I Commissione - Resoconto di marted́ 20 marzo 2007

TESTO AGGIORNATO AL 27 MARZO 2007


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SEDE REFERENTE

Martedì 20 marzo 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.

La seduta comincia alle 9.10.

Modifiche alla legge sulla cittadinanza.
C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 marzo 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che è stato ritirato l'emendamento Allam 4.2. Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, ricorda che nella seduta di ieri erano stati accantonati diversi emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 nella prospettiva di una riconsiderazione complessiva di tali articoli, che si riserva di presentare nel corso della seduta odierna.
Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, ad eccezione del proprio emendamento 4.40, che invita ad approvare, dell'emendamento del Governo 4.50 sul quale esprime parere favorevole. Formula un invito al ritiro dell'emendamento Zaccaria 4.17 ed esprime parere contrario sull'emendamento Bocchino 4.16, limitatamente alla lettera a) del comma 1, ritenendo opportuno accantonare la parte dell'emendamento riferita al comma 2. Formula quindi un invito al ritiro degli emendamenti Belisario 4.18, Adenti 4.4, Licandro 4.19, Mascia 4.20, Licandro 4.21, Belisario 4.22 e 4.28. Invita inoltre al ritiro degli emendamenti Santelli 4.33 e 4.34 in considerazione del successivo emendamento Frias 4.35 che è volto a riconoscere lo status di rifugiato alla persona soggiornanante regolarmente in Italia da almeno tre anni. Su tale emendamento esprime, peraltro, parere favorevole subordinatamente ad una sua riformulazione nei termini che si riserva di illustrare. Invita infine all'approvazione del proprio emendamento 4.41.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Carlo COSTANTINI (IdV) ricorda che nel corso della seduta di ieri ha ritirato gli emendamenti presentati dal proprio gruppo volti a prevedere specifici riferimenti temporali nella prospettiva, che ritiene imprescindibile, di stabilire all'articolo 5 disposizioni puntuali tese a prevedere una verifica effettiva dell'avvenuta integrazione da parte del cittadino straniero che richiede la cittadinanza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ronconi 4.10, gli identici emendamenti Cota 4.1, Ronconi 4.11 e Santelli 4.12. Respinge l'emendamento D'Alia 4.13 e approva l'emendamento del Relatore 4.40.

Italo BOCCHINO (AN) sottoscrive l'emendamento Santelli 4.14 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del Governo 4.50 e respinge l'emendamento Santelli 4.15.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) illustra il proprio emendamento 4.17. Al riguardo fa presente che esso è volto a prevedere che la cittadinanza italiana è attribuita allo straniero maggiorenne residente in Italia e in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in sostituzione della previsione contenuta nel


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testo base che si riferisce alla disponibilità di un reddito minimo da parte dello straniero, definito con provvedimento governativo. In proposito osserva che l'emendamento in questione, oltre che armonizzare tale previsione con la disciplina comunitaria, ha il pregio di trasformare quella che nel testo base è configurata come una condizione in un presupposto, senza tuttavia alterare la sostanza della disposizione. Tuttavia, in accoglimento del parere espresso dal relatore, ritira il proprio emendamento 4.17.

Roberto COTA (LNP) ritiene che la disponibilità di un reddito predefinito da parte dello straniero che richiede la cittadinanza debba essere considerata una condizione imprescindibile a tale fine.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, con riferimento all'emendamento Bocchino 4.16, ritiene che possa essere votata solo la parte relativa alla lettera a) del comma 1, su cui ha espresso parere contrario, e che la successiva parte possa essere accantonata. Ribadisce che il parere contrario si fonda sulla base del principio contenuto nell'emendamento che prevede il periodo di residenza legale minima stabilito in dieci anni, contrario all'impostazione di fondo prevista nel testo base.

Italo BOCCHINO (AN) fa presente che il proprio emendamento 4.16 contiene anche altri principi sui quali ritiene che il relatore debba pronunciarsi. Osserva infatti che tale emendamento prevede la presenza del requisito del reddito da lavoro oltre che quello del superamento di una prova di lingua, di un test di integrazione e l'ottemperanza agli obblighi tributari e contributivi previsti dalle leggi vigenti.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, fa presente che il requisito reddituale è stato configurato in maniera identica a quella prevista dalla normativa comunitaria. Per quanto concerne gli altri principi contenuti nell'emendamento in discussione, fa presente che su di essi si pronuncerà successivamente.

Luciano VIOLANTE, presidente, pone in votazione l'emendamento Bocchino 4.16 limitatamente al comma 1, lettera a).

La Commissione respinge l'emendamento Bocchino 4.16, limitatamente al comma 1, lettera a).

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare la parte residua dell'emendamento Bocchino 4.16.

La Commissione acconsente in ordine alla proposta di accantonamento e respinge l'emendamento Zeller 4.8.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'emendamento Belisario 4.18, di cui è cofirmatario.

Giacomo STUCCHI (LNP) osserva che gli emendamenti da lui presentati all'articolo 4, sui quali preannuncia voto favorevole, vanno letti nel loro complesso in quanto tesi ad evidenziare la posizione del proprio gruppo sulla questione relativa all'attribuzione della cittadinanza.

Roberto COTA (LNP) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Stucchi. Osserva che il proprio emendamento 4.3 rappresenta il pilastro cardine dell'impostazione del gruppo della Lega Nord che, prevedendo il requisito di un soggiorno legale minimo di dieci anni, è volta a rendere rigorosa l'attribuzione della cittadinanza. Al riguardo osserva che il fenomeno migratorio attuale si configura per la presenza di aspetti nuovi rispetto al passato e che pertanto, anche in considerazione della sua rilevanza quantitativa, richiede che l'attribuzione della cittadinanza debba prevedere necessariamente la presenza di precisi e stringenti requisiti, in primo luogo quello dell'effettiva adesione dello straniero ai valori della società italiana.


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La Commissione respinge l'emendamento Cota 4.3.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive gli emendamenti Adenti 4.4, Licandro 4.19 e 4.21 e li ritira.

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira il proprio emendamento 4.20.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'emendamento Belisario 4.22 di cui è cofirmatario.

Roberto COTA (LNP) illustra il proprio emendamento 4.5, volto a prevedere che lo straniero che richiede l'attribuzione della cittadinanza disponga di un reddito tale da essere soggetto al pagamento delle imposte.

La Commissione respinge l'emendamento Cota 4.5.

Italo BOCCHINO (AN) sottoscrive l'emendamento Santelli 4.23.

Giacomo STUCCHI (LNP) intervenendo sull'emendamento Santelli 4.23, invita il relatore ad approfondire la tematica di fondo da esso recata. Tale emendamento infatti è volto a prevedere che il requisito reddituale dello straniero sia stabile nel tempo.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, rispondendo al deputato Stucchi, fa presente che il provvedimento in esame è volto a modificare la legge n. 91 del 1992, a sua volta costruita sull'impianto di fondo della legge sulla cittadinanza risalente al 1912. Nella definizione dei contenuti normativi, vanno pertanto tenuti presenti i diversi elementi di novità intervenuti in ordine ai fenomeni migratori, ma anche i contenuti della normativa comunitaria e le diverse esperienze maturate dagli altri paesi europei. Al riguardo osserva che, al fine di assicurare la compatibilità della disposizione relativa al requisito reddituale con quanto previsto dall'ordinamento comunitario, essa non può essere disciplinata in termini più restrittivi rispetto ad esso.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 4.23, sottoscritto dal deputato Bocchino.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione, nella seduta di ieri, dell'emendamento del Governo 3.20, l'emendamento Adenti 4.6 è precluso.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, osserva che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 3.20, l'emendamento Zeller 4.9 andrebbe riferito alla sola lettera c) del comma 1, perdendo così di significato.

Johann Georg WIDMANN (Misto-Min.ling) ritira l'emendamento Zeller 4.9, di cui è cofirmatario.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone, a seguito dell'approvazione, nella seduta del 19 marzo scorso, dell'emendamento del Governo 3.20, di riformulare l'emendamento Belisario 4.24 riferendolo all'articolo 3.

Carlo COSTANTINI (IdV) accogliendo la proposta del presidente, riformula l'emendamento nel senso indicato.

La Commissione approva l'emendamento 4.24 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione, nella seduta di ieri, dell'emendamento del Governo 3.20, sono preclusi gli emendamenti Santelli 4.25 e 4.26.

Italo BOCCHINO (AN) sottoscrive l'emendamento Santelli 4.27.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 4.27, sottoscritto dal deputato Bocchino.


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Carlo COSTANTINI (IdV) ritira il proprio emendamento 4.28.

Italo BOCCHINO (AN) sottoscrive gli emendamenti Santelli 4.33 e 4.34 e li ritira.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, esprime un parere favorevole sull'emendamento Frias 4.35 purché sia riformulato aggiungendo una parte conseguenziale volta a prevedere che, dopo l'articolo 12, sia inserito un articolo 12-bis che abroghi il comma 2 dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Graziella MASCIA (RC-SE) riformula l'emendamento Frias 4.35, di cui è cofirmataria, nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Frias 4.35 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Graziella MASCIA (RC-SE) ritira l'emendaemnto Frias 4.36, di cui è cofirmataria.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare gli emendamenti Belisario 4.29 e Bertolini 4.30.

La Commissione acconsente in ordine alla proposta di accantonamento e, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santelli 4.31 e 4.32, nonché l'emendamento Zeller 4.7. Approva quindi l'emendamento del relatore 4.41 e respinge l'emendamento Santelli 4.37.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, fa presente l'opportunità di esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 5 contestualmente a quelli, riferiti agli articoli 1 e 2, che sono stati accantonati. In proposito ricorda di essersi riservato di presentare nuove proposte emendative riferite a tali articoli, per le quali ritiene opportuno concedere un breve termine di riflessione.

Luciano VIOLANTE, presidente, condividendo la richiesta del relatore, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà alle ore 10,30.

La seduta, sospesa alle 9.50, riprende alle 10.35.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, fa presente che la complessità del tema in esame renderebbe opportuno un ulteriore pausa di riflessione e di valutazione, anche al fine di individuare soluzioni possibilmente condivise.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che già convocata al termine della odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 marzo 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche alla legge sulla cittadinanza.
C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) osserva che il contenuto dell'articolo 5 è collegato agli articoli 1 e 2, che sono stati accantonati e sui quali si è riservato di presentare nuove proposte emendative. Ritiene


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pertanto che l'esame dei relativi emendamenti potrebbe essere accantonato per consentirne un esame contestuale a quelli, riferiti agli articoli 1 e 2, di cui è stato disposto l'accantonamento.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La Commissione acconsente.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il Governo ha presentato gli emendamenti 6.100 e 6.101 (vedi allegato 1). Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 ad eccezione dell'emendamento Bocchino 6.5, Mascia 6.7 e Santelli 6.10. Con riferimento all'emendamento Santelli 6.11 esprime un invito al ritiro limitatamente alla lettera d ), ritenendo invece opportuno accantonare l'esame della parte riferita alla lettera e). Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Santelli 6.14 ed esprime un invito al ritiro dell'emendamento Santelli 6.15. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Frias 6.17 ed invita all'approvazione del proprio emendamento 6.30, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento Frias 6.20. Invita quindi all'approvazione del proprio emendamento 6.40. Ritiene infine che sarebbe opportuno accantonare gli emendamenti del Governo 6.100 e 6.101, nonché gli emendamenti Santelli 6.8, 6.9, 6.13, Bocchino 6.16, Mascia 6.18, Frias 6.21, Santelli 6.22,, Bocchino 6.24, Santelli 6.25, Bocchino 6.26, Cota 6.2 e Ronconi 6.28.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone che siano accantonati gli emendamenti del Governo 6.100 e 6.101.

La Commissione acconsente.

Roberto COTA (LNP) fa presente di aver presentato un unico emendamento all'articolo 6, volto a sottolineare la posizione del proprio gruppo, secondo cui la cittadinanza va concessa con molta cautela e soltanto al termine di un effettivo processo di integrazione. L'articolo 6, infatti, disciplina i motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza ed il proprio emendamento 6.1 è volto a prevedere che la preclusione costituita dalla condanna per un delitto non colposo deve riferirsi ai casi di pena edittale non inferiore nel massimo a due anni di reclusione anziché a tre, come previsto nel testo base. In questo modo, ancorché senza dare luogo ad un vaglio effettivo sulla condotta dei soggetti interessati, l'emendamento è volto a rendere più rigorosi i termini per la concessione della cittadinanza rendendo più stringente tale preclusione. Con riferimento alle modalità di esame del provvedimento in titolo, osserva che i tempi del dibattito, che vede concentrato l'esame degli emendamenti tra le giornate di lunedì 19 e mercoledì 21 marzo, rischia di pregiudicare ogni possibilità di confronto politico.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che i tempi di esame del provvedimento in titolo sono determinati dalla Conferenza dei Capigruppo - che ha previsto l'avvio della discussione generale del provvedimento in Assemblea a partire dalla giornata del 30 marzo 2007 - e devono, tra l'altro, rispondere all'esigenza di inviare il testo alle Commissioni competenti per l'espressione del parere in tempi ragionevoli per il relativo esame.

Italo BOCCHINO (AN), dopo aver evidenziato l'opportunità di esaminare il provvedimento in oggetto in tempi ragionevoli che consentano un serio confronto tra le diverse forze politiche, preannuncia un'iniziativa, da parte delle forze di opposizione, volta a proporre al Presidente della Camera l'adozione una diversa programmazione dei lavori dell'Assemblea idonea ad assicurare alla Commissione tempi di esame più ampi, che non comprimano


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il dibattito impedendo di fatto la possibilità di sviluppare il confronto. Al riguardo, pur riconoscendo che la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea a partire dal prossimo 30 marzo costringe di fatto la Commissione ad esaminare frettolosamente il provvedimento in titolo, ribadisce la necessità di assicurare maggiori spazi di esame di un provvedimento che si caratterizza per l'estrema rilevanza dei suoi contenuti che, oltretutto, potrebbero consentire a circa due milioni di stranieri di ottenere la cittadinanza italiana.
Muovendo dal presupposto per cui la cittadinanza deve costituire il momento conclusivo del processo di integrazione, ritiene che i motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza debbano essere formulati in termini rigidi e che debba, altresì, essere rigorosamente disciplinata la revoca della cittadinanza. Ritiene inoltre che, quando viene aperto un procedimento giurisdizionale nei casi indicati dal comma 4 dell'articolo 6, questo dovrebbe poter riprendere solo a seguito di una intervenuta sentenza di assoluzione.

Giacomo STUCCHI (LNP), premesso che non intende contestare il potere del presidente di applicare la norma di cui all'articolo 79, comma 10, del regolamento, si dice convinto che, in attesa che i gruppi di opposizione formalizzino la richiesta di rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento in titolo e che il Presidente della Camera e la Conferenza dei presidenti di gruppo assumano le relative determinazioni, la Commissione potrebbe procedere nei suoi lavori nel modo ordinario, soprattutto in considerazione del fatto che quello in esame è un provvedimento estremamente complesso e delicato. Si augura, in ogni caso, che non si giunga all'applicazione del citato articolo del provvedimento, in quanto si tratterebbe di un vulnus al corretto e libero svolgimento dei lavori della Commissione.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che la Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento il 3 agosto 2006, svolgendo da allora ben diciassette sedute. Assicura comunque al deputato Stucchi che, ove il Presidente della Camera comunicasse il rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea, l'esame delle proposte emendative proseguirà con le modalità ordinarie. Allo stato, tuttavia, essendo la Commissione chiamata a riferire all'Assemblea a partire dal 30 marzo prossimo e dovendosi acquisire il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva, si rende necessario organizzare l'esame degli emendamenti in modo da assicurare il rispetto del calendario dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 6.4.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, intervenendo sull'emendamento D'Alia 6.29, precisa che il parere contrario da lui espresso è motivato con riferimento alla parte dell'emendamento che tende ad introdurre tra le cause che precludono l'acquisto della cittadinanza la condanna, peraltro definitiva, per qualsiasi delitto previsto dal codice penale, e dunque non soltanto per quelli non colposi. Considerato che la sua parte politica considera come principio qualificante del provvedimento la previsione che i delitti colposi non debbano precludere l'acquisto della cittadinanza, il suo parere sull'emendamento non può che essere contrario.

Gianpiero D'ALIA (UDC) riformula innanzitutto il suo emendamento 6.29, sopprimendo il termine «comprovati» dalla lettera b) del capoverso articolo 6, comma 1. Ricorda quindi che l'articolo 4, nel testo definito dalla Commissione nella seduta di ieri, consente allo straniero l'acquisizione della cittadinanza dopo soli cinque anni di residenza, a fronte degli attuali dieci, ed inoltre non specifica per quanto tempo debba essere posseduto il requisito di reddito, laddove oggi il regolamento di esecuzione della legge n. 91 del 1992 ne richiede il possesso nell'ultimo triennio. Ciò premesso, ritiene che, nel momento in cui si riduce drasticamente la durata della permanenza in Italia richiesta ai fini dell'acquisizione


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della cittadinanza e si amplia di conseguenza notevolmente la platea dei potenziali beneficiari della norma, sia necessario introdurre criteri di maggior rigore per la valutazione dei requisiti soggettivi di quanti aspirano alla cittadinanza e per la loro selezione. A suo avviso, la valutazione dovrebbe riguardare la condotta complessiva di colui che aspira alla cittadinanza, e non considerare soltanto l'eventuale commissione di alcune limitate fattispecie di rilevanza penale. Fa inoltre notare che, nell'attuale formulazione, l'articolo 6 del testo base prevede che il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza, ove sospeso a seguito dell'apertura di un procedimento penale, riprenda entro un mese dalla sentenza di assoluzione anche nel caso in cui questa non sia definitiva. Tale ultima previsione è suscettibile, a suo giudizio, di determinare incertezza: prospetta a questo riguardo il caso di una sentenza di assoluzione in primo grado successivamente riformata in appello e quindi la possibilità che un soggetto venga inizialmente assolto, ottenga poi la cittadinanza e venga in seguito condannato in via definitiva.
Per quanto riguarda infine la lettera c) dell'articolo 6, premesso che condivide la previsione secondo cui si debba recepire la sentenza dell'autorità giudiziaria straniera, non comprende perché per i reati accertati da quest'ultima si preveda il limite della pena detentiva superiore ad un anno, laddove alla lettera b), per i reati accertati dall'autorità giudiziaria italiana, si prevede il limite del delitto non colposo con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione. A suo avviso, sarebbe opportuno un coordinamento tra le previsioni recate dalle due lettere.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone che l'emendamento D'Alia 6.29 (nuova formulazione) sia posto in votazione per parti separate, nel senso di votare immediatamente i commi 1 e 2 del capoverso articolo 6 e di accantonare i commi 3 e 4 del medesimo capoverso.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, conferma il parere favorevole all'accantonamento del comma 4 del capoverso articolo 6 dell'emendamento in esame, anche in considerazione del fatto che esso interviene su una materia sulla quale anche il Governo è intenzionato a presentare emendamenti. Per quanto riguarda invece il comma 3, il suo parere è contrario trattandosi di previsione sostanzialmente già contenuta nel testo base.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone quindi di votare immediatamente i commi 1, 2 e 3 del capoverso articolo 6 dell'emendamento D'Alia 6.29 (nuova formulazione) e di accantonare il comma 4 del medesimo capoverso.

La Commissione concorda. Quindi respinge l'emendamento D'Alia 6.29 (nuova formulazione), limitatamente ai commi 1, 2 e 3 del capoverso articolo 6, restando accantonato il comma 4 del medesimo capoverso.

Italo BOCCHINO (AN) ritira il suo emendamento 6.5.

Jole SANTELLI (FI) ritira il suo emendamento 6.6.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) ritira l'emendamento Mascia 6.7, di cui è cofirmataria.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone l'accantonamento dell'emendamento Santelli 6.8.

La Commissione concorda. Quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zeller 6.3 e Cota 6.1.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone l'accantonamento dell'emendamento Santelli 6.9.

La Commissione concorda.

Jole SANTELLI (FI), intervenendo sul suo emendamento 6.10, chiede le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo.


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Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che i delitti previsti dagli articoli del codice penale richiamati nell'emendamento Santelli 6.10 sono di fatto già compresi all'articolo 6 del testo base, in quanto rientrano tra quelli non colposi per i quali la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni.

Jole SANTELLI (FI) ritira il suo emendamento 6.10.

Luciano VIOLANTE, presidente, con riferimento all'emendamento Santelli 6.11, ricorda che il relatore ed il Governo ne hanno proposto l'accantonamento limitatamente al capoverso lettera e), invitando i presentatori al ritiro della restante parte. Propone pertanto di riformulare tale emendamento, mantenendo esclusivamente la parte riferita al capoverso lettera e).

Jole SANTELLI (FI) riformula il proprio emendamento 6.11 nel senso indicato dal presidente Violante (vedi allegato 1).

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare l'emendamento Santelli 6.11, come riformulato.

La Commissione concorda.

Jole SANTELLI (FI) ritira il suo emendamento 6.11 per la parte non accantonata. Intervenendo quindi sul suo emendamento 6.12, volto ad includere tra le cause che precludono l'acquisto della cittadinanza anche i comprovati motivi di ordine pubblico, chiarisce che, al di là della formulazione letterale, la finalità dell'emendamento è quella di evitare che il ministro dell'interno non possa rifiutare l'attribuzione della cittadinanza ad uno straniero che, pur non avendo commesso reati e non essendo in senso stretto pericoloso per la sicurezza della Repubblica, abbia tuttavia tenuto una condotta socialmente pericolosa e comunque non conforme all'ordinamento interno; pensa, ad esempio, allo straniero che pratichi la poligamia di fatto, sia pure con espedienti che lo rendano non immediatamente o facilmente perseguibile in sede giudiziaria. Invita pertanto il relatore e il Governo a tenere conto del problema da lei evidenziato.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, premesso di ritenere la considerazione svolta dal deputato Santelli meritevole di riflessione e di essere disponibile a valutare l'introduzione di eventuali altri criteri per la reiezione della domanda di cittadinanza., conferma che il suo parere sull'emendamento 6.12, nell'attuale formulazione che fa riferimento ai motivi di ordine pubblico, è contrario.

Gianpiero D'ALIA (UDC) invita il deputato Santelli a riformulare il suo emendamento 6.12, che condivide, sopprimendo il termine «comprovati» in relazione ai motivi di ordine pubblico.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI, dopo aver ricordato che fino ad oggi la reiezione della domanda di acquisto della cittadinanza ha riguardato un numero estremamente limitato di casi, dichiara che il Governo sta riflettendo sulla possibilità di prevedere che, accanto alla pericolosità per la sicurezza della Repubblica, il ministro dell'interno possa valutare anche altri profili. Esprime tuttavia perplessità rispetto all'ipotesi di far riferimento ai motivi di ordine pubblico, trattandosi di una nozione eccessivamente generica e indeterminata. Ritiene pertanto necessario utilizzare, all'occorrenza, una formulazione più precisa e circostanziata.

Marco BOATO (Verdi) dichiara di condividere le riflessioni svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento Santelli 6.12. Al riguardo fa presente che la dottrina e la giurisprudenza hanno negli anni più volte evidenziato i profili critici del concetto di ordine pubblico, il quale, d'altra parte, non figura nella Costituzione, a differenza di quello di sicurezza dello Stato, che è richiamato al secondo comma dell'articolo 117. Ritiene


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pertanto che includere generiche ragioni di ordine pubblico tra le cause ostative del riconoscimento della cittadinanza rischi di produrre una lesione di diritti di rilevanza costituzionale e debba quindi, nell'ottica garantista propria dello Stato di diritto, essere evitato. Invita pertanto il deputato Santelli a ritirare il suo emendamento 6.12.

Gianpiero D'ALIA (UDC), ricorda che la direttiva CE n. 19 del 2003, relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, attuata in Italia con il recente decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, fa più volte riferimento alla nozione di ordine pubblico e, tra l'altro, prevede che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non possa essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico, oltre che a quelli pericolosi per la sicurezza dello Stato.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 6.12.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 marzo 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 15.10.

Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano.
Nuovo testo C. 1746-undevicies Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Riccardo MARONE, presidente, sostituendo il relatore, deputato Adenti, illustra in sintesi il testo in esame, che non presenta profili critici per quanto concerne le competenze della Commissione. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Nuovo testo C. 15 Realacci ed abb.
(Parere alle Commissioni V e VIII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

Riccardo MARONE, presidente e relatore, illustra il testo in esame, soffermandosi in particolare sull'articolo 13, che prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con finalità eterogenee; al riguardo ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha limitato la possibilità di interventi finanziari dello Stato in favore degli enti territoriali, vincolati nella destinazione. Si sofferma altresì sull'articolo 15, che prevede, per i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, una deroga alle norme in materia di limite dell'esercizio del mandato di sindaco, consentendo in sostanza anche un terzo mandato; al riguardo osserva che la norma incide su una materia che non solo rientra nella esclusiva competenza della I Commissione Affari costituzionali, ma è anche oggetto di provvedimenti all'esame della 1a Commissione del Senato.
Formula pertanto una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni, che tengono conto di quanto illustrato.


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Marco BOATO (Verdi)nel condividere la proposta di parere del relatore, sottolinea con deprecazione la diffusa situazione di illegalità venutasi a creare in relazione ai casi di violazione del limite dei due mandati per la carica di sindaco.

Felice BELISARIO (IdV) si associa alle considerazioni del deputato Boato, sottolineando l'esigenza di risolvere il problema dei sindaci che non rispettano il limite del doppio mandato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

Decreto-legge 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
C. 2201 Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Riccardo MARONE, presidente, sostituendo il relatore, deputato Incostante, rileva che gli emendamenti 8.0300 e 10.450 non presentano profili problematici in relazione al titolo V della parte II della Costituzione. Propone pertanto di esprimere sugli stessi il parere di nulla osta.

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 marzo 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.

La seduta comincia alle 22.

Modifiche alla legge sulla cittadinanza.
C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta pomeridiana.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.100 e 2.100 (vedi allegato 1). Avverte quindi che il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per mercoledì 21 marzo 2007 alle ore 12. Invita quindi il relatore ad illustrare gli emendamenti da lui presentati.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, illustra l'emendamento 2.100 che, volto a sostituire l'articolo 2, recupera in buona parte il contenuto dell'emendamento D'Alia 1.19, che si fonda sul principio per cui l'elemento qualificante dell'integrazione del minore è rappresentato dalla frequenza scolastica, tenendo comunque conto del fatto che molti minori stranieri giungono in Italia in età avanzata e non sono quindi sempre nelle condizioni di iniziare il ciclo scolastico dall'inizio. Fa presente poi che il capoverso comma 4 dello stesso emendamento recepisce il contenuto dell'emendamento Frias 2.15, che è stato accantonato nel corso della seduta di ieri.


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Illustra quindi il proprio emendamento 1.100, volto a sostituire l'articolo 1, ridefinendo le ipotesi di acquisto della cittadinanza da parte dello straniero che nasce nel territorio italiano. Si tratta, in particolare, dei casi relativi a chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia legalmente soggiornante in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni e di chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda senza interruzioni da almeno un anno. In tali casi la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso del genitore risultante nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana. È infine previsto che, qualora non sia stata resa tale dichiarazione di volontà, al raggiungimento della maggiore età i soggetti in questione acquistino la cittadinanza su loro richiesta, senza condizioni.

Italo BOCCHINO (AN) osserva che, nel corso della seduta svoltasi ieri, il relatore, nel condividere le proposte di accantonamento degli emendamenti presentati dal gruppo di Alleanza nazionale riferiti ai primi due articoli, aveva lasciato intendere la possibilità che le sue proposte emendative, che si era riservato di presentare con riferimento agli articoli 1 e 2, potessero contenere l'accoglimento di alcuni principi contenuti in quegli emendamenti accantonati. Osserva invece che le proposte emendative testè presentate dal relatore rappresentano addirittura un arretramento rispetto alle posizioni emerse nel corso della seduta di ieri.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, osserva che il proprio emendamento 1.100 recepisce comunque la proposta del deputato Bocchino volta a prevedere il termine della residenza legale minima del genitore in cinque anni. Osserva inoltre che il proprio emendamento 2.100 recepisce i rilievi espressi dal deputato Bocchino sulla importanza della frequenza scolastica quale requisito per l'acquisto della cittadinanza da parte del minore.
Fa presente che l'impostazione di fondo sottesa al provvedimento in esame si basa sul principio dell'acquisto della cittadinanza iure soli, che però non è condiviso dalle opposizioni.

Italo BOCCHINO (AN) fa presente di essere favorevole al principio dello ius soli condizionato dalla presenza di specifici requisiti.

Jole SANTELLI (FI) osserva che il principio dello ius soli inteso in termini rigorosi non è presente neppure nel testo base predisposto dal relatore, che comunque condiziona l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero alla presenza di determinati requisiti, sui quali si registra invece un dissenso tra le diverse forze politiche. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo a chiarire il significato del requisito del soggiorno regolare minimo, che l'emendamento del relatore 1.35 ha sostituito a quello della residenza legale minima.

Gianpiero D'ALIA (UDC) osserva che il rappresentante del Governo si era riservato di approfondire la questione collegata al requisito della residenza legale minima, che era stato condiviso anche dal legislatore del 1992 e che invece è stato giudicato, nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto, una sorta di appesantimento della procedura volta ad acquistare la cittadinanza.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI, premesso che sulla questione della residenza il Governo si rimette alla Commissione, rileva però che nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione la scorsa settimana è emerso come il requisito della residenza impedisca di fatto che lo straniero possa ottenere la cittadinanza nei


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tempi previsti dal provvedimento, quali che essi siano. Può infatti accadere che lo straniero abbia il permesso di soggiorno, ma scelga di non iscriversi all'anagrafe o di farlo dopo uno o più anni. In questo caso, legare il requisito della permanenza alla residenza comporterebbe una penalizzazione per il minore figlio di questo straniero. Fa inoltre presente che nel corso delle audizioni è emerso anche che l'iter per l'acquisizione della residenza comporta un'attesa di circa un anno, il che si riserva peraltro di verificare. Ritiene peraltro opportuno verificare che l'introduzione del riferimento alla residenza, oppure al soggiorno legale, avvenga tenendo conto dell'impianto complessivo della legge n. 91 del 1992, al fine di evitare di creare disarmonie all'interno di quest'ultima in sede di novellazione.

Jole SANTELLI (FI) ribadisce quanto affermato nella seduta di ieri, ossia che il concetto di residenza ha nel codice civile un significato molto preciso, quello di dimora abituale, che è essenziale a dimostrare la volontà di radicamento dello straniero.

Gianpiero D'ALIA (UDC) dà atto al relatore del suo lavoro e ritiene che gli emendamenti da lui presentati rappresentino un passo in avanti. Per quanto riguarda la questione della residenza, fa presente che quest'ultima è un riferimento essenziale per i controlli di polizia funzionali alla verifica della non pericolosità del richiedente per la sicurezza dello Stato. Se l'intento è poi quello di evitare che i ritardi burocratici nel rilascio della residenza ricadano sugli stranieri, nel senso di provocare un ritardo anche nel riconoscimento della cittadinanza, fa presente che il problema può essere risolto prevedendo che il periodo di permanenza sul territorio italiano richiesto per la cittadinanza decorra dalla data di presentazione della domanda di residenza.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ribadisce ancora una volta quanto già chiarito nella seduta di ieri, vale a dire che il riferimento alla condizione di legalmente soggiornante piuttosto che di residente legalmente ha unicamente lo scopo di superare il problema legato ai ritardi burocratici segnalato da alcune associazioni nel corso delle audizioni svolte la settimana scorsa. Ribadisce che il requisito della residenza resta comunque salvo in quanto, ai fini del riconoscimento della cittadinanza, sarà necessaria la presentazione del certificato di residenza. Le obiezioni sollevate dai gruppi di opposizione su questo punto sono quindi da ritenersi, a suo giudizio, del tutto pretestuose e infondate.

Roberto COTA (LNP) ritiene che gli emendamenti presentati dal relatore vadano esclusivamente nel senso di assecondare le pressioni presenti nella maggioranza per allargare il più possibile la platea dei beneficiari del provvedimento. In sostanza, ritiene che si voglia riconoscere la cittadinanza anche ai figli degli immigrati senza fissa dimora. Il fatto che si preveda la presentazione del certificato di residenza ai fini dell'ottenimento della cittadinanza non è a suo giudizio risolutivo in quanto non impedisce allo straniero di chiedere la residenza unicamente in vista della cittadinanza e non in ragione di una effettiva e sincera volontà di radicamento sul territorio. In definitiva, ritiene che l'orientamento della maggioranza sia quello di riconoscere la cittadinanza a tutti quelli che la chiedono.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) fa presente che la residenza, lungi dall'essere qualcosa da cui gli stranieri rifuggono, è invece un importante presupposto per il godimento di una serie di benefici, a cominciare da quelli sanitari.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI, rispondendo al deputato Cota, assicura che il Governo non intende incoraggiare il rilascio della cittadinanza agli stranieri senza fissa dimora, ribadendo che l'esigenza che intende far valere è quella di evitare disarmonie nel testo della legge n. 91 del 1992. Con riferimento poi alle considerazioni svolte nelle sedute di ieri e


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di oggi dal deputato D'Alia, si riserva di verificare in che modo pesino il permesso di soggiorno e la residenza nella valutazione delle richieste di ottenimento della cittadinanza presentate dagli stranieri, in quanto è possibile che siano tenuti entrambi in considerazione al fine di evitare che la discontinuità nella titolarità del permesso di soggiorno ovvero della residenza finisca con l'inficiare la previsione della legge, che è quella per cui lo straniero può chiedere la cittadinanza dopo aver trascorso un certo numero di anni sul territorio dello Stato.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani, alle ore 9.

La seduta termina alle 23.10.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 153 del 19 marzo 2007, a pagina 45, prima colonna, trentesima riga, le parole: «Condizioni per l'acquisto della cittadinanza» sono sostituite dalle seguenti «Motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza».