II Commissione - Resoconto di marted́ 20 febbraio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 11.55.

Decreto-legge 300/06: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2114/B Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, osservando che le modifiche introdotte dal Senato al testo approvato dalla Camera in prima lettura non riguardano materie che investono in misura rilevante le competenze della Commissione, per cui potrebbe esprimersi il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Manlio CONTENTO (AN), prima di porre una questione sul merito delle modifiche


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apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera, ritiene che sia opportuno affrontare un problema di metodo che attiene ai rapporti tra i due rami del Parlamento ed, in particolare, al diverso regime di ammissibilità degli emendamenti. Rileva, infatti, come la Presidenza della Camera adotti dei criteri rigorosi che limitano l'ammissibilità degli emendamenti rispetto a quanto avviene al Senato, ove la Presidenza si affida a criteri ben più elastici. Da ciò deriva che i senatori hanno una maggiore possibilità di emendare i provvedimenti rispetto ai deputati. A tale proposito, sottolinea come taluni emendamenti approvati dal Senato siano di identico contenuto rispetto ad emendamenti presentati in prima lettura alla Camera e dichiarati inammissibili per estraneità di materia. Considerato che situazioni di questo genere sono sempre più frequenti, ritiene che tale forma di squilibrio tra i due rami del Parlamento sia divenuta ormai inaccettabile.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, concorda pienamente con le osservazioni dell'onorevole Contento, sottolineando come i diversi criteri per la valutazione di ammissibilità degli emendamenti adottati alla Camera e al Senato possano finire per alterare il bicameralismo perfetto che connota il nostro sistema parlamentare. Rileva, in particolare, come tale fenomeno risulti particolarmente accentuato anche e soprattutto nel corso dell'esame della legge finanziaria.

Manlio CONTENTO (AN), intervenendo sul merito del provvedimento, rileva come all'articolo 1 del disegno di legge di conversione sia inserito il comma 3, volto ad adottare entro il 31 luglio 2007 uno o più decreti legislativi finalizzati a garantire l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi ed alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e della biomedicina, siglata a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché alle disposizioni del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998. Si domanda quindi se tale disposizione non investa in modo rilevante gli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, replicando all'onorevole Contento, fa presente come la materia di cui all'articolo 1, comma 3 del disegno di legge di conversione sia sostanzialmente di competenza della Commissione affari sociali, investendo la competenza della Commissione Giustizia solo per alcuni profili che vanno ad incidere sulla materia della eutanasia, rientrante nella competenza delle Commissioni riunite Giustizia ed Affari sociali. Pur trattandosi di una materia estremamente delicata, evidenzia come, in relazione ai citati schemi di decreti legislativi, non sia previsto il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Qualora la Commissione lo ritenesse opportuno potrebbe essere introdotta nel parere favorevole una osservazione volta a prevedere tale parere parlamentare.

Manlio CONTENTO (AN) dichiara di essere favorevole all'apposizione di una osservazione del tenore indicato dal relatore.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, alla luce delle ultime considerazioni, formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO, indi del


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vicepresidente Luigi VITALI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 12.05.

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 782 Contento, C. 809 Ascierto e C. 1967 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 bebbraio 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che nella seduta del 14 febbraio scorso il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il parere di competenza sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Contento 0.1.100.4 e 0.1.100.3.

Rosa SUPPA (Ulivo) ritira il proprio subemendamento 0.1.100.5.

Daniele FARINA (RC-SE) ritira i propri subemendamenti 0.1.100.1 e 0.1.100.2.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che gli emendamenti Balducci 1.37, Farina 1.30, Pecorella 1.4, Costa 1.1, Balducci 1.38, Crapolicchio 1.8 e Catone 1.20, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.100 del relatore, non saranno posti in votazione.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, riformula il proprio emendamento 1.101, nel senso di sostituire, al capoverso, la parola: «o « con la seguente: «e» (vedi allegato 2).

Daniele FARINA (RC-SE) in conseguenza della riformulazione dell'emendamento 1.101 del relatore, ritira il proprio subemendamento 0.1.101.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 1.101 (nuova formulazione), 1.102 e 1.103.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che l'emendamento Balducci 1.39, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.101 del relatore, non sarà posto in votazione.

Luigi VITALI (FI) dichiara di fare proprio l'emendamento Costa 1.2.

La Commissione respinge l'emendamento Costa 1.2.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore degli emendamenti 1.40 e 1.41, si intende che lo stesso vi abbia rinunziato.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, modifica il proprio parere sull'emendamento Farina 1.31, ed esprime sullo stesso parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Farina 1.31.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.21, si intende che lo stesso vi abbia rinunziato.

La Commissione approva gli emendamenti 1.106 e 1.104 del relatore.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.42, si intende che lo stesso vi abbia rinunziato.


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La Commissione respinge l'emendamento Farina 1.33.

Luigi VITALI (FI) dichiara di fare proprio l'emendamento Costa 1.3.

La Commissione respinge l'emendamento Costa 1.3.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.43, si intende che lo stesso vi abbia rinunziato.

La Commissione approva l'emendamento 1.107 del relatore.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che l'emendamento Pecorella 1.5, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.107 del relatore, non sarà posto in votazione.

La Commissione approva il subemendamento Farina 0.1.108.1.

Rosa SUPPA (Ulivo) ritira il proprio subemendamento 0.1.108.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Farina 0.1.108.2 e l'emendamento del relatore 1.108, come modificato dai subemendamenti approvati.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che gli emendamenti Pecorella 1.6 e 1.7, nonché l'emendamento Balducci 1.44, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.108 del relatore, non saranno posti in votazione.

Daniele FARINA (RC-SE) ritira il proprio emendamento 1.32.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 1.0100 del relatore, il subemendamento Contento 0.1.0101.1, nonché gli articoli aggiuntivi del relatore 1.0101, come modificato dal subemendamento approvato, 1.0102, 1.0103, 1.0104 e 1.0105.

Luigi VITALI (FI) dichiara di fare proprio l'articolo aggiuntivo Costa 1.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Costa 1.01 e approva l'emendamento del relatore 2.100.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che gli emendamenti Balducci 2.2 e Crapolicchio 2.1, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.100 del relatore, non saranno posti in votazione.

Luigi VITALI (FI) dichiara di fare proprio l'emendamento Costa 3.4.

La Commissione approva gli identici emendamenti Crapolicchio 3.3, Costa 3.4, Pecorella 3.2, 3.100 del relatore, Farina 3.30 e Balducci 3.31.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che l'emendamento Pecorella 3.1, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 3.3, 3.4, 3.2, 3.100, 3.30 e 3.31, non sarà posto in votazione. Avverte altresì che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 4.25, si intende che lo stesso vi abbia rinunziato.

La Commissione approva gli identici emendamenti 4.100 del relatore e 4.25 Balducci.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che le proposte emendative Pecorella 4.1, Catone 4.20 e 4.21, nonché Pecorella 4.02 e 4.01, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.100 del relatore, non saranno poste in votazione.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 5.100.

Pino PISICCHIO, presidente, dopo avere avvertito che il testo che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


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Istituzione delle corti d'appello di Sassari e di Taranto.
C. 1227 Satta.

Modifiche all'estensione dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
C. 845 Satta.
(Inizio esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Antonio SATTA (Pop-Udeur), relatore, rileva come le proposte di legge C. 845 e C. 1227, esaminate congiuntamente dalla Commissione, intervengano sulla materia della geografia giudiziaria prevedendo, rispettivamente, modifiche ai circondari di alcuni tribunali all'interno del distretto di Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari (C. 845) nonché l'istituzione delle Corti d'appello di Sassari e Taranto (C. 1227).
Passando all'esame della proposta di legge C. 845, che si compone di 6 articoli, segnala come l'articolo 1 modifichi la tabella «A» del decreto legislativo n. 51 del 1998, al fine di ricomprendere nel circondario del tribunale di Tempio Pausania - Sezione di Olbia, i comuni di Alà dei Sardi, Buddusò, Budoni, Oschiri, Padru e San Teodoro.
L'articolo 2 interviene sulla competenza territoriale del giudice di pace, inserendo i predetti comuni nel circondario del giudice di pace di Olbia.
In riferimento alla fase transitoria del passaggio di competenze, l'articolo 3 fissa la regola in base alla quale le nuove disposizioni non determinano lo spostamento di competenza per territorio dei procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, ad eccezione dei procedimenti penali per i quali non è stata esercitata l'azione penale.
L'articolo 4 demanda ad un apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, il compito di definire le piante organiche dei Tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
L'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 6, da ultimo, dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge C1227, che si compone di 5 articoli, evidenzia come l'articolo 1 preveda l'istituzione delle Corte di appello di Sassari e di Taranto nonché delle rispettive Procure generali della Repubblica.
A tal fine, l'articolo 2 autorizza il Ministro della giustizia ad intervenire con proprio decreto per modificare le tabelle «A» e «B» allegate al decreto legislativo n. 51 del 1998.
L'articolo 3 affida ad un decreto del ministro della giustizia, da emanarsi previo parere del Consiglio superiore della magistratura, il compito di rivedere le piante organiche delle Corti di appello di Sassari e Taranto nonché delle rispettive procure generali della Repubblica.
L'articolo 4 dispone che alla copertura dell'organico, tanto dei magistrati quanto del personale amministrativo delle nuove Corti di appello, si provveda mediante assegnazione dei magistrati e del personale già in servizio presso la sezione distaccata di Sassari della Corte di appello di Cagliari e presso la sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce, nonché presso le rispettive procure generali. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che nel caso in cui risultassero vacanti ulteriori posti, si dovrà procedere con appositi trasferimenti.
L'articolo 5 stabilisce, infine, che tutti i procedimenti pendenti presso le sezioni distaccate di Sassari e Taranto alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari siano definiti dalle nuove Corti di appello.
Sottolinea quindi come i provvedimenti in esame siano sostenuti dall'ampio consenso delle amministrazioni e delle popolazioni locali, costituendo interventi di fondamentale importanza per l'assetto


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funzionale della geografia giudiziaria delle aree interessate e per la realizzazione, ormai da molto tempo sollecitata, di un migliore collegamento logistico tra popolazione ed uffici giudiziari.

Manlio CONTENTO (AN), pur senza voler entrare nel merito del provvedimento, ricorda come il Ministro della giustizia sia intervenuto più volte sul tema della geografia giudiziaria. Pertanto, se il Governo ha intenzione di intervenire con un provvedimento di carattere generale, sembrerebbe opportuno soprassedere sulle singole proposte di legge di iniziativa parlamentare, per quanto legittime, per poterle, in un secondo momento, eventualmente abbinare ad un disegno di legge governativo che affronti la materia in modo organico.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI, per quanto concerne la proposta di legge C. 845, precisa che essa non confliggerebbe con il progetto di razionalizzazione della geografica giudiziaria che il Governo sta maturando anche sulla base del principio generale secondo il quale è opportuno far coincidere quanto più possibile le circoscrizioni dei tribunali con i territori delle province. Più complessa è la questione relativa all'istituzione delle corti d'appello di Taranto e Sassari, che sarebbe opportuno affrontare dopo la riforma delle circoscrizioni dei tribunali, tenendo altresì presente che il blocco delle piante organiche dei magistrati determinerebbe, nel caso di specie, la necessità di attingere agli organici della Corte di cassazione.

Luigi VITALI, presidente, ricorda come la questione relativa alle corti di appello di Taranto e Sassari fosse stata esaminata anche nella precedente legislatura, sottolineando come il relativo intervento comporterebbe una spesa pressoché irrilevante.

Antonio SATTA (Pop-Udeur), relatore, nel replicare all'onorevole Contento, lamenta il fatto che ogni volta che si verificano le condizioni per risolvere rapidamente specifici problemi di geografica giudiziaria, si tenda a soprassedere e a rinviarne l'esame nel contesto di un futuro intervento legislativo più generale ed organico, il quale, in genere o non viene presentato o non arriva a conclusione. Con la conseguenza di non riuscire mai a risolvere né i problemi di carattere generale, né quelli di carattere particolare le cui soluzioni risultino agevolmente praticabili.

Luigi VITALI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.25.

Decreto-legge n. 4/2007: Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali.
C. 2193 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Inizio esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, rileva come il disegno di legge in esame, che si compone di 8 articoli, è diretto ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attività destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni in Afghanistan, Sudan, Libano e Iraq. Esso prevede altresì disposizioni per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario.


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Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnalano l'articolo 2, comma 14, e l'articolo 5.
L'articolo 2, comma 14, autorizza, fino al 31 dicembre 2007, la spesa per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX. La missione è intesa a rispondere alle impellenti necessità dell'ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione di magistrati e funzionari di medio e alto livello in materia di polizia giudiziaria, giustizia penale e organizzazione penitenziaria, al fine di migliorare la capacità, il coordinamento e la collaborazione delle diverse componenti dell'ordinamento giudiziario penale iracheno, nonché le capacità e le procedure in materia di indagini penali, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo. Riguardo al corso, è previsto che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.
L'articolo 5, recante disposizioni in materia penale, confermando quanto disposto dai precedenti provvedimenti legislativi relativi alle missioni internazionali, prevede, al comma 1, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata nel tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al decreto-legge in esame, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano ai predetti interventi e missioni, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
La disposizione è intesa a consentire all'autorità di governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato.
Il comma 3 attribuisce alla competenza del tribunale di Roma la cognizione dei reati di cui al comma 2, nonché dei reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al provvedimento in esame, nel territorio e per il periodo di durata dei predetti interventi e delle missioni.
La disposizione ripropone per tutte le missioni internazionali quanto già previsto per la missione UNIFIL in Libano dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006.
Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
La disposizione in esame - che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare - è analoga ad altre disposizioni di generale applicazione alle missioni internazionali di pace negli ultimi anni e, in particolare, a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l'articolo 9,


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comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1 del presente articolo) attribuisce la competenza al tribunale militare di Roma, nonché a quella prevista per i reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono le missioni, per i quali l'articolo 2, commi 27 e 28, della legge n. 247 del 2006, e l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006, attribuiscono la competenza al tribunale di Roma.
Viene in tale modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro.
L'individuazione del tribunale di Roma, quale unico giudice ordinario competente, come del tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolte, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma.

Pino PISICCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
Testo unificato C. 780 ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Inizio esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PEPE (FI), relatore, evidenzia come il provvedimento in esame, che si compone di 3 articoli, detti disposizioni per rendere obbligatoria, a decorrere dal 1o gennaio 2007, l'ulteriore diffusione dei defibrillatori in alcune strutture fisse e mobili puntualmente elencate, al fine di garantire maggiori possibilità di intervento in caso di arresto cardiocircolatorio.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala come l'articolo 1 della proposta di legge, nel novellare l'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, recante norme per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero, includa nell'elenco delle strutture obbligate a detenere tali apparecchiature, nonché a dotarsi del personale addestrato a usarla e adeguatamente formato, anche le case di detenzione
Al riguardo, in considerazione della ratio della disposizione, appare opportuno precisare che il predetto obbligo è esteso a tutte le strutture adibite all'esecuzione di misure privative e limitative della libertà personale, con particolare riferimento agli istituti penitenziari, agli istituti penali per i minori nonché ai centri di permanenza temporanea e assistenza.
Le ulteriori strutture, fisse e mobili, elencate dall'articolo 1 del provvedimento sono: gli aeroporti internazionali, le stazioni ferroviarie, i treni, le autostazioni di pullman, i porti, le navi, gli stadi, i teatri, i cinema, le scuole, i centri commerciali ed i supermercati, nonché le industrie con più di cento dipendenti. L'impiego del defibrillatore è altresì previsto nelle sedi di grandi avvenimenti socio-culturali, nei parchi di divertimento, nelle strutture ove


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si pratica attività sportiva agonistica e non agonistica e in tutti mezzi dei Corpi preposti al soccorso pubblico ed alla protezione civile.
L'articolo 2 stabilisce la detraibilità fiscale delle spese sostenute dai privati per l'acquisto dei defibrillatori.
L'articolo 3, infine, reca disposizioni relative alle modalità di copertura finanziaria per gli anni 2007 e 2008, nonché al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.
Si riserva, quindi, di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) sottolinea la necessità che i defibrillatori semiautomatici siano utilizzati da personale particolarmente qualificato, rischiandosi altrimenti di creare danni più gravi di quelli ai quali si intende porre rimedio.

Mario PEPE (FI), relatore, precisa che i defibrillatori, proprio in quanto semiautomatici, possono essere utilizzati da personale, anche non medico o paramedico, che abbia seguito un corso di addestramento della durata di circa otto ore. Precisa altresì che in mancanza di arresto cardiaco, tali apparecchiature non liberano alcuna scarica elettrica.

Daniele FARINA (RC-SE) esprime perplessità circa l'assenza di una diagnosi che preceda l'uso dei defibrillatori.

Antonio PEPE (AN), relatore, chiarisce come sia la stessa apparecchiatura a fare la diagnosi, rilevando la presenza o meno di asistolia.

Gaetano PECORELLA (FI) rileva la mancanza di sanzioni per i casi nei quali le strutture previste dall'articolo 1 del provvedimento non si adeguino all'obbligo di dotarsi dei defibrillatori.

Antonio PEPE (AN), relatore, nel replicare all'onorevole Pecorella, evidenzia l'applicabilità, anche nel caso di specie, delle sanzioni previste dalla legge n. 626 del 1994.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene opportuno l'inserimento, nell'ambito del provvedimento in esame, di una specifica sanzione per il caso in cui le strutture interessate non si adeguino entro un certo termine all'obbligo di dotarsi dei defibrillatori.

Pino PISICCHIO, presidente, concorda sostanzialmente con le osservazioni dell'onorevole Pecorella in ordine alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi posti dal provvedimento. Evidenzia, tuttavia, la necessità di meglio identificare e precisare, in via preliminare, i destinatari dei predetti obblighi.

Gaetano PECORELLA (FI) sottolinea come i destinatari degli obblighi previsti dal provvedimento siano identificabili nei soggetti responsabili dell'adempimento degli obblighi gravanti sulle strutture di cui all'articolo 1.

Mario PEPE (FI), relatore, ribadisce la piena applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 15 della legge n. 626 del 1994 ai soggetti responsabili delle strutture elencate dal provvedimento in esame.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) ritiene opportuno chiarire come, nel caso di specie, non si tratti di istituire nuovi presidi medici, bensì di dotare strutture, anche non sanitarie, di specifiche apparecchiature che possano salvare delle vite anche in assenza di un medico.

Pino PISICCHIO, presidente, evidenzia come l'articolo 3, comma 3, del provvedimento sia formulato in modo chiaro e tale da non ingenerare dubbi in ordine al personale abilitato ad utilizzare i defibrillatori. Sottolinea peraltro come le strutture di cui all'articolo 5 del provvedimento in esame, alle quali si vuole estendere l'obbligo di dotarsi delle predette apparecchiature,


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siano identificate con termini talvolta eccessivamente generici e tali da rendere difficoltosa l'individuazione degli obblighi e dei soggetti obbligati. Cita quindi, a titolo esemplificativo, il riferimento ai «grandi scali».

Luigi COGODI (RC-SE) concorda con le considerazioni svolte dal presidente in merito all'estrema genericità delle previsioni troppo generiche di cui all'articolo 1 della proposta di legge, le quali rischiano di rendere di difficile attuazione le finalità nobili che il provvedimento si propone di perseguire. Sottolinea, inoltre, come la genericità delle predette previsioni determini una consistente estensione dell'obbligo di dotarsi dei defibrillatori e si domanda, pertanto, se ciò non possa comportare qualche difficoltà nell'individuazione di imprese in grado di produrre e fornire un così grande numero di apparecchiature.

Pino PISICCHIO, presidente, rilevato come il provvedimento ponga delicate questioni, che richiedono ulteriori approfondimenti da parte della Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Franco GRILLINI (Ulivo) chiede al Presidente chiarimenti circa il ramo del Parlamento presso il quale sarà presentato dal Governo il disegno di legge sui diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, approvato oramai da tempo dal Consiglio dei Ministri. A tale proposito, ritiene opportuno sottolineare che la circostanza che presso la Commissione Giustizia del Senato sia stato avviato nel mese di gennaio l'esame di progetti di legge in materia di regolamentazione della convivenza sia irrilevante in quanto la Commissione Giustizia della Camera già nel mese di novembre aveva inscritto nel proprio ordine del giorno le proposte di legge presentate in materia di patti civili di solidarietà, di unioni civili nonché, in generale, in materia di regolamentazione della convivenza. A parte le considerazioni di contenuto politico che dovrebbero far propendere per una scelta a favore della Camera dei deputati, vi sarebbe anche una priorità temporale dell'inizio dell'esame da parte della Camera dei deputati della quale il Governo non può non tenere conto.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) si associa alle considerazioni del deputato Grillini.

Pino PISICCHIO, presidente, non ritenendo di dover intervenire sul merito del disegno di legge sui diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, si limita a ricordare che il Governo è pienamente autonomo nello scegliere la Camera presso la quale presentare i propri disegni legge. Scelta che, in alcuni casi del passato, non è apparsa del tutto opportuna, anche in considerazione della diverso rapporto tra maggioranza ed opposizione presso i due rami del Parlamento. Per quanto attiene alle considerazioni sulla priorità dell'inizio dell'esame dei provvedimenti in materia di convivenza, ricorda che, su richiesta del rappresentante in Commissione del gruppo della Rosa nel pugno, onorevole Buemi, sono state inserite nel programma dei lavori per il mese di novembre della Commissione Giustizia le proposte di legge avente ad oggetto la predetta materia, senza tuttavia essere iscritte né nel calendario né, tanto meno, all'ordine del giorno della Commissione.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Decreto-legge n. 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione


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della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
C. 2201 Governo.

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici.
C. 615 Mazzoni.

Applicazione della pena su richiesta in relazione a reati per i quali è previsto l'indulto.
C. 1792 Balducci e 1877 Costa.

Riforma del codice di procedura penale.
C. 323 Pecorella e C. 1568 Mazzoni.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI