V Commissione - Resoconto di marted́ 20 febbraio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri e per la difesa Marco Verzaschi.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche.
C. 1638 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti al provvedimento in oggetto.

Lino DUILIO, presidente, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti che contiene, rispetto al fascicolo n. 3, l'emendamento 8.57 e l'articolo aggiuntivo 20.012. L'emendamento 8.57, identico all'emendamento 8.55 su cui la Commissione ha dato parere di nulla osta, prevede che l'autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche deve essere data con decreto motivato. L'articolo aggiuntivo 20.012 prevede invece che ogni sei mesi i procuratori della Repubblica debbano trasmettere alla Corte dei conti la documentazione relativa alle spese di gestione per l'effettuazione di intercettazioni telefoniche. L'articolo aggiuntivo prevede inoltre che la Corte, ove ritenesse le spese eccessive e ingiustificate, trasmette le sue osservazioni al Consiglio superiore della magistratura, perché assuma iniziative conseguenti, comprese eventualmente quelle di carattere disciplinare. Rileva che le proposte emendative non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Osserva inoltre che l'articolo


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aggiuntivo 20.012, pur suscitando alcune perplessità per quel che attiene al suo merito, potrebbe anzi costituire un elemento di ulteriore presidio per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Mario LETTIERI conferma che le proposte emendative non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 20.012, osserva che, pur potendosi concordare con il presidente circa i suoi effetti potenzialmente virtuosi, non devono essere sottovalutate le sue conseguenze negative sui rapporti tra poteri dello Stato e sull'azione della magistratura.

Lino DUILIO, presidente, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimersi sui profili finanziari degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, evitando valutazioni di merito sugli stessi.

Michele VENTURA (Ulivo) osserva che l'articolo aggiuntivo 20.012 sembra prefigurare nuovi compiti per la Corte dei conti e quindi si potrebbero configurare maggiori oneri.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che rientra tra i compiti della Corte dei conti la verifica della gestione contabile delle varie amministrazioni pubbliche. Concorda poi che vi è un profilo di merito, che concerne gli eventuali vincoli che una simile previsione potrebbe comportare per la libertà di azione della magistratura. Rileva tuttavia, a tale proposito, che comunque l'azione della magistratura per quanto concerne le intercettazioni dovrebbe ispirarsi a criteri di estrema prudenzialità. Ciò premesso ricorda che comunque non spetta alla Commissione bilancio soffermarsi a tale profilo di merito.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, ritiene che sulle proposte emendative richiamate dal presidente si possa esprimere, per quanto attiene la valutazione dei profili finanziari che compete alla Commissione, un parere di nulla osta.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) concorda sul fatto che i compiti che l'articolo aggiuntivo 20.012 prefigura per la Corte dei conti rientrano tra i compiti istituzionali di tale organismo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, richiamandosi alle considerazioni svolte da ultimo dall'onorevole Garavaglia, osserva tuttavia che già in base alla normativa vigente la Corte dei conti si pronuncia sul bilancio del Ministero della giustizia, nel quale rientrano le spese per le intercettazioni. È quindi in sede di verifica del bilancio di tale Ministero che devono essere compiute le eventuali valutazioni in ordine alle spese per le intercettazioni. Esprime quindi forti perplessità sulle ulteriori forme di controllo sull'azione della magistratura che l'articolo aggiuntivo 20.012 prefigura.

Michele VENTURA (Ulivo) ritiene la formulazione dell'articolo aggiuntivo ambigua e suscettibile di incidere sull'autonomia dei giudici.

Adriano MUSI (Ulivo) ritiene che l'espressione «spese eccessive» contenuta nell'articolo aggiuntivo 20.012 risulti pericolosamente ambigua. Infatti, se come spese eccessive devono essere ritenute spese prive di copertura, la Corte dei conti ha già, a legislazione vigente, la possibilità di intervenire, in sede di verifica del bilancio del Ministero della giustizia. In caso contrario, si pone invece il problema di individuare criteri oggettivi per qualificare come eccessive le spese compiute dalle singole procure della Repubblica per le intercettazioni.

Massimo VANNUCCI (Ulivo) ritiene che l'articolo aggiuntivo 20.012 prefiguri nuovi compiti per la Corte dei conti e quindi potenziali nuovi oneri.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che vi sono numerosi precedenti di condanna da


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parte della Corte dei conti di magistrati per danno erariale.

Andrea RICCI (RC-SE) ritiene che non vi siano ostacoli all'espressione di un parere di nulla osta sulle due proposte emendative richiamate dal relatore. Per quanto in particolare riguarda l'articolo aggiuntivo 20.012, rileva che non si deve cedere alla tentazione, che pare presente in alcuni colleghi della Commissione, ad esprimere un giudizio di merito. Osserva infatti che risulta evidente che la proposta emendativa non presenta profili problematici di carattere finanziario; concorda invece sulle perplessità avanzate sul merito della proposta ma ribadisce, in proposito, che si tratta di un aspetto che non deve essere affrontato dalla Commissione.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo) concorda sul fatto che rientra tra i poteri della Corte dei conti l'attività che viene prefigurata dall'articolo aggiuntivo 20.012.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, ribadendo quanto già osservato in precedenza, propone di esprimere un parere di nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 5 non contenute nel fascicolo n. 3, vale a dire sull'emendamento 8.57 e sull'articolo aggiuntivo 20.012.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, si rimette alla Commissione, pur mantenendo le proprie perplessità sul merito dell'articolo aggiuntivo 20.012.

Francesco PIRO (Ulivo), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Adriano MUSI (Ulivo), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, annuncia la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Lino DUILIO, presidente, pone quindi in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
C. 2201 Governo.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta di ieri, precisa che l'articolo 1 non comporta un minor gettito per la finanza pubblica in quanto l'abolizione dei costi di ricarica non determinerà diminuzione del fatturato del settore per il concomitante effetto da un lato della ristrutturazione delle tariffe, e dall'altro, dell'aumento degli acquisti. L'abolizione del costo di ricarica, infatti, non fa variare l'importo complessivo acquistato con la scheda o con la ricarica e sottoposto ad imposizione fiscale. L'unica conseguenza della misura riguarda la destinazione del predetto importo che deve essere ora riferita solo al traffico telefonico, ferma restando l'invarianza di gettito fiscale. Peraltro il nuovo sistema è destinato a potenziare e differenziare l'offerta commerciale con un sicuro, ancorché non quantificabile incremento del gettito fiscale. In particolare, con riferimento al gettito IVA, sottolinea che il venir meno del contributo di ricarica nei servizi di telefonia mobile a credito prepagato non comporta sostanziali effetti in termini di gettito in considerazione della elevata propensione marginale al consumo verso lo stesso servizio o verso altri beni. Inoltre, anche in termini di effetti sulle imposte dirette non si stimano effetti sostanziali in quanto la redditività nei vari settori economici presenta una certa regolarità nel medio-lungo periodo.


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Con riferimento all'articolo 5 osserva che le disposizioni citate non prevedono la predisposizione di un nuovo sistema informativo ma di un servizio informativo, a favore del consumatore, sulla base di banche dati esistenti, che, in ogni caso, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto deve essere realizzato nei limiti delle esistenti dotazioni umane, finanziarie e strumentali del Ministero interessato.
Osserva poi che l'articolo 6 prevede solo l'estinzione automatica dell'ipoteca, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 2878 del codice civile, che è fattispecie diversa dalla cancellazione dell'ipoteca stessa. Pecisa, in proposito che, in sede di quantificazione ai provvedimenti finanziari vengono valutati talvolta solo gli effetti indiretti che abbiano un impatto direttamente su un'imposta; nel caso in questione eventuali effetti agirebbero sulla redditività, che presenta nei vari settori economici una certa regolarità nel medio-lungo periodo.
Con riferimento agli articoli 7 e 8, precisa che in sede di quantificazione dei provvedimenti finanziari vengono valutati talvolta solo gli effetti indiretti che abbiano un impatto direttamente su un'imposta; nel caso in questione eventuali effetti agirebbero sulla redditività, che si ribadisce presenta nei vari settori economici una certa regolarità nel medio-lungo periodo.
Con riferimento all'articolo 9, osserva che le semplificazioni procedurali recate dalle disposizioni in parola, e i relativi adempimenti sono in linea e compatibili con le mansioni svolte istituzionalmente dalle amministrazioni centrali e dalle Camere di Commercio attraverso una razionalizzazione delle procedure di trasmissione dei dati già messi a punto dal sistema camerale. Osserva che nessun onere è invece ravvisabile dalla disciplina transitoria poiché la nuova procedura che inizialmente si affianca per poi sostituirsi alla precedente utilizza più razionalmente le medesime strutture, procedure e risorse. Rileva inoltre come agli adempimenti amministrativi connessi i predetti enti potranno comunque far fronte con le proprie risorse nell'ambito della loro ampia autonomia finanziaria. In merito alle richieste di chiarimenti in relazione alle modalità con le quali verranno rideterminate le tariffe dell'imposta di bollo, al fine di incentivare le domande presentate per via informatica, precisa che il decreto ministeriale determinerà le nuove tariffe in considerazione dell'attuale gettito, relativo nella quasi totalità a domande presentate in forma cartacea, in modo da garantire l'invarianza indicata nella disposizione in esame.
Sottolinea poi che la nuova metodologia di calcolo, per quanto concerne il mercato del gas, di cui all'articolo 11, non dovrebbe portare a risultati per l'erario inferiori a quelli ottenibili in base al metodo vigente, ma possibilmente anche superiori.
Con riferimento all'articolo 13, precisa, in relazione all'osservazione sulla possibile non elevata prudenzialità della stima in oggetto, a causa del fatto che larga parte delle erogazioni liberali utilizzate per la stima sono soggette ad un limite prefissato, che, per quanto riguarda le persone fisiche, il livello attuale di tali limiti, attualmente pari, per i meno elevati, a 1.500-2.000 euro, non appare tale da poter influenzare la stima. Infatti poiché, come evidenziato nella Relazione Tecnica, le erogazioni liberali per gli istituti scolastici riguardano una platea di soggetti molto numerosa, osserva che il valore medio pro capite delle erogazioni sarà presumibilmente di importo non elevato e quindi mediamente non superiore ai predetti limiti. Per quanto concerne invece il dato relativo agli enti non commerciali, evidenzia come lo stesso sia stato commisurato rispetto ad un sottoinsieme di tutte le detrazioni ammesse per tale categoria di soggetti; in particolare il sottoinsieme considerato è quello che, in senso più generale, afferisce ad iniziative di carattere culturale. Non ritiene pertanto che la misura di un terzo di tale importo di oneri detraibili, assunta come proxy della propensione marginale dei soggetti di cui sopra all'investimento


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formativo negli istituti scolastici, possa essere considerata a rischio di sottostima, vista la peculiarità del vincolo di destinazione e le caratteristiche dei soggetti potenziali erogatori. Per quanto concerne la copertura finanziaria, rappresenta, circa la richiesta di chiarimenti sulle contabilità speciali, che non si tratta di nuova istituzione bensì di diversa denominazione delle contabilità speciali preesistenti presso ciascun Provveditorato agli studi - ora Centro dei Servizi Amministrativi - con attribuzione di specifico numero di c/corrente di tesoreria. In relazione poi alla somma di euro 54 milioni, da utilizzare per la copertura degli oneri di cui al citato articolo 13, la stessa viene tratta dalle disponibilità sulle somme relative alle «spese per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche, eccetera», esistenti alla data del 31 dicembre 2006. Circa i criteri da utilizzare per la determinazione delle somme da vincolare sulle contabilità speciali, ricorda che si è proceduto ad uno specifico monitoraggio delle giacenze effettivamente disponibili in ciascuna provincia, tenendo conto di tutti gli impegni da soddisfare. Conferma inoltre che il sopra citato vincolo verrà effettuato con il medesimo decreto interministeriale e quindi nel corso del corrente esercizio. Circa la coerenza della disposizione in esame con i limiti alle riassegnazioni di entrate fissati dalla legge n. 266 del 2005, fa preliminarmente presente che la modalità di copertura di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), non configura alcuna riassegnazione ma prevede unicamente il versamento in entrata delle somme appositamente vincolate sulle predette contabilità speciali, a compensazione delle minori entrate per i benefici fiscali di cui al comma 3. Pertanto, nella fattispecie, non si realizza alcuna deroga al limite della riassegnazione di cui all'articolo 1, comma 46, della legge finanziaria 2006. Inoltre, la disposizione medesima risulta neutra rispetto ai saldi di finanza pubblica, a fronte delle previste minori entrate corrisponde una minore spesa, di identico ammontare, da parte dell'Amministrazione interessata. Relativamente, poi, alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge finanziaria 2007, rappresenta che l'utilizzo di quota parte di dette risorse non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 14, conferma che nella stima del numero di autoveicoli utilizzato come base di calcolo per la quantificazione dell'onere derivante dalla norma in esame, sono stati considerati oltre alle autovetture, anche la quota di autoveicoli per il trasporto promiscuo. Ricorda che nell'anno 2007 si stima che verranno demolite 1.295.000 unità, a prescindere dal contestuale o successivo acquisto di autoveicoli nuovi o usati. Tale cifra, è stata presa a base del calcolo sia dell'attuale norma sia dell'articolo 1, comma 226, della legge finanziaria. Quest'ultimo, com'è noto, si riferisce al bonus da 800 euro, riguardante sia le autovetture che gli autoveicoli ad uso promiscuo.
Consegna infine la documentazione predisposta dal Ministero delle infrastrutture sull'articolo 12 (vedi allegato). Conclusivamente conferma che dal provvedimento deriveranno risparmi di spesa e non maggiori oneri.

Lino DUILIO, presidente, rileva che le valutazioni compiute dal rappresentante del Governo e la documentazione consegnata dovranno essere attentamente esaminate al fine della predisposizione della proposta di parere per la seduta di domani.

Marino ZORZATO (FI) ritiene che la Commissione non sia nelle condizioni di esprimere un parere nella seduta odierna. Devono essere infatti ancora acquisiti elementi di dettaglio in ordine ai costi ed agli elementi di risparmio. Ritiene inoltre che le modifiche introdotte nella misura degli indennizzi dovuti ai general contractors risultino suscettibili di generare un notevole contenzioso. Infatti,


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si prevede che non debba più essere corrisposto ai general contractors il 10 per cento del lucro cessante, a cui invece tali soggetti hanno attualmente diritto. Ricorda poi che il progetto TAV si è caratterizzato, dal suo avvio nel 1991 in avanti per previsioni di spesa che sistematicamente non sono state rispettate. Ritiene pertanto ben difficile che, a progetto invariato, si possano ora verificare dei risparmi di spesa.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) rileva la necessità di ulteriori chiarimenti per quanto concerne in primo luogo l'articolo 1. Infatti non sono stati individuati gli effetti di minor gettito IVA derivanti dalla soppressione dei costi di ricarica. Osserva infatti che, pur potendosi assentire con la valutazione compiuta dal Governo sul fatto che non vi saranno effetti di minor gettito in quanto l'eliminazione dei costi di ricarica si ripercuoterà sulle altre due componenti di prezzo, lo scatto alla risposta e la tariffa, valutazione che peraltro si presterebbe ad alcuni rilievi critici sul merito della disposizione, devono essere comunque apportati elementi di quantificazione a supporto di tale ipotesi. Per quanto concerne invece l'articolo 12, ritiene opportuno procedere ad una stima del costo del probabile contenzioso derivante dalle modifiche di determinazione dell'indennizzo per i general contractors, con particolare riferimento alla mancata remunerazione del 10 per cento del lucro cessante previsto invece dalla normativa vigente. Rileva che la Commissione non può prestare in maniera acritica fede all'assunzione di principio, non supportata da elementi di quantificazione, per cui dal passaggio al sistema delle gare, deriveranno risparmi di spesa. Ricorda ad esempio che il ritardo che si continuerà ad accumulare nella realizzazione dei progetti comporterà maggiori costi e non certo risparmi di spesa. Sarebbe stato meglio accompagnare il passaggio al sistema della gare alla sospensione della realizzazione delle tratte di alta velocità per le quali non risultano disponibili le risorse, che verranno realizzate solo quando si concretizzeranno i risparmi di spesa previsti.

Andrea RICCI (RC-SE), richiamandosi alle osservazioni svolte sui poteri della magistratura contabile in occasione dell'esame del provvedimento sulle intercettazioni telefoniche, rileva che la vicenda dell'alta velocità meriterebbe, assai più che l'azione della magistratura, un'attenta indagine da parte della Corte dei conti. Rileva che dalla documentazione consegnata dal rappresentante del Governo emerge il fatto che i general contractors hanno già ricevuto notevole remunerazione unicamente per la realizzazione di progetti poiché le opere non sono state realizzate. Cita ad esempio le notevoli somme spese per la realizzazione del progetto della TAV Treviglio-Verona.

Marino ZORZATO (FI), in risposta alle considerazioni svolte dal collega Ricci osserva che deve essere verificato se le somme già corrisposte ai general contractors corrispondano interamente agli oneri sostenuti per la progettazione. Ribadisce poi l'esigenza di procedere ad un'attenta quantificazione degli effetti finanziari dell'articolo 12.

Massimo VANNUCCI (Ulivo) ritiene esaustivi gli elementi forniti dal Governo sull'articolo 12. Osserva peraltro che il passaggio dal general contractors al sistema delle gare è già stato effettuato per quanto concerne i nodi di collegamento delle grandi città, ed in questo caso si sono verificati notevoli risparmi di spesa.

Maino MARCHI (Ulivo), pur rilevando che nel caso in cui i progetti predisposti dai general contractors risultino superati al momento della realizzazione si potrebbero determinare maggiori oneri, rileva che i risparmi già realizzati nel passaggio al sistema delle gare per i nodi di collegamento come quello di Bologna confermano, soprattutto se confrontati ai costi crescenti derivanti dal sistema dei general contractors, la correttezza della


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previsioni di risparmio di spesa formulate dal Governo.

Francesco PIRO (Ulivo) ritiene che gli elementi forniti dal Governo rispondano alle esigenze di chiarimento in ordine alle ragioni che hanno indotto al passaggio al sistema delle gare e all'effettività dei risparmi di spesa che sono attesi dall'articolo 12. Osserva tuttavia che permangono dei dubbi sul possibile contenzioso che potrebbe derivare in caso di mancato completamento dei progetti da parte dei general contractors.

Lino DUILIO, presidente, ritiene che nel caso da ultimo indicato dall'onorevole Piro si possa applicare quanto previsto dalla disciplina del codice civile per cui, come recita l'articolo 1672, se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui per lui è utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera. Ribadendo quindi, anche alla luce del dibattito fin qui svolto, la necessità di un approfondimento sugli elementi di chiarimento forniti dal Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

DL 4/2007: Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie internazionali.
C. 2193 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michele VENTURA (Ulivo), relatore, richiamandosi per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici, sottolinea come il principale profilo problematico di carattere finanziario del provvedimento consista nella copertura finanziaria di cui all'articolo 7, che autorizza una spesa complessiva pari a euro 1.030 milioni di euro per l'anno 2007. Alla relativa copertura si provvede, quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006; quanto a 20 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 7 del 1981 e alla legge n. 49 del 1987, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per l'anno 2007; quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2007-2009. In proposito, osserva che con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, ricorda che questa prevede il rifinanziamento, nella misura di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, del Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga elle missioni internazionali di pace. Le predette risorse sono iscritte nel capitolo 3004 del Ministero dell'economia e delle finanze. L'utilizzo integrale dello stanziamento è ovviamente subordinato alla conferma, da parte del Governo, del mancato parziale ricorso allo stesso in attuazione del dettato del comma 1241 dell'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno in corso. Tale comma, come ricordato in precedenza, autorizzava il prelevamento dal fondo per far fronte alle spese connesse a missioni internazionali per il primo mese dell'anno in corso, vale a dire fino al 31 gennaio 2007, data in cui è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto-legge in esame. Occorre, in altri termini, che il Governo escluda l'eventualità di un parziale impegno delle risorse iscritte ai sensi del comma 1240 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 con riferimento agli oneri connessi al primo mese dell'anno e chiarisca con quali altre disponibilità si sia provveduto a tali oneri. Con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 7 del 1981 e dalla legge n. 49 del


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1987, recanti stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo come determinate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per l'anno 2007, osserva che le predette risorse sono iscritte su diversi capitoli del Ministero degli affari esteri appartenenti alle unità previsionali di base di parte corrente (9.1.1.0 - Funzionamento e 9.1.2.2. Paesi in via di sviluppo). Da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in data 14 febbraio 2007, la disponibilità di competenza dei suddetti capitoli ammonta a circa 507.228.827 euro. Dato l'esiguo ammontare delle risorse utilizzate rispetto a quelle ancora disponibili, e alla luce del notevole incremento delle risorse iscritte sulle predette autorizzazioni disposto con la tabella C allegata alla legge finanziaria per l'anno 2007, non sembrerebbe che l'utilizzo di quota parte delle suddette risorse previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Al riguardo appare opportuna una conferma del Governo. Con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, segnala che l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Mario VERZASCHI rileva che l'autorizzazione di spesa indicata nel decreto-legge copre un arco temporale che va dal 1o gennaio al 31 dicembre; quindi l'autorizzazione implicitamente assorbe anche le spese sostenute nel mese di gennaio sulla base della norma di cui all'articolo 1, comma 1241, della legge finanziaria per il 2007. Osserva in proposito che la spesa indicata copre l'intero anno 2007 per ragioni di chiarezza, posto che la legge finanziaria non indicava l'onere per il mese di gennaio e conseguentemente, se ci si fosse limitati ad autorizzare la spesa residua per il periodo febbraio-dicembre formalmente il fondo missioni internazionali sarebbe risultato, in maniera non corretta, solo formalmente utilizzato.

Michele VENTURA (Ulivo), relatore, osserva che, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, si deve ritenere che la clausola di copertura prevista dal provvedimento debba ritenersi come riferita agli oneri sostenuti per tutto l'anno.

Lino DUILIO, presidente, ritiene opportuno procedere ad alcuni approfondimenti sul provvedimento. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

DL 296/2006: Decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa.
C. 2200-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Lino DUILIO, presidente, avverte che il provvedimento, sul quale la Commissione ha già espresso un parere di nulla osta nella seduta dell'8 febbraio 2007, non è stato modificato dalla Commissione di merito e pertanto non presenta profili problematici di carattere finanziario. Avverte poi che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti che contiene solo l'emendamento 1.1, il quale, intervenendo sulla disciplina del codice di procedura penale in materia di sequestro amministrativo non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, pur esprimendo alcuni dubbi in ordine ad eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.1, si rimette alla Commissione.


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Maino MARCHI (Ulivo), relatore, propone di esprimere un parere di nulla osta sul testo del provvedimento e sull'emendamento 1.1 contenuto nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI