XIII Commissione - Resoconto di marted́ 20 marzo 2007


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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 marzo 2007.

Audizione della Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento (Federlegno) nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00102 Satta e n. 7-00105 Marinello recanti iniziative a sostegno del settore del sughero.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.10.

Audizione delle imprese operanti nel settore dell'energia (Assoelettrica) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 289 Bellotti, C. 1385 Dozzo, C. 1603 Lion e C. 1751 Servodio «Disposizioni in materia di agroenergie».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 marzo 2007. - Presidenza del presidente Marco LION. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Stefano Boco.

La seduta comincia alle 15.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
C. 15 Realacci e abb.
Parere alle Commissioni riunite V e VIII.
(Esame testo unificato e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Claudio FRANCI (Ulivo), relatore, rileva che le Commissioni riunite Bilancio e Ambiente hanno trasmesso, ai fini dell'espressione del parere, il testo unificato di diverse proposte di legge che recano disposizioni per il sostegno e la valorizzazione


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dei piccoli comuni. Ritiene che si tratti di una iniziativa apprezzabile, in quanto i piccoli comuni rappresentano una realtà largamente diffusa su tutto il territorio del Paese, depositaria di importanti valori sociali e culturali e, al tempo stesso, esposta in misura crescente a condizioni di disagio, che si manifestano in modo evidente nella riduzione e nell'invecchiamento della popolazione, nella carenza di posti di lavoro in loco, che costringe a trasferirsi in altre aree per ragioni occupazionali, nella scarsità dei servizi.
Sulla base del testo unificato in oggetto, vengono definiti «piccoli comuni» i comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, che presentano condizioni di difficoltà territoriale e ambientale, situazioni di marginalità economica o sociale, indici di disagio insediativo. Per questi comuni viene prevista una serie di interventi, relativi alla semplificazione dell'attività degli enti locali, al recupero di immobili dismessi e alla salvaguardia dei beni culturali, storici, artistici e librari, al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture, con particolare riferimento ai servizi postali e scolastici. Sotto il profilo finanziario, viene istituito, all'articolo 12, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 per la concessione di agevolazioni fiscali relative all'imposta comunale sugli immobili, all'imposta di registro e a premi di insediamento per chi trasferisca la residenza o la dimora abituale in un piccolo comune. Viene altresì previsto, all'articolo 13, un secondo fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare ad interventi, da individuare con decreto ministeriale, per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, la messa in sicurezza delle infrastrutture e degli istituti scolastici e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni.
Ritiene che la Commissione Agricoltura debba esaminare il provvedimento con attenzione, dal momento che le realtà territoriali prese in considerazione si caratterizzano per la particolare rilevanza che assume in esse l'attività agricola. Osserva che, non a caso, uno dei requisiti che ricorre nella individuazione dei piccoli comuni beneficiari delle misure in esame è costituito dalla prevalente ruralità.
Proprio per il significato economico, sociale e culturale rivestito dalle attività agricole, il testo in esame contiene diverse disposizioni che si riferiscono a tali attività, sulle quali si sofferma in modo più dettagliato.
Il comma 3 dell'articolo 4 e il comma 3 dell'articolo 5 riprendono le disposizioni contenute negli articoli 15 e 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che prevedono la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare direttamente convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli per attività di sistemazione e manutenzione del territorio e la possibilità di stipulare contratti di collaborazione, sempre con imprenditori agricoli, per la promozione delle attività e delle produzioni del luogo. Osserva che si tratta di previsioni che già sussistono nella normativa vigente e che, con il provvedimento in esame, vengono riferite in modo specifico ai piccoli comuni, estendendo e precisando, tra l'altro, le finalità dei contratti di collaborazione.
Riguardo a queste disposizioni, segnala che già l'ultima legge finanziaria ha notevolmente incrementato i limiti di valore entro i quali le amministrazioni pubbliche possono procedere in via diretta alla stipula di contratti di appalto con imprenditori agricoli, fissandoli a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata. L'intervento effettuato in finanziaria trae origine dalla consapevolezza dell'importanza che queste forme di collaborazione assumono, da un lato, per agevolare la realizzazione di opere e servizi da parte di comuni, che spesso hanno una scarsa dotazione di mezzi e di personale, e, dall'altro, per favorire lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole. Contestualmente nella legge finanziaria sono stati innalzati anche i limiti per la vendita diretta; più precisamente sono stati portati a 160.000 euro


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per gli imprenditori individuali e a 4 milioni di euro per le società gli importi corrispondenti al valore della produzione non proveniente dalla propria azienda che gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente in deroga alla disciplina generale del commercio.
In considerazione dell'importanza che la multifunzionalità e la vendita diretta possono assumere per lo sviluppo dell'economia del territorio e delle singole imprese agricole, ritiene che il provvedimento in esame potrebbe essere la sede opportuna per fissare un limite di importo più alto per i piccoli comuni rispetto a quello previsto in via generale, sia per quanto concerne le convenzioni relative all'assegnazione diretta di appalti, sia per quanto riguarda la vendita diretta. Dovrebbe inoltre, a suo giudizio, essere espressamente precisato che queste disposizioni si applicano anche alle cooperative agricole e forestali.
L'articolo 5 reca ulteriori disposizioni rivolte alla finalità di valorizzare i prodotti agroalimentari tradizionali. Si prevede che il Ministero possa a tal fine adottare iniziative di promozione e commercializzazione dei prodotti tradizionali individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 173 del 1998, ricorrendo tra l'altro a un apposito portale telematico. Si precisa opportunamente che i prodotti oggetto di tali iniziative dovrebbero essere caratterizzati dall'utilizzo di materie e prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni.
Una seconda disposizione prevede che i piccoli comuni possano inserire, nella propria cartellonistica ufficiale, l'indicazione di prodotti agroalimentari tradizionali tipici del territorio, preceduta dalla dicitura «luogo di produzione di ...». Rispetto a questa previsione, osserva che l'inserimento nella cartellonistica può avere soltanto un valore indicativo; bisogna in ogni caso escludere che si determinino sovrapposizioni con la disciplina relativa alle denominazioni riconosciute (DOP e IGP), sia per evitare di creare confusione nei consumatori, sia per non dare adito a procedure di infrazione.
Sempre in relazione alle produzioni agroalimentari, si prevede, al comma 3 dell'articolo 7, che il Ministero delle comunicazioni possa inserire nel contratto di servizio con la RAI l'obbligo per quest'ultima di dedicare una particolare attenzione, nella propria programmazione, alle realtà, oltre che storiche, artistiche, sociali ed economiche, anche enogastronomiche dei piccoli comuni. Segnala l'opportunità, in questo caso, di prevedere direttamente un obbligo, piuttosto che una facoltà.
Più in generale, nell'ambito dell'articolo 3, si prevede di recuperare immobili dismessi, da destinare, tra l'altro, a sedi di promozione e di eventuale vendita dei prodotti tipici locali, prospettando l'intervento anche di Sviluppo Italia. Osserva, in proposito, che Sviluppo Italia ha compiti relativi allo sviluppo di impresa e all'attrazione di investimenti, piuttosto che alla promozione delle produzioni, la quale, nel campo agroalimentare, è demandata a Buonitalia. Giudica, pertanto, opportuno prevedere, in modo distinto, una destinazione degli immobili dismessi ad attività di insediamento di impresa e di incubatori di impresa (per la quale si può anche fare riferimento a Sviluppo Italia) e una destinazione ad attività di promozione e vendita dei prodotti agroalimentari (per la quale si può fare riferimento a Buonitalia).
Ritiene che nel complesso, e per quanto concerne le parti specificamente relative ad attività agricole, il testo persegua finalità sicuramente condivisibili. Tuttavia, proprio in considerazione del ruolo dell'agricoltura nell'ambito di realtà socio-economiche dei piccoli comuni, al quale ha accennato in precedenza, ritiene che dovrebbero da parte della Commissione Agricoltura pervenire suggerimenti in merito ad ulteriori e più incisivi interventi.
In particolare, giudica che rappresenti una esigenza rilevante per i piccoli comuni l'accorpamento dei terreni agricoli, in modo da potenziare l'attività delle imprese e garantire una maggiore tutela del territorio. Per queste ragioni, riprendendo un emendamento che aveva proposto


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in sede di esame del disegno di legge finanziaria e che era stato approvato dalla Commissione Agricoltura, ritiene opportuno che, nell'ambito delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 12 del testo in esame, sia inserita l'applicazione del comma 1 dell'articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994 ai trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, nel caso in cui abbiano luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permettano alla parte acquirente di accorpare la proprietà di terreni agricoli aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari. In sostanza si tratta dell'esenzione, per gli atti di trasferimento, dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere; contestualmente dovrebbe essere disposta anche l'applicazione del comma 5 del citato articolo 5-bis, che prevede la riduzione degli oneri notarili ad un sesto. Per garantire l'efficacia della misura ai fini della manutenzione del territorio, i beneficiari di questa agevolazione dovrebbero impegnarsi per un periodo di almeno 10 anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati e a coltivarli o comunque a mantenerli in buono stato. Di conseguenza, dovrebbe essere opportunamente incrementata la dotazione del fondo di cui all'articolo 12 o comunque dovrebbe essere individuata una quota da destinare alle agevolazioni per l'accorpamento dei terreni.
Sempre per quanto concerne le previsioni di carattere finanziario, ritiene che si potrebbe suggerire alle Commissioni di merito l'inserimento anche del Ministero delle politiche agricole tra quelli di cui è richiesto il concerto per la ripartizione del fondo previsto dall'articolo 13, dal momento che tale fondo è destinato, tra l'altro, alla realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni e a favorirvi l'insediamento di nuove attività produttive.
In conclusione, giudica opportuno che il parere sul testo unificato tenga conto, per quanto concerne le parti di specifica competenza della Commissione Agricoltura, degli elementi che sono stati indicati nella relazione e di eventuali ulteriori proposte che potranno emergere dal dibattito. Ribadisce, in proposito, che, in considerazione dell'oggetto e della natura del provvedimento in esame, è auspicabile che la Commissione Agricoltura sappia pervenire ad esprimere un parere circostanziato.

Il sottosegretario Stefano BOCO, con riferimento all'articolo 5 del testo unificato, osserva che il comma 1 prevede la possibilità da parte del Ministero delle politiche agricole di realizzare iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali, che già adesso sono comprese tra le funzioni di competenza del Ministero. Precisa altresì che è già attivo un apposito portale telematico destinato a scopi di promozione, che è gestito da ISMEA. Per quanto concerne le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, puntualizza che l'inserimento nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali non dà luogo ad alcuna forma di riconoscimento o di diritto in capo ai produttori. Rileva infine che le disposizioni previste dal comma 4 del medesimo articolo 5 devono ritenersi superflue, dal momento che il decreto legislativo n. 99 del 2004, integrando il testo del comma 8 dell'articolo 10 della legge n. 526 del 1999 ha già stabilito, in via generale, che gli esercizi di somministrazione e di ristorazione siano considerati consumatori finali.

Filippo MISURACA (FI) nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal deputato Franci, sottolinea l'esigenza di un adeguato approfondimento del testo unificato in esame.

Marco LION, presidente, al fine di riservare tempi più ampi al dibattito, propone di anticipare alla mattina la seduta relativa all'esame del provvedimento, già prevista per domani.

La Commissione concorda.


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Marco LION, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta prevista per domani.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00095 Lion: etichettatura dei prodotti agroalimentari e, in particolare, dell'olio di oliva.

7-00138 Dozzo: attuazione della legislazione nazionale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

7-00113 Maderloni: tutela del settore bieticolo-saccarifero nazionale rispetto alla proposta della Commissione europea di un'ulteriore riduzione della produzione.

7-00125 Misuraca: Iniziative per fronteggiare la riduzione delle scorte di cereali.

7-00130 Lion: Sulle modifiche a livello comunitario del regime delle quote-latte.