VI Commissione - Resoconto di marted́ 20 febbraio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 10.

DL 300/06: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2114-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola CRISCI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul testo del disegno di legge C. 2114-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 300 del 2006, recante proroga di termini legislativi, come risultante dalle numerose modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera.
In particolare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama innanzitutto il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge, il quale integra l'articolo 8, comma 1, della


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legge n. 388 del 2000, specificando che, al fine di poter fruire dei crediti d'imposta previsti per gli investimenti produttivi nelle aree in ritardo di sviluppo, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, possono completare gli investimenti, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2007 ed il 31 dicembre 2008.
Rileva a tale riguardo come la previsione risulti sostanzialmente coincidente con un'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Finanze sul provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera.
Il Senato ha inoltre modificato la clausola di copertura degli oneri recati dall'articolo 2, comma 3, il quale prevede il differimento dei termini di pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali e degli adempimenti e versamenti tributari da parte degli allevatori avicoli e delle imprese di macellazione del settore; in particolare, le novelle apportate sono volte a configurare la disposizione non più come limite massimo di spesa ma come mera previsione di spesa, mentre il nuovo comma 3-bis introduce una clausola di salvaguardia relativamente agli oneri determinati da tale disposizione.
Il comma 5-ter del medesimo articolo 2 posticipa al 1o febbraio 2008, per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, l'applicazione della disciplina relativa risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale contenuta nel regolamento di attuazione del meccanismo di risarcimento diretto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006.
Ricorda che, ai sensi di tale disciplina, il risarcimento diretto si applica in via ordinaria ai sinistri verificatisi a partire dal 1o febbraio 2007.
Il comma 5-quater proroga al 30 aprile 2008 il termine entro il quale i consorzi agrari, ormai a tutti gli effetti società cooperative, devono adeguare le proprie norme statutarie a quelle del codice civile; precisa inoltre che alle deliberazioni assembleari di adeguamento degli statuti si applicano le disposizioni, contenute nell'articolo 223-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, che ne consentono l'adozione, in terza deliberazione, a maggioranza semplice.
Il comma 1-bis dell'articolo 3-bis differisce al 31 dicembre 2007 il termine entro il quale i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La disposizione specifica che la definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 30 per cento.
L'articolo 3-quinquies, al comma 1, proroga, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie, i termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994, previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 130 del 1997 in favore dei titolari di imprese situate nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorità di bacino del fiume Po, nonché i termini per accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 220 del 2004, recante ulteriori misure agevolative a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.
Ricorda che le citate norme del decreto-legge n. 691 prevedono la corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti erogati dalle banche ad imprese ubicate nelle zone della regione Piemonte colpite dall'alluvione del 1994, estesi dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 130 anche alle imprese comprese nelle fasce fluviali soggette a vincolo, per una durata elevata a 15 anni dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 220.
Il comma 2 dispone l'applicazione delle disposizioni recate dal predetto articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge


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n. 130, anche alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali.
Il comma 3 include conseguentemente tra i soggetti di cui al sopra richiamato articolo 1-bis del decreto-legge n. 220 i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo, mentre il comma 4 reca la clausola di copertura finanziaria dell'articolo.
Il comma 8-ter dell'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2007, l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa, degli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.
La modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento al comma 8-quater, in relazione alla copertura degli oneri recati dal comma 8-ter, è volta configurare la disposizione come mera previsione di spesa, anziché come limite massimo di spesa.
Il comma 8-quinquies del medesimo articolo 6, anch'esso modificato nel corso dell'esame al Senato, consente di estendere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche agli enti non commerciali che abbiano sede operativa nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia l'operatività del Fondo per il finanziamento degli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, prorogando inoltre ulteriormente, dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2008, i termini di pagamento di contributi, tributi ed imposte applicabili agli stessi enti, anche in qualità di sostituti d'imposta.
A tale riguardo segnala come le modifiche apportate al secondo periodo del medesimo comma 8-quinquies indichino che la disposizione di spesa di cui al primo periodo costituisce una mera previsione di spesa, laddove invece tale ultima disposizione continua a far riferimento ad un limite di spesa.
Il comma 8-terdecies è volto ad introdurre una clausola di salvaguardia finanziaria relativamente all'attuazione dei predetti commi 8-ter e 8-quinquies.
Per quanto riguarda invece le modifiche non attinenti agli ambiti di competenza della Commissione, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, come riformulato dal Senato, proroga al 31 dicembre 2007 gli effetti introdotti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 97del 2004, in relazione alla determinazione del limite del 90 per cento, previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, che costituisce il livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario delle università.
Il comma 4-bis del medesimo articolo 1 fissa al 31 dicembre 2010 il termine di efficacia del comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 334 del 2000, concernente l'aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato, stabilendo che tale proroga è efficace limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore.
Il comma 6-bis differisce dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 il termine entro cui si consente la mobilità volontaria presso i ruoli di amministrazioni pubbliche del personale del CONI in servizio al 7 luglio 2002, mentre il comma 6-ter differisce al 31 dicembre 2007 il medesimo termine, con particolare riferimento al personale del CONI in servizio al 7 luglio 2002, successivamente trasferito alle dipendenze della CONI Servizi S.p.A., attualmente distaccato presso le Federazioni sportive nazionali, che, nel caso di trasferimento alle dipendenze delle stesse Federazioni, dovesse risultare in esubero e quindi fosse collocato in mobilità.
I commi 6-quater e 6-quinquies prorogano al 31 dicembre 2007 i comandi del personale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso pubbliche amministrazioni.
Il comma 6-sexies modifica le disposizioni recentemente dettate dall' articolo 1, comma 619, della legge finanziaria 2007, in materia di reclutamento dei dirigenti


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scolastici e di procedura transitoria delle nomine; in particolare la disposizione fissa il termine del 31 dicembre 2007 per l'emanazione del regolamento che definirà nuove procedure concorsuali e specifica che, ai fini della prevista nomina di alcune categorie di candidati al corso-concorso ordinario del 2004, i candidati ammessi di diritto alla fase di formazione del medesimo concorso sono anteposti ai candidati ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa.
Il comma 6-septies sopprime, fino al 2011, il limite di 5 dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che possono essere collocati contemporaneamente in posizione di comando o fuori ruolo presso determinati organismi (organi costituzionali, uffici di diretta collaborazione dei ministri e la Presidenza del Consiglio) e trasferisce (sempre fino al 2011) l'onere relativo alle retribuzioni del personale dei vigili del fuoco comandato o fuori ruolo nei medesimi organismi, dall'amministrazione di destinazione a quella di appartenenza.
L'articolo 3,comma 3-ter, differisce al 1o gennaio 2008, limitatamente all'affidamento dei lavori e delle forniture per la manutenzione delle infrastrutture, l'obbligo per le società titolari di concessioni autostradali di agire come amministrazione aggiudicatrice, previsto dall'articolo 2, comma 85, lettera c), del decreto-legge n. 262 del 2006.
Il comma 4-bis proroga al 31 dicembre 2007 la fase transitoria durante la quale, in alternativa alle nuove norme tecniche per le costruzioni, può continuare ad applicarsi la normativa precedente e prevede che, per le Amministrazioni aggiudicatrici che abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente, le precedenti norme continuino ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo.
L'articolo 3-bis fissa il termine del 31 dicembre 2009 per la realizzazione degli interventi a favore del comune di Pietrelcina, e dispone per tale finalità un contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
L'articolo 3-ter differisce dal 30 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007 il termine per l'adozione del decreto del ministro dei beni culturali chiamato a definire le modalità per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali.
I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 4 novellano disposizioni della legge finanziaria per il 2007 relative all'istituzione dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, ed alla conseguente soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nonché alla soppressione o allo scorporo di analoghe strutture di formazione. In particolare, è disposta la proroga al prossimo 15 giugno per la decorrenza della soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Si specifica inoltre che viene mantenuto l'inquadramento nelle rispettive amministrazioni del personale delle istituzioni che entrano a far parte dell'Agenzia per la formazione e si fissa al 31 dicembre 2008 il termine per l'esercizio del diritto di opzione, riconosciuto ai dipendenti delle strutture di formazione soppresse o scorporate, tra la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri ed il transito nei ruoli dell'Agenzia per la formazione.
Il comma 4-ter proroga di un anno il termine per l'emanazione del D.P.C.M. che deve stabilire le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese. Contestualmente, viene fatta slittare sino al 31 marzo 2008 la data a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione.
Il comma 2-bis dell'articolo 5 proroga al 29 aprile il 2008 i termini per l'adeguamento ai principi contenuti nel codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 degli statuti di alcuni consorzi per il recupero dei rifiuti.


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Il comma 7-ter dell'articolo 6 dispone la non applicabilità, nelle province di Trento e Bolzano, della proroga di dieci anni, rispetto alle date di scadenza previste dalla vigente disciplina, di tutte le grandi concessioni idroelettriche in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005, disposta dalla stessa legge n. 266. Inoltre, la disposizione conferma al 31 dicembre 2010 la scadenza delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico rilasciate all'ENEL SpA, nonché quelle scadute o in scadenza entro tale data, rilasciate ad aziende o a società degli enti locali. Per tutte le altre concessioni viene invece confermata la data di scadenza fissata dai provvedimenti di concessione.
Il comma 8, nel testo riformulato dal Senato, porta al 30 giugno 2007 il termine per l'emanazione del regolamento di utilizzazione del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge finanziaria per il 2006, e dispone che le somme stanziate a valere sul medesimo fondo per il 2006 e non impegnate entro quell'anno siano mantenute in bilancio in conto residui per essere versate all'entrata del bilancio nell'anno successivo e riassegnate nello stato di previsione del Ministero dei trasporti.
Il comma 8-sexies dispone, per l'anno 2007, la disapplicazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto per gli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2006.
Il comma 8-septies reca una modifica alla disciplina del Patto di stabilità interno per il 2006, escludendo dal complesso delle spese correnti e in conto capitale sottoposte ai vincoli del Patto, le spese per trasferimenti destinati agli organismi strumentali degli enti locali per l'esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale.
Il comma 8-octies reca una novella all'articolo 1, comma 687, della legge finanziaria per il 2007, in materia di patto di stabilità per gli enti locali per il 2007, estendendo le regole per l'applicazione del patto di stabilità agli enti locali istituiti nel 2006, anche alle nuove province istituite dalla regione autonoma della Sardegna.
Il comma 8-novies novella il decreto-legge n. 266 del 2004 ed il decreto-legge n. 273 del 2005, che avevano entrambi recato modifiche al decreto legislativo n. 146 del 2001, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. Il comma 8-decies precisa conseguentemente che le disposizioni di cui all'allegato del predetto decreto legislativo n. 146, ai numeri 19 e 22, acquistano efficacia, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal comma precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Il comma 8-undecies proroga al 31 dicembre 2015 il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2008) relativo all'autorizzazione alla commercializzazione dei farmaci omeopatici già in commercio prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 1995 (avvenuta il 6 giugno 1995).
Il comma 8-duodecies proroga al 28 dicembre 2009 il termine fissato per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 133 del 2005, in materia di incenerimento dei rifiuti, per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzino come combustibile accessorio sottoprodotti di origine animale.
L'articolo 6-bis anticipa di due mesi (al 30 aprile 2007) il termine oltre il quale dovranno costituirsi gli uffici periferici dello Stato nelle tre nuove province istituite nel 2004 (Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani) e mantiene in bilancio le risorse per l'istituzione di detti uffici, che altrimenti sarebbero divenute «economie di bilancio».
L'articolo 6-quater limita al 31 marzo 2007 e, in ogni caso, all'entrata in vigore di specifiche misure alternative (da definirsi in sede locale o sulla base di un accordo tra le regioni interessate e i Ministeri della salute e dell'economia), la vigenza delle disposizioni delle legge finanziaria


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per il 2007 che hanno introdotto un ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale.
Il Senato ha infine introdotto due commi all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, recanti disposizioni di delega legislativa al Governo.
Il comma 2 proroga di un anno il termine per l'adozione di provvedimenti integrativi e correttivi del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il comma 3 delega il Governo ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o più decreti legislativi finalizzati a garantire l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai princìpi e alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, siglata a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché alle disposizioni del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Gioacchino ALFANO (FI) evidenzia come nel corso dell'esame al Senato il provvedimento si sia caricato di numerose ulteriori disposizioni, molte delle quali non erano state accolte nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, rilevando a tale proposito l'esigenza che il Governo mantenga un atteggiamento più omogeneo nei due rami del Parlamento.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI, con riferimento alle considerazioni del deputato Gioacchino Alfano, rileva come l'inserimento di nuove disposizioni nel provvedimento non dipenda da una diversità di atteggiamento assunto dal Governo nel corso dell'esame presso i due rami del Parlamento, ma dalla differenza delle regole relative al vaglio di ammissibilità degli emendamenti vigenti al Senato rispetto a quelle seguite alla Camera.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 febbraio 2007.

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale dei tributaristi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1762, recante delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paolo Cento.

La seduta comincia alle 14.45.

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
C. 780 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giampaolo FOGLIARDI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XII Commissione Affari sociali, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul testo unificato delle proposte di legge C. 780 Di Virgilio e C. 1891 Castellani, recante nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori,


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adottato come testo base dalla Commissione di merito.
L'articolo 1definisce le finalità dell'intervento normativo, il quale è volto a stabilire i criteri per individuare i luoghi nei quali è obbligatoria la detenzione di defribillatori semiautomatici o automatici, nonché a disciplinare i corsi di formazione per l'utilizzo di tali strumenti da parte dei soccorritori non medici.
L'articolo 2 prevede che le università, le organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro, gli ordini professionali sanitari e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel settore dell'emergenza e del soccorso, i quali dispongano di una rete di formazione, provvedano, in collaborazione con le regioni, le aziende sanitarie e le centrali operative del servizio 118, alla realizzazione di corsi di formazione ed addestramento all'utilizzo dei defibrillatori. I programmi dei corsi, i criteri e le modalità per la certificazione delle competenze, nonché i criteri per l'accreditamento dei soggetti che realizzano i corsi sono definiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
Ai sensi del comma 3, al termine dei corsi di formazione disciplinati dall'articolo 2 viene rilasciata una certificazione di idoneità all'utilizzo dei defibrillatori, il cui possesso è obbligatorio per l'utilizzo di tali strumenti da parte di ogni soggetto non medico. La certificazione è nominativa, ha la durata di otto mesi, è valida su tutto il territorio nazionale e deve essere rinnovata entro sei mesi dalla sua scadenza.
In base all'articolo 4 le regioni e le province autonome istituiscono un registro in cui sono iscritti i soggetti, residenti presso ogni regione o provincia autonoma in possesso del certificato di idoneità ovvero abilitati a tenere i corsi di formazione.
L'articolo 5 prevede che, con intesa stipulata tra il Ministero della salute e le regioni, siano definiti i criteri e le condizioni nelle quali è obbligatoria la detenzione dei defibrillatori. La disposizione specifica che essi devono essere presenti:
nei mezzi adibiti al soccorso sanitario delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile, del Corpo delle capitanerie di porto, della Polizia municipale, in tutti i mezzi aerei adibiti al soccorso e trasporto di infermi, nonché in tutti i mezzi di soccorso del 118,
nei poliambulatori del Servizio sanitario nazionale, negli ambulatori medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario e nelle strutture socio-sanitarie autorizzate;
nei grandi scali e mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi;
negli istituti penitenziari;
nelle strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali, nonché nelle grandi strutture commerciali ed industriali;
nei luoghi in cui si pratica attività ricreativa, ludica e sportiva, anche a livello dilettantistico;
nelle strutture scolastiche ed universitarie, nonché nelle farmacie.

L'articolo 6 stabilisce che tutti i defibrillatori, compresi quelli in possesso di privati cittadini per uso personale, sono registrati presso le centrali operative del 118, prevedendo a tal fine che, al momento dell'acquisto, il fornitore o venditore comunichi all'azienda sanitaria territorialmente competente il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.
L'articolo 8 abroga il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge 120 del 2001, il quale reca una disposizione in materia di formazione all'utilizzo dei defibrillatori che risulta sostanzialmente assorbita dalle previsioni contenute nell'intervento legislativo.
L'articolo 9 dispone in merito alla copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 6 si provveda attraverso gli ordinari stanziamenti previsti per le amministrazioni pubbliche interessate, mentre agli oneri derivanti dall'introduzione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7, quantificato in 3 milioni di euro, si provvede a carico dell'unità previsionale di base di


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parte corrente «Fondo speciale» utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 7, il quale integra l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, consentendo di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dei defibrillatori semiautomatici e automatici extraospedalieri, fino ad un ammontare massimo di 1.000 euro.
A tale proposito rileva come l'ambito di applicazione dell'agevolazione sia circoscritto alle sole persone fisiche, mentre non è previsto alcun beneficio ai fini IRES; risultano parimenti escluse sia le spese sostenute per la frequenza dei corsi di abilitazione all'utilizzo dei defibrillatori, sia le erogazioni liberali, anche effettuate da soggetti IRES, finalizzate ad incrementare la diffusione e l'utilizzo di tali strumenti.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.