato dei servizi postali alla concorrenza, attraverso la riduzione dei limiti di peso degli invii di corrispondenza riservati ai fornitori del servizio universale a 100 grammi - a partire dal 1o gennaio 2003 - e a 50 grammi, a partire dal 1o gennaio 2006, quali tappe intermedie verso la completa liberalizzazione del settore prevista per il 2009. Il recepimento di tale direttiva, disposto dal decreto legislativo n. 384 del 2003, si è tradotto in modifiche del decreto legislativo 261 del 1999, volte, tra l'altro, ad affidare al Ministero delle comunicazioni, oltre che il compito di definire l'ambito dei servizi riservati, anche quello di predisporre i controlli circa il loro rispetto, nonché ad introdurre il divieto di utilizzazione delle risorse ricavate da servizi riservati per il finanziamento di servizi universali non riservati, se non nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per il soddisfacimento di specifici obblighi del servizio universale. Inoltre la direttiva 2002/39/CE, nel novellare l'articolo 7 della direttiva 97/67/CE, ha affidato alla Commissione europea il compito di predisporre una valutazione in ordine all'impatto, sul servizio universale di ciascuno Stato membro, del pieno completamento del mercato interno postale entro il 2009. Alla luce delle risultanze di tale valutazione, la stessa Commissione avrebbe dovuto presentare - entro il 31 dicembre 2006 - una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio con la quale confermare o meno la predetta data del 2009 quale scadenza per la liberalizzazione del mercato postale. Ed è proprio in attuazione di tale adempimento che la Commissione europea, dopo aver elaborato uno studio prospettivo, dal quale si evince che il pieno completamento del mercato interno postale entro il 2009 appare compatibile, per tutti gli Stati membri, con il mantenimento di un servizio universale di alta qualità, ha presentato, il 18 ottobre 2006, la proposta di direttiva che è oggi in esame, con la quale, pertanto, viene confermata la piena apertura del mercato dei servizi postali entro il 1o gennaio 2009. La Commissione ritiene, nella relazione di accompagnamento, che la conferma della data del 2009 potrà consentire, grazie ad una maggiore concorrenza, di migliorare il livello dei servizi in termini di qualità, prezzi e possibilità di scelta a disposizione degli utenti, nonché di sbloccare il potenziale di


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crescita e occupazione del settore. A tale fine la proposta di direttiva concentra all'articolo 1 le diverse modifiche direttiva 97/67/CE. In primo luogo, all'articolo 4 è eliminato l'obbligo di designare preventivamente il fornitore del servizio universale, essendo consentito ai singoli Stati di nominare una o più imprese come fornitori del servizio universale per una parte o per la totalità del territorio nazionale e per vari elementi del servizio universale stesso. La nomina delle imprese come fornitori del servizio deve comunque essere limitata nel tempo. In conseguenza della piena apertura del mercato, il nuovo articolo 7 della direttiva 97/67/CE dispone che «con effetto dal 1o gennaio 2009 gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione o la fornitura di servizi postali». Viene comunque riconosciuta, agli Stati membri, la possibilità di adottare, ove necessario, le seguenti misure di accompagnamento per garantire la fornitura del servizio universale e per finanziarne i costi residuali: appaltare i servizi di fornitura del servizio universale, in conformità alle norme applicabili in materia di appalti pubblici; introdurre meccanismi di compensazione a partire da fondi pubblici per il prestatore del servizio universale, ove si ritenga che gli obblighi del servizio universale rappresentino un onere finanziario eccessivo; ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale tra i fornitori dei servizi e/o gli utenti, istituire all'uopo un fondo di compensazione. Sul piano delle condizioni per la fornitura dei servizi postali, le modifiche proposte all'articolo 9 della direttiva 97/67/CE prevedono la possibilità di introdurre autorizzazioni generali per i servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale, nella misura necessaria per garantire la conformità con le esigenze essenziali, mentre per i servizi che vi rientrano gli Stati membri possono introdurre anche licenze individuali, anche al fine di salvaguardare il servizio universale. Inoltre, salvo il caso delle imprese designate come fornitori del servizio universale, il numero delle autorizzazioni non può essere limitato ed è consentito agli Stati membri subordinare la concessione delle autorizzazioni all'obbligo di contribuire finanziariamente al fondo di compensazione di cui all'articolo 7. Con riferimento poi alle condizioni di accesso alla rete, viene introdotto l'articolo 11-bis, che prevede che, a tutela degli interessi degli utenti e al fine di promuovere un'efficace concorrenza, gli Stati membri garantiscano condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie ai seguenti elementi dell'infrastruttura o dei servizi postali: il sistema di codice di avviamento postale; le basi dati di indirizzi; le cassette postali; le cassette di raccolta e recapito; le informazioni sui cambiamenti di indirizzo; il servizio di redirezione; il servizio di rinvio al mittente. Con riguardo, invece, ai principi tariffari, l'articolo 12 prevede esplicitamente la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre un servizio postale gratuito per gli udenti non vedenti o ipovedenti. In secondo luogo, la già prevista possibilità di applicare una tariffa unica sull'intero territorio nazionale viene subordinata alla sussistenza di motivi di interesse pubblico. Inoltre l'obbligo di rendere disponibili le tariffe speciali applicate dai fornitori del servizio universale anche ai «clienti privati in condizioni simili» viene esteso al più ampio ambito dei «clienti in condizioni simili». Nel nuovo articolo 14 della direttiva 97/67/CE si interviene in materia di contabilità separata da parte dei fornitori del servizio universale, che non è più fondata sul discrimine tra servizi compresi o meno nel settore riservato, ma è volta a distinguere fra servizi e prodotti che ricevono una compensazione finanziaria per i costi netti del servizio universale, o contribuiscono a essa, e gli altri servizi e prodotti. Tale separazione contabile consente agli Stati membri di calcolare il costo netto del servizio universale. Nell'ambito dell'articolo 22, si prevede che gli Stati membri assicurino, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra le autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale e le autorità nazionali incaricate di attuare il diritto della concorrenza


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e la normativa sui consumatori, nelle materie di interesse comune. Inoltre si dispone che gli Stati membri prevedano meccanismi che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce servizi postali di ricorrere contro decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione dinanzi ad un organo indipendente. Il nuovo articolo 22-bis dispone che gli Stati membri assicurino che le imprese fornitrici di servizi postali forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione o a fini statistici. L'articolo 23, nella modifica proposta, dispone che ogni tre anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2011, la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva. Viene quindi disposta la soppressione dell'articolo 27, che recava la cosiddetta «clausola di caducità», ai sensi della quale le disposizioni recate dalla direttiva si applicano fino al 31 dicembre 2008, mentre l'articolo 2 della proposta di direttiva dispone, infine, che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2008. Conclusivamente fa presente che, sulla base del parere che sarà reso domani dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), degli orientamenti espressi dal rappresentante del Governo e delle indicazioni fornite dai soggetti auditi, si riserva di presentare, nella seduta di domani, giovedì 8 febbraio 2007, una proposta di documento finale, che rechi indicazioni al Governo con riferimento alle successive fasi di esame in sede comunitaria della proposta di direttiva.

Il sottosegretario di Stato Giorgio CALÒ fa presente che l'articolo 27 della direttiva comunitaria sui servizi postali (97/67/CE e 2002/39/CE) imponeva alla Commissione CE di presentare entro il 31 dicembre 2006 una proposta che confermasse la totale liberalizzazione dal 2009, o determinasse una nuova fase transitoria, motivandone adeguatamente la necessità; in mancanza di proposte, la «clausola di caducità» (sunset clause) avrebbe automaticamente imposto la data del 2009, e senza alcuna previsione di accompagnamento. Nella elaborazione della nuova proposta, si è tenuto conto delle indicazioni degli Stati membri circa gli argomenti più importanti da considerare; i due temi cui è stata dedicata maggiore attenzione sono stati il mantenimento del servizio universale e il relativo finanziamento, e l'impatto occupazionale della liberalizzazione. Lo studio di queste problematiche è già stato avviato e proseguirà nel corso del 2007, arricchendo e qualificando i suggerimenti utili. La proposta di nuova direttiva, adottata dalla Commissione CE il 18 ottobre 2006 e formalmente presentata l'11 dicembre 2006, conferma la data del 2009 per il completamento definitivo del mercato postale interno. Sparirebbe quindi la possibilità di mantenere oltre quella data un settore riservato, e più in generale di mantenere o garantire diritti speciali ed esclusivi nel settore postale. Come sapete, il mantenimento di un'area riservata rappresenta un importante sistema di finanziamento del servizio universale per Poste Italiane. La proposta stessa, tuttavia, mantiene l'obbligo per gli Stati membri di garantire il servizio universale di qualità, con raccolta e recapito almeno cinque giorni a settimana e a prezzi accessibili a tutti gli utenti. Fa presente che su questi fondamentali paletti di principio la posizione del Governo italiano è di accordo. Il Governo stesso intende tuttavia segnalare, nelle sedi proprie, la necessità di assicurare al fornitore del servizio universale gli strumenti finanziari indispensabili a coprire i costi. La proposta di direttiva lascia aperte varie opzioni sotto questo profilo: aiuti di Stato, appalti pubblici, fondi di compensazione e meccanismi di condivisione dei costi. Nell'attuale fase raggiunta dagli studi sul settore, dalle indagini e dal confronto con le parti, il Governo italiano non ha ancora optato in maniera risoluta e definitiva tra queste ipotesi. È tuttavia chiara la volontà dello stesso Governo di manifestare l'esigenza


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che venga fornita una base giuridica solida per agevolare l'introduzione, in ciascun ambito nazionale, di misure di finanziamento del costo netto del servizio universale e di affiancamento al processo di liberalizzazione. Senza tale esplicita base giuridica nell'ordinamento comunitario, sarebbe infatti elevato l'inaccettabile rischio che sulle misure testé menzionate penda una affilata spada di Damocle, in quanto esse potrebbero facilmente trovarsi in contrasto con alcune disposizioni del diritto comunitario esistente, in mancanza di una rinnovata cornice normativa che offra la dovuta copertura alle esigenze che motivano l'introduzione delle succitate misure di finanziamento del costo di servizio universale e di affiancamento al processo di liberalizzazione.

Michele Pompeo META (Ulivo) nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.