IX Commissione - Resoconto di mercoledì 21 febbraio 2007


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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 febbraio 2007.

Audizione di rappresentanti di CONFITARMA e di ASSOPORTI, nell'ambito dell'esame della proposta di legge n. 1707, recante «Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di navigazione marittima».

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.50 alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 febbraio 2007 - Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Marco BELTRANDI. - Intervengono il viceministro dei trasporti, Cesare De Piccoli, il sottosegretario di Stato per i trasporti, Raffaele Gentile ed il sottosegretario di Stato per la salute, Serafino Zucchelli.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 7/07: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
C. 2201 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).


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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2007.

Mario BARBI (Ulivo), relatore, intende in primo luogo fare presente che la Commissione di merito ha già apportato talune modificazioni al testo del decreto-legge, che in parte sono riferite alle disposizioni del provvedimento riconducibili alla competenza della IX Commissione. Si riferisce, in particolare, all'articolo 1, comma 1, con riguardo al quale l'ambito di applicazione del divieto di contributi di ricarica e di costi fissi aggiuntivi rispetto al costo del traffico per carte prepagate, inizialmente riferito alla sola telefonia mobile, è stato esteso al più ampio settore della «telefonia e delle reti televisive e di comunicazione elettronica». Quanto poi al divieto di prevedere termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato, sono stati fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore. Al comma 2 dello stesso articolo 1 è stato poi stabilito il termine di trenta giorni per l'adeguamento delle tariffe dei differenti operatori di telefonia. Al comma 4, invece, si è inteso precisare che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, oltre a stabilire le modalità attuative del comma 2, e quindi in materia di trasparenza delle tariffe, è altresì chiamata a vigilare sull'attuazione degli obblighi di cui comma 1, relativi al divieto di contributi aggiuntivi rispetto ai costi dei servizi richiesti. Quanto poi all'articolo 2, relativo all'obbligo per il gestore della rete autostradale e stradale di fornire informazioni agli utenti circa i prezzi dei carburanti e la situazione del traffico lungo la rete, è stato previsto che la violazione del predetto obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio e, in caso di reiterazione, la revoca della concessione. Passando quindi all'articolo 10, comma 5, concernente l'esercizio dell'attività di autoscuola, è stato precisato che alle province spetta, oltre alla vigilanza amministrativa, anche quella tecnica sulle autoscuole. Sono state inoltre apportate ulteriori modifiche all'articolo 123, comma 4, del codice della strada con riferimento ai requisiti personali e morali di coloro che possono essere autorizzati all'esercizio delle autoscuole ed è stato altresì elevato l'importo delle sanzioni amministrative comminate in caso di gestione delle autoscuole senza autorizzazione. Replicando poi alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, con riferimento, in primo luogo, all'articolo 12, concernente la revoca di alcune concessioni per la realizzazione di opere di alta velocità, non può che confermare quanto già espresso in sede di relazione introduttiva, richiamando peraltro quanto recentemente pubblicato da Il Sole 24 ore in ordine al confronto dei costi-chilometro per l'alta velocità in Francia e in Italia. Passando all'articolo 3 del decreto-legge, che reca disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree, è stata avanzata dal deputato Attili la proposta di invitare la Commissione di merito ad estenderne la portata applicativa anche alle tariffe marittime. In proposito, ritiene che la tematica possa effettivamente formare oggetto di un'apposita osservazione alla X Commissione, nella quale ricomprendere, tuttavia, anche l'esigenza di intervenire ai fini della trasparenza delle tariffe ferroviarie, sia con riferimento alla chiarezza dei prezzi complessivi praticati sia con riguardo alla effettiva disponibilità dei posti offerti. Si riferisce poi all'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, ritenendo utile segnalare alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di estendere le norme ivi previste anche agli invii di corrispondenza, spediti dagli istituti bancari ai correntisti mutuatari e non. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 10, ritiene in primo luogo condivisibili le modifiche già apportate in ordine alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle autoscuole e alle nuove disposizioni che regolano i requisiti personali, morali e patrimoniali che devono sussistere ai fini dello svolgimento di tale attività. Reputa comunque opportuno segnalare alla X Commissione l'opportunità di prevedere anche disposizioni relative ad


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una migliore qualificazione del personale istruttore delle autoscuole, nonché alla dotazione necessaria alla sicurezza degli esaminandi e dei privatisti, con particolare riferimento ai motociclisti. Il comma 9 dello stesso articolo 10, che è volto ad anticipare la possibilità di istituire nuovi servizi di linea regionali anche su tratte che interessano località distanti meno di trenta chilometri da quelle servite nell'ambito dei servizi di linea esistenti, merita inoltre un'approfondita riflessione, atteso che il deputato Uggé ha avanzato l'obiezione che questa misura potrebbe creare problemi di adattamento alle imprese. In proposito ha predisposto un'ulteriore osservazione, con la quale invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità, pur nel quadro dell'anticipazione della liberalizzazione del settore, di mantenere un limitato periodo transitorio che potrebbe avere termine il 31 dicembre 2007. Quanto, infine, ai costi di ricarica, che sono oggetto dell'articolo 1 del provvedimento, segnala l'esigenza che sia previsto, al comma 4, il termine entro il quale termine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è chiamata a stabilire le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2 in materia di trasparenza delle tariffe. Alla luce di tali considerazioni, propone di esprimere un parere favorevole con cinque osservazioni.

Paolo UGGÈ (FI) fa preliminarmente presente che, nonostante tutti i tentativi esperiti dalla Commissione di merito, le modifiche allo stato apportate in sede referente al testo del provvedimento non sono tali da modificare l'orientamento negativo del suo gruppo. Fa riferimento, in particolare, all'articolo 12, concernente la revoca delle concessioni relative ad alcune tratte dell'alta velocità, segnalando come siano in questi giorni emerse chiaramente le ragioni tecnico-economiche che rendono molto più dispendiosa la realizzazione di tali infrastrutture nel nostro paese. Paventa pertanto che l'unico esito della disposizione in oggetto sarà un ulteriore ritardo nell'apprestamento di opere così importanti, laddove non si giunga addirittura al loro definitivo accantonamento. Anche con riguardo al comma 5 dell'articolo 10, in materia di esercizio dell'attività di autoscuola, deve esprimersi nel senso dell'inadeguatezza delle modifiche già apportate e tale convincimento non può essere mutato in ragione dell'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore. A tale proposito, pur riconoscendo al deputato Barbi, con particolare riferimento al comma 9 dello stesso articolo 10, che interviene in materia di linee interregionali di trasporto, di avere cercato di farsi carico, seppure parzialmente, di un'esigenza emersa nel corso del dibattito, non ritiene accettabile che l'anticipazione di tre anni e mezzo della completa liberalizzazione del settore si traduca in un danno a carico di quelle imprese che hanno posto in essere rilevanti investimenti sul presupposto della scadenza del 31 dicembre 2010. Sono queste le ragioni per le quali dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), pur apprezzando l'impostazione del parere predisposto dal relatore, lo invita ad integrarne le premesse nel senso di segnalare chiaramente che, accanto alle misure contenute nel provvedimento, rimane ferma l'esigenza di procedere ad una piena liberalizzazione dei comparti ferroviario e del trasporto pubblico locale. Si tratta, infatti, di percorsi già avviati, ma non portati a compimento, con effetti molto negativi sulla situazione della mobilità del paese. Con particolare riferimento al settore ferroviario, ritiene importante che il completamento della liberalizzazione si traduca in misure che consentano l'effettiva possibilità per gli altri operatori di accedere alla rete ferroviaria, alle quali deve accompagnarsi una riorganizzazione gestionale di Ferrovie dello Stato. Quanto invece al trasporto pubblico locale, non può che ribadire le responsabilità delle regioni, che non hanno inteso dare effettiva attuazione alle attribuzioni loro riconosciute in materia di liberalizzazione del settore. Ritiene peraltro che un'integrazione


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della proposta di parere nel senso sopra indicato sarebbe anche utile a chiarire se, nell'ambito delle forze politiche di maggioranza, vi sia un comune sentire in ordine alle liberalizzazioni nel settore dei trasporti. Quanto, infine, alle linee interregionali, di cui al comma 9 dell'articolo 10, ritiene che una possibile mediazione possa essere rappresentata dalla scadenza del 31 dicembre 2008.

Mario BARBI (Ulivo), pur ringraziando il deputato De Laurentiis per i suggerimenti formulati, ritiene di dover confermare i contenuti della sua proposta di parere, tenuto conto che appare preferibile procedere concretamente e per singoli comparti lungo la strada delle liberalizzazioni, piuttosto che impegnarsi in dichiarazioni di principio relative all'intero settore dei trasporti, che rischiano di essere velleitarie. Evidenzia peraltro una contraddizione tra l'enfasi posta sulla liberalizzazione dell'intero settore trasportistico e il tentativo di rallentare un'evoluzione in tal senso nel comparto delle autolinee regionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
Testo unificato C. 780 Di Virgilio e C. 1891 Castellani.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo CICCIOLI (AN), relatore, fa presente che il testo unificato all'esame della Commissione, che è ampiamente condiviso dalle forze politiche di tutti gli schieramenti, è volto a definire i criteri per l'individuazione dei luoghi nei quali è obbligatoria la detenzione di defibrillatori esterni, i DAE, oltre a disciplinare i corsi di formazione e di addestramento in materia per i soccorritori non medici. Con specifico riguardo alle attribuzioni proprie della IX Commissione, rileva che l'articolo 5 del provvedimento dispone, al comma 1, che su alcuni mezzi di trasporto ed in alcune strutture è obbligatoria la detenzione ed è consentito l'uso dei defibrillatori. Si tratta, in particolare, dei mezzi adibiti al soccorso sanitario della Polizia, di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della polizia municipale, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile, del Corpo delle capitanerie di porto. A ciò si aggiungono i mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi, nonché tutti i mezzi di soccorso del 118. Tali ultimi veicoli, peraltro, risultano già in parte attrezzati con il predetto dispositivo. La detenzione dei defibrillatori è altresì obbligatoria, tra gli altri, nei grandi scali e sui mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi. Quanto ai criteri e alle condizioni per l'attuazione di tale disciplina, si fa rinvio ad un'intesa tra il Ministero della salute e le regioni, da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Tale intesa stabilisce altresì i termini temporali entro cui i responsabili dei mezzi di trasporto e delle strutture sopra richiamate provvedono ad adeguarsi agli obblighi di legge. L'articolo 9 precisa, infine, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche fanno fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 6 attraverso gli ordinari stanziamenti dei propri bilanci. Rileva quindi, che il riferimento recato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), ai «grandi scali e mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi» necessita di una più specifica formulazione, al fine di chiarire quali strutture aeroportuali e stazioni ferroviarie o marittime debbano ritenersi inclusi nell'obbligo di detenzione di DAE. Allo stesso tempo, appare altresì opportuno


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precisare a quali aeromobili, treni o navi debba ritenersi applicabile il medesimo obbligo. È infatti indubbio che tali dotazioni non possono essere installate dovunque, sia per i profili finanziari connessi che, e soprattutto, per la necessità di disporre di personale qualificato che sia stato istruito nel loro utilizzo. È sulla base di tali considerazioni che propone quindi di esprimere un parere favorevole con una osservazione, volta appunto a segnalare alla Commissione di merito di valutare l'opportunità, con riferimento alla predetta lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, di specificare la locuzione «grandi scali e mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi», al fine di meglio chiarirne l'ambito di applicazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Marco BELTRANDI. - Intervengono il viceministro dei trasporti Cesare De Piccoli e il sottosegretario di Stato per i trasporti, Prof. Raffaele Gentile.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti.
C. 1579 Fallica.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio ROTONDO (Ulivo), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame intende introdurre misure volte alla riduzione delle violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e, di conseguenza, degli incidenti che da tali comportamenti possono derivare. Il numero crescente delle imbarcazioni che, soprattutto nella stagione estiva, incrociano nei mari italiani, determina infatti rilevanti problemi di sicurezza, che possono essere efficacemente affrontati con una pluralità di strumenti. Fra questi, assumono particolare importanza gli interventi idonei a indurre un rigoroso rispetto delle norme di navigazione. In tale contesto, la proposta di legge intende pertanto istituire la patente nautica a punti. L'oggettiva diminuzione delle infrazioni al codice della strada, conseguita alla istituzione del sistema dei punti nella patente automobilistica, induce infatti a ritenere che questo tipo di meccanismo possa essere utilmente applicato anche nel campo della navigazione da diporto, nella prospettiva di una concreta responsabilizzazione degli utenti e di una conseguente innalzamento dei livelli di attenzione e cautela nella conduzione delle imbarcazioni e dei natanti. Nello specifico, la proposta prevede, all'articolo 1, comma 1, l'istituzione della patente a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto. Alla patente viene inizialmente attribuito un totale di venti punti, annotato in una apposita banca dati, istituita ai sensi del successivo articolo 2. In relazione alla gravità delle violazioni commesse dal titolare, il numero dei punti viene ridotto, in misura da definirsi con successivo decreto legislativo. Il comma 2 dispone che dell'accertamento delle violazioni cui sono collegate riduzioni del punteggio deve essere data notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, alla banca dati. La comunicazione, che può essere effettuata solo se il conducente del natante, dell'imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente, è a carico dell'organo cui è riconducibile l'accertamento della violazione. Essa avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero dei trasporti. Ogni variazione di punteggio deve essere comunicata agli interessati da parte del personale addetto alla banca


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dati. Si prevede inoltre che, attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero dei trasporti, possono essere riacquistati fino a un massimo di sei punti sulla patente. È prevista la riattribuzione del punteggio completo iniziale (venti punti) nel caso in cui il soggetto titolare della patente nautica per un periodo di tre anni non violi alcuna norma di comportamento da cui derivi una decurtazione del punteggio. Il titolare che abbia subito la perdita totale dei venti punti deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica; a tal fine il competente ufficio del Ministero dei trasporti, su comunicazione del personale della banca dati, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione da parte del competente ufficio del Ministero dei trasporti, la patente viene sospesa, con atto definitivo, a tempo indeterminato. L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica, ai fini della tutela della sicurezza in mare. Nella banca dati vengono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica. Nei registri della banca dati dovranno essere riportati elementi concernenti le caratteristiche di costruzione e di identificazione dei natanti, le eventuali modifiche tecniche apportate, dati circa lo stato giuridico del costruttore e del mandatario, nonché del conducente, eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l'indicazione dei danni causati a persone e cose, dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica. L'articolo 3 istituisce il patentino nautico a punti per la guida dei natanti che non rientrano fra quelli di cui al citato articolo 39 del decreto legislativo n. 171 del 2005. Si prevede, in proposito, che gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico a punti possono frequentare appositi corsi organizzati dagli enti preposti al rilascio del medesimo patentino. Con decreti del Ministero dei trasporti verrà disciplinato il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato del patentino.
L'articolo 4 della proposta, infine, delega il Governo ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie; individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni amministrative pecuniarie, della decurtazione di punti della patente nautica o dal patentino nautico e l'indicazione del numero dei punti decurtati; prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo della patente nautica o del patentino nautico. Fa presente infine che andrebbe meglio chiarito l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, atteso che il richiamo ai natanti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 171 del 2005, recato dall'articolo 3, comma 1, ai fini del rilascio del patentino nautico a punti, non appare pienamente congruo, atteso che in tale ampia categoria rientrano anche i natanti non dotati di motore.

Giuseppe FALLICA (FI) intende preliminarmente ringraziare il presidente Meta e il rappresentante del suo gruppo in Commissione, il deputato Sanza, per avere consentito l'avvio dell'esame in sede referente della proposta di legge di cui è primo firmatario. Ringrazia altresì il relatore che ne ha illustrato i contenuti e si dichiara sin d'ora favorevole ad eventuali proposte emendative volte a precisare, come segnalato dal relatore stesso, l'ambito di applicazione dell'intervento normativo proposto. Intende infine precisare che la sua


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proposta di legge non potrà avere alcun effetto negativo sul settore della nautica da diporto, che è in costante crescita, in quanto si propone di intervenire esclusivamente sotto il profilo della sicurezza.

Il Viceministro DE PICCOLI, nel ritenere che l'iniziativa parlamentare di cui è stato avviato l'esame nella seduta odierna appare certamente lodevole, fa presente che il Governo si riserva, nel corso dell'esame, di approfondirne il contenuto normativo, anche con riferimento ai profili di natura finanziaria e al quadro sanzionatorio.

Marco BELTRANDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.